CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI (ES.NLT.CG.2024.01) SEZIONE 1: CONDIZIONI DI NOLEGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI (ES.NLT.CG.2024.01) SEZIONE 1: CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Premessa
Premesso che intendiamo disporre di Xxxxxxx con la formula della locazione senza conducente (attività di seguito anche denominata “Noleggio”), Vi sottoponiamo la presente proposta di Contratto che, nel caso sia da Voi accettata, regolerà le Condizioni Generali di Locazione del Veicolo/i (di seguito le “Condizioni Generali”) richiesto/i nella Proposta di Locazione, alle ulteriori Condizioni Particolari ivi indicate, che di volta in volta deciderete di accettare o respingere.
Art. 1 – Specificazioni terminologiche e premesse.
1.1 Per “Locatore” e “Locatario”, anche complessivamente indicati come le “Parti”, si intendono i soggetti, le cui generalità sono specificate nell'acclusa Proposta di Locazione (la “Proposta di Locazione”).
1.2 Per “Contratto” si intende l’insieme delle presenti Condizioni Generali e della Proposta di Locazione, contenente le ulteriori Condizioni Particolari.
1.3 Per “Venditore/i” e/o “Convenzionato” si intende il soggetto dal quale il Locatore ha acquistato il Veicolo da concedere in Noleggio al Locatario.
1.4 Per “Veicolo” si intende il veicolo nuovo concesso in locazione al Locatario con il Contratto, scelto dal Xxxxxxxxx ed acquistato per suo conto da parte del Locatore dal Venditore, meglio identificato nella Proposta di Locazione.
1.5 Per “Sublocatore/i” si intende l'operatore/i che svolge/svolgono professionalmente l'attività di noleggio e/o locazione di Veicoli nei confrontidegli utenti finali.
1.6 Con i termini “Locazione” e “Noleggio” del Veicolo, si intende far riferimento al rapporto contrattuale di locazione senza conducente delVeicolo, che il Locatario stipula con il Locatore.
1.7 Per “Servizi”, si intendono le prestazioni di servizi complementari alla locazione del Veicolo.
1.8 Per “Dispositivo Satellitare” si intende il dispositivo di geolocalizzazione installato sul Veicolo, le cui principali funzioni sono descritte nella Sezione 6 – Servizi Telematici.
1.9 Per “Servizi Telematici” si intendono i servizi fruibili attraverso l'installazione del Dispositivo Satellitare, descritti nella Sezione 6 - Servizi Telematici.
1.10 Per “Utilizzatori” si intendono i soggetti aventi causa dal Locatario titolati ad utilizzare il Veicolo.
1.11 Per “Proposta” o “Proposta di Locazione” si intende il documento contenente la scelta del Veicolo e dei Servizi complementari, nonché le condizioni economiche e le relative modalità di pagamento dei canoni.
1.12 Per “Condizioni Particolari” si intendono quelle stabilite nella Proposta di Locazione o comunque quelle concordate per iscritto tra le Parti. In caso di difformità tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari, queste ultime prevarranno.
1.13 Per Canale/i Digitale/i”: si intendono il/i canale/i che permette/ono la conclusione a distanza del Contratto di Noleggio a lungo termine per il tramite di strumenti digitali (ad es. web, APP, etc.).
1.14 Per “Private Lease” si intende il Contratto di Noleggio concluso per il tramite Canali Digitali.
1.15 Per “Ordine di acquisto” si intende l’ordine del Veicolo ricevuto dal Venditore da parte del Locatore.
1.16 Per “Verbale di consegna” si intende il documento con il quale il Locatario ed il Venditore danno atto della consegna e della constatazione di conformità e buon funzionamento del Veicolo concesso in locazione.
1.17 Per “Verbale di restituzione” si intende il documento con il quale il Locatario ed il Venditore danno atto della riconsegna del Veicolo, della constatazione dello stato d’uso del Veicolo e di eventuali danni allo stesso.
1.18 Per “Centro Autorizzato” si intendono le Concessionarie e le officine facenti parte della Rete Ufficiale del Costruttore.
1.19 Per “Luogo di Consegna” si intende il Luogo indicato dal Locatario per la Consegna o Restituzione del Veicolo in caso di acquisto del servizio “Door2Door”.
1.20 Per “Vettore” si intende il Soggetto incaricato dal Locatore di effettuare la Consegna e/o il Ritiro del Veicolo nel Luogo di Consegna e di predisporre il Verbale di Consegna e/o il Verbale di restituzione, in caso di acquisto del servizio “Door2Door”
1.21 Per “Flex Lease” si intende il servizio attraverso cui – a determinate condizioni – il Locatario può restituire anticipatamente il Veicolo senza l’applicazione delle indennità previste all’art. 15.11. Il servizio opzionale Flex Lease è acquistabile esclusivamente dagli Utilizzatori privati o titolari di partita IVA individuale per un numero minimo di 2 (due) Veicoli.
Art. 2 – Oggetto del Contratto.
2.1 Il Contratto ha per oggetto la locazione di lungo periodo del Veicolo dal Locatore al Locatario e la eventuale prestazione degli ulteriori Servizi indicati nella Proposta di Locazione.
2.2 I Veicoli oggetto di locazione potranno essere dotati di un Dispositivo Satellitare ove indicato nella Proposta di Locazione.
2.3 Il Locatario prende atto ed accetta che l’installazione del Dispositivo Satellitare, laddove espressamente previsto dal Locatore nella Proposta di Locazione, rappresenta un elemento costitutivo ed essenziale per l’esecuzione del presente Contratto. Il Locatario autorizza il Locatore a svolgere il monitoraggio e la geolocalizzazione sui propri Veicoli per le finalità indicate nella Sezioni 6 – Servizi Telematici e nella Sezione 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali, ed in particolare per garantire la sicurezza del Locatario e degli Utilizzatori, erogare servizi di Customer Care, ottimizzare le emissioni di Co2, contenere i costi logistici, stabilire la dinamica di eventuali sinistri, fornire il soccorso stradale, valutare il rischio assicurativo, tutelare la proprietà ed il patrimonio aziendale del Locatore.
In particolare, il Dispositivo Satellitare permetterà di verificare in forma statistica ed anonimizzata, quanto di seguito: chilometraggio percorso; velocità massima; velocità media; geolocalizzazione; eventi crash con dettaglio di geolocalizzazione e velocità rilevata prima, durante e dopo l’impatto; dinamica incidente. La rilevazione dei chilometri percorsi consentirà altresì al Locatore di seguire l’evoluzione del Contratto e supportare il Locatario nella facoltà di variazione del chilometraggio pattuito inizialmente.
2.4 Il Locatario, ove il Veicolo sia dotato di un Dispositivo Satellitare, può usufruire di uno o più Servizi Telematici in funzione delle opzioni sottoscritte nella Proposta di Locazione o con richiesta di modifica formalizzata successivamente, per l’accesso ai quali garantisce di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali, in particolar modo per i propri dipendenti, collaboratori e/o comunque terzi Utilizzatori dei Veicoli locati. Il Locatario si impegna a tenere indenne e manlevare il Locatore e i soggetti cui il Locatore comunica tali dati per l’esecuzione del Contratto di locazione o gestione flotte aziendali da qualsiasi reclamo, pretesa e/o richiesta anche risarcitoria da parte degli Utilizzatori in riferimento al trattamento dei dati acquisiti mediante il Dispositivo Satellitare ed i predetti sistemi di geolocalizzazione, ovvero da qualsiasi sanzione pecuniaria e/o provvedimento a carattere sanzionatorio e/o inibitorio comminato da parte delle competenti Autorità amministrative e/o giudiziarie.
2.5 Limitatamente ai Veicoli dotati di Dispositivo Satellitare, qualora il Locatario ne conceda l’uso ad Utilizzatori terzi, anche temporaneamente, si obbliga ad informare ogni conducente ed Utilizzatore della presenza, a bordo del Veicolo, del Dispositivo Satellitare di geolocalizzazione. In particolare, in caso di sottoscrizione dell’opzione che consente la consultazione dei dati di geolocalizzazione, il Locatario si obbliga ad ottenere un preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro al fine di rispettare la disposizione di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) relativamente al controllo a distanza dei lavoratori. In assenza di tale accordo sindacale o autorizzazione i Veicoli aziendali sui quali è installato un Dispositivo Satellitare non potranno essere concessi in uso a dipendenti.
2.6 Limitatamente ai Veicoli dotati di Dispositivo Satellitare, il Locatario dopo la conferma dell’attivazione dei Servizi deve immediatamente esporre
all’interno del Veicolo, in posizione ben visibile, l’adesivo fornito dal Locatore con i documenti del Veicolo, contenente la seguente dicitura: “A BORDO DEL VEICOLO È PRESENTE UN DISPOSITIVO DI GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE”.
2.7 Limitatamente ai Veicoli dotati di Dispositivo Satellitare, il Locatario si obbliga ad utilizzare le informazioni ed i dati tecnici dei Veicoli, resi disponibili dai Servizi Telematici, e trasmessi dal Locatore in forma adeguata, pertinente e non eccessiva, a fini unicamente professionali ed in conformità alle norme di legge e regolamentari, essendo il Locatario l'unico responsabile di eventuali violazioni, per le quali si obbliga a manlevare il Locatore (ed i Fornitori da questi eventualmente incaricati) da eventuali responsabilità e pretese da parte degli Utilizzatori e di terzi ingenere, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative. Il Locatario si obbliga a ottenere il consenso espresso degli Utilizzatori e dei suoi collaboratori al trattamento dei dati, strumentale all’utilizzo dei Servizi Telematici, consegnando altresì ad essi copia dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui alla successiva Sezione 7 e per le finalità ivi indicate. Il consenso degli Utilizzatori e dei collaboratori deveessere archiviato dal Locatario al fine che possa essere trasmesso al Locatore su sua richiesta.
2.8 Il Locatario potrà richiedere il Servizio di Consegna e/o Ritiro del Veicolo (di seguito “Door2Door”) presso il Luogo di Consegna secondo le modalità definite nel successivo art. 4.7. La richiesta del suddetto Servizio può essere effettuata nella Proposta di Locazione o mediante forma scritta anche nel corso del contratto. Il costo del Servizio sarà incluso nel canone di locazione se richiesto nella Proposta di Locazione, sarà invece indicato dal Locatore nel caso di richiesta ricevuta nel corso del contratto. Il Servizio verrà erogato fatte salve le cause di forza maggiore (es. scioperi, epidemia, limitazioni legge).
2.9 Qualora il Locatario abbia sottoscritto il servizio “Flex Lease”, il relativo costo sarà incluso nel canone di locazione.
Art. 3 – Conclusione del Contratto e Ordine del Veicolo.
3.1 Il Locatario sceglie il Veicolo tra quelli presenti nel catalogo ufficiale del Venditore o sui Canali Digitali appositamente dedicati e ne richiede la locazione al Locatore, compilando l'acclusa Proposta di Locazione, nella quale sono indicati – tra l'altro – la tipologia e le caratteristiche del Veicolo, eventuali optional e modifiche, l'oggetto ed il corrispettivo del Contratto, inclusi gli eventuali servizi opzionali. La compilazione e la sottoscrizione della Proposta di Locazione equivalgono a proposta di stipulare il Contratto (la “Proposta”) che il Locatario si obbliga a tenere ferma edirrevocabile per il periodo di 30 giorni dalla sottoscrizione.
Il Cliente prende atto ed accetta che il Locatore addebiterà al Locatario delle spese amministrative a titolo di apertura pratica pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) che, in caso di accettazione della Proposta di Locazione da parte del Locatore, saranno fatturati al Locatario il mese successivo all’apertura del Contratto.
Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.7 per il recesso dal Contratto concluso per il tramite dei Canali Digitali, ed in deroga a quanto sopra previsto, il Locatario potrà revocare la Proposta di Locazione sottoscritta inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo del Venditore di cui all’art. 3.3 per il Contratto di noleggio concluso nei locali commerciali del Venditore o via posta elettronica certificata (PEC) al Locatore per il Contratto concluso per il tramite dei canali digitali.
Qualora il Locatario revochi la Proposta di Locazione dopo l’avvenuta conclusione del Contratto ai sensi del successivo art. 3.3 il Locatore addebiterà al Locatario una penale pari al 10% del prezzo di listino del Veicolo IVA escl. indicato nella Proposta di Locazione. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3.5.
La proposta non potrà essere revocata dopo la spedizione al Locatario dell’avviso di consegna del Veicolo di cui all’art. 4.1, lett. a).
3.2 Il Locatario riconosce ed accetta sin d’ora che la possibilità di stipulare un Contratto con il Locatore è subordinata da un lato alla accettazione delle presenti Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di Veicoli (mediante sottoscrizione dell'apposito campo contenuto nella Proposta di Locazione) e dall’altro all’accettazione della Proposta, da parte del Locatore, a suo insindacabile giudizio. In alternativa al rifiuto della Proposta di Locazione, il Locatore si riserva di richiedere al Locatario il versamento di un’anticipazione canoni pari ad un massimo del 50% del valore del Contratto. L’anticipo, nella misura indicata nella Proposta di Locazione, dovrà essere versato con le modalità e nei termini indicati dal Locatore nella comunicazione di accettazione della Proposta di Locazione.
