REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Città di Alessandria
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/02/2000
Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15/01/2001, n. 20 del 25/02/2002, n. 31 del 10/03/2003, n. 197 del 15/12/2003, n. 62 del 28/06/2004, n. 70/215/332 del 09/08/2012, n. 82 del 28/6/2013, n. 92 del
18/7/2013, n. 18 del 13/2/2014, n. 22/45/70 del 11/03/2016, n 121 del
29/12/2016
CAPO I
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
Articolo 1
Ambito e finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina I'occupazione del suolo pubblico, le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni, nonché i criteri di applicazione del relativo canone nel Comune di Alessandria, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D. Lgs. l5.12 .1997 , n. 446.
3. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
Articolo 2 Definizioni
1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" usati nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche, e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di passaggio pubblico.
2. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le strade statali e provinciali nei tratti che si situano all'interno dei centri abitati del territorio comunale, così come individuati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 930 del 22/12/1993, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità o I'occupazione, anche di fatto, che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al precedente comma, per effetto di concessione o autorizzazione ad occupare porzioni di suolo, ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale, in via permanente o temporanea, all'uso generale della collettività e a vantaggio specifico di singoli soggetti. Sono parimenti soggette all'assolvimento del canone, le occupazioni prive di atto di concessione e autorizzazione, e quindi abusive, come definite e sanzionate dal successivo articolo 11.
4. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno I'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore o pari all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.
Articolo 3 Domanda di occupazione
1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, anche temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato rivolta al Comune.
2. Rispetto alla data d'inizio dell'occupazione, la domanda deve essere presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 e 20.
3. La domanda, redatta in carta legale, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
5. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.
Articolo 4
Contenuto della domanda di occupazione
1. La domanda, redatta in forma chiara ed esauriente su appositi moduli predisposti dal Comune, deve contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
c) l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione (che viene stabilita nella misura del l0% del valore del canone) solo nel caso in cui vi sia installazione di impianti o manufatti, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
4. Nella domanda I'interessato dovrà chiarire di conoscere esattamente, e di subordinarvisi senza alcuna riserva, le disposizioni contenute nel presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
Articolo 5
Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
1. L'Amministrazione comunale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia I'atto di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, subordinandone la validità al rispetto delle eventuali prescrizioni e condizioni ivi apposte.
2. L'Amministrazione comunale potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
3. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo I'ordine di arrivo delle domande. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.
5. L'Amministrazione comunale concluderà I'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2 della Legge 241/1990 e del relativo Regolamento comunale di attuazione.
6. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro, salvo i casi previsti all’articolo 6.
7. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta I'incameramento della cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
8. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali, di cui all'articolo 45, lett. h), del presente Regolamento, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio, da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.
9. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 giorni prima della manifestazione.
10. Non è richiesta alcuna autorizzazione o comunicazione per le occupazioni di suolo pubblico momentanee di cui alla lettera f) dell’articolo 45 del presente Regolamento, se poste in essere in maniera tale da non arrecare intralcio alla circolazione viabile o pedonale.
11. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli articoli 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.
12. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento di strutture finalizzate alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalle lettere a), h) e p), del precitato articolo 45.
13. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenersi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione I'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
15. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
Articolo 6 Occupazioni d'urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione via fax o con telegramma.
3. L'Ufficio procede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso negativo, I'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
5. Il richiedente comunque è tenuto a regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il soggetto che gestisce il servizio di riscossione, nei termini previsti dall’articolo 48.
Articolo 7 Trasferimenti delle concessioni
1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente al Sindaco o agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
3. E' vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento.
4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 8 Prescrizioni d'uso dei beni
1. La licenza di concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.
2. La stessa licenza non esonera il Concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando, comunque, l'obbligo di ripristinare il tutto a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
3. In caso di assoluta necessità, e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione comunale nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il Concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.
4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.
5. L'uso da parte del Concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.
6. L'uso di beni comunali comporterà, altresì, per il Concessionario, la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
Articolo 9
Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo pari o inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste dall’articolo 29.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata superiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestivo rinnovo, o proroga, concesso per atto scritto, nelle forme previste dall’articolo 29.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta del canone pagato.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone.
