CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
PER ANNI 5
ART. 1 - OGGETTO DELLA GESTIONE
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del bocciodromo Comunale ubicato in Via Conti di Challand.
L’impianto indicato è di proprietà comunale e sarà affidato secondo le modalità e condizioni stabilite nei successivi articoli.
Il Comune di Saint-Xxxxxxx xxxx denominato in seguito “Amministrazione” e l'affidatario sarà denominato “Gestore”.
ART. 2 - FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale di Saint-Xxxxxxx intende realizzare le finalità sotto indicate considerate di interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività, sociali, aggregative e sportive;
b) dare piena attuazione all’articolo 8 del T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare una gestione di servizi ricreativi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi “partecipata”, ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge 289/2002;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
e) ottenere una conduzione economica degli impianti che annulli o riduca l’onere finanziario a carico del Comune.
Il Gestore dovrà operare senza finalità lucrative e condurre la gestione secondo gli intenti dell’Amministrazione, operando sulla base di un programma di gestione concordato con la stessa.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo che non sia la destinazione d’uso in essere (pratica del gioco delle bocce), salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Amministrazione.
ART. 3 - CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO
L’impianto sportivo oggetto di gestione ha una superficie complessiva di circa 2600 mq ed è costituito da:
- un campo da gioco interno, avente dimensione di mq. 500;
- un campo da gioco esterno posto sulla copertura piana, avente dimensione di mq. 500;
- un bar/ristorante con cucina e sala da pranzo;
- locali di servizio, spogliatoi, servizi igienici e magazzini;
- campi per giochi tradizionali
Per ulteriori dettagli si rimanda alle planimetrie All. A.
ART. 4 - DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione viene determinata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per anni 2.
Al termine della gestione, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione il Gestore è tenuto in ogni caso a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di mesi 6.
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Gestore rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
ART. 5 - VALORE DELLA GESTIONE
Il valore del servizio, tenuto conto della durata e dell’eventuale rinnovo (5 + 2) è pari ad € 165.200,00
(centosessantacinquemiladuecento/00), XXX xxxxxxx.
Il corrispettivo è stato determinato considerando l’ammontare presunto degli oneri per la gestione dell’impianto sportivo, pari a euro 26.000,00 annui, a cui è stato sottratto il canone quantificato a favore del Comune per l’affitto del bar-ristorante, che ammonta a € 2.400,00 annui, oneri fiscali esclusi; ne deriva un
corrispettivo annuo di € 23.600,00 oltre IVA, a copertura dei costi sostenuti dall’affidatario per l’esecuzione delle prestazioni essenziali inerenti la gestione della struttura, in considerazione dell’uso pubblico della stessa e del conseguente vantaggio sociale che ne deriva alla cittadinanza.
ART. 6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA GESTIONE
Oltre che per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
• Decadenza
Viene pronunciata la decadenza dell’affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Amministrazione;
b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
c) cessione della gestione.
d) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell’Amministrazione Comunale;
e) accertamento dell’occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili, i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione di cui all' art.21;
• Revoca
L’affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per venire meno della fiducia nei confronti dell’affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità del presente contratto.
• Risoluzione per inadempimento
L’affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Gestore:
a) mancato versamento dell’canone di affitto del bar/ristorante, previsto all’art.16;
b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
c) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
e) rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
f) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
g) gravi inadempienze relativamente all’attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
h) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 30 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
i) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
• Recesso unilaterale
Il Gestore ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della gestione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al Gestore solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all’Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.
Infine in tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione C.le avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 C.C. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione C.le di compensare l’eventuale credito dell’affidatario con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.
ART. 7 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E OBIETTIVI GENERALI
Il Gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare tutto l’impianto in modo corretto, con diligenza e buon senso. L’utilizzo dell’impianto è subordinato alla sua destinazione, cioè alla pratica del gioco delle “bocce” o analoga (sport tradizionali), pertanto l’impianto non potrà essere destinato ad altra attività sportiva, fatta salva previa autorizzazione da parte del Amministrazione, l’utilizzo temporaneo della struttura per altre attività compatibili con la stessa.
