PIANO DEL TELELAVORO
PIANO DEL TELELAVORO
Aggiornamento 2019
articolo 9, comma 7, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221
PREMESSA
Per telelavoro si intende “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”1.
La postazione di telelavoro è un sistema tecnologico costituito da apparecchiature e programmi informatici che consentono lo svolgimento di attività di telelavoro; essa deve essere messa a disposizione, installata, collaudata, mantenuta a cura e a spese dell’Amministrazione. I collegamenti telematici e la linea telefonica devono essere attivati a cura e a spese dell’Amministrazione.
La postazione di telelavoro deve avere le caratteristiche ergonomiche previste dalla normativa vigente, da realizzarsi anche mediante l’acquisizione di strumentazioni ed arredi ad hoc che garantiscano non solo i principi ergonomici ma anche la compatibilità con gli spazi delle abitazioni nel caso di telelavoro domiciliare. La postazione di lavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che “Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La mancata pubblicazione è, altresì, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 4, legge 16 giugno 1998, n. 191, “Modifiche ed integrazioni alla legge 15
marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;
1 ) articolo 2, D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”;
Accordo 23 marzo 2000 - Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Articolo 1 del CCNL per il personale del Comparto delle regioni e autonomie locali sottoscritto il 14 settembre 2000;
Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70”;
Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che all’articolo 14 prevede, tra l’altro, l’adozione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (smart working) che permettono, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, di avvalersi di tali modalità;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 dell’1 giugno 2017, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 suddetta, e linee guida contenenti regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.
IL PIANO 2018 PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO
Il Piano adottato dall’Ente camerale per l'anno 2018 confermava il piano di utilizzo del telelavoro della Camera di commercio di Ferrara come proposto per l’anno 2017, ossia una unità telelavorabile a valere sulle attività del registro imprese. E’ stato riproposto il modulo per le manifestazioni d’interesse.
STATO DI ATTUAZIONE
Nel corso del 2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte del personale per l'attivazione di postazioni di telelavoro.
AGGIORNAMENTI AL PIANO DI TELELAVORO PER L'ANNO 2019
Il Piano di telelavoro per l'anno 2019 rimane invariato rispetto al 2018, in considerazione anche della ormai imminente definizione del processo di accorpamento con la Camera di commercio di Ravenna, ai sensi del D.lgs. 219/2016 e del D.M. 18 febbraio 2018.
PROGETTO TELELAVORO ANNO 2019
1 - Obiettivi e finalità
La Camera di Commercio di Ferrara intende sperimentare il telelavoro a domicilio allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
Per “telelavoro a domicilio” si intende la possibilità di lavorare presso il proprio domicilio attraverso l’adozione di supporti tecnologici, che consentano il collegamento a distanza e un’adeguata comunicazione con l’ufficio di appartenenza.
In particolare, l’introduzione del telelavoro si pone l’obiettivo di :
1. incrementare la produttività grazie alla flessibilità dei tempi di lavoro e alla maggiore autonomia nelle attività svolte che permette anche ai dipendenti che avevano scelto orari ridotti per esigenze personali di tornare, eventualmente, a tempo pieno;
2. migliorare la qualità del lavoro attraverso un miglioramento della qualità della vita del lavoratore che ha maggior opportunità di conciliare le esigenze familiari e/o personali con l’impegno lavorativo;
3. ridurre le assenze dal lavoro.
2- Attività telelavorabili e attuazione
La sperimentazione del telelavoro, per l’anno 2019, riguarda le attività di controllo ed evasione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese (funzione telelavorabile). Tali attività possiedono tutte le caratteristiche che le rendono idonee a tale forma di lavoro, in quanto standardizzate, monitorabili a distanza, non necessitano di un diretto contatto con l’utenza allo sportello ed hanno un elevato grado di autonomia organizzativa.
Nell'attuazione del progetto si procederà secondo criteri di gradualità, volontarietà e reversibilità.
