LOTTO I
A.T.P. Nuoro
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxx
LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio e Rischi accessori
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx tel. +39 00.000000 fax +39 00.00000000 E-mail :
Definizioni comuni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità di Azienda di Trasporto Pubblico per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). |
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. |
RETRIBUZIONE | Ai fini del conteggio del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici. |
La Società Il Contraente
Definizioni di settore
Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, quadri ed oggetti d’arte.
FABBRICATO
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PARTITA DI POLIZZA
Contenuto in genere, anche all’aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà del Contraente, comprese le merci con la sola esclusione:
⮚ di quanto definito alla voce fabbricati;
⮚ dei veicoli iscritti al PRA;
PATRIMONIO MOBILIARE
Le sedi e/o filiali e qualsivoglia localizzazione/area di proprietà, locata, condotta e/o in uso al Contraente a qualsiasi titolo - anche temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo uffici, magazzini, depositi, parcheggi, garage, minori dipendenze.
UBICAZIONE DEL RISCHIO
La Società Il Contraente
Art. 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano fritto di dolo.
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti,
escluse le tasse.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito rinnovo.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 - Coassicurazione e delega
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art. 1911 del Codice Civile).
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 1.14 - Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
▪ che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi
esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
▪ Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”;
▪ che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
▪ Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società s’impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)
La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30gg da quando l’Ente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta.
L’obbligo a fornire i dati i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker presso il seguente indirizzo/recapiti: GBS S.p.A. General Broker Service – Direzione Generale, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, Tel+39 06 830903pbx Fax +39 06 58334546pbx.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di Offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di Offerta).
Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio
Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso e/o perso possesso delle cose stesse, alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva e/o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi enti con somme complessivamente assicurate per ogni cespite non superiore a € 1.000.000,00.
Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta).
In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione 'a nuovo' la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato.
L'Assicurato si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo Ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione all'Assicurato stesso o è diventato di sua proprietà.
Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.
Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Per quanto attiene la partita Mezzi iscritti al PRA, in sede di emissione della polizza la Società si impegnerà ad assicurare i mezzi e la somma comunicata dal Contraente prima della data di decorrenza delle garanzie e, conseguentemente, a modificare il Premio che verrà ricalcolato in base ai tassi riportati nell’Allegato (Prospetto di offerta). Ad ogni rinnovo annuale, la Società è tenuta ad aggiornare i veicoli da assicurare ed il valore dei mezzi secondo quanto comunicato dall’Azienda. La Società, quindi, provvederà a ricalcolare il premio applicando alla somma nuova assicurata comunicata, la tassazione riportata nell’Allegato (prospetto di offerta).
Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
La Società Il Contraente
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione Incendio
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione
- autofermentazione
La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10% dell’ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Relativamente alla partita “Mezzi iscritti al P.R.A.”, la Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni da Incendio, fulmine e scoppio, comunque originatisi (compresa propagazione dell’incendio da un autoveicolo ad un altro o ad altri), limitatamente a quando gli stessi sono fermi in deposito, sottotetto o all’aperto, in area recintata di proprietà dell’Azienda stessa;
Ad integrazione di quanto riportato al successivo art. 2.2 “Delimitazione dell’Assicurazione / Esclusioni”, ai fini della presente garanzia, l’Assicurazione non copre i danni:
• causati da bruciature non seguite da incendio;
• agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
• determinati da dolo delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge;
• conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.
• danni determinati da uragani, tempeste, trombe d’aria, bufere, grandine, inondazioni, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici.
Art. 2.2 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
e. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
g. determinati da mareggiate;
x. xxxxxx a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione
Art 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Sono invece indennizzabili, entro il limite del 10 % del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
Art. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.5 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici dipendenze ed aree in genere nelle quali il Contraente svolga la propria attività.
La Società Il Contraente
Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l’Azienda ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
1) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa pattuizione con la Società;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come di seguito definito. II - Patrimonio Mobiliare (Contenuto) - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo.
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i Fabbricati il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area.
- per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
- l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina
l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
b. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
c. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita “Patrimonio Mobiliare”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
III – Mezzi iscritti al PRA
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo verrà calcolato secondo i seguenti criteri:
- valore a nuovo: nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; per valore a nuovo si intende il prezzo di listino del mese di acquisto del macchinario/mezzo
- valore commerciale: nei periodi successivi; il valore commerciale viene stabilito in base a quanto riportato in pubblicazioni specializzate.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di sinistro che causi danni parziali al veicolo, l’ammontare dell’indennizzo sarà pari al costo dei materiali di nuova fornitura sui quali verrà effettuata una riduzione per uso e vetustà che risulta dal rapporto tra il valore commerciale ed il valore di listino a nuovo al momento del sinistro. Rimane inteso, comunque, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 c.c. nel caso in cui il valore dichiarato in polizza sia inferiore al valore a nuovo o al valore commerciale rispettivamente nei primi 6 mesi o nei periodi successivi alla data di prima immatricolazione.
Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.
