PROFESSIONE
PROFESSIONE
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU
INGEGNERE
Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista.
Modello 2227/9 – Ed. 15.03.2013
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INGEGNERE
Ed. 15.03.2013
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 15
1 - Informazioni generali 2 di 15
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 15
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 15
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 3 di 15
4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del rischio 5 di 15
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio 5 di 15
6 - Premi 6 di 15
7 - Rivalse 6 di 15
8 - Diritto di recesso 6 di 15
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti
dal contratto 6 di 15
10 - Legislazione applicabile 6 di 15
11 - Regime fiscale 6 di 15
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI 7 di 15
12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 7 di 15
13 - Reclami 7 di 15
14 - Mediazione per la conciliazione delle controversie 8 di 15
15 - Perizia contrattuale e arbitrato 8 di 15
GLOSSARIO 9 di 15
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 49
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4 di 49
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 10 di 49
3 - Sezione Incendio 10 di 49
4 - Sezione Furto e Rapina 16 di 49
5 - Sezione Vetri - Cristalli - Insegne 22 di 49
6 - Sezione Elettronica 24 di 49
7 - Sezione Responsabilità Civile 28 di 49
8 - Sezione Tutela Legale 40 di 49
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 46 di 49
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 2227
1 di 15
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di as- sicurazione multirischi del professionista Ingegnere “You Professione” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni re- lative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al con- tratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla pre- ventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sot- toscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nulli- tà, decadenze, esclusioni, sospensioni e limi- tazioni della garanzia, rivalse, nonché le infor- mazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo
evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle infor- mazioni contenute nella presente Nota infor- mativa e nel Fascicolo informativo non deri- vanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Inter- mediario assicurativo di fiducia è a disposi- zione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
A
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolassicura- xxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: info- xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U.
n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’eser- cizio 2011.
Patrimonio netto: € 1.158.532.303,00 Capitale sociale: € 259.056.000,00 Totale delle riserve patrimoniali:
€ 1.238.654.015,00
Indice di solvibilità riferito alla gestione dan- ni: 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità dispo- nibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto non è soggetto a tacita proroga.
Avvertenza: il contratto non prevede il taci- to rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Si rinvia all’Articolo 1.10 “Non tacita proroga
– Periodo di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le mo- dalità ed esclusioni specificate nelle singole Sezioni scelte dal Contraente/Assicurato, sono le seguenti:
a) INCENDIO: la Società nella forma “a valore intero”, indennizza i danni materiali e diret- ti alle cose assicurate, anche se di proprie- tà di terzi, causati da incendio; azione mec- canica del fulmine; esplosione o scoppio e implosione; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 3.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rin- via per gli aspetti di dettaglio.
b) FURTO E RAPINA: la Società, fino alla con- correnza della somma assicurata e nella forma a “Primo rischio assoluto”, indenniz- za l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto delle cose assicura- te, anche se di proprietà di terzi, custodite nei locali dell’ufficio/studio indicati in po- lizza; rapina/estorsione; guasti cagionati dai ladri; atti vandalici cagionati dai ladri; furto e rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli artico- li 4.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Furto e rapina delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
c) VETRI - CRISTALLI - INSEGNE: la Società,
nella forma a “Primo rischio assoluto”, in- dennizza i danni materiali e diretti, dovuti a fatto accidentale o di terzi, a vetri, cristalli, insegne delle Condizioni di Assicurazione
da qualunque evento causati, salvo quelli esclusi all’art. 5.2 “Rischi Esclusi”, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 5.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Vetri-Cristalli-Insegne delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
d) ELETTRONICA: la Società, nella forma a “Primo rischio assoluto”, indennizza i danni materiali e diretti, subiti dalle apparecchia- ture elettriche ed elettroniche assicurate causati da tutti gli eventi , eventi indicati agli articoli 6.1 “Rischi Assicurati” e seguen- ti della Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
e) 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFES- SIONALE DELL’INGEGNERE: la Socie- tà si obbliga a tenere indenne l’Assicu- rato di quanto questi sia tenuto a pa- gare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per dan- ni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave, in relazione all’esercizio dell’attività pro- fessionale descritta in polizza.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Si rinvia agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, materiali, cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza di un fatto accidentale inerente all’attività de- scritta in polizza esclusa quella pro- fessionale (v. lett. e)1).
L’assicurazione vale anche per la re-
sponsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle per-
sone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezio-ne Responsabilità civile delle Condi-zioni di Assicurazione, per gli aspetti di det- taglio.
3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O./I.): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” lett. b) e seguenti della Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di detta- glio.
f) TUTELA LEGALE: la Società si obbliga, nei limiti e con le esclusioni specificate nelle Condizioni di Assicurazione, ad assumere a proprio carico gli oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicura- to per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all’art. 8.1 “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione Tutela Legale, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospen- sioni della garanzia che possono dar luo- go alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le sospensioni si rinvia agli articoli 1.3 “Pagamento del premio e de- correnza della garanzia” e 8.10 “Sospensione/ Radiazione dall’Albo - Inabilitazione o inter- dizione del Contraente/Assicurato”. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
articolo 3.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Incendio, articolo 4.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Furto e Rapina; articolo 5.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Vetri-Cristalli-Insegne, articolo 6.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Elettronica, articolo 7.3 “Rischi Esclusi” del- la Sezione Responsabilità civile; articolo 8.4 “Esclusioni” della Sezione Tutela Legale.
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limi- tazioni ed esclusioni proprie per le quali si
rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e alla Scheda di polizza.
Avvertenza: le suddette coperture sono pre- state con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole Sezioni e alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccani- smo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni nume- riche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 200,00 Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indenniz- zabile è inferiore al minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del massimale: 1° esempio
Massimale: € 500.000,00 Danno risarcibile: € 60.000,00 Franchigia: € 1.000,00
Risarcimento: € 59.000,00
2° esempio
Massimale: € 500.000,00 Danno risarcibile: € 600.000,00 Franchigia: € 1.000,00
Risarcimento: € 500.000,00 3° esempio (Tutela Legale) Massimale: € 10.000,00
Spese legali: € 8.000,00 Spese peritali: € 4.000,00 Totale oneri: € 12.000,00
Importo rimborsabile: € 10.000,00
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta infe- riore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle
cose assicurate.
Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose as- sicurate).
Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto:
€ 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 :
€ 150.000,00) = € 60.000,00
Si rinvia agli articoli 2.6 “Determinazione dei danni indennizzabili” e 2.7 “Parziale deroga alla regola proporzionale” Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
Tutela Legale: la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano in- sorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali; per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili;
• trascorsi novanta giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.
Per insorgenza del sinistro si intende:
• il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resisten- za alle pretese di risarcimento avanzate da terzi;
• il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a vio- lare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si
fa riferimento alla data della prima violazione.
Nel caso in cui l’Assicurato venga rimborsato dalla Società per spese legali sostenute nel corso del giudizio, lo stesso è tenuto alla re- stituzione delle suddette spese qualora ven- gano ripetute dalla controparte.
Si rimanda all’art. 8.1 “Oggetto dell’assicu- razione” della Sezione Tutela legale e 2.18 “Recupero di somme” della Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.
Recupero somme
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesat- te o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1.1 “Dichiarazioni relative alle circo- stanze del rischio” delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società dei muta- menti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia incendio (aggra- vamento del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto Sezione Incendio il Contraente ha dichiarato che le strutture portanti verticali del fab- bricato assicurato sono in materiali incom- bustibili. A seguito di ristrutturazione dei locali, vengono costruite strutture portanti in tutto o in parte anche combustibili. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società procederà come previsto dall’art. 1.5 “Aggravamento del rischio”, delle Condizioni generali di assicurazione.
2° esempio (diminuzione del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto Sezione Furto e rapina; il Contraente non ave- va installato nessun impianto di allarme per cui la Società non ha richiamato la Condizione particolare 201 “Impianto di allarme” e non ha applicato il relativo sconto di premio.
Successivamente il Contraente installa un impianto conforme alla Condizione particola- re 201 “Impianto di allarme”. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di ri- schio, la stessa procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una ridu- zione del premio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/ Intermediario assicurativo al quale è asse- gnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di paga- mento e nel rispetto della normativa vigente La Società può concedere il pagamento fra- zionato del premio annuale che non compor- terà oneri aggiuntivi.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguen- ti articoli delle Condizioni generali di assicura- zione: art. 1.3 “Pagamento del premio e decor- renza delle garanzie”, art. 1.4 “Frazionamento del premio”.
Avvertenza: la Società o l’Intermedia- rio assicurativo applicano sconti sul pre- mio se l’Assicurato richiede l’applicazio- ne delle seguenti Condizioni particolari: 5 “Esclusione delle garanzie eventi specia- li” - Sezione incendio; 2 “Mezzi di chiusura”, 3 “Impianti di allarme”, 4 “Impianti di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi” delle Condizioni particolari - Sezione Furto e rapina.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo può prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l’Assi- curato deve rispondere a norma di legge e le società controllanti, controllate, e collegate a condizione che l’Assicurato non eserciti l’a- zione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo.
La rinuncia è facoltativa e richiamabile con Condizione particolare 310 “Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di det- taglio) per la Sezione Incendio; la rinuncia è prevista nella garanzia base all’articolo 5.5 “Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio) per la Sezione Vetri- Cristalli-Insegne; all’ articolo 6.7 “Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di detta- glio) per la Sezione Elettronica.
Il contratto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della
Società per la Sezione Responsabilità civile. Si rinvia ai sopra indicati articoli delle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al ses- santesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’as- sicurazione dandone preventiva comunicazio- ne scritta al Contraente. Si rinvia all’articolo
1.8 “Recesso in caso di sinistro” e all’articolo 1.9 “Altre assicurazioni” delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assi- curato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8.6 “Insorgenza del si- nistro” della Sezione Tutela Legale.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicu- razione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secon- do le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Furto e Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antira- cket);
b) Vetri-Cristalli-Insegne, Elettronica, Tutela Legale: 21,25%.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Commercialista
C
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle pro- cedure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicura- to” per le Garanzie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri-Cristalli-Insegne e all’ar- ticolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile.
Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è af- fidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona (di seguito ARAG) alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045 8290449.
Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
Si rinvia all’articolo 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini-
stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devo- no essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 00 00000000 - E-mail:
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela de- gli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti la quan- tificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autori- tà Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, con- troversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risolu- zione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunican-
dogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderen- te allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’at- tivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concor- dino di assoggettare il contratto alla legisla- zione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legisla- zione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Mediazione per la conciliazione delle con- troversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la ri- soluzione di controversie civili anche in ma- teria di contratti assicurativi e per quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivol-
xxxxx prioritariamente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato in- tendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depo- sitata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000 0000000.
15. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, Elettronica, Vetri- Cristalli-Insegne, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una con- troversia tra di essi insorta per l’accertamen- to del danno ad un collegio di periti.
Per la garanzia Tutela Legale è invece previ- sto che, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi as- sicurativi, la decisione possa essere deman- data ad un Arbitro.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi si- gnificati:
• Addetti: titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell’ufficio, i pre- statori di lavoro, intesi come tutte le per- sone fisiche (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazio- ne e mercato del lavoro al momento del sini- stro, nello svolgimento dell’attività dichiara- ta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile.
• Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Apparecchiature ed impianti elettronici: macchine d’ufficio e altre apparecchiature inerenti l’attività esercitata, azionate da correnti deboli, quali, a titolo esemplificati- vo e non limitativo: elaboratori di dati, fat- turatrici, pese e registratori di cassa auto- matici, fotocopiatrici, macchine da calcolo, telescriventi, centraline di comando, rego- lazione e relativi terminali, terminali P.O.S., centralini telefonici. Il tutto non destinato alla vendita né in semplice deposito. Sono esclusi i telefoni cellulari.
• Arbitrato: istituto con il quale le parti, di co- mune accordo, rinunciano ad adire l’Autori- tà giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Assistenza giudiziale: attività di patrocinio
che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della controversia.
• Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi verten- za prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Attività assicurata: attività svolta dall’As- sicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché stret- tamente attinenti all’attività medesima.
• Atti di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
• Bang sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità su- personica e nel rientro a velocità subsonica.
• Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione.
• Cassaforte: mezzo di custodia aventi le se- guenti caratteristiche:
- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con- dotti con azione termica o con mezzi mec- canici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimento di chiusura a chiave e/o com- binazione;
- peso non inferiore a 100 kg. o idoneo di- spositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizio- ne del solaio o del muro stesso.
• Collaudatore: Il singolo libero professio- nista che, per incarico e nell’interesse del Committente, esegue il collaudo statico dell’opera.
• Contenuto Sezione Incendio: i beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi: arredamento ed attrezzature
Mobili, arredamento, attrezzature, il tutto adibito all’attività dichiarata e posto nei lo- cali dell’ufficio e/o studio.
Sono compresi: cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali, cas- seforti e armadi di sicurezza, nonché tap- pezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’Assicurato quale locatario.
