ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)
Xxx Xxxxxxxxxx – 00000 XXXXX XXXXXXXXX (XX) tel. 0000 000 000
e-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx
e-mail certificata: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 ottobre 2016
Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 05
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
tra
l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato, per carica presso l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - codice fiscale 93034780200
e
Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda con sede legale in Medole (Mn), in xxx Xxxx x. 00X - Xxxxxxx XXX 00000000000, nella persona del suo Presidente dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO che
- il D.I. 44/2001 autorizza la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
- visto il progetto “Lo psicologo a scuola” predisposto da questo Istituto Comprensivo;
- la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti;
- all’interno dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano non esistono specifiche professionalità per l’espletamento di questo incarico;
- visti i finanziamenti assegnati dal Comune di Porto Mantovano nell’ambito del Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17;
- visto il curriculum vitae e considerate le specifiche competenze tecniche;
- visto il preventivo di spesa presentato in data 17 ottobre u.s. prot. 6025,
si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 – La Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda fornirà la psicologa nella persona della dott.ssa Giulia Facchini per il servizio relativo allo sportello di consulenza rivolto a docenti e genitori di questo Istituto Comprensivo a partire dal 24 ottobre 2016 per un totale di n. 216 ore.
art. 2 – La Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 secondo il programma ed il calendario delle attività relative al progetto concordato con l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. Si impegna altresì a fornire il Curriculum Vitae della dott.ssa Giulia Facchini prima dell’inizio delle attività.
art. 3 - Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata dalla dott.ssa Giulia Facchini, sarà corrisposto il compenso come da preventivo del 17 ottobre u.s.
€ 26,45 orarie più I.V.A. al 5%.
art. 4 – Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 3, verrà effettuato previa presentazione della fattura e della relazione finale sull’attività svolta.
art. 5 – L’Istituto Comprensivo fa presente che i dati personali forniti dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa vigente) finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro.
art. 6 – Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retribuito o di qualsiasi altro genere, nascente dal rapporto di lavoro fra la Società Cooperativa Sociale Xxxxx Xxxxxx ed i suoi collaboratori, gli esperti ecc., si intende a carico esclusivo della Società Cooperativa stessa.
art. 7 - L’Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, qualora a suo insindacabile giudizio l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati: in tal caso spetterà alla Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. In caso di risoluzione di contratto l’Istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
art. 8 – La Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
art. 9 – La Società Cooperativa Sociale Onlus Olinda si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
art. 10 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli art. 2222 e seguenti del Codice civile
art. 11 - Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il Foro di Mantova e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’ente fornitore.
Letto confermato e sottoscritto
Per la Società Cooperativa Sociale Onlus Xxxxxx Xxxxxxx Gaiozzi
Il Dirigente Scolastico Xxxxx Xxxxxxxx Accordi