CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI GESTIONE DI MERCI E RIFIUTI IN AMBITO ADR E DI FORMAZIONE DI OPERATORI CON RIFERIMENTO ALLE NORME CONTENUTE NELL’ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSA
Arpa Piemonte svolge attività di prova e taratura presso 8 laboratori dislocati sul territorio regionale ed opera come laboratorio multi-sito in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, la cui sede primaria, nella quale non vengono effettuate attività di prova, è a Torino, presso la sede centrale di Arpa in Xxx Xxx XXX x.0. I laboratori eseguono analisi di tipo chimico, fisico e biologico.
Il laboratorio multi-sito si articola nelle seguenti strutture specialistiche:
1. Laboratori specialistici di Grugliasco (TO), Cuneo, Alessandria, Novara;
2. Il centro specialistico Radiazioni ionizzanti a Ivrea e Vercelli;
3. Il centro specialistico Radiazioni non ionizzanti e servizio tarature a Ivrea;
4. Il Centro regionale Biologia ambiente e salute a La Loggia (TO);
5. Il Centro regionale Amianto Ambientale presso le sedi di Casale Monferrato (AL) e Grugliasco (TO);
competenti per le seguenti attività di prova:
Struttura | Ambito | Attività di prova / taratura |
Laboratorio di Cuneo | CHIMICO BIOLOGICO | Analisi chimiche primarie sulle acque Analisi microbiologiche primarie sulle acque SPECIALIZZAZIONI: Ecotossicologia Analisi chimiche primarie su compost, fanghi, gessi di defecazione Microbiologia cosmetici Microbiologia acque di dialisi |
Laboratori di Alessandria | CHIMICO | Analisi chimiche primarie sulle acque SPECIALIZZAZIONI: Suoli e matrici solide Suoli e sedimenti PFAS su suoli, rifiuti, prodotti manifatturieri, campioni ambientali con elevato carico organico |
Laboratorio di Grugliasco (TO) | CHIMICO BIOLOGICO | Analisi chimiche primarie sulle acque Analisi microbiologiche primarie sulle acque SPECIALIZZAZIONI: Aeriformi Residui di contaminanti organici (eccetto PFAS su suoli, rifiuti, pro- dotti manifatturieri, campioni ambientali con elevato carico orga- nico) Microinquinanti Prodotti manufatturieri finali o intermedi (eccetto microbiologia co- smetici) |
Laboratorio di Novara | CHIMICO BIOLOGICO | Analisi chimiche primarie sulle acque Analisi microbiologiche primarie sulle acque SPECIALIZZAZIONI: Rifiuti Analisi colturale Legionella |
Laboratorio di La Loggia (TO) | BIOLOGIA | Analisi microbiologiche primarie sulle acque SPECIALIZZAZIONI: Biologia molecolare Riconoscimento pollini Microplastiche |
Laboratori di Vercelli e Ivrea | RADIAZIONI IONIZZANTI | Determinazione della radioattività in matrici varie |
Centro Regionale Amianto Ambientale di Grugliasco (TO) e Casale X.xx (AL) | AMIANTO | Riconoscimento e quantificazione fibre di amianto |
Per sua natura l’attività del laboratorio multi-sito può comportare la necessità di spedizione di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di riempimento o di scarico, connesse a tali merci; pertanto Arpa Piemonte ha necessità di affidare una consulenza specialistica ai fini della classificazione e gestione in sicurezza di materiali e rifiuti da considerare pericolosi per il trasporto stradale ed individuare le merci pericolose escluse ed ammesse al trasporto ai sensi dell’ultima versione del Regolamento ADR - “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” (accordo Europeo concernente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
Gli ambiti specifici che richiedono l’applicazione delle disposizioni ADR al trasporto di merci pericolose per Arpa Piemonte sono:
• Trasporto rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti da Arpa Piemonte ed effettuato da ditte autorizzate;
• Trasporto gas tecnici in talune attività di campionamento e analisi eseguite in campo, effettuato dal personale tecnico di Arpa Piemonte;
• Trasporto di altre tipologie di sostanze pericolose tra sedi di Arpa Piemonte, sia da parte di personale tecnico di Arpa Piemonte che da soggetti esterni allo scopo incaricati.
