Contratto di assicurazione di tutela Legale vita privata
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione di tutela Legale vita privata
SARA LEGAL
Modello: 04TL Edizione: Ed 07/2017
Set Informativo
Modello: SINF04TL Edizione: Ed 01/2019
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Polizza Spese Legali
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: XXXX XXXXX
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
✓ le spese peritali;
✓ le spese di giustizia nel processo penale;
✓ le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
✓ le spese arbitrali;
✓ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
🗶 gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
🗶 le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
🗶 le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
🗶 le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
🗶 le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Ci sono limiti di copertura?
! Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute a medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Questa polizza assicura le spese stragiudiziali e giudiziali per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale.
Dove vale la copertura?
L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
⚫ nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
⚫ nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi.
Che obblighi ho? Stipula del contratto
In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono:
⚫ fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
⚫ comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Esecuzione del contratto
Durante l'esecuzione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società:
⚫ la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx;
⚫ ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le Rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).
Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Sinistri
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Quando e come devo pagare? Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato all'atto della stipula della polizza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. Il premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.
Mezzi di pagamento
Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari;
b) ordini di bonifico;
c) denaro contante entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) SDD (addebiti diretti SEPA) e mezzi di pagamento elettronici, ove disponibili presso l'Agenzia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Pagamento. Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il contratto è annuale e può prevedere il tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma C.C.
Come posso disdire la polizza?
La polizza può essere disdettata mediante lettera raccomandata da inviare a Sara Assicurazioni SpA, xxx Xx 00 - 00000 Xxxx, almeno 30 giorni prima della scadenza.
Assicurazione Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Sara Legal
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/01/2019 ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione Generale: Xxx Xx, 00 00000 Xxxx; tel. 06/0000000; Sito Internet: xxx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018 ⚫ Patrimonio netto: euro 608.017.518,38 ⚫ Capitale sociale : euro 54.675.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 553.342.518,38 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 248.484.929,25 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 111.818.218,16 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 751.274.498,12 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,02 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
TUTELA LEGALE FORMULA BASE |
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. La garanzia viene prestata in conseguenza di eventi verificatisi: A) nell'ambito della vita privata; B) nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purchè costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato; C) nella veste di lavoratore dipendente. Le garanzia vale per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi; 3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti penali o contravvenzioni; 4. sostenere la difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purchè gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Codice di Procedura Penale); 5. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; 6. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione; 7. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici; 8. sostenere le spese per arbitrati nella decisione di controversie; 9. sostenere controversie con Istituto o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla propria qualità di lavoratore dipendente; 10. sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro dipendente; 11. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti. |
Che cosa è assicurato? | |||||||
TUTELA LEGALE FORMULA TOP | |||||||
L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. La garanzia, oltre a quanto previsto per la FORMULA BASE, vale per: 1. proporre opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. 2. presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. 3. presentare istanza di interdizione o inabilitazione, o revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 codice civile) di un parente o congiunto. 4. consentire all'Assicurato, nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi: ⚫ l'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino dell'Unità immobiliare indicata in polizza; ⚫ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; ⚫ l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'Inquilino moroso. La garanzia viene prestata anche i conseguenza di eventi verificatisi alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purchè da loro direttamente utilizzate. | |||||||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |||||||
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |||||||
ESTENSIONE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE BASE AD ALTRI SOGGETTI | E' possibile estendere le prestazioni oggetto della garanzia: ⚫ ad altri familiari conviventi indicati in Polizza; ⚫ ai domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge. | ||||||
ESTENSIONE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE BASE AD ABITAZIONE SECONDARIA | E' possibile estendere le garanzie prestate al Contraente assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile anche in relazione ad un'abitazione secondaria purche' direttamente utilizzata. | ||||||
CONTROVERSIE CON LOCATARI TUTELA LEGALE FORMULA TOP | Nell'ambito delle controversie con i locatari è specificatamente indicati in polizza. | possibile | estendere | la | garanzia | ad altri | immobili |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | La garanzia non è operante per le controversie relative a: a) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; b) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; c) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; d) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; e) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o tipologie di collaborazione; f) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; g) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; h) controversie con la Società. |
Ci sono limiti di copertura? |
TUTELA LEGALE FORMULA BASE |
