PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
Anni 2017 - 2019
Redatto dal Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) Adottato con Delibera n. 10 in data 20 gennaio 2017
Sommario:
Premessa
Sezione 1 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione:
1. Riferimenti normativi
2. Destinatari del Piano
3. Individuazione aree di rischio
4. Misure di Prevenzione della corruzione
5. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
6. Formazione del personale
Sezione 2 Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità:
1. Fonti normative
2. Obblighi di trasparenza – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
3. Disposizioni finali
Premessa
1. La legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo
n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si ricorda che con ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Consiglio nazionale forense ed altri ordini territoriali, ha sospeso in xxx xxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx n. 11392/2015 e l’efficacia della delibera n. 145/2014 - con la quale l’ANAC aveva affermato la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza1.
2. La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L’art. 3 modifica l’art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo 2-bis “Ambito soggettivo di applicazione”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Tale principio è ribadito all’articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l’articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. Prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali.
1 Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso “tenuto anche conto degli sviluppi normativi […] in itinere, aventi finalità chiarificatrici […] riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”.
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ha nominato, nella persona della sottoscritta Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). La scelta di un Consigliere dell’Ordine quale RPCT è stata determinata dal fatto che l’Ordine non ha tra il proprio personale un dirigente, né un dipendente almeno di Area C a cui affidare l’incarico.
Il presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.
Sezione 1 Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione
1. Riferimenti normativi
A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.
x. Xxxxx 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
i. Decreto legislativo25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.
B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione
a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
j. Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
2. Destinatari del Piano
Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:
1. Componenti del Consiglio;
2. Componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina;
3. Componenti delle Commissioni (anche esterni);
4. Personale dipendente;
5. Consulenti;
6. Revisori dei conti;
7. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.
I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli assistenti sociali della Liguria per il periodo 2013 - 2017 e i membri del Consiglio Territoriale di Disciplina della Liguria, nominati dal Presidente del Tribunale di Genova, hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l’anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali.
Composizione Consiglio regionale
I componenti del Consiglio regionale sono 11 e vengono eletti dagli iscritti alle due sezioni dell’Albo Professionale della Liguria in proporzione alla consistenza numerica delle due sezioni. La composizione del Consiglio regionale è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000
Composizione Consiglio territoriale di disciplina
In componenti del Consiglio territoriale di disciplina sono 11, nominati dal Presidente del Tribunale di Genova da un elenco di candidati, in proporzione alla consistenza numerica delle due sezioni dell’Albo professionale. Sono divisi in 3 collegi di 3 componenti e due riserve. La composizione del Consiglio territoriale di disciplina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx00
Personale dipendente
L’Ordine per lo svolgimento delle attività di Segreteria, ha da sempre utilizzato personale in convenzione con una cooperativa sociale del territorio ritenendo questa scelta di forte valore etico per il proprio territorio. La Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.C.S. ONLUS con sede in Piazza San Xxxxxx, 14/7 16123 fornisce due operatrici di segreteria:
1. Xxxxxxx Xx Xxxxx, 00 ore settimanali, liv. C1, Contratto Cooperative sociali, Responsabile Segreteria Amministrativa;
2. Xxxxxxx Xxxxx, 9 ore settimanali, liv. B1, Contratto Cooperative sociali, Addetta alla Segreteria del Consigli Territoriale di Disciplina e supporto alla Segreteria Amministrativa.
Il Consiglio dell’Ordine ha istituito quattro Commissioni permanenti: Commissione Politiche Sociali; Commissione Formazione; Commissione Etica, tutela e promozione della professione; Commissione Autorizzazione alla formazione continua. I nominativi dei soggetti componenti tali commissioni per il periodo 2014-2017, che hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum vitae autorizzandone la pubblicazione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine ai seguenti link:
1. Commissione Politiche Sociali xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000
2. Commissione Formazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000
3. Commissione Etica, tutela e promozione della professione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000;
4. Commissione Autorizzazione alla formazione continua: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000
Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell’Ordine, in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il periodo 2014 – 2017, i quali hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum vitae autorizzandone la pubblicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/?xxxx_xxx000
Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 97 del 2016
L’Ordine ha individuato quale responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti il Consigliere Segretario Xxxxxx Xxxxxxxx con Delibera n. 29 dell’11.03.2016 “Approvazione del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3. Individuazione delle aree di rischio
1. In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall’art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali del Consiglio regionale.
Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l’impatto economico, organizzativo e di immagine che l’Amministrazione potrebbe subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell’applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.
In sede di aggiornamento del Piano si procederà all’indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell’applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate. L’analisi del rischio con l’individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell’allegato 5 al P.N.A.
Salvo che non sia diversamente stabilito, l’attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.
2. Nella tabella riportata nell’allegato 12 al piano sono individuate: le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l’indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l’individuazione di tali processi); le strutture coinvolte ; la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate; quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio e l’indicazione degli attori coinvolti nell’attuazione delle stesse.
4. Misure di prevenzione della corruzione3
Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione
1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno del Consiglio regionale sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza è individuato con delibera del Consiglio regionale. Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.
3. Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
a) propone al Consiglio regionale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi aggiornamenti;
b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
c) verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività del Consiglio regionale;
2 Allegato 1 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx- content/uploads/2015/07/Tabella-Piano-rischi.pdf
3 L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, allo stato attuale, non ha dipendenti diretti. Per la funzione di segreteria è convenzionato con una Cooperativa Sociale a responsabilità limitata che fornisce un addetto di segreteria per n. 36 ore settimanali. Il Presente Piano fa comunque riferimento al personale dipendente in quanto è comunque nelle facoltà dell’ente, all’occorrenza, assumere personale diretto. Le indicazioni riferite al personale dipendente, pertanto, si intendono rivolte al personale di segreteria dipendente dalla cooperativa.
e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione4;
f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all’interno del Consiglio regionale e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
i) procede all’apertura dei procedimenti disciplinari per eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
k) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
l) presenta al Consiglio Regionale la relazione annuale;
m) riferisce al Consiglio Regionale sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.
5. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l’osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.
8. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.
La violazione, da parte dei dipendenti dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.
Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.
5. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione5
4 La tabella relativa agli obblighi di informazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx.xxx
5 L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, allo stato attuale, non ha dipendenti diretti. Per la funzione di segreteria è convenzionato con una Cooperativa Sociale a responsabilità limitata che fornisce un addetto di segreteria per n. 36 ore settimanali. Il Presente Piano fa comunque riferimento al personale dipendente in quanto è comunque nelle facoltà dell’ente, all’occorrenza, assumere personale diretto. Le indicazioni riferite al personale dipendente, pertanto, si intendono rivolte al personale di segreteria dipendente dalla cooperativa.
1. Rinvio alla tabella di analisi del rischio
Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, il Consiglio regionale adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.
Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.
In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Presidente dell’Ordine regionale.
2. Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti
Il Consiglio regionale provvede all’adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell’autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l’impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l’apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell’autorizzazione.
3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Al fin di garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, il Consiglio regionale aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l’inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.
Il Consiglio regionale procede inoltre all’inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consiglio regionale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all’adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti del Consiglio regionale o a soggetti anche esterni a cui l’ente intende conferire l’incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all’art. 3 del d.lgs.
n. 39 del 2013, l’assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs n. 39 del 2013.
5. Obblighi di informazione
I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.
I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.
Il Consiglio regionale è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 000/0000 xx xxxxxxx di riservatezza della segnalazione di illeciti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni al Consiglio regionale, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.
6. Disposizioni in merito alla rotazione del personale
La rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell’organico del Consiglio regionale, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all’applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.
7. Codice di comportamento
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, il Consiglio regionale provvede a dare comunicazione dell’emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.
Al fine di rendere efficace l’estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del suddetto Codice, il Consiglio regionale dispone l’adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.
In conformità a quanto previsto dal P.N.A., il Consiglio regionale provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti.
6. Formazione del personale
Il Consiglio provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.
A tal fine ad ogni dipendente sarà consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.
Sezione 2
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
1. Fonti normative
Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell’ANAC.
Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di 9 prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».
2. Obblighi di trasparenza – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione
La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Il Consiglio regionale, ai sensi della legge 84/93 e del D.M. 615/94, è un ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Consiglio regionale svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.
Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio regionale opera attraverso una organizzazione composta dal medesimo Consiglio regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da due impiegate assunte in convenzione con cooperativa.
Un’elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dal Consiglio regionale è rinvenibile nella seguente tabella.
Attività | Unità organizzativa responsabile |
Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti | Segreteria del Consiglio regionale – Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina |
Ricorsi amministrativi avverso iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo | Segreteria del Consiglio regionale – Consigliere Segretario e Presidente del Consiglio regionale |
Accredito eventi formativi | Segreteria del Consiglio regionale – Commissione Autorizzazione alla formazione continua – Consiglio regionale |
Accesso ai documenti amministrativi | Segreteria del Consiglio regionale – Consigliere Segretario |
2. Le principali novità
In fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio regionale si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l’aggiornamento del sito web istituzionale con l’attivazione di una specifica sezione denominata “Amministrazione trasparente” accessibile dalla homepage del sito.
Con Xxxxxxxx n. 10 del 20 gennaio 2017 il Consiglio Regionale ha inoltre nominato la Consigliera Vice Presidente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
I termini e le modalità per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT (oggi ANAC).
Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.
Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l’osservanza del Piano. Tutti i collaboratori partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.
La tabella riportata nell’allegato 3, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili al Consiglio regionale con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento.
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è trasmesso a tutti gli Iscritti attraverso la newsletter.
5. Processo di attuazione del Programma
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è aggiornato con cadenza annuale. Nella sezione “Amministrazione trasparente” è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all’indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.
6. Accesso agli atti e Accesso civico
Il Consiglio regionale dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l’applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile
non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad altro collaboratore, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:
Personale assegnato alla segreteria del Consiglio.
7. “Dati ulteriori”
Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:
Incarichi assegnati agli Iscritti dal Consiglio regionale;
Incarichi assegnati agli Iscritti dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Disposizioni finali
1. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione
Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmette al Consiglio Regionale una relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e l’invio all’ANAC.
2. Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del Piano
In seguito all’approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, il Consiglio regionale si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.
ATTIVITA’ DA ESEGUIRE | INDICAZIONE TEMPORALE | STRUTTURE COMPETENTI |
Diffusione del presente Piano nell’ufficio del Consiglio regionale e pubblicazione sul sito web | Contestualmente all’entrata in vigore del Piano | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Adeguamento del sito web istituzionale del Consiglio regionale agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 | Contestualmente all’entrata in vigore del Piano | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione | Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
Ricognizione dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini | Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Piano | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
3. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio
1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.
2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività del Consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Regionale.
3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in
materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.
4. Entrata in vigore
Il presente piano entra in vigore il 31 gennaio 2017