ACCORDO ATTUATIVO 2016-2021 TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, LE UNIONI ED I SINGOLI COMUNI PER IL CONTROLLO DELLE
ACCORDO ATTUATIVO 2016-2021 TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, LE UNIONI ED I SINGOLI COMUNI PER IL CONTROLLO DELLE
NUTRIE IN AREE URBANE
La Città metropolitana di Bologna,
l'Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Marzabotto, Monzuno, San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, Vergato),
l'Unione Reno Galleria (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Xxxxxx in Casale),
l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Xxxxxx, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa),
l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Xxxxxx, Pianoro),
l'Unione dell'Alto Reno (Alto Reno Terme, Camugnano, Lizzano in Belvedere),
l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Xxxxxx, Malalbergo, Minerbio),
l'Unione Terre d’Acqua (Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Xxxxxxxx in Persiceto, Sant’Agata Bolognese),
il Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Xxxxxx Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano),
e i singoli Comuni interessati,
al fine di limitare gli effetti perniciosi che la presenza della nutria (Myocastor coypus) può produrre con riferimento ai:
- rischi ambientali derivanti dall’alterazione degli equilibri ecologici causata dall’introduzione di una specie alloctona e consistenti principalmente in danneggiamenti a specie vegetali acquatiche con compromissione delle biocenosi palustri e disturbo alle zone di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o minacciate e d’interesse comunitario, presenti nelle zone umide della Regione;
- rischi idraulici innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in corrispondenza di manufatti di regolazione dei corsi d'acqua naturali, invasi e cavi di bonifica, a volte pensili sul piano campagna;
- danni alle colture agricole in aziende collocate in vicinanza ai corsi d'acqua naturali, invasi, cavi di bonifica colonizzati dal roditore;
- rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo.
Richiamato che l'invasiva diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale necessita che gli Enti territoriali la fronteggino attraverso un'attività di prelievo e abbattimento sistematico.
Ricordato che la Città Metropolitana di Bologna, istituita ai sensi della L. n. 56/2014, e subentrata alla Provincia di Bologna il 1° gennaio 2015 negli anni ha esercitato - con unanime apprezzamento - le attività di controllo delle nutrie su tutto il territorio provinciale assicurando il contenimento della
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suddetta specie ai sensi della normativa nazionale e regionale sulla fauna selvatica.
Decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 “Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.
Vista la legge 7 aprile 2014 n 56 art 1 comma 85 “Le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”.
Richiamata la L.R. n. 13/2015 ''Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni'' che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative fra tali enti.
Richiamata la legge n. 221/2015 ''Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali'', pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18/01/2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992.
Vista la L.R. n. 1/2016 ''modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ''Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria'' in attuazione della L.R. n. 13/2015 ''Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni'' e della legge n. 157/1992 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio''. Abrogazione della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 ''Disciplina dell'esercizio delle deleghe prevista dalla direttiva 2009/147/CE''.
Preso atto del Piano regionale per il controllo delle nutrie approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx il 18 aprile 2016, il quale individua le nutrie come “grave fattore di minaccia per la biodiversità” esprimendosi a favore di “finalità eradicative”, in sostituzione integrale di quanto stabilito con le deliberazioni n.1419/2013 e n.1538/2015 in merito al controllo nei siti della Rete Natura 2000 nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l'approvazione delle misure specifiche di conservazione dei singoli siti.
Atteso che, come disposto dalla deliberazione regionale appena citata, per quanto concerne i siti Rete Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime.
Considerato che per l'attuazione del Piano regionale per il controllo delle nutrie possono essere stipulate - con gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, oltreché da parte degli Enti gestori delle opere di difesa idraulica e dei sistemi arginali - apposite convenzioni per avvalersi del Corpo di polizia provinciale oltreché per il supporto di personale abilitato e l'affiancamento di unità del volontariato di vigilanza.
Considerato che il Piano regionale citato stabilisce che i Comuni attivino il controllo della nutria nelle aree urbane con l' uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni
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procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o pest control che hanno l'obbligo di operare on personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.
Valutata da parte dei Comuni l'opportunità di affidare alla Polizia provinciale della Città metropolitana i compiti di controllo, attraverso cattura e abbattimento, in aree urbane, in ragione dell'esperienza e della professionalità maturate in anni di esercizio di tali attività.
Dato atto che i Presidenti delle Unioni del territorio metropolitano hanno manifestato, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 21.09.2016, la volontà di aderire al presente accordo attuativo con la Città Metropolitana di Bologna per dare continuità all'attività di controllo della nutria già intrapresa e disciplinata dal precedente accordo.
Considerata la Convenzione Quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese approvata in Consiglio metropolitano con delibera n. 20 del 27/05/2015,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalita'
Il controllo della nutria è finalizzato al suo contenimento, con l'intento eradicativo, in quanto trattasi di specie - alloctona e non tutelata dalla legge 157/1992 - a cui non si applicano prioritariamente i “metodi indiretti ecologici”.
