CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA FIERA FREDDA NAZIONALE DELLA LUMACA TRIENNIO 2018 - 2020
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Rep. n.
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA FIERA FREDDA NAZIONALE DELLA LUMACA TRIENNIO 2018 - 2020
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ……………………………………… del mese di
…………………………….., nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me,
…………………………………………………. richiestomi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267 di rogare il presente atto nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:
a) ………………………………….. nat… a ………………………………………… il
…………………………………………….. che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Borgo San Dalmazzo codice fiscale e partita IVA 00449510049 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Turismo e Manifestazioni, di seguito nel presente atto anche denominato semplicemente ”Comune“; b) ……………………………………. nat… a ………………………………………. il
……………………………………………… codice fiscale: , Legale
Rappresentante della Ditta …………………………………………… con sede a
……………………………………… in Via ………………………………………………….. codice fiscale e partita Iva: ………………………………………., di seguito nel presente atto anche denominata semplicemente ”Appaltatore“;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciando all’assistenza dei testimoni con il mio consenso, con questo atto convengono quanto segue: Premesso
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29 maggio 2018 vennero definiti gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca per il triennio 2018/2020;
- che con determinazione del Funzionario responsabile del Servizio Turismo e Manifestazioni n. …………………. del venne assunto il provvedimento
a contrarre ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- che con determinazione del medesimo Responsabile del Servizio n del
…………………………. l’appalto oggetto del presente contratto venne aggiudicato definitivamente alla ………………………………….. con sede a …………………………… in Via
……………………………………… codice fiscale e partita Iva per
un importo netto complessivo di euro ……………….., oltre ai relativi oneri fiscali.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Il Signor …………………………………………………………., responsabile del servizio Turismo e Manifestazioni del Comune di Borgo San Dalmazzo affida alla Ditta
………………………………………….. , come sopra rappresentata, l’esecuzione in appalto del
servizio di l'organizzazione e la gestione della Fiera Fredda Nazionale della Lumaca per il triennio 2018/2020, come da capitolato speciale approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Manifestazioni n. ……………………………… in data
……………………………. e secondo quanto infra specificato.
Art.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione complessiva della mostra-mercato con stand espositivi per commercio in luogo aperto al pubblico situato nei locali fieristici “ex Opificio Bertello” nell’ambito della manifestazione denominata “Fiera Fredda Nazionale della Lumaca” per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Nota descrittiva. La “Fiera Fredda Nazionale della Lumaca” assume il rango di evento a corollario della pluricentenaria Fiera Fredda che si svolge il giorno 5 dicembre di ogni anno. L’evento è spiccatamente orientato all’enogastronomia e ai prodotti tipici alimentari.
Obiettivi. Valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali e di prodotti tipici enogastronomici regionali e/o provenienti da Paesi esteri.
Periodo minimo. Cinque giorni da collocarsi nella prima decade del mese di dicembre di ogni anno, su indicazione dell’Amministrazione comunale.
Spazi. Locali fieristici “ex Opificio Bertello”, al quale è stata attribuita la qualifica di quartiere fieristico nazionale con deliberazione della Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo n. 60 del 19 marzo 2013. Gli spazi utilizzabili sono: Expo 1 di mq. 959, Expo 2 di mq. 435, Expo 3 di mq. 295 (con relativi servizi igienici), area scoperta antistante di circa mq. 950, Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo”.
Allestimento e disallestimento. L’allestimento delle strutture e l’occupazione degli spazi deve avvenire a partire dal quinto giorno antecedente l’inizio della fiera. Il disallestimento delle strutture e la liberazione degli spazi concessi deve avvenire entro la sera del quarto giorno successivo alla manifestazione.
Suddivisione delle aree. L'intera area di localizzazione della manifestazione dovrà essere articolata come segue:
a) Area per spazi espositivi a disposizione dell’appaltatore per l'allestimento della mostra mercato di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici provenienti da almeno 4 Regioni italiane e/o da Paesi esteri (Expo 2)
b) Area per spazi espositivi a disposizione dell’appaltatore per l'allestimento della mostra mercato di prodotti tipici locali (Expo 1)
c) Area spettacoli (Expo 3)
d) Auditorium
e) Area per spazi espositivi (Expo 4) da riservarsi gratuitamente alle associazioni di categoria (Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, CNA, ecc.) che dovranno autonomamente provvedere ad allestire gli spazi espositivi oltre a spazi espositivi da concedersi gratuitamente alle associazioni locali senza scopo di lucro.