L’utilizzo dell’impianto sportivo si ispira al principio del libero accesso, a favore dei cittadini.
L’utilizzo da parte di terzi dello stesso per la pratica degli sport consentiti seguirà i seguenti criteri di priorità:
1) attività connesse ai campionati di bocce e sport tradizionali;
2) utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale;
3) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
4) attività per disabili;
5) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
6) utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
7) utilizzo da parte di singoli cittadini;
8) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità della struttura e degli impianti;
Il Gestore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.
La gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio consono all’attuale realtà cittadina e deve tenere conto della tipologia dell’impianto per una proficua programmazione dell’attività.
Per quanto sopra il Gestore è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l’Amministrazione, la più ampia programmazione per l’attività sportiva da svolgere nella struttura assegnata, in particolare il gestore dovrà obbligatoriamente organizzare annualmente, almeno 3 gare/tornei di “bocce” a livello nazionale e 20 a livello regionale.
Il Amministrazione dovrà garantire l’utilizzo della sala riunioni, ubicata nell’impianto sportivo al piano seminterrato, gratuitamente alle associazioni sportive e culturali con sede in Saint-Xxxxxxx.
ART. 8 - ORARIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE
L’Amministrazione dovrà garantire l’utilizzo della struttura, tenuto conto della sua peculiarità, principalmente per il gioco delle “bocce”, con l’apertura dei campi per almeno 6 gg su 7 e per almeno 10 ore giornaliere.
Spetterà al Gestore proporre nuovi orari di apertura che andranno comunque approvati dal Amministrazione. Compete altresì al Gestore la responsabilità di assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed agibilità dell’impianto.
ART. 9 - CONSEGNA IMPIANTI ED INIZIO ATTIVITÀ
Con la firma del contratto il gestore dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni delle strutture e degli impianti e di accettare la consegna dei medesimi. Il gestore dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
Alla consegna sarà redatto da parte degli incaricati del Amministrazione, un apposito verbale di consegna, nel quale sarà riportato lo stato di consistenza dell’impianto sportivo.
ART.10 - ACCESSO AGLI IMPIANTI
Ai soggetti diversamente abili saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso dell’impianto e di partecipazione alle attività che saranno previste.
Nel caso di soggetti diversamente abili, per i quali è indispensabile la presenza dell’accompagnatore, sarà quest’ultimo responsabile dell’incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell’impianto del personale addetto.
Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il Gestore dovrà espletare gli adempimenti SIAE secondo la normativa di legge.
ART.11 - PERSONALE DEL GESTORE
La forma di affidamento della gestione in oggetto risponde alla volontà del Amministrazione di attuare il principio della partecipazione all’organizzazione ed erogazione dei servizi di pubblico interesse.
L’attività di volontariato nell’organizzazione e nella gestione che il Gestore assicura, dovrà costituire una parte di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.
Il Gestore, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.
L’Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della gestione.
Il gestore si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.
Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.
Il gestore in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
Il Gestore risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
ART.12 - INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E TARIFFE CONCORDATE
I proventi derivanti da tutte le attività, sia sportive che di intrattenimento, programmate dal Gestore in orario di apertura, saranno introitati dallo stesso.
Le tariffe generali inerenti l’utilizzo del bocciodromo, nonché quelle agevolate per società e associazioni operanti sul territorio, e per particolari categorie di cittadini, verranno concordate annualmente tra l’Amministrazione Comunale e il Gestore.
Sono inoltre di spettanza dell’affidatario:
• Biglietti partite
• Proventi del bar/ristorante
• proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti;
• contributi per la gestione degli impianti, corrisposti da altre Amministrazioni/enti;
• contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell’impianto sportivo, alla loro valorizzazione, nonché in relazione al miglioramento delle attività in essi proposti;
• tutte le altre entrate derivanti da attività complementari e straordinarie compatibili.
ART.13 - ONERI A CARICO DEL AMMINISTRAZIONE.
Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Gestore, da utenti o da terzi stesso o causati di utenti e/o terzi.
Sono a carico del Amministrazione la gestione e controllo, finalizzate alla verifica del perfetto funzionamento, delle apparecchiature presenti all’interno della centrale termica, del sistema di climatizzazione invernale, UTA e dei presidi antincendio.
ART.14 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del servizio a favore del gestore e quantificato a base di gara dall’Amministrazione Comunale, ammonta ad € 118.000,00 oneri fiscali esclusi (23.600,00 euro annui) per la durata di anni 5;
In caso si applichi la clausola di rinnovo (ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) il corrispettivo sarà di euro 47.200,00 (per gli ulteriori 2 anni di gestione opzionali):
L’esatto importo del corrispettivo per la gestione dovuto a favore del gestore sarà quantificato in seguito alle procedure di gara (con l’applicazione del ribasso offerto).
ART.15 - ONERI DEL GESTORE
Al Gestore compete l’onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio.
In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all’uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenze graverà sul Gestore, che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dal Amministrazione nell’esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al Amministrazione stesso nella gestione.
La gestione degli impianti, dovrà essere svolta dal Gestore con propri capitali e propria struttura tecnico operativa e comporterà quindi in specifico l’assunzione dei seguenti oneri:
a) apertura dell’impianto sportivo con gli orari di cui all'art. 8;
b) manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne:
- riparazione e/o rifacimento di tinteggiature là dove le pareti siano state macchiate o segnate o graffiate o, comunque, danneggiate indipendentemente dall’usura del tempo;
- riparazione o sostituzione, se danneggiate, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa del maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione, vetri;
- riparazione e/o manutenzione della superficie dei campi da gioco, di tutte le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, ecc.) presenti nell’impianto e, se necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente;
- sistemazione e cura periodica del verde e delle essenze arboree di pertinenza dell’impianto, oltre al taglio dell’erba ed all’annaffiatura;
- Manutenzione degli adiacenti giardini pubblici Praduman, in particolare:
• taglio del tappeto erboso (ogni 15 gg dal 01 maggio al 31 ottobre – 1 volta al mese dal 01 marzo al 31 aprile);
• pulizia di tutta l’area, con rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo (assimilabili ai rifiuti urbani) con frequenza settimanale dal 01 ottobre al 31 marzo e 3 volte a settimana dal 01 aprile al 30 settembre; rimozione e smaltimento delle foglie e degli aghi dei cedri (frequenza 1 volta al mese);
• svuotamento cestini raccolta rifiuti (con frequenza settimanale dal 01 ottobre al 31 marzo e 3 volte a settimana dal 01 aprile al 30 settembre);
• gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di irrigazione a servizio dell’area verde;
• rimozione e sgombero neve dei passaggi pedonali presenti nell’area.
c) esecuzioni delle opere di straordinaria manutenzione, di norma a carico del Amministrazione come da precedente art.13, nel caso si rendessero necessarie, non a causa della vetustà, ma della negligenza nell’esecuzione delle manutenzioni ordinarie;
d) custodia con presenza di propri addetti durante l’orario di funzionamento degli impianti;
e) pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell’attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell’inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell’ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell’arco della giornata;
f) apertura e chiusura dell’impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari concordati con il Amministrazione;
g) pagamento delle utenze dell’energia elettrica, telefono, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti. Il Gestore dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti; Fatta salva la possibilità, in caso di gestione in sub-appalto del servizio Bar-Ristorante, di richiedere alla Ditta sub-affidataria l'intestazione delle utenze sopra indicate. In questo caso il Gestore concorderà la percentuale da rimborsare al Sub- Appaltatore per i consumi energetici di propria competenza;
h) il merito al riscaldamento dei locali, quest’ultimo sarà garantito dall’Amministrazione, tenuto conto che la struttura è allacciata al teleriscaldamento; al Gestore spetterà il rimborso al termine di ogni stagione invernale (entro e non oltre il 30 giungo di ogni anno) delle spese di riscaldamento calcolate dall’Amministrazione;
i) pulizia dell’intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all’uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc);