Sono altresì comprese le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato.
Sono altresì compresi: mobili ed oggetti d’antiquariato; denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00; quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a € 8.000,00.
Restano comunque esclusi: raccolte scien- tifiche, d’antichità o numismatiche e filate- liche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere, veicoli a motore e quant’altro rientra nelle definizioni di “Cose particolari”.
apparecchiature elettriche ed elettroniche Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopia- trici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scan- ner, plotter, apparecchi di rilevazione e mi- sura, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparec- chi utilizzatori, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l’attività dell’ufficio e/o dello studio.
• Contenuto Sezione Furto: mobili (compresi mobili di antiquariato), arredamenti, can- celleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali; quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a € 8.000,00; apparecchiature elettriche ed elettroniche; macchinari ed attrezzature; armadi di sicu- rezza o corazzati e casseforti; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto di perti- nenza dell’ufficio/studio assicurato, posto nei locali indicati nella Scheda di polizza.
Sono esclusi “valori” e “cose particolari”.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicura- zione.
• Copertura del fabbricato: il complesso de- gli elementi del tetto escluse strutture por- tanti, coibentazioni e soffittature.
• Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità civile, gli animali.
• Cose particolari: archivi, documenti, regi- stri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri suppor- ti informatici per macchine meccanografi- che ed elaboratori elettronici.
• Danni corporali: la morte o lesioni personali.
• Xxxxx indiretti: danni non inerenti la mate- rialità della cosa assicurata.
• Danni materiali: distruzione e/o danneggia- mento di cose.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che deri- vano dall’azione diretta dell’evento garanti- to.
• Danno di natura contrattuale: inadempi- mento o violazione di una obbligazione as- sunta tramite un contratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
• Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l’ufficio/studio assicurato aventi le medesime caratteristiche costruttive e gli stessi mezzi di chiusura del fabbricato assi- curato del quale fanno parte.
• Effetti personali: vestiario, articoli per igie- ne personale, biancheria, attrezzi sportivi,
apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata ve- locità.
• Estorsione: violenza o minaccia alla perso- na volta a costringerla a fare od omettere qualche cosa allo scopo di impossessarsi della cosa mobile altrui.
• Eventi socio-politici: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio or- ganizzato.
• Eventi atmosferici: uragani, bufere, trombe d’aria, grandine, neve.
• Fabbricato: complesso delle opere edili co- stituenti l’intero immobile od una sua por- zione, siti nella ubicazione riportata nella Scheda di polizza ed adibiti ad ufficio/stu- dio indicato nella Scheda di polizza compre- sa l’eventuale abitazione civile comunican- te, escluso il valore dell’area nonché cortili e strade private.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori e montacarichi, impianti elettri- ci ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscalda- mento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natu- ra e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non ab- biano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso
allo stesso.
Sono comprese le migliorie edili e/o impian- tistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della do- cumentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o com- portamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbli- go al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è sta- bilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
• Franchigia: parte del danno che rimane a ca- rico dell’Assicurato.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto pro- fitto.
• Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’atten- zione del derubato o di altre persone pre- senti.
• Implosione: il repentino dirompersi o cede- re di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiam- ma di beni materiali al di fuori di appropria- to focolare che può autoestendersi e pro- pagarsi.
• Incombustibili: le sostanze che alla tem- peratura di 750° C non danno luogo a mani- festazioni di fiamma né a reazione esoter- mica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero
dell’Interno.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Introiti: volume di affari dichiarati per l’atti- vità ai fini dell’IVA, al netto dell’IVA.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Locali: i locali adibiti a ufficio/studio costi- tuenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le relative dipendenze (quali canti- na, soffitta, garage, box) purché pertinenti al fabbricato stesso.
• Locali (Definizione specifica per Sezione Incendio): I locali di proprietà dell’Assicura- to o in locazione, adibiti all’attività dichiara- ta, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le dipendenze (quali cantina, soffitta, garage, box, centrale termica) pur- ché pertinenti al fabbricato stesso. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazio- ne o interrate, impianti idrici ed igienici, im- pianti di riscaldamento e condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per na- tura o destinazione ivi compresi parquet, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, dipinti, mosaici e statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancel- late ed infissi all’aperto, il tutto pertinente al fabbricato, ad eccezione delle insegne le quali sono escluse sia dalla presente voce sia dalla voci Contenuto Sezione Incendio e Contenuto Sezione Furto.
Sono comprese le tende da sole fino a
€ 2.500,00. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in con- dominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti pro- prietà comune.
Sono inoltre comprese le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprieta- rio dei locali.
• Lastre antisfondamento: quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con
interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (policarbona- to), il tutto di spessore complessivo non inferiore a 6 mm.
• Materiali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/Assicurato (alla data del sinistro).
• Oblazione: pagamento delle somme dovu- te all’erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell’am- menda.
• Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, xxxxxx, statue, decorazioni, affreschi, ogget- ti d’antiquariato, raccolte e/o collezioni in genere.
• Partita: insieme di cose, beni o eventi garan- titi, assicurati con un’unica somma.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economi- co non conseguente a danni corporali o dan- ni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicura- tiva: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I pe- riodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla sca- denza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
• Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicura- zione.
• Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura montature com- prese.
• Primo rischio assoluto: forma di assicura- zione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della som- ma assicurata senza applicazione della re- gola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
• Procedimento penale: inizia con la conte- stazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di ga- ranzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso
- preterintenzionale) del reato ascritto.
• Progettista: il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri pro- fessionisti predisponga un progetto relati- vo alle prestazioni professionali previste in polizza.
• Rapina: impossessamento della cosa mobi- le altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
• Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate se- condo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, “curiosi” e/o di un certo valore.
• Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterin- tenzionali, delitti colposi, mentre nelle con- travvenzioni la volontà è irrilevante.
• Reato colposo: quello così definito dalla
legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, im- perizia, imprudenza o inosservanza involon- taria di leggi.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vinco- lo contrattuale.
• Regola proporzionale: qualora risulti assi- curata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in propor- zione della parte suddetta, così come previ- sto dall’art. 1907 del Codice civile.
• Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
• Responsabilità extracontrattuale: riguar- da la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.
• Ricorso amministrativo: è quello presen- tato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sini- stro.
• Rischio Direzione: condizione particolare il cui rilascio è subordinato all’autorizzazione della Direzione.
• Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, per danni materiali cagionati da evento ga- rantito dalla presente polizza al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di poliz- za, viene applicata la regola proporzionale.
• Sanzioni amministrative: la sanzione ammi- nistrativa è prevista per la violazione di di- sposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi vio- lazioni di norme penali.
• Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’ufficio/studio e/o dell’abitazione civile comunicante, tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
• Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dos- so alla persona che la detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Scoppio: repentino dirompersi di conte- nitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono consi- derati scoppio.
• Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla Sezione responsabilità civile professionale la richiesta di risarci- mento per la quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla Sezione TUTELA LEGALE il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione.
• Società: l’Impresa assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A.
• Solai: complesso degli elementi che costitu- iscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente
può essere condannato a rifondere.
• Spese peritali: somme spettanti ai periti no- minati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
• Supporti informatici: materiali intercam- biabili per la memorizzazione di informazio- ni leggibili dalle apparecchiature elettroni- che ed altri programmi in licenza d’uso quali programmi gestionali o contabili normal- mente reperibili in commercio.
• Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endo- gene. Le scosse registrate nelle 72 ore suc- cessive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relati- vi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
• Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
• Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la pre- vengono.
• Tutela Legale: l’assicurazione rientrante nel Ramo 17 di cui all’articolo 2 comma 3 del D.Lgs. 209/05 codice delle Assicurazioni private, disciplinata agli Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
• Unico caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
• Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicu- rate è determinato tenendo conto del de- prezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è deter- minato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, carat- teristiche e funzionalità.
• Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicu- rati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applica- to il disposto dell’art. 1907 del Codice civile (Regola proporzionale).
• Valori: denaro e valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere purché inerenti l’attività dichiarata nella polizza.
• Vetri – Cristalli – Insegne: Lastre di cri- stallo e/o vetro e/o materiale plastico/ sintetico rigido sia fisse sia movibili su cardini, cerniere o guide, nonché specchi, il tutto stabilmente collocato in apposite installazioni all’interno o all’esterno dei locali ad uso ufficio/studio. Sono escluse le cornici, le intelaiature, i supporti non- ché gli oggetti posti in vendita e/o costi- tuenti campionario.
• Vetro anticrimine o antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materia- le plastico di spessore complessivo non in- feriore a mm 6, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore com- plessivo non inferiore a mm 6.
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ed. 15/03/2013
UNIPOL Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del gior- no indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto del- la Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pa- gato, il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio.
Art. 1.4 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed im-
pregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società di ogni aggra- vamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non ac- cettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o tele- fax.
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone pre- ventiva comunicazione scritta al Contraente. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta gior- ni rispetto alla data di efficacia del recesso. La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al pe- riodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
Art. 1.9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a di- chiarare alla Società l’eventuale esistenza o la
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
successiva stipulazione, presso altri assicurato- ri, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presen- te polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicura- to devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sen- si dell’art. 1910 del Codice civile.
In particolare, in caso di sinistro relati- vo alle Sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto auto- nomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
In ogni caso la Società può recedere dal con- tratto entro sessanta giorni dalla comunica- zione, con preavviso di trenta giorni, rimbor- sando, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di pre- mio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L’omessa comunicazione di cui sopra deter- mina la decadenza del diritto all’indennizzo se commessa con dolo.
Art. 1.10 - Non tacita proroga - Periodo di as- sicurazione
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, pertanto cesserà alla sua naturale scaden-
za senza obbligo di disdetta tra le Parti. Tale condizione si intende operante per tutte le Sezioni del presente contratto. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) gior- ni successivi alla scadenza di polizza.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di assicurazione , que- sto si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata , nel qual caso coincide con la du- rata del contratto.
Art. 1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.12 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elet- tivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regola- to nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA, ELETTRONICA, VETRI – CRISTALLI - INSEGNE
Art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno;
• comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- to, la causa presumibile che lo ha determi- nato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
• trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
• inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
• conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare
il danno;
• fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2.2 - Inadempimento dell’obbligo di sal- vataggio o di avviso
Il Contraente o l’Assicurato che esagera do- losamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzo- gneri o fraudolenti, manomette od altera do- losamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde ogni diritto all’indennizzo.
Art. 2.3 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 2.4 - Recupero delle cose rubate o rapi- nate
previa restituzione
Se le cose rubate o rapinate vengono recupe- rate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assi- curato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se que- sta ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della par- te di danno eventualmente rimasta scoperta da assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser- vare le cose recuperate
alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggia- menti eventualmente sofferti dalle cose ru- bate o rapinate in conseguenza del sinistro.
Art. 2.5 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran- no intervenire nelle operazioni di perizia, sen- za però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda an- che di una sola delle parti dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, l’onere delle spese e competenze per il terzo perito rimane sempre a carico della Parte soccom- bente.
La procedura di accertamento del danno so- pra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti
I periti devono:
1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esi- stevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assi- curato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’art. 2.1 ”Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato”;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (va- lore intero o primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (valore a nuovo o valore allo stato d’uso) risultanti dalla scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia pre- scelta (valore a nuovo o valore allo stato d’uso).
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che ri- nunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual- sivoglia azione ed eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sotto- scriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti con verbale definitivo di peri- zia. I periti sono dispensati dall’assicurato di ogni formalità giudiziale.
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
Art. 2.6 - Determinazione dei danni indenniz- zabili
La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) Sezione INCENDIO, ELETTRONICA
a.1) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle sol- tanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
a.2) per i danni ad arredamenti ed at- trezzature nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche, si stima l’importo totale delle spese di ripara- zione (valutate secondo i costi al mo- mento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscet- tibili di riparazione (un danno si con- sidera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione egua- gliano o superano il valore di rimpiaz- zo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricava- bile dai residui ed i costi di traspor- to e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono
in nessuno dei casi di cui ad a.1) e a.2) potrà essere indennizzato importo su- periore al doppio del relativo valore ef- fettivo, determinato al momento del si- nistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, non- ché le maggiori spese per ore stra- ordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all’art. 6.1 lett. h) del- la Sezione Elettronica. Resta conve- nuto che:
•
allo stato funzionale in cui si trova- vano al momento del sinistro.
Sono escluse dall’indennizzo le spe- se per eventuali riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti. Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo va- lore effettivo, determinato al mo- mento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazio- ne alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dagli eventuali resi- dui.