Articolo 10
Contenuto dell'atto di concessione
1. Nell'atto di concessione sono indicate:
- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
- la determinazione del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
a) a termine, per la durata massima di anni 29;
b) fatti salvi dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della concessione il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione di veicoli e di pedoni.
Articolo 11 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
c) che contrastano con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, I'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.
4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, I'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
5. In caso di occupazioni abusive deve essere corrisposto il canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo articolo 53 del presente Regolamento, fermo restando che per le occupazioni abusive del suolo stradale si applicano le sanzioni amministrative accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Comunque, il pagamento del canone e delle sanzioni non sana I'irregolarità dell'occupazione.
Articolo 12 Obblighi del Concessionario
1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del Concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
3. Inoltre ha l'obbligo:
a) di limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
b) di non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
c) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
e) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
f) versare, alle scadenze stabilite, il canone determinato a suo carico, con le modalità previste dal presente Regolamento;
g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al Concessionario stesso;
i) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza I'occupazione;
j) di mantenere in condizione di ordine e di pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
k) di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
Articolo 13 Occupazione ed esecuzione di lavori
l. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
b) evitare scarichi e depositi di materiali nell'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi ed imposte dal Comune;
d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
Articolo14 Manutenzione delle opere
1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del Concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il Concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.
Articolo 15
Occupazioni con impianti pubblicitari
1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.
Articolo 16 Esposizione di merce
1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.
Articolo 17
Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, ai sensi dell'articolo 9 della L. 18/03/1968, n.337, sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.
3. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
Articolo 18
Strutture per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
1. Le occupazioni realizzate a mezzo di strutture per la raccolta di firme, distribuzione di materiale, di durata superiore a un giorno e non superiore a quindici giorni sono subordinati esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune.
2. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
3. Le suddette disposizioni non si applicano alle strutture per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocate sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
4. E' in facoltà del Comune vietare I'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per motivi che siano in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
Articolo 19 Parcheggi di autovetture private
1. Nel caso di affidamento a soggetto esterno delle aree scoperte destinate a parcheggi, il calcolo del corrispettivo viene definito in sede di stipula del contratto di servizio con il gestore.
Articolo 20
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso passaggio pubblico e nelle pertinenze è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Per le installazioni di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
3. Per il commercio su aree pubbliche e le manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28.03.1991, n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993, salvo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114.
4. Per i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
5. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
Articolo 21 Esecuzione di lavori e di opere
l. Quando per I’esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell’occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
Articolo 22
Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.
2. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
Articolo 23 Autorizzazione ai lavori
1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
Articolo 24
Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
Articolo 25
Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'articolo 45, lettera e), del presente Regolamento.
Articolo 26 Occupazioni con tende e tendoni
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra I'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. L'Ufficio Tecnico comunale potrà impartire direttive per I'armonizzazione dei predetti impianti con l'arredo urbano.
Articolo 27 Passi carrabili
1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della strada (art. 22 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n.495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali, da apposite interruzioni dei marciapiedi, da una modifica del piano stradale, predisposte per consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata attraverso suolo pubblico.
3. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista.
4. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata (vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili) al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
5. Gli accessi a raso sono esclusi dal pagamento del canone.
Articolo 28 Distributori di carburante
1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
Articolo 29
Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione
1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta tesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di istanza di rilascio di nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del Concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
6. Per le occupazioni permanenti il Concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.
Articolo 30
Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
l. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca è disposta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento di sgombro e riduzione in pristino del bene occupato.
3. La revoca del provvedimento dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del Concessionario.
Articolo 31
Decadenza della concessione o autorizzazione
1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione, senza valido motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, qualora si tratti di occupazione permanente, ovvero nei 5 (cinque) giorni successivi, in caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del Concessionario;
f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione;
g) il trasferimento, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato o della Provincia, assumendo così caratteristica tale da non potersi consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione comunale.
CAPO II
CANONE DI CONCESSIONE
Articolo 32 Istituzione del canone
1. Il Comune di Alessandria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2000 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.
2. Ai fîni in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 33 Criteri generali.
1. II canone per le occupazioni permanenti è dovuto ad anno solare ed é indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
2. Per le occupazioni temporanee determinate da attività di cantiere l'occupazione non può protrarsi oltre il termine di conclusione dei lavori.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. A tale scopo il territorio comunale si divide in n. 4 categorie cui vanno riferite le singole strade.
5. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (ALLEGATO A).
6. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in mq. o in metri lineari.
7. Le superfici effettivamente occupate ed espresse in frazione o decimali sono sempre arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.
8. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura superiore a mezzo metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
9. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
10. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del dieci per cento.
11. Qualora si tratti di occupazioni effettuate da un unico soggetto, nell'ambito di fiere, manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune di Alessandria, l'agevolazione di cui al
comma precedente si applica anche se le aree occupate appartengono a categorie diverse, commisurando il canone con riferimento alla tariffa prevista per la prima categoria.
12. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno solare successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
Articolo 34 Determinazione della tariffa base
1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art.3, comma l49, lettera h) , Xxxxx n. 662/1996 e art. 63, comma 2, lettera c), D. Lgs. n.446/1997) e quindi avendo riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la tariffa base secondo le tabelle di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
Articolo 35 Occupazioni permanenti
1. Le occupazioni permanenti ordinarie di qualsiasi natura di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico sono così determinate per ogni metro quadrato e per anno:
Tabella 1
Occupazioni permanenti ordinarie di suolo, soprassuolo e sottosuolo (Art. 35, comma 1)
CATEGORIA | SUOLO MQ | SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO MQ |
1 | 41,83 | 13,94 |
2 | 37,65 | 12,55 |
3 | 33,89 | 11,30 |
4 | 30,50 | 10,17 |
Articolo 36
Occupazioni permanenti con passi carrabili
1. Le tariffe previste per le occupazioni con passi carrabili, per metro quadrato ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml., sono così determinate:
Tabella 2
Occupazioni permanenti con passi carrabili (Art. 36, comma 1)
CATEGORIA | IMPORTO |
1 | 20,92 |
2 | 18,83 |
3 | 16,95 |
4 | 15,25 |
2. Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante I'accesso.
3. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Articolo 37
Occupazioni permanenti con distributori di carburanti
1. Le occupazioni con distributori di carburante sono considerate per ogni impianto e per anno, fatta eccezione per le occupazioni con piazzola di manovra per gli autoveicoli, e sono assoggettate alle tariffe di cui alla Tabella 3.
Tabella 3
Occupazioni permanenti con distributori carburanti (Art. 37, comma 1)
Categoria | Serbatoio sino a 3.000 litri | Per ogni 1.000 litri in più |
€uro | €uro | |
1 | 68,17 | 13,63 |
2 | 41,83 | 8,37 |
3 | 23,24 | 4,65 |
4 | 11,36 | 2,27 |
2. Il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri, o frazioni di mille litri, degli altri serbatoi.
3. Il canone di cui al precedente comma 1 del presente articolo (TABELLA 3) è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone per l'occupazione ordinaria di cui all’articolo 35 comma 1 del presente Regolamento (TABELLA 1).
Articolo 38
Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di
attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate, in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a €uro 0,65 per ciascun utente, da rivalutare in base all’indice ISTAT di ogni anno. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso I’ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a €uro 516,46.
2. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice come finale al cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.
3. A tal fine, entro il 3l gennaio di ogni anno, le aziende erogatrici faranno pervenire al Comune, o al soggetto che gestisce il servizio di riscossione, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell’anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo o del sottosuolo.
Articolo 39
Occupazioni permanenti con cantieri edili
1. Le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri e svolgimento di attività edili di durata superiore a un anno, risultante da atto di autorizzazione, sono considerate a carattere permanente e sono assoggettate alle tariffe base di cui al precedente articolo 35, comma 1 del presente Regolamento (TABELLA 1).
Articolo 40 Occupazioni temporanee
1. Le occupazioni ordinarie del suolo comunale, incluse quelle effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, sono assoggettate alle tariffe base indicate nella seguente tabella 5:
Tabella 5 Occupazioni temporanee
(Art. 40, comma 1)
Categoria | Al giorno – €/mq |
1 | 4,13 |
2 | 3,72 |
3 | 3,35 |
4 | 3,01 |
2. Le tariffe, determinate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, sono ridotte al 50% per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore giornaliere.
3. Le occupazioni temporanee di pertinenza a locali destinati alla vendita o somministrazione di alimenti o bevande, realizzate mediante aree attrezzate con tavoli, sedie e simili, comunemente denominate "dehors", sono assoggettate al canone secondo la tariffa base di cui al precedente comma 1 del presente articolo (TABELLA 5) soltanto per la superficie eccedente i trenta metri quadrati.