j) spese per polizze assicurative: Responsabilità Civile, Furto e Incendio per tutte le attività effettuate nell’impianto, come indicato all'art. 25;
k) spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti ingresso;
l) spese per la pubblicità;
m) spese contrattuali;
n) rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;
o) applicazione delle tariffe approvate dall’Amministrazione comunale, che saranno introitate dall’affidatario; gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
p) esporre il tariffario d'uso della struttura e dell’impianto sportivo in modo visibile all’utenza;
q) il rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L’affidatario risponde, in ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. L’Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra l’affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
r) l’affidatario dovrà inoltre redigere, ai sensi delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 07.05.2015) il Documento di analisi e gestione del rischio di legionellosi, nonché compilare il relativo registro dei controlli e degli interventi manutentivi finalizzati alla prevenzione della legionellosi;
s) a garantire l’accesso agli impianti sportivi al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive e al personale dell'Xxx.xx comunale addetto al controllo;
t) all'effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
u) effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi cassonetti messi a disposizione dall’Amministrazione;
v) il gestore dovrà altresì garantire l’utilizzo dei servizi igienici presenti nella struttura sportiva agli utenti/fruitori dei giardini pubblici Praduman.
Inoltre il Gestore dovrà provvedere:
1) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione degli impianti in oggetto e dei servizi annessi (bar, manifestazioni, spettacoli sportivi); come già scritto, resta inteso che alla risoluzione del contratto, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadano automaticamente e si intendono acquisite dal Amministrazione, che ne potrà disporre liberamente, senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura;
2) A nominare un referente del servizio, come indicato all’art. 22;
3) alla tenuta delle scritture contabili come previsto dall’art. 20;
4) alla presentazione al Amministrazione, al termine dell’anno di gestione, del bilancio consuntivo relativo alla gestione stessa con allegata relazione consuntiva, come previsto dal successivo art. 21;
5) a dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione (defibrillatore) a norma di legge;
6) al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a:
• affluenza di utenti consentita
• affluenza di pubblico consentita
• rapporto con terzi
• rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza;
7) esercitare direttamente la gestione assunta, essendo vietato il subappalto fatta eccezione per il servizio “bar/ristorante”;
8) a non installare in tutto l’impianto sportivo, Bar-Ristorante compreso, “slot machines” o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d’azzardo;
Modalità generali di svolgimento del servizio:
L’affidatario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del servizio.
Allo stesso modo dovranno essere assolti dall’affidatario tutti gli obblighi di tipo giuridico/amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. L’affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
L’affidatario è tenuto alla corretta gestione dell’impianto sportivo e a dare tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico di eventuali disfunzioni o malfunzionamenti delle attrezzature e/o impianti. L’affidatario deve rispondere di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture e a ai beni di proprietà comunale. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze l’affidatario dovrà garantire la sicurezza del pubblico e degli atleti (ad es. evitare di introdurre materiali vietati dai VV.F. o ingombrare le vie di fuga) nonché partecipare con il proprio personale, su richiesta dell’Amministrazione, ad eventuali prove di evacuazione.
Il Legale Rappresenta del soggetto affidatario assume il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Lo stoccaggio ed il deposito di forniture, contenitori e rifiuti vari sono vietati negli spazi esterni e sono consentiti negli spazi concessi in uso, in linea con le normative vigenti e secondo i metodi della raccolta differenziata.
Il gestore dovrà garantire costantemente inoltre:
− la promozione di attività sociali;
− il libero accesso ai campi a tutti coloro che lo richiedono, dietro versamento dell'importo indicato dal tariffario, che deve sempre essere esposto in visione al pubblico;
− la promozione di tutte le attività (corsi di apprendimento, scuole per bambini e adolescenti, gare e tornei) atte ad incentivare e diffondere l'interesse per la pratica sportiva;
− la raccolta delle prenotazioni per l'utilizzo del campo;
− il servizio di sorveglianza e vigilanza finalizzato ad un corretto utilizzo dell’impianto (impedendo l'accesso agli impianti di persone non autorizzate).
