PROPRIETÀ RISERVATA
Il rinnovo di questo C.C.N.L. È dedicato a Xxxxxxxx Xxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigenti e rappresentanti
sindacali recentemente scomparsi
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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne vietano la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
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Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - LNC e M Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti - ANCD Conad - LNC e M Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - CCI Associazione Italiana Cooperative di Consumo - AGCI
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL
Contratto
Collettivo Nazionale
di Lavoro
per i dipendenti
da imprese della distribuzione
cooperativa
Accordo di rinnovo del 25 luglio 2008 Testo ufficiale in vigore dal 1° gennaio 2007
Indice
Costituzione delle parti | 17 | |
Premessa al CCNL | 25 | |
Validità e sfera di applicazione del contratto | 27 | |
Parte prima | ||
Relazioni sindacali | ||
Titolo I - Sistema di relazioni sindacali | 31 | |
Organizzazione del sistema | 31 | |
Diritti di informazione | 33 | |
Partecipazione | 37 | |
Livelli della contrattazione | 40 | |
Procedure del negoziato contrattuale | 40 | |
Titolo II - Strumenti delle relazioni sindacali | 42 | |
Osservatorio nazionale | 42 | |
Commissione paritetica nazionale | 44 | |
Ente Bilaterale Nazionale | 45 | |
Comitati misti paritetici | 46 | |
Livello di confronto regionale | 47 | |
Responsabilità sociale dell’impresa cooperativa | 48 | |
Titolo III - Secondo livello di contrattazione | 48 | |
Funzioni e materie | 48 | |
Assetto retributivo dei lavoratori direttivi | 50 | |
Titolo IV - Welfare della distribuzione cooperativa | 51 | |
Fondo di previdenza complementare | 51 | |
Assistenza sanitaria integrativa | 52 | |
Titolo V - Diritti sindacali | 54 | |
Dirigenti sindacali | 54 | |
Contributi sindacali | 55 | |
Diritti sindacali delle rappresentanze dell’Art. 16, comma 1, lett. b) R.S.U.: compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali | 55 Unitarie | 55 |
Composizione delle R.S.U. | 57 | |
Permessi sindacali retribuiti delle R.S.U. | 57 | |
Clausola di salvaguardia | 58 | |
Permessi sindacali retribuiti delle R.S.U. | 59 | |
Regole di elezione della R.S.U. ed esercizio dei diritti sindacali | 59 | |
Permessi non retribuiti | 60 |
Affissioni 60
Assemblea 60
Referendum 61
Distacco sindacale 62
Parte seconda Mercato del lavoro
Titolo VI - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria 65
Assunzioni obbligatorie 65
Lavoratori a rischio di esclusione sociale 65
Titolo VII - Formazione 66
Contenuti, obiettivi e strumenti della formazione professionale 66
Titolo VIII - Appalti 68
Disciplina degli appalti 68
Titolo IX - Trasferimento di azienda 70
Disciplina del trasferimento di azienda 70
Titolo X - Mobilità 71
Processi di riorganizzazione e mobilità dei lavoratori 71
Titolo XI - Pari opportunità, azioni positive,
tutela della dignità della persona 71
Commissione paritetica 71
Molestie sessuali 73
Mobbing 75
Parte terza
Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XII - Assunzione 81
Norme 81
Documenti per l’assunzione 81
Periodo di prova 82
Titolo XIII - Classificazione del personale 83
Sezione prima - Norme generali 83
Inquadramento 83
Livelli di inquadramento 84
Passaggi di qualifica 100
Attività prevalente 100
Trattamento economico – anzianità 101
Responsabilità civili e penali 101
Sezione seconda - Norme applicabili alla categoria dei quadri 101
Requisiti di appartenenza alla categoria quadri 101
Profili 102
Attribuzione della categoria e procedure 104
Trattamento economico 105
Responsabilità civile 106
Informazione 106
Formazione 107
Mutamento provvisorio di mansioni 108
Trasferimento 108
Assistenza sanitaria integrativa 108
Orario di lavoro 110
Titolo XIV - Tipologie contrattuali 111
Premesse generali 111
A) Efficenza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale 111
B) Sviluppo nel Mezzogiorno 112
Sezione prima - Disciplina del contratto di apprendistato 113
Normativa 113
Limiti numerici 113
Procedure di applicabilità 114
Apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione 114
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 114
Apprendistato professionalizzante 114
Durata dell’impegno formativo 116
Contenuto della formazione 117
Periodo di prova 118
Trattamento normativo 119
Trattamento economico 119
Percentuale di conferma 120
Previdenza complementare ed assistenza integrativa 120
Disposizioni finali 121
Sezione seconda - Contratto di inserimento 121
Normativa 121
Campo di applicazione 121
Ammissibilità 122
Piano individuale di inserimento 122
Durata del contratto 123
Disciplina del rapporto di lavoro 123
Trattamento economico 123
Percentuale di conferma 124
Anzianità di servizio 124
Disposizione finale 124
Sezione terza - Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti
di somministrazione a tempo determinato 125
Contratto di lavoro a tempo determinato 125
Successione dei contratti a tempo determinato 127
Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato ed esenzioni 128
Contratto di somministrazione a tempo determinato 129
Percentuali di lavoratori impiegabili previa stipulazione di contratto
di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed esenzioni 130
Sezione quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale 131
Nozioni, principi generali e finalità 131
Diritto di precedenza 132
Normativa 133
Forma e contenuto del contratto individuale 133
Lavoro supplementare e lavoro straordinario 134
Clausole flessibili e clausole elastiche 135
Lavoratori affetti da patologie oncologiche 138
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 139
Sezione quinta - Il contratto di lavoro ripartito 139
Regole applicabili al lavoro ripartito 139
Titolo XV - Orario di lavoro 140
Sezione prima - Il tempo di lavoro 140
Durata settimanale – Lavoro effettivo 140
Lavoro fuori sede 141
Permessi 141
Distribuzione dell’orario 142
Flessibilità dell’orario 143
Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario 144
Procedure 144
Banca delle ore 145
Lavoro ordinario notturno 146
Orario ipermercati 146
Personale con funzioni direttive 147
Lavoro discontinuo 148
Lavoro straordinario 149
Maggiorazioni 150
Pagamento 151
Sezione seconda - I riposi 151
Riposo settimanale 151
Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanale 152
Riposo giornaliero 152
Festività 153
Lavoro festivo 153
Ferie: computo dei giorni 154
Determinazione del periodo delle ferie 154
Ratei ferie 155
Interruzione delle ferie 155
Irrinunciabilità delle ferie 155
Sezione terza - Permessi e congedi 156
Permessi individuali 156
Permessi elettorali 156
Permessi di consigliere di parità 157
Permessi per corsi regolari di studio 157
Diritto allo studio: permessi delle 150 ore 158
Congedi e permessi per handicap 160
Congedo matrimoniale 161
Titolo XVI - Disciplina per le imprese minori
della distribuzione cooperativa 161
Premessa 161
Nozione di imprese minori della distribuzione cooperativa 162
Orario di lavoro 162
Inquadramento del personale 163
Percentuali di conferma degli apprendisti 164
Xxxxx di rinvio 164
Titolo XVII - Obblighi di leva 164
Disciplina applicabile 164
Titolo XVIII - Trasferte e trasferimenti 164
Trasferta 164
Condizioni e limiti del trasferimento 165
Trasferimenti con cambio di residenza 165
Trasferimenti senza cambio di residenza per esigenza di ristrutturazione, concentrazione, ecc. 166
Titolo XIX - Ambiente, salute, malattia ed infortunio 167
Normative generali 167
Videoterminali 167
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 168
Definizione di malattia 168
Comunicazione e certificazione medica 168
Doveri del lavoratore ammalato 169
Diritti del lavoratore ammalato 170
T.B.C. 170
Trattamento economico 171
Assicurazione contro gli infortuni 172
Trattamento economico per infortunio 172
Ripresa del lavoro 173
Norme di rinvio 174
Titolo XX - Gravidanza e puerperio 174
Astensione obbligatoria dal lavoro e trattamento economico 174
Congedo parentale e trattamento economico 176
Congedi dei genitori 177
Congedo di paternità 179
Certificazione di gravidanza 179
Titolo XXI - Aspettative non retribuite e sospensioni dal lavoro 179
Tossicodipendenti 179
Etilisti 180
Esigenze personali e familiari 180
Obblighi del lavoratore in aspettativa 181
Procedure – limiti – sostituzioni 181
Casi di sospensione dell’attività lavorativa 182
Titolo XXII - Anzianità di servizio e scatti 182
Decorrenza 182
Frazioni di anno 183
Scatti di anzianità 183
Titolo XXIII - Trattamento economico 185
Retribuzione normale 185
Retribuzione di fatto 185
Aumenti e minimi tabellari 186
Eccedenze collettive 187
Divisori convenzionali 188
Indennità di cassa 189
Corresponsione della retribuzione 189
Mensilità supplementari (13a e 14a) 189
Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro 190
Recesso per giusta causa 190
Motivazione del licenziamento 191
Licenziamento simulato 191
Nullità del licenziamento 191
Nullità del licenziamento a causa di matrimonio 192
Consultazione della R.S.U. 192
Trattamento economico del lavoratore dimissionario 193
Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio 193
Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre 193 Termini del preavviso 194
Effetti del mancato preavviso 195
Determinazione del trattamento di fine rapporto 195
Decesso 196
Corresponsione del T.F.R. 196
Titolo XXV - Doveri dei lavoratori – norme disciplinari 197
Rapporti fra i lavoratori 197
Obblighi dei lavoratori 197
Giustificazione delle assenze 197
Provvedimenti disciplinari 198
Contestazione degli addebiti 199
Procedimento penale 200
Parte quarta Disposizioni varie e finali
Titolo XXVI - Conciliazione ed arbitrato 205
Conciliazione in sede sindacale 205
Arbitrato irrituale 207
Titolo XXVII - Cauzioni 209
Norme generali 209
Rivalsa 209
Recupero 210
Titolo XXVIII - Calo merci e inventario 210
Calo merci 210
Inventario 210
Titolo XXIX - Coabitazione, vitto e alloggio, concessioni crediti ai clienti 211
Modalità della coabitazione, vitto e alloggio 211
Norme per i crediti ai clienti 212
Titolo XXX - Regolamenti aziendali e abbigliamento da lavoro 213
Regolamenti aziendali 213
Abbigliamento da lavoro 213
Titolo XXXI - Disposizioni finali decorrenza e durata 214
Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori 214
Contributo di servizio contrattuale 216
Decorrenza e durata 216
Allegati
Allegato 1
Accordo interconfederale 31 luglio 1992 221
Tabelle indennità di contingenza 221
Allegato 2
Statuto “PREVICOOPER” 222
Parte I - Identificazione e scopo del Fondo 222
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede 222
Forma giuridica 222
Scopo 222
Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento 223
Regime della forma pensionistica 223
Destinatari 223
Scelte di investimento 225
Spese 226
Parte III - Contribuzione e prestazioni 227
Contribuzione 227
Determinazione della posizione individuale 229
Prestazioni pensionistiche 230
Erogazione della rendita 231
Trasferimento e riscatto della posizione individuale 232
Anticipazioni 233
Parte IV - Profili organizzativi 234
Organi del Fondo 234
Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione 235
Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 235
Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 236
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 237
Cessazione e decadenza degli Amministratori 239
Consiglio di amministrazione – Attribuzioni 240
Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità242 Presidente e Vicepresidente 243
Direttore generale responsabile del Fondo 244
Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione 245
Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 246
Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità 247
Controllo Contabile 248
Incarichi di gestione 249
Banca depositaria 249
Conflitti di interesse 250
Gestione amministrativa 250
Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 251
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio 251
Parte V - Rapporti con gli aderenti 252
Modalità di adesione 252
Trasparenza nei confronti degli aderenti 253
Comunicazioni e reclami 253
Parte VI - Norme finali 254
Modifica dello Statuto 254
Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio254 Rinvio 255
Allegato 3
Statuto del fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti
da imprese della distribuzione cooperativa “COOPERSALUTE” 256
Costituzione 256
Sede 256
Durata 257
Scopi e finalità 257
Soci 257
Iscritti 257
Organi 258
Assemblea dei Delegati 259
Consiglio direttivo 261
Presidente e Vice Presidente 262
Collegio Sindacale 263
Entrate del Fondo 264
Patrimonio sociale 264
Esercizio sociale 264
Scioglimento – Cessazione 265
Regolamento 265
Disposizioni finali 265
Rinvio alle leggi 265
Allegato 4
Garanzie di Assistenza sanitaria per i Quadri dipendenti
da Imprese della distribuzione cooperativa ai sensi dell’art. 57 del CCNL266
Allegato 5
Convenzione per l’assistenza sanitaria integrativadel personale
delle imprese della distribuzione cooperativa trentine (6 novembre 2009)268
Allegato 6
Spacci di piccole dimensioni, lavoratori retribuiti a provvigione norme, varie (dal CCNL del 13 marzo 2002) 273
Computo della retribuzione 273
Trattamento economico 273
Retribuzione a provvigione 274
Mensilità supplementari (13a e 14a) 274
Allegato 7
Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale
(3 dicembre 1994) 275
Allegato 8
Protocollo per le acquisizioni (3 dicembre 1994) 276
Allegato 9
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo. (Estratto - 23 luglio 1993) 277
Allegato 10
Accordo interconfederale sulle nuove relazioni industriali
Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali (5 aprile 1990) 290
1. Rapporti tra le Centrali Cooperative A.G.C.I., C.C.I., L.N.C. e M. e
CGIL – CISL – UIL 292
2. Democrazia d’impresa e partecipazione dei lavoratori 293
3. Formazione professionale 294
4. Pari opportunità 295
5. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione 295
6. Linea per la contrattazione collettiva 296
7. Socio lavoratore 297
8. Procedure per la prevenzione del conflitto 298
Allegato 11
Accordo interconfederale sulle R.S.U. Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali (13 settembre 1994) 301
Titolo I - Costituzione e funzionamento 301
Ambito e iniziativa per la costituzione delle R.S.U. 301
Sistema elettivo 302
Numero dei componenti 302
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio 303
Compiti e funzioni 303
Xxxxxx e sostituzione nell’incarico 304
Decisioni 304
Clausola di salvaguardia 304
Titolo II - disciplina della elezione della R.S.U. 305
Modalità per indire elezioni 305
Quorum per la validità delle elezioni 305
Elettorato attivo e passivo 305
Presentazione delle liste 306
Commissione elettorale 306
Compiti della commissione 307
Affissioni 307
Scrutatori 307
Segretezza del voto 307
Schede elettorali 308
Preferenze 308
Modalità della votazione 309
Composizione del seggio elettorale 309
Attrezzatura del seggio elettorale 309
Riconoscimento degli elettori 309
Compiti del presidente 310
Operazioni di scrutinio 310
Attribuzione dei seggi 310
Ricorsi alla commissione elettorale 311
Comitato dei garanti 311
Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. 312
Adempimenti della direzione aziendale 312
Clausola finale 312
Allegato 12
Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
(12 ottobre 1995) 313
Premessa 313
Sistema elettivo (Sostituisce l’Art. 2 del protocollo del 13.09.94) 313
Xxxxxx e sostituzione nell’incarico 314
Modalità per indire le elezioni 314
Permessi sindacali e monte ore 315
Revoca delle R.S.U. 315
Assemblee 316
Attribuzione dei seggi 316
Clausole per la Provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta 317
Permessi per le funzioni elettorali 317
Rappresentanza dei quadri 317
Elettorato attivo e passivo 318
Allegato 13
Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 320
Allegato 14
Modifica dell’accordo per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie (18 settembre 2007) 332
Allegato 15
Art. 107 Monte ore di riduzione del CCNL 01.01.2003
- criteri di applicazione 333
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il giorno 14 luglio 2009 in Roma presso la sede di Legacoop si sono incontrati:
l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC coop (Lega Na- zionale Cooperative e Mutue) rappresentata dal Presidente Xxxx Xxxxx, dal Vice Presidente xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, da Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile del Settore Lavoro e Formazione, da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e da una delegazione com- posta da: Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Mil- co Traversa, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, con l’assistenza dell’Avv. Xxxxxx Xxxxx;
l’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti ANCD (Lega Nazionale Coo- perative e Mutue) rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dal responsabile Settore Relazioni Sindacali Xxxxxxxx Xx- xxxxxx e dalla Commissione sindacale così composta: Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confede- razione Cooperative Italiane) rappresentata dal Presidente di Federconsumo Xxxx- xxxxx Xxxxxx, dal Vice Presidente Xxxx Xxxxxx Delegato alle Relazioni Sindacali, dal Direttore di Federconsumo Xxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile del Servizio Sindacale di Confcooperative Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai componenti la Commissione Sindacale così composta: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx;
l’Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) rappresentata dal Presiden- te Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Responsabile del settore Xxxxxx Xxxxxx con l’assistenza dell’Associazione Generale Cooperative Italiane rappresentata dal Pre- sidente Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx e da Xxxxxxxx Xxxxx dell’Ufficio Relazioni sindacali.