Art. 3.5 - Mandato dei Periti
I Periti e/o esperto del settore devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all’art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 3.6 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
Art. 3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 3.8 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
La Società Il Contraente
Art. 4 - Condizioni particolari
(non operanti per la Partita “Mezzi iscritti al PRA”)
Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto di cui all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso, sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.
Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause dipendenti e non dalle attività dichiarate in polizza.
Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E’ pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.
Art. 4.5 – Implosione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “Implosione” intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.
Art. 4.6 - Rovina di ascensori
Danni materiali arrecati ai fabbricati o parti di essi da rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
Art. 4.8 - Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Art. 4.9 - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.
Art. 4.10 – Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o
fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 4.11 - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici, tecnici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dei danni derivati da gelo;
c) dei danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
d) dell’ammontare di Euro 500= per ciascun sinistro.
Art. 4.12 – Rigurgiti acque di scarico
La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all’interno dei fabbricati. Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:
- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l’individuazione e l’accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.
In nessun caso la Società rimborserà, somma superiore ad Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Art. 4.13 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società risarcisce le lastre di cristallo, specchio, vetro, anche con iscrizioni e decorazioni (escluse quindi le cornici), ed i lampadari collocati ed installati sia all’interno che all’esterno contro i danni materiali e diretti da rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, sempreché alla data di entrata in vigore della polizza stessa esse siano integre ed esenti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
La presente garanzia è prestata a “ P.R.A.”, fino alla concorrenza di Euro 10.000 per ciascun fabbricato e deve intendersi estesa ai danni provocati dagli eventi di cui agli Artt. 4.25/Eventi Atmosferici e 4.28/Eventi Socio- politici.
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150.
Art. 4.14 - Xxxxx conseguenziali
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.
Art. 4.15 - Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
Art. 4.16 - Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro somma superiore ad Euro 50.000=;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500=.
Art. 4.17 - Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.
Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 100.000= per sinistro in aggiunta al 10% dell’ammontare del danno.
Art. 4.19 - Onorari dei periti
La Società rimborserà, la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Xxxxxx e le relative spese, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, la Società non rimborserà somma superiore ad Euro 20.000= per sinistro.
Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti
La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 20.000= per sinistro, secondo la tabella dell’ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.21 – Xxxx e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.
L’anticipo di cui sopra non potrà comunque superare l’importo di € 1.000.000,00
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000=.
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
Art. 4.24 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.000.000=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.
L’assicurazione non comprende i danni:
Χ a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o comodato o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
Χ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante della Contraente.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.
Art. 4.25 - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, forza del vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
II) di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
< fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
< mareggiata e penetrazione di acqua marina;
< formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
< cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);
b) subiti da:
< alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
< recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
< enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere fissi per natura e destinazione;
< fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
< serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesione subite dal tetto o dalle pareti;
< lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione per singolo sinistro di Euro 1.500=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore all’ 80% del capitale assicurato.
Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesione del tetto, tettoie, fabbricati anche se aperti su più lati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell’attività del Contraente, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.
Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione per singolo sinistro di Euro 2.500=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore al 40% del capitale assicurato.
Art. 4.27 - Acqua piovana
La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 2.500= ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a 20.000=.
Art. 4.28 – Eventi socio-politici: xxxxxxx, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
2. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.
Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o
l’uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.
Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.
ESCLUSIONI:
La società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi o circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente garanzia:
- Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 1.500=;
- In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per anno somma maggiore di:
- 50% della somma assicurata per ubicazione per terrorismo e sabotaggio anche organizzato;
- 70% della somma assicurata per ubicazione per tutti gli altri eventi sopra indicati.
La Società e il contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.
Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere espresso nella scheda di offerta al punto 6.
Resta altresì convenuto che nel caso in cui la Società eserciti il suddetto diritto di recesso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto; in tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 4.29 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) dei danni a enti mobili all’aperto;
c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 15.000,00=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 50% del capitale assicurato per ciascuna ubicazione con il limite di Euro 1.000.000,00= per anno
Art. 4.30 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
Art. 4.31 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si da atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 4.32 - Rimpiazzo combustibile
La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000= per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.33 - Vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 4.34 - Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.
Art. 4.35 - Dispersione di liquidi
La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
La Società non risponde:
a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, la società pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell’Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 10.000= per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.36 - Spese di ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell’indennizzo di Euro 500= per ciascun sinistro.
In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 20.000=.
Art. 4.37 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4.38 - Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le “norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.
Art. 4.39 - Indennità aggiuntiva per interruzione attività
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'assicurato, a parziale deroga delle norme di cui sopra, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:
- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- utilizzo di personale aggiuntivo per esigenze tecniche o didattiche straordinarie;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- l'affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.
Per periodi di indennizzo s'intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 6 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.
Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro cui la Società è tenuta a rispondere è pari a Euro 500.000=.
Art. 4.40 - Furto di fissi ed infissi
La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 5.000= per singolo sinistro.
