REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Xxx Xxxxx, 000 – 00000 - Xxxxxxx
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Sommario
4 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 5
5 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE NEL SISTEMA DI SEGNALZIONE 6
6 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ 6
8 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA 8
9 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE 10
10 – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF 10
11 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE 11
12 – DISCIPLINA TRANSITORIA 11
1 – PREMESSA
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione specifica del personale.
Il presente regolamento intende fornire le opportune indicazioni di comportamento nell’ambito dei processi aziendali dell’ASL Salerno, di competenza delle varie UU.OO. interessate, finalizzate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
2 – DEFINIZIONI
Decreto antiriciclaggio: il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.
Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Riciclaggio: le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:
− la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
− l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
− l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
− la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Finanziamento al terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Gestore: soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).
Responsabile della Struttura aziendale: il soggetto che deve garantire l’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore.
Controparte: soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale.
Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.
Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Operazione: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.
Operazione sospetta: l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
UIF: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.
3 – QUADRO NORMATIVO
In ambito comunitario:
− Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio);
− Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
− Direttiva 2015/849/UE recante modifiche alle direttive suddette;
− Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
Normativa nazionale:
− D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.
− D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore;
− Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 );
− Provvedimento della Banca d’Italia . UIF, 4 maggio 2011, “Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
− D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
− D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;
− Provvedimento UIF 23/04/18 con oggetto “Comunicazioni di dati concernenti informazioni e le operazioni sospette”.
4 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha come scopo quello di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche con finalità di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l’individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (o Decreto Antiriciclaggio), come modificato dal D.Lgs. 90/2017, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il Decreto antiriciclaggio, in particolare all’art. 3, prevede che i destinatari delle attività di prevenzione adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio”.
La codifica delle procedure interne deve seguire le indicazioni inserite nel DM 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”.
Gli indici di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ma la loro elencazione nelle fonti normative secondarie non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
Inoltre, come disposto dall’art. 3 del DM 25/09/2015, l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori ivi previsti non è sufficiente di per sé ad escludere che l’operazione sia sospetta.
È rimessa pertanto agli operatori ed alla loro massima attenzione, la valutazione di ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, anche se non descritti tra gli indicatori, siano sintomatici di profili di sospetto.
5 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE NEL SISTEMA DI SEGNALZIONE
Il presente regolamento si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni.
Il regolamento si applica, quindi, a tutte le strutture aziendali e, in particolare, per la peculiare natura delle loro attività, ai seguenti Servizi/UU.OO:
− UOC Gestione dell’Acquisizione dei beni e servizi ed Economato;
− UOC Servizio delle Attività tecniche e patrimoniali;
− UOC Gestione degli Affari Generali;
− UOC Gestione degli Affari Legali e Contenzioso;
− UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali;
− UOC Gestione delle Risorse Umane;
− UOC Servizio Informativo Aziendale;
− UOC Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione;
− Direzioni dei Distretti;
− Direzioni dei Presidi Ospedalieri;
− Dipartimento di Prevenzione;
− Dipartimento di Salute Mentale;
− Dipartimento delle Dipendenze;
− Dipartimento Farmaceutico;
− UOC Coordinamento socio-sanitario;
− UOC Formazione e Aggiornamento;
− UOC Assistenza primaria (MMG-PLS-Specialisti ambulatoriali);
− UOC Assistenza Accreditata (Strutture di ricovero, attività di riabilitazione, attività specialistiche);
− UOSD Valutazione tecnologie sanitarie.
6 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati quattro livelli di responsabilità interni all’Azienda:
A - Il Direttore Amministrativo;
B - Il Responsabile della struttura (Responsabile della segnalazione); C - Il Gestore;
D - Il Direttore della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali
A - Il Direttore Amministrativo verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:
− consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
− forniscano valutazioni idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti;
− contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari;
Il Direttore Amministrativo:
− fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all’interno dell’Azienda;
− verifica che il Piano formativo aziendale contenga la previsione di attività formative anche sulla materia oggetto del presente regolamento;
− valuta le segnalazioni inviate dal Gestore all’UIF per l’assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.
