Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Allegato. B
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO: “LE NAIADI” IN PESCARA”
Art. 0 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Xx Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx prosieguo Concedente) per la quale agisce, ai sensi della L.R. 77/1999 e
s.m.i. il Dott nato a il esclusivamente nella sua qualità di Direttore del Dipartimento concede a (nel prosieguo Concessionario), nella persona del legale rappresentante, , nato a _il
che accetta l’uso e la gestione del complesso sportivo regionale sito a Pescara denominato “LE NAIADI ”, nelle condizioni in cui si trova e risultanti dal verbale di presa in carico redatto e sottoscritto preliminarmente alla firma della suddetta convenzione.
Art. 2 - DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione si intende:
a) per complesso sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ludica o rieducativa;
c) per canone, la somma che il Concessionario versa al Concedente per la gestione del complesso sportivo.
Art. 3 - OBIETTIVI E SCOPO
Gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire sono:
1. garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere attività sportive e motorie
compatibili con le caratteristiche e la tipologia del complesso sportivo;
2. assicurare il buon funzionamento degli impianti con la finalità di diffondere la pratica sportiva;
3. migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti per razionalizzare le risorse disponibili in funzione di un miglior rendimento costi - benefici;
4. coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
5. assecondare e sviluppare la domanda di sport.
Lo scopo della presente convenzione consiste nell’affidamento della concessione a soggetti che curino l’utilizzo e la gestione degli impianti sopra descritti per finalità sportive e sociali meglio rispondenti alle esigenze degli utenti.
La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente.
Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quanto altro necessario per assicurare il corretto e diligente uso della cosa pubblica.
Art. 4 – CANONE
Il canone annuo è fissato in € ( /00) (oltre IVA se dovuta), offerto in sede di gara, ed è corrisposto alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Per la durata successiva, la quota parte calcolata sul canone annuo, è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
Art. 5 - PROPRIETÀ’ DELL’IMPIANTO – MIGLIORIE
Gli immobili del complesso sportivo “Le Naiadi” di proprietà della Regione Abruzzo, le aree scoperte destinate a verde ovvero a parcheggio, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte del complesso sportivo, così come individuato all’art.1, sono consegnati nello stato di fatto e
consistenza in cui si trovano alla data del verbale di presa in carico.
Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che il complesso sportivo ed ogni eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata, sono e diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che sia dovuta alcuna compensazione e/o rimborso di sorta per le eventuali spese sostenute, fatto salvo quanto stabilito al successivo art.6.
Art. 6 – DURATA
L’affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi del complesso LE NAIADI ha durata fino alla stipulazione del contratto di concessione in Project Financing e comunque non oltre il termine della stagione sportiva 2019/2020 (31.07.2020). Non sono ammesse proroghe tacite.
La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario; in questo caso il termine di rilascio, indicato nella comunicazione a mezzo PEC, non potrà essere inferiore a gg. 90 e al Concessionario saranno riconosciute e rimborsate, senza interessi, le spese sostenute fino a quel momento, opportunamente documentate, per le sole opere di miglioria e/o innovazione.
Inoltre la concessione verrà revocata dall’Amministrazione Regionale qualora:
a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nella presente convenzione;
b) la conduzione tecnica e funzionale del complesso sportivo sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
c) si contravvenga alle ulteriori condizioni previste nel presente atto di convenzione.
In tali casi, ugualmente, il termine di rilascio, indicato nella comunicazione PEC, non potrà essere inferiore a gg. 90, ma nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese sostenute per le opere di xxxxxxxxx e/o innovazione che diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che sia dovuta alcuna compensazione e/o rimborso di sorta per le eventuali spese sostenute.
Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione di gestione degli impianti, segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare al Concedente entro sei mesi
dalla data in cui intende recedere; in tale caso nulla sarà dovuto dal Concedente rispetto alle spese sostenute per le opere di miglioria e/o innovazione che diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente.
Si precisa che gli oneri tutti legati alle omologazioni ed autorizzazioni degli impianti sono a totale carico del Concessionario (compresi i rinnovi periodici di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011).
Art. 7 - FUNZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO SPORTIVO
Il Concessionario, d’intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica del complesso sportivo.
Il Concedente si riserva di effettuare le verifiche periodiche, da eseguire almeno una volta l’anno, per accertare lo stato di manutenzione degli immobili e per verificare le eventuali opere di manutenzione di cui necessitino.
Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione del complesso sportivo, liberando il Concedente da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari Enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Federazione Sportive, CONI, ecc.).