N.B.: Vedasi la terza voce del successivo paragrafo “Obblighi del Comune”.
f) Area scoperta antistante per esposizione di prodotti vari. N.B.: per tutta la giornata del 5 dicembre di ogni anno dovranno essere posti gratuitamente a disposizione degli allevatori e/o commercianti di chiocciole almeno 8 stand espositivi riservati all’allestimento del Mercato Nazionale delle lumache.
Nell’area a) dovranno trovare collocazione almeno n. 20 stand espositivi + 6 stand espositivi per Associazioni senza scopo di lucro (con precedenza ai soggetti aventi sede in Borgo San Dalmazzo).
Nell’area b) dovranno trovare collocazione almeno n. 30 stand espositivi riservati a prodotti tipici locali borgarini e provenienti dalle valli che confluiscono su Borgo San Dalmazzo.
Nelle aree c) e d) dovranno trovare collocazione gli spettacoli, gli intrattenimenti e le animazioni;
Nell’area e) dovranno trovare collocazione le associazioni di categoria che dovranno provvedere a loro cura e spese all’allestimento dei rispettivi spazi espositivi
Nell’area f) dovranno trovare collocazione almeno n. 12 stand espositivi riservati a prodotti artigianali e/o enogastronomici ad esclusione dei prodotti tradizionalmente offerti dagli ambulanti.
Il numero complessivo degli espositori non dovrà essere inferiore a 50.
Spetta all’appaltatore la scelta degli espositori, tenuto conto della riserva ai prodotti tipici locali borgarini e provenienti dalle valli che confluiscono su Borgo San Dalmazzo.
La manifestazione fieristica dovrà essere organizzata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 e D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014.
Adempimenti. Fanno parte degli adempimenti specifici richiesti annualmente per l’organizzazione della Fiera:
- consentire l’accesso gratuito al pubblico in tutte le aree oggetto di mostra mercato ed espositive;
- organizzare una mostra mercato di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici regionali e/o provenienti da Paesi esteri ed una mostra mercato dei prodotti tipici enogastronomici locali, ad esclusione dei prodotti tradizionalmente offerti dagli ambulanti con l’obiettivo di diversificare i prodotti in fiera e qualificare e valorizzare la tipicità del territorio;
- assicurare il completo allestimento delle aree espositive con strutture mobili della stessa tipologia e dello stesso colore e idonee dal punto di vista estetico al contesto del centro fieristico, garantendo la presenza di almeno n. 50 espositori. Nell’area riservata ai prodotti tipici enogastronomici locali dovrà essere consentita la cottura e la somministrazione dei cibi in uno spazio appositamente allestito con tavoli e sedie;
- allestire un punto cottura esterno (da porre gratuitamente a disposizione degli espositori) idoneo a confezionare e riscaldare i cibi somministrati nell’area fieristica, compreso ogni onere e procedura amministrativa necessari a rendere tale punto conforme alla normativa igienico sanitaria e di sicurezza;
- svolgere le manifestazioni fieristiche e gli eventi come da offerta presentata in sede di gara. L’appaltatore dovrà predisporre e gestire un programma di spettacoli, intrattenimenti ed animazione, distribuiti omogeneamente durante tutta la durata dell’iniziativa, assumendosi l’onere relativo ai diritti SIAE sugli spettacoli ed ogni onere relativo alla sicurezza ed autorizzazioni amministrative relative. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli spettacoli sarà interamente introitato dall’appaltatore;
- organizzare e gestire l’ammissione degli espositori nelle aree disponibili per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche;
- allestire gli impianti elettrici temporanei a servizio delle aree ove saranno organizzate le manifestazioni fieristiche ed allestire le relative cassette per i citati allacci, compresa la
stipula dei relativi contratti di fornitura di energia elettrica;
- provvedere agli allestimenti degli impianti elettrici di derivazione dai punti di allaccio per la fornitura all’utilizzatore/espositore;
- assicurare l’accurata pulizia di tutte le aree date in concessione e all’interno degli stand espositivi;
- garantire idonea vigilanza notturna delle aree adibite a manifestazioni fieristiche;
- realizzare ogni ulteriore azione o attività utile e necessaria allo svolgimento delle manifestazioni Fieristiche, compreso l’onere per l’allestimento di un buffet di inaugurazione per 80 persone;
- provvedere ad ogni e qualsiasi forma di promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni mediante realizzazione e diffusione di almeno 500 manifesti murali da diffondere in ambito locale, provinciale e regionale, di almeno 500 locandine ed almeno