B - Il Responsabile della segnalazione (di seguito Responsabile) è il Direttore/Responsabile della struttura aziendale interessata all’applicazione del presente regolamento che risponde, in quanto tale:
− dell’applicazione della presente regolamentazione nelle attività di afferenza;
− della segnalazione al Gestore delle operazioni\transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui si venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
− della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di
specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.
C - Il “Gestore” è il soggetto aziendale interlocutore con l’UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Il Gestore è nominato dal Direttore Generale, comunicato alla UIF ed ha il compito di:
− acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le
modalità di cui al presente regolamento;
− valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile e col supporto del Direttore UO Programmazione Bilancio Contabilità e del RPCT, trasmetterle o meno alla UIF;
− informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.
D - Il Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali, gestendo nel complesso le attività/flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività che comportano operazioni\transazioni a titolo oneroso inerenti le varie funzioni e strutture aziendali.
Il Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, deve informare il Responsabile della relativa funzione interna ed il Gestore.
Accanto al Direttore UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali, possono essere individuati, per le funzioni affidate e per i compiti svolti a livello aziendale, altri collaboratori ai fini dell'informativa al Gestore, con le medesime competenze già precisate.
7 – INDICATORI DI ANOMALIA
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (D.M. 25 settembre 2015) .
Con Provvedimento n 23/04/2018 la UIF ha individuato con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette (Allegato 2 al presente regolamento).
È compito degli Uffici aziendali e dei loro Responsabili, del Gestore e degli altri soggetti individuati valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all’allegato 2, ulteriori indicatori aziendali di anomalia.
8 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA
Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.
La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all’esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala.
La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l’omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, scaturente sia dall’uso degli strumenti di cui all’articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all’importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.
Il Responsabile ha l’obbligo di segnalare al Gestore:
− le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
− le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
− le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:
− esito dell’adeguata verifica dell’identità della controparte;
− esito dei controlli su banche dati, antecedente all’instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
− coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dalla controparte;
− esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).
Il Responsabile valuterà anche l’importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).
Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad esso afferente, ha il compito di eseguire un’analisi dell’eventuale grado di anomalia relativo all’operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.
Ogni incongruenza rilevata\presunta deve essere comunicata per scritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.
Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica in modo tale da poter effettuare un’analisi completa dell’operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.
Il Responsabile, effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all’analisi generale dell’operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere, eventualmente attraverso idoneo modulo di segnalazione di operazione sospetta predisposto a livello aziendale, il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.
La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà altresì essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.
In occasione delle verifiche può pertanto essere sempre richiesto il supporto tecnico del Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali.
La segnalazione (anche redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal Responsabile) e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore anche tramite l'indirizzo di posta elettronica.
Il Responsabile deve trasmettere la relazione di segnalazione ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.
Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.
Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest’ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte dei propri collaboratori\uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.
La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l’Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se
l’operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l’opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.
In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.
9 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE
Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare\concludere, a vario titolo, un accordo per l’Azienda, ha l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
1. vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione della controparte.
A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.
Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall’Azienda, il Responsabile si astiene dall’instaurare il rapporto o dal compiere l’operazione, e può valutare l’opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.
Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall’eseguire l’operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.
Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.
10 – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF
Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, anche con il supporto della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico-gestionali:
− in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
− in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all’invio della segnalazione di operazione sospetta, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia nel rispetto delle istruzioni date con Provvedimento UIF del 23/04/2018 e senza indicazione dei nominativi dei segnalanti
Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l’attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto\operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all’Autorità giudiziaria.
Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.
Qualora, a seguito dell’analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l’operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all’operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
Ai sensi dell’art. 6 co.4 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell’operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.