Gradualità in quanto prima di procedere all'attivazione del telelavoro il dipendente dovrà seguire un percorso formativo:
di 2 mesi se il dipendente svolge da almeno un anno tale tipo di attività; di 6 mesi se il dipendente non ha mai svolto tale tipo di attività.
In ogni caso occorrerà il giudizio positivo del dirigente responsabile dell'Ufficio Registro
Imprese, in ordine al possesso delle necessarie competenze e alla capacità del dipendente di operare in autonomia.
Volontarietà in quanto si basa sulla richiesta individuale volontaria del personale.
Reversibilità in quanto a richiesta del lavoratore decorsi sei mesi potrà richiedere il rientro presso la sede.
3- Tecnologie utilizzate e sistemi di supporto
Tecnologicamente il progetto di telelavoro prevede di installare a casa del dipendente una normale postazione di lavoro aziendale (PC, monitor e stampante) che, attraverso un collegamento telematico dedicato, si allaccia direttamente alla rete informatica camerale, accedendo quindi agli applicativi del Registro delle Imprese.
L’architettura informatica predisposta realizza, di fatto, un’estensione a casa, in modo puntuale e flessibile, dell’ambiente di rete aziendale, con gli stessi standard di sicurezza della sede.
Il PC è configurato per far accedere il dipendente al dominio informatico dell’Ente attraverso le stesse credenziali di accesso (user-id e password) usate normalmente sul posto di lavoro. La linea dati è fornita da InfoCamere e consiste in un accesso Adsl alla rete primaria InfoCamere (ICRete, la rete che collega ciascuna Camera di Commercio con la sede InfoCamere di Padova).
Il protocollo di rete MPLS (Multi Protocol Label Switching) utilizzato consente la realizzazione di reti private virtuali (VPN) che supportano i servizi di rete locali IP (internet Protocollo). In tal modo si può estendere la logica della rete locale a sedi fisicamente distanti. Ad oggi, le due sedi camerali sono già attrezzate con tale tecnologia. Il collegamento dati, che include anche il router installato a casa dell’utente, ha una velocità di 2048 Kbps con larghezza di banda minima garantita di 512 Kbps; il collegamento è bilanciato (stessa banda in trasmissione e in ricezione) e senza alta affidabilità (non è previsto un collegamento di backup). La tecnologia dei collegamenti di rete adottata garantisce che il servizio di assistenza informatica (software) sia erogabile a distanza (tele-assistenza), cioè il personale camerale e/o i tecnici allo scopo preposti, nei casi di malfunzionamenti non bloccanti la postazione di lavoro, sono in grado di prestare supporto al telelavoratore collegandosi direttamente via rete al suo PC, senza necessità quindi di spostamenti fisici. Nei casi di guasti gravi che non consentano il riavvio del PC, sarà cura del dipendente far pervenire lo stesso PC da riparare all’ufficio "servizi informatici" nella sede camerale.
4- Presupposti tecnici per la realizzabilità del progetto di telelavoro
Presso il domicilio del lavoratore, la Camera di Commercio di Ferrara mette a disposizione in comodato d'uso, ex articolo 1803 del codice civile e seguenti, una “postazione di lavoro” comprendente l’insieme di tutte le attrezzature, apparecchiature e programmi informatici che consentano lo svolgimento dell’attività e siano idonee alle esigenze lavorative. Qualora il lavoratore disponga delle attrezzature necessarie, o di una parte di esse con esclusione degli strumenti informatici, potrà utilizzarle in luogo di quelle messe a disposizione, se ritenute idonee dalla Camera di Commercio, ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Gravano sulla Camera di Commercio gli oneri relativi ai collegamenti informatici e telefonici, tutte le spese di gestione e manutenzione delle attrezzature ed, eventualmente, dell’arredo, salvo diversa pattuizione. Sono, inoltre, a carico dell’ Ente, le spese per polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti da danni alle attrezzature, danni alle cose e alle persone, compresi i familiari dei lavoratori.
