ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 395 del 30/10/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in ``Sanita` Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche``, tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Milano.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in ``Sanita` Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche``, tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Milano.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- in ottemperanza all’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 106/2012 e all’art. 6 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, l’IZSVe può, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca;
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto del 27 gennaio 2006, ha individuato le Scuole di Specializzazione di area veterinaria, unitamente al profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi. In particolare, l’art. 3, comma 3, prevede che tali Scuole operino “nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti”;
- le Università, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 382/1980, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattico-integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
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Presso l’Università di Milano è attiva la Scuola di Specializzazione post lauream, afferente la Facoltà di Medicina Veterinaria, in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”, le cui materie oggetto di insegnamento sono attinenti alle competenze specifiche dell’IZSVe.
Ai fini del completamento della formazione pratico-professionale degli specializzandi iscritti alla suddetta Scuola, con nota del 25.05.2020, acquisita al ns. prot. n. 5114 del 26.05.2020, il Direttore della Scuola di Specializzazione in parola ha richiesto all’IZSVe l’attivazione di una “Convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici integrativi della Scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche” di durata triennale, per l’espletamento delle attività integrative a quelle universitarie, sotto supervisione e tutoraggio da parte del personale della Struttura, appositamente individuato secondo competenze e necessità organizzative.
In adesione alla richiesta, con nota prot. n. 6468 del 06.07.2020 l’Istituto trasmetteva a mezzo PEC la lettera d’intenti sottoscritta dal Direttore generale f.f., Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, manifestando la propria disponibilità a collaborare con la suddetta Scuola di Specializzazione.
Al fine di disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale, la medesima Scuola, con nota prot. n. 84752/20 del 2.10.2020, acquisita al ns. prot. n. 8930 del 05.10.2020, ha trasmesso lo schema di “Convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1).
Con ticket Intranet n. 145736/2020 il Xxxx. Xxxx Xxxx, Direttore ad interim della “SCT2
– Treviso, Belluno e San Donà di Piave”, ha richiesto a questa Struttura di procedere con l’iter amministrativo per la sottoscrizione della Convenzione in parola.
In base alla suddetta convenzione, di durata triennale dalla data di ultima sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, l’IZSVe si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico ed ausiliario, facente capo alla Struttura Complessa Territoriale “SCT2 – Treviso, Belluno e San Donà di Piave – Sezione di Treviso” per le attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, attivata presso l’Università di Milano.
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della citata convenzione, nonché degli specializzandi ospitati dall’Istituto.
La stipula della convenzione in parola non comporta oneri economici per le Parti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative degli iscritti della Scuola di specializzazione in “Sanità
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Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla stipula della suddetta convenzione, di durata triennale dalla data di ultima sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2 bis della Legge. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L.
n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare, sin d’ora, l’eventuale rinnovo della predetta convenzione, previo accordo scritto tra le parti;
4. di prendere atto che sarà cura dell’Università in parola garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della convenzione, nonché degli specializzandi ospitati dall’Istituto;
5. di prendere atto, infine, che la suddetta convenzione non comporta oneri economici per l’IZSVe.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
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D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative degli iscritti della Scuola di specializzazione in “Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla stipula della suddetta convenzione, di durata triennale dalla data di ultima sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2 bis della Legge. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L.
n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di autorizzare, sin d’ora, l’eventuale rinnovo della predetta convenzione, previo accordo scritto tra le parti;
4. di prendere atto che sarà cura dell’Università in parola garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della convenzione, nonché degli specializzandi ospitati dall’Istituto;
5. di prendere atto, infine, che la suddetta convenzione non comporta oneri economici per l’IZSVe.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 395 del 30/10/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l`utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in ``Sanita` Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche``, tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Milano.
Pubblicata dal 02/11/2020 al 17/11/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE.
Tra
L’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono, (di seguito indicato Università);
e
l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), P. IVA n./C.F 00206200289 rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 02/02/1967, (d’ora innanzi denominato “Ente convenzionato”);
- di seguito congiuntamente “Parti” -
Visto
- il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 (riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria)
Premesso
- Che l’art. 3 del D.M. del 27 gennaio 2006 prevede che la scuola opera nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio- assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- Che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l’espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici ve- terinari;
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Documento firmato digitalmente
- Che l’Ente convenzionato ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici veterinari iscritti alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Che le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula di apposita convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche;
Viste
le deliberazioni favorevoli adottate dal:
- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche in data 15.7.2020;
- Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria in data 23.7.2020;
- Senato Accademico in data 15.9.2020;
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Finalità della convenzione
L’Ente convenzionato consente all’Università l’utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Spe- cializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.
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Articolo 2
Impegni assunti dall’Ente convenzionato
L’Ente convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all’art 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, ed ausiliario, facente capo alla Struttura Complessa Territoriale “SCT2 – Treviso, Belluno, San Donà di Piave – Sezione di Treviso”.
L’Ente convenzionato assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l’impegno di segnalare tempestivamente per iscritto all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla organizzazione strutturale delle stesse.
L’Ente convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.
Articolo 3
Impegni assunti dall’Università
L’Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione e indicate all’art. 2 della presente convenzione, unicamente per l’espletamento delle attività didattico-formative dei medici veterinari ammessi alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche ai fini del completamento della formazione didattica e professionalizzante degli iscritti alla Scuola medesima.
Articolo 4 Attività formativa
Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione
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coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.
Nell’ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Articolo 5
Nomina dei professori a contratto e dei tutori
Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su proposta del Consiglio di Scuola, d’intesa con l’Ente convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà attribuire le funzioni di tutore.
A tale riguardo l’Ente convenzionato autorizza sin d’ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all’attività didattica della Scuola.
La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l’Università.
Articolo 6
Oneri delle parti contraenti
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente convenzionato e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.
Articolo 7
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Copertura assicurativa
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell’Ente convenzionato per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste.
L’Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Articolo 8
Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell’Ente convenzionato che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell’Ente convenzionato e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell’art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria
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in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’Ente convenzionato, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 9
Durata della convenzione, procedure di rinnovo e recesso
La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
Al termine della convenzione l’Università e l’Ente convenzionato redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della naturale scadenza, fatta salva la conclusione dell’anno accademico, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.
Articolo 10 Trattamento dati personali
Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs.
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n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell’ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
In particolare, l’Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione.
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L’Ente Convenzionato si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/00000.xxx: Informativa per l’Ente in
convenzione e Informativa utenti della Segreterie Studenti (quest’ultima per gli specializzandi).
L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/, ai sensi degli artt. 13 e xx.
xxx Xxxxxxxxxxx X.X. x. 000/0000 (xx seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall’Università, “Informative”).
Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora
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necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto
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essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
Articolo 11 Anticorruzione
Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Articolo 12 Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per
iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e
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sostanziale del presente atto.
Articolo 13 Imposte
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
Articolo 14 Controversie
Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.
Milano, …………………….
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI PER L’IZS DELLE VENEZIE
STUDI DI MILANO Il Direttore Generale
Xxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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