• il pagamento della differenza tra l’in- dennizzo, calcolato in base alle condi- zioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò av- venga, salvo comprovata forza maggio- re, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
b) Sezione FURTO E RAPINA, VETRI- CRISTALLI-INSEGNE
b.1) per i danni al contenuto ed ai vetri- cristalli-insegne
Per il calcolo dell’ammontare del danno si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso di furto o nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di ripa- razione quando le spese di riparazio- ne eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Qualora, invece, le cose danneggia- te siano suscettibili di riparazione si stima l’importo totale delle relative spese (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate
b.2) per i titoli di credito:
non pagherà l’importo per essi in-
dennizzabile prima delle rispettive scadenze;
l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo, per essi per- cepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inef- ficaci;
la Società
• salvodiversa pattuizione
•
l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’e- sercizio dell’azione cambiaria;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
b.3) per gli effetti cambiari:
•
•
Art. 2.7 - Parziale deroga alla regola propor- zionale
Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/
ASSICURATO riportate sul retro della Scheda di polizza, risulta che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le som- me rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in pro- porzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 del Codice civile).
Se però la suddetta eccedenza risulta:
• inferiore o uguale al 15%, la Società rinuncia
all’applicazione della regola proporzionale;
• superiore al 15%, la Società risponde del
danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta per- centuale e quello risultante al momento del sinistro.
Il presente articolo non si applica quando l’as- sicurazione è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”.
In caso di sinistro che riguardi la Sezione Furto e Rapina, le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un impor- to uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzio- ne del premio.
Art. 2.8 - Riduzione delle somme assicura- te in seguito a sinistro furto e rapina e loro reintegro
caso, il Contraente stesso dovrà versare il
rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dal- la data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
in tal
La Società, su richiesta dell’Assicurato/ Contraente, può concedere il reintegro del- le somme originariamente assicurate;
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal con- tratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell’imposta, sulle som- me assicurate rimaste in essere.
Art. 2.9 - Pagamento dell’indennizzo
fatta opposizione e si sia verificata la titola-
e sempreché non sia stata
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria sede ovvero presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia
xxxx dell’interesse assicurato. Se sull’ammon- tare dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in gra- do, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facol- tà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’anno-
tazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
Art. 2.10 - Anticipo dell’indennizzo L’Assicurato ha diritto di ottenere un acconto sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi e/o non siano state for- malizzate contestazioni sulla indennizzabi- lità del danno;
• l’indennizzo presumibile non sia inferiore ad
€ 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio ed € 15.000,00 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Rapina, Elettronica;
• non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo ses- santa giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare
€ 260.000,00: qualunque sia l’entità del dan- no stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 2.11 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, de- scrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal mo- mento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agen- zia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie,
richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’ac- quisizione di ogni elemento utile;
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal presta- tore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
• astenersi da qualsiasi riconoscimento di re- sponsabilità.
La Società ha diritto di avere in visione i docu- menti concernenti sia l’assicurazione obbliga- toria sia l’infortunio denunciato.
grado di giudizio in corso al momento della
fino alla conclusione del
Art. 2.12 - Gestione delle vertenze di danno spese legali
La Società assume,
il limite di un importo pari al quarto del mas-
xxxxxx stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma do- vuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo inte- resse. La Società non riconosce spese incon- trate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
entro
definizione del danno, la gestione delle ver- tenze tanto in sede stragiudiziale sia giudizia- le, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettan- ti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 2.13 - Denuncia del sinistro
Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui
si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
Art. 2.14 - Libera scelta del legale L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso ilforo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indican- dolo alla Società o ad ARAG contempora- neamente alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazio- ne, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
Se l’Assicurato richiede la copertura assicura- tiva è tenuto a:
Art. 2.15 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 2.16 - Gestione del sinistro
se le pretese dell’Assicu-
Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, at- traverso il legale scelto liberamente dall’As- sicurato o il legale scelto dalla stessa, si ado- pera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca,
rato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa
in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Legale”.
L’Assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spe- se sostenute.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’o- perato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accor- do dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura civile.
delle spese arbitrali, salvo il caso di esito to- talmente favorevole all’Assicurato.
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’As- sicurato potrà egualmente procedere auto- nomamente ed a proprio rischio nella tratta- zione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere
la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risul- tato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
Art. 2.17 - Coesistenza con assicurazione di
Responsa-bilità civile
Nei casi in cui venga prestata assistenza lega- le ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile, attra- verso la relativa clausola contrattuale conte- nuta nella polizza di Responsabilità civile sti- pulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata in polizza, la ga- ranzia prevista dalla presente polizza opera:
• ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resi- stenza e soccombenza;
• dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità civile.
Nessuna limitazione sussiste per le imputa- zioni penali.
Art. 2.18 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risar- cimenti ottenuti ed in genere le somme recu- perate o comunque corrisposte dalla contro- parte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenu- ti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concorda- te transattivamente e/o stragiudizialmente.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
3 - Sezione INCENDIO
GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
ché non diversamente previsto alle singole
pur-
Art. 3.1 - Rischi Assicurati
La Società nella forma “a valore intero”,
xxxxxxxx, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, da:
a) Incendio
b) Xxxxxxx, esclusi i fenomeni elettrici con- seguenti
c) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, ca- duta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
d) Esplosione, implosione, scoppio.
Con esclusione dei danni:
• da ordigni esplosivi;
• a macchine o impianti in cui si sono ve- rificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
e) Acqua condotta
fuoriuscita a seguito di rottura acciden- tale di impianti in genere.
Con esclusione:
• dei danni da traboccamenti, rigurgiti o
rotture di fognature;
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per sinistro.
• delle spese per la demolizione e ripristi- no di parti del fabbricato e degli impian- ti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato ori- gine allo spargimento d’acqua.
f) Fumo
fuoriuscito a seguito di guasto improvvi- so ed accidentale agli impianti per la pro- duzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
g) Eventi speciali
• EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI scioperi, tumulti, sommosse, atti van- dalici e dolosi, sabotaggio.
Con esclusione dei danni:
° arrecati a seguito di furto o tentato
furto assicurabili alla “Sezione Furto e Rapina”;
° causati da atti di terrorismo.
Lagaranziaèprestataconlafranchigiadi
€ 250,00 per sinistro.
• EVENTI ATMOSFERICI
grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trom- ba d’aria, quando detti eventi siano ca- ratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Acqua penetrata all’interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rot- ture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serra- menti, causate dagli eventi sopraddetti. L’assicurazione comprende i danni cau- sati da sovraccarico di neve.
Con esclusione dei danni:
° a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
° da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
° daacquapenetrataattraversoaperture lasciate senza protezione;
° da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superio- re a € 5.000,00 per lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica danneggiati da grandine.
° da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.
Sono inoltre compresi in garanzia:
h) Colpa grave
i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente contratto e determinati da col- pa grave.
i) Guasti arrecati dai soccorritori
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza.
l) Xxxxx conseguenziali
i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbia- no colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse cau- sati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata od anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di im- pianti di riscaldamento o di condiziona- mento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi.
m) Le spese di demolizione, sgombero, tra- sporto, stoccaggio rimozione, ricolloca- mento e smaltimento
le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della “Sezione Incendio” per:
• la demolizione, lo sgombero, il traspor- to, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata di- sponibile (esclusi i materiali radioattivi disciplinati dal X.Xxx. N. 230/95 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni);
La garanzia è prestata fino alla con- correnza del 10% delle somme assi- curate rispettivamente per i “Locali” ed il “Contenuto” ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di
€ 20.000,00 per sinistro.
• la rimozione e il ricollocamento dei beni mobili rimasti illesi per consentire il ri- pristino dei locali.
o) Caduta rovinosa degli ascensori e mon- tacarichi
que per un periodo non superiore ad un anno.
Resta convenuto che l’indennizzo non po- trà superare il 15% del valore che, rispet- to a quello assicurato, compete alle sin- gole unità immobiliari colpite da sinistro.
i danni materiali derivanti da caduta ro- vinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli im- pianti.
p) Arredamento ed attrezzature presso terzi l’arredamento e le attrezzature sono as- sicurate anche quando si trovano tempo- raneamente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l’abita- zione dell’Assicurato o del Contraente, con il massimo, per ciascun sinistro, del 5% del capitale assicurato alla partita “Contenuto”.
q) Spese ed onorari del Perito
totale, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 3.000,00.
la Società rimborsa le spese e gli onora- ri del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 2.5 della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, nonché le spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito in caso di soccombenza
n) Danni derivanti da perdita delle pigioni o maggiori spese
se i locali assicurati sono colpiti da si- nistro indennizzabile a termini della
Art. 3.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
“Sezione Incendio”, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pi- gione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Per locali regolarmente af- fittati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato - proprietario - che ven- gono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. Qualora l’Assicurato occupi i locali in qua- lità di conduttore si intendono in garanzia le ragionevoli maggiori spese di affitto, rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro, sostenute dall’As- sicurato per continuare l’attività in altri locali.
La garanzia è operante per il tempo ne- cessario al ripristino dei locali e comun-
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da tra- smutazione del nucleo dell’atomo o ra- diazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di smarrimento, furto o tentato furto del- le cose assicurate;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzio- ne, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qual- siasi danno che non riguardi la materia- lità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 3.1 lettera n);
e) causati da gelo;
f) causati da terremoto, eruzione vulcanica,
inondazione, alluvione e xxxxxxxx;
g) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a respon- sabilità illimitata.
Art. 3.3 - Terzi interessati
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-
lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Le
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta.
fino alla concorrenza di € 1.500,00;
b) quadri, tappeti, xxxxxx e cose aventi valo- re artistico, di valore singolo non superio- re a € 8.000,00.
c) tende da sole fino a € 2.500,00
GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la cor- rispondente somma assicurata ed il relativo codice sono indicati nella “Scheda di polizza”.
fino alla concorrenza della som-
1. Contenuto “A primo rischio assoluto”
La Società,
Codice civile indennizza i danni materiali e di- retti causati al “contenuto” da eventi garantiti nella “Sezione Incendio”.
ma assicurata e senza l’applicazione della regola proporzionale sancita dall’Art. 1907 del
Art. 3.4 - Locali in locazione
La Società nei casi di responsabilità dell’Assi- curato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagiona- ti da incendio od altro evento garantito dalla “Sezione Incendio”, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Art. 3.5 - Buona fede
xxx xxxx inesattezze od omissioni non investa-
no le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
sempre-
Premesso che le circostanze considera- te ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO” della “Scheda di polizza ”, le inesatte o incomplete dichiara- zioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all’atto della stipulazione della presente polizza sia durante il corso della stessa, non pregiudica- no il diritto all’indennizzo dei danni,
Art. 3.6 - Limiti di indennizzo/risarcimento
contenuti nel Glossario
Si richiamano i seguenti sottolimiti conte- xxxx nel Glossario e riguardanti la presente Sezione:
a) mobili ed oggetti d’antiquariato; denaro
2. Ricorso terzi
servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicu- rato, fino alla concorrenza del massimale con- venuto, delle somme che egli sia tenuto a corri- spondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della “Sezione Incendio”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o cu- stodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i vei- coli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato non- ché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualifi-
cabili come controllanti, controllate o colle- gate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice civile, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 310/2004, nonché gli amministratori delle medesime.
astenersi da qualunque transazione o ricono-
scimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
L’Assicurato deve
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali pro- mosse contro di lui, fornendo tutti i documen- ti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice civile.
3. Spese di demolizione, sgombero, tra- sporto, stoccaggio, rimozione, ricollocamen- to e smaltimento
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall’Art. 3.1 lettera m), indennizza le spese ragio- nevolmente sostenute per:
• la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei residuati del sinistro;
• la rimozione e il ricollocamento dei beni mo- bili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.
nei limiti della somma
4. Oggetti d’arte
La Società risponde,
riore a € 8.000,00.
L’Assicurato è tenuto a presentare un elenco dettagliato dei beni assicurati completi di re- lativa valutazione effettuata da estimatore beneviso alla Società.
di valore singolo supe-
assicurata a questo titolo, dei danni mate- riali e diretti causati da eventi garantiti nella “Sezione Incendio” ad affreschi, dipinti, mo- saici e statue aventi valore artistico, raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche e fila- teliche; collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, perle, quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico,
5. Spese di ricostruzione di cose particolari Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dalla “Sezione Incendio”, la Società indennizza, fino alla concorrenza della som- ma assicurata e nella forma a “Primo rischio assoluto”, le spese effettivamente sostenute
per le operazioni manuali e meccaniche di ri- facimento di “cose particolari”, nonché le spe- se necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.
Dette spese sono indennizzabili anche se le “cose particolari”, colpite da evento garantito a termini della presente Sezione di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consu- lenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell’Assicurato.
6. Carte valori
La Società, indennizza i danni materiali e di- retti causati da eventi garantiti nella “Sezione Incendio” a: titoli di credito, di pegno, e in ge- nere qualsiasi carta rappresentante un va- lore. Il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momen- to la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.
fino ad un massimo di € 150,00 per titolo.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti:
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risar- cirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammor- tamento e la sostituzione dei titoli distrutti
1) che l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’a- zione cambiaria;
2) che il valore dei detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) che la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro sca- denza;
4) che l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appe- na, per effetto della procedura di ammor- tamento, gli effetti cambiari siano dive- xxxx inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti pos- sano essere duplicati, il risarcimento sarà ef- fettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia chiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta
per fatto a lui non imputabile. Si escludono:
• monete correnti e biglietti di Banca.