Articolo 41
Coefficienti moltiplicatori di specificità
1. Alla tariffa base, come determinata nel precedente articolo 35, comma 1 (TABELLA 1), prevista per le occupazioni permanenti ordinarie di suolo ed aree pubbliche, si applicano i coefficienti moltiplicatori di seguito indicati in relazione alle specifiche attività svolte:
Tabella 6 Coefficienti di specificità
(Art. 41, comma 1)
OCCUPAZIONI PERMANENTI | |
Tipologia di attività | Coefficienti moltiplicatori |
a) Occupazioni con passi carrabili di accesso a distributori di carburanti | 0,30 |
b) Altre occupazioni permanenti | 1,00 |
2. Alla tariffa base, come determinata nel precedente articolo 40, comma 1 (TABELLA 5), prevista per le occupazioni temporanee di suolo ed aree pubbliche, si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella 7, in relazione alle specifiche attività svolte:
Tabella 7 Coefficienti di specificità
(Art. 41, comma 2)
OCCUPAZIONI TEMPORANEE | |
Tipologia di attività | Coefficienti moltiplicatori |
a) Occupazioni temporanee di qualunque tipo, non rientranti nelle tipologie sotto indicate | 1,00 |
b) Occupazioni temporanee con tende prospicienti esercizi commerciali | 0,30 |
c) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 1,10 |
d) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, incluse quelle in aree destinate a mercato | 0,50 |
e) Occupazioni di cui alla lettera d), qualora effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti | 0,55 |
f) Occupazioni effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
g) Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro, di durata inferiore a 1 anno, per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati alla manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi | 0,50 |
h) Occupazioni temporanee effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture NON finalizzati all'esercizio o manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici | 1,00 |
i) Occupazioni temporanee realizzate durante l’esercizio di attività edili | 0,50 |
j) Occupazioni temporanee promosse da chiunque e con il | 0,20 |
patrocinio di Enti locali in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sociali o sportive |
Articolo 42 Determinazione del canone
1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 40 del presente Regolamento con riferimento alla durata dell'occupazione.
2. Il canone si calcola in base agli algoritmi, descritti nei commi successivi, a seconda che le concessioni o autorizzazioni riguardino occupazioni permanenti o temporanee.
3. Il canone annuo per concessioni permanenti è determinato dal seguente algoritmo:
C = tariffa base x coefficiente moltiplicatore x mq. di superficie concessa
Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la concessione o per l'occupazione abusiva.
4. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
5. Pertanto l'inizio o la scadenza dell'occupazione permanente nel corso di un anno sconta il canone per l'intero anno di riferimento.
6. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero sulla base delle tariffe di cui all’articolo 40, secondo il seguente algoritmo:
C = tariffa base x coefficiente moltiplicatore x mq. di superficie x giorni.
Articolo 43 Riduzioni
1. Tutte le occupazioni permanenti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
Articolo 44
Occupazioni temporanee superiori a 30 giorni o a carattere ricorrente
1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica la riduzione del 50% sulle tariffe di cui al precedente articolo 40, comma 1 (TABELLA 5).
2. Nel caso di cui al precedente comma, la riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione, ed il soggetto passivo del canone.
3. L'istanza di autorizzazione all'occupazione, di cui al presente articolo, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
4. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione suddetta nella quale occorre prevedere:
a) la periodicità dei pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente, ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento del canone deve avvenire non oltre la scadenza della rata convenuta;
b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
5. La convenzione è redatta su appositi modelli predisposti dal soggetto che gestisce la riscossione, messi a disposizione degli utenti presso il competente Ufficio.
6. L'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del soggetto autorizzato, gli estremi dell'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.
