PROCEDURE PER I SOGGETTI CHE ACCEDONO AL LEASING
PROCEDURE PER I SOGGETTI CHE ACCEDONO AL LEASING
IN BANDA 3600-3800 MHZ
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE 2
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 3
3. LEASING E OBBLIGHI ASSOCIATI 4
3.1 BANDE DI FREQUENZA OGGETTO DI LEASING E RELATIVA DURATA DEI DIRITTI D’USO 4
3.2 LE PROCEDURE PER IL LEASING E GLI OBBLIGHI DI COPERTURA 4
3.3 OBBLIGHI DI ACCESSO DEL SOGGETTO CHE ACCEDE AL LEASING NELLA BANDA A 3600-3800 MHZ 6
3.4 OBBLIGHI GENERALI E COMUNI DEL SOGGETTO CHE ACCEDE AL LEASING NELLA BANDA A 3600-3800 MHZ
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1. INTRODUZIONE
Il presente documento specifica, in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di Gara di cui al Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici (d’ora in avanti il “Disciplinare”), la procedura per la richiesta di leasing agli aggiudicatari dei lotti a 80 MHz delle frequenze 3600-3800 MHz e obblighi associati.
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
Si richiamano alcune delle principali disposizioni che regolano la materia ed in particolare:
a) legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
b) legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
c) decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Codice, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 e s.m.i.;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014;
e) decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 23 giugno 2015;
f) delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 183/18/CONS, dell’11 aprile 2018, recante “il parere ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste di proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz”.
g) delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 231/18/CONS, dell’ 8 maggio 2018, recante “procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, e la successiva nota del 3 luglio 2018 (acquisita al prot. n. 43516) con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito agli obblighi di copertura della banda 3600-3800 MHz di cui all’art. 13 della citata delibera;
h) disciplinare di Gara di cui al Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, recante “procedure per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5, su base nazionale, per l’utilizzo per l’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda e ultra-larga, di cui alla Delibera n. 231/18/CONS, del 23 maggio 2018 dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. LEASING E OBBLIGHI ASSOCIATI
3.1 Bande di frequenza oggetto di leasing
Oggetto delle procedure di leasing trattate nel documento sono i blocchi di frequenze da 80 MHz nella banda 3600-3800 MHz di cui al Disciplinare con riferimento ai comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000.
Figura 1 – Banda 3600 – 3800 MHz
I diritti d’uso delle frequenze 3600-3800 MHz hanno durata sino al 31 dicembre 2037, sono rinnovabili secondo la normativa vigente e non possono essere ceduti a terzi senza previa autorizzazione da parte del Ministero.
3.2 Le procedure per il leasing e gli obblighi di copertura
1. Ciascun aggiudicatario dei lotti in banda 3600-3800 MHz che si sia aggiudicato frequenze per almeno 80 MHz in tale banda, e ciascun aggiudicatario che assommando le frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui sia in possesso o di cui abbia l’utilizzo anche mediante accordi raggiunga almeno 80 MHz su base nazionale, presenta al Ministero una propria lista d’obbligo di comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000.
2. Tutti i comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000 che non sono inclusi nelle liste d’obbligo di tutti gli aggiudicatari costituiscono la lista libera. La lista libera può essere modificata in relazione agli aggiornamenti dei piani delle liste d’obbligo di cui ai punti 5 e 12 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare. Il Ministero pubblica gli aggiornamenti della lista libera, l’elenco dei comuni coperti dai nuovi soggetti e il blocco di frequenze usato.
3. Qualunque soggetto che risponda ai requisiti di cui al punto 8 può dichiarare al Ministero la disponibilità a offrire il servizio di cui al punto 2 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare in un comune della lista libera, obbligatoriamente almeno ad eventuali richiedenti prioritari, come definiti al punto 3 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare inclusi eventuali richiedenti di quel comune che ricadono in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, eventualmente rimasti scoperti e che saranno noti successivamente. Il soggetto specifica quale blocco di frequenze intente utilizzare nel caso vi sia più di un blocco non utilizzato. Il Ministero si riserva di rendere note non appena disponibili, anche in forma disgiunta, le unità immobiliari all’interno di tali comuni che non risulteranno coperte dal piano strategico BUL.