25.000 copie di un opuscolo-programma (redatto in lingua italiana e tradotto in almeno una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco) da diffondersi in ambito locale, provinciale e nel territorio francese della valle Roja, spot radiofonici e/o televisivi, acquisto di spazi pubblicitari su giornali o riviste, comunicazione web e social, con obbligo di evidenziare in qualsiasi intestazione l'emanazione e lo stemma del Comune di Borgo San Dalmazzo (e con diritto ad avvalersi delle tariffe agevolate ai fini dei diritti di affissione e dell'imposta di pubblicità presso i Comuni contermini e dell'esenzione presso il Comune di Borgo San Dalmazzo), oltre l’inserimento del logo della Camera di commercio di Cuneo, della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e di altri soggetti patrocinatori e/o finanziatori indicati dal Comune di Borgo San Dalmazzo;
- stipulare e consegnare una polizza R.C.T. di validità annuale, di importo pari ad almeno
€ 500.000,00 per danni causati dall’appaltatore a terzi ed alla concedente, a persone e/o cose, nell’esecuzione del servizio in oggetto. La polizza dovrà essere consegnata trenta giorni prima dell’evento;
- assicurare il rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 e D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014, in materia di organizzazione di manifestazioni fieristiche “di carattere nazionale”, che gli espositori siano in possesso dei requisiti previsti per le legge a seconda delle varie categorie, e che siano rispettate le norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza;
- predisporre il piano di sicurezza per le aree adibite a manifestazioni fieristiche e mostre mercato nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche;
- collaborare con il Servizio Turismo e Manifestazioni e con la Polizia Municipale per il Piano del Traffico, fornendo le informazioni necessarie alla stesura delle ordinanze per l’eventuale chiusura delle strade al traffico ed alla sosta entro 30 giorni precedenti l’evento;
- provvedere alla pratiche relative all’ottenimento di ogni licenza, autorizzazione e concessione necessaria per l’allestimento della mostra-mercato e l’esercizio delle attività previste, ivi compresa la richiesta di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per l’ottenimento dell’agibilità prevista dall’articolo 80 del T.U.L.P.S. e consegnare annualmente la documentazione a firma di tecnico abilitato relativa al corretto montaggio delle strutture installate nelle aree per le
manifestazioni fieristiche e certificato a regola d’arte (L. n.186/1968 e la documentazione tecnica dei materiali ed apparecchiature installati) per le derivazioni degli impianti elettrici da ogni punto di allaccio;
- consegnare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione conclusiva sulle manifestazioni fieristiche ed il dettagliato bilancio consuntivo della manifestazione fieristica, compresa la rilevazione delle presenze dei visitatori nei giorni di fiera;
- adibire al servizio in oggetto personale avente buona attitudine alle relazioni con il pubblico con maturata esperienza nel settore. Nel corso dell'affidamento, l’appaltatore dovrà provvedere a sostituire il personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del Servizio Turismo e Manifestazioni;
- farsi carico di tutti gli adempimenti per la sicurezza previsti dalla specifica normativa in vigore.
- dare piena attuazione del piano si sicurezza e di emergenza relativo a tutte le manifestazioni gestite al fine di garantire la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety, allo svolgimento degli eventi gestiti così come previsto dalle specifiche circolari del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Cuneo.
Obblighi del Comune. Al fine dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche nell’ambito della Fiera Fredda il Comune, è tenuto a:
- mettere a disposizione le aree pubbliche per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- collaborare con la concessionaria fornendo le informazioni per la manifestazione per garantire la buona riuscita della stessa;
- farsi carico delle spese per il riscaldamento degli immobili concessi (tranne che per l’area Expo 4 che dovrà essere riscaldata a cura e spese dell’appaltatore);
- farsi carico della spesa per il montaggio del palco spettacoli avente dimensioni m 10 x 6 e la sua verifica statica annuale;
- mettere a disposizione della concessionaria idonee attrezzature per la differenziazione dei rifiuti nelle aree pubbliche destinate alle manifestazioni fieristiche e procedere al loro smaltimento attraverso il servizio comunale di raccolta. Restano a carico della concessionaria gli oneri per la pulizia delle aree pubbliche e degli spazi interni agli stand espositivi.
