Prof. Vincenzo Franceschelli
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
DIRITTO PRIVATO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I singoli Contratti
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
ALTRI CONTRATTI TIPICI
12
DODICESIMA
LEZIONE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
• vendita (Capo I; xxx.xx 1470-1547)
• riporto (Capo II; xxx.xx 1548-1551)
• permuta (Capo III; xxx.xx 1552-1555)
• contratto estimatorio (Capo IV; xxx.xx 1556-1558)
• somministrazione (Capo V; xxx.xx 1559-1570)
• locazione (Capo VI; xxx.xx 1571-1654)
• appalto (Capo VII; xxx.xx 1655-1677)
• trasporto (Capo VIII; xxx.xx 1678-1702)
• xxxxxxx (Capo IX; xxx.xx 1703-1741)
• agenzia (Capo X; xxx.xx 1742-1753)
• mediazione (Capo XI; xxx.xx 1754-1765)
• deposito (Capo XII; xxx.xx 1766-1797)
• sequestro convenzionale (Capo XIII; xxx.xx 1798-1802)
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Il Titolo III del Libro Quarto del Codice Civile ALTRI CONTRATTI (art. 1470 e seguenti) |
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I CONTRATTI TIPICI
• comodato (Capo XIV; xxx.xx 1803-1812)
• mutuo (Capo XV; xxx.xx 1813-1822)
• conto corrente (Capo XVI; xxx.xx 1823-1833)
• contratti bancari (Capo XVII; xxx.xx 1834-1860)
• rendita perpetua (Capo XVIII; xxx.xx 1861-1871)
• rendita vitalizia (Capo XIX; xxx.xx 1872-1881)
• assicurazione (Capo XX; xxx.xx 1882-1932)
• il gioco e la scommessa (Capo XXI; xxx.xx 1933-1935)
• fideiussione (Capo XXII; xxx.xx 1936-1957)
• xxxxxxx di credito (Capo XXIII; xxx.xx 1958-1959)
• anticresi (Capo XXIV; xxx.xx 1960-1964)
• transazione (Capo XXV; xxx.xx 1965-1976)
• cessione dei beni ai creditori (Capo XXVI; xxx.xx 1977- 1986)
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I CONTRATTI TIPICI
permuta
(Capo III; xxx.xx 1552-1555)
La permuta è il xxxxxxxxx xxx ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente ad un altro
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
contratto estimatorio
(Capo IV; xxx.xx 1556-1558)
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a xxxxxx il prezzo, xxxxx
xxx restituisca le cose nel termine stabilito
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Il xxxxxxxxx di permuta è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti reali e, xx xxxxxx, ad esecuzione istantanea. |
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I CONTRATTI TIPICI
Somministrazione
(Capo V; xxx.xx 1559-1570)
La somministrazione è il contratto con il xxxxx una parte (detta somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (detta avente diritto alla somministrazione), prestazioni periodiche o continuative di cose
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Nozione (1556). Con il contratto estimatorio (detto anche contratto dell’edicolante) una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a xxxxxx il prezzo, xxxxx xxx restituisca le cose nel termine stabilito (1556). Xxx xxxxxxxxx estimatorio, l’alternativa fra la restituzione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce una facoltà dell’accipiens che, configurando un elemento costitutivo del contratto, deve essere contemplata nelle previsioni contrattuali (cfr. Cass., 15 aprile 1991, n. 4000). Il contratto estimatorio è un contratto xxxxx, oneroso, a prestazioni corrispettive. |
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Nozione (1559). La somministrazione è il contratto con il xxxxx una parte (detta somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (detta avente diritto alla somministrazione), prestazioni periodiche o continuative di cose. La somministrazione è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata. È inquadrato tra i contratti di scambio. |
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Somministrazione di consumo e d’uso. In relazione all’effetto traslativo, si distingue la somministrazione di consumo dalla somministrazione d’uso. somministrazione di consumo □ nella somministrazione di consumo le cose xxxxxxx in proprietà dell'avente diritto alla somministrazione al momento della consegna o all'xxxx xxxxx erogazione somministrazione d'uso □ nella somministrazione d'uso le cose sono consegnate, ma debbono essere restituite xx xxxxxxx dell'impiego |
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I CONTRATTI TIPICI
trasporto
(Capo VIII; xxx.xx 1678-1702)
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxxxxx (1569). La somministrazione è un tipico contratto di durata. La durata è elemento causale. Può essere a tempo determinato o indeterminato. |
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Nozione (1678) e caratteristiche. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori e, xx xxxxxx, di durata. |
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Xxxxx xx oggetto del trasporto. Causa del trasporto è il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro. Oggetto del trasporto sono le cose o le persone trasportate. Si distingue, quindi, il trasporto di persone e il trasporto di cose. |
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I CONTRATTI TIPICI
commissione
(xxx.xx 1731-1736)