Condizioni valide se richiamate nella “Scheda di polizza”
CONDIZIONI PARTICOLARI
pianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimen- to d’acqua.
Resta inteso che in nessun caso la Società indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro.
301. Ricerca della rottura fino a € 1.000,00 A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera e) la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per la demolizio- ne e il ripristino di parti di fabbricato e di im-
sione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici.
In nessun caso la Società indennizzerà una somma superiore a € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo.
Sono esclusi i danni:
• alle lampadine elettriche, alle valvole ter- moioniche, a tubi elettronici;
• dovuti ad usura, a carenza di manutenzione, a manomissione, causati da imperizia e ne- gligenza degli addetti e durante fasi di mon- taggio, prova e manutenzione;
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per sinistro.
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il lo- catore delle cose assicurate o dovuti alla inosservanza delle norme per la corretta manutenzione e l’esercizio indicate dal co- struttore delle stesse;
302. Ricerca della rottura fino a € 5.000,00 A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera e) la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per la demolizio- ne e il ripristino di parti di fabbricato e di im- pianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimen- to d’acqua.
La garanzia è estesa alle spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fab- bricato e di impianti in caso di dispersione di gas, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relati- va agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristi- nare parti del fabbricato.
Resta inteso che in nessun caso la Società indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a € 5.000,00.
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
303. Fenomeni elettrici
A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera b) la ga- ranzia è estesa ai Fenomeni elettrici intesi come azione elettrica del fulmine, sovraten-
304. Esclusione delle garanzie eventi spe- ciali
losi si intendono esclusi anche i danni conse- guenti a incendio, esplosione, scoppio.
Si conviene di escludere dall’Art. 3.1 i danni causati da eventi speciali di cui al lettera g). Relativamente agli eventi socio-politici e do-
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già coper- ti da apposita assicurazione.
305. Esclusione dei beni in leasing
306. Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga dell’Art. 3.2 lettera d), sull’importo di ogni sinistro indennizzabi- le, relativamente alle partite “Locali e/o Contenuto”, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell’Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indiretta- mente dal sinistro.
La garanzia non è operante per i danni da fe- nomeno elettrico ed atti di terrorismo, se pre- stata.
Tale importo deve intendersi in aggiunta alla somma assicurata alle suddette partite.
307. Atti di terrorismo
La garanzia assicurativa riguarda i danni ma- teriali e diretti derivanti da “atti di terrori- smo”.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche
e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizio quali
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 500,00.
L’assicurazione è prestata fino alla concor- renza del 25% della somma assicurata rispet- tivamente per i “locali e/o per il contenuto” se assicurati, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Ciascuna delle Parti può recedere dall’assicu- razione e più precisamente dalla garanzia “Atti di terrorismo”, in qualunque momento, dando- ne comunicazione all’altra Parte mediante let- tera raccomandata con preavviso di giorni 30 (trenta). La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
308. Danni dell’acqua
La Società indennizza a “Primo rischio assolu- to”, fino alla concorrenza di € 2.500,00 e con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti arrecati alle cose as- sicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1) fuoriuscita d’acqua dagli impianti idrici posti all’interno dei locali indicati in po- lizza nonché da apparecchiature e mac- chine, il tutto collegato a condutture d’ac- qua, se dipendente da rotture, difetto, ingorgo, traboccamento;
2) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nei locali in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
3) rigurgiti di acque di fogna non provenien- ti dalla canalizzazione pubblica;
concorrenza del 50% della somma assi-
curata sopra indicata e previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00;
sino alla
4) bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo
5) da allagamento a seguito di eventi atmo- sferici sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00.
La Società rimborsa, inoltre, se conseguenti
agli eventi sopracitati:
6) le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente “Condizione parti- colare” per:
• demolire, sgomberare e trasportare a
discarica i residui del sinistro;
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini della presente “Condizione parti- colare” in eccedenza alla somma assicu- rata sopra indicata.
Sono esclusi i danni:
• rimuovere e ricollocare i beni mobili ri- masti illesi per consentire il ripristino dei locali.
a) conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
b) provocati da umidità o stillicidio;
c) derivanti da infiltrazioni d’acqua attra- verso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasforma- zione o riparazione;
d) provocati da gelo:
• per rotture di condutture installate
all’esterno dei locali anche se interrate;
• se trattasi di locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore conse- cutive prima del sinistro;
Sono altresì escluse: le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato per la ricer- ca dei guasti e le spese per riparare e/o sosti- tuire le tubazioni e i relativi raccordi.
e) derivanti da spargimento d’acqua, già previsto dalla garanzia “Acqua condotta” di cui all’Art. 3.1 lettera e) dovuto a rottu- ra accidentale di impianti idrici in genere.
310. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
l’azione verso il responsabile.
4 - Sezione FURTO E RAPINA
GARANZIA BASE
Art. 4.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati da:
a) Furto
serale con esposizione,
le ore 24 e non oltre, quando le vetrine
(purché fisse) e le porte-vetrate (pur- ché efficacemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso;
con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali.
tra le ore 8 e
•
prietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custo- dite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”:
delle cose assicurate, anche se di pro-
• a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamen- to delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre anti- sfondamento;
• mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria;
• mediante l’uso fraudolento di chiavi vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serra- tura non appena sia venuto a conoscen- za della sottrazione o dello smarrimen- to delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali .
° La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarri-
mento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo; restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall’Art. 2.1 della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
° In particolare l’Assicurato, salvo dimo- strato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicu-
rezza e sorveglianza che si rendesse- ro necessarie per prevenire eventuali sinistri.
L’assicurazione è estesa ai furti commes- si:
• attraverso le luci di serramenti e di in- ferriate con rottura del vetro retrostan- te;
• durante i periodi di chiusura diurna e
La garanzia è comunque operante anche quando:
questo caso il pagamento dell’indenniz-
zo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
in
• vi siano serramenti con vetro non anti- sfondamento e il furto sia stato com- messo con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o con- gegni di chiusura di tali serramenti;
b) Rapina/Estorsione
avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prele- vate dall’esterno e siano costrette a re- carsi nei locali.
c) Guasti cagionati dai ladri
purché le modalità dell’evento siano
conformi a quanto previsto ai prece- denti punti a) e b);
(esclusi i “valori”),
nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:
• alle cose assicurate
dell’evento siano conformi a quanto
previsto ai precedenti punti a) e b);
purché le modalità
• ai locali che contengono le cose assicu- rate ed ai relativi infissi senza l’applica- zione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza,
La garanzia è prestata entro i limi- ti della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
• ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei locali, senza l’appli- cazione di eventuali scoperti e franchi- gie previsti in polizza.
d) Atti vandalici cagionati dai ladri
ti della somma assicurata alla partita
entro i limi-
vento siano conformi a quanto previ-
“Contenuto”, purché le modalità dell’e-
alle cose assicurate (esclusi i “valori”) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli,
te della somma assicurata alla parti-
ta “Contenuto” e con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
entro il limi-
sto ai precedenti punti a) e b). La ga- ranzia è prestata con una franchigia di
€ 250,00 per ogni sinistro.
e) Xxxxx e rapina commessi in occasione di eventi socio politici ed atmosferici
La garanzia è prestata
€ 50,00 per ogni sinistro;
relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dall’Assicurato o dal Contraente durante i periodi di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base agli even- ti assicurati; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’importo dovuto per il sinistro del quale le maggiori spese sono conseguenza;
j) Le spese di carattere fisso e insopprimi- bile
f) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato
to e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
L’assicurazione comprende i danni da fur- to avvenuti nei modi previsti al preceden- te lettera a), anche se commessi da un di- pendente del Contraente o dell’Assicura-
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sor- veglianza interna dei locali stessi;
• che il furto sia commesso a locali chiu-
k) Le spese e gli onorari del Perito
che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art.
tale, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini di po- lizza con il massimo di € 3.000,00.
2.5 Mandato dei periti nominati dalle Parti della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, nonché spese ed onorari del terzo Perito in caso di soccombenza to-
si ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue man- sioni nell’interno dei locali stessi.
g) Furto di campionari
fino alla concorrenza del
anche quando questi dovessero tro- varsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l’abitazione dell’Assicurato o Contraente
5% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con il massimo di € 2.500,00.
entro i limiti della
fino alla concorrenza del 30% della som- ma assicurata alla relativa partita.
h) Furto del “Contenuto” posto nelle dipen- denze,
La Società rimborsa altresì,
somma assicurata alla partita “Contenuto”:
essere eseguita entro 48 ore dal mo-
mento in cui le chiavi sono state smar- rite o sottratte;
che deve
i) Le spese sostenute per la perdita o sot- trazione delle chiavi di ingresso dei loca- li sopraindicati per:
• sostituzione della serratura,
• rientrare nell’ufficio/studio descritto in
polizza.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 500,00 e con la franchigia di
Art. 4.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
diti; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
a) da furto avvenuto quando i locali conte- nenti le cose assicurate rimangano per più di trenta giorni consecutivi incusto-
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabi- lità illimitata, dell’Assicurato, delle perso- ne con loro conviventi o delle quali civil- mente rispondono, salvo quanto previsto all’Art. 4.1 lettera f), nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
c) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall’autore del furto o della ra- xxxx;
d) alle vetrinette e mostre non comunicanti con i locali assicurati e al loro contenuto;
e) verificatisi in occasione di guerra, insur- rezione, occupazione militare, invasione;
f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso, non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’Art .4.1 lettera j);
h) ai veicoli a motore e agli animali;
i) a seguito di scasso di sole lastre non an- tisfondamento, salvo quanto previsto all’Art. 4.1 lettera a);
l) derivati da truffa;
m) derivati da furto con destrezza;
n) alle cose poste all’esterno dei locali as- sicurati salvo quanto previsto all’Art. 4.1 lettera c).
Art. 4.3 - Terzi interessati
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-
lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Le
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta.
GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la cor- rispondente somma assicurata e relativa par- tita sono indicati nella Scheda di polizza.
1. Valori comunque custoditi
La garanzia comprende i “valori” comunque custoditi all’interno dei locali.
La garanzia comprende i “valori” in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg posta nei locali dell’ufficio/studio.
La Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti all’Art. 4.1 lettera a) abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia me- diante scasso.
2. Valori in cassaforte contro il solo rischio del furto
La garanzia è prestata con uno scoperto del
10%.
3. Valori contro il solo rischio della rapina La garanzia è prestata per i “valori” riposti sia dentro sia fuori dai mezzi di custodia contro il rischio della rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano pre- levate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Art. 4.4 - Concomitanza di scoperti e franchi- gie
co scoperto nella misura massima del 30%.
Qualora sia prevista una franchigia, quest’ul- tima verrà considerata come minimo non in- dennizzabile.
si applicherà un uni-
In caso di concomitanza di due o più degli sco- perti previsti in polizza,
Art. 4.5 - Limiti di indennizzo/risarcimento
contenuti nel Glossario
Si richiamano i seguenti sottolimiti conte- xxxx nel Glossario e riguardanti la presente Sezione:
a) mobili (compresi mobili di antiquariato), arredamenti, cancelleria, apparecchi fo- tografici e strumenti professionali; qua- dri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a € 8.000,00.
4. Spese di ricostruzione di cose particolari
della somma assicurata e nella forma a “Primo
fino alla concorrenza
La Società indennizza
rischio assoluto”, le spese effettivamente so- stenute per le operazioni manuali e meccani- che di rifacimento di “cose particolari”, colpite da evento garantito ai termini della “Sezione Furto”, nonché le spese necessarie ed effet- tivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.
del 30% della somma assicurata, quando si
trovano nelle dipendenze dell’ufficio-studio dell’Assicurato.
fino alla concorrenza
Dette spese sono indennizzabili anche se le “cose particolari”, colpite da evento garantito a termini della presente Sezione di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consu- lenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell’Assicurato, nonché,
5. Infedeltà dei dipendenti
La Società indennizza l’Assicurato delle per- dite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:
a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell’as- sicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicura- to entro il termine di un anno dalla consu- mazione;
Nel caso in cui da una stessa persona sia- no state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell’assi- curazione.
Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anterior- mente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti pe- nali come costituenti di un unico reato.
c) il dipendente infedele sia stato denuncia- to all’Autorità Giudiziaria.
pendenti regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori.
La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ciascuna annualità assicurativa.
La garanzia è operativa per la totalità dei di-
stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.
Sono esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
L’assicurazione cessa automaticamente, ri- spetto al dipendente infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per l’Assicurato a rimborso di premio.