ART 01 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha come oggetto il servizio di consulenza specialistica in materia di classificazione e gestione di merci e rifiuti e di sicurezza in ambito ADR e la connessa formazione degli operatori, con riferimento in particolare a quanto previsto dal Regolamento ADR - Annex A “General provisions concerning dangerous articles and substances” (parti 1-7).
Il Consulente ADR dovrà garantire competenze specialistiche per l’applicazione del Regolamento ADR per il trasporto dei rifiuti ai sensi della normativa ADR in coordinamento con la classificazione dei rifiuti secondo i regolamenti 1357/2014/UE, 997/2017/UE, la decisione 955/2014/UE e la classificazione secondo i criteri CLP (Regolamento 1272/2008/CE) delle sostanze e delle miscele pericolose.
In particolare, il servizio riguarderà:
a) la valutazione delle tipologie di rifiuti prodotti ed il loro eventuale assoggettamento alla normativa ADR;
b) il raccordo delle classificazioni di pericolosità dei rifiuti alle norme ADR, ove necessario;
c) la verifica di idoneità della modulistica esistente e sua eventuale integrazione per adempiere agli obblighi informativi dello “speditore” come previsto dalla normativa ADR;
d) la verifica di idoneità degli imballaggi impiegati nel confezionamento dei rifiuti e delle attrezzature utilizzate nella loro movimentazione interna;
e) le visite di controllo e sopralluoghi conoscitivi necessari alla verifica delle prassi e procedure esistenti e propedeutici alla redazione delle relazioni previste al successivo punto f) secondo la frequenza minima riportata nella seguente tabella:
Struttura | Ambito | FREQUENZA MINIMA DELLE VISITE |
Laboratorio di Cuneo | CHIMICO BIOLOGICO | 2 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Laboratori di Alessandria | CHIMICO | 2 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Laboratorio di Grugliasco (TO) | CHIMICO BIOLOGICO | 3 (primo anno) 2 (anni successivi) |
Laboratorio di Novara | CHIMICO BIOLOGICO | 2 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Laboratorio di La Loggia (TO) | BIOLOGIA | 1 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Laboratorio di Vercelli e Ivrea | RADIAZIONI IONIZZANTI | 1 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Centro Regionale Amianto Ambientale di Grugliasco (TO) | AMIANTO | 1 (primo anno) 1 (anni successivi) |
Centro Regionale Amianto Ambientale di Casale X.xx (AL) | AMIANTO | 1 (primo anno) 1 (anni successivi) |
f) la redazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs 35/2010, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’incarico, di una relazione iniziale nella quale verranno indicate le eventuali modifiche procedurali e/o strutturali necessarie per l’osservanza della norma ADR, nonché le opportune azioni di miglioramento per perseguire condizioni ottimali di sicurezza
per quanto riferibile alla normativa ADR. La relazione sarà aggiornata annualmente e comunque ogniqualvolta intervengano eventi in grado di modificare le prassi e le procedure precedentemente in uso, nell’eventualità di un incidente, ovvero in caso di modifica delle norme in materia di ADR.