Il domicilio del dipendente dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
essere raggiungibile dalla rete di telecomunicazione dell’operatore di riferimento (a cui InfoCamere ha affidato la realizzazione dei collegamenti dati) ovvero essere servito da una centrale telefonica urbana della rete Telecom Italia ovvero altro gestore autorizzato, con caratteristiche idonee a supportare la trasmissione dati prevista nella soluzione InfoCamere;
avere un impianto elettrico dei locali dove verrà installata la postazione di telelavoro per il quale sia stata rilasciata, da un tecnico abilitato, la relativa “certificazione di conformità” ex D.L. 37/08 s.m.i..
5 - Misure di prevenzione e protezione
Il telelavoratore deve attenersi a tutte le norme e regolamenti in vigore, nonché prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni.
Al datore di lavoro deve essere riconosciuta la facoltà di accedere alla postazione di telelavoro. Il datore di lavoro potrà svolgere tale accesso anche avvalendosi delle figure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, preposti). L’accesso dovrà essere inoltre consentito ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito delle attribuzioni previste nel D. Lgs. n. 81/2008. Gli accessi saranno effettuati, previa richiesta al telelavoratore, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza relativamente alla postazione di lavoro e alle apparecchiature, attrezzature e strumenti a essa collegati. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti e attrezzature di lavoro, sull’ergonomia e sulle procedure di lavoro.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il lavoratore che intende effettuare prestazioni di telelavoro domiciliare deve disporre di un ambiente con i seguenti requisiti:
abitabilità;
locale di superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro; impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento a norma; certificazione impianti;
condizioni ambientali idonee in termini di illuminazione, microclima, rumore e più in generale in termini di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.
Lo spazio destinato all’attività lavorativa dovrà essere distinto da quello riservato alle normali attività domestiche e familiari, al fine di:
facilitare la separazione tra tempi e ritmi di lavoro e tempi e ritmi di vita casalinga e quotidiana;
ottimizzare l'interazione con gli altri abitanti dell'appartamento per non creare disagi e situazioni potenzialmente stressanti per il telelavoratore stesso.
E’ fatto espresso divieto di collocare computer, fax, stampante e altre apparecchiature elettriche in locali che per destinazione d'uso o tipologia non sono adatti ad ospitarli, sia in termini strutturali e impiantistici che in termini di svolgimento delle normali attività
domestiche.
Il lavoratore dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto per la sicurezza le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.
Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Illuminazione
Si deve evitare l'illuminazione diretta del monitor da parte della sorgenti luminose:
per controllare la luce naturale si possono utilizzare tende, preferibilmente di colore neutro;
per integrare l'illuminazione naturale occorre utilizzare lampade (a incandescenza o a fluorescenza) dotate di diffusori;
l'ambiente condiziona la diffusione della luce, pertanto bisogna evitare riflessi dalle superfici presenti (mobili, pareti, piani di lavoro, ecc.) privilegiando ad esempio arredi con superfici opache chiare che non comportano abbagliamento indiretto per riflessione elevata della luce;
il livello di illuminazione consigliato è di circa 500 lux. (le lampade consigliate dovranno avere un colore della luce bianco-caldo con temperatura di colore <3300° k e un indice di resa del colore (ka) compreso tra 80 e 90);
lo schermo dovrebbe essere posto lateralmente alle pareti con finestre, nel caso in cui ci fosse una finestra di fronte è necessario schermarla con tende.
Temperatura dell'ambiente
La temperatura dell'ambiente è in funzione di molti parametri, per cui non si può definire una temperatura ottimale;
in generale si può indicare per l'inverno una temperatura di circa 20-21° C e per l'estate una temperatura di 23-25° C per persone con abbigliamenti medi tipici delle stagioni;
considerato che le apparecchiature elettriche generano calore, è necessario predisporre una adeguata ventilazione dell'ambiente.