Il servizio oggetto di affidamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo all’affidatario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
ART.16 – PAGAMENTI CORRISPETTIVO E CANONE
L’Amministrazione comunale corrisponderà al gestore il corrispettivo di gestione, quantificato in seguito alle procedure di selezione, con la seguente modalità:
- in 4 rate trimestrali posticipate, previa emissione stato di avanzamento e successiva presentazione di regolari fatture ai fini contabili e fiscali.
Sui pagamenti sarà effettuata la trattenuta pari al 0,5% a garanzia del corretto adempimento degli oneri contributivi ed assistenziali di Xxxxx, che sarà svincolata a termine del servizio previa verifica della regolarità di cui sopra.
ART.17 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Come evidenziato nel precedente art. 3 nell’impianto sportivo sono compresi degli specifici locali, indicati nell’Allegato “A”, già parzialmente attrezzati per l’esercizio di attività somministrazione di alimenti e bevande. Questa attività potrà essere esercitata in forma diretta dalla medesima dal Gestore, o in forma indiretta mediante affidamento da parte del Gestore ad una ditta esterna di propria scelta, sempre nel rispetto della normativa di settore.
a) Gestione Diretta:
a.1) Il Gestore, previa presentazione della apposita SCIA tramite il portale SUEL potrà attivare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sotto forma di circolo privato; l’attività potrà essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri associati;
a.2) Il Gestore potrà attivare il servizio in forma imprenditoriale ad una utenza indistinta di fruitori, previa autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui domanda dovrà essere presentata tramite il portale SUEL;
b) Gestione Indiretta:
b.1) Il Gestore, previa presentazione della apposita SCIA tramite il portale SUEL potrà attivare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sotto forma di circolo privato affidando la gestione ad una Impresa esterna; l’attività potrà essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri associati;
b.2) Il Gestore, attivato il servizio come indicato al punto a.2) potrà affidare successivamente la gestione ad una Impresa mediante stipulazione di atto privato registrato all’Agenzia delle Entrate.
Saranno a carico del Gestore o della Ditta incaricata, tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. Le SCIA e le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività saranno intestate al Gestore nei casi a.1), a.2), b.1) o alla Impresa nel caso b.2).
L’intestatario sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.
ART.18 - Modalità di gestione Bar/Ristorante del Bocciodromo
Il gestore del servizio bar/ristorante, sia nel caso di gestione diretta che indiretta come indicato nel precedente art.17, dovrà rispettare tutte le modalità di gestione, qui sinteticamente indicate:
a) Locali e attrezzature: gli spazi assegnati per l’esercizio del servizio di bar/ristorante saranno quelli individuati dal già citato Allegato “A”, comprensivi di arredi e attrezzature Allegato “B”, di cui verrà redatto, all’atto della consegna apposito verbale. Il Gestore potrà provvedere, a propria cura e spese, al miglioramento o cambiamento dell’arredamento dei locali bar/ristorante, previa approvazione del relativo progetto da parte dell’Amministrazione Comunale. Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
b) Spese: il gestore dovrà provvedere al pagamento di tutte le bollette dei consumi energetici (rimborso spese di riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche ed acqua) oltre alla raccolta rifiuti di competenza e ad ogni altra spesa per imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio. In ogni caso tra il Gestore del bar e il Gestore dell’impianto sportivo (se diversi), dovranno stipulare un accordo scritto sulla ripartizione generale delle spese, in particolare per tutte quelle in cui non esiste una chiara suddivisione dei consumi dal contatore. Tale accordo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione C.le. prima della firma del contratto;
c) Il Gestore del bar dovrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti i servizi (energia elettrica, acqua, ecc.) oltre a provvedere al pagamento della raccolta rifiuti di competenza. Salvo diverso accordo scritto tra le parti come indicato alla precedente lettera b).
d) Assicurazione: il Gestore del bar (se diverso dal gestore) dovrà provvedere a stipulare apposita assicurazione
R.C. Furto e Incendio per tutte le attività di competenza.
e) Pulizia e Manutenzione: il gestore si obbliga a garantire la massima pulizia, igiene e decoro dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti. La manutenzione dei locali e degli arredi è posta a carico del gestore. Il Comune si riserva il diritto di chiedere, nel corso della gestione, l’esecuzione delle opere indispensabili per la buona conservazione dei locali ed il buon andamento del servizio.
f) Infine è vietato:
− somministrare ai minori di 16 anni liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
− l’installazione di apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) e la vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere;
− esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.