Le perdite indennizzabili sono quelle costi- tuite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del patrimonio dell’Assicurato sia che di essi debba rispondere per essergli
6. Impiego mobile di attrezzature e stru- menti professionali
La garanzia comprende le attrezzature e gli strumenti professionali, adibiti dall’Assicura-
to all’attività dichiarata, durante l’impiego al di fuori dell’ufficio e/o studio
per natura e costruzione, essi possano essere
trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utiliz- zazione.
a condizioni che,
1) L’assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:
Ciò alle
a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quelli dell’ufficio e/o stu- dio indicato in polizza. Ciò a condizio- ne che il furto sia stato commesso con le modalità previste all’Art. 4.1 lettera a);
b) sono lasciati su autoveicoli. seguenti condizioni:
• i beni devono essere riposti nel bagagliaio e il veicolo, provvisto di tetto rigido, deve sostare con le portiere chiuse a chiave ed i cristal- li completamente rialzati;
• il furto deve essere commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
la garanzia è prestata con lo sco- perto del 25%.
• il veicolo, limitatamente alle ore notturne dalle ore 21.00 alle 7.00, deve essere ricoverato in una ri- messa pubblica o privata, oppure in un parcheggio custodito;
•
2) L’assicurazione copre inoltre la sottrazio- ne, compiuta sull’Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali a seguito di: a) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malo-
re della persona che trasporta i beni;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona che traspor- ta i beni ha indosso od a portata di mano i beni stessi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
d) rapina.
Ciò alle seguenti condizioni:
• durante l’impiego al di fuori dell’ufficio
e/o studio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
• con uno scoperto del 20% che, in caso di rapina, è ridotto al 10%.
La presente garanzia opera in Xxxxxx,
Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. Portavalori
L’assicurazione copre la sottrazione di “Valori” portati dagli addetti incaricati, fuori dai locali dell’ufficio/studio per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:
• furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incari- cata del trasporto “valori”;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i “valori” stessi;
• furto strappando di mano o di dosso alla
persona i “valori” medesimi;
• rapina.
La garanzia è prestata:
• durante l’orario di servizio tra le ore 7.00 e le ore 23.00;
• per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza.
400. Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga dell’Art. 4.2 lett. g) della GARANZIA BASE, sull’importo di ogni sinistro indennizzabile alle partite CONTENUTO sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favo- re dell’Assicurato a titolo di indennizzo
L’indennizzo complessivo non potrà comun- que superare la somma assicurata alle partite stesse.
di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.
401. Mezzi di chiusura dei locali L’assicurazione è prestata alla condizione, es- senziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità per-
a) serramenti di legno pieno dello spes- sore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robu- stezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurez- za o robusti catenacci manovrabili esclu- sivamente dall’interno;
sonale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezio- ne e chiusura:
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettan- goli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
La garanzia è comunque operante anche quando:
• viene accertata, al momento del sini- stro, l’esistenza di aperture diversa- mente protette, purché l’autore del fur- to si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e chiusura confor- mi a quelli sopra descritti;
questo caso il pagamento dell’indenniz-
zo sarà effettuato con uno scoperto del
25%.
in
• vi siano serramenti con vetro non anti- sfondamento e il furto sia stato com- messo con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o con- gegni di chiusura di tali serramenti;
402. Impianto di allarme
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volu- metrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate e autoprotet- te, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
abbia un’auto-
c) alimentazione secondaria che, in man- canza della rete pubblica,
nomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
d) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
e) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
f) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamen- to, manomissione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorve- glianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
403. Impianto di allarme “con registratore e trasmissione a distanza di eventi”
dotato almeno dei
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volu- metrico o volumetrico e perimetrale, installa- to da Ditta specializzata e
seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotet- te, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in man- canza della rete pubblica, abbia un’auto- nomia di almeno 12 ore consecutive, al
termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) registratore di eventi (di controllo);
e) trasmissione a distanza degli allarmi tra- mite linea telefonica e/o ponte radio.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
f) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
g) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
h) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto al- meno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
i) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamen- to, manomissione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorve- glianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
Dalla garanzia sono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da ap- posita assicurazione.
404. Esclusione dei beni in leasing
5 - Sezione VETRI - CRISTALLI - INSEGNE
GARANZIA BASE
Art. 5.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto” indennizza i danni materiali e diretti, in seguito a fatto accidentale o di terzi, ai “vetri
- cristalli - insegne”, da qualunque evento cau- sati, salvo quelli esclusi all’Art. 5.2. A titolo esemplificativo, la garanzia assicura- tiva comprende i danni derivanti da:
a) Rottura di vetri, cristalli, insegne dovute a causa accidentale, a fatto di ter- zi e di dipendenti dell’Assicurato o a fatto involontario dell’Assicurato.
Sono comprese:
• le spese di manodopera sostenute per
la sostituzione delle cose danneggiate;
• le spese per la ricostruzione di serigra- fie, vetrofanie, decorazioni su vetro.
La garanzia copre inoltre:
stabilmente fissate al fabbricato dell’uf-
purché
b) Eventi atmosferici
Rottura di vetri, cristalli e insegne,
xxxxx/studio, dovuta a grandine, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento.
c) Eventi socio-politici, atti vandalici e do- losi
Rotture verificatesi in occasione di scio- peri, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi.
d) Furto e incendio delle insegne
Rotture delle insegne avvenute in occa- sione di furto, tentato furto, incendio, fulmine, scoppio, esplosione.
e) Colpa grave
nei limiti della
I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza deter- minati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
Sono altresì indennizzabili
somma assicurata:
f) le spese necessarie per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
g) i danni materiali e diretti al contenuto pro- vocati dalla rottura di vetri - cristalli - inse- gne, fino alla concorrenza del 20% dell’in-
dennizzo dovuto per le lastre danneggiate.
Art. 5.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da inondazioni, alluvioni, mareg- giate, maremoti, terremoti, eruzioni vul- caniche, frane, smottamenti;
d) causati da personale non dipendente dall’Assicurato/Contraente in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere;
e) di rigature, segnature, screpolature, scheggiature tali da non compromettere la stabilità delle cose assicurate;
f) derivanti da vizio di costruzione o da di- fettosa installazione;
g) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
h) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 5.3 - Franchigia per ogni sinistro
La garanzia è prestata con una franchigia di
€ 50,00 per sinistro.
Art. 5.4 - Terzi interessati
Le
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE VETRI-CRISTALLI-INSEGNE
Art. 5.5 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
Art. 5.6 - Buona fede
sempreché tali inesattezze
Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle dichiarazioni del contraente/ assicurato della “Scheda di polizza ”, le inesat- te o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggra- vante il rischio, sia all’atto della stipulazione della presente polizza sia durante il corso del- la stessa, non pregiudicano il diritto all’inden- nizzo dei danni,
od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
6 - Sezione ELETTRONICA
GARANZIA BASE
Art. 6.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio as- soluto”, indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate, purché collaudate, in- stallate nell’ubicazione indicata e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati da:
a) Fenomeni elettrici
purché provocati da cause esterne agli apparecchi.
Azione elettrica del fulmine, sovratensio- ne, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici,
b) Errori dell’operatore
Imperizia, negligenza ed errata manovra.
c) Difetti di funzionamento
Mancato o difettoso funzionamen- to di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di automatismi di regolazione e segnala- zione.
d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono inoltre compresi:
e) Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla “Sezione Elettronica” determinati da colpa grave.
f) Spese per la ricostruzione dei dati me- morizzati su supporti
L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato solo se la ricostruzione dei dati si rende necessaria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.
Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista.
Se i supporti dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società, fino ad un massimo del 10% del- la somma assicurata, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.
provoca l’interruzione totale o parziale del funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effetti- vamente sostenute, rispetto a quelle nor- mali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata e costitui- te da:
• uso di un apparecchio sostitutivo;
• applicazione di metodi di lavoro alter- nativi;
La garanzia è prestata fino ad un massi- mo indennizzo giornaliero di € 100,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni, per ogni sinistro.
• utilizzo di servizi effettuati da terzi.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si ve- rifica il danno materiale e diretto e con- tinua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparec- chio o impianto danneggiato.
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito del perio- do di indennizzo effettivamente utilizza- to.
h) Spese per ore straordinarie di lavoro e
per trasporto a grande velocità
di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma
assicurata.
fino alla concorrenza
Le spese necessariamente sostenute per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose danneggiate,
i) Spese di sgombero, trasporto, rimozio- ne e ricollocamento
è prestata fino alla concorrenza di
€ 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.
La garanzia
Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vici- na discarica e le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti il- lesi, per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
g) Maggiori spese per mancato funziona- mento
Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che
l) Conduttori esterni
I danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi che collegano i singoli apparec-
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.
chi all’impianto elettrico fisso del xxxxxx- cato.
m) Spese ed onorari del Perito
totale, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00.
La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 2.5 mandato dei periti nomi- nati dalle Parti della Sezione “Cosa fare in caso sinistro”, nonché le spese ed onorari del terzo Perito in caso di soccombenza
n) Impiego mobile
compreso quello a mano, entro i territori dei Paesi europei, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano esse- re trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00.
Le “apparecchiature elettriche ed elet- troniche” sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo,
Art. 6.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i guasti e i danni:
a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate o dovuti alla inosservanza delle norme per la cor- retta manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore delle stesse;
b) di natura elettrica verificatisi senza con- corso di causa esterna;
c) derivanti da eventi assicurabili nelle Sezioni “Incendio”, “Furto e Rapina” della presente polizza;
d) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a respon- sabilità illimitata;
e) causati, limitatamente alla parte diret- tamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento,
usura, alterazione naturale;
f) verificatisi a seguito di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di ca- rico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell’ufficio e/o dello studio;
g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade od altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
h) di natura estetica che non comprometta- no la funzionalità delle cose assicurate;
i) causati da terremoto, maremoto, eru- zione vulcanica, tromba marina e d’aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inon- dazione, allagamento, mareggiata, ce- dimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da tra- smutazione del nucleo dell’atomo, o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi:
o) le spese per eventuali riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti;
p) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a se- guito di usura;
• aggiornamento tecnologico dell’im- pianto;
q) relativamente agli impianti ed apparecchi elettromedicali ed odontoiatrici: i danni a testate di turbine, utensili ed accessori per trapani e tutte le parti che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano conseguenti ad altri danni indennizzabi- li a termini della presente polizza; sono inoltre esclusi i danni verificatisi in con- seguenza di campi di energia.
Art. 6.3 - Franchigia
La garanzia è prestata con una franchigia di
€ 150,00 per ogni sinistro.
Art. 6.4 - Sistemi di protezione
Società indennizzerà il danno previa detrazio-
ne dello scoperto del 25% con il minimo della franchigia prevista all’Art. 6.3.
Tale condizione non è operante durante l’im- piego mobile.
la
Qualora l’apparecchio non sia dotato di un sistema di protezione contro le sovratensio- ni sulle reti di alimentazione e trasmissione dati quale un gruppo di continuità e/o scari- catori di sovratensione e/o stabilizzatori di tensione oppure, pur essendo installato, la sovratensione danneggi l’apparecchio senza danneggiare tale sistema di protezione,
Art. 6.7 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
CONDIZIONI PARTICOLARI
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già coper- ti da apposita assicurazione.
600. Esclusione dei beni in leasing
Art. 6.5 - Terzi interessati
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-
lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Le
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta.
Art. 6.6 - Buona fede
inesattezze od omissioni non investano le ca-
ratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodi- ci e transitori.
sempreché tali
Premesso che le circostanze considera- te ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO della Scheda di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una cir- costanza aggravante il rischio, sia all’atto del- la stipulazione della presente polizza sia du- rante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni,
601. Sistemi di protezione
Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
• sono realizzati in conformità a quanto pre- visto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed in- tegrazioni;
• sono protetti da scaricatori di sovratensio- ni, con capacità nominale di scarica di alme- no 10 KA, forma d’onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/8).
Il Contraente dichiara inoltre che:
In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 30%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 30%, la fran- chigia verrà considerata come minimo non in- dennizzabile.
• tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano ed escono dai locali sono colle- gate, tramite un collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra.
602. Spese di ricostruzione dati
fino ad un massimo del 20% della somma as-
A modifica della garanzia base, Sezione “Elettronica” Art. 6.1 “Rischi assicurati”, let- tera f) - se i supporti dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società,
sicurata, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzio-
se la ricostruzione dei dati si rende necessa-
xxx e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro. Sono escluse le spese deri- vanti da errata registrazione di dati, cancella- zione per errore, cestinatura per svista.
solo
ne dei dati memorizzati sui supporti stessi. L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato
Il Contraente dichiara inoltre che:
In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 30%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 30%, la fran- chigia verrà considerata come minimo non in- dennizzabile.
• tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano ed escono dai locali sono colle- gate, tramite un collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza.
600. Esclusione dei beni in leasing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già coper- ti da apposita assicurazione.
601. Sistemi di protezione
Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
• sono realizzati in conformità a quanto pre- visto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed in- tegrazioni;
• sono protetti da scaricatori di sovratensio- ni, con capacità nominale di scarica di alme- no 10 KA, forma d’onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/8).