11 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE
L’intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all’interno sia all’esterno dell’Azienda. L’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
12 – DISCIPLINA TRANSITORIA
Stante le previsioni dell'art.10 D.Lgs n.231/2007, in particolare come modificate dal D.Lgs n.90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'ASST è esposta e subordinata, a livello aziendale, all'adozione, ai sensi dell'art.10 co.2 del medesimo provvedimento, di linee guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito agli adempimenti di cui agli art.14, 15 e 16 D.Lgs n.231/2007.
Nelle more di tali adempimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento avviene con riferimento alla mappatura e all'analisi dei rischi già effettuata, anche ad altri scopi, per i procedimenti interessati e con riguardo alle previsioni del DM 25 settembre 2011.
13 – ALLEGATI
Allegato 1 – Modulo di comunicazione di Operazione sospetta.
Allegato 2 – Provvedimento del 23 aprile 2018 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia “Istruzioni sulla comunicazione di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”
Allegato 1
MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Al | Gestore delle Comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo dell’ASL Salerno |
Il sottoscritto:
In qualità di Direttore/Responsabile della seguente Unità Operativa Aziendale:
Consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicati sono raccolti per adempiere alla comunicazione di operazione sospetta prevista per le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
DICHIARA
Di aver provveduto alla seguente valutazione di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce dei seguenti indicatori di anomalia:
Di aver raccolto la seguente documentazione a sostegno del sospetto che si allega:
Di fornire le seguenti informazioni sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi:
COMUNICA
Di aver rilevato la seguente operazione sospetta di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:
In capo al seguente soggetto:
Pertanto chiede in caso di esito positivo delle valutazioni della fondatezza e rilevanza della presente segnalazione, di trasmettere la stessa all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).
Data
Firma
Allegati: Documento di identità in corso di validità.
Allegato 2
UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. (00X00000)
(XX n.269 del 19-11-2018)
Capo I
Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette
IL DIRETTORE
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia
Visto l'art. 1, comma 2, lettera hh), del decreto legislativo n.231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (infra, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le
«Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»;
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;
Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;
A d o t t a
le seguenti istruzioni:
Art. 1 Comunicazioni
1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art.10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.
3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.
Art. 2 Indicatori di anomalia
1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.
5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub- indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.
7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il
profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.
Capo II
Modalità e contenuto delle comunicazioni
Art. 3 Modalità e termini
1. Le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on- line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.
Art. 4
Contenuto della comunicazione
1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;
b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
d) eventuali documenti allegati.
2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.
Art. 5
Dati identificativi della comunicazione
1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.
Art. 6
Elementi informativi in forma strutturata
1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.
Art. 7
Elementi descrittivi in forma libera
1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni.
2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.
3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.
Art. 8 Documenti allegati
1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.
Art. 9 Comunicazione sostitutiva
1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La comunicazione sostitutiva riporta:
a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
c) il motivo della sostituzione.
3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.
Art. 10 Collegamento tra comunicazioni
1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:
siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
xxxxxxx trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.
Capo III Altre disposizioni
Art. 11 Rapporti con la UIF
1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.
Art. 12 Disposizioni finali
1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.
Roma, 23 aprile 2018
Il direttore: Xxxxxxxx
Allegato
A. Indicatori di anomalia connessi con Pidentità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio1 , ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
1 Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione
o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profat ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profat ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
2 Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visore nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico' o di controllo dell'impresa.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.
Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
• Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico- patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
• Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
• Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
• Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
• Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o bokers operanti in nome c/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
• Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
• Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
• Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
• Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
• Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
• Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse
dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
• Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali
modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
• Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
• Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
• Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
• Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
• Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
• Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici3
• Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non
programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
• Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
• Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
• Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
• Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilita' tecnica o convenienza economica.
• Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
• Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
• Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
• Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
• Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
• Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
• Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità c/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione
in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
3 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
Settore finanziamenti pubblici4
• Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
• Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
• Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
• Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate
legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
• Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto,
specie se con uno o più soci in comune.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
• Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
• Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
• Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
4 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
Settore immobili e commercio
• Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
• Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
• Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
• Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
• Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
• Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
• Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
• Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
• Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
• Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
• Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.