CONTRATTO DI COMODATO
Allegato alla deliberazione giuntale n. 120 di data 26.06.2018
CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura privata
tra
Centostazioni S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA - con sede in Roma – Piazza della Croce Rossa n.1, con capitale sociale di € 8.333.335,00, Codice fiscale e Partita IVA n. 06473791009, rappresentata dalla arch. Sara Venturoni in qualità di Amministratore Delegato della società stessa, in forza dei poteri ad essa conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 03/02/2017, di seguito per brevità denominata anche “Centostazioni” o “Comodante”.
e
Comune di Rovereto - con sede in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 0, C.F. e P.IVA 00125390229 in persona della Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Rovereto il 9 agosto 1971 in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio e Finanze, che interviene in esecuzione di determinazione dirigenziale n. 0051462 del 15 settembre 2016 di seguito per brevità denominata anche “Comodatario”, di seguito congiuntamente anche le “Parti”
Premesso
- che Centostazioni è titolare dei diritti per l’utilizzo, gestione e riqualificazione delle 103 Medie Stazioni Italiane, tra le quali è compresa la Stazione di Rovereto, di cui sono parte i locali oggetto del presente contratto, in base alla convenzione stipulata il 27 giugno 2001, tra Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e la Società stessa;
- che il Comune di Rovereto ha richiesto di addivenire alla sottoscrizione di un contratto di comodato relativo ad un immobile ubicato nella stazione ferroviaria di Rovereto da adibire ad attività istituzionali e sociali;
- che Centostazioni, in considerazione delle finalità pubblica-istituzionale del Comodatario, ha accolto la richiesta del Comune di Rovereto di addivenire alla stipula di un contratto di comodato gratuito relativo ad un immobile ubicato nella stazione ferroviaria di Rovereto (di seguito per brevità anche l’“Immobile”) da adibire agli usi meglio precisati all’art. 2 che segue.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Articolo 2
Oggetto e destinazione dell’Immobile
Il Comodante concede in comodato a titolo gratuito al Comodatario, che accetta, l’Immobile di proprietà di “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” (R.F.I.), sito nel comune di Rovereto, nel complesso della Stazione di Rovereto da adibire esclusivamente a sede per lo sviluppo di attività istituzionali di una rete di associazioni no profit locali e del Comune di Rovereto per lo svolgimento di attività di interesse generale in linea con quanto previsto dagli art. 5 e 79 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.
Nell’esercizio di tali attività sarà possibile svolgere attività commerciale non prevalente di natura occasionale, finalizzata alla parziale copertura di una parte dei costi di gestione. Tali attività dovranno in ogni caso rispettare il principio di non concorrenzialità con le attività commerciali presenti presso la Stazione.
Più precisamente l’Immobile ha la superficie complessiva di mq 101,22 (metri quadrati centouno/22) circa, e risulta evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle Parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).
L’Immobile, situato all’interno della Stazione ferroviaria di Rovereto a è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovereto -quanto alla UL9 ed UL10, in Cat. E/1, foglio 15, particella 710, sub. 24, rendita catastale €.36.063,00 (euro trentaseimilasessantatre/00) - quanto alla UL11, in Cat. C/1, foglio 15 e 5, particella 710 e 161, sub. 18, rendita catastale €.692,88 (euro seicentonovantadue/88) - quanto alla UL50, in Cat. C/1, foglio 15 e 5, particella 710 e 161, sub. 23, rendita catastale €.666,23 (euro seicentosessantasei/23) - quanto alla UL62, in Cat. C/1, foglio 15 e 5, particella 710 e 161, sub. 19, rendita catastale €.826,12 (euro ottocentoventisei/12).
Le Parti si danno atto che gli esiti dell’eventuale variazione catastale, a cura del Comodatario che si rendesse necessaria ai fini del conseguimento delle autorizzazioni edilizie, saranno tempestivamente comunicati al Comodatario.
Articolo 3 Durata
Il contratto ha durata di n. 9 (nove) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all’art. 4, prevista orientativamente entro il 30 giugno 2018.