g) la formazione obbligatoria nei confronti degli addetti indicati da Arpa Piemonte, con aggiornamenti periodici anche in relazione ai cambiamenti normativi;
h) la redazione, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, di un piano di attività indicante il mese in cui saranno effettuate le visite ed il periodo in cui sarà effettuata la formazione;
i) la disponibilità a partecipare ad eventuali incontri di coordinamento richiesti da Arpa Piemonte con la ditta affidataria del servizio di trasporto dei rifiuti;
j) la disponibilità ad essere contattato via telefono/mail/web call su quesiti in materia di ADR e in situazioni di necessità e urgenza, entro le successive due giornate lavorative;
k) la verifica dell’ottemperanza alla normativa ADR delle ditte che effettuano il trasporto rifiuti e che forniscono merci, quando pertinente, attraverso verifiche a campione, secondo le modalità indicate da Arpa Piemonte, da effettuarsi all’interno delle aree di pertinenza;
l) la valutazione della necessità ed eventuale redazione del Piano di Sicurezza per le “merci pericolose ad alto rischio” (par. 1.10.3 del ADR) garantendo anche il suo aggiornamento e la necessaria formazione degli operatori;
m) il confronto costante con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di Arpa Piemonte;
ART 02 – REQUISITI E OBBLIGHI DEL FORNITORE
L’operatore economico affidatario del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti:
I. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre che insussistenza di cause di incapacità a contrattare previste dalla vigente normativa nazionale);
II. essere in possesso del certificato CE di formazione professionale per i consulenti per la si- curezza di trasporto di merci pericolose (Direttiva 96/35/CE) rilasciato dal Ministero delle In- frastrutture e dei Trasporti in corso di validità e con l’abilitazione alle classi previste dall’ac- cordo europeo ADR:
Classe 1 – Esplosivi; Classe 2 – Gas; Classe 7 – Materie radioattive Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 – Solidi e liquidi, classi varie
III. aver maturato esperienza come consulente in materia ADR di almeno n. 1 (uno) anno negli ultimi tre anni presso uno o più enti privati o pubblici relativamente alle classi indicate;
IV. non avere rapporti di consulenza con la società affidataria del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti di Arpa Piemonte: XX.XX. srl Servizi Ambientali
L’operatore economico affidatario del servizio dovrà infine garantire i seguenti obblighi di riservatezza:
a) l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso o, comunque, abbia conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
b) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale che altri possano vantare in relazione all’appalto in oggetto e manlevare e tenere indenne Arpa da eventuali azioni giudiziali che siano nell’eventualità promosse da terzi, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, incluso il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziali e legali che dovessero derivare in capo ad Arpa medesima.
c) l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e del rispetto dei diritti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Arpa Piemonte potrà dichiarare risolto di diritto, fermo restando l’integrale risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Agenzia. L’obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
ART. 03 - DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data indicata nel contratto.
ART. 04 – CATEGORIA DELL’APPALTO
L’appalto è riferito ai servizi di categoria ““Servizi di supporto specialistico” presenti sul MePA.
ART. 05 - AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO
L’appalto è a corpo per quanto attiene il canone ed a misura per quanto attiene gli interventi extra- canone.
Il quadro economico del servizio, oneri fiscali esclusi è il seguente:
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Corrispettivo canone “a corpo” importo posto a base d’asta | € 25.000,00 |
di cui: |
manodopera (85%) | € 21.250,00 |
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso | € 00,00 |
TOTALE IVA ESCLUSA | € 25.000,00 |
IVA 22% | € 5.500,00 |
TOTALE CANONE IVA INCLUSA | € 30.500,00 |
Ai sensi dell’art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari al 85% dell’importo posto a base di gara.
L’operatore economico, nell’individuazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell’importo dei costi della manodopera dichiarato nell’ambito dell’offerta economica.
Qualora l’operatore economico indichi nell’offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia, dovrà allegare una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sul corrispettivo soggetto posto a base di gara, più gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e all’importo per gli eventuali interventi a misura, oltre all’IVA di legge.
ART. 06– CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a cadenza annuale a seguito della verifica della effettuazione di quanto previsto nel piano di attività presentato.
Le fatture saranno pagate da Arpa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (se- condo la normativa vigente mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere sul conto cor- rente indicato dal Fornitore nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari e a seguito dell’accerta- mento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contri- butiva eseguita mediante l’acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica e dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, riportare il CIG e la Struttura liquidante “Dipartimento Integrazione Servizi ambiente e salute”, codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio su cui sarà effettuato il pagamento (ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.) e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.
Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all’art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.
L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Sull’importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 11,
c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell’Agenzia si invita a visionare il sito dell’Agenzia ed in particolare il seguente link: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui ai paragrafi precedenti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
ART. 07 - REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT, di cui all’art.60, comma 3, del D. Lgs.36/2023 dei prezzi al consumo rilevato alla data dell’istanza.
La revisione prezzi potrà essere richiesta, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale mediante apposita istanza da trasmettere all’Appaltatore tramite invio di PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.
