CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPANTI LASER, INKJET, MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPANTI LASER, INKJET, MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, codice fiscale 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx nata a Potenza il 01/11/1951;
E
- ITALWARE Srl , sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx - 00/X, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma il 19/02/1996, codice fiscale e numero di iscrizione 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Della Maglianella – 65/E, in persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di procuratore speciale nominato con atto del 24/10/2001, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante SERVICE TRADE Srl, sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx - 00, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano il 29/07/2004, codice fiscale e numero di iscrizione al n. 02918540242, P. IVA 029185402420, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxx - 00, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in Roma, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx, repertorio n. 13470 del 23/03/2006 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
c) che i singoli contratti di fornitura di materiale di consumo possono avere una durata massima di due anni;
d) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura di stampanti laser, inkjet, materiali di consumo e servizi connessi e aggiuntivi, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 17 novembre 2005;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’elenco dei prodotti e dei servizi connessi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica del Fornitore, la documentazione di Gara, l’Offerta Economica del Fornitore.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito con il quale le Amministrazioni comunicano la deliberazione di acquistare i beni/servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta indicando di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna.
d) Richieste di Approvvigionamento: nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei materiali di consumo richiesti e i luogo di consegna degli stessi.
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
0 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
a) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di Stampanti laser, inkjet, materiali di consumo di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
1. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile indicato nel Disciplinare di gara.
2. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
3. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall’Aggiudicatario.
4. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l’importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza del limite di un quinto.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare la
ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni dovranno, in particolare, specificare le quantità di apparecchiature da consegnare e l’indirizzo/i di consegna delle stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L’invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
XXXXXXXX Xxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00/X, telefono n. 0000000000, indirizzo di posta elettronica XXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX ovvero mediante fax al numero indicato 0666411074.
4. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora le Amministrazioni intendessero richiedere al Fornitore i materiali di consumo, le stesse dovranno indicare il quantitativo nel medesimo Ordinativo di Fornitura delle apparecchiature. Successivamente, e per un periodo non superiore a due anni dall’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni potranno emettere Richieste di Approvvigionamento in cui dovranno specificare le quantità di materiali di consumo da consegnare e l’indirizzo di consegna degli stessi. Le Richieste di Approvvigionamento saranno inviate e/o trasmesse a mezzo lettera,
fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle Richieste di Approvvigionamento che contengano un valore della fornitura non inferiore a euro 100,00 (cento/00), pertanto resta facoltà del Fornitore dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento di importo inferiore.
7. Qualora al termine dei due anni le Amministrazioni non abbiano esaurito i quantitativi di materiali di consumo indicati nell’Ordinativo di Fornitura, le stesse si impegnano ad emettere una Richiesta di Approvvigionamento a saldo di tale quantitativo;
8. In caso di esaurimento del quantitativo di materiale di consumo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, purchè antecedente alla scadenza dei due anni, le Amministrazioni potranno richiedere un aumento del 20% dei quantitativi stessi.
9. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte delle apparecchiature indicate nell’Ordinativo di Fornitura e/o dei materiali di consumo indicati nelle successive Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo/Richiesta secondo le modalità previste nel successivo art. 11.
Articolo 7 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5 la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara e nell’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di
tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Approvvigionamento emesse da ciascuna Amministrazione Contraente.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo 12 punto 1 lettera d).
Articolo 10
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura/Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento, data, luogo di consegna, descrizione e quantità dei beni consegnati.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna delle apparecchiature indicate nell’Ordinativo di Fornitura entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura stesso, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. La consegna deve avvenire in porto franco, al magazzino dell’Amministrazione Contraente, ovvero presso gli uffici delle Amministrazioni, se l’Ordinativo di Fornitura prevede l’attivazione del servizio di istallazione.
6. Il Fornitore deve effettuare la consegna dei materiali di consumo indicati nelle successive Richieste di Approvvigionamento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione delle stesse.
7. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente procederà direttamente all’acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.
8. Il personale delle Amministrazioni all’atto di ogni consegna potrà verificare a campione la conformità dei prodotti consegnati.
9. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità potrà essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza verranno restituite al Fornitore.
10. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del materiale.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato e comunque dichiarati dal Fornitore in sede di Offerta, la merce sarà respinta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 2 giorni lavorativi dalla contestazione del difetto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
12. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione della stessa con altra analoga e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente.
13. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata l’Amministrazione procederà direttamente all’acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo 17.