Articolo 45 Esenzioni
1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività commerciali, e di durata non superiore a 24 ore;
b) occupazioni del suolo pubblico di pertinenza di bar, realizzate mediante aree attrezzate con tavoli, sedie e simili denominate “déhors", aventi superficie inferiore o pari a trenta metri quadrati. Ai fini dell'esenzione in oggetto, si cumulano le occupazioni effettuate dallo stesso soggetto, titolare dell'attività di pubblico esercizio, sulla stessa area di accesso ove insiste il locale in cui si svolge l'attività medesima;
c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Municipale;
c1) occupazioni effettuate con derrate alimentari nonché fiori e piante negli spazi antistanti o adiacenti i locali in disponibilità degli esercenti commerciali purché l’area occupata non ecceda i tre metri quadri;
d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
e) occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
f1) occupazioni destinate in via esclusiva a servizio pubblico di arredo urbano, quali fioriere, piante ornamentali, sedute e complementi, posti negli spazi antistanti o adiacenti i locali in disponibilità degli esercenti commerciali, se ben inseriti nel contesto dell’area di riferimento, secondo una valutazione degli organi preposti al procedimento;
g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
h) tutte le occupazioni occasionali;
i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
j) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
k) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
l) occupazioni effettuate con xxxxxxx, tende, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
m) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della strada;
n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di servizi pubblici;
o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari e dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
v) occupazioni di aree cimiteriali;
w) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
x) occupazioni per le quali viene pattuito un corrispettivo in sede di convenzione con Concessionari (es.: parcheggi a pagamento su aree pubbliche di cui al precedente articolo 19 – mercati coperti – impianti pubblicitari, ecc.).
2. Il comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 449/1997 prevede l’esonero dal pagamento del C.O.S.A.P. qualora si realizzino interventi di recupero strutturali per gli edifici del centro storico che, per effetto di quanto stabilito dal comma 1. dello stesso articolo, determinano agevolazioni fiscali.
3. Ne consegue che, qualora si verifichino occupazioni temporanee di suolo pubblico destinate all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, potrà essere concessa l’esenzione dal pagamento del canone secondo
modalità e condizioni (relative anche alla durata dell’occupazione) che verranno adottate dalla Giunta Comunale con autonomo provvedimento.
Articolo 46 Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
3bis. Qualora venga richiesto un subentro ad una autorizzazione/ concessione, il subentrante deve richiedere all’Ufficio competente la voltura dell’autorizzazione intestata al precedente concessionario.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.
5. Il nuovo Concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione, in questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
6. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente il rilascio in questo caso della concessione volturata è subordinata al versamento , da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione.
Articolo 47
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto passivo deve pagare il canone in via preventiva, ed il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento attestato da specifica quietanza, ovvero ricevuta di conto corrente postale intestato al Comune o al soggetto che gestisce il servizio di riscossione.
2. L'attestazione di avvenuto pagamento deve contenere gli elementi identificativi del soggetto passivo, gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area interessata dall'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
3. Il pagamento del canone può essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 Gennaio a valere per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata al provvedimento comunale.
4. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate aventi scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore a
€uro 1.500,00.
Nel caso di nuova concessione o voltura dell’autorizzazione/concessione in corso, qualora avvenga nel secondo semestre dell’anno solare, è ammessa la rateazione dell’importo totale se superiore a €uro 1.500,00 in numero da due a quattro rate anticipate. Nel caso in cui alcune rate siano già state versate dal cedente, il subentrante è tenuto al pagamento delle restanti rate da saldare, rispettando le scadenze già previste.
4bis. Nel solo caso di occupazioni di aree mercatali aventi durata superiore ai 30 giorni nell’arco dell’anno solare è prevista una riduzione del canone annuale pari al 50% per coloro che pagheranno in una unica soluzione entro il 31 Gennaio, mentre coloro che pagheranno ratealmente beneficeranno di una riduzione pari al 30% del canone annuale, a condizione che vengano rispettate le scadenze rateali. Qualora si riscontrasse una inadempienza nel rispetto delle scadenze indicate al precedente comma 4, si provvederà al recupero dell’intero canone dovuto senza l’applicazione di alcuna riduzione.
4ter. Nel caso di regolarità nei pagamenti rateali, a consuntivo delle riscossioni e sulla base degli stanziamenti di bilancio, è a discrezione dell’Amministrazione valutare, di anno in anno, il riconoscimento, a favore dei soli occupanti di cui al precedente comma 4bis, di una ulteriore riduzione di quanto regolarmente versato nell’anno precedente. L’importo di detta eventuale riduzione è da riconoscere sul canone dovuto per l’annualità successiva, in caso di prosecuzione dell’occupazione dell’area mercatale, ovvero a rimborso, se non risulti possibile l’abbuono all’atto del versamento o della cessazione dell’attività.