Postazione di lavoro
Particolare attenzione va posta all'ergonomia del posto di lavoro per evitare o ridurre malesseri o controindicazioni quali stanchezza, indolenzimento degli arti, bruciore agli occhi, astenopia, segni di nervosismo. Il P.C. di per sé non provoca queste alterazioni: tali malesseri insorgono spesso a causa di un uso non ottimale dell'apparecchio, ad un suo errato posizionamento ed a una postura dell'operatore non sempre corretta. Il posto di lavoro deve essere composto di tavoli e sedie ergonomici, i quali devono rispettare alcuni requisiti specifici in termini di dimensioni minime.
Caratteristiche del tavolo di lavoro
dimensioni tali da consentire un agevole posizionamento delle apparecchiature (dimensioni consigliate: 160 x 90 cm);
superficie di tipo opaco;
spazio per le gambe come minimo di 70 centimetri di larghezza e di 80 cm di profondità.
Caratteristiche fondamentali della sedia:
altezza regolabile (regolare l'altezza in modo da permettere alle gambe di mantenere una angolazione uguale o maggiore di 90°, e ai piedi di poggiare sul pavimento); schienale inclinabile e regolabile (si consiglia una regolazione tra 90° e 110° consentendo alla schiena una inclinazione all'indietro);
base di appoggio antiribaltamento a 5 razze; materiale antistatico.
Posizionamento delle apparecchiature
Lo schermo deve essere posto di fronte al telelavoratore, a una distanza dagli occhi di cm 50-70 e la tastiera ad una distanza tale che il braccio sia in posizione verticale e l'avambraccio lievemente inclinato verso il basso.
Gli eventuali documenti da consultare dovrebbero essere collocati su un leggio per evitare ripetuti accomodamenti visivi. La disposizione delle apparecchiature rispetto alle fonti luminose dell'ambiente è particolarmente importante:
davanti e dietro lo schermo non devono esserci finestre (altrimenti vanno schermate con tendaggi) o punti di illuminazione artificiale, che provocherebbero, rispettivamente, riflesso o abbagliamento;
le finestre devono disporre di veneziane esterne e le eventuali tende interne devono essere di colore unico chiaro;
la direzione dello sguardo deve trovarsi parallela rispetto alla fonte luminosa naturale proveniente dalle finestre;
la luce artificiale deve integrare la luce naturale e pertanto è ottimale la realizzazione di strisce o fonti luminose parallele alle finestre.
Impianto elettrico
L'utilizzo di personal computer richiede la disponibilità di un maggior numero di prese elettriche rispetto all'uso domestico.
Pertanto, è opportuno che prima dell'inizio dell'attività lavorativa venga verificata, da parte di un tecnico qualificato, la rispondenza dell'impianto esistente alle norme in vigore e la sua adeguatezza al fabbisogno di energia supplementare.
Il rischio elettrico
Il rischio elettrico è rappresentato dalla possibilità che una scarica accidentale di energia elettrica attraversi il corpo umano. Ciò può avvenire per contatto diretto con un conduttore
sotto tensione ( ad esempio, un cavo elettrico scoperto) o per contatto indiretto con una parte metallica di una apparecchiatura che per un difetto si trova sotto tensione.