Art. 8 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
E’ fatto divieto al Concessionario di far subentrare nella concessione di cui al presente contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione.
La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, tutta o parte della gestione degli impianti sportivi.
E’ consentito al concessionario di locare ad altri soggetti parti del complesso sportivo, previa autorizzazione della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di carattere non sportivo e nei termini indicati al successivo art. 22.
Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto:
1. a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente;
2. a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
3. a provvedere, a proprie totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l’uso del complesso sportivo, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per evitare danni a cose e persone;
4. a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione degli impianti e dell’organizzazione delle attività sportive poste in essere;
5. ad installare, a proprio onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di fruizione del complesso sportivo o di partecipazione alle attività sportive in essi organizzate, con particolare evidenza al pubblico delle tariffe per i servizi erogati
6. a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vigente normativa;
7. ad assicurare la eventuale integrazione di arredi per spogliatoi e locali vari;
8. ad assicurare il necessario personale per la guardiania, vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia del complesso sportivo, nonché per il servizio di salvataggio e assistenza ai fruitori ai sensi della normativa vigente;
9. a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso;
10. a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici;
11. a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico;
12. a concordare, con il Concedente, forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte degli impianti in concessione, non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimangono a totale carico del Concessionario l’onere e la cura di tali spazi;
13. a garantire il rispetto del progetto presentato in sede di partecipazione alla gara di cui all’art.3, comma 1, lettera c) della L.R. n.27/2012 e s.m.i. che, allegato, ne diviene parte integrante e sostanziale;
14. a presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione sulle attività svolte comprensiva delle spese e delle entrate relative alla gestione dell’impianto;
15. a presentare, con cadenza almeno annuale, un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria programmati effettuati nell’anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell’esercizio successivo, in caso di proroga;
16. a nominare il Terzo Responsabile addetto alla conduzione degli impianti termici e a darne immediata comunicazione alla Regione Abruzzo;
17. ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’art.6 del D.P.R. n.151/2011 e, per quanto applicabili, a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
18. a predisporre un Piano dei Gestione dell’Emergenza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con l’indicazione degli addetti alla gestione, nonché provvedere a tutti gli oneri legati al cambio del Soggetto titolare dell’Attività al Comando stesso;
19. a mettere a disposizione della Regione, nei primi tre mesi di attività (start up) tutta la documentazione contabile e amministrativa necessaria al fine di consentire una puntuale verifica dei costi e dei ricavi anche ai fini dell’erogazione del contributo eventuale massimo di euro 100.000.
Art. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso del complesso sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, e comunque tutte le opere previste dall’art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2011, con l’obbligo di effettuare tutte le necessarie operazioni di verifica e controllo.
In particolare rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo tutti quelli necessari:
1. alla sistemazione dei manti di copertura con sostituzione degli elementi rotti fino alla concorrenza di mq. 20,00;
2. alla riparazione, ripristino e pulizia di pluviali e gronde;
3. alla sigillatura di converse, scossaline, ecc. e sostituzione dei tratti fatiscenti;
4. al rappezzo di guaine e coperture impermeabili fino alla concorrenza di mq. 20,00;
5. alla eliminazione di infiltrazioni di acqua;
6. alla sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate e, ove necessario, alla sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali nonché alla rimessa in quota dei pozzetti, sostituzione dei sifoni compresa la sistemazione dell’area circostante;
7. alla sostituzione dei sigilli o dei coperchi dei pozzetti;
8. alla periodica disinfestazione, igienizzazione e derattizzazione;
9. alla sistemazione dei serramenti e degli infissi compreso la sostituzione di ferramenta e degli organi funzionali, alla stuccatura e verniciatura conservativa, alla sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
10. al rappezzo di intonaci esterni ed interni, previa rimozione delle parti pericolanti, ed al ripristino di controsoffitti se presenti, fino alla concorrenza di mq. 20,00;
11. al controllo statico a vista dei manufatti edilizi ed, eventualmente, alla segnalazione ai competenti Uffici del Concedente per i conseguenti provvedimenti;
12. alle riprese di pavimentazioni esterne ed interne, rivestimenti e battiscopa, con sostituzione delle piastrelle e battiscopa rotte o mancanti, fino alla concorrenza di mq. 20,00;
13. alla riparazione di cancelli, ringhiere, paletti, infissi e di quanto altro in ferro, nonché alla loro periodica verniciatura conservativa;
14. alle tinteggiature degli edifici, comprese le parti comuni;
15. alla pulizia di w.c., docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
16. alla riparazione dell’impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall’allaccio ENEL, compresa la sostituzione di placche, frutti, lampade di qualsiasi tipo;
17. alla riparazione degli impianti antincendio e di quelli per le luci di emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle lampade e delle batterie;
18. alla riparazione o rappezzo della viabilità interna, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali
fino alla concorrenza di mq. 100,00;
19. alla pulizia periodica dei pozzetti di raccolta delle acque bianche ed alla eventuale sostituzione delle botole rotte, alla pulizia giornaliera delle aree esterne compreso, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti e relativo smaltimento del materiale;
20. alla pulizia di erbe infestanti, sfalcio di prati e relativo smaltimento del materiale, lavorazioni del terreno, annaffiatura del materiale vegetale;
21. alla potatura di siepi e cespugli, ecc. e manutenzione degli arredi che insistono sulle aree verdi;
22. alla manutenzione generale di tutti gli arredi.