4. L’aggiudicatario del blocco di frequenze interessato, per quel comune, è tenuto a concedere in leasing le rispettive frequenze al soggetto che per primo presenta la richiesta di utilizzo delle frequenze. Detto leasing è da intendersi riferito a tutto il comune, salvo diverso accordo fra le parti.
5. Il soggetto che assume l’obbligo di copertura per quel comune con quel determinato blocco di frequenze, salvo diversi accordi tra le parti, è tenuto a corrispondere all’aggiudicatario un canone pari alla quota corrispondente proporzionata del prezzo aggiudicatario del blocco, rapportato alla popolazione del comune e alla durata residua, che dovrà essere fino alla scadenza dei diritti d’uso.
6. Il soggetto che accede può presentare richieste cumulative. Tale soggetto può presentare richiesta di accesso ad un aggiudicatario anche per la fornitura dei servizi ai richiedenti di comuni presenti nella sua lista d’obbligo, situati in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, relativi ai bandi gestiti da Infratel, eventualmente rimasti scoperti e per i quali l’aggiudicatario non ha manifestato l’opzione di copertura di cui al punto 5 del paragrafo
3.5.2 del Disciplinare. Per tale richiesta le condizioni di accesso sono negoziate tra le parti che devono agire in buona fede nell’interesse dell’utente.
7. L’avvio dell’offerta dei servizi da parte dei soggetti che assumono l’obbligo di copertura deve avvenire, con le modalità di cui al punto 13, entro 6 mesi dalla stipula del contratto di leasing. Eventuali accordi di sharing sono lasciati alla negoziazione tra le parti.
8. Il soggetto che intende accedere all’uso delle frequenze ai sensi del punto 9 del paragrafo
3.5.2 del Disciplinare non può essere un operatore di rete cui sono assegnati, direttamente o indirettamente, anche in seguito alle procedure di cui al Disciplinare, diritti d’uso di frequenze terrestri per servizi di comunicazione elettronica fino alla banda 3600-3800 MHz su base nazionale o su un’area di estensione geografica in cui risieda almeno il 40% della popolazione nazionale o che abbia accordi per l’utilizzo delle stesse frequenze su una simile area. Detto soggetto è tenuto a richiedere un’apposita autorizzazione al Ministero per la gestione della rete, qualora non ne sia già in possesso, e per l’uso delle frequenze ottenute in leasing. Il soggetto che richiede il leasing deve essere titolare di un’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti e servizi. Detto soggetto dovrà inoltre presentare al Ministero il proprio piano di uso delle frequenze nel comune indicato che viene altresì pubblicato sul sito web del soggetto. Il soggetto che accede è tenuto ai medesimi obblighi degli aggiudicatari in relazione all’utilizzo delle frequenze ed al rispetto del modello di condivisione di cui al paragrafo 10.9.4 del Disciplinare.
9. Il soggetto che accede al leasing cui compete l’obbligo di copertura ha 20 mesi dalla stipula del contratto di leasing per comprovare di essere pronto a fornire il servizio di cui al punto 2 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare nei comuni dichiarati nel proprio piano di uso delle frequenze ai sensi del punto 8. Sono fatti salvi i casi di documentata ed eccezionale difficoltà tecnica per procedere alla connessione.
10. Le valutazioni riguardanti la verifica della comprova da parte del soggetto che accede al leasing di essere pronto a fornire il servizio di cui al punto 2 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare vengono stabilite all’interno del tavolo tecnico istituito dal Ministero, nel
rispetto del modello di condivisione di cui al paragrafo 10.9.4 del Disciplinare e del modello di copertura di cui al paragrafo 3.6 del Disciplinare.