Occorre, perciò, evitare che circostanze accidentali e comportamenti non corretti comportino pericolo, ricordando a tal fine quanto di seguito indicato:
tutti gli interventi (manutenzione o riparazione) su apparecchi e impianti elettrici devono essere effettuati da personale specializzato;
non versare acqua o altre sostanze liquide in prossimità di conduttori, prese di corrente, apparecchi elettrici;
non danneggiare gli isolamenti delle parti elettriche (cavi in gomma, spine) schiacciandoli o tagliandoli e non metterli vicino a sorgenti di calore;
non tirare il cavo elettrico per staccare una spina dalla presa;
non eseguire riparazioni di fortuna o collegamenti elettrici improvvisati;
non eliminare la protezione costituita dalla messa a terra di cavi e spine tagliando il conduttore giallo - verde o eliminando lo spinotto centrale delle spine;
prima di inserire la spina di una apparecchiatura in una presa occorre verificare che spina e presa siano compatibili, per garantire il corretto collegamento dei conduttori elettrici e di terra;
le uniche apparecchiature che non prevedono la presenza del conduttore di terra giallo-verde e dell'apposito spinotto sono quelle a doppio isolamento;
non utilizzare deviazioni o raccordi che non permettano la continuità della messa a terra;
non ricorrere mai a deviazioni multiple di tipo volante poiché comportano inevitabilmente sovraccarico dei cavi elettrici con surriscaldamento e rischio di corto circuito e scosse;
in caso di necessità utilizzare una 'presa mobile multipla' detta comunemente 'ciabatta' o 'scarpetta', evitare però che il cavo di collegamento possa costituire pericolo d'inciampo o che possa deteriorarsi e ricondurre ai casi precedenti;
in ogni caso fissare i cavi elettrici (prolunghe, cavi di alimentazione) e non elettrici (telefonico, trasmissione dati) al tavolo di lavoro.
6 - Requisiti e criteri per l’assegnazione al progetto di telelavoro
Come indicato nel Piano di telelavoro, approvato con determinazione del Segretario Generale
n.87 del 30 marzo 2015, la sperimentazione riguarderà un solo posto di lavoro, nell'ambito delle attività del Registro delle Imprese, come indicato al punto 2. Se le domande saranno superiori all'unico posto disponibile, si procederà all’assegnazione del progetto di telelavoro secondo le seguenti priorità:
1. situazioni di disabilità psico-fisiche ovvero di grave patologia che richieda terapie salvavita tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;
2. esigenze di cura di figli minori di 8 anni e esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
3. maggior tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede di lavoro. Possono presentare domanda per l'assegnazione al progetto di telelavoro il personale sia con
contratto a tempo pieno sia con contratto part-time.
7 - Orario di lavoro e reperibilità
Il telelavoro viene sperimentato per la durata prevista, ma non vincolante, di un anno e proseguirà a seguito di verifica della volontà e opportunità di confermare l’utilizzo di tale forma di flessibilità da parte dell'Ente e/o dell'Ente sorto dal processo di fusione della Camera di commercio di Ferrara con altra Camera di commercio.
La realizzazione del progetto avviene secondo le seguenti modalità:
l'orario di lavoro dei telelavoratori è di 36 ore la settimana. Il personale in servizio con regime a tempo parziale potrà, per il periodo di svolgimento del telelavoro, optare per il regime a tempo pieno. Il provvedimento di concessione del telelavoro conterrà, in questo caso, apposita clausola di rientro temporaneo a tempo pieno;
il personale ha l'obbligo di ottemperare all'evasione dei compiti assegnati nei termini previsti e di svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo;
l’orario di lavoro viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro, il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio, dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per due giorni alla settimana, salvo il caso di rientro in sede, e negli altri giorni dalle ore 10 alle ore 12. In caso di eventuale impossibilità da parte del dipendente a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile;
per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario giornaliero, ferma restando la possibilità di avvalersi delle diverse forme di permesso a giornata
previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale;
il telelavoratore deve obbligatoriamente rientrare in sede un giorno alla settimana individuato d’intesa con il proprio responsabile. Il dirigente di riferimento, per esigenze organizzative, potrà concordare con il dipendente interessato ulteriori rientri; Nella giornata di rientro il lavoratore è tenuto al rispetto delle regole sull’orario di lavoro previste per tutti i dipendenti. Il rientro in sede è previsto anche in caso di fermo del sistema telematico (linea dati InfoCamere) o di guasto del PC, non riparabile nell'arco di 24 ore;
il rientro in sede è inoltre previsto in caso di riunioni programmate dall’Ente che richiedano la presenza fisica per ragioni tecniche/organizzative, o in caso di corsi di formazione non fruibili in modalità web. In tali casi viene garantito al dipendente un preavviso di almeno 48 ore salvo casi urgenti e imprevedibili per i quali si garantisce un preavviso di 24 ore;
durante le giornate lavorative in modalità di telelavoro, il dipendente non ha diritto al buono pasto. L'erogazione del buono pasto, ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la sede, con effettuazione di rientro pomeridiano.
