Comune di Lavagno
Comune di Lavagno
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CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021
CIG: 70582815BD
SOMMARIO
Art. 1 – Oggetto del capitolato pag. 3
Art. 2 – Concessione del servizio pag. 3
Art. 3 – Corrispettivo del servizio pag. 3
Art. 4 – Versamenti e minimo garantito pag. 4
Art. 5 – Rendiconti contabili pag. 4
Art. 6 – Compensi pag. 5
Art. 7 – Durata della concessione pag. 5
Art. 8 – Obblighi del concessionario pag. 6
Art. 9 – Personale pag. 7
Art. 10 – Infortuni e danni-Responsabilità del concessionario pag. 8
Art. 11 – Garanzia definitiva pag. 8
Art. 12 – Variazioni di tariffe e revisione del corrispettivo pag. 8 Art. 13 – Caratteristiche e gestione del servizio di accertamento e
riscossione della tassa per occupazione degli spazi ed aree pubbliche pag. 9 Art. 14 – Caratteristiche e gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni pag. 9
Art. 15 – Servizi gratuiti, esenzioni e riduzioni pag.11
Art. 16 – Oneri imposti in capo al Comune pag.11
Art. 17 – Vigilanza e controlli pag.12
Art. 18 – Contatti sul territorio con l’utenza pag.12
Art. 19 – Sanzioni amministrative pag.12
Art. 20 – Subappalto pag.12
Art. 21 – Risoluzione, revoca e cancellazione pag.12
Art. 22 – Penalità pag.13
Art. 23 – Controversie pag.14
Art. 24 – Domicilio del concessionario pag.14
Art. 25 – Spese contrattuali pag.14
Art. 26 – Garanzia e riservatezza dei dati ex T.U. n. 196/2003 pag.14
Art. 27 – Disposizioni finali pag.14
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
1. Il presente capitolato d’oneri regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compreso servizio di affissione e de fissione dei manifesti su tutto il territorio comunale e gestione/manutenzione impianti;
2. Il Comune di Lavagno appartiene alla classe V nella classificazione dell’articolo 2 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507.
ART. 2 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal d.lgs. n. 507/1993 e s.m.i., dai regolamenti comunali e tariffe disciplinanti le entrate oggetto della presente concessione.
2. Il Comune trasferisce al concessionario del servizio le “potestà pubbliche” relative alla gestione del servizio stesso, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato; in particolare il concessionario è obbligato ad osservare:
• il d.lgs..n. 507/1993 e s.m.i.;
• il d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
• il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il d.lgs.n. 196/2003 e s.m.i.
• la l. n. 136/2010
• le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Il servizio viene compensato sulla base di una percentuale, spettante al concessionario, calcolata sull’ammontare lordo riscosso per l’entrata, di cui all’art. 1, al netto delle maggiorazioni sui diritti, di cui all’articolo 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993.
2. L’aggio, a favore del concessionario, è calcolato al netto di IVA. La percentuale è rapportata all’ammontare lordo effettivamente versato sul conto dedicato dell’Amministrazione comunale per il servizio.
3. Sono di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate e addebitate ai contribuenti ( escluse sanzioni e interessi ), nonché le maggiorazioni di cui all’art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993 (affissioni entro due giorni, in ore notturne, giornate festive) a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di assicurare agli utenti le specifiche e particolari prestazioni ivi previste.
4. Restano a carico del concessionario del servizio le spese sostenute per la spedizione e la notifica degli atti che, salvo il caso di procedura esecutiva non andata a buon fine, ai sensi della previsione dell’art. 6, comma 5, del presente capitolato, potranno essere eventualmente poste a carico di contribuenti, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali.
5. Il concessionario garantisce, comunque, a favore del Comune un gettito minimo annuo di euro 22.000,00.
ART. 4 – VERSAMENTI E MINIMO GARANTITO
1. Ogni versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale dedicato n. 1031449117 (Iban: IT 40 F 0760111700001031449117 ) e intestato al Comune di Lavagno.