Gli interventi di limitazione devono pertanto avere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale.
Art. 2 – Ruolo del Corpo di polizia provinciale
Il controllo della nutria è attuato, limitatamente alla superficie agro-silvo-pastorale, come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, dalla Città metropolitana di Bologna attraverso la gestione e l'azione del proprio Corpo di polizia provinciale. In ambito urbano l'attuazione del Piano competono ai Comuni ai sensi della L.R. N.5/2005.
Il controllo è attuato tramite appositi piani di controllo predisposti/delegati dal Corpo di Polizia Metropolitana.
Al Corpo di Polizia provinciale della Città metropolitana spettano il coordinamento e il controllo delle seguenti attività:
a) coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
b) gestisce le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi Territoriale agricoltura, caccia e pesca;
d) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
e) provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. l 069/2009).
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Ferma restando la necessità di intervenire in maniera incisiva su tutto il territorio metropolitano è opportuno dare priorità agli interventi nelle zone caratterizzate da un maggiore rischio idraulico. A tal fine i Comuni dovranno segnalare le aree a rischio con l’individuazione dei luoghi e dei tratti di corsi d’acqua che, in base ad una serie di caratteristiche intrinseche e della loro ubicazione, presentano maggiori pericoli. Su questi tratti andranno calendarizzati e realizzati dagli enti gestori periodici interventi di sfalcio a raso della vegetazione arbustiva ed erbacea delle arginature finalizzati all’individuazione degli accessi alle tane.
Art. 3 – Ruolo delle Unioni e dei Comuni
Le Unioni ed i Comuni sottoscrittori si impegnano a segnalare problemi relativi alle nutrie, attivando i propri uffici al fine di collaborare, con il Corpo di polizia provinciale, alle attività di monitoraggio delle tane e delle presenze anche ai fini di prevenzione.
Nei confronti della popolazione e degli agricoltori il Comune d'intesa con il Corpo di polizia dovrà dare adeguata informazione di sicurezza indirizzata a spiegare i contenuti dei piani di controllo, i compiti e gli impegni degli Enti coinvolti.
Art. 4 – Modalità d'intervento
Premesso che, ai sensi della L.R.N.8/1994 come modificata dalla L.R. N.1/2016 i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità del personale di polizia della città metropolitana e sono attuati dai soggetti indicati dall'art.19 della L. n.157/1992 o da operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal citato Corpo di Polizia.
Premesso che è vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo, si potrà procedere attraverso:
a) Cattura mediante gabbie-trappola
La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.
Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, ecc.) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia o della Città Metropolitana o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.
La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può e ssere effettuata dalla Polizia provinciale, dalle "guardie forestali", dalle "guardie comunali" munite di licenza di caccia, dai coadiutori anche non titolari di licenza di caccia già abilitati dalle Province o dalla Città Metropolitana o abilitati dalla Regione, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia e, limitatamente ai Parchi e Riserve Regionali, anche dal personale di Xxxxxxxxx (Guardiaparco).
Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il
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controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.
Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna o dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.
La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:
• arma da fuoco con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro dai soggetti di cui al punto successivo;
• dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 mm per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e lO D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
• trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.
I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o pest control che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.
I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
b) Abbattimento diretto con arma da fuoco
L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:
b1) dalla polizia provinciale, ''dalle guardie forestali", dalle "guardie comunali" munite di licenza di caccia;
b2) dal personale di Xxxxxxxxx (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, limitatamente ai territori di competenza;
b3) da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione ai s ensi dell'art.l6 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
b4) dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto
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di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
b5) da cacciatori in possesso dell'abilitazione di coadiutore durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi ( 3° domenica di set t embre - 31 gennaio) e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.
Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.
Art. 5 – Termini
Il presente Accordo attuativo, integrato quale sua parte sostanziale dal Piano regionale per il controllo delle nutrie sul territorio metropolitano, ha validità quinquennale dalla data di approvazione dell'atto da parte del Sindaco metropolitano.
Le parti si riservano di rescindere del presente Accordo in qualunque momento dandone comunque preavviso di almeno un mese.
Il presente Accordo attuativo è redatto su carta semplice in quanto esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B alla tabella del DPR 26/10/1972 n.624.
Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che richiederà la registrazione medesima.
Il presente Accordo attuativo potrà, in qualsiasi momento, essere integrato relativamente all’assunzione di ulteriori impegni condivisi tra le parti.
Art. 6 – Clausola Generale
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, si rinvia a quanto disposto dal Piano per il controllo della nutria, anche in aree urbane, approvato dalla Giunta della Regione Xxxxxx – Romagna il 18 aprile 2016.
Bologna, 23 novembre 2016
Letto e sottoscritto in forma digitale in segno di piena accettazione delle parti.
Allegato al presente atto: Piano regionale per il controllo della nutria (Allegato B - estratto della delibera di Giunta del 18/04/2016 della Regione Xxxxxx-Romagna).
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