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FILCAMS-CGIL, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Segretario Generale in carica alla data del 25 lu- glio 2008 e da Xxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale in carica alla data del 14 luglio 2009, dal Responsabile del Settore Xxxxx Xxxxxxx e da Xxxx Xxxxxxx; dai Segretari Na- zionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xx- xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Ca- xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xx- xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, X’Xxxxxxx Xxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, De Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx X.Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Libri Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx- xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx’ Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Morge- se Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx- xxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Scarna- ti Xxxxx, Xxxxxxxxx Italia, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Con l’intervento della Confederazione Generale Ita- xxxxx Xxxxxxxxxx (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Responsabile Dipartimento Terziario e Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dai Se- gretari Nazionali, Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e da: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Ufficio Sindacale, da Xxxxx Xxxxxxxxx, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx X- xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx- da Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx- li, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx- no, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx- xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xx- xxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx- to Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, A- xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx- xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Mela, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Sil- via Pergola, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Lui- xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx-
siere, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx- sa, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italia- na Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxxx Xxxxxx;
l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS-UIL rappre- sentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal responsabile del settore Segre- tario Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Na- zionale Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxx- xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxx X’Xxxxxx, Pa- squale Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Rober- to Fallara, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- ta, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx- ta, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxxxxxx Xxx- xx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx- relli, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; da una rappresentanza del settore composta da: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx;
le suddette parti, visti
il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa stipulato in data 2 luglio 2004;
il relativo accordo di rinnovo siglato in data 25 luglio 2008
hanno convenuto la stipula definitiva del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da imprese della distribuzio- ne cooperativa, costituito da:
- Premessa e sfera di applicazione del CCNL;
- Da n. IV Parti, n. XXXI Titoli e n. 209 articoli;
- Allegati n° 15
Xxxxx, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le parti stipulanti
AVVERTENZA
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi nell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Le parole ed i numeri evidenziati in corsivo indicano le innovazioni apportate dall’accordo di rinnovo del 25 luglio 2008.
PREMESSA AL CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, richiamandosi ai criteri ed ai contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 lu- glio 1993, si propone di realizzarne obiettivi e finalità nel mutato contesto socio- economico, nazionale ed internazionale.
A fronte dell’accentuata dinamica della concorrenza fra imprese, che caratterizza l’andamento del mercato anche nel settore di applicazione del presente CCNL, dello stadio avanzato del processo di integrazione europea, della dimensione assunta dal fenomeno della globalizzazione delle attività produttive e degli scambi commerciali, le parti firmatarie, ribadendo, in linea di principio, la persistente validità delle linee ispiratrici del Protocollo del luglio 1993 in materia di politica dei redditi, auspicano che eventuali modifiche possano risultare rispondenti al duplice obiettivo di salva- guardare la competitività delle imprese e di riconoscere ai lavoratori benefici eco- nomici effettivi. In questo spirito esse si ripromettono di contribuire all’azione delle rispettive Confederazioni nell’eventuale negoziato interconfederale sulla revisione degli assetti contrattuali.
Le parti firmatarie del presente CCNL, consapevoli dell’incidenza delle politiche fi- scali, intese in senso lato, sia sulle condizioni di competitività delle imprese, sia sull’andamento reale del reddito dei lavoratori, auspicano altresì interventi legislativi di riforma in grado di contenere la dinamica del costo del lavoro. Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare esigenze produtti- ve delle imprese e bisogni di tutela dei lavoratori, sia attraverso strumenti ed istituti già esistenti, sia definendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottoli- neano la necessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni elementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall’Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa;
- il ‘welfare complementare’, con particolare riferimento all’attuazione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori della distribuzione cooperativa;
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle la- voratrici, segnatamente quelle riguardanti la repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.
In aderenza alle indicazioni dell’Unione europea, con particolare riferimento a quelle tracciate nell’ambito della cosiddetta strategia europea per l’occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano sul valore della formazione, di ba-
se e continua, come strumento in grado di contribuire agli obiettivi dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavoratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione stabile.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si appli- ca altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere conside- rato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territo- rio nazionale, è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sosti- tuisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, pro- vinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vi- genti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all’applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti
si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.
Le parti convengono di individuare un Protocollo aggiuntivo al presente CCNL che ne integrerà la sfera di applicazione e disciplinerà la relativa classificazione del per- sonale per le Cooperative ed i Consorzi che appartengono al settore della distribu- zione delle specialità medicinali e dei prodotti chimico-farmaceutici.
Le parti convengono di affidare la definizione di tale protocollo ad una apposita commissione.
TITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sin- dacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d’impresa, anche at- traverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL.
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di rela- zioni sindacali come sotto specificato:
2.1. informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall’art. 2 (diritti di informazione);
2.2. partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell’art. 3;
2.3. contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contratta- zione con le modalità e i contenuti stabiliti nell’art. 12.
3. Strumenti per un’efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
3.1. Osservatorio Nazionale (art. 6);
3.2. Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
3.3. Ente Bilaterale Nazionale o Comitati Misti Paritetici (artt. 8 e 9).
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un’etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del pre- sente contratto.
5. Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.(allegato n. 9)
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto persegui- ranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l’intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell’occupazione.
8. Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previ- sto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla da- ta di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderan- no libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7 del pre- sente CCNL.
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamen- te su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattua- le e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.
Art. 2
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabili- tà gestionali delle imprese cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concorda- no il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collega- ti ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico- organizzative, nonché ai loro riflessi sull’organizzazione del lavoro e sui livelli occu- pazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l’attivazione di un’eventuale fase di confronto sui progetti di cui all’art. 3 (partecipazione).
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguar- da le informazioni sui progetti si seguiranno le procedure previste dell’art. 3, sub B, punto 3.
A) LIVELLO NAZIONALE
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all’evoluzione complessiva del sistema di imprese coo- perative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell’occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l’informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle imprese e sarà preventiva nei termi- ni di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. A). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e indu- striali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente ri-
spetto alle esigenze dei consumatori.
4. Saranno fornite informazioni da ciascuna associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività potranno essere in- traprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le XX.XX. competenti per livello.
5. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumatori di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presen- za strutturale e commerciale.
6. Le Associazioni Cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rile- vanza nazionale e/o territoriale, forniranno, nel corso di appositi incontri, alle Segre- terie Nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione. Ac- quisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previ- sioni ed alle procedure di cui all’art. 3 lett. A) e B).
7. Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commer- ciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legisla- zione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con rife- rimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavo- ro, come disciplinati dal presente CCNL.
B) LIVELLO REGIONALE
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Coo- perative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sin- dacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associa- te, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazio- nali e sulla struttura dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svi- lupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le XX.XX. competenti per li- vello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamen- te più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospetti- va riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la di- mensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commer- ciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legisla- zione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, anche con rife- rimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
C) LIVELLO AZIENDALE
1. Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Orga- nizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U./R.S.A. di cui all’art. 16 comma 1 rispettivamente lettera c e lettera b, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive dell’impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particola- re riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mu- tamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di oc-
cupazione e di mobilità;
IV. ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 di- pendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 32;
V. al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Co- dice delle pari opportunità tra uomo e donna);
VI. ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali infor- mazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola uni- tà produttiva);
VII. agli inserimenti relativi alle categorie protette;
VIII. al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzioni- gramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione, anche in ordi- ne alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo de- terminato), suddivisa per livelli, e sui programmi formativi; saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’impresa, nonché dati riferiti al bi- lancio preventivo ed al suo andamento periodico nell’anno di riferimento.
3. Xxxxxxx fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commer- ciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei con- sumatori.
4. Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di responsabilità sociale definito dall’impresa nel rapporto con la propria base sociale. A tale incontro parte- ciperanno le XX.XX. competenti per livello.
5 Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell’utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previ- sto al successivo art. 3, compreso quanto previsto dalle procedure ivi stabilite.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle XX.XX. firmata- rie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all’Osservatorio Nazionale per contribuire ad alimentare la banca dati dello stesso.
Art. 3
PARTECIPAZIONE
Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le parti di valore strate- gico e ritenuto indispensabile per far sì che le persone siano stimolate a realizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi problemi, a conseguire quella cre-
xxxxx che deriva dal lavoro a contatto con gli altri.
Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le sperimentazioni in corso ed intraprendere fasi di avvio di nuovi processi.
Le parti ritengono che tematiche quali l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento degli obiettivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative nelle quali operano, così come la “motivazione al lavoro” nell’impresa cooperativa, da far crescere anche nell’attività quotidiana in termini di impegno e responsabilità personale,debbano far parte a pieno titolo, insieme ad altre, del confronto sulla partecipazione che occorre sviluppare.
Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di garanzia e di pro- mozione delle capacità competitive, rivolte alla crescita ed allo sviluppo dell’impresa cooperativa e delle persone, costituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sin- dacali in cui le parti si impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori, individuando in queste gli opportuni percorsi di realizzazione.
A) CONFRONTO SUI PROGETTI
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui al precedente arti- colo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti in- novazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla orga- nizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sin- dacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto.
2. Le parti si impegnano all’obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni ac- quisite. Nel caso di violazione dell’obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fa- se successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e pre- ventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U./R.S.A. una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall’impresa per nuovi investi- menti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all’investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull’utilità di pervenire ad intese aziendali che preve-
dano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizza- zione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipa- zione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
B) PROCEDURE
1. Relativamente al precedente punto A) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa com- petente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L’azienda interessata e l’Associazione cooperativa competente per livello, ricevu- ta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organiz- zazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di svi- luppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche at- traverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all’art. 35, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e profes- sionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla ri- chiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il con- fronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di com- petenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il li- vello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dal- le Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle a- ziende interessate, dalle R.S.U. e dalle XX.XX. competenti per livello, con il compi- to di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Co- mitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmet- tere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sinda- cali e/o R.S.U. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa compe- tente per livello o dalla azienda interessata.
C) ACCORDI DI AVVIO
1. Al fine di favorirne il successo le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rile- vante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all’articolazione dell’orario, alle flessibilità organizzative. Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.
Art. 4
LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.
Art. 5
PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
Ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 (allegato n. 9) le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all’intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
A) RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE
1. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicati- va per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Le Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incon- tro oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di pre- sentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette.
4. Le parti si danno atto che in assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese suc- cessivo e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un elemento provvisorio della re- tribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di tale elemen-
to sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai mi- nimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
5. La violazione della norma di cui al comma 3 della presente lettera A) comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
6. L’indennità di vacanza contrattuale, eventualmente erogata, cesserà dalla decor- renza dell’accordo di rinnovo del contratto.
B) RINNOVO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
1. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad ini- ziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.
3. Durante tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese suc- cessivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
TITOLO II
STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 6
OSSERVATORIO NAZIONALE
1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire l’Osservatorio Nazionale sulla distribuzione coope- rativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al regolamento allegato, con lo scopo precipuo di:
I. confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di ap- profondimento, in merito alle evoluzione della normativa nazionale e co-
munitaria del settore;
II. realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III. analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per li- velli di inquadramento;
IV. seguire l’andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni posi- tive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell’art. 36;
V. rilevare eventuali problematiche derivanti dall’inserimento in azienda di la- voratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII. svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l’evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del set- tore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzio- ne commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legisla- zione e contribuzione sociale;
VIII. seguire lo sviluppo del lavoro somministrato – nell’ambito delle norme sta- bilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali – e dei lavori atipici;
IX. sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commer- ciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X. ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello azien- dale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL.
XI. Ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previ- ste dall’art. 65 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante.
XII. Monitorare attraverso una specifica Commisione in seno all’osservatorio nazionale, le esigenze formative dei quadri della Distribuzione Coopertaiva.
2. A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3. L’Osservatorio Nazionale istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la rico- gnizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme con- trattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell’orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’organizzazione del lavoro, dell’innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
4. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Nazionale sa- ranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l’inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compresa l’individuazione di nuove figure professionali di secondo livello per le quali consentire l’instaurazione del rapporto di apprendistato.
5. Le parti convengono di effettuare una verifica sullo stato di funzionamento e sulla realizzazione delle attività dell’Osservatorio a conclusione del primo biennio di vi- genza del presente CCNL.
Art. 7
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
1. È istituita a Roma, presso la sede della A.N.C.C., la Commissione Paritetica Na- zionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese inter- corse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti sti- pulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tra- mite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fis- sata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma presente e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per ac- quisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti in- teressate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estre- mi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 Codice di Procedura Civile e 2113, quarto comma Codice Civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al ri- spetto di quanto in materia previsto risulti leso – sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di og-
gettivi riscontri – potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedu- re e modalità previste al riguardo.
