REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 così come modificati dal D.Lgs. 69/13, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
Le parti, ai sensi dell’art. 8 così come modificato dal D.Lgs 69/13, devono partecipare fino al termine della procedura con l’assistenza di un Avvocato iscritto all’Albo.
ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 4, così come modificato dal D.lgs. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione/Conciliazione (d'ora in poi ODM/ODC) sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (cioè sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l’azione giudiziaria).
In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza. L’istanza deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e allegando copia del documento d’identità delle parti.
Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito dell’istanza di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell’Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODM/ODC.
Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.
Nel caso in cui la parte che propone la domanda di mediazione o è invitata a partecipare alla procedura di mediazione sia mediatore o sia assistita o rappresentata da mediatore iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM/ODC o da mediatore che a qualsiasi titolo rivesta carica nell’organismo, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, impossibilitato a svolgere attività di rappresentanza o assistenza della parte presso l’ODM/ODC a norma dell’art 14 bis del D.M. n.180/2010, come modificato dall’art 6 del D.M. n.139/2014 dovrà darne comunicazione all’ODM/ODC al momento della proposizione della domanda o al momento dell’adesione al primo incontro di mediazione.
In tale suddetto caso la procedura di mediazione avrà comunque luogo secondo le regole del presente Regolamento se tutte le parti dichiarano di volere comunque partecipare al primo incontro di mediazione e di eventualmente proseguire nella medesima procedura.
ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'ODM/ODC amministra il servizio di mediazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l’ODM/ODC o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria, verificata la conformità dell’istanza di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese amministrative (Euro 40,00 + IVA):
- annota l’istanza nell’apposito registro,
- designa un mediatore nel caso in cui lo stesso non venga congiuntamente indicato dalle parti e fissa la data e il luogo dell’incontro entro 30 giorni dandone comunicazione alle parti - in una forma comprovante l'avvenuta ricezione - precisando alle stesse che dovranno partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e comunque con l’assistenza di un avvocato iscritto all’Albo;
- comunica altresì alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10
- trasmette copia dell’istanza di mediazione alla parte chiamata con l’invito a depositare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione mediante l’apposito modulo reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, allegando copia del documento d’identità di chi sarà presente. Si precisa che potrà prendere visione dei documenti depositati dall’istante solo dopo aver aderito al procedimento.
In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all’istante verrà rilasciato il verbale negativo.
Si precisa che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 4-bis, così come modificato dal D. lgs. n. 63/13, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. II, c.p.c..
ARTICOLO 4 – IL MEDIATORE
Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.
Al contrario, nel caso in cui le parti non intendono proseguire con la mediazione, il mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell’art. 5 comma 2- bis, così come modificato dal D. Lgs 69/2013.
Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell’accordo.
Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto dell’ODM/ODC, é
designato dall’ODM/ODC, nel caso in cui lo stesso non venga congiuntamente indicato dalle parti - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto dell’oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest’ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione (ai sensi del DM 145/11). A tal fine il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Nell’ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione.
E’ facoltà dell’Organismo nominare più di un mediatore (che svolgerà la funzione di co- mediatore).
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM/ODC.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'ODM/ODC.
Le parti possono richiedere all'ODM/ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM/ODC nominerà un altro mediatore. L'ODM/ODC provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’ODM/ODC.
In ogni caso il mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione per più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
L’ODM/ODC consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b DM 145/11). Lo stesso sarà consentito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi.
Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.
I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all’incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.
ARTICOLO 5 – INCONTRO
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM/ODC.
L’ODM/ODC fissa il primo incontro tra le parti e designa il mediatore a norma dell’art. 8, 1
comma Dlgs 28/2010 come modificato dal DL n.69/13.
Il mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa, all’esito del quale invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione
Nel caso in cui le parti, all’esito del primo incontro di cui all’art. 8 1 comma Dlgs 28/2010 esprimono la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4, così come modificato dal Dlgs 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi di CTU in vigore presso il Tribunale di Milano.
L’incontro - con l’accordo del mediatore e della segreteria - può essere rinviato ad altra data su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte convocata abbia preventivamente aderito alla procedura.
ARTICOLO 6 – ESITO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 69/13, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.
Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.
Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13, modificato dal D.Lgs 69/13.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire alla segreteria dell’ODM/ODC, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l’indicazione dell’eventuale proposta o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e il verbale – su espressa richiesta
della parte presente – darà atto della mancata adesione e/o partecipazione. Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.
Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato a) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’ODM/ODC trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Nel caso in cui l’ODM/ODC venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Ai sensi dell’art. 12, così come modificato dal D.Lgs 69/13, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
ARTICOLO 7 – INDENNITÀ
Per spese amministrative si chiede versarsi da ciascuna parte l’importo forfettario di Euro 40,00= oltre IVA, oltre alle spese vive (raccomandate, certificati, visure, ecc..), importo da versarsi dalla parte istante, al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell’adesione al primo incontro.
Le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore - sono dovute, in solido, da ciascuna parte che aderisce al procedimento di mediazione come da Tariffario dell’ODM/ODC e devono essere corrisposte prima dell’inizio dell’incontro del procedimento di mediazione.
In caso di mancato pagamento delle spese all’ODM/ODC l’incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.
Le suddette spese sono dovute anche nell’eventualità di successivo abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione all’incontro.
Il compenso per l’esperto di cui all’art. 8 c. 4 Dlgs 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il Tribunale di Milano e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile o qualora vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione lo scaglione da applicarsi sarà quello da Euro 50.001,00 a 250.000,00.
In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
L'ODM/ODC può rideterminare l'ammontare delle indennità.
ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2 (D.Lgs 69/13) all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni – a tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODC/ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODC/ODM lo richiede, la documentazione necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, così come l’avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO
L'ODC/ODM tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'ODC/ODM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.
ARTICOLO 10 – DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del sesto o settimo periodo del comma 1-bis e ai sensi del comma 2 dell’art. 5 come modificato dal D.L. 69/13, non è soggetto a sospensione feriale. Resta salva la possibilità di proroga motivata su concorde richiesta delle parti.
ARTICOLO 11 – RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza
nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODM/ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 D.lgs 28/10 (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo).
ARTICOLO 12 – PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE
Ove l'ODM/ODC si avvalga di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità dell’istanza, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della natura della controversia e alla scelta dell’Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- l’indicazione del valore della controversia;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l’istanza viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito dell’istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo.
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell’istante dell'oggetto dell’istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l’eventuale azione giudiziaria . In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in aggiunta all’Organismo di mediazione, a comunicare l’istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.
L’ODM/ODC non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.
Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto, ad eccezione del termine di cui all’art. 6, modificato dal D.Lsg 69/13.
ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON ALTRI ODM/ODC
L’ODM/ODC si riserva la possibilità di stipulare accordi e/o convenzioni con altri ODM/ODC al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli
affari di mediazione.