Art. 2 – DURATA
L’appalto per la gestione del servizio ha durata triennale, con decorrenza dal giorno di stipula del contratto di appalto e scadenza 31 dicembre 2020.
Art. 3 – TEMPI, CONTENUTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
L’appaltatore deve occuparsi della gestione e del controllo degli spazi adibiti alle manifestazioni, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della privacy e la sicurezza.
L’appaltatore deve presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione progettuale delle iniziative che intende organizzare nell’anno di riferimento, accompagnato dal budget economico-finanziario. Nella redazione del progetto il soggetto appaltatore deve, tra l’altro, predisporre iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni sociali, culturali ed eno- gastronomiche del territorio, con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali, commerciali e dell’associazionismolocale.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo si riserva di approvare o proporre modifiche o integrazioni alla relazione presentata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo comunale.
Nella relazione progettuale l’appaltatore deve fornire informazioni generali circa la strategia di gestione delle iniziative e tutti gli elementi a tal fine funzionali, nonché il programma dettagliato delle stesse.
La redazione della relazione progettuale deve evidenziare il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- individuazione di un tema specifico degli eventi fieristici, che li connoti in termini valoriali nel tempo, anche ricorrendo alla promozione delle risorse e delle eccellenze del territorio e valorizzazione della Città di Borgo San Dalmazzo;
- coinvolgimento della realtà associativa locale;
- valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo locale;
- promozione dei prodotti tipici, delle risorse e delle eccellenze del territorio;
- valorizzazione degli aspetti identitari locali.
Nella relazione progettuale devono essere altresì indicati i criteri che il soggetto appaltatore utilizza al fine di individuare i partecipanti alle iniziative e manifestazioni oggetto del servizio.
Il soggetto incaricato dell’organizzazione delle iniziative e manifestazioni riscuote ed incassa direttamente i proventi derivanti dalla gestione degli eventi, con obbligo di presentare, unitamente alla presentazione della fattura, la relativa rendicontazione.
L’appaltatore è tenuto all’applicazione, nei confronti degli espositori, di costi per i singoli spazi non superiori alle tariffe di seguito riportate:
Spazio espositivo (superficie complessiva mq 9) | Tariffa per l’intero periodo di svolgimento della mostra mercato (IVA compresa) |
Expo 1 - Mostra Mercato di prodotti tipici locali | € 487,50 |
Expo 2 - Mostra Mercato di generi vari e di prodotti tipici enogastronomici provenienti da Regioni italiane e/o da Paesi esteri | € 325,00 |
Piazzale esterno | € 195,00 |
gli importi sopra indicati si intendono quale importo massimo. Le tariffe si intendono:
- omnicomprensive di tutti i servizi resi, compresa la distribuzione di energia elettrica fino a Kw 1;
- per tutta la Fiera;
- comprensive di I.V.A. aliquota ordinaria.
Prima dello svolgimento delle iniziative e manifestazioni, l’appaltatore deve, a sua cura e spese, acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni ed i provvedimenti in materia di sicurezza e di natura igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente.
Variazioni di durata delle iniziative. Il soggetto appaltatore può dilatare la durata della manifestazione, previa autorizzazione dell’Amministrazione, e senza variazione del
corrispettivo dovuto.
Ogni adempimento amministrativo rimane a carico del soggetto appaltatore del servizio. Nuove iniziative. Il soggetto appaltatore ha la facoltà di proporre nuove iniziative e manifestazioni, che devono essere formalmente e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione.
Nel caso di nuove iniziative autorizzate, il soggetto appaltatore non beneficia di alcuna agevolazione o corrispettivo previsto nel contratto d’appalto in oggetto, fermo restando il diritto ad incassare i proventi derivanti dalle iniziative stesse.
La proprietà e la possibilità di uso e sfruttamento di tali nuove iniziative rimane esclusivamente in capo al Comune di Borgo San Dalmazzo, senza che l’appaltatore possa far valere alcun diritto di esclusiva o di sfruttamento economico delle stesse, ultroneo rispetto a quanto previsto nel presente affidamento.