ART.19 - INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'IMPIANTO
Il Gestore, previa comunicazione e assenso dell’Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature mobili che risultino utile alla migliore funzionalità degli impianti, sia sportivi che del servizio Bar/Ristorante senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Inoltre nel corso di validità dell’affidamento il Gestore potrà proporre e realizzare, sempre a proprie spese e se autorizzate dal Amministrazione, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Tali interventi saranno a carico del Gestore senza alcun diritto di rimborso.
Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal gestore dovessero richiedere prove di collaudo ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell’impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese dello stesso.
ART.20 - GESTIONE ECONOMICA
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma associativa del Gestore, lo stesso deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, secondo la forma di bilancio sotto indicata, al fine di permettere, al termine di ogni anno, la verifica dei costi di gestione.
SCHEMA DI BILANCIO
a) Entrate
− Affitto Campi
− Introiti provenienti da Bar/Ristorante
− Introiti vendita spazi pubblicitari
− Altre attività promosse dal Gestore (Tesseramento)
b) Uscite
− Personale per gestione bocciodromo e Bar/Ristorante
− Consumi utenze bocciodromo
− Spese Assicurazioni
− Raccolta Rifiuti
− Manutenzioni
− Canone Affitto
− Organizzazione.
Ogni movimento contabile di cui al comma precedente, deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata. Il Amministrazione si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti.
ART.21 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
Al termine di ogni anno di gestione, comunque non oltre il 30 aprile dell’anno successivo, il Gestore presenta al Amministrazione il rendiconto della gestione come da schema contabile riportato al precedente art. 20.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Amministrazione per i successivi anni di funzionamento dell’impianto, che contenga i seguenti dati:
a) numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e ore loro riservate;
b) ore di utilizzo da parte dell’Affidatario;
c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Gestore.
ART.22 - CONTROLLI SULL’USO E SULLA GESTIONE (Referente Servizio)
La responsabilità della gestione ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Gestore, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all’Amministrazione Comunale prima dell’avvio del servizio.
Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all’orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore.
Le variazioni delle cariche sociali dell’affidatario debbono essere tempestivamente comunicate al Amministrazione.
Gli impianti, al termine della gestione, dovranno essere riconsegnato al Amministrazione in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del Gestore.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d’uso e di gestione degli impianti e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché mancanza di funzionalità gestionale, il gestore verrà invitato ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dall’Amministrazione, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
In caso di inottemperanza a quanto sopra, il Amministrazione revocherà la gestione oggetto della presente affidamento, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo al Gestore.
Il Gestore potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabili dei fatti e/o azioni di cui sopra.
ART.23 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e non potranno essere sospese od abbandonate, fatte salve le ipotesi del periodo di ferie, del giorno di chiusura prestabilito, dei casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.
In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della gestione;
Il gestore, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all’Amministrazione Comunale.
ART.24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART.25 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico del Gestore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Gestore e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.
Il Gestore dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi) con primaria compagnia, avente per oggetto, l'oggetto stesso della gestione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente gestione), per un massimale minimo unico di € 1.000.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della gestione (è ammesso il rinnovo annuale).
La polizza dovrà essere consegnata in copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della gestione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere trasmessa in copia conforme, all’ Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
Il Gestore ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Gestore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
Il Gestore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Polizza relativa alle strutture immobili e mobili.