602. Spese di ricostruzione dati
fino ad un massimo del 20% della somma as-
A modifica della garanzia base, Sezione “Elettronica” Art. 6.1 “Rischi assicurati”, let- tera f) - se i supporti dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società,
solo
se la ricostruzione dei dati si rende necessa- ria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro. Sono escluse le spese deri- vanti da errata registrazione di dati, cancella- zione per errore, cestinatura per svista.
sicurata, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzio- ne dei dati memorizzati sui supporti stessi. L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato
7 - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIA BASE
Art. 7.1 - Rischi Assicurati
a) Assicurazione Responsabilità civile pro- fessionale dell’ingegnere
La Società si obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), in conseguenza di danni corporali e danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave, per:
• un fatto verificatosi in relazione all’at- tività professionale indicata in polizza di INGEGNERE, LIBERO PROFESSIO- NISTA, PROGETTISTA e/o DIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE delle seguenti opere, così come definite e regolate dall’Art. 14 della Legge 143 del 02/03/1949 avente come titolo “Appro- vazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”:
- costruzioni rurali, industriali, civili, ar- tistiche e decorative (classe I);
- impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzio- ni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III);
- impianti elettrici (classe IV);
- ferrovie e strade (classe VI);
- impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature ur- bane (classe VIII);
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’al- bo professionale del relativo Ordine e che svolga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti che la disciplinano.
- lavori topografici (capo IVdella stessa Xxxxx).
a.1) Assicurazione Responsabilità civile
verso Terzi (R.C.T.)
danni
La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tito- lo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) in conseguenza di corporali e di danni materiali con colpa, sia lieve che grave, cagionati a
terzi per:
• un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità non professionali assicurate in polizza. L’assicurazione di cui alle lettere a) e a1) vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto col- poso o doloso di persone delle quali o con
le quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità civile ver- so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R.
30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifi- che ed integrazioni (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere. La Società quindi si obbliga a rifon- dere all’Assicurato le somme richie- ste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
b.2) ai sensi del Codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazio- ni)
(escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata, con rife- rimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sini- stro, l’Assicurato sia in regola con gli
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al preceden- te punto b. 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia deri- vata morte o invalidità permanente
obblighi per l’assicurazione di legge.
b.3) buona fede I.N.A.I.L.
l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesat- ta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da compor- tamento doloso.
L’assicurazione di Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso
c) Assicurazione Responsabilità civile ver- so Dipendenti non soggetti all’Assicura- zione di legge contro gli Infortuni (R.C.I.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni cor- porali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all’obbli- go di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguen- za di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
d) Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.T.-R.C.O.-R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 0000, X. 000.
e) Responsabilità civile Personale dei Di- pendenti
L’assicurazione vale per la Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assi- curato per danni cagionati, con colpa sia lieve che grave, a terzi, escluso l’Assicu- rato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massi- mali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garan- zia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i di- pendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così
come definite dall’Art. 583 del Codice penale, entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.
f) Committenza Auto
L’assicurazione comprende le respon- sabilità derivanti all’Assicurato a norma dell’Art. 2049 del Codice civile. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di pro- prietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’ Art. 7.3 “Rischi Esclusi” lettera g).
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guida- to da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
La garanzia vale anche per i danni corpo- rali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
g) Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi L’assicurazione comprende i danni e/o le perdite patrimoniali derivanti da inter- ruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conse- guenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
La presente estensione di garanzia si in- tende prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale di
€ 130.000,00 per ciascun periodo assicu- rativo annuo.
h) Conduzione e proprietà dei locali L’assicurazione comprende anche la Re- sponsabilità civile a carico dell’Assicura- to per la conduzione e la proprietà dei lo- cali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
i) Attività complementari
L’assicurazione comprende anche la Re-
sponsabilità civile a carico dell’Assicu- rato verso terzi (compresi dipendenti) sempreché il danno non sia indenniz- zabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
a) servizi di sorveglianza, anche armata;
b) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
c) proprietà o uso di cani;
d) proprietà ed uso di velocipedi in ge- nere;
e) proprietà e manutenzione di tendo- ni, insegne, targhe, cartelli pubbli- citari e striscioni, il tutto ovunque installato;
f) proprietà e gestione nell’ambito dell’ufficio/studio di distributori au- tomatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle be- vande distribuiti;
g) utilizzazione di antenne radiotele- riceventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’ufficio/ studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
h) lavori di pulizia ed ordinaria manu- tenzione dei locali occupati dall’As- sicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività di- chiarata, compresi macchinari, vei- coli ed attrezzature;
l) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di car- burante;
m) committenza dei rischi su elencati.
Art. 7.2 - Attività comprese in garanzia Relativamente all’attività professionale sono altresì compresi in garanzia i danni corporali e materiali a persone e cose derivanti da:
a) l’attività di consulenza in genere, compre- so il rilascio di certificazioni, dichiarazio- ni e/o relazioni;
b) l’attività di libero docente nonché di xxxx- xxxx di cattedra universitaria;
c) la responsabilità civile derivante all’Assi- curato da fatto colposo o doloso commes- so da dipendenti, collaboratori in genere, nonché da “lavoratori” che prestano attivi- tà ai sensi e nel rispetto della Legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta“Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni.
d) la responsabilità civile derivante all’As- sicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e/o professionisti in genere, nonché da “lavo- ratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della Legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta“Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa comunque che per quanto ri- guarda i danni corporali subiti da perso- ne per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscriverle all’INAIL, l’assicurazio- ne si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti operante;
e) i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici dei lavori di co- struzione;
f) l’uso di sistemi di elaborazione elettroni- ca propri ed interni, esclusi i C.E.D. esterni con autonoma partita IVA (anche di pro- prietà) di cui l’Assicurato si serve;
g) la responsabilità civile derivante all’Assi- curato dalla presenza e/o accesso in can- tiere;
h) i danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazione del terreno;
i) i danni corporali e i danni materiali conse- guenti ad errata interpretazione di vinco- li urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
l) i danni a macchinari, attrezzature, ma- terili o strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicu- razione R.C. professionale - R.C.T.:
Art. 7.3 - Rischi Esclusi
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine
con lui convivente;
b) le persone soggette all’obbligo di assicu- razione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministrato- re e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett. a);
L’assicurazione R.C. professionale - R.C.T. non comprende i sinistri:
d) le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consi- gliere d’amministrazione, socio a respon- sabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
e) da furto;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoveri- mento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- mento;
j) derivanti dalla mancata rispondenza del- le opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
k) verificatisi in connessione con trasfor- mazioni o assestamenti energetici dell’a- tomo, naturali o provocati artificialmen- te (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
l) relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbani- stici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
m) derivanti dalle attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifi-
che e/o integrazioni);
n) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell’Assicura- to, stabilite da leggi e/o regolamenti;
o) derivanti da responsabilità volontaria- mente assunte dall’Assicurato e non di- rettamente derivantigli dalla legge;
p) se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, am- ministratore o dipendente.
q) conseguenti a malattie già manifestatasi o che potrebbero manifestarsi in relazio- ne alla Encefalopatia Spongiforme - BSE;
r) derivanti da prodotti geneticamente mo- dificati (OGM);
L’Assicurazione R.C. professionale- R.C.T/.O./I. non comprende i sinistri:
s) derivanti dall’attività di mediazio- ne ai sensi del Decreto Ministeriale 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni
t) derivanti dalla presenza, uso, manipola- zione di amianto-asbesto e/o di prodotti contenti amianto-asbesto;
u) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettroma- gnetici;
v) verificatisi in occasione di maremoti , alluvioni, movimenti tellurici in genere e simili;
z) i rischi di guerra dichiarati e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.
Art. 7.4 - Errato trattamento dei dati perso- nali
a fatti involontari e non derivanti da compor-
tamento illecito continuativo.
purché conseguenti
L’assicurazione comprende la responsabili- tà civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 per perdite pa- trimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (rac- colta, registrazione, elaborazione, conserva- zione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi,
Tale garanzia si intende prestata con l’appli- cazione di una franchigia di € 1.500,00 per
ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con il limite di
€ 150.000,00.
Art. 7.5 - Danni cagionati e/o subiti dalle
opere
mento sia stata presentata per la prima volta
all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.
Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono
a condizione che la richiesta di risarci-
L’assicurazione comprende i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l’ese- cuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro dieci anni dalla data del loro compi- mento,
eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se i danni siano conseguenti a:
• rovina totale delle opere;
• rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera.
Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o li- mitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera determi- nando pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell’Assicu- rato di darne immediato avviso alla Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura si- ano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdi- zione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.
Questo risiede, a scelta della Società, presso la direzione della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato; l’one-
re delle spese e delle competenze per il ter- zo perito rimane sempre a carico della Parte soccombente.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni for- malità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il re- lativo verbale. La procedura di accertamento del danno sopra descritto è facoltativa ed al- ternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.6 - Studi associati
tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo
degli introiti fatturati sia come singolo profes- sionista sia come studio associato, che comun- que non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all’Art. 7.12 seguente.
l’Assicurato è
Qualora l’attività assicurata descritta nella scheda di polizza sia svolta in forma associata, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l’attività svolta come studio professionale sia per quella esercitata come singoli professionisti.
Ai fini del conteggio del premio,
Art. 7.7 - Società di ingegneria L’assicurazione si intende prestata sia a fa- vore della Società di Ingegneria Contraente, sia a favore dei singoli professionisti - titolari e/o dipendenti del Contraente - che svolgono l’attività descritta in polizza per conto della Società di Ingegneria Contraente.
ne è limitata alla sola quota di responsabilità
dell’Assicurato, esclusa quella a lui derivante in via solidale con tale professionista esterno (art. 53 del Dpr. n.554 del 21/12/1999).
La garanzia è valida a condizione che l’attività sia svolta nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia.
l’assicurazio-
Pertanto qualora la Società di Ingegneria si avvalga di un professionista esterno abilitato all’esercizio della professione di ingegnere ed iscritto al relativo albo professionale in qua- lità di direttore tecnico per lo svolgimento dell’attività prevista in polizza
Art. 7.8 - Massimali
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun
periodo assicurativo annuo, indipendente- mente dal numero degli assicurati o dal nume- ro delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/i nello stesso periodo.
L’assicurazione vale per le richieste di ri- sarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di va- lidità dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a com- portamenti colposi posti in essere non oltre dieci anni prima dalla data di effetto della copertura.
Nel caso in cui la presente polizza so- stituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incor- porazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, la garanzia è operan- te anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicu- rato nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita nonché delle precedenti sosti- tuite senza soluzione di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di vigenza delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condi- zioni di cui al presente contratto.
L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazio- ne si considera essenziale per l’efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di ri- sarcimento indennizzabili con la presen- te polizza.
ste di risarcimento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessa- zione della garanzia, xxxxxx conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della poliz- za. Il massimale indicato in polizza rap- presenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato nel sud- detto periodo di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto c) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.
La richiesta dovrà essere presentata alla Società entro novanta giorni dalla can- cellazione dall’Albo.
Art. 7.9 - Validità dell’assicurazione
a)
b)
L’assicurazione si intende prestata con l’appli- cazione delle seguenti franchigie:
• € 2.500,00 per ogni sinistro relativamente ai danni subiti dalle opere (vedi precedente art. 7.5);
• € 500,00 per ogni sinistro relativamente a tutti gli altri danni materiali liquidabili ai sensi di polizza salvo comunque importi su- periori previsti in polizza.
Art. 7.10 - Franchigia
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
• consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
Art. 7.11 - Data di compimento delle opere
c) È tuttavia facoltà dell’Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Società che si riser- va di accettare tale richiesta , nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assi- curata, con conseguente cancellazione dall’Albo (escluso il caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richie-
Art. 7.12 - Adeguamento del premio in base all’importo degli introiti
le Parti che:
si conviene fra
Premesso che all’atto della stipulazione del- la polizza gli introiti relativi al precedente anno solare non superano l’importo dichiara- to in polizza dal Contraente,
• prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare degli in-
troiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una “fascia di introiti” diver- sa da quella dell’importo dichiarato in poliz- za (vedere Tabella che segue);
la Società sarà liquidato in base alla regola
proporzionale di cui all’Art. 1898 del C.C.;
l’indennizzo dovuto dal-
• il premio si intende automaticamente xxxx- ficato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all’Art. 1.3 delle Condizioni Ge- nerali di assicurazione se al momento del si- nistro l’importo degli introiti relativi all’anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell’importo di- chiarato in polizza,
a fornire i chiarimenti e le documentazioni
probatorie necessarie.
l’Assicurato è tenuto
• la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali
ropea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e per sinistri verificatisi in tali Paesi.
Qualora lo stesso sinistro interessi contem- poraneamente la garanzia R.C. Professionale,
R.C.T. e/o R.C.O. e/o R.C.I., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza.