Articolo 12 Servizi accessori
1. Oltre alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso in quello delle stampanti di base, dei dispositivi opzionali e dei materiali di consumo. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:
a) Consegna: da effettuarsi nei termini sopra indicati e nelle modalità prescritte nel Capitolato Tecnico pena l’applicazione delle penali sia relativa alle apparecchiature sia relativa ai materiali di consumo.
b) Assistenza e manutenzione: il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura (Stampanti e dispositivi opzionali) per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla Data di Consegna, provvedendo a fornire per ciascuno di essi, l’assistenza tecnica on-site nei termini previsti nel Capitolato Tecnico pena l’applicazione delle penali.
c) Call Center: Il Fornitore si obbliga ad attivare un servizio di Call Center entro 15 giorni solari dalla Stipula della Convenzione nel rispetto delle modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico.
d) Servizio di reportistica: Il Fornitore si obbliga a fornire all’Agenzia entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un report contenente le informazioni richieste nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali.
2. Oltre ai servizi di cui sopra il Fornitore è obbligato, nel termine di 10 giorni solari dalla relativa richiesta da parte dell’Agenzia a trasmettere un catalogo prodotti informatizzato pena la risoluzione del contratto e il contestuale risarcimento del danno. Il catalogo dei prodotti da fornire e le ulteriori informazioni richieste (descrizione prodotti, informazioni del Fornitore, informazioni sul call center, ecc.) sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:
- scegliere il tipo e la quantità del prodotto;
- visualizzare i prezzi unitari e l’importo totale dell’Ordinativo di Fornitura;
- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”;
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- accettare/rifiutare gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente l’andamento degli Ordinativi di Fornitura.
Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio del predetto materiale verranno comunicate dall’Agenzia.
Articolo 13 Servizi aggiuntivi
Qualora espressamente richiesto da ciascuna singola Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura, e dietro il pagamento di uno specifico corrispettivo, il Fornitore si obbliga ad erogare i seguenti servizi:
a) Estensione del servizio di assistenza e manutenzione: In aggiunta ai 24 mesi di assistenza tecnica on-site, il cui prezzo è ricompreso nel prezzo delle Stampanti e nei dispositivi opzionali, l’Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore di prolungare tale periodo, per ulteriori 12 (dodici) mesi.
Tale servizio, anche durante gli ulteriori dodici mesi di assistenza richiesti dall’Amministrazione, dovrà essere svolto nelle modalità e tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
L’estensione del servizio di assistenza e manutenzione deve essere richiesto dalle singole Amministrazioni contestualmente all’emissione degli Ordinativi di Fornitura delle stampanti base.
b) Servizio di istallazione: Il Fornitore si obbliga a provvedere all’istallazione delle macchine e dei dispositivi opzionali richiesti dalle Amministrazioni nonché alla verifica del funzionamento delle apparecchiature come previsto nel Capitolato. Tale servizio dovrà essere prestato contestualmente alla consegna delle macchine, nel rispetto degli stessi termini, pena l’applicazione delle penali. Contestualmente alla verifica della funzionalità delle apparecchiature, al fine di semplificare l’uso delle stesse, il Fornitore deve svolgere, inoltre l’attività di “affiancamento agli utenti” così come descritto nel Capitolato Tecnico
c) Ritiro e smaltimento stampanti usate: Il Fornitore si obbliga a ritirare e smaltire le stampanti di proprietà dell’Amministrazione nei termini e modalità previste nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali. Il Fornitore si obbliga a ritirare e smaltire le stampanti usate nella misura indicata nell’Ordinativo di Fornitura che comunque non potrà essere superiore al numero di stampanti richieste.