2. Sarà onere del concessionario trasmettere annualmente/periodicamente o comunicare agli utenti, fruitori del servizio, gli estremi del conto corrente ove effettuare il versamento del dovuto.
3. Resta inteso che il concessionario verrà abilitato e autorizzato alla sola visualizzazione delle operazioni effettuate sul conto corrente postale, onde permettergli di gestire correttamente il servizio in argomento.
4. L’importo minimo annuo garantito a favore del Comune di Lavagno è stabilito in 22.000,00 € per l’imposta comunale di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e deve essere interamente versato entro i 20 giorni successivi alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre).
ART. 5 – RENDICONTI CONTABILI
1. Alla fine di ogni trimestre e entro i successivi 20 giorni, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, comunicando:
• L’importo lordo riscosso, con evidenza dell’aggio al netto degli oneri fiscali;
• L’importo eventuale per il rimborso dovuto a titolo di spese postali sostenute, per spese di spedizione notifica, nonché i diritti, ai sensi dell’articolo 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993, di cui all’articolo 3, comma 4, del presente capitolato d’oneri.
2. Ai rendiconti devono essere allegati i documenti giustificativi, aventi valore probatorio, dei versamenti eseguiti a favore dell’Amministrazione comunale per l’imposta in argomento; per ciascuno importo, il rendiconto deve porre in evidenza i valori analitici incassati al lordo dell’aggio dovuto per la riscossione distintamente per tipologia di tributo, diritti, sanzioni e interessi, la somma dovuta per aggio, l’IVA e il netto. Il predetto adempimento deve essere eseguito in conformità anche del d.m. 26.04.1994.
3. Il concessionario del servizio provvede a mettere a disposizione del’’Ufficio Tributi dell’Ente, apposito accesso sicuro (https) ad un sito web dove, dinamicamente, sono resi disponibili i dati analitici di ogni anno di esercizi,o ai sensi dell’articolo 3, d.p.c.m. 13.11.2014, contenente, distintamente per l’attività di riscossione volontaria e coattiva, almeno le seguenti informazioni minime:
• Il nominativo dei contribuenti;
• Il codice fiscale/partita iva;
• L’anno d’imposta;
• Gli oggetti accertati ( tipologia – durata – superficie – ubicazione );
• Gli importi accertati;
• Quelli riscossi e quelli che rimangono da riscuotere;
• Gli estremi identificativi del versamento (es. n. ricevuta e n. bollettario, bonifico, pagamento allo sportello, ecc.);
• Diritti di notifica;
• Gli estremi delle notifiche di avvisi/cartelle di pagamento;
• La data di inizio delle eventuali procedure esecutive.
4. Le query di interrogazione in argomento debbono poter essere sempre esportate su file di tipo CSV o XLS o XLSX o, comunque, in un formato “open data”.
5. Entro il mese di gennaio di ogni anno, anche il concessionario è tenuto a presentare il conto giudiziale, ex articolo 233 del d.lgs. n. 267/2000, delle somme riscosse nell’anno precedente, stante il consolidato orientamento giurisdizionale della Corte dei Conti.
6. Il concessionario è tenuto a conservare la documentazione relativa alla gestione dei servizi in concessione per tutta la durata del rapporto contrattuale, con l’obbligo di produrla, a semplice richiesta del Comune, per controlli che l’Amministrazione intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti.
ART. 6 – COMPENSI
1. L’aggio spettante al concessionario è calcolato sulle riscossioni lorde effettive e dell’offerta presentata in sede di gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo, salvi i rimborsi per spese anticipate e debitamente documentate. Le maggiorazioni sui diritti, di cui all’articolo 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993, non concorrono alla formazione della base di calcolo per la determinazione dell’aggio dovuto al concessionario, in quanto somme sue proprie ovvero maggiori oneri nell’espletamento del servizio.
2. L’aggio a favore del concessionario, al netto di IVA, posto a base di gara, in ribasso per la riscossione, è unico per tutte le tipologie tributarie ed è pari a quanto risultante dagli atti di gara.