11. I soggetti che accedono al leasing sono tenuti ai medesimi obblighi dell’aggiudicatario in relazione al rispetto del modello di condivisione di cui al paragrafo 10.9.4 del Disciplinare e del modello di copertura di cui al paragrafo 3.6 del Disciplinare.
12. Il soggetto che accede alle frequenze ai sensi del punto 9 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare è tenuto a concordare con l’aggiudicatario i meccanismi di protezione e coesistenza reciproca, ivi inclusa la sincronizzazione delle reti, in maniera da ridurre ragionevolmente gli oneri complessivi, avuto riguardo anche agli utilizzatori della banda adiacente e della stessa banda nelle aree adiacenti. Gli aggiudicatari, e in maniera reciproca i soggetti che accedono alle frequenze ai sensi del punto 9 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare, pongono in essere tutti gli accorgimenti per proteggere le installazioni reciproche e non limitano indebitamente nuove installazioni. In caso di discordanza circa la specifica modalità di sincronizzazione, questa è definita dall’aggiudicatario che ha l’onere di provare che una diversa modalità costituirebbe pregiudizio insanabile al corretto funzionamento della propria rete.
13. Al fine del rispetto dell’obbligo di cui al punto 9, ciascun soggetto che accede al leasing cui compete l’obbligo rende noto, mediante pubblica affissione o modalità equivalente, in ciascun comune presente nel piano di cui al punto 8, la disponibilità alla fornitura del servizio alle utenze da servire situate all’interno del comune stesso e le modalità per effettuare le richieste di attivazione commerciale del servizio. Il Ministero potrà approntare un meccanismo di pubblicità complementare sentite le competenti autorità comunali o l’ANCI o Infratel.
14. Ciascuna difformità nella fornitura del servizio di cui ai punti 3 e 9, e ai punti 2 e 3 del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare nei comuni soggetti all’obbligo nei tempi previsti è sanzionabile secondo le norme vigenti ed ove generalizzata può condurre alla sospensione del contratto di leasing nelle aree interessate.
15. In relazione al rispetto degli obblighi di cui al punto 9, sono fatte salve eventuali limitazioni tecniche derivanti dal rispetto del modello di condivisione di cui al paragrafo
10.9.4 del Disciplinare, che dovranno essere singolarmente giustificate in relazione all’impossibilità di fornire servizio ad uno specifico richiedente. Le valutazioni riguardanti l’impedimento dell’utilizzo delle frequenze vengono stabilite all’interno del tavolo tecnico istituito dal Ministero.
3.3 Obblighi di accesso del soggetto che accede al leasing nella banda a 3600-3800 MHz
1. Come stabilito dal punto 2 del paragrafo 10.9.3 del Disciplinare i soggetti che accedono al leasing in determinate aree di riferimento hanno l’obbligo di fornire un servizio di accesso.
2. Ciascun soggetto che accede al leasing è tenuto a fornire un servizio di accesso a favore di qualunque soggetto, esclusi i soggetti cui sono assegnati, direttamente o indirettamente, anche in seguito alle procedure di cui alla presente procedura di gara, diritti d’uso di frequenze terrestri per servizi di comunicazione elettronica fino alla banda 3600-3800 MHz inclusa su base nazionale o su un’area di estensione geografica in cui risieda almeno il 40% della popolazione nazionale. Il servizio di accesso è fornito ai seguenti termini e condizioni:
a. l’accesso segue una ragionevole richiesta finalizzata allo sviluppo dei servizi di tipo 5G ed è basato su un accordo commerciale fra le parti, a condizioni eque e non discriminatorie;
b. l’accordo specifica l’area di riferimento, fino al minimo dell’area coperta da un singolo impianto;
c. l’accordo può comprendere anche aree al di fuori del territorio soggetto all’obbligo di copertura;
d. le modalità tecniche dell’accesso sono concordate tra le parti e possono prevedere anche la realizzazione della rete da parte del soggetto che accede qualora il soggetto che ha acceduto al leasing dall’aggiudicatario non intenda coprire direttamente l’area di riferimento, specificando in tal caso se la realizzazione della rete avviene sotto il controllo del soggetto che ha acceduto al leasing dall’aggiudicatario oppure mediante leasing; sempre in tal caso l’accordo prevede, salvo diversa pattuizione, in entrambi i casi, per l’uso delle frequenze la corresponsione di un canone pari alla quota corrispondente proporzionata del prezzo aggiudicatario del blocco.