8 - Revoca dell'assegnazione
Il lavoratore può chiedere la revoca dell’assegnazione al telelavoro – e il rientro in sede – non
prima che siano trascorsi 6 mesi dall’avvio della sperimentazione. L’ Ente reintegra, ove possibile, il lavoratore nella stessa area e nello stesso servizio originario, decorsi 30 giorni dalla richiesta del lavoratore.
La revoca d’ufficio potrà avvenire solo per i seguenti motivi, previa informazione alle organizzazioni sindacali:
a) esigenze di carattere organizzativo (ad esempio se l’attività non è più ritenuta “telelavorabile”);
b) esigenze economiche (mancata copertura a bilancio dei costi necessari per sostenere il telelavoro);
c) ragioni legate al comportamento del dipendente che non effettui i rientri obbligatori, non mantenga le condizioni di sicurezza accertate in fase di sopralluogo di cui al precedente art. 4 e non rispetti le fasce di disponibilità obbligatoria per più di 3 volte nell’anno escluse le modifiche concordate;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati e previsti nel Piano della Performance.
Nel caso di revoca d'ufficio, L'Ente garantisce, ove possibile, il reintegro del lavoratore nella stessa area e nello stesso servizio solo per i casi di cui alle lettere a) e b).
Il reintegro in sede avviene, in ogni caso, entro 30 giorni dal provvedimento di revoca.
9 - Inquadramento telelavoratore
Per il dipendente adibito al telelavoro nulla cambia dal punto di vista dell’inquadramento giuridico, ivi compreso il proprio profilo professionale. Il telelavoratore viene, però, assegnato all'Ufficio Registro delle Imprese e dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Responsabile e dal Dirigente da cui il Registro delle imprese dipende.
10 - Entità dei rimborsi da riconoscere al telelavoratore per consumi energetici
Viene riconosciuto a ciascun telelavoratore un rimborso forfettario mensile per il maggior consumo elettrico dovuto alla postazione di lavoro installata presso il proprio domicilio, la cui quantificazione è rimessa alle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa. Le somme rimborsate hanno natura risarcitoria e pertanto non sono utili ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto/servizio.
11 - Costi diretti e indiretti
Sono a carico della Camera di Commercio di Ferrara i seguenti costi diretti e indiretti:
eventuale acquisto “postazione di lavoro” (arredi e strumenti anche informatici) in linea con quanto indicato all’art. 3;
installazione “postazione di lavoro”;
verifica della sicurezza degli ambienti e controlli periodici;
polizza assicurativa per danni a cose e persone, compresi familiari ed eventuali furti; assicurazione INAIL;
manutenzione attrezzature utilizzate presso il domicilio del lavoratore se di proprietà della Camera di Commercio;
canoni assistenza tecnica;
installazione linee telematiche dedicate; collegamento trasmissione dati;
canone mensile trasmissione dati.
La quantificazione esatta di tutti i costi a carico dell’ Ente potrà essere effettuata solo successivamente all’individuazione del dipendente coinvolto a seguito dei relativi sopralluoghi necessari per definire gli strumenti e gli eventuali arredi necessari affinché il lavoratore possa avere a disposizione tutto quanto necessario per lavorare nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza.