L’adeguamento, nel tempo, degli impianti sportivi alle Norme Federali in materia di omologabilità e/o a quanto altro imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico, sono di competenza del Concessionario, limitatamente agli interventi rientranti nell’ordinaria manutenzione.
Art. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella manutenzione ordinaria e comunque tutte le opere previste dall’art. 3, lettera b) del D.P.R. 380/2001.
Si conviene che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal Concedente.
Art. 12 - RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI
Il Concessionario può eseguire a proprie cura e spese opere di ripristino, migliorie e/o innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al Concedente che dovrà rilasciare il parere preventivo e vincolante, previe le approvazioni di Xxxxx.
Il Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o modifiche al
progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato investimento economico.
Ad ultimazione delle opere, il collaudo sarà effettuato da un tecnico abilitato designato dal Concedente ed a spese del Concessionario.
A tal fine il Concessionario si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa.
Il Concedente, per mezzo di proprio personale, avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento, la documentazione tecnico amministrativa di cui al precedente comma, nonché di avere sempre e comunque libero accesso all’impianto durante i lavori di ripristino funzionale, di miglioria e/o innovazione.
Il Concessionario è responsabile di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori esonerando sin da ora il Concedente da ogni responsabilità
diretta o indiretta.
Art. 13 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, ivi compreso il pagamento delle utenze secondo quanto disciplinato dal successivo art.19, il Concessionario, ha prestato una cauzione di € 50.000,00, per la gestione del complesso sportivo oggetto della presente concessione, mediante polizza fideiussoria n. e contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente, depositata agli atti dei competenti uffici della Regione Abruzzo.
La fideiussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte del Concedente che attesta il buono stato di conservazione dell’impianto e l’insussistenza di rilievi
sulla gestione.
In caso di insolvenza e immotivata inadempienza e/o di eventuali danni arrecati al complesso sportivo, senza pregiudizio di ulteriori diritti e salva ogni altra azione di tutela, il Concedente avrà titolo di avvalersi della garanzia fideiussoria.
Art. 14 - RESPONSABILITA’
Il Concessionario è l’unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio personale nell’ambito della gestione del complesso sportivo.
Il Concessionario, risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il Concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti sportivi ed anche per propria colpa o negligenza, sollevando il Concedente da ogni responsabilità diretta ed indiretta. Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro chiunque provochi danni materiali al complesso sportivo, alle attrezzature ed agli arredi; il Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e persone per il mancato rispetto delle norme interne d’uso.
Art. 15 – GARANZIE
A garanzia dei rischi per le responsabilità dirette ed indirette derivanti da quanto forma oggetto del presente contratto poste a carico del Concessionario, lo stesso ha fornito polizza assicurativa di RCT
n. emessa il da
per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 (un milione/00) per persona e per cose.
Ove il valore da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo è a totale carico del Concessionario.
Detta polizza assicurativa è depositata presso i competenti Uffici regionali.
Art. 16 - ENTRATE E TARIFFE D’USO
Tutte le entrate tariffarie attinenti la gestione degli impianti e l’organizzazione delle attività sono del Concessionario.
Art. 17 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La disciplina dell’uso del complesso sportivo è di competenza del Concessionario.
L’articolazione dell’orario di apertura, per l’anno di svolgimento delle attività sportive, dovrà essere annualmente comunicato all’Amministrazione Regionale.
Per la piscina scoperta dovrà essere assicurata l’apertura nel periodo estivo, per una media minima di dieci ore giornaliere feriali, sempre che sia compatibile con le condizioni atmosferiche.