Art. 4.41 – Carburanti ed oli
La Società prende atto che all’interno del deposito di proprietà e/o in uso al Contraente, esistono interrate o non, cisterne contenenti carburante con una capienza massima di circa lt. 20.000, colonnina gasolio, impianto di
lavaggio, oli lubrificanti ed oli esausti, gasolio riscaldamento, necessari per l’attività svolta dalla Contraente. E’ pertanto tollerata l’esistenza di tali sostanze.
La Società Il Contraente
Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Garanzia | Limiti di indennizzo/risarcimento | Franchigia | Scoperto |
Acqua condotta (Art. 4.11) | --------- | € 500,00 per sinistro | --------- |
Rigurgiti acque di scarico (Art. 4.12) | € 100.000 per sinistro/anno | --------- | --------- |
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro (Art. 4.13) | € 10.000 per fabbricato | --------- | --------- |
Perdita pigioni (Art. 4.15) | Pigione annua | --------- | --------- |
Fenomeno elettrico (Art. 4.16) | € 50.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro | --------- |
Spese di demolizione e sgombero (Art. 4.18) | € 100.000,00 Per sinistro | ---------- | ---------- |
Onorari periti (Art. 4.19) | € 20.000,00 Per sinistro | ---------- | ---------- |
Onorari architetti, ingegneri, consulenti (Art. 4.20) | € 20.000,00 Per sinistro | ---------- | ---------- |
Ricorso terzi (Art. 4.24) | € 1.000.000,00 Per sinistro e per anno | ---------- | ---------- |
Eventi atmosferici (Art. 4.25) | 80% del capitale assicurato per sinistro e per anno | € 1.500,00 per sinistro | ---------- |
Xxxx, giaccio e gelo (Art. 4.26) | 40% del capitale assicurato per sinistro e per anno | € 2.500,00 per sinistro | ---------- |
Acqua piovana (Art. 4.27) | € 20.000,00 per sinistro e per anno | € 2.500,00 per sinistro | ---------- |
Eventi sociopolitici (Art 4.28) | Terrorismo 50% del capitale assicurato per ubicazione per sinistro e per anno Altri eventi 70% del capitale assicurato per ubicazione per sinistro e per anno | € 1.500,00 per sinistro | ---------- |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 4.29) | 50% del capitale assicurato per ubicazione con il massimo di € 1.000.000 per sinistro/anno | € 15.000,00 per sinistro | ---------- |
Rimpiazzo combustibile (Art. 4.32) | € 15.000,00 per sinistro e per anno | ---------- | ---------- |
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 4.36) | € 20.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro | ---------- |
Indennità aggiuntiva per interruzione attività (Art. 4.39) | € 500.000,00 per sinistro | ---------- | ---------- |
Furto fissi ed infissi (Art. 4.40) | € 5.000,00 per sinistro | ---------- | ---------- |
Disperzione liquidi (Art. 4.35) | € 10.000,00 per sinistro e per anno | ---------- | 10% dell’indennizzo |
Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società Il Contraente
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto; Art. 1.10 - Foro competente;
Art. 1.13 – Assicurazioni presso diversi assicuratori; Art. 1.14 - Xxxxxxxx Xxxxxx;
Data / /
La Società Il Contraente
ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 | CONTRAENTE/ASSICURATO: X.X. X. XXX | XXX Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxx C.F.: 00087460911 |
2 | DURATA CONTRATTUALE: | Anni Tre dalle ore 24.00 del 31/07/2010 alle ore 24.00 del 31/07/2013 Frazionamento: Annuale |
3 | RISCHIO ASSICURATO: | Incendio e rischi accessori |
4 | SOMME ASSICURATE: | (a valore intero) |
Fabbricati: - Deposito - Parcheggi | Euro 1.300.000,00 Euro 3.146.000,00 | |
- Patrimonio mobiliare (Contenuto) | Euro 100.000,00 | |
- Mezzi iscritti al P.R.A. | Euro 4.608.000,00 | |
- Ricorso Terzi | Euro 1.000.000,00 |
5 | PREMIO XXXXX XXXXX: | ||
Fabbricati | |||
tasso lordo per mille | |||
.,.. ‰ | |||
- Deposito | Euro | ……………………….…,.. | |
- Parcheggi | Euro | ……………………….…,.. | |
- Patrimonio mobiliare (Contenuto) | |||
xxxxx xxxxx per mille | |||
.,.. ‰ | Euro | ……………………….…,.. | |
- Mezzi iscritti al PRA | |||
tasso lordo per mille | |||
.,.. ‰ | Euro | ……………………….…,.. | |
- Xxxxxxx Xxxxx | |||
xxxxx xxxxx per mille | |||
.,.. ‰ | Euro | ……………………….…,.. | |
Premio lordo annuo complessivo BASE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO | EURO ……………………………………… (CIFRE) | ||
EURO ……………………………………… (LETTERE) |
6 | TASSO NETTO APPLICATO PER LA GARANZIA DI CUI ALL’ART. 4.28: “Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio” | ..,.. PRO-MILLE |
ACCETTAZIONE
7
La Società , autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o
D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del
, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8
Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente,
la Società ed il Broker.
La Società Il Contraente