12 - Attività da svolgere e criteri di verifica della prestazione
Il dipendente adibito al telelavoro svolgerà le attività assegnate dal dirigente d’Area con le modalità che saranno stabilite con proprio atto di organizzazione e comunque nel rispetto dei seguenti criteri generali:
le attività attribuite quotidianamente dal dirigente o dal Responsabile di servizio vengono definite considerando una giornata lavorativa corrispondente ad una giornata lavorativa di un dipendente full time o part time, in relazione alla tipologia di contratto del telelavoratore;
tali attività potranno essere proporzionalmente ridotte, in funzione delle esigenze formative programmate dall’Area/Servizio di appartenenza per quel giorno.
13 - Modalità per comunicare con l’Ente
La comunicazione tra la Camera di Commercio di Ferrara e il telelavoratore viene assicurata mediante posta elettronica, documenti, telefonate, videochiamate, chat, partecipazione a forum, ecc..., nonchè mediante pubblicazione delle informazioni sulla intranet camerale, e comunque con modalità che salvaguardino in modo efficace il sistema delle relazioni personali e collettive relative all’ambiente di lavoro.
14 – Diritti e doveri del telelavoratore
Al telelavoratore viene garantita:
la partecipazione agli interventi formativi organizzati dalla Camera di Commercio di Ferrara al pari dei colleghi che operano presso la sede;
opportunità di sviluppo professionale e di socializzazione;
l’esercizio dei diritti sindacali e la possibilità di essere informato sull’attività sindacale attraverso la bacheca sulla intranet camerale e l’utilizzo dell’e-mail con la RSU, nonché il diritto di partecipare alle assemblee del personale (i rientri per partecipare a queste ultime non sono però calcolati ai fini del rientro obbligatorio di una giornata settimanale).
Il telelavoratore è tenuto:
a prestare la propria opera con diligenza;
alla riservatezza in merito a tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenute;
ad utilizzare con diligenza e con la cura del "buon padre di famiglia" la postazione di lavoro, concessa in comodato d'uso - ex articolo 1803 e seguenti del codice civile - e a servirsene esclusivamente nell'interesse della Camera di commercio di Ferrara e per le attività attinenti al rapporto di lavoro, rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo gli apparati e l'impianto generale. In nessun caso potrà mettere a disposizione di terzi la propria postazione, né utilizzarla per fini diversi dall’attività lavorativa o sostituirla in tutto o in parte con altri strumenti. E' responsabile civilmente ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile per danni provocati all'apparrecchiatura, a meno che non provi il caso fortuito;
ad osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. in capo ai lavoratori. In ogni caso ai sensi dell'articolo 20 dello stesso Decreto deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il personale non si attenga a dette disposizioni;
ad avvisare immediatamente il proprio Responsabile in caso di fermo del circuito telematico o comunque di imprevisto tecnico tale da impedire la prestazione lavorativa;
a consentire l’accesso alla postazione di lavoro per l’effettuazione di interventi di manutenzione e/o verifiche per la sicurezza. In questi casi il lavoratore sarà avvisato dell’intervento con almeno 3 ore di preavviso;
a rientrare temporaneamente in sede, nel caso l’attività, per un guasto bloccante, non possa essere ripresa entro il giorno successivo all’evento di blocco.
15 - Monitoraggio e costante verifica del Progetto
Il presente Progetto sperimentale di Telelavoro viene costantemente monitorato al fine di verificare la congruità dei vari aspetti affrontati dal Progetto stesso rispetto sia alle esigenze organizzative sia a situazioni specifiche relative al personale coinvolto. A fronte di tale costante monitoraggio è possibile, in relazione ad eventuali criticità non prevedibili in fase di progettazione ma emerse durante l’anno di sperimentazione, apportare correttivi o adeguamenti al Progetto a seguito di verifica e analisi della tipologia di problema rilevato.
16 – Privacy e trattamento dati
Il domicilio del telelavoratore è assimilabile, organizzativamente e informaticamente, ad una sede decentrata della Camera di Commercio, pertanto, in tema di trattamento dati personali (Privacy) e sicurezza informatica, si applicano le stesse norme e le regole previste dall’ Ente.