5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Naziona- le potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 8
ENTE BILATERALE NAZIONALE
Le parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione coope- rativa il quale si articolerà nel territorio rafforzando e ridisegnando il ruolo dei Comi- tati Misti Paritetici o di strumenti analoghi in grado di essere accreditati presso le Regioni, in modo da partecipare, attraverso le necessarie progettualità ai relativi fi- nanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti definiranno le modalità costitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore, derivante dal con- tributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 208 del presente CCNL.
Le parti a fronte della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.
Art. 9
COMITATI MISTI PARITETICI
1. Le parti convengono che in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale Naziona- le e delle sue articolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale e i Comitati Misti Paritetici Regionali costituiti in base alla previgente normativa con- trattuale del CCNL, rimarranno operativi per le materie espressamente demandate e ancora in vigore con il presente contratto di cui alle disposizioni seguenti.
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure pro- fessionali necessarie alle imprese cooperative di settore;
II. effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione
dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore set- timanali, di cui all’art. 92;
VI. esprime parere di conformità su progetti presentati per l’assunzione di ap- prendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le pro- cedure di cui all’art. 62 del CCNL.
VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione.
VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiono dall’art. 59 del CCNL
IX. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previ- ste dall’art. 65 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante.
Presso tali Comitati avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 196.
3. Qualora i Comitati di cui al presente articolo siano chiamati ad esprimere pareri di conformità comunque finalizzati, e gli stessi non siano adottati nel termine di giorni 15 dal ricevimento della formale richiesta, si intenderanno non espressi e quindi rinviati alla competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale / Comitato Misto Paritetico Nazionale per il relativo parere di conformità.
4. I Comitati Misti Paritetici coordineranno la propria attività con l’Ente Bilaterale Na- zionale / Comitato Misto Paritetico Nazionale e la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form), in merito alle iniziative individua- te.
Art. 10
LIVELLO DI CONFRONTO REGIONALE
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di con- fronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I. attivazione e regolamentazione dei Comitati Misti Paritetici sul mercato del lavoro di cui all’art. 9 e in merito alle azioni positive per le pari opportunità;
II. attivazione e regolamentazione dei Comitati Consultivi Paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 3, lettera B, punto 4;
III. confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orien- tamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV. verifiche generali sull’applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipu- lanti.
Art. 11
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’IMPRESA COOPERATIVA
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Re- sponsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria compor- tamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili, poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti esterni e con co- loro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall’impresa e si po- ne l’obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un pro- ficuo inserimento nel territorio dove l’impresa opera.
Le parti convengono di affidare all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità socia- le.
TITOLO III
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 12
FUNZIONI E MATERIE
1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel perio- do di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riguarda materie ed isti- tuti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della R.S.U./R.S.A. unita- mente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
3. Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima.
4. Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all’intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell’impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire
l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà ema- nato in attuazione dell’impegno di cui al Protocollo del 23 luglio 1993 (allegato n. 9)
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I. articolazioni dell’orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell’orario di lavoro di cui al comma 2 dell’art. 102 e all’art. 103;
II. problematiche connesse all’organizzazione del lavoro;
III. organici;
IV. mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V. inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI. problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diver- se tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, lavo- ro temporaneo, ecc.)
VII. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di leg- ge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 119;
X. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
XI. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 mag- gio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”;
XII. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella re- alizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo in- crementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima; per i consorzi tali erogazioni potranno essere colle- gate ai risultati delle cooperative associate. Tali erogazioni devono rispon- dere alle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo;
XIII. l’assistenza sanitaria integrativa;
XIV. altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione con- nessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunita- rio.
Nota a verbale
Per i gerenti o gestori di cui al terzo livello si procederà in sede aziendale alla fissa- zione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in relazione all’entità del negozio gestito, commisurata al numero dei dipendenti e/o al volume delle vendite.
Art. 13
ASSETTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DIRETTIVI
1. Le parti si impegnano, in sede aziendale, ad intervenire sull’assetto retributivo dei lavoratori con funzioni di carattere direttivo e/o altamente qualificati, non apparte- nenti alla categoria quadri, mediante la previsione o la eventuale rivalutazione delle quote salariali aggiuntive esistenti al fine di cogliere e valorizzare i contenuti profes- sionali delle prestazioni, sia in rapporto alle particolari modalità di svolgimento delle prestazioni medesime, sia in rapporto alle situazioni del mercato del lavoro, adegua- te alle specifiche funzioni svolte nell’ambito del sistema organizzativo aziendale, te- nendo conto dei seguenti criteri che possono essere presenti congiuntamente o al- ternativamente:
I. capacità propositive in relazione ai processi decisionali, in riferimento alle proprie funzioni;
II. incidenza della funzione stessa e della responsabilità nell’organizzazione aziendale;
III. gestione di procedure basate sull’impiego di tecnologie complesse;
IV. complessità delle strutture aziendali;
X. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
0.Xxxx indennità potranno essere riassorbite dalla contrattazione collettiva, se e- spressamente previsto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che con l’istituzione delle fasce retributive suddette non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente CCNL. Per- tanto esse riconfermano il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno dei ri- spettivi livelli d’inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincola- re.
TITOLO IV
WELFARE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Art. 14
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costitui- to dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, (vedi Statuto del Fondo – Allegato n° 2) dest inato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo ini- zialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo del- lo 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%,
comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
− dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05%% della retribuzione utile per il compu- to del TFR;
− dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
2. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
3. Viene stabilito l’obbligo di effettuare un versamento al momento dell’adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del dipenden- te, le cui modalità di esecuzione sono definite dal regolamento del Fondo.
4. Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato così come previsto dall’art. 72 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di a- zienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all’allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3/12/94 e successive modifiche e/o con- ferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle associazioni cooperative (ANCD Lega – Feder- consumo CCI) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uil- tucs-UIL)
5. Le parti concordano che:
I. ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;
II. ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER venga fornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della con- tribuzione al Fondo medesimo;
6. Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.
Art. 15
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1.Le parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori della distribuzione cooperativa, denominato COOPERSALUTE che risponde ai re- quisiti previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi
Statuto – allegato n.3).
2. A decorrere dal 1° dicembre 2006 , sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti a tempo in- determinato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclu- sione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art 57 del presente contratto.
3. A decorrere dal 1° agosto 2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con con- tratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
4. Per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun i- scritto;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun i- scritto.
5. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.
6. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell’impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
7. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l’iscrizione di altre catego- rie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
8. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del CCNL del 2 luglio 2004, che prevedono l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continue- ranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
Alla scadenza degli stessi le parti definiranno specifici accordi di armonizzazione.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, di- chiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
2. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese
della Distribuzione Cooperativa Trentina, le parti sono giunte in data 6 novembre 2009 ad un intesa relativa al territorio Trentino così come risulta dal relativo Accordo (vedi allegato n. 5)
TITOLO V DIRITTI SINDACALI
Art. 16
DIRIGENTI SINDACALI
1. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali o periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di otto dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di otto di- pendenti.
2. Le Organizzazioni Sindacali interessate devono comunicare, con lettera racco- mandata, alle cooperative ed alle Associazioni rappresentative di queste ultime, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i diri- genti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 29 dell’accordo inter- confederale del 13/09/1994 (vedi allegato n.11).
3. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del presente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di ottanta ore annue.
Art. 17
CONTRIBUTI SINDACALI
1. Le parti convengono che l’impresa provvederà alla trattenuta del contributo asso- ciativo-sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
2. La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da tratte- nere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’impresa dovrà versarlo. Quest’ultima, ga- rantendo la segretezza della scelta del lavoratore, trasmetterà l’importo della tratte- nuta alla Organizzazione Sindacale prescelta.
Art. 18
DIRITTI SINDACALI DELLE RAPPRESENTANZE DELL’ART. 16, COMMA 1, LETT. b)
1. Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall’art. 16, comma 1, lettera b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma tro- vano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 26.
Art. 19
R.S.U.: COMPITI, FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
1. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoria- li e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello azienda- le, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche con- federali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
2. Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentan- za Sindacale Unitaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) è costituita da 1 compo- nente. Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la R.S.U. di cui sopra è costituita da 3 componenti. Le parti si danno atto che quanto previsto al presente comma è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.
3. La Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti po- trà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. Il bacino in- teraziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Nelle cooperative che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipen- denti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la R.S.U. di cui all’art. 16, comma 1, lettera c), è costituita da 3 componen- ti.
5. Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la R.S.U. di cui all’art. 16, comma 1, lettera c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell’impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale od inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produtti- ve in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lettera c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di di- pendenti superiore a 3000.
Art. 20
COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
1. Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la Rappresentanza Sin- dacale Unitaria è composta come segue:
a) da 16 a 70 dipendenti – 3 rappresentanti
b) da 71 a 90 dipendenti – 4 rappresentanti
c) da 91 a 120 dipendenti – 5 rappresentanti
d) da 121 a 200 dipendenti – 8 rappresentanti
e) da 201 a 300 dipendenti – 10 rappresentanti
f) da 301 a 600 dipendenti – 12 rappresentanti
g) da 601 a 900 dipendenti – 15 rappresentanti
2. Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la R.S.U. è incrementa- ta di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
3. Il presente articolo, già sperimentale, è da intendersi sostitutivo della normativa di cui all’art. 19, comma 5, lettera b-c-d.
Art. 21
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui alla lettera c) del precedente art. 16 hanno diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi re- tribuiti.
2. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) a tre componenti la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano
più di 15 e fino a 200 dipendenti;
b) a tre componenti ogni 300 o xxxxxxxx xx 000 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx- xx che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) a tre componenti per ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità pro- duttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);
d) per la R.S.U. costituita nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti il diritto a permessi retribuiti spetta ai componenti indicati e- spressamente ai punti 1 e 3 del precedente art. 19, secondo le fattispecie ivi previste.
3. I permessi spettanti alle R.S.U. di cui al presente articolo saranno pari a 15 ore mensili nelle unità produttive che occupano più di 200 dipendenti ed a 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti.
4. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 24 ore prima come segue: nei casi di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 16 tramite la Rappresentanza Sinda- cale Aziendale; nei casi di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 16 tramite la Rappre- sentanza Sindacale Unitaria.
5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che siano state eventualmente convenute e sottoscritte in accordi collettivi aziendali, in materia di numero dei dirigenti delle R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
6. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
7. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti defini- ranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior fa- vore dovranno permettere alle Organizzazioni Sindacali con le quali si erano conve- nute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Art. 22
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscono al- la disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A., i consigli dei delegati, nonché il delegato aziendale, precedentemente costituiti, al momento della
costituzione della R.S.U.
Art. 23
PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DELLE R.S.U.
I rappresentanti le R.S.U. composte ai sensi dell’art. 20 del presente CCNL usufrui- ranno, complessivamente, dei permessi retribuiti spettanti ai componenti indicati all’art. 21 punto 2 lett. a) – b) – c) – d), secondo le modalità previste al punto 3 dello stesso art. 21 (unità produttive che occupano fino ed oltre 200 dipendenti).
Art. 24
REGOLE DI ELEZIONE DELLA R.S.U. ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI
1. Per quanto concerne la disciplina della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria e l’esercizio dei diritti sindacali valgono le norme contenute nell’accordo tra le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmato il 12 ottobre 1995 (vedi allegato n. 12), applicativo dell’Accordo Interconfederale Centrali Cooperative AGCI, CCI, LNC e M e Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL sot- toscritto in data 13.9.1994 (vedi allegato n. 11), che diventano parte integrante del presente CCNL.
2. Le rappresentanze sindacali unitarie potranno essere costituite unicamente su i- niziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni sti- pulante il presente CCNL e l’iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi pri- ma della scadenza del mandato. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziativa delle stesse R.S.U. Altre organizzazioni avranno viceversa il solo diritto di presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 13 set- tembre 1994 (vedi allegato n.11).
Il presente testo integra e sostituisce quanto definito nell’accordo del 18.09.2007 (vedi allegato n. 14).
Art. 25
PERMESSI NON RETRIBUITI
1. I componenti le R.S.U. hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazio- ne a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 8 giorni all’anno. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta alla cooperativa di regola 3 giorni prima tramite la R.S.U.
2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a ri- chiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro
mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cari- che sindacali provinciali o nazionali.
Art. 26
AFFISSIONI
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970
n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Art. 27
ASSEMBLEA
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavora- tori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U./R.S.A. e/o delle Orga- nizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’art. 6 dell’allegato accordo firmato in data 12 ottobre 1995 (vedi allegato n. 12).
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.
4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corri- sposta la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 169.
5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi.
6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.
7. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
8. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con mo- dalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubbli- co; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organiz- zazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.
9. Ove si costituiscano R.S.U. interaziendali o di area territoriale o circoscrizionale (art. 19 punto 3 del presente CCNL) il diritto di assemblea viene esercitato su con-
vocazione delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federa- zioni Sindacali stipulanti il CCNL o della stessa R.S.U.
Art. 28
REFERENDUM
1. La cooperativa consentirà nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti dalla R.S.U./R.S.A. o, unitariamente, dalle Organizzazioni Sinda- cali, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale ed alla categoria particolarmente interessata.
2. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite da accordi aziendali.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di eser- cizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Art. 29
DISTACCO SINDACALE
1. Nella comune intesa di cui alla premessa contrattuale le parti contraenti conven- gono che potrà essere avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori stipulanti il pre- sente contratto richiesta di esonero retribuito per distacco sindacale nelle cooperati- ve con almeno 200 dipendenti.
2. Tale richiesta verrà discussa in sede aziendale tra la Direzione, con l’assistenza della rispettiva Associazione cooperativa competente per territorio, e l’Organizzazione Sindacale richiedente.
TITOLO VI
LAVORO DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Art. 30
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle di- sposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nelle strutture aziendali, nell’ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle R.S.U./R.S.A.
3. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavora- tive di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiun- tamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25 legge 118 del 1971. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le “barriere architettoniche” compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecni- che-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Art. 31
LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Ai sensi dell’art. 4bis, 3° comma, del D.Lgs 21 apr ile 2000 n. 181, le imprese si at- terranno agli eventuali criteri di assunzione, definiti dai competenti enti regionali, di lavoratori particolarmente a rischio di esclusione sociale.
TITOLO VII FORMAZIONE
Art. 32
CONTENUTI, OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell’occupazione. Con- vengono che la formazione professionale rivolta all’acquisizione di cultura e cono-
scenze adeguate anche attraverso le nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Considerando quanto definito nel precedente comma i lavoratori hanno diritto ad essere formati professionalmente al fine di:
I. Corrispondere più adeguatamente alle esigenze della attività produttiva dell’impresa.
II. Arricchire e consolidare le proprie competenze professionali per accresce- re le prospettive di progressione di carriera.