3.3 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Locatore comunica al Locatario di aver accettato la Proposta di Locazione. Il Locatore invierà al Venditore, presso il quale il Locatario esclusivamente a questo fine elegge domicilio per il Contratto di noleggio concluso nei locali commerciali del Venditore, l’esito della valutazione che, qualora positiva, costituirà per il Locatario accettazione definitiva della Proposta e per il Venditore impegno ad effettuare l’Ordine di acquisto del Veicolo, secondo le specifiche indicate nella Proposta di Locazione. Per il Contratto di Noleggio Private Lease la predetta comunicazione sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Locatario ed al Venditore. Eventuali optional e/o modifiche richieste dal Locatario devono essere approvate preventivamente dal Locatore ed apportate direttamente dal Costruttore del Veicolo. L'accettazione del Locatore non avrà effetto in caso di rifiuto del Venditore di dare seguito all'Ordine di acquisto del Veicolo.
3.4 In caso di risoluzione anticipata del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, tutte le somme già versate a qualsiasi titolo non verranno in nessun caso rimborsate al Locatario, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.7.
3.5 Il Locatore comunicherà al Locatario l'accettazione della Proposta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Locazione. Decorso tale termine, il Locatario potrà revocare la Proposta senza alcuna penalità e senza avere diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento da parte del Locatore. La revoca dovrà avvenire tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui all’art. 19.1 o tramite PEC.
3.6 Qualora il Locatore comunichi la propria accettazione oltre il termine di 30 giorni, ma prima di aver ricevuto la comunicazione di revoca della Proposta, il Contratto sarà validamente concluso.
3.7 In conformità con quanto previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo, il Locatario potrà recedere dal Contratto di locazione concluso per il tramite dei Canali Digitali, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto utilizzando il Modulo tipo di recesso di cui all’Allegato I dell’Informativa Precontrattuale, oppure tramite una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal presente Contratto, da inviare tramite posta elettronica, PEC o raccomandata a/r.
In caso di recesso da parte del Cliente ai sensi del presente art. 3.7, le garanzie eventualmente versate a titolo di anticipo del canone secondo le condizioni e i termini indicati nella Proposta di Locazione, saranno restituite prontamente al Cliente a mezzo bonifico bancario, e salvo diversa indicazione del Cliente nella dichiarazione di cui sopra.
In caso di recesso da parte del Cliente, oltre il suddetto termine di 14 giorni ESM addebiterà una penale pari al 10% del prezzo di listino del Veicolo IVA escl. indicato nella Proposta di Locazione.
In caso eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente art. 3.7, il Locatario è obbligato alla riconsegna del Veicolo presso il Convenzionato che ha provveduto alla consegna. I costi di riconsegna del Veicolo saranno a carico del Locatario. Al Locatario verranno addebitati i costi pari allo stato d’uso del Veicolo ovvero i costi per il ripristino di eventuali danni che ESM risconterà a seguito della perizia sul Veicolo stesso, secondo quanto previsto dall’art. 15.
Art. 4 – Consegna del Veicolo. Durata e decorrenza del Contratto.
4.1 La consegna del Veicolo dal Locatore al Locatario avverrà nei tempi previsti dal Venditore, secondo la seguente procedura:
a) il Venditore spedirà al Locatario un avviso di consegna del Veicolo, con il quale lo informerà che un Veicolo conforme a quello descritto nella Proposta di Locazione è a sua disposizione, indicando il luogo previsto per la consegna ed il giorno dal quale il Veicolo potrà essere ritirato;
b) il Locatario dovrà prendere in consegna il Veicolo entro tre (3) giorni dalla ricezione dell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera “a”, ovvero dalla diversa data indicata nel medesimo avviso di consegna;
c) se il Locatario non prenderà in consegna il Veicolo entro i termini sopra indicati, il Venditore informerà il Locatore il quale invierà al Locatario una lettera di messa in mora, intimando di ricevere la consegna del Veicolo, con contestuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1455 x.x. Xxxxxxx permanga l'inadempimento del Locatario oltre il termine indicato nella diffida ad adempiere, il Contratto si intenderà risolto di diritto ed il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una penale pari al 30% del prezzo di listino del Veicolo
indicato nella Proposta di Locazione, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di risoluzione, oltreché al rimborso dei costi sostenuti dal Locatore; in caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore e su sua richiesta, la data indicata nell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera “a” potrà essere prorogata di ulteriori cinque (5) giorni; trascorso tale termine senza che nel frattempo sia intervenuta la consegna, il Locatario avrà la facoltà di recedere dal Contratto senza dover pagare alcuna indennità ma senza poter pretendere alcuna indennità o risarcimento da parte del Locatore.
d) per tutto quanto previsto ai punti da a) a c) sono fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili alle Parti.
4.1.1 Ove il Locatario abbia richiesto nella Proposta di Locazione il Servizio “Door2Door” la consegna del Veicolo avverrà nel Luogo di Consegna da parte del Vettore secondo la seguente procedura:
a) il Vettore contatterà il Locatario per concordare data e orario per la Consegna del Veicolo;
b) il Locatario dovrà prendere in consegna il Veicolo nella data ed orario concordati;
c) il Locatore si riserva la facoltà di addebitare al Locatario i costi sostenuti nel caso in cui il Locatario non si presenti nel luogo, data e orario di Consegna concordati per iscritto, salvo disdetta da inviare al Vettore per iscritto entro 2 (due) giorni dalla data concordata;
d) Per tutto quanto previsto nei punti a) e b) valgono le condizioni definite nell’art. 4.1.;
e) Per tutto quanto previsto ai punti da a) a d) sono fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili alle Parti.
4.2. La durata del Contratto decorre dalla data di consegna ed installazione del Veicolo, per come risultante dal Verbale di consegna di cui al successivo art. 4.3.
4.3 La consegna del Veicolo è attestata da un Verbale di consegna redatto dal soggetto che materialmente effettua la consegna per conto del Locatore, debitamente sottoscritto dal Locatario, e trasmesso al Locatore. Il Verbale di consegna attesta il perfetto stato di manutenzione e funzionamento del Veicolo, oltre che la sua conformità a quello oggetto della Proposta. Inoltre, il Verbale di consegna attesta la consegna al Locatario dei libretti di istruzioni, manutenzione e garanzia e delle ulteriori indicazioni del Venditore (o del Costruttore) relativamente all'utilizzazione ed alla manutenzione dei Veicolo.
4.4 Nel caso in cui si rilevi qualsiasi difformità, difetto o vizio, sarà onere del Locatario non sottoscrivere il suddetto Verbale di consegna e provvedere senza indugio, e comunque non oltre otto giorni dalla scoperta, alla denuncia con lettera raccomandata a.r. o PEC sia al Locatore che al Venditore, delle difformità, vizi e difetti, corredata della documentazione accessoria al Veicolo, in modo che il Locatore possa concordare col Venditore l’eventuale riparazione o sostituzione del Veicolo.
4.5 Qualora, entro otto giorni dalla consegna/ installazione del Veicolo, il Locatario non faccia pervenire la denuncia di cui al punto precedente, la consegna, l’installazione e il collaudo si intenderanno correttamente e completamente eseguiti, senza che il Locatario possa far valere alcuna eccezione verso il Locatore, con le conseguenze di cui al punto 4.2.
4.6 La durata del Contratto - fatta salva l'applicazione degli art. 5, 15 e 17, è pattuita nella Proposta di Locazione, entro i seguenti termini per il Contratto concluso nei locali commerciali del Venditore:
- durata locazione da 12 a 60 mesi prorogabili ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 5 e con il limite massimo complessivo di 60 mesi;
- un numero di chilometri che non potrà eccedere i 200.000.
La durata del Contratto - fatta salva l'applicazione degli art. 5, 15 e 17, è pattuita nella Proposta di Locazione, entro i seguenti termini per il Contratto concluso per il tramite dei Canali Digitali:
- durata locazione da 24 a 36 mesi prorogabili ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 5 e con il limite massimo complessivo di 36 mesi;
- un numero di chilometri che non potrà eccedere i 60.000.
Nella Proposta di Locazione è altresì indicato il costo dei chilometri aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti, ovvero successivamente rinegoziati ai sensi del successivo art. 5. In caso di superamento del 15% dei chilometri totali previsti verrà applicato il costo unitario indicato all’intera eccedenza chilometrica.
Art. 5 – Modifiche nel corso del Contratto. Proroga
5.1 Nel corso della locazione, salvo che negli ultimi tre mesi del Contratto o in caso di sottoscrizione del servizio “Flex Lease”, i termini della locazione (durata e/o chilometraggio) potranno essere concordemente modificati, su iniziativa di ciascuna delle Parti. Pertanto, in caso di sottoscrizione del servizio “Flex Lease” la modifica dei termini di locazione (durata e/o chilometraggio) è subordinata al previo recesso dal servizio “Flex Lease”.
5.2 La modificazione comporta la sottoscrizione di un accordo modificativo/integrativo di quanto indicato nella Proposta di Locazione, che dovrà indicare almeno:
- il nuovo chilometraggio;
- la nuova durata;
- le modificazioni degli eventuali servizi opzionali (esempio recesso dal servizio “Flex Lease”);
- le condizioni economiche;
- l'adeguamento, eventualmente anche retroattivo, dei canoni e delle prestazioni percepite in funzione della durata della locazione goduta e del chilometraggio percorso rapportati al chilometraggio ed alla durata inizialmente previsti ed il relativo eventuale saldo da parte del Locatario;
- i parametri di calcolo del nuovo canone di locazione.
In nessun caso, la modificazione esonererà il Locatario dal pagamento delle somme dovute in base al Contratto, ivi incluse quelle relative alla risoluzione dello stesso ai sensi dei successivi artt. 15 e 17.
5.3 Il Locatario potrà chiedere la proroga della durata della locazione per un periodo minimo di 3 mesi, con richiesta scritta da inviarsi al Locatore almeno 90 giorni prima della data finale della locazione. Il Locatore potrà accogliere la detta richiesta sulla base di una decisione discrezionale e non sindacabile, eventualmente subordinandola anche alla pattuizione di un nuovo canone,
5.4 In difetto di modificazione o proroga, il Contratto terminerà alla scadenza originariamente pattuita nella Proposta di Locazione. Il Locatore si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il Contratto in caso di raggiungimento del chilometraggio originariamente pattuito.
5.5 Alla fine della locazione per qualsiasi causa intervenuta ed all’avvenuta riconsegna del Veicolo, il Locatore addebiterà o rimborserà al Locatario i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto nella Proposta di Locazione. Il calcolo dell’importo sarà effettuato applicando il costo unitario indicato nella Proposta di Locazione alla differenza tra la percorrenza effettiva al momento della riconsegna del Veicolo e il chilometraggio previsto nella Proposta di Locazione, rapportato ai giorni effettivi di durata della locazione.
5.6 Se nel corso del periodo contrattuale, a seguito di verifiche effettuate da parte del Locatore, verrà rilevata una percorrenza media chilometrica, superiore o inferiore al 15% rispetto al monte chilometrico originariamente previsto nella Proposta di Locazione, il Locatore provvederà nei casi opportuni a comunicarlo al Locatario ed avrà la facoltà di effettuare un ricalcolo dei restanti canoni, in base all’effettivo utilizzoe percorrenza del Veicolo. In caso di mancata accettazione da parte del Locatario del nuovo canone proposto dal Xxxxxxxx, si applicheranno le condizioni economiche previste nella Proposta di Locazione o nelle successive modificazioni concordate dalle Parti.
5.7 La eventuale modificazione e/o proroga non comportano alcuna ulteriore variazione del Contratto, che rimarrà valido ed efficace nelle parti non derogate dall'accordo modificativo di cui all'art. 5.2. e 5.6.
5.8 Il Locatario potrà recedere dal servizio “Flex Lease” in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, che sarà efficace a partire dal mese successivo a quello in cui sarà ricevuta dal Locatore. Da tale momento, il corrispettivo del servizio “Flex Lease” non sarà più addebitato nel canone di locazione, che sarà ridotto dell’ammontare ad esso corrispondente.
Art. 6 – Canoni, corrispettivi, pagamenti.
6.1 Nella Proposta di Locazione sono indicati:
- l'ammontare del canone di locazione del Veicolo comprendente il costo della locazione e di tutti i servizi inclusi o richiesti in opzione dal Locatario e, la periodicità, le condizioni e le modalità di pagamento dei canoni di locazione;
- il costo dei chilometri eccedenti quelli inizialmente stabiliti o rinegoziati ai sensi del precedente art. 5.