4quater. Nel caso di occupazione di aree mercatali di cui al precedente comma 4bis, la riduzione (pari al 50% ovvero al 30%) si applica sulle tariffe previste al precedente articolo 40, tabella 5.
5. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato al Comune con le modalità che regolano il rapporto tra l’Ente e il soggetto a cui è stata affidata la gestione del servizio di riscossione, applicando l’arrotondamento a 1,00 €uro per difetto, se la frazione di centesimi è inferiore a €uro 0,50, ovvero a 1,00 €uro per eccesso, se la frazione di centesimi è uguale o superiore a €uro 0,50.
8. Il canone è dovuto annualmente in mancanza di denuncia modificativa ovvero di cessazione inviata per iscritto al soggetto gestore del servizio di riscossione entro il 31 dicembre dell’anno che precede la modifica ovvero la cessazione, pena la reiscrizione automatica del tributo già dovuto anche nell’annualità successiva.
Articolo 48
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve effettuarsi mediante la compilazione del modulo di versamento, entro 10 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione comunale e, comunque, entro e non oltre il termine di scadenza dell'occupazione indicato nel provvedimento stesso o nella convenzione di cui al precedente articolo 44, comma 2, del presente
Regolamento, qualora l'autorizzazione ad occupare sia concessa per una durata inferiore a 10 giorni.
2. Qualora le occupazioni, non appartenenti alle tipologie esenti, non siano connesse ad alcun preventivo atto di autorizzazione dell'Amministrazione comunale (quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante, ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" o "spuntisti" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, ecc.), il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
3. Il canone può essere corrisposto in unica soluzione.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a €uro 516,00.
4bis.Per le modalità di pagamento delle occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni si rimanda a quanto previsto dall’art. 47 del presente Regolamento.
Articolo 49 Riscossione del canone
1. La riscossione volontaria del canone è curata dal soggetto cui è stata affidata la gestione del servizio e quella coattiva viene dallo stesso effettuata in applicazione delle disposizioni di legge che regolano la materia.
Articolo 50
Omesso o insufficiente pagamento
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l’Ufficio competente per la riscossione diffida l’interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. In caso di omesso parziale o totale pagamento del canone dovuto il debitore può avvalersi, fino a quando non sia scaduto il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, dell’istituto del “ravvedimento operoso” che, a fronte di autonoma iniziativa da parte del debitore, gli permette di effettuare il versamento di canone, interessi al tasso legale e sanzioni ridotte, fermo restando che lo stesso deve rivolgersi al soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione per formalizzare la sua volontà e per il corretto calcolo delle singole voci dovute.
4. Qualora il debitore non si avvalga dell’istituto del “ravvedimento operoso” e il soggetto affidatario della gestione del servizio di riscossione debba provvedere con il recupero d’ufficio, la tariffa di riferimento verrà applicata al 100%, essendo venuto meno l’eventuale presupposto, a seconda dei casi, per l’applicazione di qualsiasi riduzione, con l’aggiunta di sanzioni e interessi legali, ferme restando le correlate segnalazioni da cui possa derivare la revoca della concessione/autorizzazione all’occupazione di spazi occupati.
Articolo 51
Recupero canone evaso e rimborsi
1. L’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento dell’entrata, provvede al recupero del canone evaso, tramite il soggetto gestore del servizio di riscossione.
2. Lo stesso gestore provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
4. La domanda, tesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.
5. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.
6. Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all’incasso del canone dovuto per le occupazioni temporanee.
Articolo 52
Indennità e Sanzioni amministrative
1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano le seguenti indennità e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora al tasso legale calcolati sulle somme dovute a titolo di canone.
VIOLAZIONE | INDENNITA’ E SANZIONE |
Occupazione abusiva ex articolo 11 | Sono dovuti oltre al canone: ⮚ Interessi legali calcolati a decorrere dall’1/1 dell’anno in cui è stata rilevata l’occupazione abusiva sino alla data del versamento ⮚ Indennità pari al 30% del canone dovuto ⮚ Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto |
Omesso pagamento del canone | Sono dovuti oltre al canone: ⮚ Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento ⮚ Sanzione amministrativa di importo pari al 100% del canone dovuto |
Ritardato o parziale pagamento del canone | Sono dovuti oltre al canone totale o parziale non pagato: ⮚ Interessi legali calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data del versamento ⮚ Indennità pari al 10% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza ⮚ Indennità pari al 30% del canone dovuto e non pagato, se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla data di scadenza e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza. |
⮚ Al ritardato, anche parziale, pagamento delle occupazioni permanenti e temporanee oltre il 30 giugno successivo a quello dell'anno di competenza viene applicata una sanzione amministrativa di impor-to pari al 100% del canone dovuto e non pagato |
1bis. Oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza ogni ritardo è equiparato all'omesso pagamento delle occupazioni permanenti e determina l'applicazione della sanzione prevista per l'occupazione abusiva in aggiunta a quella propria dell’omissione.
