Sezione I
Capo III Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone Art. 396 - Forma del contratto
Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi di stazza lorda non superiOre alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biGlietto stesso.
Art. 397 - Indicazioni del biglietto di passaggio
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e La data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggIo, il nome e il domicilio del vettore.
Art. 398 - Cessione del diritto al trasporto
Il diritto Al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 399 - Imbarco senza biglietto
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo iN ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 400 - Impedimento del passeggero
Se, prima della partenza, sI verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.
Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzionE del contratto alle stesse condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l’intero prezzo di passaggio netto.
Art. 401 - Mancata partenza del passeggero
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato
al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore uNa provvigione sul prezZO, in misura non superiore al dieci per cento.
Art. 402 - Impedimento della nave
Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.
Art. 403 - Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario
Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere efFettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, Ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.
Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l’itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Art. 404 - Ritardo della partenza
Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaGgi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori aLle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art. 405 - Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio della nave è Interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passAggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli
nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
Art. 406 - Interruzione del viaggio del passeggero
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio è iNterrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggIo netto.
Art. 407 - Operazioni di imbarco e di sbarco
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è comprEso Nel prezzo di passaggio.
Art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuZione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui nOn imputabile.
Art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone
Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da Xxxxx verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
Art. 410 - Trasporto del bagaglio non registrato
Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per usO.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeGgero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Art. 411 - Trasporto del bagaglio registrato
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un boLlettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino fIrmato dal vettore è consegnato al passeggero.
Art. 412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio
Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 (1) per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perditA o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determiNate da causa imputabile al vettore.
Art. 413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
Le disposizioni degli articoli precedentI che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
Art. 414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
Chi assume il trasporto di personE o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Art. 415 - Derogabilità delle norme
Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414.
Art. 416 - Pegno legale sul bagaglio
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Art. 417 - Bagaglio non ritirato
Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Art. 418 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinaZione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla ricOnsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.
Capo III Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone e di bagagli Art. 941 - Norme applicabili (2)
Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.
Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953. (9)
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 - Obbligo di assicurazione (2)
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subìto.
L’assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. (10)
Art. 943 - Obblighi d’informazione (2)
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. (11)
Art. 944 - Cessione del diritto al trasporto (2)
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 - Impedimento del passeggero (2)
Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.
Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell’articolo 454, in quanto compatibili. (12)
Art. 946 - Mancata partenza del passeggero (2)
Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Art. 947 - Impedimenti del vettore (2)
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa comunitaria è l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge. (13)
Con apposito regolamento dell’ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d’attesa. Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
• a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui attribuito nella lista;
• b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell’apertura della lista d’attesa;
• c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacità dell’aeromobile.
Art. 949 - Interruzione del viaggio del passeggero (2)
Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. La stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Art. 949-bis - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto (3)
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Art. 949-ter - Prescrizione (14)
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.