6.2 Il Locatario è obbligato a pagare i canoni al Locatore nell’ammontare, con la periodicità e secondo le modalità indicate nella Proposta di Locazione, dalla data di decorrenza del Contratto.
6.3 In caso di ritardo nel pagamento di ogni singolo canone, il Locatario sarà costituito automaticamente in mora e verranno applicati gli interessi di mora al tasso per legge applicabile.
6.4 Il Locatario sarà altresì obbligato a pagare un pre-canone per ogni giorno intercorrente tra la consegna/installazione del Veicolo risultante dal Verbale di consegna di cui al precedente art. 4 e sino all’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la consegna. L'importo del pre-canone sarà calcolato in base al costo giornaliero del canone, per quanti giorni di utilizzo anticipato del Veicolo si siano avuti.
6.5 Fatto salvo quanto previsto nella fase di consegna e/o di installazione dei Veicolo di cui al precedente art. 4, il Locatario non potrà interrompere né sospendere il regolare e completo pagamento dei canoni né del pre-canone, neanche in caso di parziale o totale malfunzionamento del Veicolo dovuto a vizi e difetti dello stesso, assumendosene egli ogni rischio e responsabilità, con pieno esonero del Locatore, in deroga dell’art. 1381 c.c.
6.6 Salvo diverso accordo risultante dalla Proposta di Locazione, i canoni, il pre-canone così come tutte le somme che saranno dovute in base al Contratto, saranno pagati mediante prelievo sul conto bancario indicato dal Locatario con procedura mandato SDD/SEPA. Il Locatario si obbliga a informare tempestivamente per iscritto il Locatore e, comunque, con un preavviso di almeno 30 giorni, in caso di qualsiasi modificazione della domiciliazione e/o delle coordinate bancarie ed a rilasciare il consenso al prelievo sul nuovo conto.
6.7 L'invariabilità del canone indicato nella Proposta di Locazione è garantita per 3 mesi dalla sottoscrizione della Proposta. Qualora entro tale termine non sia stato inviato l'avviso di consegna al Locatario per fatto non imputabile al Locatario o a forza maggiore, il canone rimarrà invariato sino all'invio dell'avviso di consegna al Locatario.
6.8 Il canone è pattuito ed espresso al netto d’IVA, salvo che non si tratti di un consumatore, in tal caso gli importi delle condizioni economiche saranno da intendersi IVA inclusa, vigente alla data della fatturazione.
Il canone mensile nell’arco della validità del Contratto potrebbe subire variazioni in conseguenza di adeguamenti delle tariffe assicurative disposte dagli Assicuratori, delle tasse e delle imposte, delle spese accessorie, del corrispettivo pattuito per il servizio “Limitazione di responsabilità” in relazione all’andamento dei danni cagionati al Veicolo rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell’anno solare.
Art. 7 – Utilizzazione.
7.1 Il Locatario si obbliga a adempiere a propria cura e spese a tutti gli obblighi che incombono sul Locatore in quanto proprietario del Veicolo, ed in particolare a:
a) rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia di circolazione stradale;
b) accettare che, qualora al Locatore siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, quest’ultimo provveda a comunicare i dati del Locatario all’organo accertatore che procederà a rinotifica del relativo verbale al Locatario stesso;
c) accettare che le multe erogate per ordinanze comunali, regionali e provinciali o il mancato pagamento di parcheggi o transiti in aree verdi, porti ed aeroporti, nonché pedaggi autostradali, che non possano essere rinotificate, vengano pagate dal Locatore che procederà al riaddebito al Locatario;
d) accettare nei casi disciplinati ai punti b) e c) che il Locatore addebiti al Locatario i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo di € 15,00 (quindici/00) oltre IVA, per ogni singola contestazione, in relazione alla quale si sia provveduto a comunicare i dati del Locatario al competente organo accertatore, di cui al punto b), o al pagamento anticipato da parte del Locatore, di cui al puntoc);
e) accettare che il Locatore prelevi sul conto comunicatogli per il pagamento dei canoni, le somme addebitate al Locatario di cui a punti
c) e d);
f) utilizzare il Veicolo solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni ed i documenti necessari;
g) conservare in buono stato tutti i documenti e dotazioni di bordo (ad esempio: libretto di circolazione, libretto uso e manutenzione, libretto di garanzia, doppia chiave, etc.) relativi al Veicolo;
h) non far circolare il Veicolo al di fuori dell'Unione Europea e della Svizzera senza il preventivo assenso scritto del Locatore;
i) far effettuare, con le modalità indicate nell’art. 8, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente primaria e secondaria (ad es. revisioni periodiche, controlli gas di scarico, etc.).
7.2 Il Locatario potrà realizzare scritte o disegni pubblicitari sul Veicolo solo con il preventivo consenso scritto del Xxxxxxxx, che si esprimerà a propria insindacabile discrezione e senza alcun termine od obbligo di pronunciarsi.
7.3 Il Locatario è responsabile delle conseguenze dell'utilizzazione della Veicolo non conforme alla sua destinazione, alle disposizioni di legge e contrattuali e ne sopporterà i costi e gli oneri, nonché le penali contrattuali e/o legali.
7.4 Se non espressamente autorizzato per iscritto dal Locatore, al Locatario non sarà consentito di apportare miglioramenti e/o addizioni al Veicolo, pena la decadenza dalla garanzia e la facoltà del Locatore di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 17. Nessuna indennità, né rimborso di spese, sarà dovuto dal Locatore che tratterrà a titolo gratuito i miglioramenti e le addizioni, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.
7.5 Il contachilometri dovrà riportare i chilometri realmente percorsi e non potrà in alcun modo essere manomesso dal Locatario. In caso di malfunzionamento del contachilometri, il Locatario dovrà immediatamente farlo riparare/sostituire da un'officina autorizzata dal Locatore, comunicando al Locatore per raccomandata a.r. o PEC la sua eventuale sostituzione. Il Locatario sarà responsabile, anche dopo la scadenza del Contratto, per le modificazioni accertate del contachilometri e le relative conseguenze sul computo della percorrenza, che il Locatore si riserva di far accertare da un perito, perseguendo le eventuali manomissioni innanzi alle competenti Autorità civili e penali.
7.6 Il Locatario si obbliga a utilizzare il Veicolo con la massima diligenza e ad osservare le istruzioni e le indicazioni del Venditore, del Costruttore e/o di fornitori indicati dal Locatore, che gli saranno fornite in occasione della consegna della Veicolo e ad eseguire personalmente ed a proprie spese tutte le obbligazioni che incomberanno sul Locatore in qualità di proprietario.
7.7 In caso di noleggio di un Veicolo elettrico, a seconda del tipo di Veicolo, possono esistere differenti modalità di carica della Batteria. Ogni modalità di carica è definita in funzione della potenza di carica, carica standard (inferiore a 6 Kw/h), carica accelerata (compresa tra 6 e 24 Kw/h) e carica rapida (superiore a 24 Kw/h).
Art. 8 – Manutenzione e garanzia.
8.1 Il Veicolo beneficia della garanzia del Costruttore e, pertanto, il Locatario esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi del Veicolo. Tutte le garanzie relative al Veicolo sono estese al Locatario che, pertanto, potrà proporre eccezioni contro il Venditore per vizi e difetti dei Veicolo che ne diminuiscano in tutto o in parte la funzionalità, ma non potrà agire per la risoluzione
del contratto di vendita, o di riduzione del prezzo, dovendo a ciò provvedere direttamente il Locatore quando, all’esito di un esame preliminare delle condizioni del bene da eseguire con sopralluogo congiunto, risulti che lo stesso sia effettivamente inutilizzabile o non più convenientemente utilizzabile.
In merito alla normativa sulla sicurezza dei prodotti di cui agli artt. 102 e ss. del Codice del Consumo, ESM presterà tutta l’assistenza necessaria al Locatario ed il Veicolo sarà dotato di libretto d’uso e manutenzione ove saranno debitamente rese, direttamente dal Costruttore, tutte le informazioni di cui all’art. 104, comma 8 del Codice del Consumo.
Per quanto a conoscenza di ESM, il Veicolo messo a disposizione del Locatario costituisce un prodotto sicuro ai sensi del predetto art. 104 del Codice del Consumo e ESM non è a conoscenza di profili di rischio incompatibile con la sicurezza generale in relazione al Veicolo stesso.
In merito alla responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo, il Locatario potrà far valere i propri diritti direttamente nei confronti del Venditore, nei termini specificati nelle condizioni generali di garanzia fornite dallo stesso e ai sensi della garanzia di cui al Codice del Consumo. Il Locatario dichiara espressamente di conoscere tali termini, al momento della consegna del Veicolo locato, sollevando ESM, quale mero Locatore del Veicolo, ai sensi dell’art. 103 lett. e) del Codice del Consumo, da qualsiasi responsabilità derivante da difetti che incidano sulla sicurezza del Veicoli ai sensi dell’art. 117 del Codice del Consumo che non siano imputabili ad ESM.
8.2 Il Locatario si obbliga a rispettare il programma di manutenzione del Veicolo previsto dal Locatore, dal Venditore e/o dal Costruttore. Qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione del Veicolo dovrà essere effettuato presso un Centro Autorizzato dal Locatore. Qualora i Xxxxxxx non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo del Costruttore, il Locatore si riserva la possibilità di addebitare al Locatario, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di riparazioni meccaniche sostenute.
8.3 Il Locatore si farà carico, per tutta la durata contrattuale ed esclusivamente nell’ambito del territorio italiano, di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione del Veicolo. Per la durata della locazione e per il chilometraggio pattuito, il Locatario beneficia della presa in carico da parte del Locatore del costo dei pezzi di ricambio, dei materiali di consumo e della manodopera per le seguenti operazioni:
- il cambio d’olio, i tagliandi ed i controlli, con la periodicità prevista dal Costruttore;
- I rabbocchi d’olio tra due tagliandi;
- la sostituzione di pezzi di ricambio soggetti a normale usura (ad eccezione degli pneumatici), con riferimento alle modalità d’utilizzo del veicolo e al suo chilometraggio;
- la sostituzione o la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche difettose, nei limiti previsti dalla garanzia del Costruttore, ad esclusione dei seguenti componenti e particolari: carrozzeria, meccanismi di apertura dei retrovisori, allestimenti specifici (cassoni ribaltabili, celle frigo, ecc.), i pneumatici non espressamente previsti con la sottoscrizione dell’opzione pneumatici, i sedili, le guarnizioni, la plancia di bordo, l’areazione, i cerchi, i comandi manuali sul cruscotto, i comandi manuali degli alzacristalli e delle porte, il posacenere, i tappetini, la moquette;
- le revisioni obbligatorie di legge, ad eccezione dei pezzi di ricambio e dei componenti e particolari esclusi, riportati nel punto precedente. Dalla copertura del servizio sono ugualmente esclusi, se non già previsti come dotazione di serie, l'autoradio, tutti gli equipaggiamenti audio e i relativi accessori, i sistemi di allarme.
8.4 Il servizio di manutenzione non incluso in garanzia non copre:
- le conseguenze indirette di un eventuale guasto (perdita di esercizio, etc.).
- le modifiche o trasformazioni del Veicolo o dei suoi componenti non autorizzate dal Locatore e/o dal Costruttore e/o effettuate presso un riparatore non convenzionato, per le cui conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, etc.) il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile;
- la riparazione del Veicolo o il tagliando non conformi alle preconizzazioni del Costruttore o effettuati presso la Rete non autorizzata;
- l’utilizzo del Veicolo in maniera non conforme alle preconizzazioni del Costruttore (competizioni sportive, sovraccarico, etc.);
- le conseguenze dovute all’utilizzo di un carburante non conforme alle preconizzazioni del Costruttore;
- l’aggravio derivante dal mancato rispetto degli avvisi inviati dagli strumenti di bordo e delle raccomandazioni elencate nel manuale d’uso e della garanzia del Veicolo;
- il degrado del Veicolo derivante da cause esterne, in via esemplificativa ma non esaustiva: incidenti, collisioni, urti, graffi, rigature, proiezioni di sassi, corpi solidi, grandine;
- i danni al Veicolo dovuti a causa di forza maggiore in via esemplificativa ma non esaustiva: fulmini, incendi, inondazioni, terremoti, atti di guerra, rivolte e attacchi;
- le forature, le ernie, le rotture agli pneumatici, la convergenza e l’equilibratura delle ruote;
- il carburante o le conseguenze della presenza di impurità all’interno dello stesso;
- le conseguenze dovute all’utilizzo di un carburante non conforme alle prescrizioni del Costruttore;
- gli additivi, ad eccezione del liquido lavavetri in occasione dei tagliandi;
- le operazioni di lavaggio e di riparazione della carrozzeria, la pulizia dell’abitacolo;
- gli elementi di bordo, tutti gli elementi di carrozzeria, i sedili, gli interni (in via esemplificativa e non esaustiva, i tappeti, la plancia, le bocchette d’aerazione, le cerniere, i cassetti e i coperchi, etc.), i vetri, i cristalli e gli specchi, i segnalatori di direzione, i fari, gli accessori e gli allestimenti post-vendita (allarmi, autoradio, cassoni, celle frigo, etc.);
- i comandi manuali in plancia e i comandi manuali delle porte e dei finestrini;
- i prodotti e le merci trasportate.