Ferma restando l’autonomia gestionale ed imprenditoriale dell’appaltatore nell’organizzazione degli eventi, gli stessi non possono comprendere iniziative e manifestazioni lesive dell’immagine della pubblica amministrazione, o in contrasto con la morale e l’ordine pubblico.
Art. 4 – ADEMPIMENTI SAFETY E SECURITY
L’appaltatore dovrà garantire le condizioni di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, per la quale l'appaltatore agirà in qualità di organizzatore della manifestazione stessa e dovrà:
1. effettuare la valutazione dei livelli di rischio della manifestazione e dell’adozione di tutte le conseguenti prescrizioni in relazione all’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato- Regioni n.13/9/CR8C/C/ in base alle indicazioni fornite dalla circolare della Prefettura di Cuneo – U.T.G. Prot. N./12B.1 Area I del 18/08/2017;
2. effettuare la valutazione dei livelli di rischio sanitario e dell’adozione di tutte le conseguenti prescrizioni in base all’accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalla Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
3. predisporre il piano di sicurezza ed emergenza in linea con quanto previsto dalla Circolare della Prefettura di Cuneo – U.T.G. Prot. N. /12B.1 Area I del 18/08/2017;
4. ottenere i nulla osta, permessi e autorizzazioni necessarie alla realizzazione della manifestazione, inoltrando le richieste direttamente agli uffici preposti entro i tempi previsti nei termini di legge a firma dell’organizzatore stesso o suo rappresentante legale;
5. garantire il rispetto del decreto legislativo 81/08 s.m.i. per la sicurezza del personale a vario titolo impiegato nella realizzazione dell’evento.
(Vedasi quanto indicato alla voce NEWS – PUBBLICA SICUREZZA MANIFESTAZIONI nella pagina web xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxxx)
Gli oneri derivanti dagli adempimenti relativi a quanto previsto nel presente articolo sono interamente a carico del soggetto appaltatore.
Art. 5 – QUADRO ECONOMICO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Per l’affidamento in concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche e della mostra mercato, l’appaltatore avrà quattro fonti di remunerazione:
1. i proventi ricavati dall’applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 3: il valore della concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche, calcolato ai sensi dell’art. 167 del DLgs n.50/2016 in € 23.465,00 annui è costituito dal fatturato realizzabile dalla concessionaria, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base delle tariffe stabilite ed alla luce dei dati statistici dell’ultimo biennio. Gli incassi registrati negli ultimi anni di svolgimento della manifestazione, sono da considerarsi indicativi e, in alcun caso, non impegnativi, né vincolanti per l’Amministrazione;
2. il corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione, quale appalto di servizi finanziato con mezzi propri ordinari di bilancio, è di € 25.819,67 (IVA esclusa) per l’anno 2018 e di € 24.590,16 (XXX xxxxxxx), per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
3. gli introiti pubblicitari derivanti dalla cessione degli spazi pubblicitari presenti sulla pubblicazione divulgativa della manifestazione, che dovrà essere realizzata e diffusa a cura e spese della concessionaria stessa e degli spazi pubblicitari allestiti all’interno e lungo il perimetro del palazzo Xxxxxxxx (resta a carico della concessionaria il versamento dell’imposta pubblicitaria);
4. i proventi derivanti dall’ingresso del pubblico agli spettacoli, al netto delle imposte che restano al carico della concessionaria.
Tutte le spese connesse all’organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche e della mostra mercato sono a completo carico della concessionaria ed il compenso per tali attività è costituito dalle tariffe sopra citate e dall’appalto di servizi.
Il corrispettivo soggetto a ribasso è pari ad € 75.000,00 oltre IVA al 22%.
Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, l’appaltatore ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari ad euro ………………., , ovvero il dieci
per cento (10%) dell’importo contrattuale mediante …………………………...
La garanzia fideiussoria sarà svincolata al termine dell’appalto.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE
Nei corrispettivi indicati in sede di gara si intendono interamente compensati dal Comune all’appaltatore tutti i servizi, comprese le prestazioni del personale ed ogni altro onere espresso e non nel presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di cui trattasi. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto a decorrere dal 31/3/2015 tutte le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti di questa Amministrazione è “UF5VFF”. Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportareil Codiceidentificativodigara(CIG); Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).
Si precisa che eventuali informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx ed in particolare la videoguida xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxx_xxxxxxx.xxx, nonché gli allegati A “Formato della fattura elettronica” e B “Regole tecniche” del citato DM 55/2013.