III. Accrescere le proprie prospettive di occupabilità e di mobilità nel mercato del lavoro.
IV. Qualificare ulteriormente la propria prestazione professionale per il rag- giungimento degli obiettivi di qualità del servizio e quindi per la soddisfa- zione dei soci e consumatori.
V. Facilitare il proprio reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa pre- visti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Questo diritto trova particolare valorizzazione in vista dell’aggiornamento profes- sionale dei lavoratori adulti reso necessario dalla evoluzione tecnica e dai nuovi o- rientamenti del mercato del lavoro, così come dalla esigenza, particolarmente av- vertita nel comparto della distribuzione cooperativa, di diffondere e migliorare le co- noscenze in tema di sicurezza alimentare (D.Lgs. n. 193/2007) e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs N. 81/2008).
Misure specifiche potranno essere adottate al fine dell’inserimento di lavoratori di- soccupati di lunga durata e di persone portatrici di handicap.
4. Il diritto di cui sopra è esercitato attraverso la partecipazione alle attività formative previste dai programmi aziendali e/o, per le figure di elevata professionalità e per i quadri, dai Centri di Formazione Nazionali delle singole Associazioni Cooperative firmatarie.
In questo contesto viene considerata positivamente e favorita la volontà dei singoli a partecipare a percorsi formativi, anche individuali, coerenti con le esigenze profes- sionali ed aziendali.
5. Al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese cooperative, le parti convengono che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale per la elaborazione di programmi e di attività formative.
Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazio- ne comune tra le parti.
La definizione dei programmi esecutivi è di competenza aziendale.
6. Le attività formative svolte nell’interesse di ogni lavoratore e delle imprese pro- muoventi saranno oggetto di monitoraggio e di verifica dei risultati ottenuti da parte dell’Ente Bilaterale Regionale / Comitato Misto Paritetico Regionale, in termini di miglioramento complessivo della efficacia dell’azione imprenditoriale cooperativa e della realizzazione della sua responsabilità sociale in questo specifico campo di at- tività.
7. Le parti manifestano il loro impegno, al fine di contenere l’incidenza sui costi a- ziendali della realizzazione delle attività formative, a concordare modalità di ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari.
8. Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari li- velli di competenza. In questo ambito l’Ente Bilaterale Nazionale potrà essere un utile strumento per progettare, coordinare e promuovere politiche formative com- plessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative.
9. Le parti individuano in Fon-Coop (Fondo paritetico interprofessionale per la for- mazione continua per le imprese cooperative) il fondo cui le imprese faranno rife- rimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanzia- mento di programmi per la formazione continua.
10. Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valu- tare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formati- vo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
11. In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati a- ziendalmente progetti formativi specifici per componenti di R.S.U./R.S.A. e per i la- voratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all’art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione de- gli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produtti- vità e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.
TITOLO VIII APPALTI
Art. 33
DISCIPLINA DEGLI APPALTI
1. Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all’art. 1655 del codice civile, le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti e delle ter- ziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rap- porti. A tal proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventiva- mente le R.S.U./R.S.A. e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative im- prese appaltatrici.
2. Ove l’impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, le R.S.U./R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali competenti a livello di territorio potran- no, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all’art. 3 del presente contratto.
3. Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione, esternalizza- zione ed appalti, che riguardino attività gestite dall’impresa mediante proprio perso- nale, convocheranno le R.S.U./R.S.A. e le organizzazioni sindacali competenti per territorio informandole preventivamente sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;
- contrattazione collettiva applicata e relativo trattamento economico com- plessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in appalto e dei conseguenti obblighi, inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di contribuzione obbligatoria e di sa- lute e sicurezza sul lavoro, nonché dell’obbligo di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione delle R.S.U./R.S.A. e delle organizzazioni sindacali competenti per territorio.
4. La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazione saranno comunque subordinati all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria firmati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentati- ve a livello nazionale, nonché l’obbligo di comprovare la regolarità dei versamenti contributivi attraverso l’esibizione del D.U.R.C. e l’impegno al rispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi derivanti dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalle altre leggi in materia di lavoro.
In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste dovranno risul- tare aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente contratto, nonché ga-
rantire l’applicazione della normativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e suc- cessive modifiche.
5. I lavoratori delle imprese appaltatrici, che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
6. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell’impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, or- ganizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
TITOLO IX TRASFERIMENTO DI AZIENDA
Art. 34
DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., così come modifica- to dall’art. 32 del D.Lgs. 19 settembre 2003, n. 276, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento ri- guardi una parte dell’azienda, cedente e cessionario sono tenuti al rispetto degli ob- blighi di informazione e di esame congiunto previsti dall’art. 47 della legge 29 di- cembre 1990, n. 428, così come modificato dall’art. 2, 1° comma, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.
Il cedente ed il cessionario devono pertanto darne comunicazione per iscritto, alme- no venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, alle rispettive R.S.U./R.S.A. delle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In man- canza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunica- zione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve ri- guardare: a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conse- guenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previ- ste nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle R.S.U./R.S.A. o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Gli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predet- ti obblighi.
4. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 della legge 20 maggio 1970, n.300.
TITOLO X MOBILITÀ
Art. 35
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E MOBILITÀ DEI LAVORATORI
Per affrontare gli effetti sull’occupazione conseguenti ai processi di sviluppo, riorga- nizzazione e ristrutturazione aziendale, al fine di garantire l’occupazione in rapporto alla contrattazione degli organici, si conviene di contrattare tra le parti, a livello a- ziendale di competenza, la mobilità aziendale, definendone e concordandone in se- de di confronto le modalità, i limiti territoriali e i criteri obiettivi che dovranno garanti- re la professionalità dei lavoratori.
TITOLO XI
PARI OPPORTUNITÀ, AZIONI POSITIVE, TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Art. 36
COMMISSIONE PARITETICA
1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della racco- mandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in te- ma di parità uomo donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti – Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (L.N.C. e M.), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (L.N.C. e M.), Federazione
Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (C.C.I.), Associazio- ne Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione Italiana Sin- dacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL).
Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:
I. raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situa- zione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipen- denti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006; tali rapporti saranno trasmessi all’Ente Bilaterale Nazionale e, ove costituito, al competente Ente Bilaterale Regio- nale / Comitato Misto Regionale;
II. studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di la- voro di cui al successivo art. 37, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a preve- nirle;
III. predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 198/2006;
IV. proporre iniziative di formazione professionale di concerto con gli Enti Bila- terali / Comitati Misti di cui all’art. 8 e 9 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo perio- do.
4. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente defi- niti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in ma- teria.
5. Annualmente la commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.
Art. 37
MOLESTIE SESSUALI
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
A) PREMESSA
Le Associazioni delle Cooperative e le imprese cooperative opereranno in modo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che assicurino una cul- tura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, della dignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali, le Rappresentanze Sindacali e i lavoratori opereranno per creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata inaccettabile e pertanto possono contribuire a far sì che nei luoghi di lavoro si adot- tino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza e dignità.
B) DEFINIZIONE
Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insi- stenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicita- mente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del dato- re di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed all’estinzione del rapporto di lavoro.
C) PREVENZIONE
Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costituisce mate- ria di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300.
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es.mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di compor- tamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate opportune iniziati- ve congiunte.
Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni di- rettive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel ri- spetto dei principi fondanti della distintività e dei valori del lavoro in cooperativa.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmata- rie il CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impe- gnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.
D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di molestie ses- suali saranno tenuti all’assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a co- noscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o se- gnalato casi di molestia sessuale ovvero di chi ha testimoniato per l’accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce molestie sessuali poi accertate i- nesistenti sarà ritenuto riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo discipli- nare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la ricollocazione nell’ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un adeguato sostegno psicolo- gico e morale.
Art. 38
MOBBING
MISURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI OGNI FORMA DI VIOLENZA MORALE E PERSECUZIONE PSICOLOGICA
(MOBBING) NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
A) PREMESSA
Le parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità psico-fisica e nella personalità mo- rale a prescindere dalle funzioni e ruoli svolti nell’ambito dell’attività lavorativa.
B) DEFINIZIONE
Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (mobbing), nell’ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che,
attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a di- scriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità, incidendo sulla di lui situazione privata e professio- nale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute.
C) PREVENZIONE
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. mediante affissione in ogni sin- gola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti).
Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confron- to, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente protocollo.
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del perso- nale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie infor- mazioni e supporti per un positivo inserimento nell’ambito organizzativo dei lavora- tori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecuzione sul lavoro.
Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito in- contro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con le R.S.U./R.S.A.
Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmata- rie il presente CCNL di attivare appositi organi (persona fisica o organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l’opportunità di costituire o indicare un apposito organo (persona fisica o organo collegiale) deputato a ricevere notizie, se- gnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
La eventuale realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una du- rata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.
D) GARANZIE E RISERVATEZZA
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di violenza mo- rale e persecuzione psicologica saranno tenuti all’assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o se- gnalato casi di violenza morale e persecuzione psicologica ovvero di chi ha testi- moniato per l’accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce fatti e circostanze poi accertati i- nesistenti sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz’altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di violenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per favorirne il reinserimento nell’ambiente di lavoro.
TITOLO XII ASSUNZIONE
Art. 39
NORME
1. L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
2. Ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, l’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la durata dell’eventuale periodo di prova;
c) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede del datore di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la qualifica del lavoratore;
f) il livello di inquadramento;
g) il trattamento economico;
h) il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato con riguardo alle condi- zioni di lavoro previste dalla legge e non espressamente sopraindicate.
Art. 40
DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE
1. Per l’assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
a) certificato del titolo di studio;
b) documentazione dei precedenti rapporti di lavoro;
c) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge, nazionali e re- gionali, in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
d) libretto di idoneità sanitaria, o altra documentazione richiesta dall’ente re- gionale, per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 concernente il regolamen- to di attuazione della legge stessa;
e) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
f) consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
g) eventuali altri documenti e certificati.
2. La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti richiesti e consegnati dal lavoratore. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 41
PERIODO DI PROVA
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e primo livello 150 giorni Secondo e terzo livello 60 giorni Quarto e quinto livello 45 giorni Sesto livello 30 giorni
2. Ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge il 18 marzo 1926 n. 562, il periodo indicato per Quadri e primo livello deve essere com- putato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferio- re al minimo contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato attribuito.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento, da una parte e dall’altra senza preavviso. In tale caso spettano al lavora- tore il trattamento di fine rapporto, i ratei di ferie e delle mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati in cooperativa, compu- tandosi per mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
5. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo sarà com- putato nell’anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti col- lettivi nazionali di lavoro del settore.
TITOLO XIII CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SEZIONE PRIMA NORME GENERALI
Art. 42
INQUADRAMENTO
1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, fondata su declaratorie e profili, articolata in livelli, in ciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, prevedono, allo stato, trattamento differenziato.
2. Ai singoli livelli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare na- zionale, di cui ai successivi art. 168 e art. 170.
3. La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti per
l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
4. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo.
5. Per le mansioni non rappresentate nei profili, l’inquadramento sarà effettuato sul- la base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche indicate in ciascun livello.
Chiarimento a verbale
1. Le parti ribadiscono che la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel CCNL 1 gennaio 1971 e nei CCNL precedenti per i relativi periodi in vigore, riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie.
2. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascuno istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero contratto.
3. La nuova classificazione, pertanto, non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel CCNL 1 gennaio 1971, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e ogni altra normativa in vigore ed emananda.
4. L’istituzione del livello quadri nella classificazione, salvo quanto stabilito dalla legge 13 maggio 1985 n. 190 e dalle norme del Titolo XII della Sezione Seconda del presente CCNL, non comporta per essi modificazioni all’applicazione delle norme per il personale con mansioni impiegatizie.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del per- sonale
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento fi-
nalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della clas- sificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figu- re emergenti dei vari settori.
Art. 43
LIVELLI DI INQUADRAMENTO
QUADRI
I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono definiti alla successiva Se- zione Seconda del presente Titolo.
PRIMO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, inseriti nei diversi servizi aziendali, dotati di necessaria competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell’esercizio della funzione stessa, ai quali sono affidate mansioni che implicano la responsabilità gestionale e/o il coordinamento e il control- lo delle attività di importanti strutture aziendali, disponendo dei necessari poteri per l’attuazione delle direttive loro impartite.
Profili
1. Lavoratori responsabili dell’andamento funzionale ed organizzativo di una grande unità di vendita che, nell’ambito delle politiche aziendali e delle procedure stabilite e nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurano la razionale gestione del punto di vendita.
Esempio:
· responsabili di negozio.
2. Lavoratori che, nell’ambito della propria attività e sulla base delle direttive ricevu- te, svolgono, con autonomia operativa, rilevanti compiti di elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o tecnici, coordinando, se necessario, l’attività di altri lavoratori o uffici posti alle loro dipendenze, o lavoratori che svolgono compiti di coordinamento e controllo della corretta contabilizzazione dei fatti ammi- nistrativi, della preparazione dei bilanci infrannuali ed annuali e della tenuta dei libri contabili.
Esempi:
· capi di un ufficio autonomo;
· capi contabili.
3. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed alla valutazione dei dati a loro forniti, effettuano acquisti di rilevante impegno e/o complessità in relazione alla enti- tà, alla estensione della gamma merceologica e dei fornitori, tali da richiedere speci- fiche conoscenze tecniche relative al settore merceologico di competenza e alle tecniche di vendita della cooperativa; i suddetti lavoratori impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, par- tecipano alla definizione delle scelte della gamma merceologica insieme alle coope- rative.
Esempio:
· compratori.
4. Lavoratori con responsabilità tecnica e organizzativa che dirigono e coordinano l’attività di un magazzino di settore merceologico con articolazione di funzioni orga- nizzative interne sufficientemente autonome e che coordinano almeno due respon- sabili di settori organizzativi interni e assicurano, nel rispetto delle direttive e delle procedure stabilite, la razionale gestione delle varie fasi di attività del magazzino.
Esempio:
· capi magazzinieri.
5. Lavoratori che, nell’ambito della propria attività di intervento sui punti di vendita e sulla base di indicazioni ricevute dai responsabili dei settori di appartenenza, hanno la responsabilità di elaborare, con relativa autonomia, programmi operativi e di dare ad essi pratica attuazione, con apporti tecnici diretti, nell’ambito delle linee di politica aziendale stabilite nei vari settori, assicurandone la corretta applicazione.
Esempio:
· assistenti di direzione: commerciale, personale, strutture, ecc.