- Qualora il Veicolo abbia superato il chilometraggio stabilito contrattualmente, saranno a carico del Locatario tutte le spese di intervento di manutenzione programmata e/o riparazione.
8.5 Il Locatario ha l’obbligo di far verificare, nel più breve tempo possibile, attraverso le Concessionarie della Rete ufficiale del Costruttore, le difettosità del Veicolo segnalate o meno al Locatore.
8.6 Per beneficiare della presa in carico da parte del Locatore del costo delle operazioni definite all’art. 8.1, il Locatario dovrà rivolgersi esclusivamente alla Rete autorizzata.
8.7 Qualsiasi intervento di manutenzione urgente all’estero potrà comunque essere effettuato dal Xxxxxxxxx, previa richiesta di autorizzazione, accettata da parte del Locatore, che fornirà le modalità di rimborso del costo sostenuto.
8.8 In caso di noleggio di un Veicolo elettrico, qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione della Batteria dovrà essere effettuato presso un Centro Autorizzato Renault Assistance (l’elenco dei Centri Autorizzati Renault Z.E. è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx oppure tramite il numero verde 800 105 800), ovvero presso altri soggetti espressamente autorizzati dal Locatore.
8.9 Il Locatore mette a disposizione del Locatario una Batteria che possiede una capacità e funzionalità sufficiente per la durata della locazione e la sua eventuale proroga.
8.10 La soglia minima di tale capacità e funzionalità è rilevata tramite la visualizzazione sullo strumento di controllo posto nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico.
8.11 Il Locatario può, a proprie spese, far verificare la capacità di carica della Batteria presso un Centro Autorizzato dal Locatore e all'uopo abilitato. Il Locatore e/o altro soggetto da questi autorizzato possono chiedere la predetta verifica di capacità e, in questo caso, i costi non vengono posti a carico del Locatario.
8.12 Qualora, all'esito di tale verifica, si riscontri un livello di capacità/funzionalità della Batteria inferiore al livello minimo indicato dallo strumento di controllo, il Locatore si obbliga, a propria discrezionale ed insindacabile scelta (e sempre che la Batteria non sia stata utilizzata in maniera difforme da quanto previsto nel presente Contratto):
- a sostituire la Batteria;
- a riparare la Batteria, riportandola al livello di efficienza superiore a quanto previsto dall'art. 8.10.
8.13 Il Locatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo monetario dal Locatore a causa del fermo del Veicolo durante la sostituzione della Batteria, incluse le conseguenze indirette di tale fermo, né potrà sospendere il pagamento del canone.
8.14 Il Locatore non è responsabile:
- dei danni tanto sull'installazione elettrica privata del Locatario che sulla Batteria o sul Veicolo provocati da una carica effettuata con l'utilizzo di un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, ovvero dalla carica su una installazione non equipaggiata con un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, come riportate nel libretto d’uso del Veicolo;
- dei danni causati dalla carica della Batteria che non rispetta le indicazioni di carica descritte nel libretto d’uso del Veicolo e/o della Batteria, ad esempio derivanti da ricariche quotidiane complete della Batteria effettuate nonostante il livello di carica indicato dall’Indicatore di Ricarica posto nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico, riporti un livello di carica molto elevato (98-100%);
- dei danni risultanti dalla cattiva manutenzione del Veicolo e della Batteria, in particolare quando non siano state rispettate le istruzioni riguardanti il trattamento, la periodicità della manutenzione previsti nel libretto di istruzioni e nei documenti relativi alla manutenzione ed alla garanzia;
- dei danni risultanti da una riparazione o da una manutenzione effettuata da un soggetto non autorizzato dal Locatore e/o non conforme alle prescrizioni in materia dei Venditori, ad esempio derivanti dall’utilizzazione di pezzi di ricambio di qualità inferiore rispetto agli originali o non omologati da parte del Costruttore; o da una riparazione tardiva del Veicolo Elettrico in seguito alla rilevazione di un difetto; di un'alterazione o di una riparazione non corretta;
- dei danni risultanti dall'utilizzazione del Veicolo e della Batteria in una competizione sportiva o comunque da un uso eccedente quello normale, ad esempio per traino altri automezzi;
- del degrado dovuto a cause esterne, quali incidenti, grandine, atti di vandalismo, manifestazioni legate a un fenomeno atmosferico, in particolare fenomeni chimici e più in generale da tutti gli eventi di forza maggiore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un veicolo elettrico, a temperature superiori a 50 gradi centigradi per più di 24 ore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un veicolo elettrico, a temperature inferiori a -25 gradi centigradi per più di sette giorni;
- nel caso sia stata lasciata la carica della Batteria uguale o prossima allo zero, per più di 14 giorni;
- di tutti i danni fisici alla Batteria, o di tutti tentativi intenzionali di ridurne la durata della vita;
- in caso di esposizione della Batteria a fiamme vive;
- in caso di immersione della Batteria in acqua o altri liquidi;
- in caso di apertura del carter di contenimento degli elementi della Batteria o qualsiasi intervento, effettuato da personale non autorizzato, nel rispetto delle indicazioni del costruttore.
8.15 La copertura geografica della garanzia della Batteria è stata stabilita tenendo conto della presenza o meno di Centri Autorizzati dal Locatore ed è dunque suscettibile di evoluzione; allo stato essa è limitata ai seguenti Paesi: Francia, Germania, Austria, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx (eccetto Guernesey e Jersey), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera. L’elenco dei paesi nei quali la garanzia è attiva è suscettibile di aggiornamento e può essere consultato tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Se il Veicolo Elettrico con la Batteria è utilizzato al di fuori della zona geografica come sopra definita, il Locatario non beneficerà della garanzia della Batteria.
Art. 9 – Pneumatici.
9.1 Il Locatore gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine della propria Rete Convenzionata su tutto il territorio nazionale e provvederà, per tutta la durata del Contratto, al pagamento diretto delle stesse, per la riparazione e la sostituzione degli pneumatici del Veicolo entro il numero massimo di unità, la tipologia e la categoria previsti nella Proposta di Locazione. Le eventuali ed ulteriori riparazioni e/o sostituzioni, nonché le riparazioni a seguito di foratura degli pneumatici saranno a carico del Locatario.
9.2 La sostituzione degli pneumatici potrà essere effettuata con modelli aventi tipologie tecniche identiche a quelli originariamente montati e, salvo l’ipotesi di rottura o danno accidentale, dopo una percorrenza minima di 40.000 chilometri o quando i medesimi non abbiano più i requisiti stabiliti dalla legge. Il Locatario dovrà informare il Locatore nel più breve tempo possibile qualora ne riscontri difetti o anomalie. Il Locatario dovrà controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia.
9.3 Se previsto nella Proposta di Locazione, e con le medesime modalità di cui sopra, il Locatario avrà diritto agli pneumatici invernali e al servizio di deposito, nonché il servizio di montaggio e smontaggio.
9.4 Il Locatario, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi. La responsabilità per le suddette operazioni e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell’officina che esegue i lavori. Prima di effettuare qualsiasi intervento al Veicolo, il Locatario dovrà contattare telefonicamente il Locatore per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso.
9.5 Qualora venga scelta dal Locatario l’opzione pneumatici, questo potrà beneficiare dei seguenti servizi:
a) Pneumatici estivi (di tipo performance o premium) della sostituzione degli pneumatici in conformità con quanto preconizzato dal Costruttore, compresi lo smontaggio dello pneumatico equipaggiante il veicolo, montaggio del nuovo pneumatico ed equilibratura, nel limite del numero massimo di pneumatici sottoscritti nella Proposta di Locazione.
b) Pneumatici Invernali (di tipo performance o premium) della sostituzione degli pneumatici estivi di serie sul veicolo con degli pneumatici invernali, compresi le prestazioni del solo primo smontaggio dello pneumatico estivo equipaggiante il veicolo, del primo montaggio del nuovo pneumatico invernale e della prima equilibratura, nel limite del numero di pneumatici sottoscritti nella Proposta di Locazione.
In caso di restituzione del veicolo prima del termine del contratto di locazione, o di estinzione anticipata del contratto per qualsiasi causa intervenuta, il Locatario dovrà pagare al Locatore il saldo delle somme residue indicate nella Proposta di Locazione a titolo di corrispettivo della prestazione se la totalità degli pneumatici previsti a Contratto è stata consumata.
Art. 10 – Assistenza alla mobilità.
10.1 Con la stipula del Contratto, nel caso in cui sia espressamente previso nei Servizi accessori indicati nella Proposta di Locazione, il Locatario potrà beneficiare delle prestazioni di servizi di assistenza alla mobilità le cui condizioni generali sonodescritte nel paragrafo C della Sezione 2_Dettaglio delle Coperture Assicurative - del presente Contratto.
10. 2 Nel caso in cui sia espressamente previso nei Servizi Accessori indicati nella Proposta di Locazione, il Locatario ha diritto, ai sensi delle Condizioni Generali Assicurative, nei termini ed alle condizioni previste, al Veicolo sostitutivo in caso Incendio e Furto (totale e parziale) e in caso di sinistro da circolazione.
10.3 Resta inteso che dell'esecuzione delle prestazioni di assistenza sono responsabili unicamente i soggetti con i quali il Locatore ha firmato l'accordo per la prestazione dei relativi servizi.
10.4 Nel caso in cui nella Proposta di Locazione non siano espressamente previsti i Servizi accessori di assistenza alla mobilità, questi saranno ad esclusivo carico e spese del Locatario.
Art. 11 – Prestazioni opzionali di servizi.
11.1 Compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche del Veicolo, il Locatario potrà sottoscrivere una o più proposte di servizi opzionali indicati nella Proposta di Locazione.
11.2 Il Locatore non risponde in alcun modo per l'esecuzione delle prestazioni di servizi opzionali, che vengono rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei rispettivi fornitori.
11.3 La decorrenza iniziale e finale delle prestazioni opzionali di servizi è equiparata a quella della locazione del Veicolo (ivi compresi i casi di
cessazione anticipata del Contratto per qualsiasi motivo – es. risoluzione per inadempimento, recesso, ecc.), salvo diverse disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni Generali di ciascuno dei servizi opzionali.
11.4 La menzione nella Proposta di Locazione di un canone relativo ad uno o più servizi opzionali costituirà manifestazione espressa di conoscenza da parte del Locatario delle presenti Condizioni Generali e della sua decisione di sottoscrivere il/i suddetto/i servizio/i.
Art. 12 – Assicurazione RCA.
12.1 Il Locatore così come previsto nella Proposta di Locazione al presente Contratto, fornirà i Veicoli noleggiati completi di una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto con massimale non inferiore ai minimi previsti dalla legge.
12.2 Le condizioni di assicurazione sono quelle previste dalla polizza che il Locatore sottoscrive con l’Impresa assicurativa. In ogni caso, il Locatore si impegna a fornire al Locatario l’estratto delle condizioni normative della polizza alla consegna del Veicolo.
12.3 Il ritiro del Veicolo attesta la presenza della documentazione assicurativa completa a bordo dello stesso. Il Locatario sarà tenuto a prendere conoscenza, ad ogni scadenza del certificato di assicurazione, dei successivi estratti.
12.4 Prima di ogni scadenza, il Locatore provvederà alla distribuzione dei certificati assicurativi; è fatto obbligo al Locatario di custodire nel Veicolo il certificato di assicurazione RCA ai sensi di legge. Il Locatario manleverà e risarcirà il Locatore delle eventuali conseguenze giuridiche e pecuniarie in caso di mancata presentazione di detto certificato di assicurazione su richiesta da parte delle Autorità.
12.5 In caso di controversia giudiziaria con xxxxx, il Locatario dovrà collaborare con il Locatore e con la Compagnia di assicurazione all’istruttoria ed alla difesa. A sua volta, il Locatore si impegna a dare al Locatario tempestiva comunicazione delle fasi procedurali nelle quali è prevista la collaborazione del Locatario medesimo.
12.6 I Veicoli saranno garantiti dalla copertura RCA in tutti i paesi in cui è valida la Carta Verde.
Art. 13 – Assicurazione Furto e Incendio e Danni Ulteriori al Veicolo.
13.1 I Veicoli saranno coperti per il rischio Incendio e Furto (totale e parziale), nonché per i danni al Veicolo stesso conseguenti ad atti vandalici o eventi accidentali, anche causati dal Locatario, mediante polizza stipulata dal Locatore con primaria Compagnia di Assicurazione. Il Contratto di noleggio prevede la riduzione di responsabilità per i suddetti casi, fatta salva l’eventuale quota a carico del Locatario indicata nella Proposta di Locazione, da intendersi per ogni evento.
