Ratifica Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila
Ratifica Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila
A.C. 2121
Nota di verifica n. 230
15 luglio 2020
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 2121
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Relatore per la Commissione di merito: Olgiati
Gruppo: M5S
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: Sì
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il testo del disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1136) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
Il testo dell'Accordo si compone di 64 articoli, organizzati in dieci Titoli.
Il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'accordo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articoli 1-64: l'Accordo in esame è finalizzato a instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, a fornire un quadro per facilitare la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco, nonché a sviluppare e stabilire soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. L'Accordo preliminarmente riporta le finalità e i fondamenti dell'accordo (Titolo I, articoli 1-2), tra cui si segnala la riaffermazione dell'adesione delle Parti ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e al rispetto dei principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, la promozione della crescita sostenibile per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico. Il Titolo II (articoli 3-11) contiene disposizioni | La relazione tecnica afferma che l'Accordo di Quadro UE - Australia non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri. Gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea; pertanto, le relative attività poste in essere non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Come stabilito dagli articoli 56 e 57, i compiti di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Partì e di fungere da organo di risoluzione delle |
concernenti il dialogo politico e la cooperazione | controversie spetta al Comitato misto, |
in materia di politica estera e di sicurezza. In | composto da rappresentanti delle Istituzioni |
particolare, si sottolinea l'importanza di un | Comunitarie, da un lato, e dell'Australia, |
dialogo politico regolare con l'obiettivo di | dall'altro. La partecipazione al funzionamento |
sviluppare le relazioni bilaterali individuando | del Comitato misto è garantito da funzionari |
forme di cooperazione nell'ambito delle sfide | appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese |
mondiali e regionali, ed è previsto un comune | di missione gravano esclusivamente sul |
impegno per la promozione dei diritti umani, dei | bilancio unionale. |
principi democratici e dello stato di diritto; altre | Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni |
disposizioni riguardano la partecipazione | europee ad assicurare lo svolgimento dei |
dell'Australia alle operazioni di gestione delle | dialoghi settoriali, a cui non è prevista la |
crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno | partecipazione di rappresentanti degli Stati |
contro la proliferazione delle armi di distruzione | membri. |
di massa, il commercio illegale di armi leggere | Dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo non |
e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la | derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a |
cooperazione bilaterale per promuovere la | carico del bilancio dello Stato. |
Corte penale internazionale. | |
Il Titolo III (articoli 12-13) prevede l'impegno a | |
favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via | |
di sviluppo, così come alla collaborazione | |
nell'ambito degli aiuti umanitari al fine di dare | |
risposte coordinate alle emergenze. | |
Il Titolo IV (articoli 14-31) relativo alla | |
cooperazione in materia economica e | |
commerciale, prevede, tra l'altro, l'impegno a | |
collaborare con l'OMC per una maggiore | |
liberalizzazione degli scambi e la | |
collaborazione reciproca sulle questioni | |
sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, sono previsti: | |
l'impegno a semplificare le procedure doganali, | |
tutelare i diritti d'autore, la proprietà | |
intellettuale, l'impegno ad attuare i princìpi del | |
buon governo nel settore della fiscalità | |
attraverso lo scambio di informazioni e la | |
prevenzione di pratiche fiscali dannose ed | |
infine si riconosce l'importanza della | |
trasparenza e del rispetto dell'applicazione | |
delle rispettive leggi e normative in ambito | |
commerciale (articolo X del GATT 1994 e III | |
del GATS). | |
Il Titolo V (articoli 32 – 40) prevede il | |
riconoscimento dell'importanza di rafforzare la | |
cooperazione delle Parti in materia di giustizia | |
e sicurezza, nonché nell'azione di contrasto alla | |
criminalità transnazionale, così come l'impegno | |
a cooperare per prevenire e combattere il | |
terrorismo, la criminalità organizzata | |
transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, | |
la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro | |
e il finanziamento del terrorismo. Infine, le Parti | |
convengono di intensificare la cooperazione in | |
materia di migrazione irregolare, traffico di | |
persone, tratta di esseri umani, asilo, | |
partecipazione sociale ed economica dei | |
migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati | |
biometrici e di sicurezza dei documenti. | |
Il Titolo VI (articoli 41 - 42) disciplina la |
2
cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione. Con il Titolo VII (articoli 43 - 44) si disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura. Il Titolo VIII (articoli 45 - 54) prevede la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti: si segnalano le norme sulla conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino e sulla gestione dei rifiuti (articolo 45), la promozione di misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo (articolo 47) e la cooperazione sui temi dell'occupazione e degli affari sociali, della salute e della gestione dei problemi sanitari (articoli 53-54). Il Titolo IX (articoli 55 - 57) contiene disposizioni sul quadro istituzionale, tra cui si segnala l'articolo 56 che istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti con il compito di agevolare lo sviluppo delle relazioni bilaterali e la piena attuazione del presente accordo, nonché di definire piani d'azione e le relative tappe successive in relazione ai fini del presente accordo, di formulare proposte d'interesse comune, di prevenire problematiche, di comporre eventuali controversie e di adottare decisioni. Il Comitato si riunisce di regola una volta l'anno, di norma, a livello di alti funzionari, ed è competente anche sulla soluzione delle controversie sull'applicazione e sull'interpretazione (articolo 57). Il Titolo X, infine, reca le disposizioni finali dell'Accordo. |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica | |
Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che | La relazione tecnica non | commenta |
dall'attuazione della legge non debbano | specificamente la disposizione. | |
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della | ||
finanza pubblica. |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che chiarisce che gli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione Europea, e in particolare il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio unionale. Non si formulano pertanto osservazioni.
VQ2121 Servizio Bilancio dello Stato xx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-2174
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.