3. I diritti di notifica, posti a carico del debitore, vanno a remunerare i costi sostenuti dal concessionario, a integrazione del compenso previsto e costituiscono, perciò, voce fuori campo IVA, ex articolo 15, comma 3, del dpr n. 633 del 1972, nella fattura citata.
4. Il concessionario assume su di se oneri e rischi nelle procedure di riscossione coattiva e per le partite inesigibili o riscossione, in qualsiasi modo, non andata a buon fine, i costi sono interamente a suo carico, salvo il rimborso delle spese vive documentate (spese postali di spedizione degli atti, i rimborsi spese per le attività previste nelle tabelle allegate A e B al d.m. delle Finanze del 21.11.2000).
ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione, unica e inscindibile per i servizi affidati, avrà la durata di anni 5 (cinque) dal
01.01.2017 al 31.12.2021.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. E’ possibile la proroga tecnica della concessione, alle medesime condizioni, nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata dal responsabile competente e comunicata al concessionario prima della scadenza.
4. La concessione del servizio sarà risolta di diritto e senza alcuna risarcimento o pretesa da parte del concessionario qualora, nel corso della gestione, nuove disposizioni di legge introducano l’abolizione dell’istituto della concessione stessa o sottragga al Comune la competenza nella gestione dei tributi medesimo. Laddove, poi, nella vigenza del contratto stipulato all’esito della procedura di gara, dovessero entrare in vigore provvedimenti, aventi forza di legge, volti a modificare, ovvero sostituire, la disciplina delle entrate locali, di cui al presente documento, la concessione e il relativo contratto di affidamento s’intenderanno automaticamente estesi ai tributi interessati dalle novazioni legislative. In caso di abolizione delle entrate locali summenzionate, per una o più componenti, l’affidamento del servizio s’intende dismesso ope legis per il tributo soppresso salvo che sia sostituito da altro; al verificarsi di tale eventualità, le parti devono addivenire a modifica convenzionale del contratto e a riequilibrio economico-finanziario del rapporto di concessione.
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata, in esclusiva, alla Società aggiudicataria del relativo appalto. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendosene l’intera responsabilità e subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore. Sono a suo carico tutte le spese inerenti la gestione del servizio.
Il concessionario, in particolare:
- deve inviare agli utenti, almeno quindici giorni prima della scadenza, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata la sede degli uffici del concessionario, con indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC. Il concessionario, in tale avviso, riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.;
- applica le tariffe approvate dal Comune di Lavagno per i servizi di cui all’art. 1 e gli subentra in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio;
- è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, con propri capitali, mezzi e personale, che si rendono necessari a garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la sua corretta esecuzione;
- designa un funzionario responsabile, cui sono attributi le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 del d.lgs. 507/93;
- agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11/09/2000 n.289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai fini del comma precedente;
- designa il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m..i. e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 entro la data di attribuzione del servizio e entro otto giorni lavorativi dalla loro sostituzione;
- provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendo il Comune di Lavagno del tutto indenne e sollevato da qualsivoglia responsabilità o adempimento;
- conserva tutti i documenti, registri, atti di accertamento e bollettari relativi alla gestione del servizio di riscossione, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità connessa a furti, incendi e danneggiamenti della documentazione stessa;
- assume l’obbligo di fornire al Comune di Lavagno, su richiesta del funzionario del servizio, tutti gli eventuali dati, informazioni e elementi statistici che saranno richiesti;
- si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche e le modalità di cui al presente Capitolato e all’offerta di gara;
- risponde di eventuali mancati introiti per effetto di negligenza o mancato esercizio delle disposizioni di legge.
Il concessionario, inoltre, si obbliga a:
- gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile tale da consentire l’immissione dei dati negli applicativi gestionali in uso negli uffici della stazione appaltante essendo dati dell’attività istituzionale oggetto di concessione. I programmi informatici dovranno essere predisposti alla dematerializzazione dell’attività amministrativa e consentire, per tale scopo, l’acquisizione telematica e l’archiviazione delle denuncie originarie e di variazione dei contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste ed alla situazione storica dei versamenti, la
gestione dell’evasione e dell’elusione fiscale e tributaria, la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, la gestione dei rimborsi e del contenzioso, la gestione del programma di recupero dell’abusivismo.