13.2 Le coperture per furto, furto parziale, incendio, sono garantite esclusivamente nei paesi aderenti alla UE, inclusa la Svizzera. Per tutte le altre nazioni sarà facoltà del Locatore concedere la specifica autorizzazione all’espatrio e proporre al Locatario eventuali estensioni delle coperture assicurative di cui sopra in tali Paesi, comunicandone il relativo costo.
13.3. Limitatamente alle formule di noleggio a persone fisiche, ove non sia stata scelta mediante sottoscrizione della Proposta di Locazione, la copertura per il rischio Incendio e Furto (totale e parziale), il Locatario si obbliga a stipulare, per tutta la durata del Contratto originariamente pattuita o modificata, idonea polizza con primaria Compagnia Assicurativa, a beneficio del Locatore, per un valore pari al prezzo del listino del Veicolo, optional inclusi, al momento della stipula del Contratto. La suddetta polizza dovrà essere inviata, via posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, anticipatamente al ritiro del Veicolo.
Art. 14 – Sinistri.
14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno.
14.2 In caso di sinistro, il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice,i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze.
14.3 In caso di sinistro e/o guasto che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un Centro Autorizzato dal Locatore.
14.4 In caso di sinistro e/o guasto in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa o dal Locatore, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro e/o guasto. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno.
14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del Veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in caso di furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati.
14.6 In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4.
14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti della Compagnia Assicuratrice, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili dei siti xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario.
14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. In caso di restituzione della Batteria, essa potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro Autorizzato dal Costruttore.
Art. 15 - Termine del Contratto; Restituzione dei Veicolo; Fine anticipata della locazione e decesso del Locatario.
15.1 La restituzione del Veicolo deve essere effettuata dal Locatario presso il Centro del Venditore, o presso altri luoghi indicati dal Locatore a mezzo comunicazione scritta.
15.2 Alla scadenza del Contratto originariamente pattuita o prorogata, ovvero ancora anticipata, e comunque entro le successive 48 ore, il Locatario dovrà riconsegnare il Veicolo in buono stato di manutenzione, munito dei documenti e degli accessori, a propria cura e spese, presso il luogo convenuto con il Locatore e/o il Venditore.
15.3 La riconsegna sarà attestata da un apposito Verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra il Locatore (o un suo incaricato per la riconsegna) ed il Locatario, dal quale dovranno risultare eventuali danni e deterioramenti del Veicolo non rientranti nel normale stato di usura come risultante dal Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni (Sezione 4 del presente Contratto) messo a disposizione nell’area Documenti Utili dei siti xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
15.3.1 Ove il Locatario abbia scelto il Servizio “Door2Door” la riconsegna sarà effettuata nel Luogo di Consegna secondo le seguenti modalità:
a) il Vettore contatterà il Locatario per concordare data e orario per il Ritiro del Veicolo;
b) il Locatario dovrà consegnare il Veicolo nella data ed orario concordati;
c) il Locatore si riserva la facoltà di addebitare al Locatario i costi sostenuti nel caso in cui il Locatario non si presenti nel luogo, data e orario di Xxxxxx concordati per iscritto, salvo disdetta da inviare al Vettore per iscritto entro 2 (due) giorni dalla data concordata;
d) La mancata riconsegna del Veicolo, quale ne sia la causa, non esonera il Locatario da quanto previsto nell’art. 15.1;
e) Per tutto quanto previsto ai punti da a) a d) restano validi gli artt. 15.2 e 15.3;
f) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sono fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili alle Parti.
15.4 La data apposta sul Verbale di riconsegna determina la data da cui si verifica il passaggio dei rischi al Locatore del Veicolo. Finché il Locatario non avrà sottoscritto il Verbale di riconsegna del Veicolo, la riconsegna del Veicolo sarà considerata come non avvenuta ed il Locatario sarà tenuto al pagamento in favore del Locatore di una indennità di godimento commisurata pro-rata temporis al canone di locazione del Veicolo.
15.5 In caso di dissenso sullo stato del Veicolo, le Parti potranno concordemente designare un terzo esperto che giudicherà lo stato del Veicolo e gli eventuali danni ai fini della riconsegna. I costi della perizia saranno a carico della Parte che avrà dichiarato la valutazione economica danni avente il maggior divario rispetto alla valutazione economica espressa dal terzo esperto. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate al Locatario al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali del Costruttore.
15.6 All’atto della riconsegna del Veicolo, il Locatario dovrà restituire al Locatore anche i documenti del Veicolo (es. carta di circolazione, libretto di uso e manutenzione, libretto di garanzia, seconda chiave, documenti relativi ai servizi opzionali, ecc.). Se i documenti non saranno restituiti al
Locatore entro cinque (5) giorni dalla riconsegna si applicherà quanto previsto dal successivo art. 15.7 salvo che il Locatario possa provare che la mancata riconsegna sia dipesa da causa di forza maggiore.
15.7 Qualora risultasse dal Verbale di riconsegna la relativa mancata restituzione dei documenti di cui all’art. 15.6, Il Locatore provvederà a fatturare al Locatario i costi sostenuti:
- per l’emissione del duplicato della carta di circolazione (50 euro IVA escl),
- per l’acquisto della seconda chiave (150 euro Iva escl.),
- per l’emissione di un nuovo libretto uso e manutenzione (20 euro IVA escl.),
- per l’emissione del libretto di xxxxxxxx (20 euro IVA escl.).
Se i documenti relativi ai Servizi opzionali non saranno restituiti al Locatore, si considereranno distrutti prima della riconsegna del Veicolo, sotto la responsabilità del Locatario.
15.8 Il costo dei chilometri supplementari rispetto a quelli pattuiti nella Proposta di Locazione (calcolati pro-rata temporis e in funzione del chilometraggio annuale minimo sottoscritto) sarà a carico del Locatario e sarà fatturato dal Locatore. Il costo dei chilometri supplementari è stabilito in due scaglioni:
i. entro il limite di percorrenza del 15% dei chilometri inizialmente pattuiti nella Proposta di Locazione (o successivamente modificati) il costo è quello stabilito dalla Proposta di Locazione;
ii. oltre tale limite, il prezzo di ciascun chilometro supplementare è maggiorato del 50% rispetto a quanto indicato nella Proposta di Locazione;
iii. in caso di superamento del 15% dei chilometri totali previsti verrà applicato quanto previsto dall’art. 4.6.
Il valore dei chilometri non percorsi sarà riaccreditato al Locatario, entro il limite massimo del 15% del chilometraggio inizialmente sottoscritto, ovvero modificato. Il costo unitario dei chilometri non percorsi sarà pari ad 1/2 (un mezzo) del costo dei chilometri supplementari indicato nella Proposta di Locazione.
15.9 Per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nella Proposta di Locazione, il costo delle riparazioni per il ripristino del Veicolo in condizioni di normale usura sarà a carico del Locatario, che riceverà la relativa fattura dal Locatore.
15.10 Il valore dei chilometri non percorsi sarà riaccreditato al Locatario ai sensi del precedente art. 15.8.
15.11 Il Locatario potrà restituire anticipatamente il Veicolo con il consenso scritto del Locatore. Con restituzione anticipata si intende la restituzione avvenuta prima dei 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto inizialmente prevista o rinegoziata. La restituzione anticipata del Veicolo potrà avvenire solo successivamente al pagamento da parte del Locatario di tutte le somme dovute oltre ad una indennità pari al 35% dei canoni a scadere successivi al mese di restituzione che sarà dovuto per intero. L’indennità per la restituzione anticipata potrà essere ridotta dal 35% al 25% dei canoni a scadere successivi al mese di restituzione in caso di contestuale sottoscrizione da parte del Locatario di una nuova Proposta di Locazione.
15.12 L'indennità di cui all'art. 15.11 sarà aumentata delle altre somme eventualmente dovute dal Locatario ai sensi degli artt. 15.7, 15.8, 15.9, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.
15.13 Il Locatario non potrà in ogni caso esercitare il diritto di restituzione anticipata del Veicolo di cui al precedente art. 15.11 sino al momento in cui non abbia interamente saldato tutti gli importi pregressi dovuti al Locatore a qualsiasi titolo in virtù del Contratto.
15.14 In caso di decesso del Locatario, gli eredi o aventi diritto dovranno restituire il Xxxxxxx secondo le disposizioni per la riconsegna previste a carico del Locatario, nonché corrispondere al Locatore una indennità calcolata secondo quanto previsto al precedente art. 15.11.
15.15 In tutti i casi di mancata o ritardata riconsegna non dovuta a causa di forza maggiore sarà dovuta al Locatore l'indennità di godimento commisurata pro-rata temporis al canone di locazione, oltre alle ulteriori somme indicate negli articoli 15.7, 15.8, 15.9, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.
15.16 Le spese di perizia, fino ad un massimo di 150 euro IVA esclusa, saranno addebitate al Locatario unicamente in caso di mancato preavviso entro due (2) giorni lavorativi rispetto alla data precedentemente concordata tra le Parti per la riconsegna del Veicolo.
15.17 Tutte le spese di chiusura contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, saranno interamente a carico del Locatario.
15.18 Nel caso di sottoscrizione nella Proposta di Locazione del servizio “Flex Lease”, il Locatario potrà restituire anticipatamente il Veicolo senza l’applicazione delle indennità previste nell’art. 15.11, esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti Condizioni:
ii. Il Locatario potrà restituire anticipatamente il Veicolo esclusivamente alla scadenza dei seguenti periodi: 12/18/24/30/36/42/48 mesi (Periodo di Durata Flessibile), calcolati dalla data di decorrenza del Contratto di Locazione
iii. Il Locatario dovrà comunicare al Locatore l’intenzione di avvalersi della Restituzione Anticipata del Veicolo, mediante dichiarazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, che dovrà essere ricevuta dal Locatore almeno 60gg (sessanta giorni) prima del Periodo di Durata Flessibile prescelto (12/18/24/30/36/42/48 mesi). In caso di mancata osservanza del preavviso di 60gg (sessanta giorni), la dichiarazione sarà considerata inefficace e non si intenderà effettuata per la scadenza del successivo Periodo di Durata Flessibile.
iv. Qualora la dichiarazione di Restituzione Anticipata del Veicolo sia inefficace, la restituzione del Veicolo potrà avvenire alle condizioni previste nei precedenti articoli da 15.11 a 15.17.
Art. 16 - Cessione dei crediti; sublocazione e cessione del Contratto.
16.1 Il Locatore potrà cedere ai sensi degli artt. 1260 e ss c.c. e, se ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti derivanti dal Contratto; a tal proposito, il Locatario sin da ora dichiara di accettare le future cessioni di crediti.
16.2 Il Locatore potrà cedere in qualsiasi momento il Contratto e il Locatario presta fin d’ora il proprio incondizionato consenso ai sensi dell’art. 1407 c.c., oltre che totale liberatoria a favore del cedente ai sensi dell’art. 1408, secondo comma, c.c.
16.3 È fatto espresso divieto al Locatario di cedere il Contratto o di sublocare in tutto o in parte il Veicolo senza previa autorizzazione scritta del Locatore. Il Locatario non può disporre in alcun modo del Veicolo, darlo in pegno o costituirlo in garanzia e dovrà far rispettare in tutte le circostanze il diritto di proprietà del Locatore. Qualora il Locatore consentisse alla sublocazione del Veicolo, il Locatario si obbliga a prevedere nelcontratto di sublocazione e comunque autorizza fin d’ora il Locatore ad agire direttamente nei confronti del sublocatario sia per esigere il prezzo della
sublocazione a compensazione dei canoni di locazione non pagati sia per rivendicare direttamente la restituzione del Veicolo qualora per qualsiasi causa il Contratto sia estinto.
16.4 Il divieto di sublocazione non si applica nei confronti di soggetti che esercitino professionalmente l'attività di noleggio di autoveicoli.
Art. 17 - Clausola risolutiva espressa.
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il Contratto si risolverà a mezzo dell’invio di lettera raccomandata a.r. o PEC da parte del Locatore nei seguenti casi:
1. qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento anche di un solo canone, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di previa comunicazione;
2. qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
3. qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11,12, 13 e 16.3;
4. qualora il Locatario cessi l’attività, ceda in tutto o in parte l’azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l’oggetto sociale, la struttura o il tipo societario;
5. qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti al Veicolo senza autorizzazione scritta del Locatore.
17.2 Intervenuta la risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto pro-rata temporis - a titolo di indennizzo - al pagamento di un importo commisurato all’incidenza giornaliera dell’ultimo canone dovuto, ciò dalla data della risoluzione e fino al giorno della restituzione. A titolo di penale, sarà inoltre dovuto l’importo pari all’ammontare totale dei canoni a scadere, oltre al maggior danno. A titolo esemplificativo, sarà dovuto il risarcimento del maggior danno qualora il Veicolo restituito sia privo della documentazione accessoria o presenti vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debba comunque essere riparato, ove tecnicamente possibile.