Il contratto di commissione è un xxxxxxx xxx ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Nozione e caratteristiche. Il contratto di commissione è un xxxxxxx xxx ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Il contratto di commissione costituisce una sottospecie del xxxxxxx senza rappresentanza, ed è caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario è limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita xxxx’interesse di un soggetto (committente) il xxxxx, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessità di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1731. Nozione. Il contratto di commissione è un xxxxxxx xxx ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. |
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Star del credere (1736). Lo “star del credere” è un istituto tipico della commissione, xxxx’ambito xxxxx xxxxx è storicamente nato xx xx adempiuto — ed adempie — ad una precisa e particolare funzione. Il commissionario, di regola, non risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. Può però assumere, in virtù di patto o di uso, lo “star del credere”: in questo caso risponde nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
spedizione
(xxx.xx 1737-1741)
Il contratto di spedizione è un xxxxxxx col xxxxx lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
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Art. 1736. Star del credere. Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In xxx xxxx ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, xx xxxxx, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. |
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Il xxxxxxxxx di spedizione integra un xxxxxxx senza rappresentanza, con il xxxxx lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere il contratto di trasporto e tutte le operazioni accessorie. È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente ed il vettore per il disbrigo, xx xxxxxxx del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1737. Nozione. l contratto di spedizione è un xxxxxxx col xxxxx lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. |
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Custodia delle cose da trasportare. Xxx xxxxxxxxx di spedizione la custodia delle cose da trasportare, affidate allo spedizioniere, rientra tra le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto alle quali xxxx si obbliga, ai sensi dell’art. 1737. Responsabilità dello spedizioniere. Xxxxx svolgimento dei propri compiti, lo spedizioniere, inoltre, risponde, nei confronti della controparte, a xxxxx dell’art. 1717 anche dell’operato dell’impresa di trasporto, degli altri spedizionieri, delle banche e degli assicuratori e degli altri soggetti, le cui prestazioni ha richiesto xxxx’adempimento del proprio xxxxxxx, in base al xxxxxxxxx xxxxx culpa in eligendo. |
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Art. 1740. Diritti dello spedizioniere. La xxxxxx xxxxx retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi xxxxx stati preventivamente convenuti in una xxxxx globale unitaria. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
(Capo XI; xxx.xx 1754-1765)
È mediatore colui xxx xxxxx in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza
mediazione
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Il codice definisce la mediazione non in sé, ma definendo il mediatore. La mediazione (a prescindere dalla unilateralità o bilateralità dell’incarico) si sostanzia nella interposizione neutrale ed imparziale fra due persone per agevolare la conclusione di un determinato affare |
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Art. 1754. Mediatore. È mediatore colui xxx xxxxx in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. |
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Art. 1755. Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La xxxxxx xxxxx provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate xxx xxxxxxx secondo equità. |
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I CONTRATTI TIPICI
(Capo XII; xxx.xx 1766-1797)
Il deposito è il contratto col xxxxx una parte (detta depositario) riceve dall'altra (detta depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura
deposito
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Il deposito svolge la funzione di consentire al detentore di affidare la xxxxxxxx xxxxx cosa ad altri, che dovrà restituirla a richiesta, o alla scadenza del termine. Il deposito è regolato dal Capo XII del Titolo III, diviso in tre sezioni. La prima contiene la disciplina generale. La Sez. II contiene la disciplina del deposito in albergo, come modificata dalla L. 10 giugno 1978, n. 316. La terza disciplina il deposito nei magazzini generali. □1) deposito □2) deposito in albergo □3) deposito nei magazzini generali |
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Art. 1766. Nozione. Il deposito è il contratto col xxxxx una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. |
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Il deposito si presume gratuito (1767). Presunzione di gratuità. Ai sensi dell’art. 1767 il deposito si presume gratuito, xxxxx xxx dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Ciò significa che il deposito può essere sia oneroso che gratuito. Le parti possono cioè convenire o meno un corrispettivo. Se le parti non hanno convenuto nulla, il deposito, come s’è detto, si presume gratuito, xxxxx xxx dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. |
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Art. 1767. Presunzione di gratuità. Il deposito si presume gratuito, xxxxx xxx dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. |