6. Lavoratori che, coordinati dal responsabile di negozio di cui alla ex 1° Super o Quadri, sotto la propria responsabilità, coordinano e controllano l’andamento fun- zionale ed organizzativo del settore food e non food a gamma merceologica com- pleta.
Esempio:
· capi settori di negozio.
7. Lavoratori responsabili dell’andamento funzionale ed organizzativo del reparto di ipermercato loro affidato, di rilevante impegno in relazione alla complessità organiz- zativa, all’entità ed all’estensione della gamma merceologica e del numero dei forni- tori, che operano sulla base delle direttive del capo diretto gestendo la contrattuali- stica degli acquisti e sono responsabili degli obiettivi concordati di vendita, di servi- zio, dei costi e del margine del reparto di competenza. Sono altresì responsabili dell’organizzazione, della gestione, sviluppo delle risorse umane assicurando il ri- spetto delle procedure aziendali e delle norme di legge di propria competenza.
Esempio:
· capi reparto ipermercato.
8. Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazione dati che studiano e defini- scono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logi- che, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell’hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base.
Esempio:
· analisti programmatore di sistema.
9. Lavoratori che studiano, definiscono e descrivono le funzioni logiche delle appli- cazioni; definiscono nei vari aspetti gli archivi sui supporti dell’elaboratore ed i flussi; concordano con l’utente i documenti di input e di output; definiscono i diagrammi di flusso della procedura; producono tutta la documentazione necessaria per i pro- grammatori, predisponendo, se del caso, le relative misure organizzative ed asse- gnando ai programmatori i compiti per la realizzazione dei programmi; effettuano il test dell’intera procedura prima del rilascio al settore operativo.
Esempi:
· analisti di procedura;
analisti che svolgano anche funzioni di programmatore;
analisti responsabili di area applicativa con compiti di coordinamento e pianificazio- ne di gruppi di analisti del 2° livello e/o program matori.
10. Lavoratori responsabili della validità della integrità della catalogazione e dell’aggiornamento dei dati contenuti in un “data-base”.
Esempio:
· data-base administrator.
11. Lavoratori che sovraintendono al personale addetto all’elaboratore operante in multiprogrammazione e in teleprocessing locale e remoto, compreso RJE, nonché alle unità periferiche ad esso collegate e alle apparecchiature ausiliarie; schedulano i lavori sull’elaboratore con la diretta responsabilità della produzione dei risultati in tempo utile; sovraintendono alla gestione dei terminali remoti (a distanza); predi- spongono e aggiornano le procedure per l’esecuzione dei lavori.
Lavoratori che, in possesso di notevole conoscenza delle tecniche della elaborazio- ne elettronica dei dati e di sufficiente esperienza acquisita nel campo scientifico, sono responsabili dell’andamento funzionale ed organizzativo del centro E.D.P.
Esempi:
· capo centro E.D.P.;
· responsabili di settore operativo E.D.P.;
· responsabili sala macchine.
SECONDO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per i quali è ri- chiesta una adeguata competenza professionale accompagnata da notevole espe- rienza di lavoro acquisita anche nell’esercizio della funzione stessa.
Profili
1. Lavoratori responsabili dell’andamento di strutture di vendita non previsti ai livelli superiori che, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché nell’ambito delle politi- che e delle procedure stabilite, assicurano la razionale gestione del punto di vendi- ta.
Esempi:
· responsabili di negozio;
· ispettori alle vendite.
2. Lavoratori specializzati e/o con requisiti e capacità professionali tecnico- organizzative comunque conseguiti che, in base alle indicazioni del loro diretto su- periore, hanno la responsabilità funzionale dei reparti di una grande struttura di vendita di cui all’ex Primo Super o Quadro, per la cui attività e funzionalità necessi- tano di superfici, strutture e addetti (sia d’ordine che specializzati) di ragguardevole entità e numero e comunque quei lavoratori che dirigono strutture di reparto o di a- rea merceologica che, per numero di addetti e/o complessità e quantità delle attivi- tà, sono obiettivamente assimilabili alle strutture di reparto di cui sopra, quali i repar- ti di macelleria aventi tali caratteristiche.
Esempio:
· capi reparto.
3. Lavoratori con responsabilità tecnica ed organizzativa delle attività di magazzino relative al proprio settore i quali, anche coordinando altri lavoratori, provvedono, con l’osservanza dei metodi e delle procedure stabilite, al controllo della qualità e della quantità delle merci in arrivo e in partenza, curando la compilazione delle prescritte documentazioni e provvedono, ove necessario, alla reintegrazione dell’assortimento della gamma merceologica.
Esempio:
· magazzinieri consegnatari.
4. Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di proce- dure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attività, all’analisi, al controllo ed alla imputazione di fatti amministrativi e contabili, formulano situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali oppure effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione delle partite di rilevante entità e
complessità relative a tutte le voci del piano dei conti, disponendo gli interventi tec- nici idonei alla rettifica ed all’aggiornamento delle voci medesime, dei documenti, delle scritture e delle situazioni contabili; lavoratori che, con equivalente contenuto professionale, svolgono anche compiti di coordinamento e controllo dell’attività dell’ufficio a cui sono preposti.
Esempi:
· contabili con mansioni di concetto;
· capi ufficio.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute ed a metodologie esistenti, nell’ambito del proprio centro di attività ed attenendosi ad istruzioni loro impartite re- lative ai criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, effettuano approvvigionamenti che richiedono il possesso di adeguate conoscenze merceolo- giche nonché, ove richiesto, assistono e collaborano con i compratori di cui al Primo livello.
Esempio:
· compratori.
6. Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, e- seguono e controllano da consolle e/o video i vari cicli di lavoro dell’elaboratore, as- sicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine di rettifica, stabilendo le priorità delle elaborazioni da eseguire e coordinando il lavoro degli altri operatori.
Lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute o con riferimento alle metodologie e- sistenti, predispongono i programmi di lavoro sull’elaboratore.
Esempi:
· capi turno operatori;
· operatori con conoscenza delle procedure e con autonomia gestionale.
7. Lavoratori che, sulla base di documentazione ricevuta dall’analista, con riferimen- to a metodologie esistenti, scrivono e codificano i programmi nel linguaggio di pro- grammazione; compongono i relativi diagrammi e la documentazione necessaria; eseguono i test di prova controllandone i risultati; eseguono modifiche e migliorie ai programmi esistenti e/o partecipano alla stesura delle procedure e alla formazione dell’utente.
Esempio:
· programmatori.
8. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l’acquisizione di conoscenze tecni-
co-pratiche necessarie per svolgere mansioni di livello superiore per un periodo massimo di 18 mesi.
Esempio:
· analisti di sistema o di procedura in training; ecc.
9. Lavoratori responsabili a livello funzionale ed organizzativo del reparto di iper- mercato loro affidato che svolgono compiti operativamente autonomi sulla base di specifiche direttive del capo diretto, attenendosi a istruzioni loro impartite relative al- le scelte dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare e che gestiscono in tale ambito, anche parzialmente, la contrattualistica degli acquisti. Sono responsabili degli obiettivi assegnati di vendite, di servizio, dei costi e del margine di competen- za; sono responsabili altresì dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle ri- sorse umane ed assicurano il rispetto delle procedure aziendali e delle norme di legge per quanto di competenza.
Esempio:
· capi reparto ipermercato.
TERZO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite.
PARAMETRO 180
Profili
1. Lavoratori inquadrati al terzo livello sulla base della specifica declaratoria ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale, vengono affida- te con carattere di continuità funzioni di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
Esempio:
· coordinatori.
2. Lavoratori che, oltre a possedere le caratteristiche del profilo 3. del terzo livello (parametro 167) e svolgere le relative mansioni (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista), compiono – con maggiore abilità professionale e autonomia operativa, espressione di particolari, specifiche competenze – lavori che presup- pongono comprovate conoscenze di tecnologie avanzate relative al funzionamento
di impianti e macchinari complessi, coordinando anche altri lavoratori.
Esempio:
· operai specializzati provetti.
3. Lavoratori di cui al profilo professionale 4. del terzo livello (parametro 167) che coordinano almeno 2 macellai provetti.
Esempio:
· capi reparto macelleria.
PARAMETRO 167
Profili
1. Lavoratori con formazione specifica relativa allo svolgimento di lavori o funzioni che si esplicano attraverso procedure e tecniche definite.
2. Lavoratori adibiti a compiti di guida, controllo e coordinamento di reparto o squa- dra con apporti tecnici e pratici.
3. Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni ine- renti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecni- co-pratica.
Esempi:
· magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
· operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico- motorista);
· gastronomo preparatore.
4. Lavoratori con adeguate e specifiche capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica che in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni e procedure assegnate, svolgono con perizia tutte le fasi di lavoro quali taglio, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo (a mano o a macchina), presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e confezionamento.
Esempio:
· macellaio specializzato provetto.
5. Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato
Esempio:
· capi reparto.
6. Lavoratori che conducono prevalentemente autoarticolati, autotreni o equivalenti mezzi pesanti. In sede aziendale si darà pratica attuazione al passaggio di livello, previa verifica dell’esistenza delle condizioni di cui sopra.
Esempio:
· autista consegnatario.
7. Lavoratori responsabili di negozio con funzioni di vendita e che coordinano un massimo di otto addetti.
Esempi:
· gerenti o gestori;
· capi negozio.
Nota
In sede locale tra le parti competenti si conviene di esaminare casi specifici che giu- stifichino il passaggio al secondo livello.
Nota a verbale
Per la particolare attività svolta dai gerenti o gestori delle cooperative delle province di Trento e Bolzano, la determinazione dell’esatto inquadramento è demandata a livello provinciale.
8. Lavoratori che, in base alle norme in uso nel loro campo di attività, svolgono compiti di segreteria, redigono corrispondenza anche avvalendosi di appunti steno- grafici, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni.
Esempio:
· segretari di direzione con mansioni di concetto.
9. Lavoratori che, con sufficiente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria, nell’ambito di procedure operative relative al sistema contabile adottato nello speci- fico campo di competenza, rilevano e sviluppano dati anche diversi per l’elaborazione di situazioni riepilogative o rendiconti, effettuando anche l’imputazione ai conti nonché interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti, fornitori, ecc. ed eseguendo, se del caso, operazioni di cassa con effettuazione del- le relative scritturazioni contabili.
Esempio:
· contabili/impiegati amministrativi.
10. Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preor-
dinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico; seguono le fasi operative e coadiuvano l’operatore consollista nella gestione della consolle e/o vi- deo; conducono il macchinario ausiliario.
Esempio:
· operatori di sistema di elaborazione elettronica dei dati.
11. Lavoratori addetti a mansioni che permettono l’acquisizione di conoscenze teo- rico-pratiche necessarie a svolgere mansioni di livello superiore per un massimo di 18 mesi.
Esempio:
· programmatori junior.
12. Lavoratori che, nell’ambito delle procedure stabilite, effettuano il filtro e la prepa- razione di tutti i documenti da passare in perforazione e/o registrazione elettronica e ne curano la distribuzione agli addetti alla perforazione e/o registrazione elettronica in modo funzionale alla organizzazione del lavoro e/o effettuano il filtro, il controllo di merito e lo smistamento ai vari utenti dei documenti in uscita dal calcolatore, archi- viandone in maniera sistematica le copie di competenza dell’azienda.
Esempio:
· codificatori addetti al filtro documenti.
13. Lavoratori che, con comprovata esperienza nell’attività specifica, hanno la re- sponsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l’allestimento e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa.
Esempio:
· ricevitore responsabile merci di ipermercato.
14. Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che con suffi- ciente apporto di apprezzamento e di iniziativa propria nell’ambito di procedure ope- rative definite svolgono attività e mansioni di concetto.
Esempio:
· impiegati di concetto.
QUARTO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richie-
dono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro.
PARAMETRO 155
Profili
1. Lavoratori ai quali, oltre alle mansioni previste dal proprio profilo professionale o mansioni promiscue di equivalente contenuto, vengono attribuite con carattere di continuità, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in atto, mansioni di coordina- mento di più lavoratori anche di pari livello e di raccordo con il superiore diretto.
Esempi:
· coordinatore;
· addetto cassa centrale ipermercato.
Nota a verbale
Le parti chiariscono che l’individuazione di tale profilo non comporta l’introduzione generalizzata, indipendente dai modelli organizzativi concordati tra le parti, bensì tale profilo viene riconosciuto in stretto rapporto a modelli di organizzazione del la- voro concordati che esplicitamente lo prevedano.
2. Lavoratore in possesso di specifiche conoscenze professionali acquisite con a- deguata esperienza lavorativa al banco salumi, gastronomia, pesce o carni, in gra- do di fornire utili indicazioni per il buon andamento dell’attività al banco e di porre la propria esperienza ai fini dell’affiancamento addestrativo con compiti di semplice coordinamento operativo di altri addetti, che svolge al suddetto banco in modo con- tinuativo le seguenti operazioni:
- uso delle macchine, attrezzature e strumenti di lavoro in dotazione al repar- to;
- lavorazione e taglio, riducendo al minimo scarti e dispersioni nonché pesa- ture, confezionamento di prodotti sia al banco tradizionale che a libero ser- vizio; lavorazione e taglio, eviscerazione e pulizia prodotto nonché pesatu- ra e confezionamento;
- applicazione di tecniche di servizio con particolare riferimento alla presen- tazione del prodotto ed alla fornitura di indicazione e consigli alla clientela;
- conservazione dei prodotti o rotazione dei prodotti in assortimento, assicu- rando una buona presentazione degli stessi ed offrendo una costante im- magine di freschezza e di pulizia, nell’assoluto rispetto delle norme igieni- co-sanitarie.
Esempi:
· salumiere banconiere;
· addetto qualificato al banco pesce;
· addetto qualificato al banco carni.
PARAMETRO 144
Profili
1. Lavoratori addetti agli uffici amministrativi, tecnici e commerciali che, nel rispetto delle procedure prestabilite, svolgono attività e mansioni d’ordine.
2. Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prez- zatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei ban- chi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci.
3. Lavoratori addetti alla vendita al pubblico.
4. Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazio- ne, trasporto e consegna delle merci.
5. Lavoratori addetti all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, cen- tri di distribuzione e/o depositi, con oltre diciotto mesi di servizio.
Esempi:
· impiegato e/o contabile d’ordine;
· stenodattilografo e dattilografo;
· centralinista telefonico;
· perforatore/verificatore su schede;
· registratore;
· verificatore su supporti magnetici;
· videista;
· commesso alle vendite;
· addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
· operai specializzati: autista consegnatario; autisti non compresi nel III livello.
· preparatore di commissioni; carrellista-mulettista.