Art. 18 - Spese, tasse e validità del Contratto.
18.1 Tutte le spese e tasse inerente al Contratto ed alla sua esecuzione, nessuna esclusa, nonché le spese di incasso dei canoni di locazione, sono a totale ed esclusivo carico del Locatario.
18.2 Il Contratto annulla ogni altro precedente accordo tra le Parti e qualsiasi modifica e/o integrazione successiva dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.
Art. 19 - Elezione di domicilio, comunicazioni e foro competente.
19.1 Le Parti eleggono domicilio presso i rispettivi indirizzi indicati nella Proposta di Locazione.
19.2 Il Locatario acconsente a che tutte le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazioni a distanza (ad esempio posta elettronica o sistemi di messaggistica), salvo non diversamente previsto dalla legge. Il Locatario garantisce l ’esclusiva titolarità dell’indirizzo di posta elettronica e/o dei recapiti telefonici ed esonera ESM da ogni responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi. Il Locatario avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio del canale di comunicazione. Il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza è quello del servizio scelto dal Locatario, senza maggiorazione alcuna.
19.3 Per le controversie derivanti dal Contratto o connesse allo stesso, il Locatario, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante conciliazione, per le eventuali controversie tra le Parti in ordine alla formazione, conclusione, esecuzione, interpretazione e validità del Contratto, sarà esclusivamente ed inderogabilmente (nemmeno per ragioni di connessione o continenza) competente il Foro di Roma, ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore.
SEZIONE 2: DESCRIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
(*) Le garanzie Furto e Xxxxxx, Calamità Naturali, Atti Vandalici e Kasko potranno essere prestate senza l’applicazione dello scoperto e della franchigia, previa autorizzazione e sotto responsabilità del Locatore.
SWITCH CAR
Il servizio Switch Car copre gli eventi che possono impedire la prosecuzione o l’esecuzione di un viaggio con il veicolo elettrico assicurato quali l’impossibilità a ricaricare la batteria per incompatibilità con il punto di ricarica o per il malfunzionamento dello stesso o per il furto/smarrimento del cavo di proprietà.
Sono previsti tre livelli di copertura.
• SWITCH 10 - 2 sinistri per veicolo/anno, 10 gg di auto sostitutiva;
• SW ITCH 20 - 3 sinistri per veicolo/anno, 20 gg di auto sostitutiva;
• SWITCH 30 - 4 sinistri per veicolo/anno, 30 gg di auto sostitutiva.
Art. 1 – Soccorso stradale
Nel caso in cui il veicolo non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di:
• Impossibilità di effettuare il pieno di energia al punto di ricarica abituale a causa di problemi di funzionamento dello stesso;
• incompatibilità fra punto di ricarica disponibile e veicolo.
Verrà organizzato il traino del veicolo stesso fino al punto di ricarica compatibile più vicino, anche se il veicolo si trova in box, garage seminterrati, parcheggi multipiano.
La garanzia è prestata nel raggio di 30 km dal luogo di fermo, oltre tale limite per i chilometri eccedenti si usufruirà di tariffe preferenziali.
Art. 2 – Auto in Sostituzione
Nel caso in cui il locatario non possa utilizzare il veicolo a causa di:
• perdita o furto del cavo di ricarica;
• viaggio imprevisto e non prorogabile che preveda uno spostamento superiore a 100 km
se il veicolo è inadeguato per capienza posti, carico superiore al consentito, indisponibilità dei punti di ricarica lungo il percorso. Con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi verrà fornita una autovettura con motore termico.
La garanzia è prestata con i sotto limiti descritti di seguito:
a) in caso di perdita o furto del cavo di ricarica della batteria, massimo 3 (tre) giorni per consentire il riacquisto del cavo e la ricarica del veicolo.
b) in caso di viaggio imprevisto e non prorogabile, o gestibile tramite altro mezzo, che preveda uno spostamento non inferiore a 100km, se il veicolo assicurato è inadeguato (es. per capienza posti, carico superiore al consentito, indisponibilità di sufficienti punti di ricarica lungo il trasferimento, ecc.) verrà fornito un veicolo sostitutivo termico per un periodo massimo di 10 giorni per evento (Switch 10), 20 giorni per evento (Switch 20), 30 giorni per evento (Switch 30) giorni per evento.
Art. 3 – Taxi sul luogo di fermo
Nel caso in cui sia stato richiesto il soccorso stradale e si renda necessario il raggiungimento della destinazione con altri mezzi sarà possibile beneficiare di un servizio di accompagnamento con un taxi o noleggio con conducente.
La garanzia è prestata con il limite massimo di € 75,00 per sinistro.
Art. 4 – Limitazioni, esclusioni e rivalse
Le garanzie sono prestate con il limite massimo di:
• 2 sinistri per veicolo e per anno (Switch 10);
• 3 sinistri per veicolo e per anno (Switch 20);
• 4 sinistri per veicolo e per anno (Switch 30),
senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro.
AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Cosa non è assicurato
Non sono oggetto di copertura assicurativa:
• le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
• le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
• i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
• i veicoli utilizzati per uso professionale o per trasporto pubblico;
• gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
• le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
• il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
• il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l’effettuazione del tagliando periodico;
• le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.
Art 5. – Cosa fare in caso di sinistro
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX – Numero Verde 800 761 637 (per chiamate dall’Italia).
Le prestazioni di assistenza richieste telefonicamente sono gestite direttamente dalla Centrale Operativa della società INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 XXXX in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, telefonando al numero verde. 800 761 637 (dall’estero e da rete mobile 00 00000000).
SEZIONE 3: PROGRAMMA – COVEA “RFD” – RIACQUISTO FRANCHIGIE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione, eventualmente sottoscritta in opzione in una delle differenti formule denominate “STANDARD”, “PREMIUM” o “GOLD”, copre il danno materiale e diretto subito dall'autoveicolo, in conseguenza di:
a) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione (in caso di sottoscrizione della copertura “STANDARD”);
b) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione; COLLISIONE, dovuta a responsabilità del Locatario, con un altro veicolo identificato, verificatasi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con avvertenza che l'assicurazione è operante anche in caso di concorso di colpa (in caso di sottoscrizione della copertura “PREMIUM”);
c) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione; COLLISIONE, dovuta a responsabilità del Locatario, con un altro veicolo identificato, verificatasi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con avvertenza che l'assicurazione è operante anche in caso di concorso di colpa; FURTO TOTALE O PARZIALE consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’autoveicolo durante la circolazione dopo il furto (in caso di sottoscrizione della copertura “GOLD”):
LIMITI DI INDENNIZZO
La Società rimborsa il danno subito dal Locatario con i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno:
• per la garanzia a), denominata “STANDARD”: rimborso di 250 euro di franchigia per sinistro e per anno;
• per la garanzia b), denominata “PREMIUM”: rimborso di 500 euro di franchigia per sinistro e per anno sulla polizza CRISTALLI e di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza COLLISIONE
• per la garanzia b), denominata “GOLD”: rimborso di 500 euro di franchigia per sinistro e per anno sulla polizza CRISTALLI; di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza COLLISIONE e di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza FURTO TOTALE O PARZIALE
DATA DI EFFETTO E DURATA della GARANZIA
La garanzia ha effetto dalla data di attivazione della polizza furto alla quale è abbinata e ha la medesima durata originale di questa.
VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (detta Carta verde).
PRESCRIZIONE
Tutte le azioni che derivano dal presente contratto si intendono prescritte decorsi 2 (due) anni dalla data del sinistro.
CENTRALE OPERATIVA
Per la gestione e la consulenza relative a questa assicurazione e agli eventuali sinistri è disponibile una Centrale Operativa dedicata:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI RDF, numero verde 800 178001, dall’estero x00 00 00000000, fax x00 00 00000000,
email: xxxxxxxxxx@xxxx-0.xx. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Locatario dovrà inoltrare a MACH 1 s.r.l., a mezzo fax x00 00 00000000 o all’indirizzo “Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx” i seguenti documenti:
• Modulo di constatazione amichevole (Modulo CID), nel caso di un sinistro di collisione;
• Copia della denuncia alla Autorità Pubblica, nel caso di un sinistro di furto;
• Copia della fattura pagata per la riparazione del danno.
ESCLUSIONI
La garanzia non è valida:
• nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assi-curato non sia munito di regolare patente;
• per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell’autoveicolo in noleggio;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
• qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto.
SEZIONE 4: CAPITOLATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI DANNI
La metodologia di valutazione dei danni da fine noleggio è illustrata nel Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni consegnato dal Venditore al Locatario ed è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Locazione di Veicoli a Lungo Termine.
Il Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni è comunque consultabile e scaricabile anche dai siti xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
La metodologia di valutazione dei danni sarà applicata ai danni riportati nell’apposita Sezione 5 – Rilevazione stato d’uso del Verbale di restituzione e stato d’uso (Sezione 5).
SEZIONE 5: VERBALE DI RESTITUZIONE E STATO D’USO
SEZIONE 6: SERVIZI TELEMATICI
Art. 1 – Specificazioni terminologiche e premesse
1.1 “Accelerometro”: si intende un dispositivo elettronico all’interno del Dispositivo Satellitare che rileva e misura l’accelerazione/ decelerazione del Veicolo su cui è installato.
1.2 “Anomalia”: si intende lo stato di funzionamento anomalo del Sistema, identificato dal Centro Assistenza Clienti. Le ragioni dell’anomalia possono essere identificate dal Dispositivo Satellitare e dall’Installatore.
1.3 “Crash e Mini Crash”: si intendono la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni che permangano, per un sufficiente intervallo di tempo uguali o superiori alla soglia di 1g (1g corrisponde a 9,8 m/s2) per i Veicoli con Dispositivo Satellitare installato, purché a quadro Veicolo acceso.
1.4 “Utilizzatore”: si intende un individuo, che può essere diverso dal Locatario, che solitamente guida l’auto.
1.5 “Data Effettiva”: si intende la data di decorrenza dei Servizi Telematici, coincidente con la data di consegna del Veicolo.
1.6 “GPRS” (General Packet Radio Service): si intende un servizio dati mobile fornito da reti GSM e utilizzato per la comunicazione tra Dispositivo Satellitare e Service Center.
1.7 “GPS” (Global Positioning System): si intende il sistema satellitare usato per localizzare i veicoli. Il sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
1.8 “GSM” (Global System for Mobile communication): si intende un sistema telefonico cellulare digitale utilizzato per la comunicazione tra Service Center e Dispositivo Satellitare.
1.9 “Installatore”: si intende il soggetto responsabile dell’installazione, attivazione e manutenzione del Dispositivo Satellitare, autorizzato dal Locatore.
1.10 “Form di installazione”: si intende il modulo che deve essere debitamente compilato dall'Installatore e firmato dal Locatario per confermare che l'installazione è stata completata.
1.11 “Dispositivo Satellitare”: si intende il dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494, installato nel veicolo che raccoglie e trasferisce i dati necessari a fornire i servizi telematici al Service Center.
1.12 “Attivazione del Dispositivo Satellitare”: si intende il completamento delle attività necessarie a rendere il Dispositivo Satellitare operativo (incluse l’installazione e la connessione con il Service Center).
1.13 “Service Center”: si intende l’insieme delle infrastrutture tecnologiche dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal Dispositivo Satellitare installato sul veicolo.
1.14 “Dati Personali”: si intendono tutti i dati relativi al Locatario, necessari al funzionamento dei Servizi Telematici, forniti e gestiti secondo questo contratto.
1.15 “SIM card”: si intende la scheda di abbonamento telefonico inserita nel Dispositivo Satellitare ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
1.16 “Servizi Telematici”: si intendono tutti i servizi forniti descritti in questo contratto.
1.17 “Furto”: si intende il reato previsto dall’Art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
1.18 “Rapina”: si intende il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
1.19 “Veicolo”: si intende il mezzo di trasporto identificato in questo Contratto in cui è installato il Dispositivo Satellitare.
1.20 “Centro Assistenza Clienti”: si intende la struttura attraverso cui viene fornita assistenza al Locatario.
1.21 “Dashboard”: si intende la piattaforma Web, accessibile dai browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge all’interno della quale il Locatario potrà accedere all’area riservata per la consultazione dei dati sui Servizi Telematici.
1.22 “APP”: si intende l’applicazione disponibile su smartphone sui sistemi IOS e Android che permette l’accesso all’area riservata dei Servizi Telematici.
1.23 “Fornitore”: si intende il/i soggetto/i che forniscono i Servizi Telematici in favore del Locatario e che agiscono per conto del Locatore. I dati identificativi del Fornitore possono essere richiesti al Locatore con le modalità indicate nella Sezione 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 2 - Oggetto della Sezione “Servizi Telematici”
La presente Sezione disciplina il rapporto tra il Locatore ed il Locatario relativamente al Dispositivo Satellitare e alla fornitura dei Servizi Telematici ad esso associati, e si applica esclusivamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia.