3. Il soggetto che accede alla capacità, o all’uso autonomo delle frequenze nel caso del leasing, ai sensi del punto 2, deve acquisire, ove non ne sia già in possesso, idonea autorizzazione da parte del Ministero per la gestione della rete e l’utilizzo delle frequenze, notificando l’accordo raggiunto, anche qualora intenda utilizzare la capacità o le frequenze a scopo privato o per la rivendita di servizi diversi dai servizi puri di comunicazione elettronica. Esso pubblica il proprio piano di sviluppo e roll out di rete sul proprio sito web, e definisce e si conforma a un piano di copertura nel caso del leasing. Nel caso tale soggetto sia un operatore pubblico di servizi di comunicazione elettronica esso si impegna ad avviare anche il servizio commerciale nell’area di riferimento.
4. I soggetti terzi che accedono alla disponibilità di capacità o frequenze ai sensi dei punti 2 e 3 sono tenuti ai medesimi obblighi del cedente in relazione all’utilizzo delle frequenze, di copertura ed al rispetto del modello di condivisione di cui al paragrafo 10.9.4 del Disciplinare.
3.4 Obblighi generali e comuni del soggetto che accede al leasing nella banda a 3600- 3800 MHz
1. Ciascun soggetto che accede al leasing dei blocchi di frequenza a 80 MHz in banda 3600- 3800 MHz sono tenuti a trasmettere al Ministero e all’Autorità, con cadenza annuale, fino al termine del contratto di leasing, lo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a banda larga o ultra-larga impiegante il blocco di frequenza dichiarato e la fornitura del relativo servizio, documentando, in particolare, la diffusione dei siti, le architetture di rete e le tecnologie implementate.
2. Ciascun soggetto che accede al leasing nella banda a 3600-3800 MHz è tenuto a rispettare gli obblighi specificamente previsti dalla Delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità e dal Disciplinare, nonché gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, ed in particolare, quelli di cui all’Allegato n. 1, Parte A e Parte B, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, avendo riguardo ai nuovi scenari derivanti dallo sviluppo delle reti 5G.
3. Gli obblighi di cui alla Delibera 231/18/CONS e al Disciplinare, ivi incluso il livello di copertura anche con riguardo a possibili modifiche dei piani, devono essere mantenuti per tutta la durata del leasing e sono trasferiti a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l’uso e la cessione a qualsiasi titolo delle frequenze.
4. Ai soggetti che aderiscono al leasing che non rispettano gli obblighi derivanti dall’uso effettivo delle frequenze, incluso quello di copertura e utilizzo delle frequenze nei termini previsti, incluso quello di avvio del servizio commerciale, può essere valutata la sospensione del leasing nelle aree interessate. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto, la revoca del leasing è soggetta a valutazione. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto ai suddetti soggetti.
5. L’attivazione di apparati attivi in postazione fissa operanti sulle frequenze prese in leasing avviene sotto il controllo del soggetto che accede al leasing. I soggetti che accedono al leasing debbono conservare in un apposito registro i dati relativi all’ubicazione dei detti apparati, ove non di libero uso.
6. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, il soggetto che accede al leasing è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
7. I soggetti che accedono al leasing sono tenuti a fornire all’Autorità le informazioni necessarie per la verifica dell’uso efficiente delle frequenze, nel rispetto delle norme del Codice.
8. I soggetti che accedono al leasing devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli impianti i soggetti che accedono al leasing sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonchè al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico, provvedendo
ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti, ove previsto, le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.