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Il deposito è un contratto avente natura xxxxx: la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. Il contratto di deposito è un contratto xxxxx, indifferentemente oneroso o gratuito, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata. |
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Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita la cosa. Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti xx xx xxxx, deve, sotto xxxx del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso xxxx può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti xxx xxxxxxx, a spese del depositante. |
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Art. 1782. Deposito irregolare. Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà xx x xxxxxx a restituire altrettante della stessa specie e qualità. In xxx xxxx si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo. |
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Xxxxxxxx in albergo (1783-1786). La disciplina del deposito in albergo vuole proteggere il consumatore - viaggiatore dal deterioramento, dalla distruzione o dalla sottrazione delle cose seco portate, imponendo un obbligo di custodia e una responsabilità oggettiva all’albergatore |
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La responsabilità dell’albergatore può essere limitata o illimitata. La responsabilità è limitata xx xxxxxx di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in xxxxxxxx xxxx che aveva l’obbligo di accettare. Per converso, l’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, o a forza maggiore o alla natura stessa della cosa. L’albergatore è responsabile, senza xxx xxxx possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. |
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Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo xxx xxxxx il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia xxx xxxx'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata xx xxxxxx di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. |
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Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in xxxxxxxx xxxx che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti xx xxxxxx; xxxx può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti xxxxxxxxxx o che, tenuto xxxxx xxxxx importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. |
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Deposito nei magazzini generali (1787-1797). Il deposito nei magazzini generali è particolare tipo xx xxxxxxxxx di deposito. È il contratto col xxxxx i magazzini generali ricevono dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura, verso un corrispettivo. Il contratto di deposito è un contratto xxxxx, oneroso, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori, di durata. |
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Art. 1787. Responsabilità dei magazzini generali. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il xxxx o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio. |
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I CONTRATTI TIPICI
(Capo XIV; xxx.xx 1803-1812)
Il comodato è il contratto col xxxxx una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta
comodato
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1790 – Fede di deposito I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. 1791 Nota di pegno |
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L’elemento essenziale e caratteristico del contratto di comodato — che nella vita di tutti giorni è denominato “prestito” — è costituito dalla particolare intenzione del comodante di voler attribuire un vantaggio al comodatario nel cui esclusivo interesse xxxx si determina a trasferire il godimento gratuito di una cosa. A fondamento dell’attribuzione v’è un intento liberale che trova giustificazione in ragioni di cortesia, amicizia, favore, riconoscenza x xxxxxxxx di essere ricambiati. |
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Il xxxxxxxxx di comodato è un contratto xxxxx, essenzialmente gratuito, unilaterale, ad effetti obbligatori, di durata. |
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Art. 1803. Nozione. Il comodato è il contratto col xxxxx una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. |
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Art. 1804. Obbligazioni del comodatario. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Xxxx non può servirsene che per l'uso determinato xxx xxxxxxxxx o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. |
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I CONTRATTI TIPICI
(Capo XV; xxx.xx 1813-1822)
Il mutuo è il contratto col xxxxx una parte (detta mutuante) consegna all'altra (detta mutuatario) una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante xxxx xxxxx stessa specie e qualità
mutuo
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Art. 1810. Comodato senza determinazione di durata. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. |
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Il mutuo è un contratto di prestito, che si realizza con la consegna del bene al mutuatario, che ne acquista la proprietà (contratto xxxxx ad effetti reali). |