Art. 7.14 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Art. 7.15 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento re- sta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Nel caso di responsabilità solidale l’assicura- zione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputa- bile all’Assicurato, con esclusione quindi di quel- la parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Art. 7.16 - Responsabilità solidale
Fasce di introiti
Fino a € 25.000,00
Coefficienti di premio
100
R.D.
oltre € 500.000,00
500
oltre € 350.000,00 e fino a € 500.000,00
400
oltre € 250.000,00 e fino a € 350.000,00
350
oltre € 200.000,00 e fino a € 250.000,00
312
oltre € 150.000,00 e fino a € 200.000,00
275
oltre € 100.000,00 e fino a € 150.000,00
187
oltre € 50.000,00 e (*) fino a € 100.000,00
125
oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00
TABELLA FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza
706. Attività di mediazione
La garanzia, a parziale deroga di quanto in- dicato all’art. 7.3 “Rischi Esclusi” lettera s), si intende operante per i danni materiali e cor- porali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’attività svolta quale componente di Organismi di mediazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legi- slativo 04/03/2010 n. 28 e D.M. 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora, per il medesimo rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata da Organi- smi di Mediazione, la garanzia di cui alla pre- sente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e
La garanzia, alle condizioni di polizza, opera anche nel caso di rivalsa esperita dall’assicu- ratore dell’Organismo di Mediazione.
(*) Fascia minima per g li studi associati
Art. 7.13 - Validità territoriale L’assicurazione vale per le richieste di risar- cimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Eu-
bancarie che siano qualificabili come control- lanti, controllate o collegate.
La presente estensione di garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro e fino a concorrenza di un im- porto nell’ambito del massimale di polizza di
€ 500.000,00.
Premesso che l’assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente assicu- razione e per lo stesso rischio esiste altra polizza in corso di validità con un massima- le di almeno euro 500.000,00, stipulata dal medesimo con altra Compagnia Assicurati- va, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tale somma e per i massimali indicati nella presente polizza; ciò anche nell’eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell’altra as- sicurazione, nel quale caso i massimali della polizza di primo rischio rimarranno a carico dell’assicurato.
707. II rischio
714. Garanzia perdite patrimoniali
sempreché comunque rientrino nelle compe- tenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi alla professione indicata in polizza:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risar- cimento per perdite patrimoniali cagionate a terzi con colpa, sia lieve che grave, in relazio- ne all’esercizio delle attività sotto indicate
di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
c) l’accatastamento delle opere realizzate;
d) la consulenza per pratiche amministrati- ve, licenze, concessioni, permessi;
e) la consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
f) l’esercizio di attività contabile e fiscale, compreso la rappresentanza ed assi- stenza del contribuente dinanzi le Com- missioni Tributarie;
g) la misura e contabilità dei lavori svolta nell’ambito dell’incarico di “Direttore dei Lavori” e relativa allo stato di avanza- mento dei lavori stessi.
La garanzia comprende anche:
• le multe, ammende, sanzioni fiscali, ammi- nistrative e/o pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissio- ni imputabili all’Assicurato stesso;
• le perdite patrimoniali conseguenti a smar- rimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, pur- ché non derivanti da furto, rapina o incendio.
particolare. Restano comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da errata pro- gettazione.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro, e fino alla con- correnza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 10% di quello previsto in polizza.
Il tutto in relazione allo svolgimento delle attività indicate nella presente Condizione
a) il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni escluse le stime e le valuta- zioni in genere, nonché visure e ricerche catastali.
Restano in ogni caso escluse certificazio- ni e/o dichiarazioni rilasciate:
• in ambito energetico (D.Lgs. 192/2005 modificato da X.Xxx. 311/2006 e suc- cessive modifiche ed integrazioni);
• nell’ambito dell’acustica ambientale (Legge 447/1995 e successive modifi- che ed integrazioni);
• le stime e le valutazioni in genere;
b) l’assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di fi- nanziamento, ivi compresa la redazione
715. Errata interpretazione di vincoli urba- nistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro, e fino alla concorren- za di un massimale, per ciascun anno assicurati- vo, pari al 10% di quello previsto in polizza.
A deroga dell’Art. 7.3 lettera l) della Sezione RC professionale, la garanzia comprende le perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell’Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.
716. Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008
a) Descrizione del rischio
L’assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
a.1) CONSULENZA ECOLOGICA ED AMBIENTALE: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque re- flue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, ver- de antirumore);
a2) IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO:
igiene del lavoro (rumori, microcli- ma, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l’in- carico di addetto e di responsabile del servizio di prevenzione e prote- zione come previsto dal D.Lgs. 81 del 15/05/2008 e successive modifiche e/o integrazioni (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e forma- zione dei lavoratori, prevenzione in- cendio e predisposizione di piani per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);
a3) ADDETTO, RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O COORDINA- TORE PER L’ESECUZIONE DEI LA-
VORI: come disposto e nel rispetto del D.Lgs. 81 del 15/05/2008 e suc- cessive modifiche e/o integrazioni.
b) Oggetto dell’assicurazione
b.1) SEZIONE DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI
La Società si obbliga a tenere in- denne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell’attività descritta al precedente comma a).
L’assicurazione si intende prestata
sia per i danni direttamente cagio- nati a terzi, sia per le richieste di ri- valsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l’Assicurato ha fornito la propria attività professionale e conseguenti ad errore e/o omissio- ne nell’espletamento del mandato. L’assicurazione comprende anche l’azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o assisten- za (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - AZIENDE ASL)
per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di danni im- putabili a responsabilità dell’Assicu- rato, accertati con sentenza passata in giudicato.
L’assicurazione di cui alla presente sezio- ne b1) si intende prestata:
• fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 50% di quello indicato in polizza;
• con l’applicazione di una franchigia di
€ 1.000,00 per ogni sinistro, limitata- mente ai danni materiali.
Limiti di indennizzo - Franchigia
b.2) SEZIONE GARANZIA PERDITE PA- TRIMONIALI
La presente garanzia si intende ope- rante esclusivamente per le seguen- ti ipotesi:
La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, per per- dite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all’attivi- tà descritta al precedente comma a).
• sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l’Assicurato ha fornito la prestazione descritta nella presente Condizione partico- lare;
• danneggiamenti, distruzione, per- dita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio;
• interruzione e/o sospensione (to- tale o parziale), mancato o ritarda- to inizio di attività in genere eser-
citate da xxxxx, a seguito di errori commessi dall’Assicurato nell’e- spletamento dell’attività descritta in polizza;
• mancata, xxxxxx, ritardata e/o in- completa predisposizione di prati- che amministrative inerenti l’attivi- tà descritta in polizza.
L’assicurazione di cui alla presente Sezio- ne b.2) si intende prestata:
• fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello indicato in polizza;
• con l’applicazione di una franchigia di
€ 1.000,00 per ogni sinistro.
Limiti di indennizzo - Franchigia
c) Rispetto delle normative di legge e/o
La validità della garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato e/o le persone che svolgono l’attività di cui alla presente Condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regola- menti che disciplinano l’esercizio di tale attività.
regolamenti
717. Inquinamento accidentale
guito di rottura accidentale di impianti e con-
dutture.
La presente estensione di garanzia è pre- stata con l’applicazione di una franchigia
€ 3.000,00 per ogni sinistro, e fino alla con- correnza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello pre- visto in polizza, con un massimo comunque di
€ 250.000,00.
a se-
A parziale deroga dell’art. 7.3 lettera i) della Sezione R.C. la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’a- ria o del suolo congiuntamente o disgiunta- mente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite
mutui bancari.
La presente estensione di garanzia si intende prestata per ciascun sinistro ed anno assicu- rativo nell’ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza dello stesso, ma in ogni caso per un importo non superiore
€ 1.050.000.
Si conviene altresì tra le Parti che, in caso di sinistro, si procederà al risarcimento integra- le del danno al terzo, nei limiti previsti al com- ma precedente.
Si conviene specificatamente tra le Parti che l’Assicurato dovrà rimborsare alla Società per ciascun sinistro un importo pari ad € 2.500,00 col limite dell’importo versato, se inferiore. In relazione a ciò l’Assicurato dà ampio man- dato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Xxxxx danneggiati rientrante nella sua parte di franchigia im- pegnandosi ed obbligandosi a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre i quindici giorni dalla relativa richiesta”.
719. Stime e valutazioni in genere
La presente estensione si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro e di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di € 50.000,00.
Ad integrazione e a parziale modifica della ri- chiamata Condizione particolare 714 “Garan- zia Perdite patrimoniali lettera a)”, si conviene che sono considerate in garanzia anche le sti- me e le valutazioni in genere escluse le stime e le valutazioni immobiliari per la concessione di mutui bancari.
720. Scoperto
uno scoperto del 10% per ogni sinistro a ca- rico dell’Assicurato con il massimo non inden- nizzabile di € 25.000,00.
Si conviene pertanto che le franchigie di cui all’art. 7.10 sono da intendersi quali minimi di scoperto.
A parziale deroga dell’articolo 7.10, l’assicura- zione si intende prestata con l’applicazione di
718. Stime e valutazioni immobiliari per il rilascio di mutui bancari (Rischio Direzione) A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto alla richiamata Condizione partico- lare 714 “Garanzia Perdite patrimoniali lette- ra a)”, si conviene tra le Parti di comprendere in garanzia l’attività di rilascio di stime e di valutazioni immobiliari per la concessione di
721. Certificazioni e/o dichiarazioni in am- bito energetico e/o dell’acustica ambientale A parziale deroga di quanto previsto alla richiamata Condizione particolare 714 “Ga- ranzia Perdite patrimoniali lettera a)”, la ga-
La garanzia è valida esclusivamente per le se- guenti ipotesi:
ranzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimo- niali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza ad errore professionale com- messo in relazione al rilascio di dichiarazioni e/o certificazioni in ambito energetico e/o dell’acustica ambientale, lavori acustici e/o energetici, di cui alla Legge 447/1995 (acu- stica ambientale) e successive modifiche e/o integrazioni D.Lgs. 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 (rendimento energetico) e successive modifiche e/o integrazioni.
• sanzioni fiscali inflitte ai clienti dell’Assicu- rato;
La garanzia di cui alla presente estensio- ne si intende prestata per le richieste di risarcimento pervenute per la prima vol- ta all’Assicurato e denunciate alla Società successivamente alla data di effetto della presente estensione; ciò a deroga dell’art.
7.9 lettera a) “Validità dell’assicurazione”. La presente estensione è prestata fino a un sottolimite del massimale di polizza pari ad
€ 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno con l’applicazione di una franchigia di
€ 7.500 per ogni sinistro.
• deprezzamento dell’opera e/o impianto;
• per il deprezzamento dell’opera; o, in alternativa
Ai fini della presente estensione di garanzia, per “data di compimento” deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
• per i costi sostenuti dal Committente per la demolizione o rimozione dell’opera e/o del- la parte di essa su cui incide il grave difetto, esclusi i costi per modifiche, migliorie e per il rifacimento dell’opera.
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provviso- rio di collaudo;
• consegna, anche provvisoria , delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature al committente;
La presente estensione si intende presta- ta con l’applicazione di una franchigia di
€ 7.500 per ogni sinistro, e fino alla concorren- za di un massimale per anno assicurativo di
€ 100.000,00.
• uso delle opere, impianti, macchinari ed ap- parecchiature secondo destinazione.
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 1.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicu- razione e Condizioni particolari se richiamate in polizza.
723. Franchigia euro 1.000,00
tazione o direzione, riscontrati dopo la data di compimento delle opere ma non oltre cen- tottanta giorni dopo tale data e comunque durante la validità della presente polizza o di altro contratto di responsabilità civile pro- fessionale in corso con la Società emesso successivamente senza soluzione di conti- nuità e sempreché sia operante la presente estensione.
La presente garanzia è operante esclusiva- mente:
722. Mancata rispondenza (Rischio Direzione) A deroga dell’art 7.3. “Rischi Esclusi” lett. j) della Sezione R.C., la Società si obbliga a te- nere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, con colpa sia lieve che gra- ve, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette che rendono le opere inidonee all’uso e/o alle necessità cui sono destinate in conseguenza di errori di proget-
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 2.500,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicu- razione e Condizioni particolari se richiamate in polizza.
724. Franchigia euro 2.500,00
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 5.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicu-
725. Franchigia euro 5.000,00
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 10.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicu- razione e Condizioni particolari se richiamate in polizza.
razione e Condizioni particolari se richiamate in polizza.
726. Franchigia euro 10.000,00
volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, indipenden- temente dalla data in cui si è verificato il comportamento colposo che ha originato
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 20.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicu- razione e Condizioni particolari se richiamate in polizza.
727. Franchigia euro 20.000,00
L’art. 7.9 delle condizioni di polizza, sezione Responsabilità civile, si intende modificato come segue:
736. Pregressa illimitata (Rischio Direzione)
il danno. L’Assicurato dichiara - e tale di- chiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto - di non aver rice- vuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Si intende abrogato il comma b) dell’art.