- predisporre, a sua cura e spese, tutti i dispositivi informatici, nonché stampati, registri e bollettari o quant’altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro e opportunamente vidimati;
- diffondere tutte le informazioni utili al cittadino relativamente ai servizi in concessione a mezzo del sito internet del concessionario, che deve essere costantemente aggiornato.
- consegnare, a fine contratto, una copia del Data Base in formato nativo ( se trattasi di DB in uso in Amministrazione ) ovvero in formato ASCII SQL Standard accompagnata da puntuale documentazione di tabelle, campi e chiavi di relazione affinché il Comune di Lavagno possa provvedere alle conversioni opportune per il successivo import dei dati sul proprio sistema informativo. L’onere della conversione resta in capo alla stazione appaltante;
- svolgere tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento, delle intimazioni al pagamento e delle ingiunzioni fiscali;
- resistere in sede di contenzioso, in tutti i gradi di giudizio, relativamente ai servizi in concessione, nel rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal d.lgs. n. 546/ 1992 e successive modificazioni e integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza;
- non emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto;
- consegnare al Comune di Lavagno o al concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, al fine del recupero di crediti afferenti il contratto scaduto, nonché tutte le banche dati indispensabili per il prosieguo del servizio dato in concessione.
ART. 9 – PERSONALE
1. Nella gestione del servizio, il concessionario adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il concessionario designa un “funzionario responsabile”, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’articolo 11 e dall’articolo 54 del D.Lgs. 507/1993.
3. Il Comune di Lavagno rimane estraneo ai rapporti giuridici e economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere verso il Comune.
ART. 10 – INFORTUNI E DANNI-RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’esatto adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dalla concessione dei servizi oggetto di gara e del capitolato d’oneri, nonché degli esborsi eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante in pendenza di contratto per fatto imputabile all’incaricato del servizio o a causa di suo inadempimento o sua cattiva esecuzione dei servizi, l’esecutore del contratto è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 per tutta la durata della concessione. La società affidataria dovrà costituire cauzione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
2. La garanzia fideiussoria dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà, comunque, vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo della concessione.
3. Tale garanzia deve esser integrata nel caso di applicazione di penali nel corso del contratto e coprire anche le obbligazioni per risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto.
4. La garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta al Comune di Lavagno all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione del servizio e lo svincolo della garanzia medesima, in caso di soddisfacimento degli obblighi contrattuali, avverrà dopo otto mesi dalla conclusione delle operazioni relative all’espletamento del nuovo servizio, sulla base di lettera - benestare dell’Amministrazione comunale.
5. L’Amministrazione utilizza limitatamente a quanto dovuto, la garanzia anche nell’applicazione di eventuali penali a carico della ditta, salva la necessità di reintegro della stessa.
6. La decadenza comporta l’incameramento dell’intera cauzione, lasciando impregiudicato il diritto del Comune di Lavagno a recuperare le eventuali somme delle quali risultasse creditore e a richiedere il risarcimento dei danni.
7. L’Amministrazione Comunale avvia il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del concessionario.
ART. 12 – VARIAZIONI DI TARIFFE E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale e, comunque, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. n. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i..
2. L’aggio di spettanza e il minimo garantito del concessionario per tutta la durata del contratto non saranno soggetti ad alcuna variazione, se non in forza di specifica disposizione legislativa e, nel caso di revisione delle tariffe superiore al 10%, l’aggio e il minimo garantito saranno rivisti al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale, mentre, in caso di variazione in diminuzione del gettito complessivo annuo della singola entrata in concessione inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell’aggio ed alcuna contestazione.
ART. 13 – CARATTERISTICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il concessionario subentra al Comune di Lavagno in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal d.lgs.n. 507/93 e s.m.i. ed è tenuto a provvedere, indistintamente, a tutte le spese, comprese quelle per il personale. Le affissioni devono corrispondere alle norme previste dal d.lgs. n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dai committenti, senza che il concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario, se non quello citato dal decreto suddetto.