Eventuali omissioni dei dati contabili e dell’acquisizione della corretta documentazione contributiva sopra riportati esonerano l’Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell’art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficiodapartedel Comunedel Documento Unico di Regolarità Contributiva– D.U.R.C. oequipollente). Troveranno, altresì, applicazione gli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010.
Art.8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Considerato che la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m. ed i., all’art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l’appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto al Comune gli estremi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e deve dare immediata comunicazione all’Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto devono essere registrati su tali conti
correnti dedicati ad essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48, d. lgs. 50/2016.
In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l’appaltatore deve trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato deve tempestivamente essere comunicata al Comune.
Art. 9 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CREDITO
Non è ammesso il subappalto
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa ai sensi dell’art. 106 del Codice.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dall’appalto, ai sensi del combinato disposto dall’Art. 106 comma 13 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che le cessioni siano effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.
Art. 10 – INADEMPIENZE, RESPONSABILITÀ, RITARDI E PENALI
La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto, darà luogo all’applicazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile.
L’applicazione delle penali non solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.
L’appaltatore deve scrupolosamente osservare, nell’erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.
Danno luogo ad applicazione delle penali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei sottoelencati importi le seguenti inadempienze:
1. La mancata realizzazione di una delle iniziative e manifestazioni di cui all’oggetto del presente affidamento comporta l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo offerto in sede di gara per la medesima iniziativa o manifestazione. Al verificarsi di tale inadempienza, l’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto di diritto;
2. La mancata o ritardata presentazione della relazione progettuale a n n u a l e delle iniziative che l’appaltatore intende organizzare nell’anno di riferimento, comporta l’applicazione di una penale pari al 5% (cinque per cento) dell’importo offerto in sede di gara per le iniziative e manifestazioni in oggetto;
3. Per le variazioni di data e/o durata delle iniziative e manifestazioni non concordate ne approvate, l’Amministrazione applica all’appaltatore una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo offerto in sede di gara per le iniziative e manifestazioni in oggetto;
4. Nel caso di variazioni di programma non concordate ne approvate, c’è l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo offerto in sede di gara per le iniziative e manifestazioni in oggetto;
5. L’uso e lo sfruttamento improprio delle iniziative comporta l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo offerto in sede di gara per le iniziative e manifestazioni in oggetto. Al verificarsi di tale inadempienza, l’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto di diritto;
6. L’esercizio di iniziative lesive dell’immagine dell’Amministrazione comporta l’applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo offerto in sede di gara per le iniziative e manifestazioni in oggetto. Al verificarsi di tale inadempienza, l’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto di diritto. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte dell’Appaltatore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali sopra indicate. Il relativo provvedimento è assunto dal R.U.P. Le penali verranno detratte dalle fatture in liquidazione o sul deposito cauzionale prestato. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’appaltatore essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale ed extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione saranno notificate all’Appaltatore tramite pec.
Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente affidamento, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.
L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al R.U.P. di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il R.U.P. potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.
I funzionari del Comune potranno svolgere i controlli e le verifiche che riterranno necessari per l’accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l’Appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell’esecuzione del servizio.
Art. 12 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto, tutti gli oneri e rischi dovuti alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel presente capitolato.
Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato; in ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato e negli atti di gara;
b) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate e predisposte dall’Amministrazione;
d) non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il soggetto incaricato dell’organizzazione provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale, “retributivo”, assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.
Art. 13 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA
L’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d’ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relativi al presente servizio.
Nelle ipotesi sopra indicate, qualora il D.U.R.C. segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell’Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora da parte dell’Appaltatore.
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d’impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.
Art. 14 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dall’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, in conformità all’art. dell’art. 30, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore stesso.
I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e
sottoscritte dagli interessati.
Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre a quanto stabilito dagli articoli precedenti, costituiscono cause di soluzione di diritto del contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai densi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, il contratto nei seguenti casi:
• Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
• In presenza di informazioni attestanti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle linee guida CCASGO e del D. Lgs. 159/2011;
• Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nella procedura di gara;
• Qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• In caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
• Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
• Inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
• In caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell’Appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi;
• Nei casi indicati dall’articolo relativo alle penali del presente capitolato;
• Nel caso di mancato rispetto dei singoli termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
• Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
L’Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’aggiudicataria del presente appalto.