Alla data di scadenza il contratto si intenderà risolto senza bisogno di preventiva disdetta e il Comodatario a meno di preventivo accordo tra le parti per il rinnovo di ulteriori 9 (nove) anni che potrà avvenire a mezzo scambio di corrispondenza.
Il Comodatario altresì si impegna fin d’ora a riconsegnare l’Immobile libero da persone e cose entro tale data di scadenza.
Articolo 4
Oneri del Comodatario
Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto. Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il Comodante si impegna a sistemare a regola d’arte e a propria cura e spese gli ambienti in ogni loro parte per renderli agibili ed idonei alle finalità del presente contratto. Il Comodatario provvederà alla manutenzione ordinaria, nonché alla garanzia dell’ordine nella gestione del suo insieme. A tal fine il Comodatario è fin d’ora autorizzato dal Comodante a presentare le richieste agli uffici competenti per l’acquisizione di tutte le prescritte comunicazioni, autorizzazioni e licenze amministrative a propria cura e spese.
Articolo 5
Presa in consegna e riconsegna
Il Comodatario dichiara di aver esaminato l’Immobile che viene preso in carico e che presenta le caratteristiche descritte nel “Verbale di Consegna”.
Detto Immobile sarà oggetto di intervento di ristrutturazione a cura del Comodatario per adibirlo a finalità sociali secondo il progetto che sarà presentato entro il anche ai fini dell’autorizzazione prevista dal successivo art. 7.
Il Comodante si impegna ad esprimere il proprio nulla osta sul progetto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna, decorso il quale il progetto si ritiene autorizzato.
Alla scadenza del presente contratto il Comodatario è tenuto a restituire l’Immobile in buone condizioni, libero da persone o cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Alla riconsegna, sarà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale con allegato lo stato. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Comodatario,
che sarà tenuto a corrispondere a Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla riconsegna, il relativo costo di riparazione.
In caso di ritardata riconsegna dell'immobile da parte del Comodatario alla scadenza contrattualmente pattuita, il Comodatario è tenuto al pagamento di una penale pari ad
€.100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del danno.
Articolo 6
Spese per l’uso dell’Immobile
Fermo quanto previsto all’art. 4 che precede, gli interventi di adeguamento dell’Immobile alle norme vigenti dovranno essere eseguiti a cura e spese del Comodatario, sollevando il Comodante da ogni responsabilità a riguardo e previa autorizzazione scritta del Comodante medesimo.
Eventuali autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori e l’uso dell’Immobile secondo la normativa vigente dovranno essere acquisite direttamente dal Comodatario.
Il Comodatario si obbliga a realizzare - ove necessario - a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni impartite dal Comodante, gli allacciamenti e/o il sezionamento degli impianti esistenti per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventuali collegamenti telefonici, con il relativo accollo degli oneri dei relativi consumi.
Sono a carico del Comodatario i costi delle utenze e servizi accessori, quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, ove presenti, utenze, pulizie, raccolta rifiuti, acqua, guardianìa, ecc., gestiti direttamente da Centostazioni e relativi all’Immobile oggetto del presente contratto, in quota parte, ove presenti all’intero Complesso di Stazione. In proposito il Comodatario dichiara di accettare, obbligandosi a rispettarlo, il vigente Regolamento di Stazione, del quale ha ricevuto copia, e sulla cui base sarà effettuato dal Comodante il riparto dei costi per i summenzionati servizi ivi comprese le manutenzioni ordinarie delle parti comuni del complesso immobiliare di stazione, tra gli utenti dello stesso, con addebito della quota di relativa spettanza.
Il Comodatario prende atto ed accetta, inoltre, che il Regolamento di Stazione - che precisa, tra l’altro, i criteri per la determinazione delle quote a carico di ciascun utilizzatore - potrà essere integrato, modificato e/o rettificato da Centostazioni, nel corso della durata del contratto, in relazione ad atti e/o interventi che dovessero comportare variazioni sulla
distribuzione degli spazi del complesso immobiliare e/o per variazioni delle modalità di erogazione dei servizi accessori.