2. La maggiorazione di cui all’art. 22 punto 9 del d.lgs. n. 507/93, per l’affissione di manifesti e urgenze, notturna e/o festiva è ricompresa nell’ammontare lordo dovuto, pur senza concorrere alla determinazione dell’aggio ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo capoverso del presente capitolato d’oneri. Tali servizi devono essere espletati solo se effettivamente richiesti e previa puntuale informazione verbale ai richiedenti delle maggiorazioni tariffarie che comportano. Per i casi di forza maggiore si richiama l’art. 22 c. 4 del citato decreto legislativo.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate esclusivamente dal concessionario, su richiesta degli interessati, con il pagamento anticipato del relativo diritto negli spazi a ciò predisposti dal Comune di Lavagno.
4. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza gli impianti per le pubbliche affissioni esistenti e di effettuare la sostituzione, a proprie spese, di quelli che risultano inidonei all’uso a causa del deterioramento materiale. Il concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data della stipula contrattuale nella consistenza che dichiara di aver visionato.
5. Il concessionario deve provvedere, in pendenza di contratto, a revisionare a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, assicurando la manutenzione sia ordinaria che straordinaria necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell’impiantistica comunale.
6. Il concessionario è tenuto a compilare e tenere aggiornato un registro/inventario degli spazi destinanti permanentemente alle pubbliche affissioni, con le indicazioni della loro ubicazione e misura: lo stesso registro deve essere consegnato al Comune committente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
7. Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all’eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune. Il concessionario provvede in particolare:
a. ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune, nonché tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate;
b. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell’imposta dovuta in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell’utenza, i recapiti del concessionario e ogni altra informazione ritenuta utile per l’utenza.;
c. a verificare sul territorio l’esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate, ovvero affissioni abusive. L’accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all’inizio della concessione, entro il primo anno d’imposta e ripetuto regolarmente con cadenza biennale, previo accordo con l’Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento;
d. ad impiegare esclusivamente registri e bollettari con ciascun foglio e ciascuna bolletta regolarmente vidimati prima dell’uso dal Comune di Lavagno;
e. a timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risultano la data d’inizio e quella di scadenza dell’affissione;
f. a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia e alla rimozione delle affissioni abusive, provvedendo al recupero del tributo evaso con l’addebito delle somme sostenute;
x. a ricoprire, entro il terzo giorno successivo all’ultimo del periodo di esposizione al pubblico, i manifesti scaduti con altri manifesti o, in mancanza, con carte colorate;
h. a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati; in mancanza di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e devono essere, nel frattempo, mantenuti a sua disposizione i relativi spazi, a norma dell’art. 22 del d.lgs. n. 507/93;
i. a tenere aggiornata una mappa generale con l’indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni.
I documenti e tutti gli atti contabili devono essere conservati presso l’ufficio, a disposizione dell’Amministrazione per tutta la durata della concessione e consegnati al Comune di Lavagno entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello del loro utilizzo.
8. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il concessionario consegna al Comune di Lavagno anche il rendiconto annuale del servizio, il giornale di cassa e l’elenco delle partite oggetto di contenzioso.
9. Il concessionario si impegna a provvedere a proprie cure e spese, alla effettuazione di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 507/93. Il concessionario si obbliga ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto legislativo. Qualora, nel corso della concessione, il Comune di Lavagno ritenesse di chiedere al concessionario prestazioni aggiuntive non previste nel presente capitolato, queste dovranno essere concordate con separato atto.
ART. 14 – SERVIZI GRATUITI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. La ditta concessionaria si impegna a provvedere, a suo completo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni:
• dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal Comune;
• dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 507/1993.
La stessa si impegna, inoltre, ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal d.lgs. n. 507/1993.
2. Il concessionario non potrà esentare alcuna delle imposte o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.
ART. 15 - ONERI POSTI IN CAPO AL COMUNE
1. Il Comune fornisce all’aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell’affidamento e di quant’altro necessario per la costituzione della base della banca dati.
2. Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolare gestione dei servizi. A tal fine si impegna a:
a) comunicare il nominativo del Responsabile Comunale referente per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente Capitolato;
b) trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti Comunali, delibere tariffarie e qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Comune di Lavagno, nel contrarre le obbligazioni per quanto è oggetto della concessione, conserva il potere di esercitare ogni forma di controllo, di sorveglianza, di verifica e esame degli atti dell’attività gestionale del concessionario.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, o in un termine inferiore se necessario e indicato nella comunicazione di contestazione, dopodiché, se il Responsabile riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni.
ART. 17 – CONTATTI SUL TERRITORIO CON L’UTENZA
1. Il concessionario del servizio è tenuto a fornire nell’ambito del territorio comunale o distante al massimo km 20 un ufficio o un recapito, al quale l’Amministrazione comunale e le proprie articolazioni organizzative potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato
2. All’esterno dello sportello dovrà essere apposta una targa di riconoscimento per una facile individuazione nonché l’indicazione degli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici e/o di posta elettronica.
3. A richiesta dell’Amministrazione o in caso di necessità particolari, potrà essere richiesta la presenza di personale alle dipendenze del concessionario, direttamente presso la sede comunale, a disposizione dell’utenza o dello stesso Ente concedente.
ART. 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Sulle somme introitate a titolo di sanzioni per omesso, tardivo o parziale versamento delle somme dovute, si applica l’aggio di cui all’art. 3.
ART. 19 – SUB CONCESSIONE
1. E’ vietato il sub affidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
a) attacchinaggio;
b) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
c) stampa e spedizione.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività, di cui al precedente comma, deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano la sub concessione.
ART. 20 - RISOLUZIONE REVOCA E CANCELLAZIONE
1. Il Comune procede alla risoluzione della concessione del servizio anche in presenza di un solo grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per i seguenti motivi:
• continuate violazioni degli obblighi contrattuali, non regolarizzate a seguito di diffida formale da parte del pro tempore del settore competente, a nome e per conto del Comune di Lavagno;
• sospensione o interruzione, da parte del concessionario, del servizio in gestione senza giusta causa;
• mancato versamento dell’eventuale integrazione relativa al minimo garantito;
• mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
• continuate irregolarità o reiterati abusi connessi nella conduzione del servizio.
Ricorre il caso di “continuate irregolarità” o “reiterati abusi” allorquando il Comune di Lavagno abbia notificato almeno tre violazioni alle norme di legge o di contratto o di regolamento, contestate per iscritto e non adeguatamente giustificate.
2. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dall’art. 13 del
D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
ART. 21 – PENALITA’
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del responsabile, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di € 50,00 (cinquanta) fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale.
2. Si individuano, non esaustivamente, una serie di fattispecie tipiche soggette alle seguenti penali:
- Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
- Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione;
- Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere Euro 50,00 (cinquanta) per ogni manifesto;
- Versamento tardivo a favore del Comune del dovuto: penale pari al 30% dell’importo con applicazione degli interessi legali;
- Mancata presentazione del rendiconto contabile del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere una penalità pari 5% dell’importo;
- Mancata comunicazione agli Uffici comunali competenti delle situazioni, rilevate nel corso della sua attività di accertamento, che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali, in tema di autorizzazioni e concessioni: il concessionario deve corrispondere € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
3. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al concessionario possono essere inflitte delle
penali, determinate con provvedimento del Responsabile, che vanno da un minimo di € 100,00 (cento) fino a un massimo di € 200,00 (duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso Responsabile. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale. La contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità di cui all’art 17, comma 2, del presente capitolato. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al D.M. 289/2000.
L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ART. 22 - CONTROVERSIE
1. Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente tra la società concessionaria e l’Amministrazione comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente, salvo che la controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.
ART. 23 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede municipale.
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione sono a carico del concessionario.
ART. 25 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. N. 196/2003
1. E’ fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.