E’ consentita l’apertura degli impianti anche nei giorni festivi.
Il Concessionario per l’intera durata della Concessione, si impegna a garantire lo svolgimento di attività di nuoto libero per tutti i giorni di apertura secondo un calendario da concordare con l’Amministrazione Regionale.
Art. 18 – PENALI E RISOLUZIONE
Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;
2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente.
In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazione.
In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionario.
Art. 19 - UTENZE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE
Per la durata della concessione restano integralmente a carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di gas, telefono, acqua e luce elettrica e comunque per qualsiasi tipo di utenza.
Il concessionario, entro 10 (dieci) gg. dalla data della stipula della presente convenzione, è tenuto, pena la rescissione della concessione e l’incameramento della cauzione, alla voltura a proprio nome dell’utenza della raccolta dei rifiuti, del gas e del telefono, quest’ultimo se attivo, che saranno a totale carico del Concessionario.
Art. 20- UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCEDENTE
Il Concedente, inoltre, si riserva l’uso gratuito e senza onere alcuno del complesso degli impianti sportivi assegnato in concessione, fino ad un massimo di gg. 15 annui, che possono essere fruiti
anche in frazioni di mezza giornata di utilizzo (intendendosi per tali gli usi che non superino le 5 ore), per la organizzazione diretta o in compartecipazione con Associazioni, Enti, etc. di manifestazioni sportive, ludico - ricreative e quanto altro si dovesse ritenere pertinente.
In tutti i casi sopra indicati, il concessionario dovrà mettere a disposizione l’impianto sportivo a semplice richiesta, previo preavviso di almeno giorni 10 (dieci), compatibilmente con quanto già programmato per gli impianti sportivi interessati; il Concessionario, pertanto, dovrà garantire, a proprie totale cura e spese, tutto quanto sia necessario per il corretto e funzionale uso degli impianti sportivi, ivi compresa la custodia e la pulizia.
Art. 21 - PUBBLICITÀ
Il Concessionario potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma e contenuti, all’interno del complesso sportivo in Concessione assumendosi l’onere del pagamento delle dovute imposte.
Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal materiale pubblicitario.
La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza naturale della convenzione.
In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità.
Art. 22 - GESTIONE PUNTI DI RISTORO E/O ATTIVITÀ’ DI BAR
Il Concessionario potrà affidare a terzi un punto di ristoro e/o attività di bar all’interno del complesso sportivo in Concessione.
Il Concessionario è tenuto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni in materia di pubblici servizi, nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie.
Tutte le spese per la organizzazione, predisposizione, arredi, allacci, adeguamenti edilizi ovvero tecnologici, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e comunque in osservanza delle eventuali prescrizioni emanate in diretta relazione all’evento, è vietato servire bevande e quanto altro in contenitori di vetro o altro materiale similare ed è vietato distribuire bevande alcoliche.
Il Concessionario è responsabile per danni a cose e persone nell’ambito della gestione del punto di ristoro e/o attività bar.
Il Concessionario può organizzare, all’interno del complesso sportivo, attività ludiche o similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono di esclusiva competenza del
Concessionario.
Art. 23 - RAPPORTI CON L’UTENZA
Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed informare l’utenza sulle modalità d’uso del complesso sportivo.
In particolare deve:
1. portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d’uso del complesso sportivo e degli eventuali servizi collaterali;
2. informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d’uso degli impianti;
3. indicare il responsabile della gestione del complesso sportivo ed il suo recapito ove essere reperibile;
4. fornire precise indicazione sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e proposte.
Art. 24 - NORME DI SICUREZZA
Compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell’ambito della struttura di cui alla presente concessione. A tal proposito il concessionario come sopra rappresentato deve produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, che sarà depositato agli atti.
Art. 25 -RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Al termine della Concessione sarà redatto un verbale di riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna.
In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene, il Concessionario è tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere certificato dal Concedente.
Art. 26- CONTENZIOSO
Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Pescara.
Art. 27 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
La presente convenzione potrà essere integrata ovvero aggiornata a seguito delle sole modifiche del quadro generale normativo relativo all’impiantistica sportiva.
Art. 28 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente detto nel presente atto le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, e delle norme del Codice Civile.
Art. 29 - SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che il canone annuo di concessione è soggetto all'imposta sul valore
aggiunto a carico del concessionario, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo per la presente convenzione è assolta nella misura di legge.
(N.B.: Formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica che si allegheranno)