Il Comodatario è altresì tenuto al pagamento, per la quota a carico, dei servizi e degli oneri accessori relativi all’immobile oggetto del presente contratto e, in quota parte dell’intero complesso di Stazione nella misura che sarà comunicata dal Comodante. Le parti convengono che per la prima annualità il Comodatario dovrà corrispondere, a titolo di acconto, l’importo mensile di € 200,00 (euro duecento/00) oltre imposte se dovute, salvo conguaglio. Gli acconti relativi agli oneri accessori dovranno essere corrisposti dal Comodatario in quattro rate trimestrali anticipate con riferimento ai trimestri solari (1 gennaio/31 marzo; 1 aprile/30 giugno; 1 luglio/30 settembre; 1 ottobre/31 dicembre) da pagarsi, ciascuna, con valuta fissa entro il quinto giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Il Comodatario si impegna comunque ad effettuare il relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura elettronica da parte di Centostazioni.
Il Comodatario si obbliga a provvedere ai pagamenti mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Centostazioni S.p.A., alle seguenti coordinate IBAN IT 14 D 01005 03382 000000000002 (BNL Gruppo BNP Paribas).
Centostazioni è esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla propria volontà.
Servizi facoltativi, ivi compresa l’esecuzione di manutenzioni ed interventi sull’Immobile a carico del Comodatario, potranno essere prestati da Centostazioni, su richiesta del Comodatario, alle condizioni ed alle tariffe stabilite da Centostazioni.
Restano, inoltre, a carico del Comodatario i tributi comunque dovuti per l’utilizzo dell’Immobile, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli connessi allo smaltimento dei rifiuti ed alla eventuale fruizione di passi carrabili; grava altresì sul Comodatario l’obbligo di effettuare le relative denunce agli enti preposti.
Articolo 7 Modifiche ed addizioni
Ad esclusione di quanto previsto dall’art. 4 in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria posti in essere dal Comodatario, il medesimo non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’Immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.
Il Comodante si impegna a fornire riscontro alle eventuali richieste di autorizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorso il quale l’intervento si ritiene autorizzato.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Negli altri casi il Comodatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, a semplice richiesta del Comodante anche nel corso del comodato.
Il Comodatario è tenuto a richiedere ed ottenere, a propria cura e spese, dai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente.
Articolo 8
Divieto di cessione e sub-comodato
Il Comodatario potrà svolgere le attività di cui al precedente articolo 2, comma 1 direttamente o mediante altro soggetto ad esso convenzionato.
Le predette attività potranno essere svolte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, da personale incaricato dal Comodatario. Sarà onere del Comodatario rendere edotto il proprio personale di tutte le norme e prescrizioni nascenti dal presente contratto vincolandolo al rispetto delle stesse.
Articolo 9 Accesso ed ispezione
Il Comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all’Immobile concesso in comodato con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato per ogni accertamento e/o verifica, secondo le modalità di rispetto dell’utenza.
Articolo 10 Divieto di pubblicità
I diritti di sfruttamento pubblicitario della stazione sono riservati a Centostazioni, direttamente e/o tramite terzi.
Al Comodatario è consentito apporre, esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Centostazioni del lay-out che ne specifichi la creatività e le dimensioni e sulla base delle linee guida contenute nella modulistica che gli è stata consegnata, le sole insegne distintive dell’attività svolta.
Articolo 11 Assicurazioni
Il Comodatario, prima dell’inizio del comodato, dovrà provvedere a stipulare con compagnia di primaria importanza ed a trasmetterne copia al Comodante, le seguenti polizze assicurative, valide per tutta la durata del contratto:
a) polizza incendio a copertura dei beni mobili oggetto dell’attività svolta, ubicati nell’Immobile in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire il “rischio locativo” per un massimale per sinistro di €.285.050,00 (euro duecentoottantacinquemilacinquanta/00) ed il “ricorso vicini” per un massimale per sinistro di € 2.582.284,50 (euro duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi - R. C. T. - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel contratto, per un massimale unico per sinistro di €.2.582.284,50 (euro duemilionicinquecentottantaduemiladuecentottantaquattro/50).
Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del punto 1 che precede dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di Centostazioni; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni, previo avviso a Centostazioni delle motivazioni del provvedimento; 2) dovranno essere considerati “Terzi” anche Centostazioni, i suoi dipendenti, e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed i dipendenti delle stesse; 3) l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Centostazioni (art. 1916 c.c.).
Centostazioni si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.
Il Comodatario è tenuto, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c. c., al mantenimento delle coperture assicurative di cui al comma 1 che precede - se del caso anche mediante rinnovi successivi, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del presente contratto - prevedendo nel contratto di assicurazione con durata pluriennale l’assunzione dell’obbligo di comunicazione da parte dell’assicuratore a Centostazioni dell’eventuale avvenuto esercizio del diritto recesso dal contratto da parte dell’assicurato (Comodatario) ovvero del mancato
pagamento del premio alla scadenza prevista, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, a mezzo PEC (xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) o a mezzo posta (Piazza della Croce Rossa n.1 – 00161 – Roma).
Il Comodatario è tenuto, inoltre, ad informare Centostazioni per iscritto dell’eventuale recesso intervenuto - con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni antecedenti alla prima scadenza ovvero a quelle successivamente pattuite in seguito a rinnovo - procedendo contestualmente alla trasmissione di copia della polizza relativa al nuovo contratto di assicurazione sottoscritto comunque nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 che precede.
Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità del Comodatario che è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta a Centostazioni di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.
Articolo 12 Danni e Responsabilità
Il Comodatario esonera espressamente Centostazioni e la proprietà R.F.I. da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato da Centostazioni o qualsiasi altra causa.
Centostazioni resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Comodatario o comunque ubicati nell’Immobile, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato, anche se tali fatti riguardino dipendenti che resteranno responsabili personalmente.
Il Comodatario assume la completa responsabilità di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare a Centostazioni o a terzi.
Articolo 13
Prescrizioni in materia di sicurezza, salute sui luoghi di lavoro, antincendio e ambiente
a. Obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Il Comodatario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nel Complesso di Stazione, ed a quelle di cui a qualsiasi titolo si avvalga, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
n°81/08 e s. m. e i., sia nel corso degli interventi di allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria, che nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.
A tal fine il Comodatario è, in particolare, tenuto a:
- fornire al sopraindicato personale tutte le informazioni sui rischi specifici e da interferenze esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare nonché le idonee misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze generati dallo svolgimento delle proprie attività, recependo i contenuti del “Documento di informazione sui rischi specifici” - Mod. DIRS GES - e relativi allegati - che è stato consegnato da Centostazioni S.p.A. al Comodatario. Il Comodatario prende inoltre atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dal medesimo - anche all’interno di aree o infrastrutture di pertinenza di Centostazioni o di R.F.I. - gravano esclusivamente su quest’ultimo che, pertanto, terrà indenni Centostazioni ed R.F.I. da ogni relativa responsabilità o addebito. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, il Comodatario è tenuto ad inviare apposita comunicazione al Comodante e, se necessario, aggiornarla periodicamente, precisando i rischi da interferenze comunque derivanti sia dallo svolgimento della propria attività che da quelle affidate a propri incaricati, quali ad esempio, quelle per l’allestimento e la manutenzione dell’Immobile; impiegare attrezzature e macchinari conformi con la normativa di settore vigente assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura conformi con la normativa di settore vigente.
b. Obblighi in materia di antincendio
Ai sensi dell’art. 5 e Allegato VIII - D.M. 10/03/98 il Comodatario è tenuto a consegnare al Comodante il proprio Piano di Emergenza Interno (PEI) oppure, ove non sussista obbligo di legge in tal senso, le informazioni inerenti alle procedure in essere in materia di antincendio nell’immobile/luogo di lavoro, secondo le indicazioni fornite da Centostazioni, comunicando eventuali aggiornamenti, in caso di variazioni significative.