L’applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all’istanza dell’Appaltatore nella quale sarà valutato, e l’Appaltatore dovrà dimostrare, l’avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all’art. 60 comma 3) D.lgs. 36/2023
Accertato detto incremento dei prezzi, verrà applicato l’indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell’adeguamento
ART. 08 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, prima della consegna degli impianti, deve far pervenire formalmente alla stazione appaltante:
- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante, il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi servizi;
- il nominativo del personale dipendente addetto allo svolgimento dei servizi
Ogni eventuale cambiamento dovrà essere comunicato in forma scritta al direttore dell’esecuzione e alla stazione appaltante.
Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.
ART. 09 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI
La stipula del contratto avverrà in modalità telematica.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato;
b) l’offerta dell’aggiudicatario;
c) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.
ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro
sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante si riserva di verificare, in capo all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 11 – PENALI
Concetto di inadempimento
L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di effettuazione del servizio di cui al rispettivo paragrafo. È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nelle presenti condizioni di fornitura.
Contestazione dell’adempimento
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici della stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.
L’appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.
Penalità
Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto del MePA, sono previste le seguenti penalità:
• ritardo delle tempistiche previste 1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo previsto.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione dei lavori
mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
ART.12 – SUBAPPALTO
Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell’art.119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare;
b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire:
▪ l’elenco del personale assegnato alla commessa;
▪ il contratto applicato ai propri dipendenti;
b. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Per le specifiche caratteristiche dell’appalto - data la complessità delle prestazioni da effettuare e le attività presenti nelle sedi interessate - considerata la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.
ART. 13 – ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, tutte le spese e gli oneri necessari per il corretto svolgimento del servizio così come descritto negli articoli precedenti.
ART. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI
Si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e in particolare si precisa che:
- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del Codice degli appalti, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
ART. 15 – PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti da parte della stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART. 16 – SICUREZZA
Si fa riferimento a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. applicabili al presente Appalto. L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.
Durante l’esecuzione degli interventi, l’appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal RUP al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.
ART. 17 – GARANZIE
L’appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:
▪ una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità
previste dall’art.53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dell’art. 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall’art. 123 del D.Lgs. stesso.
Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l’appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l’opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell’opera che l’ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l’ammontare delle penali comminate superi il 10% dell’importo contrattuale.
In questi casi l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento degli interventi eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione degli interventi d’ufficio in economia.
È altresì facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, in danno dell’Appaltatore, qualora si manifestino più di tre contestazioni relative al ritardo nell’esecuzione degli interventi richiesti, considerate, ad insindacabile giudizio del DEC, gravi e non giustificate. In questo caso l’Appaltatore non avrà titolo a richiedere alcun tipo di compenso aggiuntivo oltre il corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti ed il valore dei materiali utili presenti in cantiere.
Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all’appaltatore a mezzo PEC, con l’intimazione a consentire l’occupazione e l’uso del cantiere e dei materiali e mezzi d’opera per la prosecuzione degli interventi, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. L’appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l’assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza degli interventi già eseguiti e l’inventario degli oggetti presi in possesso.
La liquidazione del credito all’appaltatore sarà eseguita d’ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
Per provvedere alle spese per la prosecuzione degli interventi, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d’opera dell’appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell’appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.
ART. 20 – RISERVE DELL’APPALTATORE E CONTROVERSIE
Qualora l’appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dal DEC siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione degli interventi previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l’appaltatore prima di eseguire l’ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.
Le riserve ascritte dall’appaltatore dopo l’esecuzione degli interventi saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.
Nella definizione delle controversie sorte con l’appaltatore si procederà ai sensi dell’art. 205 (accordo bonario) e dell’art. 212 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i..
ART. 21 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
• “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’Appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con
D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 Codice civile.
• L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2024-2026 è consultabile all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-0/xxxxx-xxxxxxxxx-xx- attivita-e-organizzazione-2023-2025 e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.
• L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, consultabili alla pagina: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx- al-personale-1/codici-di-comportamento , ben noti ad entrambi i contraenti.
• L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013.”
ART. 22 – REGOLARE ESECUZIONE
L’ultimazione degli interventi previsti dovrà essere comunicata al RUP, il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE
Con l’accettazione delle norme del presente documento, l’appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte della stazione appaltante e dell’appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXX Data: 23/08/2024 09:49:48