Art. 3 - Fornitura dei servizi
Il Fornitore fornirà i Servizi Telematici a partire dalla Data Effettiva in conformità e per la durata di questo Contratto.
Art. 4 - Funzioni del Dispositivo Satellitare
4.1 Il Dispositivo Satellitare fornisce le seguenti principali funzioni:
a) Localizzazione GPS, per determinare la posizione e la velocità del Veicolo;
b) Accelerometro, per rilevare incidenti e relativa entità e dinamica;
c) Funzioni di sorveglianza, per rilevare condizioni specifiche (ad esempio disconnessione della batteria);
d) Funzioni di gestione dell'alimentazione, per minimizzare il consumo di batteria quando il veicolo è parcheggiato;
e) Funzioni diagnostiche, per controllare le operazioni e le funzioni del Dispositivo Satellitare;
f) Comunicazione GSM/GPRS, per trasmettere al Service Center del Fornitore i dati raccolti dal Dispositivo Satellitare.
4.2 La trasmissione dei dati al Service Center avviene, a Veicolo acceso, in media ogni 25km di percorrenza.
4.3 La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o del Contratto, sino allo smontaggio del Dispositivo Satellitare.
Art. 5 - Installazione, disinstallazione del Dispositivo Satellitare
Le modalità e i tempi di installazione/disinstallazione seguono quanto previsto nell’art 4 – Sezione 1 – Condizioni di Noleggio per la consegna e riconsegna del Veicolo.
Il Dispositivo Xxxxxxxxxxx non potrà mai essere disinstallato nel corso della durata del Contratto di Noleggio. In caso di guasto accertato dal Service Center potrà essere eventualmente sostituito.
Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo Satellitare in caso di guasto accertato dal Service Center sono sempre a carico del Locatore, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Locatario.
Art. 6 – Descrizione dei Servizi Telematici al Locatario e relative modalità di erogazione
I Servizi Telematici sottoscritti nella Proposta di Locazione vengono forniti dalla Data Effettiva.
Il Locatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, usufruisce dei seguenti Servizi Telematici di base inclusi nel canone (denominati “ASSET MANAGEMENT MYNDFLEET ACTIVE):
a) Servizio di raccolta ed elaborazione dati
Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul Veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
- i Km complessivi percorsi;
- l’accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri Xxxxxxx, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
I suddetti dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Locatario e dal Locatore, in modalità protetta, dal sito Internet del Locatore, attraverso applicazioni Web.
b) Driving Behaviour
Sulla piattaforma Web viene mostrata, sotto forma di punteggio, l’informazione relativa allo stile di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo; tale punteggio è elaborato sulla base dei seguenti eventi:
- velocità;
- accelerazioni brusche;
- decelerazioni brusche;
- cambi repentini di traiettoria;
- comportamento in curva.
c) Eco Driving
Sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alle performance di guida "ecologica" del singolo Veicolo; vengono mostrati i seguenti parametri:
- Stima consumo del carburante (in base alla tipologia di percorso ed allo stile di guida);
- Emissioni Co2 e altre componenti di emissione;
- "Eco Index", definito come un indice, sotto forma di punteggio, che mostra l’efficienza di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo, in relazione ad uno stile idealmente Ecologico.
d) Servizio di Crash Management
Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul veicolo, è idoneo a rilevare l’accadimento di eventuali crash o mini-crash.
e) Customer Space
Sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alla lista dei contratti di noleggio del Locatario, alle fatture, alle multe e sanzioni amministrative, al monitoraggio delle riparazioni conseguenti ai sinistri e ai costi della flotta.
Inoltre il Locatario potrà scegliere i seguenti ulteriori servizi opzionali, a titolo oneroso, indicati nel Proposta di Locazione denominati: ASSET TRACKING MYNDFLEET TREK:
f) Live Tracking
Questo servizio consente al Locatario di verificare, su mappa cartografica, l'indicazione dell'ultima posizione disponibile dei Veicoli della flotta.
g) Historical Tracking
Questo servizio consente al Locatario di consultare, su mappa cartografica, i percorsi effettuati dai Veicoli, riportando per ogni viaggio, il dato di chilometraggio e posizione (Latitudine, Longitudine ed orario).
ASSET TRACKING MYNDFLEET LIVE:
h) Real Time Tracking
Questo servizio consente al Locatario di conoscere la posizione del proprio veicolo in tempo reale con una frequenza pari ad ogni 400 metri e/o 5 minuti.
Il Locatario può effettuare le seguenti modifiche di servizio myndfleet:
• Da ACTIVE a TREK;
• Da TREK a LIVE.
Il Locatario del veicolo può in ogni momento utilizzare la funzione PRIVACY MODE che consente la disattivazione del dispositivo di localizzazione. Le informazioni relative alla mappa geografica dei percorsi effettuati giornalmente sono rese disponibili al Locatario per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, decorsi i quali saranno cancellate.
Il Locatario si obbliga sin d’ora ad Informare eventuali conducenti del veicolo sulla possibilità di disinserire il suddetto dispositivo attivando la PRIVACY MODE tramite le applicazioni web, che dovranno essere messe obbligatoriamente a disposizione del conducente del veicolo da parte del Locatario.
Il Locatario potrà accedere ai suddetti Servizi Telematici seguendo le istruzioni che gli verranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica fornito nel contratto.
Utilizzando le credenziali di accesso ottenute a seguito della propria registrazione, il Locatario potrà usufruire dei Servizi Telematici tramite Dashboard e anche tramite APP qualora abbia sottoscritto i servizi opzionali f), g) e h).
Art. 7 - Limitazione di responsabilità
In alcun modo il presente Xxxxxxxxx esclude o limita la responsabilità del Locatario in caso di dolo, colpa grave, morte, lesioni personali o in ogni altro caso in cui il Locatario incorra in responsabilità in base alla legge.
Il Locatore, il Fornitore ed eventuali soggetti terzi da quest’ultimo incaricati, non possono essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dal verificarsi dei seguenti eventi:
a) malfunzionamento del GPS, GSM/GPRS e rete e linee di telecomunicazione;
b) Veicolo ubicato all'interno di un garage, in una galleria o in qualsiasi altro luogo dove potrebbe non esserci una copertura sufficiente del GPS / GSM;
c) database di mappa cartografica non debitamente corretto e aggiornato;
d) manomissione del Dispositivo Satellitare e/ o dei relativi componenti e accessori da parte del Locatario, dell’Utilizzatore Designato o da qualsiasi altra soggetto non autorizzato, che ne comportino la distruzione o il grave danneggiamento;
e) mancata esecuzione, da parte del Locatario, delle indicazioni fornite in caso di Anomalia del Dispositivo Satellitare (in via esemplificativa e non esaustiva, il mancato contatto con l'Installatore come richiesto);
f) mancata Installazione del Dispositivo Satellitare a regola d’arte presso soggetti terzi non autorizzati dal Locatore;
g) dati e altre informazioni fornite dal Locatario in maniera errata;
h) effetto di nuove disposizioni normative o regolamentari entrate in vigore successivamente all’installazione del Dispositivo Satellitare e che possano influenzare le funzionalità del sistema;
i) mancato intervento (o intervento senza successo) delle autorità di polizia in seguito alla notifica da parte del Service Center e / o degli istituti di vigilanza;
j) forza Maggiore;
k) inadempienza del Locatario agli obblighi contrattuali.
In caso di malfunzionamento, il Locatario ha l’obbligo di far riparare o far sostituire nel minor tempo possibile il Dispositivo Satellitare presso un qualsiasi Installatore.
Art. 8 - Manutenzione del Veicolo
In caso di manutenzione del Veicolo, che coinvolga la batteria o qualsiasi altro componente elettrico e/o di altra natura del Veicolo, il Locatario dovrà rivolgersi esclusivamente alla rete di Installatori del Locatore e seguire le disposizioni della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio.
Art. 9 – Durata e rinnovo
La durata di erogazione dei Servizi Telematici è la medesima di quella prevista per il Contratto, applicandosi ai Servizi Telematici l’art. 4 della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio e gli ulteriori articoli in esso richiamati.
Art. 10 - Modifiche
Il Locatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente la Sezione relativa ai Servizi Telematici e la relativa disciplina contrattuale, per giustificati motivi, compresi cambiamenti legislativi o regolamentari, disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, per motivi di efficienza o maggiore sicurezza, o per altri aspetti di natura tecnica o operativa anche dipendenti da soggetti terzi di cui si avvale il Locatore.
In questo caso il Locatore dovrà inviare al Locatario una notifica scritta indicando la data in cui le modificazioni diverranno efficaci.
Entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui sopra, il Locatario ha il diritto di opporsi per iscritto alle modificazioni, inviando al Locatore una raccomandata a/r o posta elettronica certificata (“PEC”). Se il Locatore non riceve l'opposizione del Locatario nei termini e nelle forme predetti, si riterrà che il Xxxxxxxxx abbia accettato le modificazioni proposte.
Nel caso di opposizione del Locatario alle modificazioni, i Servizi Telematici verranno disattivati nel mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di opposizione.
Art. 11 - Risoluzione
Il Locatore o il Locatario potranno richiedere, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 12, la chiusura anticipata dei Servizi Telematici. In caso di inadempienza grave del Locatario agli obblighi del presente Contratto, il Locatore potrà far valere quanto previsto all’art. 17 della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio, salvo quanto previsto dall’art 4.4 della presente Sezione.
Art. 12 - Comunicazioni
Salvo diversa disposizione, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione a questa Sezione sarà efficace solo se resa mediante comunicazione scritta all'altra Parte, inviata tramite posta raccomandata a/r o tramite PEC.
Art. 13 - Copertura territoriale
I servizi oggetto della presente Sezione sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano nonché negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
SEZIONE 7: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LOCAZIONE VEICOLO
L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) la ES Mobility S.r.l., con sede in Roma, Xxx Xxxxxxxxx x.0000, (xx seguito “ESM”), in qualità di Titolare del trattamento, la quale è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi ai Clienti, agli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito “Interessato/i” ), e che i dati personali a loro riferibili (di seguito i “Dati”) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati personali in possesso di ESM sono raccolti direttamente sia presso i diretti Interessati all’atto della firma del contratto di locazione Veicolo, che presso terzi (ad esempio, fonti accessibili al pubblico come le Camere di Commercio, Conservatoria, etc.).
Le categorie di dati personali raccolti presso terzi sono: dati anagrafici, dati relativi ai rapporti societari, alla solvibilità, alla presenza di eventi pregiudizievoli (es. ipoteche, pignoramenti, protesti, etc.).
Ulteriori dati potranno essere raccolti in fase di esecuzione contrattuale (ad esempio a seguito di richiesta di assistenza, soccorso stradale, erogazione della vettura sostitutiva, gestione del sinistro, etc.). In particolare i dati raccolti saranno relativi alla localizzazione del Veicolo, nonché ai riferimenti telefonici e/o mail del personale autorizzato dal Locatario all’utilizzo dei Veicoli oggetto di locazione (ad esempio di conducenti e/o collaboratori e/o familiari).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il Cliente e gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono che i Dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare ed i Dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati nell’ambito della normale attività di ESM, nonché nell’ambito delle attività connesse e strumentali e per le seguenti finalità:
I. adempimento di obblighi legali, ivi inclusi gli eventuali obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007); connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo;
II. attività necessarie per la minimizzazione dei rischi di insolvenza o di frode;
III. gestione dei rapporti precontrattuali (es. attività istruttoria e valutazione circa l'affidabilità della clientela, minimizzazione dei rischi di frode o insolvenza) contrattuali e dei relativi Servizi, compresi i Servizi Telematici, limitatamente ai Veicoli dotati di Dispositivo Satellitare, di cui alla Sezione 6 e l'attivazione dei prodotti assicurativi. A questo proposito, il Cliente è informato che saranno trattati anche i dati relativi alla vita della batteria di trazione (la “Batteria” - quali dati di rendimento, chilometraggio associato, ricariche rapide etc.). Tali dati verranno trattati in forma anonima (senza possibilità di risalire all'identità del Cliente), per scopi statistici e legati al miglioramento tecnologico della Batteria e del servizio reso al Cliente;
IV. elaborazione statistica;
V. tutela e recupero dei crediti; indagini sulla qualità del servizio erogato; connesse ad operazioni di cartolarizzazione e cessione del credito; connesse agli obblighi di controllo interno e di revisione dei conti; connesse ad esigenze di tipo operativo, gestionale e di manutenzione del software ed archivi;
VI. finalità di sicurezza del trasporto ed incolumità delle persone e localizzazione della Batteria e del Veicolo nel solo caso di richiesta di assistenza stradale da parte del Cliente: il Cliente è informato che sulla Batteria è installato un dispositivo di localizzazione m2m (machine to machine) che consente di localizzare la posizione della Batteria (e, con essa, quella del Veicolo). I dati sulla posizione geografica vengono trasmessi esclusivamente se e quando il Cliente invia una richiesta di assistenza stradale prevista dal Contratto. I dati sono trattati in forma anonima, non consentono di risalire all'identità del conducente (è il conducente stesso a fornire le proprie generalità al momento della richiesta di assistenza) e vengono memorizzati per il tempo strettamente necessario all'erogazione della prestazione di assistenza stradale contrattualmente prevista. Il sistema, pertanto, non consente di monitorare con continuità e senza una diretta richiesta di intervento ed assistenza stradale del Cliente la posizione della Batteria e del Veicolo;
VII. finalità correlate all'uso di Dispositivo di geolocalizzazione Satellitare, limitatamente ai Veicoli dotati del Dispositivo (basati sutecnologia GPS/GSM o a radiofrequenza), nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Dispositivo Satellitare viene impiegato per le finalità di: garantire la sicurezza dei Veicoli, del Locatario e degli Utilizzatori e per: fornire il soccorso stradale, stabilire la dinamica di eventuali sinistri, valutare il rischio assicurativo, tutelare la proprietà e il patrimonio aziendale di ESM, erogare servizi di customer care, ottimizzare le emissioni di CO2 e il contenimento dei costi logistici. Inoltre tale Dispositivo Satellitare permetterà di verificare in forma anche statistica, quanto di seguito: chilometraggio percorso; velocità massima; velocità media; geolocalizzazione; eventi crash con dettaglio di geolocalizzazione e velocità rilevata prima durante e dopo l’impatto; dinamica incidente. In particolare, la rilevazione dei chilometri percorsi consentirà al Locatore di seguire l’evoluzione del Contratto e supportare il Locatario nella facoltà di variazione del chilometraggio pattuito contrattualmente nel corso della locazione. Il Dispositivo Satellitare fornisce le seguenti principali funzioni:
a) Localizzazione GPS, per determinare la posizione e la velocità del Veicolo.