9. Al fine di consentire l’opportuno coordinamento, i soggetti che accedono al leasing sono tenuti a rendere disponibili agli altri operatori, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso di co-locazione di impianti, i soggetti che accedono al leasing sono tenuti ad adottare le best practice di site engineering suggerite dalla letteratura tecnica.
10. I soggetti che accedono al leasing sono tenuti a rispettare le norme tecniche che il Ministero adotta al fine del coordinamento internazionale delle frequenze.
11. I soggetti che accedono al leasing che operano in prossimità del confine dello Stato italiano sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri ed in generale dalla normativa internazionale e ove necessario della Raccomandazione ECC(15)01 per le frequenze applicabili. Ai soggetti che accedono al leasing può essere imposto, in caso di persistenza di interferenze nocive, l’obbligo che la PFD (Power Flux Density) prodotta sia dai terminali d’utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura, non superi livelli prestabiliti al confine.
12. I soggetti che accedono al leasing individuano le opportune tecniche di mitigazione e coordinamento, incluse quelle di sincronizzazione, per evitare eventuali problemi di interferenza in banda e in banda adiacente nei riguardi di impianti che abbiano diritto a protezione, e le adottano in maniera proporzionata e giustificata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e best practice anche internazionali.
13. Qualora l’applicazione delle norme tecniche previste non garantisse la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, sia in banda che fuori banda, i soggetti che accedono al leasing devono adottare le misure addizionali che dovessero rendersi necessarie, quali tecniche di mitigazione e coordinamento, adottandole in maniera proporzionata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e best practice anche internazionali, inclusa la sincronizzazione delle reti. In caso di adozione di specifiche, ulteriori tecniche di coordinamento o mitigazione con l’operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande adiacenti nelle medesime aree, gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. Qualora tali misure non garantissero la totale assenza di interferenze nocive il Ministero potrà imporre norme tecniche più restrittive, anche successivamente, nel corso dell’effettiva implementazione di quanto previsto dal Disciplinare, incluse specifiche tecniche di mitigazione, limiti alla potenza spettrale emessa, utilizzo di canali preferenziali o ulteriori limitazioni, incluse ulteriori zone geografiche di esclusione o in cui siano previste solo talune configurazioni architetturali privilegiate, in maniera giustificata e proporzionata. In caso di persistenza di interferenze nocive tra operatori che operano in blocchi adiacenti può essere imposta dal Ministero la sincronizzazione delle reti ovvero l’imposizione di una banda di guardia interna al diritto d’uso o uso di blocchi di frequenza in modalità “ristretta”.
14. I soggetti che accedono al leasing sono tenuti a rispettare quanto previsto nel paragrafo
10.9.1.2 del Disciplinare riguardante le condizioni per l’utilizzo ordinato, efficiente e non interferente in banda 3600-3800 MHz, nella stessa misura in cui vengono rispettate dagli aggiudicatari.
15. L’adozione della norma tecnica di sincronizzazione è affidata ad un tavolo tecnico con i soggetti interessati, il Ministero ed il soggetto terzo. Gli utilizzatori delle bande adiacenti collaborano in buona fede per la risoluzione di ogni possibile caso di interferenza nociva e sono tenuti a garantire l’uso efficiente dello spettro, nel rispetto dei principi fissati dal Codice.
16. Gli eventuali oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario interessato, in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d’uso, e ai soggetti che accedono al leasing, in maniera proporzionata.
17. Per l’utilizzo delle frequenze i soggetti che accedono al leasing sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia, ivi incluse in particolare le norme relative alla sicurezza delle reti e alla protezione dei dati, di cui allo stato all’Allegato n. 1, parte A, punti 7 e 16, del Codice, avendo riguardo ai nuovi scenari derivanti dallo sviluppo delle reti 5G.
18. I soggetti che accedono al leasing sono tenuti a rispettare quanto previsto nel paragrafo
10.6.1 del Disciplinare riguardante l’uso di apparati e approvazione delle interfacce, nella stessa misura in cui vengono rispettate dagli aggiudicatari.