6. Lavoratori addetti al centro E.D.P. con funzioni esecutive:
Esempi:
· perforatore verificatore su schede;
· registratore;
· verificatore su supporti magnetici;
· videista (perforazione, verifica e/o registrazione su video;
· addetto data-entry.
QUINTO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con capacità di compiere lavori od opera- zioni che chiedono il possesso di normali conoscenze di lavoro comunque acquisite.
Profili
1. Lavoratori di primo impiego in attesa del tempo utile di formazione per l’inserimento nel quarto livello.
2. Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servi- zio: addetti all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei ban- chi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio.
Esempi:
· commessi alla vendita per i primi 18 mesi di servizio per coloro che non hanno fat- to l’apprendistato;
· addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita per i primi 18 mesi di servizio;
· addetti all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distri- buzione e/o depositi per i primi 18 mesi di servizio.
3. Addetti alla vigilanza e/o sorveglianza diurna e notturna.
Esempi:
· guardiano;
· custode;
· portiere;
· usciere.
4. Personale generico.
Esempi:
· addetto al confezionamento e/o prezzatura merci di magazzino;
· addetto al carico e scarico.
SESTO LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a semplici operazioni per la cui e- secuzione non occorre alcuna preparazione professionale.
Esempio:
· addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Chiarimenti alla classificazione
I gestori o gerenti, di cui al III livello, sono quei prestatori d’opera che hanno in con- segna il negozio o lo spaccio tradizionale sotto la loro responsabilità e ne rispondo- no, a norma delle disposizioni del presente CCNL, ai fini della disciplina, dell’inventario e/o dell’andamento degli affari, ai dirigenti della cooperativa.
Note alla classificazione
1. Le parti si danno atto che l’assegnazione dei lavoratori al parametro superiore del medesimo livello di inquadramento avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale del livello stesso e che, con l’istituzione del doppio parametro retributivo suddetto, non hanno inteso istituire un livello superiore di mansioni.
Pertanto, riconfermano il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno di cia- scun livello a tutti gli effetti contrattuali e, principalmente, ai fini della eventuale mo- bilità aziendale che le parti non hanno inteso ulteriormente vincolare.
2. Gli aumenti retributivi derivanti dalla differenza fra i nuovi parametri e quelli pree- sistenti nello stesso livello assorbono fino a concorrenza le indennità previste in se- de aziendale a titolo equivalente, comunque denominato, per le relative figure pro- fessionali.
Art. 44
PASSAGGI DI QUALIFICA
Ai sensi dell’art. 13 L. 300/70, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle man- sioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effetti- vamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegna- zione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conserva- zione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 45
ATTIVITÀ PREVALENTE
1. Ad eccezione delle mansioni relative alle qualifiche di addetto alle operazioni au- siliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio o di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi
(IV livello e V livello) in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività pre- valente.
2. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestra- mento e non abbia carattere accessorio e complementare.
3. In tal caso, fermo restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l’inquadramento al livello superiore.
Art. 46
TRATTAMENTO ECONOMICO – ANZIANITÀ
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribu- zione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno “ad personam”. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere as- sorbita dagli scatti di anzianità e dalla ex indennità di contingenza.
Art. 47
RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
Ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo e a quelli con responsabilità di dire- zione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
SEZIONE SECONDA
NORME APPLICABILI ALLA CATEGORIA DEI QUADRI
Art. 48
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA QUADRI
1. La categoria di quadro, prevista dalla legge 13 Maggio 1985 n.190, è attribuita a quei lavoratori subordinati che, senza appartenere alla categoria dei dirigenti, sono titolari delle posizioni organizzative aziendali di maggior rilievo per ampiezza e natu- ra che richiedono un elevato contenuto professionale ed esercitano, con carattere continuativo, mansioni nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentan- za, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, responsabilità e autonomia nella gestione delle risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. Tali lavoratori svolgono un ruolo di fondamentale im- portanza ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali, in rapporto con la sovra-
stante struttura dirigenziale. È pertanto obiettivo delle imprese cooperative porre in essere azioni che valorizzino la categoria di quadro.
2. All’interno dei criteri generali assumono particolare rilevanza quelli connessi:
I. alle conoscenze specifiche elevate nel proprio campo di competenza, ac- compagnate da una esperienza lavorativa in ruoli direttivi maturata nell’azienda, o in aziende similari, valide e temporalmente consolidate;
II. all’istruzione o formazione di base buona e diversificata che consenta di rapportare le problematiche della posizione a quelle più ampie della ge- stione aziendale;
III. alla capacità innovativa e/o all’attitudine a lavorare per obiettivi globali ed integrati;
IV. alla capacità gestionale riferita, in particolare, alla utilizzazione delle risorse umane e strumentali e alla collaborazione con altre unità organizzative.
3. In sede aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale dei quadri si provvederà, se del caso, alla loro integrazione o specificazione, tenuta di conto la particolare struttura organizzativa dell’impresa.
Art. 49
PROFILI
1° Profilo
Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali stabiliti dalla dire- zione aziendale, programmano e organizzano le attività produttive e funzionali di u- nità organizzative molto rilevanti per dimensione e complessità, in funzione del rag- giungimento degli obiettivi aziendali, sia in termini di efficacia che di efficienza, nell’area di responsabilità di ruolo attribuita e che sono chiamati a collaborare con un particolare contributo d’iniziative alla formulazione dei suddetti programmi.
Esempio:
· responsabili di strutture organizzative di rilevante complessità.
2° Profilo
Lavoratori che, sulla base di direttive generali aziendali, nell’ambito del proprio campo di attività (amministrativo, tecnico, acquisti e vendite, ecc.) e con la necessa- ria conoscenza dei settori correlati, svolgono analisi ed elaborazioni complesse di problematiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi della cooperativa, provve- dendo alla loro impostazione e sviluppo e curandone le relative fasi di esecuzione. A tal fine possono avvalersi dell’apporto di altri lavoratori non gerarchicamente su- bordinati, realizzandone il coordinamento operativo.
Esempio:
· specialisti di settore aziendale.
3° Profilo
Lavoratori che, nell’ambito delle politiche aziendali e sotto la propria responsabilità, dirigono ed assicurano l’andamento funzionale ed organizzativo delle strutture di vendita cui sono preposti, composte dal supermercato alimentari e dal magazzino non alimentari a gamma merceologica completa, nonché lavoratori che dirigono ed assicurano l’andamento funzionale e organizzativo di strutture di vendita le quali, per i dati complessivi di dimensioni, numero di addetti, complessità e quantità delle attività, sono obiettivamente assimilabili alla struttura di vendita di cui sopra.
Esempio:
· responsabili di negozio.
4° Profilo
Lavoratori adibiti al centro elettronico di elaborazioni dati che studiano e definiscono le funzioni aziendali individuandone i flussi informativi e le correlazioni logiche, semplificandone le fasi di realizzazione; studiano il dimensionamento dell’hardware; studiano, sperimentano e gestiscono il software di base, coordinando altri analisti e/o programmatori.
Esempio:
· responsabili analisi del sistema.
5° Profilo
Lavoratori che, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali stabiliti dalla dire- zione aziendale, sono preposti alla responsabilità di settori merceologici di rilevante importanza (per numero di merceologie, di referenze, di fornitori e per volume d’affari) e complessità (merceologiche, di mercato e procedurali), ed operano con elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità nella determinazione del- le condizioni d’acquisto.
Esempio:
· capi settore con compiti di guida e coordinamento operativo dei compratori.
6° Profilo
Lavoratori in possesso di notevoli conoscenze nella/e disciplina/e di propria compe- tenza che collaborano con la direzione aziendale, fornendo contributi originali e cre- ativi alla elaborazione delle strategie dell’impresa e alla determinazione degli obiet- tivi nonché, nella fase realizzativa, all’elaborazione di programmi e/o di progetti e/o di sistemi di controllo, ad alta specializzazione e di notevole interesse aziendale.
Esempio:
· progettisti – ricercatori – responsabili di analisi e programmazione generale.
7° Profilo
Lavoratori che, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali, relativi all’area di loro competenza, stabiliti dalla Direzione Aziendale o dal Direttore dell’ipermercato, decidono sulle scelte di gestione commerciale dei reparti da loro coordinati (politica degli assortimenti, degli acquisti e delle vendite) e sono responsabili per l’area di competenza degli obiettivi concordati di vendita, servizio, costi, margine, sviluppo risorse umane nonché del coordinamento dei capi reparto e garantiscono l’applicazione di tutte le norme di legge.
Esempio:
· capi area ipermercato.
Art. 50
ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA E PROCEDURE
1. L’attribuzione della categoria di Quadro è operata dall’azienda sulla base della rispondenza della professionalità e delle responsabilità ai criteri sopra enunciati in relazione alla particolare struttura organizzativa aziendale. L’attribuzione della cate- goria di Quadro unitamente all’indicazione della funzione attribuita verrà comunicata dalla azienda ai lavoratori interessati e contemporaneamente alla rappresentanza sindacale dei quadri stessi.
2. Fermo restando che le sottoindicate procedure non sospendono l’efficacia imme- diata del provvedimento di attribuzione, i lavoratori che ritengono di essere stati in- giustamente non inclusi nella categoria Quadro, potranno presentare direttamente o tramite la loro rappresentanza sindacale o l’organizzazione sindacale a cui sono i- scritti o conferiscono mandato, motivato ricorso alla direzione aziendale, la quale, valutate le osservazioni, aprirà il confronto di merito entro 15 giorni dal ricorso stes- so allo scopo di dare definitiva risposta entro i successivi 10 giorni, salvo eventuali proroghe da concordarsi.
Art. 51
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai Quadri, oltre al trattamento retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, in considerazione dell’importanza e delle responsabilità connesse al loro ruolo nonché alle modalità di svolgimento della prestazione, viene riconosciuta una indennità di funzione determinata nella misura minima di euro 41,32 lordi mensili per 14 mensili- tà.
2. Detta indennità di funzione unitamente ad altre indennità, quote salariali o emolu- menti a titolo equivalente, erogati in sede aziendale, concorrerà a formare un’unica voce retributiva denominata indennità di funzione.
3. In sede aziendale potranno essere concordate quote salariali aggiuntive aventi le caratteristiche di:
I. incrementi della indennità di funzione eventualmente articolati in gradi, in ragione dei fattori specifici di cui ai punti da I) a IV) del comma 2 dell’art. 48;
II. assegni variabili collegati ai risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di f unzione di cui al 1° comma è in- crementata di euro 10,33 lordi mensili. Tale aumento non è assorbibile.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità mede sima è ulteriormente incremen- tata di euro 77,47 lordi, elevando, di conseguenza, l’indennità di funzione a euro 129,11 lordi mensili. Tale aumento è assorbibile al 50% da indennità similari, da e- ventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clauso- le espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presen- te contratto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di f unzione, di cui al comma 5, è in- crementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbili al 65% secondo le modalità di cui al comma 5.
7. A decorrere dal 1° luglio 2008 l’indennità di fu nzione, di cui al comma 6, è incre- mentata di euro 70,00 lordi per 14 mensilità assorbili al 50% secondo le modalità di cui al comma 5.
8. Conseguentemente a far data dal 1° luglio 2008 l ’indennità di funzione minima è dell’importo di euro 215,76 lordi, in caso di assorbimento, e di euro 250,76 in caso diverso.
Art. 52
RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Le norme di attuazione dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 sono definite all’art. 47 del presente CCNL.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 47, i Quadri sono comunque esonerati da corrispondere somme a titolo di risarcimento danni nei confronti di terzi in ottem- peranza di quanto previsto dall’art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 in quanto a carico dell’impresa.
Art. 53
INFORMAZIONE
Oltre a quanto previsto dall’art. 32, si riconosce per il Quadro il diritto ad essere in- formato circa le strategie, i progetti e gli obiettivi dell’impresa ed i risultati, nonché
ad essere consultato sulla definizione degli obiettivi dell’area di attività di sua com- petenza.
Art. 54
FORMAZIONE
1. La formazione professionale è parte integrante dell’attività lavorativa dei quadri.
2. In relazione all’art. 32, con particolare riferimento al comma 4, si darà luogo ad un incontro annuale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale dei Qua- dri per esaminare congiuntamente i programmi formativi e di aggiornamento profes- sionale nonché i relativi preventivi di spesa. La formazione per la categoria di Qua- dro avrà anche contenuti di managerialità che ne valorizzi il ruolo.
3. Tali programmi comprenderanno iniziative a favore del personale femminile al fi- ne di incrementare la presenza delle donne nell’area quadri nonché iniziative speci- fiche per la loro riqualificazione dopo le assenze di lungo periodo.
4. Gli investimenti formativi saranno realizzati anche attraverso l’attivazione di pro- getti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
5. I processi in atto nei mercati nazionali ed internazionali impongono alle coopera- tive di raccogliere le sfide della competitività. In questo contesto, le parti considera- no di rilievo strategico il ruolo e la professionalità dei quadri. A tal fine, le imprese cooperative realizzeranno progetti nazionali comuni di formazione, mediante la valo- rizzazione del ruolo delle Scuole ed Enti nazionali (ad es.: Scuola Coop di Montelu- po – ANCC Coop; CRES – ANCD; Società Elabora ed IRECOOP – Confcooperati- ve; Enti Formativi delle Organizzazioni Sindacali) e degli enti bilaterali. Di tali pro- getti verrà data adeguata informazione alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
6. Le parti convengono di istituire una Commissione in seno all’Osservatorio Nazio- nale con compiti di monitorare le esigenze formative dei Quadri della distribuzione cooperativa.
Art. 55
MUTAMENTO PROVVISORIO DI MANSIONI
1. L’assegnazione temporanea del lavoratore a mansioni di Quadro, di cui agli artt. 48 e 49, sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diverrà definitiva quando siano trascorsi 180 giorni di effet- tivo lavoro.
2. Con riferimento all’art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190, come modificato dall’art. 1 legge n. 106/1986, l’assegnazione temporanea del Quadro a mansioni superiori alla qualifica di Quadro, ovvero dirigenziali, che non sia avvenuta per sosti- tuzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può esse-
re di durata superiore a 180 giorni di effettivo lavoro. Trascorso tale periodo la pre- detta assegnazione temporanea diventa definitiva.
3. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni superiori agli interessati sarà cor- risposta un’indennità pari alla differenza tra il trattamento economico contrattuale del sostituto e del sostituito con riferimento alla retribuzione di cui all’art. 168.
Art. 56
TRASFERIMENTO
Fermo restando quanto previsto all’art. 139, ai Quadri sarà riconosciuto, per un pe- riodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di pro- venienza.
Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento dispo- sto dalla cooperativa in caso di gravi e comprovati motivi.
Art. 57
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. Ai Quadri delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, sono garantite le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale, considerate condizioni di base, dell’allegato 4.