Art. 16 – RECESSO
Il Comune ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all’Appaltatore con racc. a/r e/o pec, in caso di “giusta causa”. Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stata depositata contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materie, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
2. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3.ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni al Comune.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè eseguite correttamente ed a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C. C..
Art. 17 – TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’appalto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso di controversie insorte tra il Comune e l’Appaltatore nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Le domande e i reclami devono essere presentate per iscritto. Per ogni eventuale controversia sorta di conseguenza all’esecuzione del presente appalto e che non si siano potute definire in via amministrativa, la competenza è del Foro di Cuneo. E’ fatta salva la possibilità di deferire, previo accordo tra le parti, le controversie ad un collegio arbitrale.
Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse
e i diritti di segreteria xxxxxxxx e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione ed alla registrazione del contratto. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Tutti gli importi esplicati nel quadro economico di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto sono da intendersi IVA esclusa.
Art. 20 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE
Il Responsabile del Servizio in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, visti l’art. 26 del D. Lg. n. 81 del 9/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123) e la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, osservato che le attività oggetto dell’appalto sono attività gestite interamente e solamente dall’Appaltatore, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il conseguente e relativo onere risulta, pertanto, essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.
Naturalmente restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art. 21 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore risponde per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento di tutte le attività ed iniziative consentite in relazione al presente appalto e per l’intera durata del medesimo, tenendo manlevato il Comune di Borgo San Dalmazzo da ogni responsabilità al riguardo e da qualsiasi richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata in relazione a fatti connessi con le attività ed i servizi organizzati e/o gestiti.
L’Appaltatore ha prodotto copia della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT).
L’assicurazione sopramenzionata prevede:
• massimali di garanzia non inferiori a € 2.500.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
• le seguenti estensioni:
• estensione del novero dei terzi al Comune e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
• estensione del novero dei terzi a:
- titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze - nonché a tutte le persone fisiche che partecipino ad attività e lavori complementari al servizio oggetto di appalto;
- consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti.
• estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’Appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dei servizi che formano oggetto dell’appalto;
• estensione alla responsabilità civile riconducibile direttamente o indirettamente all’Appaltatore per danni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande;
• estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia;
• estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
• estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell’Appaltatore ovvero detenute dall’Appaltatore medesimo o da persone delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;
• estensione alla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
• estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
Resta in ogni caso inteso che farà carico all’Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest’ultima preveda la deduzione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dall’eventuale assicurazione, compresi gli eventuali danneggiamenti procurati al patrimonio pubblico, sia immobile sia mobiliare (attrezzature, pavimentazione, ecc.), in occasione delle iniziative organizzate gestite.
Art. 22 – REFERENTI
L’appaltatore comunica che il responsabile unico dell’appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso ed il R.U.P. del Comune è il Signor , e che il
referente del servizio, scelto fra gli operatori ivi operanti, che esplichi la medesima funzione per i problemi di ordinaria gestione che possano insorgere è il Sig.
……………………………... Il R.U.P., per il tramite del direttore dell’esecuzione, cura tutti i rapporti con l’appaltatore compresa l’irrogazione delle penali.
L’appaltatore ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 23 – NORMA DI RINVIO E FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa, al bando di gara ed ai regolamenti dell’Amministrazione comunale.
L’Appaltatore è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni, alle quali l’Amministrazione comunale rinvia:
• Disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e correlata normativa in materia di Appalti;
• Disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
• Disposizioni ai sensi della L. 12/3/99, n. 68;
• Disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
• Disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
• Disposizioni in materia di antimafia;
• Disposizioni del Codice Civile.
Art. 24 - COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio in Borgo San Dalmazzo.
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx.196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
Il Comune esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di Legge. In ogni caso il Comune e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, manifestando la volontà di utilizzare il contratto, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’Appaltatore dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 26 - CLAUSOLA EX ART.2 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL’ART. 54 DEL D.L.VO 30.3.2001, N165 )
“Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.
A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo sul percorso: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx%00xxxxxxxxxxxx/xxx ice%20di%20comportamento.pdf (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx%00xxxxxx rente/personale.html
Il contraente s’impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del Decreto L.vo 50/2016 e successive modifiche. Il presente atto è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su pagine a
video.
Letto, confermato e sottoscritto.