Articolo 14 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti ad ogni singolo prodotto/ servizio oggetto dell’accordo e di seguito indicati:
DESCRIZIONE | PREZZO IN € (IVA ESCLUSA) |
Stampante laser B/N A4 28 pp/m Modello LEXMARK E 340 I | 181,00 |
Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per un anno | 11,00 |
Servizio di istallazione | 24,50 |
Toner | 46,20 |
Stampante Laser B/N A4 43 pp/m Modello LEXMARK T 642 N | 271,50 |
Stampa fronte/retro | 55,00 |
Cassetto aggiuntivo | 55,00 |
Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per un anno | 13,50 |
Servizio di istallazione | 29,00 |
Toner | 144,90 |
Stampante Laser a colori A4 25 pp/m Modello RICOH AFICIO CL 4000 DN | 448,20 |
Stampa fronte/retro | 0,00 |
Cassetto aggiuntivo | 145,80 |
Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per un anno | 19,00 |
Servizio di istallazione | 51,00 |
Toner nero | 72,76 |
Toner ciano | 181,91 |
Toner magenta | 181,91 |
Toner giallo | 181,91 |
Stampante Inkjet a colori A4 19 pp/m Modello CANON PIXMA IP 4200 | 95,64 |
Estensione del servizio di assistenza e manutenzione per un anno | 27,00 |
Servizio di istallazione | 25,00 |
Kit nero | 8,096 |
Cartuccia ciano | 8,096 |
Cartuccia magenta | 8,096 |
Cartuccia giallo | 8,096 |
Ritiro e smaltimento stampante usate con peso inferiore a 20 kg | 11,00 |
Ritiro e smaltimento stampante usate con peso superiore a 20 kg | 21,00 |
Cavo parallelo IEEE 1284 | 1,50 |
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni/servizi aggiuntivi, anche della prestazione dei servizi accessori descritti nel Capitolato Tecnico e elencati nell’articolo 12 della presente Convenzione.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture di beni e servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto. In particolare:
- il corrispettivo relativo alle apparecchiature indicate nell’Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla data di consegna delle apparecchiature stesse;
- il corrispettivo relativo ai materiali di consumo indicati nelle Richieste di Approvvigionamento, verrà fatturato dal Fornitore alla data di consegna degli stessi.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce e alle Richieste di Approvvigionamento, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15 ° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 13115.22, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: ABI: 1030 – CAB: 3201 – CIN: Q – IBAN: IT 05 Q 01030 03201 000001311522
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura, successive richieste di Approvvigionamento e nella Convenzione; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o le Richieste di Approvvigionamento e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
Articolo 16 Trasparenza
5. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
b) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
1. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, commi 5 e 6 e di quanto a corredo degli stessi, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione di cui al precedente articolo 11, commi 11 e 13, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l’erogazione del servizio di assistenza
e manutenzione di cui al precedente articolo 12, lettera b), l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al precedente articolo 12, lettera d), l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari 20,00 euro (venti euro).
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il servizio di assistenza e manutenzione di cui al precedente articolo 13, lettera a), l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il servizio di istallazione delle apparecchiature di cui al precedente articolo 13, lettera b), l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il servizio di ritiro e smaltimento delle stampanti usate di cui al precedente articolo 13, lettera c), l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente o dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti o dell’Agenzia, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura.
Articolo 19 Proprietà dei prodotti
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura e Richieste di Approvvigionamento, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e fino alla perfetta esecuzione della prestazione oggetto dell’Ordinativo di Fornitura/Richieste di Approvvigionamento, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emesse nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
3. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 18 comma 7;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 23;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
d) nel caso che una Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 22 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
1. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
2. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui
alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposta ai sensi dell’art.18 della legge 55 del 1990 e successive modificazioni nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
2. Su richiesta dell’Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell’eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal Bando di gara, e in tutta la documentazione di gara.
Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
0.
0.
0.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 26
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxx Xxxxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell’Agenzia nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero di telefono 0000000000
il numero di fax 0000000000
indirizzo di e-mail XXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX.
Articolo 28 Evoluzione tecnologica
Qualora, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio apparecchiature analoghe a quelle oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre all’Agenzia la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali delle apparecchiature offerte in sede di gara. In particolare si impegna a fornire all’Agenzia medesima la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di Gara. E’ facoltà dell’Agenzia accettare tale sostituzione.
Articolo 29 Fuori produzione
In caso di fuori produzione delle apparecchiature, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali apparecchiature aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di Gara.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione l’Agenzia procederà alla verifica tecnica ed alla accettazione delle nuove apparecchiature, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei
15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.
Articolo 30 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente nonché l’Agenzia, è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all’art. 21.
Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2) L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3) In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5) Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 21/04/2006
AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi accessori), Articolo 13 (Servizi aggiuntivi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzioni definitive), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo
23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Evoluzione tecnologica), Articolo 29 (Fuori produzione), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Clausola finale).
Bologna,
IL FORNITORE |
AUTENTICA DI FIRMA
Rep.n.
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nominata Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:
- Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di novembre dell’anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
- Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castel Giorgio (Terni), il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 1951 e residente a Roma, in via Cassia, numero civico 772, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----------------------
Bologna, li 21/04/2006