b) Accelerometro, per rilevare incidenti e relativa entità e dinamica.
c) Funzioni di sorveglianza, per rilevare condizioni specifiche (ad esempio disconnessione della batteria).
d) Funzioni di gestione dell'alimentazione, per minimizzare il consumo di batteria quando il Veicolo è parcheggiato.
e) Funzioni diagnostiche, per controllare le operazioni e le funzioni del Dispositivo Satellitare.
f) Comunicazione GSM/GPRS, per trasmettere al Service Center del Fornitore i dati raccolti dal Dispositivo Satellitare. La trasmissione dei dati al Service Center avviene, a Veicolo acceso, in media ogni 25km di percorrenza.
La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o del Contratto, sino allo smontaggio del Dispositivo Satellitare.
Il Locatario usufruisce dei seguenti Servizi Telematici:
a) Servizio di raccolta ed elaborazione dati: il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul Veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
- i Km complessivi percorsi;
- l’accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri Xxxxxxx, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
I suddetti dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Locatario e dal Locatore, in modalità protetta, dal sito Internet del Locatore, attraverso applicazioni Web.
b) Driving Behaviour: sulla piattaforma Web viene mostrata, sotto forma di punteggio, l’informazione relativa allo stile di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo; tale punteggio è elaborato sulla base dei seguenti eventi:
- velocità;
- accelerazioni brusche;
- decelerazioni brusche;
- cambi repentini di traiettoria;
- comportamento in curva.
c) Eco Driving: sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alle performance di guida "ecologica" del singolo Veicolo; vengono mostrati i seguenti parametri:
- stima consumo del carburante (in base alla tipologia di percorso ed allo stile di guida);
- emissioni Co2 e altre componenti di emissione;
- "Eco Index", definito come un indice, sotto forma di punteggio, che mostra l’efficienza di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo, in relazione ad uno stile idealmente Ecologico.
d) Servizio di Crash Management: Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul Veicolo, è idoneo a rilevare l’accadimento dieventuali crash o mini-crash.
e) Customer Space: sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alla lista dei contratti di noleggio del Locatario, alle fatture, alle multe e sanzioni amministrative, al monitoraggio delle riparazioni conseguenti ai sinistri e ai costi della flotta.
f) Live Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di verificare, su mappa cartografica, l'indicazione dell'ultimaposizione disponibile dei Veicoli della flotta.
g) Historical Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di consultare, su mappa cartografica, i percorsi effettuati dai Veicoli, riportando per ogni viaggio, il dato di chilometraggio e posizione (Latitudine, Longitudine ed orario).
h) Real Time Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di conoscere la posizione del proprio Veicolo in tempo reale con una frequenza pari ad ogni 400 metri e/o 5 minuti.
Il Locatario del Veicolo può in ogni momento utilizzare la funzione PRIVACY MODE che consente la disattivazione del dispositivo di localizzazione.
Le informazioni relative alla mappa geografica dei percorsi effettuati giornalmente sono rese disponibili al Locatario per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, decorsi i quali saranno cancellate.
Il Locatario è obbligato ad informare eventuali conducenti del Veicolo sulla possibilità di disinserire il suddetto dispositivo attivando la PRIVACY MODE tramite le applicazioni web, che dovranno essere messe obbligatoriamente a disposizione del conducente del Veicolo da parte del Locatario;
VIII. trattamento dei Dati personali da parte di ESM e dei terzi ai quali quest’ultima abbia comunicato i Dati dell’Interessato per finalità relative a iniziative marketing, promozionali e commerciali, partecipazione a ricerche di mercato o di soddisfazione della clientela, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), messaggi su web o applicazioni informatiche (APP), area riservata, ovvero attraverso social network, etc., all´interno e all´esterno del territorio dell´Unione Europea;
IX. comunicazione e utilizzo dei Dati personali dell’Interessato da parte di società terze, della Rete Convenzionata, nonché dagli altri soggetti menzionati nell’informativa che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, promozionale e commerciale, relative a prodotti o servizi propri o di società terze, ovvero i prodotti e servizi di RCI Banque S.A. di altre società del Gruppo e della cd. Alleanza (ad esempio: Renault Italia S.p.A., Nissan Italia S.r.l., etc.), tramite newsletter, telemarketing, chiamate con operatore e l’invio con posta cartacea di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati, anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), messaggi su web o applicazioni (APP), area riservata, ovvero attraverso social network, etc., all´interno e all´esterno del territorio dell´Unione Europea;
X. trattamento delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute con l’Interessato finalizzate esclusivamente a: tutelare gli interessi dello stesso ed il patrimonio aziendale; collocare a distanza prodotti e servizi; consentire al Cliente l’esecuzione di pagamenti a distanza; garantire il corretto adempimento della prestazione; verificare l’adeguatezza del servizio con gli standard qualitativi richiesti; gestire eventuali segnalazioni e reclami; consentire alla ESM di rispondere in modo puntuale ad eventuali richieste di Autoritàdi Vigilanza e Controllo; pertanto, potranno essere registrate per il legittimo interesse del Titolare a verificare la qualità del servizio reso, documentare i rapporti contrattuali con la clientela e la loro esecuzione.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati personali avviene mediante:
a. elaborazioni manuali ed elettroniche, strumenti informatici e telematici (limitatamente ai Veicoli dotati di Dispositivo Satellitare) con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza);
b. consultazione;
c. utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, anche mediante comunicazioni telefoniche preregistrate, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), messaggi su web o applicazioni informatiche (APP), area riservata web, ovvero social network;
d. raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;
e. ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità del trattamento, anche per mezzo:
1. di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, etc.) ed all’esecuzione del Contratto;
2. di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali: società di servizi informatici e cloud computing e società prestatrici di servizi di certificazione e di firma elettronica; certificatori accreditati al fine di acquisire la “data certa” mediante apposizione della marcatura temporale con sistemi elettronici e archiviazione sostitutiva dei contratti; prestatori di firma elettronica; banche e società che svolgono servizi di pagamento; assicurazioni; rivenditori convenzionati; agenti; società di factoring; società e studiprofessionali che prestino servizi di assistenza, consulenza fiscale o legale; agenzie di pratiche auto; periti; società di recupero crediti ed i legali incaricati di seguire le procedure di recupero crediti; soggetti che forniscono informazioni commerciali/investigatori privati; società di stampa ed imbustamento; revisori contabili e consulenti legali, fiscali ed amministrativi delle società di cartolarizzazione; società del Gruppo e della cd. Alleanza e delle relative Reti commerciali.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento di parte delle sue attività e per l’effettuazione delle operazioni necessarie ai rapporti i predetti Dati possono essere comunicati e raccolti sia presso l’Interessato sia presso soggetti terzi, (ivi comprese le categorie di soggetti sopra elencate al paragrafo 3, lett. e), nn. 1 e 2),
che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento di loro competenza nominati dalla ESM, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede legale della stessa.
I Dati appartenenti alle categorie sopra annoverate potranno, altresì, essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale di ESM, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i dipendenti di società esterne alla ESM, tutti appositamente nominati incaricati del trattamento.
In caso di sottoscrizione con Firma Elettronica Qualificata (FEQ), previo consenso, verranno comunicati al prestatore dei servizi di firma elettronica Namirial S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxxxxx (XX), quale Responsabile esterno del trattamento ed a eventuali soggetti terzi che fossero incaricati di dare esecuzione al Contratto. Il trattamento avverrà per finalità connesse e strumentali alla creazione e alla gestione del certificato di firma digitale e della relativa conservazione dei documenti probatori.
Per le attività commerciali e promozionali relativi a prodotti e servizi di ESM, di società del Gruppo e della cd. Alleanza Renault – Nissan – Mitsubishi (ad esempio: RCI Banque S.A, Renault Italia S.p.A., Nissan Italia S.r.l., etc. ), nel caso in cui il Cliente abbia espresso lo specifico consenso i Dati potrebbero essere trasmessi a società terze, outsourcers, società di spedizioni, società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, indagine di mercato, etc.
I Dati dell’Interessato potrebbero, per le finalità per le quali sono stati raccolti, essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea, e comunque garantendo i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa italiana e comunitaria o sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra descritte la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso prestato dall’Interessato per il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. “a” del Regolamento UE 679/2016. La necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e la necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte sono ulteriori elementi che legittimano l’utilizzo dei dati personali (par. 2, punti da I a IV e punti VI e VII), unitamente al legittimo interesse del Titolare del trattamento (par. 2, punto V).
Per le sole finalità di marketing indicate al paragrafo 2, punti VIII e IX, la base giuridica che legittima il trattamento è il consenso dell’Interessato ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. “a” del Regolamento.
6. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti, quando essi siano acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del Contratto.
Il consenso al trattamento per finalità di marketing (cfr. paragrafo 2, punti VIII e IX) non è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirlo non pregiudica gli adempimenti di legge e l'esecuzione del rapporto contrattuale.
7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati personali saranno conservati sino al termine del rapporto contrattuale stipulato con l’Interessato, salva la necessità di adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla cessazione del rapporto, avendo cura di cancellare le informazioni non più necessarie, non appena assolti i citati adempimenti. I Dati in ogni caso saranno cancellati nel termine di 10 (dieci) anni dalla scadenza del rapporto contrattuale, salva, in ogni caso, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di diritti in sede giudiziaria.
Per quanto attiene alle registrazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute con il Cliente, saranno conservate per l'ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti; tuttavia potranno essere cancellate in un termine più breve in tutti i casi in cui sia stata precedentemente conseguita la finalità del trattamento.
In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione dei consensi facoltativi richiesti, i Dati raccolti saranno conservati per un massimo di 5 (cinque) anni dalla scadenza del rapporto contrattuale.
Al temine del periodo sopra indicato i Dati potranno essere utilizzati, previa anonimizzazione, in forma aggregata.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del trattamento, accedere ai propri Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, qualora la base giuridica del trattamento sia costituita esclusivamente dal consenso dell'interessato (ad esempio per le finalità di marketing). Tale diritto non sussiste qualora il trattamento avvenga in esecuzione di obblighi di legge o per l'esecuzione di obblighi precontrattuali e/o dei contratti stipulati dall'Interessato.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per l’esercizio dei diritti derivanti dal Contratto e per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, il Cliente può rivolgersi al Titolare del trattamento:
ES Mobility S.r.l., con sede in Roma, Via Tiburtina 1159, 00156, nella persona dell’Amministratore Unico, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; (x00) 00 00000000 fax: (x00) 00 00000000.
Il Titolare provvederà, anche tramite le strutture designate, a prendere in carico la richiesta ed a fornire, senza ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative al trattamento dei propri Dati e le azioni intraprese al riguardo della richiesta.
10. DATA PROTECTION OFFICER
Per le questioni relative al trattamento dei propri Dati personali ed all’esercizio dei propri diritti i Clienti potranno altresì rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP o DPO) di ES Mobility S.r.l i cui dati di contatto sono: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xxx oppure potrà rivolgersi al DPO del Gruppo RCI Banque S.A.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.