Inoltre per danni alle strutture mobili ed immobili oggetto dell’appalto il gestore dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto, una specifica assicurazione per la copertura assicurativa rischio locativo incendio
sopra i beni immobili e mobili utilizzati, di proprietà comunale, per il valore complessivo relativo all’intera struttura di € 1.200.000,00 nonché sopra tutti gli altri beni di proprietà dei gestore o da lui detenuti.
Copia della/e richiamata/e polizza/e, debitamente quietanzata/e, deve/devono essere prodotta/e all’Amministrazione Comunale prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, con l’impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a documentare l’avvenuto rinnovo di validità del/dei contratto/i, trasmettendo copia della/e quietanza/e attestante/i l’avvenuto pagamento del premio.
Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
Il massimale dovrà essere coperto con le suddette polizze: non saranno accettate coperture a secondo rischio. La garanzia assicurativa prestata dal gestore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dall’imprese che svolgeranno lavori di manutenzione sugli impianti e dai fornitori.
ART.26 - SICUREZZA
Il Gestore si impegna ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Infine il Gestore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
ART.27 - GARANZIA DEFINITIVA
Il Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente CSA, dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell’importo complessivo del valore di gestione, calcolato in relazione all’intero periodo di affidamento della gestione al netto dell’IVA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
- In caso di R.T.I.:
- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
- La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione della gestione al concorrente che segue nella graduatoria.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Gestore, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART.28 - PUBBLICITÀ
È consentito al Gestore l’esercizio di pubblicità all’interno dell’impianto previo nulla osta dell’Amministrazione C.le per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.
ART.29 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE
Il Gestore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART.30 - SUB GESTIONE - SUBAPPALTO
E’ vietato all'aggiudicatario di sub-appaltare o di cedere a terzi la gestione complessiva dell'impianto sportivo facente parte dell’appalto.
E' consentita la sub-gestione limitatamente alla gestione del servizio Bar/ristorante di cui all' art.17. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
ART.31 – PENALI - INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE
1) Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Contratto si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: €. 200,00;
b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: €. 200,00;
c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: €. 50,00 per singoli casi individuali e €. 200,00 per singoli casi di società o associazioni.
2) In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penali, dopo aver assegnato all’affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l’Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento.
ART.32 - RICONSEGNA DELLA STRUTTURA
Alla scadenza della gestione, il gestore dovrà restituire la struttura con relativi impianti ed accessori d’uso in buono stato d’uso e funzionamento, ciò al fine dello svincolo della cauzione e per le eventuali azioni di rivalsa per inadempienze contrattuali.
L’atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale.
Quando per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione del presente contratto, si procederà come segue:
a) gli impianti di proprietà del Amministrazione, saranno riconsegnati a questo in buono stato d’uso e di funzionamento;
b) le attrezzature di gestione ed i materiali di scorta, che per contro risulteranno di proprietà del Gestore o del sub-gestore, saranno devoluti al Amministrazione, se richiesti, al prezzo di stima industriale per le quote per cui non sia ancora stato effettuato l’ammortamento finanziario.
ART.33 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e il Gestore sarà competente il Foro di Aosta.
ART.34 - SPESE DI REGISTRAZIONE.
Tutte le eventuali spese di registrazione, di bollo ed ogni altra spesa relativa e conseguente alla stipula del contratto saranno a carico dell’affidatario.
ART.35 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
− dal presente Capitolato speciale d’appalto;
− dal D.Lgs. 50/2016;
− dal Codice Civile;
− da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia;
Per quanto non regolamentato dalla presente CSA si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
ART.36 - TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
I dati personali forniti a questa Amministrazione nell’ambito della procedura in oggetto sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si riportano le seguenti informazioni:
• i dati personali forniti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati e comunicati a questa Amministrazione. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. I dati acquisiti in esecuzione della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
• il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità per il concorrente di partecipare alla presente procedura di gara;
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: xxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx.xx , Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxx-Xxxxxxx - XX;
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante del Comune nella persona del Sindaco Pro –tempore, il Responsabile del trattamento è il Responsabile Unico de Procedimento che gestisce la presente procedura di gara;
• i Dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
• i dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potranno essere esercitatati i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.