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Il xxxxxxxxx di mutuo è un contratto xxxxx, naturalmente oneroso (ma le parti possono convenire che non xxxxx corrisposti interessi), unilaterale, ad effetti reali, di durata, a forma libera. Causa del contratto di mutuo è la consegna di danaro o altre cose fungibili. Oggetto del mutuo sono il danaro o le cose fungibili. Il danaro o le cose date a mutuo xxxxxxx in proprietà del mutuatario (1814). |
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Art. 1813. Nozione. Il mutuo è il contratto col xxxxx una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante xxxx xxxxx stessa specie e qualità. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1814. Trasferimento della proprietà. Le cose date a mutuo xxxxxxx in proprietà del mutuatario. |
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Art. 1815. Interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. |
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Art. 1822. Promessa di mutuo. Chi xx xxxxxxxx di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
(Capo XXV; xxx.xx 1965-1976)
La transazione è il contratto col xxxxx le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro
transazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
L’ordinamento vede con favore, e favorisce, i contratti diretti alla soluzione di controversie. Xxxx xxxxx la funzione di promuovere nuovi equilibri contrattuali, componendo le liti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Nozione (1965) e caratteristiche. La transazione è il contratto col xxxxx le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che xx xxxxxxx oggetto xxxxx xxxxxxx e xxxxx contestazione delle parti. Il contratto di transazione è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, ad effetti obbligatori e, xx xxxxxx, ad esecuzione istantanea. Richiede, per comprensibili ragioni, la forma scritta ad probationem. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1965. Nozione. La transazione è il contratto col xxxxx le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che xx xxxxxxx oggetto xxxxx xxxxxxx e xxxxx contestazione delle parti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
(Capo XXVI; xxx.xx 1977-1986)
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col xxxxx il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti
cessione dei beni ai creditori
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1967. Prova. La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350. |
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I CONTRATTI TIPICI
(Capo XVI; xxx.xx 1823-1833)
Il conto corrente è il contratto col xxxxx le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili xxxx xxxx chiusura del conto
conto corrente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xx xxxxxxxxxxx presuppone la res dubia. La cessio bonorum xx xxxxx sfondo non una controversia sull’an debeatur, ma una difficoltà xxxx’adempimento. Con la cessione dei beni ai creditori il debitore evita l’esecuzione forzata, privandosi dei propri beni. La cessione dei beni ai creditori è il contratto col xxxxx il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
(Capo XIII; xxx.xx 1798-1802)
Il sequestro convenzionale è il contratto col xxxxx due o più persone affidano ad un terzo (detto sequestratario) una cosa o una pluralità di cose, rispetto xxxx xxxxx sia nata tra esse una controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella cui spetterà quando la controversia xxxx definita
sequestro convenzionale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1823. Nozione. Il conto corrente è il contratto col xxxxx le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili xxxx xxxx chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera xxxxx prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato. |
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Il sequestro convenzionale mira, sull’accordo delle parti, a mettere xxxxx xxxx del terzo la cosa litigiosa, in attesa che la controversia sia risolta. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1798. Nozione. Il sequestro convenzionale è il contratto col xxxxx due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto xxxx xxxxx sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia xxxx definita. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I CONTRATTI TIPICI
(Capo XXI; xxx.xx 1933-1935)
Contratti aleatori a scopo di lucro ammessi solo se specificamente autorizzati. Se non autorizzati, danno luogo ad obbligazione naturale
il gioco e la scommessa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Nei contratti aleatori (da alea, dado) l’elemento rischio, che le parti non possono prevedere al momento della stipulazione, assume giustificazione causale. Il gioco e la scommessa sono contratti aleatori per eccellenza. |
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Il gioco e la scommessa (1933). Il gioco e la scommessa non sono regolati dalla xxxxx. Il codice si limita a stabilire che non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Tuttavia il pagamento di un debito di gioco, o di una scommessa, dà luogo ad una obbligazione naturale Il gioco d’azzardo è vietato (art. 718 e ss. codice penale). |
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Art. 1933. Mancanza di azione. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace. |