7.9 delle condizioni di polizza settore Re- sponsabilità civile.
Resta valido e confermato il comma c) dell’art. 7.9 delle condizioni di polizza set- tore Responsabilità civile.
745. Ricorso terzi
La garanzia è prestata nel limite di
€ 150.000,00 per sinistro e per anno e con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250,00.
A deroga di quanto previsto all’art. 7.3 “Rischi
esclusi” lettera f), l’assicurazione si intende estesa ai danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’Assicurato o da lui de- tenute o possedute.
a) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
8 - Sezione TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappre- sentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 000 0000000,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557,
mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx ,
fax per invio successiva documentazione re- lativa alla gestione del sinistro 045 8290449.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.8, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incarica- to della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell’Art. 2.16 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 2.16 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/02 n. 28 convertito in legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a cari- co della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclu- sa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
pubblico. Tali spese saranno oggetto di co- pertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.
• le indennità a carico dell’Assicurato spettan- ti all’Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto pre- visto dalle tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto
È garantito l’intervento di un unico legale per
limitatamente ai primi due tentativi.
Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato
ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.13 “Denuncia del si- nistro” e dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Lega- le” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
Le garanzie previste all’Art. 8.1 “Oggetto dell’as- sicurazione”, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all’eser- cizio della professione indicata nella Scheda di polizza del contratto, ed in particolare:
• per i liberi professionisti e per gli studi as- sociati: il libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Vengono, inoltre, garantiti i sinistri di cui agli Art. 8.3 “Prestazioni garantite” relativi all’im- mobile ove ha sede il Contraente nonché ad
Art. 8. 2 – Assicurati
eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l’attività.
Art. 8.3 - Prestazioni garantite
La garanzia è operante esclusivamente per:
a) Xxxxx subiti
sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
b) Danni causati
sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti ille- citi di questi ultimi. La prestazione opera:
• dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità ci- vile per spese di resistenza e soccom- benza su fattispecie coperte dalla po- lizza di responsabilità civile;
• in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
c) Difesa penale colposa
sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti colposi e/o contravvenzio- ni, compresi i casi di oblazione, remissio- ne di querela, prescrizione, archiviazione,
l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Ad integrazione dell’Art. 8.5 “Decorrenza della garanzia”, l’Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l’esito del procedimento en- tro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lett. b) ed f);
e) Rapporti di lavoro
sostenere controversie individuali di la- voro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
f) Locali ad uso professionale
sostenere controversie relative alla pro- prietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l’attività. La presente prestazione vale esclusivamen- te per il Contraente.
g) Inadempienze contrattuali
sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, re- lativamente a forniture di beni o presta- zioni di servizi commissionate e/o ricevu- te dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il
amnistia ed indulto. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione uf- ficiale della notizia di reato. Il legale scel- to dall’Assicurato si affiancherà a quello eventualmente incaricato dalla Società che assicura la responsabilità civile pro- fessionale.
d) Difesa penale dolosa
sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti dolosi commessi dagli As- sicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza, compre- se le violazioni in materia fiscale e ammi- nistrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubrica- zione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. pen.) o sia inter- venuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando
Contraente.
h) Arbitrati
arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 8.3 “Presta- zioni garantite”. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
i) Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed in- tegrazioni)
in relazione al D.Lgs. 81/2008 ed alle di- sposizioni integrative e correttive conte- nute nel D.Lgs.106/2009, le garanzie ven- gono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei
lavori. Ciò a condizione che lo stesso Con- traente sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente. Le garanzie valgono nei casi di contesta- zione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra cita- to e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni perso- nali colpose (Artt. 589-590 Codice penale);
3. l’opposizione e/o impugnazione av- verso i provvedimenti amministrati- vi, le sanzioni amministrative non pe- cuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 300,00.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lettera b) per la materia amministrativa.
l) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni) Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legi- slativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del:
• titolare del trattamento, purché Con- traente, ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 196/03;
Le garanzie vengono prestate a condizio- ne che il titolare abbia provveduto, quan- do prevista, alla notificazione all’Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 37 e seguenti del D.Lgs. 196/03.
• responsabile/i e incaricato/i del tratta- mento, purché dipendente/i del Contra- ente.
Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che sia- no connessi allo svolgimento degli incari- chi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contra- ente su espressa delega scritta, ai sensi
degli Artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03. Le garanzie valgono per:
1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o con- travvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03;
Le spese per la di-
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D.Lgs. n. 196/03.
fesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimbor- sate da ARAG nel solo caso di asso- luzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al pas- saggio in giudicato della sentenza;
Fermo restando l’obbligo per gli Assicu- rati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa so- stenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all’Art. 8.4 - Esclusioni lettera f);
3. sostenere la difesa nei procedi- menti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità civile, la presen- te garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. civ., gli obblighi dell’Assi- curatore di Responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lette- ra b) per la materia amministrativa.
Insorgenza del sinistro
A parziale deroga dell’Art. 8.6 “Insorgenza del sinistro”, si conviene che, ai fini delle lettere i) e l) del presente articolo, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il
periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 (due) anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza o loro dimis- sioni dall’impresa assicurata.
Art. 8.4 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle dona- zioni;
b) per le controversie in materia ammini- strativa, tributaria e fiscale, salvo laddo- ve previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
c) per fatti conseguenti a tumulti popola- ri (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser- rate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di bre- vetto, marchio, autore, esclusiva, concor- renza sleale, rapporti tra soci, e/o ammi- nistratori di società;
e) per controversie derivanti dalla proprie- tà o dalla guida di imbarcazioni o aeromo- bili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
g) per fatti non accidentali relativi ad inqui- namento dell’ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprie- tà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o fornitu- re di beni effettuati dal Contraente nell’e- sercizio della sua attività;
k) per contratti di compravendita di immo- bili;
l) limitatamente al lettera f) dell’Art. 8.3 “Prestazioni garantite” per le controver- sie relative alla compravendita, permu- ta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse con- troversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
m) per controversie relative all’affitto d’a-
n)
zienda;
per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
per vertenze nei confronti di agenti e/o rap- presentanti;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
le controversie con la Società.
o)
p)
q)
Salvo la limitazione prevista dall’Art. 8.6 “In- sorgenza del sinistro”, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti o da richieste di risarcimento per le spese di resi- stenza verificatisi nel periodo di validità del- la stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
L’Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del con- tratto – di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono de- terminare richieste di risarcimento indenniz- zabili con la presente polizza.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale del- la violazione della norma o dell’inadempimento. Qualora il fatto che origina il sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il sini- stro stesso si considera avvenuto nel momen- to in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesi- mo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.5 - Decorrenza della garanzia
Art. 8.6 - Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del ve- rificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per le spese di resistenza alle pretese di xx- xxxxxxxxxx avanzate da terzi il momento del pervenimento della richiesta di risarcimento
extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spe- se di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento pe- nale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nell’Unione Europea, Svizzera compresa sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio. In tutte le restanti ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono es- sere trattati nella Repubblica Italiana, nella città Stato del Vaticano e nella Repubblica di
X. Xxxxxx.
a condizione che tale richiesta sia conse- guente a fatti originatisi non oltre 10 anni prima dalla data di effetto della copertura;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle san- zioni amministrative ove applicabili;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorren- za della polizza, in tutti gli altri casi.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assi- curativo.
Art. 8.8 - Massimale
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fosse già stata chie- sta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesi- mo evento o fatto.
Tutte le garanzie eccezion fatta per le spe- se di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, si estendono ai casi assi- curativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati de- nunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 2.13 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Legale” della Sezione 2 Sinistri, entro due anni dalla cessa- zione del contratto stesso.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.7 - Estensione territoriale
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni
Art. 8.9 - Adeguamento del premio in base all’importo degli introiti
porto dichiarato in polizza dal Contraente, si | |
conviene fra le Parti che: | |
• prima della scadenza di ogni rata | annua |
• • • | il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare degli in- troiti relativi al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una “fascia di introiti” diver- sa da quella dell’importo dichiarato in poliz- za (vedere Tabella che segue); il premio si intende automaticamente xxxx- ficato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all’Art. 1.3 delle Condizioni Ge- nerali di assicurazione; se al momento del sinistro l’importo degli introiti relativo all’anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell’importo dichiarato in polizza, l’indennizzo dovuto dalla Società sarà liqui- dato in base alla regola proporzionale di cui all’Art. 1898 C.C.; la Società può effettuare verifiche per le quali il Contraente è tenuto a fornire i chia- rimenti e le documentazioni probatorie ne- |
Premesso che all’atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di IVA) relativi al precedente anno solare non superano l’im-
cessarie.
Condizioni operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza e se sia stato pagato il relativo premio
TABELLA “FASCE DI INTROITI” E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO
CONDIZIONI PARTICOLARI
Fasce di introiti
Fino a € 25.000,00
Coefficienti di premio
100
R.D.
oltre € 500.000,00
300
oltre € 350.000,00 e fino a € 500.000,00
250
oltre € 250.000,00 e fino a € 350.000,00
225
oltre € 200.000,00 e fino a € 250.000,00
200
oltre € 150.000,00 e fino a € 200.000,00
175
oltre € 100.000,00 e fino a € 150.000,00
150
oltre € 50.000,00 e fino a € 100.000,00
125
oltre € 25.000,00 e fino a € 50.000,00
802. Retroattività per imputazioni penali
A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistro, la garanzia opera per imputazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti non oltre 3(tre) anni prima della data di effetto della polizza purchè denunciati a norma dell’articolo 2.13 denuncia del sinistro. L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del con- tratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono de- terminare richieste di risarcimento indenniz- zabili con la presente Sezione.
colpose
Art. 8.10 - Sospensione/Radiazione dall’Albo - Inabilitazione o interdizione del Contraente/ Assicurato
In caso di sospensione del Contraente/ Assicurato dall’Albo professionale, l’assicu- razione è sospesa dalla decorrenza fino alla cessazione della stessa.
Il contratto si risolve di diritto in caso di radia- zione dall’Albo professionale, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato e in caso di esercizio abusivo della professione. Dalla risoluzione del contratto stesso conse- gue inoltre che le azioni in corso si interrom- pono con liberazione della Società da ogni ul- teriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto. Il Contraente che sia sospeso o radiato dall’Al- bo o sia inabilitato all’esercizio della profes- sione deve darne immediata comunicazione alla Società.
803. Garanzia danni ambientali
A deroga di quanto previsto all’ Art. 8.4 lette-
ra g), la garanzia è operante anche per le con- troversie relative a sinistri da inquinamento dell’ambiente.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
TESTO ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATI NEL CONTRATTO
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predispo- ste da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della con- clusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordina- ria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limi- tazioni alla facoltà di opporre eccezioni, re- strizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante mo- duli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscri- zione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano in- compatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1375 - Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del de- terioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure respon-
sabile della perdita e del deterioramento ca- gionati da persone che egli ha ammesse, an- che temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incen- dio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del condut- tore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando di tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del con- duttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più in- quilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionata- mente al valore della parte occupata.
Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrisponden- te alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è po- tuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’as- sicurato, e il contraente, anche se in posses- so della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipen- denza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicura- tore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicu- ratore nello stesso grado dei crediti per spe- se di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del con- traente, relative a circostanze tali che l’assicu- ratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contrat- to, ma l’assicuratore può recedere dal con- tratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticen- za sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in pro- porzione della differenza tra il premio conve- nuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l’assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esi- stere dopo la conclusione del contratto stes- so, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o del- la conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debba- no avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un pre- mio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’as- sicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co- noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sa- rebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe- riodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano tra- scorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il mag- giore rischio fosse esistito al tempo del con- tratto stesso.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assi- curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se- paratamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne av- viso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicurato- re l’indennità dovuta secondo il rispettivo con- tratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di re- gresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicu- ratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è sur- rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicura- tore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei
committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle in- combenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 - Società controllate e società col- legate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’in- fluenza dominante nell’assemblea ordi- naria;
3) le società che sono sotto influenza domi- nante di un’altra società in virtù di parti- colari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spet- tanti a società controllate, a società fiducia- rie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza no- tevole. L’influenza si presume quando nell’as- semblea ordinaria può essere esercitato al- meno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2952 - prescrizione in materia di assicu- razione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assi- curazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civi- le, il termine decorre dal giorno in cui il ter- zo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della ri- chiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della pre- scrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il di- ritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si ap- plica all’azione del riassicurato verso il riassi- curatore per il pagamento dell’indennità.
CODICE PENALE
Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che met- ta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di at- tendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento per- manente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmen- te insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione
che renda l’arto inservibile, ovvero la per- dita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio per- manente del viso.
Art. 649 - Non punibilità a querela della per- sona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un af- fine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non con- vivano xxxx’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si ap- plicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il pa- trimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Ed. 15/03/2013
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Ingegnere
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