In relazione alle garanzie prestate in conseguenza di eventi verificatisi nell'ambito della vita privata sono esclusi, salvo deroga espressa: ⚫ gli eventi riferibili alla proprietà ed alla circolazione obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche; ⚫ gli eventi riferibili ad attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. La garanzia per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e di controparte è operante nel caso in cui il valore della lite sia superiore ad € 150 ed inferiore ad € 55.000. Per le controversie, insorte al di fuori del territorio nazionale, la garanzia viene prestata solo in caso di valore della lite superiore ad € 500. Sono in ogni caso escluse le controversie insorte in relazione ad operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile, con o senza ampliamento di volumi. |
TUTELA LEGALE FORMULA TOP |
L'opposizione al Giudice ordinario di primo grado avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento è consentito solo nei casi in cui la somma di denaro sia determinata in misura non inferiore ad € 200. La garanzia per presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio è prestata a condizione che: a. la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società; b. vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il Massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio. La garanzia per l'esercizio dell'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso viene prestata, a parziale deroga del Massimale indicato in polizza, nel sottolimite di € 2.100 per caso assicurativo e con franchigia fissa sulle spese legali o peritali di € 250. Le garanzie per tutte le controversie con i locatori non sono valide: a. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o parte di essi per le quali sia necessario il “permesso di costruire”; b. per l'intimazione di licenza per finita locazione; c. in caso di controversie tra comproprietari; d. per compravendita e permuta dell'unità assicurata. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. |
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: tale fattispecie non è prevista. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanza che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.). |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello di ultimo adeguamento, Massimale, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Qualora sia esercitata la facoltà di recesso a seguito di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione, e precisamente: ⚫ dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; ⚫ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. |
Sospensione | Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A chi vuole avere una copertura di tutela legale a protezione di diritti e interessi personali e della famiglia. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 25,32. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 00.00000000 - pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.Xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato. L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta: a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato; b) adire l'autorità giudiziaria; c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione auto
Saralegal
Condizioni di Assicurazione
Modello 04TL edizione 07/2017
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 10
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 5 di 10
3 – GARANZIA TUTELA LEGALE pag 7 di 10
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
● Cosa fare in caso di sinistro
GLOSSARIO
Nel testo di polizza si intendono per:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:
- rituale quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- irrituale quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.
Assistenza giudiziale: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e sottoscrive il contratto
Danno extracontrattuale: E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto colposo: E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causar l'evento lesivo.
Delitto doloso: E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Diritto amministrativo: Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.
Esecutorietà provvisoria: Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.
Esecuzione o espropriazione forzata: Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.
Fatto illecito: Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
Indennità: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di Sinistro di ritiro patente
Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:
- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.
Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro
Oblazione: Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.
Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso- preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Processo civile: Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Xxxx, al Pretore, al Tribunale.
Polizza: i documenti che provano 'Assicurazione Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda).I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale: Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale: Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Riconvenzionale: Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.
Ricorso amministrativo: E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro
Sanzioni amministrative: Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.
Sinistro: il verificarsi della controversia o del procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa
Spese di giustizia: Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese per l'intervento di un legale: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).
Spese peritali: Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
Società: Sara Assicurazioni Spa
Transazione: Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
Vertenza contrattuale: Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
1.2. Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
1.3. Pagamento del Premio - Decorrenza dell'Assicurazione
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C..
1.4. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).
1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute nella Sezione Cosa fare in caso di sinistro all'articolo Denuncia del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
1.7. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.
1.8. Adeguamento automatico (indicizzazione)
Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.
In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Xxxxxxxxx, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.
1.9. Regolazione del Premio
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo. L’ammontare dell’ elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti
d) Sanzioni
1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:
- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.11. Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
1.12. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)
Che cosa posso assicurare
Oggetto dell'Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
- le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
L'Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. XXXX non assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
Contro quali danni posso assicurarmi
Eventi per i quali è prestata - FORMULA BASE
Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi verificatisi:
A) nell'ambito della vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni (ad eccezione di quanto previsto al sotto descritto punto 7);
B) nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato (una abitazione secondaria è includibile purché sia pagato il relativo sovrappremio);
C) nella veste di lavoratore dipendente, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Le garanzie valgono per:
1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi.
3. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
4. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Xxxx rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
5. Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 150 ed inferiore a € 55.000. La presente garanzia si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all'Art. “Estensione Territoriale” delle Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale. Limitatamente alle controversie di sui sopra, insorte al di fuori del territorio nazionale, la copertura viene prestata solo per controversie con valore in lite superiore a € 500. La garanzia ricomprende le vertenze relative alle operazioni di riparazione e ordinaria manutenzione dei locali di abitazione di cui al punto B) del presente articolo. Sono invece escluse le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione dell'immobile, con o senza ampliamento di volumi.
6. Sostenere controversie relative a diritti reali o locazione.
7. Sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
8. Sostenere le spese per arbitrati nella decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. Sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali relativamente alla propria qualità di lavoratore dipendente.
10.Sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto nella successiva sezione “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera e) la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
11.Xxxxxxxxx controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
Eventi per i quali è prestata - FORMULA TOP
(in vigore se espressamente indicata sul frontespizio di Polizza e corrisposto il relativo Premio)
Ad integrazione di quanto previsto dalla FORMULA BASE, la copertura viene estesa alle seguenti garanzie:
A) Vita Privata e Immobile
1. Proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a € 200.
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto nella successiva sezione “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera e) e limitatamente alla materia amministrativa.
2. Presentare ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.
La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia prestato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.
L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Società;
b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il caso assicurativo si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il Massimale di Polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
3. Presentare istanza di interdizione o inabilitazione, o revoca di tali provvedimenti (art. 417 e 429 codice civile) di un parente o di un congiunto.
4. Presentare istanza di dichiarazione assenza o morte presunta (articolo 49 e 58 codice civile) o dichiarazione di esistenza (articolo 67 codice civile) di un parente o congiunto.
In deroga all'articolo, “Insorgenza del caso assicurativo” le garanzie di cui ai punti 2, 3, 4, del presente articolo vengono prestate per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla sottoscrizione della Polizza.
B) Immobile
Nella FORMULA BASE la lettera B) viene abrogata e sostituita come segue:
“Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate.”
C) Controversie con i locatari
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione vengono prestate all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in Polizza e locata a terzi ad uso abitativo. La garanzia opera anche per gli altri immobili indicati in Polizza purché sia corrisposto il relativo Premio assicurativo.
A parziale deroga dell'art. “Come e a quale condizioni mi assicuro”, alla lettera f), le garanzie vengono prestate all'assicurato nella veste di proprietario dell'unità immobiliare indicata in Polizza per:
1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino dell'Unità Immobiliare indicata in Polizza.
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'Inquilino moroso.
A parziale deroga dell'Art. “Insorgenza del caso assicurativo”, la presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi insorti trascorsi 000.xx. dalla decorrenza della Polizza. A parziale deroga del Massimale indicato in Polizza e limitatamente all'esercizio dell'azione di sfratto di cui al punto 3. del presente articolo, tale garanzia viene prestata nel sotto limite di € 2.100,00 per caso assicurativo e con franchigia fissa sulle spese legali o peritali di € 250,00.
Come e con quali condizioni mi assicuro
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Le garanzie della FORMULA TOP non sono valide:
a) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o parte di essi per le quali sia necessario il “permesso di costruire”;
b) per l'intimazione di licenza per finita locazione;
c) in caso di controversie tra comproprietari;
d) per compravendita e permuta dell'unità assicurata.
Oltre che nei casi suindicati la garanzia non è operante per le controversie relative a:
a) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
b) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
d) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
e) qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o tipologie di collaborazione;
f) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
g) controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
h) controversie con la Società.
Assicurati
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite:
- al Contraente assicurato;
- ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- agli altri familiari conviventi indicati in Polizza (purché risulti pagato il relativo Premio assicurativo);
- ai domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso, a condizione che siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge (purché risulti pagato il relativo Premio assicurativo).
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Estensione territoriale
L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
• nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
• nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi.
Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..
Insorgenza del caso assicurativo
Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art. 1.3 e precisamente:
• dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Tutela Legale | Non previsto | Per controversie contrattuali minimo scoperto: € 150 massimo scoperto: € 55.000 Fuori territorio nazionale: minimo scoperto: € 500 Per opposizione sanzioni amministrative: minimo scoperto: € 200 Per azione di sfratto: franchigia € 250 | Massimale di € 2.100 per evento in caso di azione di sfratto inquilino moroso |
Cosa fare in caso di sinistro
Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Xxxxxxxx può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.
Gestione del sinistro – Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.
In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato
In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
b) adire l'autorità giudiziaria;
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.