2. Tali prestazioni saranno attuate con un idoneo strumento operativo che sarà pre- scelto da ciascuna Associazione Cooperativa al quale si uniformeranno le coopera- tive associate. A cura di ciascuna Associazione Cooperativa verrà data preventiva- mente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai Quadri in merito allo strumento operativo prescelto.
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le prestazion i sanitarie integrative a favore del quadro comprenderanno il nucleo familiare fiscalmente a carico, inteso come coniuge o convivente more uxorio e figli fino a 26 anni, prevedendo la facoltà da parte del quadro di includere a proprie spese i componenti del nucleo familiare non fiscalmente a carico.
4. Il finanziamento delle prestazioni, nei limiti dei massimali ed alle condizioni di ba- se previste, è individuato nell’importo complessivo annuo di euro 1.000,00 a carico delle imprese e di euro 100,00 a carico del Quadro a decorrere dal 1° gennaio 2009.
5. Il Quadro concorre all’eventuale quota di iscrizione alla cassa o al fondo mutuali- stico nella misura massima di euro, 30,00 da versare una tantum. Sarà a carico del- le imprese l’eventuale quota di servizio o di convenzionamento annuale richiesta dalla cassa o dal fondo mutualistico nel limite dell’importo annuo di euro 30,00.
6. L’adesione alla forma integrativa sanitaria e la relativa copertura assistenziale è volontaria da parte del Quadro, che vi può rinunciare dandone comunicazione scritta all’azienda. In caso di non adesione del Quadro non vi saranno oneri a ca- rico delle imprese in relazione alle previsioni del presente articolo. L’adesione è vincolante per tutta la vigenza contrattuale.
7. Le parti in relazione al presente articolo specificano che, pur rimanendo inalterate le somme a carico della parte datoriale, riguardo all’assistenza sanitaria integrativa è facoltà del Quadro integrare la contribuzione a suo carico al Fondo sanitario per estendere le prestazioni dell’assistenza sanitaria integrativa.
8. In ordine a quanto sopra esposto, l’azienda provvederà, su richiesta scritta del Quadro, ad anticipare la somma necessaria per l’integrazione, provvedendo al re- cupero mensilizzato della stessa.
9. In caso di variazioni legislative riguardanti l’assistenza sanitaria, le parti si impe- gnano ad apportare al presente articolo gli aggiornamenti e le modifiche che risulti- no opportune.
Dichiarazioni a verbale
Le parti concordano che i finanziamenti e le prestazioni sanitarie definiti nel conte- sto del presente rinnovo del CCNL di settore sono previsti con la finalità di garantire ai Quadri, nell’arco temporale di valenza del CCNL stesso, un efficace e sensibile miglioramento della qualità della assistenza sanitaria integrativa preesistente.
Pertanto, costituirà impegno delle parti monitorare, tramite richieste di informazioni periodiche alle casse, l’andamento delle prestazioni sanitarie definite e quelle ero- gate, anche al fine di ricercare, durante la vigenza del CCNL, le eventuali possibilità di miglioramento, a parità di costi, delle condizioni di base.
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere le coperture assistenziali sanitarie ai Quadri in quiescenza, che intendano aderire, con onere a loro carico, alle casse o fondi mutualistici di riferimento.
Le modalità ed i relativi costi saranno determinati dalle casse o fondi di riferimento e saranno oggetto di valutazione delle parti firmatarie del CCNL, per la definizione di uno specifico accordo.
Art. 58
ORARIO DI LAVORO
In considerazione delle particolari funzioni espletate l’orario di lavoro dei Quadri, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 108, terrà conto delle og- gettive esigenze di flessibilità connesse a tale funzione, applicandosi pertanto quan- to previsto dalla legislazione vigente sulla materia.
Ove ciò non contrasti con l’organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili in entrata e in uscita periodicamente predeterminati e concordati con la Direzione competente.
TITOLO XIV TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 59
PREMESSE GENERALI
A) EFFICIENZA, COMPETITIVITÀ, PROCESSI DI STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE
La competizione nella quale sono impegnate le imprese delle distribuzione coopera- tiva richiede una grande capacità di efficienza organizzativa, di salvaguardia della loro competitività, di contenimento e controllo dei costi.
Una organizzazione del lavoro più efficace, che produca anche incrementi di produt- tività, socialmente sostenibili, è un obiettivo da perseguire che richiede l’impegno di entrambe le parti.
In questo contesto, l’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la flessibilità degli orari, l’utilizzo ben finalizzato delle varie tipologie di impiego sono orientati in modo da in- crementare, nel pieno rispetto degli accordi collettivi, nazionale ed aziendali, l’efficienza e la produttività del lavoro, unitamente al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali dei lavoratori.
Le parti sono consapevoli che la distribuzione cooperativa si propone di rispondere positivamente a molteplici esigenze (qualità, convenienza, servizio) in un contesto in cui i tempi e le modalità di consumo evolvono rapidamente e l’efficienza organiz- zativa ed il miglioramento gestionale, nel rispetto dei contratti di lavoro, sono condi- zioni attraverso le quali l’impresa cooperativa può produrre ricchezza da ridistribuire a vantaggio del potere di acquisto delle fasce più deboli dei consumatori ed anche dei lavoratori, valorizzando il collegamento tra retribuzioni e produttività.
La distribuzione cooperativa è presente e vuole svilupparsi in un mercato competiti- vo che non vede tutti gli operatori commerciali operare, sull’intero territorio naziona- le, nel rispetto delle regole legali e contrattuali che si applicano al lavoro, né vede una pratica omogenea di relazioni sindacali profonde e radicate come quelle stori- camente presenti nella distribuzione cooperativa.
Le parti firmatarie si propongono di considerare queste complesse esigenze e con-
dizioni, agendo in modo che le opportune risposte ai problemi di flessibilità, di in- cremento e di stabilizzazione dell’occupazione che si pongono, promuovano co- munque la partecipazione dei lavoratori, nell’ambito di regole condivise.
Nello specifico la flessibilità dell’orario di lavoro, per produrre i suoi effetti positivi sulla produttività e sulla stabilizzazione occupazionale, dovrà essere esigibile trami- te la realizzazione di confronti finalizzati alle intese.
È evidente che a fronte di un incremento effettivo di flessibilità, realizzata attraverso il confronto con le XX.XX nelle singole realtà organizzative, corrisponderà per le imprese della distribuzione cooperativa una maggiore possibilità di intervento incisi- vo per stabilizzare l’occupazione sia con trasformazioni da part-time a full-time che con incrementi dell’orario dei part-time.
Esiste un’indubbia correlazione tra questi due aspetti, che il presente CCNL pone come obiettivo di orientamento alle azioni delle parti nella specificità di ciascuna im- presa; i punti di equilibrio rispetto ad essi dovranno essere definiti nelle imprese, in quel “confronto finalizzato ad intese” di cui agli artt. 101,102 e 103 sulla distribuzio- ne e flessibilità dell’orario.
Come conseguenza di quanto sopra detto e degli impegni programmatici ivi conte- xxxx, le parti si impegnano a farne derivare anche un nuovo rapporto, più equilibrato, di distribuzione del lavoro tra part-time e full-time.
B) SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO
Le imprese della Distribuzione Cooperativa sono impegnate nella realizzazione di nuovi insediamenti nelle regioni meridionali, oltre che nella gestione di quelli esi- stenti; i piani di sviluppo conseguenti costituiscono oggetto di informazione e con- sultazione con le XX.XX.
In questi piani il valore della legalità che porta con sé la cooperazione, il rispetto del lavoro, la cultura consumerista cui è orientata la politica commerciale delle imprese trovano una loro ulteriore conferma.
L’occupazione è tutelata da accordi collettivi e dunque da regole certe, condivise e praticate e ciò con evidente diversità rispetto a quanto accade in molti casi nelle re- altà commerciali esistenti in queste regioni, dove il lavoro nero ed irregolare è cosi diffuso e praticato.
Le parti convengono che efficienza, competitività e sviluppo dell’occupazione deb- bono essere a fondamento di questi processi e si impegnano congiuntamente a rendere concreto, nelle forme e nei modi che si renderanno necessari, il loro pieno sostegno a questi importanti processi di sviluppo della cooperazione, riconoscendo
ad essi valenza sociale oltre che economica.
In questa visione comune, le parti si impegnano a fare ogni sforzo per affermare con- cretamente i valori del lavoro e della legalità: le imprese ponendo a fondamento del proprio sviluppo il rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dalle leggi e dai contratti e le OOSS impegnandosi a realizzare, in tale ambito, accordi che diano alle imprese le condizioni di una vera capacità competitiva delle loro strutture, anche sul versante del lavoro e del suo costo, al fine di favorirne il successo durevole.
Gli accordi di avvio, così come quelli per la gestione delle situazioni di possibili crisi che si realizzeranno, saranno pertanto orientati a fare crescere una nuova presenza della cooperazione in questi territori ed a consolidarla nel tempo, in una condizione di vero equilibrio competitivo rispetto al mercato esistente.
Le parti convengono altresì di affidare all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di mo- nitorare queste situazioni e di offrire alle stesse parti conoscenza piena ed aggior- nata di questi processi onde consentire loro, quando necessario, di concerto con le imprese e con le XX.XX a livello territoriale, gli opportuni interventi.
SEZIONE PRIMA
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 60
NORMATIVA
In considerazione di quanto previsto dall’art. 49, commi 5 bis e 5 ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di ap- prendistato è disciplinato dalle norme di cui alla presente Sezione.
Art. 61
LIMITI NUMERICI
Il numero complessivo di apprendisti che un’impresa può assumere non può supe- rare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’impresa stes- sa.
L’impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, o comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in nume- ro non superiore a tre.
Art. 62
PROCEDURE DI APPLICABILITÀ
1. Le imprese cooperative, che intendono assumere apprendisti, debbono presenta- re domanda corredata dal piano formativo al competente Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle
norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di for- mazione indicati dall’impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dal- le Regioni.
2. Ove l’Ente Bilaterale / Comitato Misto Paritetico non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Art. 63
APPRENDIDSTATO PER L’ESPLETAMENTO
DEL DIRITTO – DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 64
APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL. In assenza di regolamentazioni regionali, si applica quanto previsto dal penultimo periodo della norma richiamata, nel testo ri- sultante dall’art. 23, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 65
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
1. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall’art. 43 del presente contratto, ad eccezione del VI livello e della catego- ria di quadro. Relativamente al I° livello di inqua dramento sono escluse dal contratto di apprendistato quelle figure professionali per le quali viene richiesta una specifica abilitazione professionale certificata dal superamento di un esame di stato e conse- guente iscrizione ad albo professionale, nonché le seguenti figure professionali e- spressamente esemplificate nei profili di: Capi contabili, analisti programmatori di sistema, analisti di procedura, data base administrator, capo centro E.D.P. Le parti si danno atto che l’utilizzo del contratto di apprendistato per le qualifiche del I° livello non pregiudicherà i percorsi interni di carriera, che continueranno pertanto ad esse- re valorizzati.
2. Potranno essere assunti con contratto di apprendistato, di cui alla presente Se- zione, i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal com- pimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53 del 2003.
3. Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire e salvo quanto previsto dal successivo comma, il con- tratto di apprendistato professionalizzante avrà la durata seguente:
1° livello 54 mesi
2° livello 54 mesi
3° livello super 54 mesi
3° livello 54 mesi
4° livello super 54 mesi
4° livello 54 mesi
5° livello 42 mesi
4. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamen- tazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni o alla con- trattazione collettiva ai sensi dell’art. 49, commi 5 bis e 5 ter del D.Lgs. n. 276/2003, tra le parti a livello aziendale possono essere realizzate intese diverse rispetto a quelle stabilite dal precedente comma. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territorialmente competenti ed all’Osservatorio Nazionale.
5. Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno fra i diversi rapporti di apprendistato.
6. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
7. Nel caso di apprendista minorenne, l’impresa si impegna ad informare periodi- camente, comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi eser- cita legalmente la potestà dei genitori, dei risultati dell’addestramento.
8. Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, la categoria di inquadra- mento dell’apprendista non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla catego- ria spettante, in applicazione del presente contratto collettivo, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni alle quali è finalizzato il contratto di apprendistato.
9. L’impresa informerà periodicamente la R.S.U./R.S.A. dei risultati complessivi del- la formazione degli apprendisti in forza.
Art. 66
DURATA DELL’IMPEGNO FORMATIVO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, commi 5 bis e 5 ter del D.Lgs. n. 276/2003, la durata dell’impegno formativo dell’apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dell’attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:
Titolo di studio | Durata |
Scuola dell’obbligo | 120 |
Attestato di qualifica | 100 |
Diploma di scuola media superiore | 80 |
Diploma universitario o laurea | 60 |
2. Al secondo livello di contrattazione potranno essere stabiliti un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna od esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze de- terminate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. È facoltà dell’impresa anticipare, in tutto o in parte, le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
Art. 67
CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo quanto stabilito dagli specifici decreti ministeriali emanati in attuazione delle previ- sioni dell’art. 16, comma 2, della legge n.196/1997, i contenuti delle attività formati- ve esterne all’impresa sono quelli elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico- scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla compren- sione dei processi lavorativi. In particolare:
A) Le attività formative per gli apprendisti, di cui all’art. 2 lettera a) Decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
· competenze relazionali
· organizzazione ed economia;
· disciplina del rapporto di lavoro;
· misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tu- tela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti di cui all’art. 2 lettera b) dello stesso Decreto del Ministero del
Lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
· conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
· conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della profes- sionalità;
· conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrez- zature, macchinari, strumenti di lavoro);
· conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela am- bientale;
· conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il consoli- damento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche saranno effettuati all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
3. Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.
4. A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà tra le parti un confronto sui progetti formativi.
5. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di intendere per ‹‹formazione esclusivamente aziendale››, ai sensi dell’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs.n. 276/2003, quella progettata e governata dall’impresa, eventualmente anche avva- lendosi di strutture, locali e competenze esterne, con esclusione in ogni caso del ri- corso a finanziamenti regionali.
6. In attesa che il secondo livello di contrattazione stabilisca per ciascun profilo for- mativo le modalità e la durata di erogazione della formazione, nonchè le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo, le parti convengono, con riguardo alla formazione esclusivamente aziendale, che la stessa sarà attuata dalle imprese facendo riferimento ai profili formativi previsti dal protocollo ISFOL 10 gennaio 2002, recepito dal presente CCNL, o da analoghi pro- tocolli sottoscritti o recepiti a livello territoriale o aziendale e, in quanto alle modalità di erogazione della formazione e alla durata della stessa, facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 66 e dal presente articolo; quanto alla registrazione nel li- bretto formativo, le imprese si atterranno a quanto previsto dalle disposizioni legisla- tive e regolamentari regionali vigenti. Quanto alle modalità di riconoscimento della qualifica, questa avverrà con lettera raccomandata inviata al lavoratore al termine del rapporto di apprendistato.