Il Comodatario, in qualità di datore di lavoro dell’unità produttiva inserita nell’ambito ferroviario della stazione, è inoltre tenuto a fornire idonea formazione per il primo soccorso e lotta antincendio - adeguandosi al livello di rischio valutato e definito da Centostazioni anche in base alle indicazioni di RFI - al proprio personale addetto all’emergenza, che dovrà prestare la propria collaborazione, in caso di necessità, entrando a far parte della squadra di
emergenza, coordinata dall’attivatore dell’emergenza, indicato nel Piano di Emergenza (PE) della stazione che verrà fornito/aggiornato da Centostazioni.
Il Comodatario prende espressamente atto che il valore massimo del carico d’incendio dell’unità produttiva è individuato in misura pari a 600 MJ/mq, pertanto – nel caso di superamento di tale soglia - sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comodante per le valutazioni del caso e per l’eventuale approvazione, fermo restando che ogni onere per le attività e per gli adeguamenti che si rendessero necessari, per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, resteranno ad esclusivo carico del Comodatario medesimo.
c. Normativa sulla sicurezza nei complessi di stazione
Il Comodatario è obbligato al rispetto del D.P.R. 753/80, trattandosi di immobile pertinente ad ambiente ferroviario.
d. Ambiente
Il Comodatario è tenuto, inoltre, ad osservare ed a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela dell'ambiente e contro l’inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina dell’uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive dell'ozono stratosferico (CFC, HCFC ecc.) e di gestione dei rifiuti.
Il Comodatario da atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti della Politica del sistema di gestione integrato della sicurezza, della qualità e dell’ambiente di Centostazioni, consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx- file/allegati/centostazioni/PoliticaSistemaGestioneIntegrato.pdf, che si considerano integralmente richiamati nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Articolo 14 Recesso
Il Comodatario ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima al Comodante a mezzo lettera raccomandata
A.R. ovvero a mezzo PEC. Il Comodante ha facoltà di recedere dal contratto medesimo dandone comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima al Comodatario a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC, salvo ragioni di necessità ed urgenza.
Qualora il Comodante si avvalga della facoltà di recesso anticipata dal Contratto, saranno riconosciuti al Comodatario gli oneri sostenuti per i lavori di adeguamento dell’edificio, come da progetti autorizzati e contabilità finale approvata dagli organi competenti.
Articolo 15 Clausola fiscale
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi della vigente normativa. L’imposta di bollo e di registro sono a carico del Comodatario.
Articolo 16
Responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Il Comodatario da atto di conoscere e di aver sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del D.Lgs.231/2001 ed alle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso.
Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti privilegiando sempre la tutela e salvaguardia dell’immagine di Centostazioni S.p.A. e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare il Comodatario informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Centostazioni
S.p.A. (consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXX.xxx) che si considera integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Le Parti espressamente convengono che la violazione del D.Lgs.231/2001 statuita con sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, a carico del Comodatario o, in caso di Società, di uno o più degli amministratori, determinerà l’automatica risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 17 Domicilio
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
- Comodante: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x.0 – 00000 – Roma e PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
- Comodatario: Xxx Xxxxxx x.0 – 00000 – Rovereto e PEC xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
Articolo 18
Foro competente - Tentativo di conciliazione e relativa competenza territoriale
1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del circondario del Tribunale ove insiste l’Immobile, come previsto per legge;
2. In tutti i casi in cui sia necessario esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e successive modifiche, la sede del procedimento di mediazione è, per patto espresso, eletta nella città di Roma.
Articolo 19 Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo solo se formalizzata mediante atto scritto.
Articolo 20 Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
Articolo 21 Allegati
Costituisce parte integrante del presente contratto: A – Planimetria Immobile.
Articolo 22 Tutela dei dati personali
In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall’art. 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori del Comodatario eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da Centostazioni S.p.A. e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
Il Comodatario Centostazioni S.p.A.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di avere letto e di approvare espressamente il contenuto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Il Comodatario Centostazioni S.p.A.
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