1ter. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo del canone complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a €uro 5,00.
2. Le indennità e sanzioni di cui al comma 1 si intendono applicate per ogni singola occupazione.
3. Le violazioni di cui al comma 1 vengono accertate dal Comune ovvero dal concessionario del servizio che provvede a notificare apposito atto di contestazione al trasgressore, con indicazione dei fatti attribuiti, delle norme applicate, delle somme dovute a titolo di canone, indennità, sanzioni ed interessi. L’atto di contestazione deve altresì contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione e l’indicazione dell’organo al quale proporre ricorso.
4. Le spese di accertamento e notificazione dell’atto di contestazione sono poste a carico del trasgressore.
5. Avverso l’atto di contestazione gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’Autorità giudiziaria competente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento e avvalersi, nei casi previsti dalla legge, anche dell’istituto della mediazione.
6. Nel caso di mancata impugnazione nel termine predetto, il provvedimento di contestazione ed irrogazione di canone, indennità, sanzioni e/o interessi diviene definitivo.
7. Possono essere irrogate senza previa contestazione le sanzioni per omesso e ritardato pagamento del canone.
Articolo 53
Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento..
Articolo 54 Disposizioni finali e transitorie
1. Le concessioni o autorizzazioni di occupazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento vengono confermate d'ufficio, previa relativa
liquidazione, con il pagamento del canone nella misura risultante dall'applicazione delle tariffe di cui agli articoli precedenti.
2. L'Ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento può revocare le concessioni o autorizzazioni che risultino non conformi alle nuove disposizioni, nonché le concessioni per le quali il concessionario non ha assolto le obbligazioni per:
- Canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- Tassa rifiuti solidi urbani.
3. Il soggetto che gestisce il servizio di accertamento e riscossione del C.O.S.A.P. è tenuto a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone disciplinato dal presente Regolamento, anche per le annualità arretrate con diritto al relativo aggio, fino alla scadenza del contratto in corso.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'articolo 63 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.
Allegato A
Classificazione degli spazi ed aree pubbliche
Categoria 1
Piazzetta della Lega - Corso Roma - Via Dei Martiri - Via Migliara (nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e l'incrocio con xxx Xxxxxx) - Xxx Xxxxxx (nel tratto compreso tra Piazzetta della Lega e I'incrocio con xxx Xxxxxxxx).
Xxxxxxxxx0
Xxx Xxx Xxxxxxx - Via Vochieri - Via Migliara (nel tratto tra I'incrocio con via Mílano e quello con xxx Xxxxxxxx) - Xxx Xxxxxx (nel tratto tra I'incrocio con via Migliara e corso Monferrato) – Via Ferrara - Galleria Guerci - Via Dante - Piazza della Libertà - Piazza Marconi - Via Xxxxxx - Via San Xxxxxxx della Vittoria - Via Cavour - Via dei Xxxxxx - Via Mazzini - Via Marengo (nel tratto compreso tra xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx/xxxxxx Xxxxxxx) - Corso Lamarmora – Xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Piazza Garibaldi
- Piazza Valfrè - Corso 100 Cannoni (nel tratto compreso tra xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx) - Xxxxx Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx delimitata da corso Crimea, piazza Garibaldi, via Savona, corso Borsalino, spalto Borgoglio, piazzale Xxxxxx).
Categoria 3
Piazza Ceriana, Piazza Perosi e tutte le restanti vie e piazze comprese all'interno dell'area delimitata da Spalto Borgoglio, Piazzale Xxxxxx, Corso Borsalino, Spalto Gamondio, Spalto Marengo, Spalto Rovereto, Lungo Tanaro San Xxxxxxx, Lungo Tanaro Solferino.
Categoria 4
Tutte le restanti vie e piazze della città nonché dei sobborghi.