Art. 68
PERIODO DI PROVA
Nel contratto di apprendistato la durata massima del periodo di prova, durante il
quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso, è fissata dall’art. 41 del presente CCNL con riferimento al livello inizialmente riconosciuto al momento dell’assunzione.
Art. 69
TRATTAMENTO NORMATIVO
1. L’apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trat- tamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l’apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamen- tato dal presente Capo.
2. Il contratto di apprendistato, ove stipulato a tempo parziale, comporterà lo svol- gimento di una prestazione di durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno, ferme restando le ore di formazione di cui all’art. 66 e le durate di cui all’art. 65.
Si demanda alla contrattazione di livello aziendale la possibilità di modificare la per- centuale di cui sopra.
Art. 70
TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica profes- sionale per cui è svolto l’apprendistato per i primi 24 mesi dal 4° livello al 1° livello e per i primi 18 mesi per il 5° livello
- di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica profes- sionale per cui è svolto l’apprendistato per la restante durata dello stesso.
2. Sei mesi prima della scadenza del rapporto all’apprendista sarà comunque rico- nosciuto, ai fini del trattamento economico, l’inquadramento nel livello da consegui- re e l’impresa gli comunicherà 12 mesi prima della scadenza l’esito della verifica in- termedia che essa avrà effettuato circa l’andamento del processo formativo.
3. Il trattamento economico dell’apprendista è determinato dalle seguenti compo- nenti retributive:
- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- 3° elemento provinciale o in assenza di questo da quello nazionale;
- eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva, se da que-
sta esplicitamente convenuti, od aziendalmente riconosciuti.
Art. 71
PERCENTUALE DI CONFERMA
La disciplina dell’apprendistato di cui al presente Xxxx non è applicabile alle impre- se che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere man- tenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 90% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi pre- cedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiu- tato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le limita- zioni di cui al presente articolo non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 72 PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ASSISTENZA INTEGRATIVA
Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuto il diritto alla fruizione dell’assistenza sanitaria e della previdenza alle condizioni previste per tutti gli altri lavoratori, salvo per la quota di contribuzione per la previdenza complemen- tare del datore di lavoro, per la quale si pattuisce quanto segue:
- una quota pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R., che è già stata riconosciuta in data 22 giugno 2007;
- un’ulteriore quota dell’1% della retribuzione utile per il computo del T.F.R., che viene riconosciuta alla data del 1° agosto 2008 ;
- per un totale di contribuzione a carico del datore di lavoro pari all’1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione uti- le per il computo del T.F.R.
Art. 73
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente Sezione il contratto di apprendistato è disci- plinato dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti ed in particolare da quelle contenute nel Titolo VI, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle normative legislative e/o regolamentari e- manate in materia dalle Regioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che le norme di cui alla presente Sezione costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto alla legge.
SEZIONE SECONDA CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 74
NORMATIVA
1. Il contratto di inserimento, finalizzato a realizzare l’inserimento ovvero il reinseri- mento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti, è disciplinato dal Xxxx XX xxx Xxxxxx XX xxx X.Xxx. 00 settembre 2003, n.276.
2. La regolamentazione contenuta nel presente Titolo contrattuale è pertanto adot- tata sulla base della riferita normativa legale ed in conformità della stessa.
Art. 75
CAMPO DI APPLICAZIONE
In relazione alle categorie di soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento di cui all’art. 54, comma 1, del DLgs. n. 276/2003, si intendono per “di- soccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1. comma 1, del DLgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art.1, comma 1, del DLgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro od aver cessato un’attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Art. 76
AMMISSIBILITÀ
Il contratto di inserimento è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall’art.43 del presente contratto, con esclusione delle figure professionali individua- te nel VI livello d’inquadramento.
Art. 77
PIANO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del DLgs.n. 276/2003 le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento sono determinate come segue:
a) Ogni singolo piano di inserimento, tenuto conto delle peculiari esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda, dovrà essere predisposto in modo da garantire la realizzazione del progetto individuale di inserimen- to.
b) La durata ed il contenuto della formazione teorica e le modalità dell’addestramento pratico saranno dall’azienda modulati in ragione sia del grado e della tipologia delle capacità professionali eventualmente già ac- quisite dal lavoratore in precedenti esperienze lavorative, sia della tipologia e natura dei titoli di studio o professionali di cui lo stesso sia eventualmente in possesso.
c) Per i soggetti al primo impiego ovvero in caso di inserimento per qualifiche
di particolare contenuto professionale o specialistico le aziende valuteran- no l’opportunità di assegnare al lavoratore un tutor a cui fare riferimento nel corso dell’addestramento pratico che si realizzerà nell’espletamento dell’attività lavorativa.
d) Xxxxx restando i criteri di modulazione indicati alla precedente lettera b), la formazione teorica non potrà in ogni caso risultare inferiore alle 16 ore e sarà prevalentemente dedicata allo specifico apprendimento di nozioni an- tinfortunistiche, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione a- ziendale.
2. Diverse e/o ulteriori modalità di definizione dei piani individuali di inserimento po- tranno essere determinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
3. I risultati dell’attività formativa rivolta all’insieme dei lavoratori di cui al presente Xxxx- lo saranno oggetto di informazione e verifica con la R.S.U./R.S.A.
Art. 78
DURATA DEL CONTRATTO
Xxxxx restando i limiti indicati dall’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n.276/2003, la durata del contratto di inserimento nel limite massimo di 18 mesi, ad esclusione dei lavora- tori di cui all’art. 54, comma 1, lettera f), la cui durata può essere estesa fino a 36 mesi, sarà concordata individualmente in funzione della realizzazione del progetto di inserimento definito con il consenso del lavoratore, tenuto conto, in caso di rein- serimento, delle esperienze professionali in precedenza acquisite dal lavoratore e del grado di compatibilità di queste con il nuovo contesto lavorativo.
Art. 79
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano per quanto com- patibili le disposizioni di cui al DLgs 368 del 2001.
Diverse previsioni potranno essere definite dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
2. La durata massima del periodo di prova da apporre al contratto di inserimento è fissata dall’art. 41 del presente contratto con riferimento al livello di assunzione ini- ziale.
3. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano le disposizioni re- lative alla malattia ed infortunio di cui al Titolo XIX del presente contratto.
Art. 80
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai sensi dell’art 59, comma 1, del D.Lgs.n. 276/2003, per tutta la durata del rapporto di inserimento l’inquadramento del lavoratore sarà:
- di due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione pro- fessionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la prima metà del periodo;
- di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione pro- fessionale per cui è svolto il contratto di inserimento per la seconda metà del periodo.
Qualora l’inserimento da conseguire sia quello corrispondente alle qualifiche indica- te nel livello V, l’inquadramento del lavoratore sarà inferiore di un solo livello.
Art. 81
PERCENTUALE DI CONFERMA
La disciplina di cui al presente Titolo non è applicabile alle imprese che al momento in cui dovrebbe avvenire l’assunzione risultino non avere mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 75% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giu- sta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di ri- manere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano quando nei 18 mesi prece- denti sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Art. 82
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di ser- vizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto collettivo.
Art. 83
DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dalla presente Sezione il contratto di inserimento è disciplina- to dalle disposizioni legali vigenti ed in particolare dalle norme contenute nel Titolo XX, Xxxx XX, xxx X.Xxx. 00 settembre 2003, n. 276
SEZIONE TERZA
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 84
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall’art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991 e dall’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, le parti, nell’ambito della propria auto- nomia contrattuale, convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano ca- rattere temporaneo o contingente in presenza di specifiche ragioni di carattere tec- nico, produttivo e organizzativo, quali in particolare:
I. incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o pro- getti straordinari;
II. periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivati da ri- chieste di mercato alla quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali, ivi comprese le apertura domenicali e festive ed i periodi interes- sati da iniziative commerciali e/o promozionali;
III. aperture di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
IV. sostituzioni di lavoratori che, nell’ambito di progetti di ristrutturazione a- ziendale o di riqualificazione professionale, siano temporaneamente as- senti per formazione o addestramento, sia che questi vengano effettuati all’interno dell’impresa che all’esterno;
V. attività a carattere stagionale e intensificazione dell’attività lavorativa in de- terminati periodi dell’anno;
VI. esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
VII. attività legate alla manutenzione degli impianti;
VIII. attività legate all’applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
IX. sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
X. affiancamento preliminare alla sostituzione di un lavoratore assente, entro il limite massimo di 2 mesi.
2. La contrattazione di secondo livello potrà specificare ulteriori ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo a fronte delle quali è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.
3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che, oltre quanto previsto nel comma 1, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine alla durata del contratto ragioni di carattere sostitutivo, quali in particolare:
a) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
b) sostituzione di lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede,oppure distaccati presso altre aziende;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
d) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tem- po parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro;
e) sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestra- mento diverse da quelle di cui al punto IV del comma 1.
4. Alla contrattazione di secondo livello è demandato il compito di definire le condi- zioni e le modalità per l’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, presso la stessa impresa con la medesima qualifica e mansio- ne.
5. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dall’art. 21, comma 3, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine pres- so la stessa impresa, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espleta- te in esecuzione dei rapporti a termine. La contrattazione collettiva di secondo livello potrà aumentare il periodo di efficacia del diritto di precedenza di cui sopra.
6. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 quinquies, del D.Lgs. n. 368/2001, il lavoratore as- sunto a termine per lo svolgimento di attività a carattere stagionale ha diritto di pre- cedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavo- ro per le medesime attività stagionali.
7. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 sexies, del D.Lgs. n. 368/2001, il diritto di preceden- za di cui ai precedenti commi 5 e 6 può essere esercitato a condizione che il lavora- tore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue en- tro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Art. 85
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
1. Ferma per il resto la disciplina della successione di contratti a tempo determinato, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (come modificato ed integrato
dall’art.1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e dall’art 21, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), e ferma restando l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’art.1, comma 43, della stessa legge n. 247/2007, le parti, nell’ottica della stabilizzazione occupazionale pre- vista dal capitolo su ‹‹efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazio- nale››, convengono che le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto non si avvarranno della facoltà di deroga, prevista dal comma 4 bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, e quindi della possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a tempo determinato. A fronte di motivate esigenze tecnico-organizzative, riscontrate dalle parti, potranno essere definite disposizioni diverse con accordi col- lettivi stipulati a livello territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali stipulanti il vigente CCNL.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, decreto legislativo n. 368/2001, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 4 bis, del medesimo decreto legislativo non trovano applicazio- ne nei casi previsti dalla contrattazione a livello aziendale e per quelle attività a ca- rattere stagionale che insistono in determinati e reiterati periodi dell’anno e per le attività legate alla peculiarità del territorio.
3. Qualora il lavoratore abbia prestato servizio nei due anni precedenti per almeno due contratti con le stesse mansioni presso la stessa azienda, il periodo di prova per la nuova assunzione non verrà richiesto.
Art. 86
PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ED ESENZIONI
1. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subor- dinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo dei con- tratti a tempo determinato, di cui all’art. 84, non potrà superare il 15% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva.
Semestralmente verrà fatta dalle parti una verifica sull’andamento dell’utilizzo per- centuale dell’istituto.
Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con con- tratto di inserimento, nonché quelle effettuate ex art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001.
2. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
3. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è con- sentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavorato- ri.
4. Sono esenti dalle limitazioni quantitative di cui ai precedenti commi i contratti a
tempo determinato conclusi:
a) ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.151/2001;
b) per le ragioni di cui ai punti V e VI, comma 1, dell’art. 84;
c) per le ragioni di cui al punto III, comma 1, dell’art. 84, con il limite tempora- le di 12 mesi relativamente all’avvio di nuove attività, elevabile dalla con- trattazione di secondo livello;
d) per tutte le ragioni sostitutive;
e) con i lavoratori di età superiore ai 55 anni.
5. Ferme restando le esclusioni di cui al precedente comma, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e i lavoratori impiegati previa stipulazione di contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 87, non potranno complessi- vamente superare il 25% annuo dell’organico in forza nella singola unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.
6. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate inte- se diverse con riferimento ai limiti di cui ai precedenti commi 1 e 5.
7. Sono fatte salve le percentuali di assunzioni con contratti a termine definite da accordi aziendali in essere.
Art. 87
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
1. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti nell’ambito della propria auto- nomia contrattuale convengono che rientrano nei casi, per i quali è consentito il ri- corso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, specifiche ra- gioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
I. esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
II. incrementi di attività produttiva e periodi di più intensa attività, anche ricor- renti nell’anno;
III. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti pro- duttivi aziendali;
IV. attività connesse agli inventari;
V. attività legate alla manutenzione degli impianti;
VI. attività legate all’applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VII. attività legate all’applicazione di specifiche normative di legge;
VIII. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile- amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l’organico in servizio;
IX. esigenze di lavoro temporaneo per organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse;
X. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
2. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
3. Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che, oltre a quanto previsto dal comma 1, si può utilizzare il contratto di somministrazione a tempo determinato per le seguenti ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti:
a) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
b) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tem- po parziale, relativamente alle ore non effettuate dal titolare del rapporto di lavoro;
d) sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o addestra- mento.
4. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere so- stitutivo a fronte delle quali è consentita l’utilizzazione del contratto di somministra- zione a tempo determinato.
Art. 88
PERCENTUALI DI LAVORATORI IMPIEGABILI PREVIA STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO ED ESENZIONI
1. Ferme restando le ragioni di stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determina- to non potrà superare il 15% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, as- sunto con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.
2. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
3. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è con-
sentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determi- nato per cinque lavoratori.
4. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato ed i lavoratori impiega- ti con contratto di somministrazione a tempo determinato non potranno complessi- vamente superare il 25% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, assunto con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato.
5. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello possono essere realizzate inte- se diverse con riferimento al limite di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché stabilite modalità e criteri delle erogazioni economiche, così come previsto dal comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003.
6. Sono fatte salve le percentuali di impiego di lavoratori, previa stipulazione di con- tratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, definite da accordi azien- dali in essere.
7. Resta inteso che i lavoratori, impiegati previa stipulazione di contratti di sommini- strazione a tempo determinato attivati per ragioni sostitutive, sono da considerarsi sempre aggiuntivi al limite percentuale fissato dal presente articolo o dalla contrat- tazione di secondo livello in materia di utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
SEZIONE QUARTA
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 89
NOZIONI, PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto in cui l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, risulta comunque inferiore a quello normale fissato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 o al minore orario normale fissato dal contratto collettivo applicato.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
a) flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese e dell’anno;
b) risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, compati- bilmente con le esigenze aziendali.
c) l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per favorire l’incremento dell’occupazione.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: