Rep. n.
Rep. n.
Schema di contratto normativo per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia delle Entrate nel triennio 2020-2022
(REPUBBLICA ITALIANA CIG 8073654E09)
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. _ del a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Amministrazione”, “Committente” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica prot.
n. del qui allegata sub “_ ”;
(di seguito anche solo “Appaltatore”)
con xxxx xxxxxx xx _, xxx _ x. , X.X.
, X.X. , xxxxxxxxx INPS
1
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0731690.23-10-2019-U
(sede territoriale Inps ), codice INAIL _, C.C.N.L. , n. dipendenti
, in persona del rappresentante legale, _ _,
domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio
.
composto da
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
Con determina n. 13235 del 18 ottobre 2019, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2020-2022.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute ……n. offerte.
L’offerta della Società, all’esito della valutazione della Commissione Giudicatrice, è risultata economicamente vantaggiosa per la Stazione
Appaltante.
Con provvedimento prot. n. _/2020 del , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la stazione appaltante ha verificato in capo all’appaltatore il possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50 del 2016 è spirato il termine dilatorio di stand still previsto dal medesimo articolo.
Qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto.
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, si conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione, dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto normativo garantisce alla Società l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all’oggetto contrattuale.
Negli ordinativi di servizio emessi per ciascuna procedura concorsuale, l’Agenzia determinerà dettagliatamente le prestazioni da eseguire, nei limiti stabiliti nel Contratto. Resta inteso che, nel corso della durata del presente Accordo, l’Agenzia potrà decidere di
emettere uno o più ordinativi di servizio in ragione del proprio fabbisogno e fino a concorrenza dell’importo massimale, ovvero di non inviarne alcuno.
L’Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, ha costituito:
• un’idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.
n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell’Accordo medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al _;
• una apposita polizza assicurativa rilasciata da …. emessa in data …. dell’importo …….
Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
- Capitolato Tecnico, per brevità anche Capitolato;
- Offerta tecnica della Società;
- Offerta economica della Società.
Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Contratto normativo ( “Contratto”): il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento
del massimale- mediante successivi ordinativi di servizio emessi dal competente ufficio dell’Agenzia.
Ordinativo di Servizio: con gli ordinativi di servizio emessi dai competenti uffici dell’Agenzia, e inviati anche tramite semplice e-mail alla Società, la Committente provvederà a richiedere, in relazione alle singole procedure selettive, l’attivazione dei servizi di cui al successivo art. 2 (di tutti o solo di alcuni di essi), indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire, il luogo di esecuzione, le relative quantità e l’importo della fornitura richiesta, nel limite dell’importo massimale pari ad € _ oltre IVA. Contraente/Committente/Amministrazione/Agenzia: Agenzia delle Entrate
Appaltatore/Società: Affidatario dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto normativo ha ad oggetto l’erogazione di alcuni servizi propedeutici all’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2020-2022.
Tali servizi constano delle attività di seguito elencate, definite singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato descrittivo e prestazionale:
a. servizio telematico di acquisizione on line delle domande di partecipazione alle diverse procedure selettive;
b. assistenza ai candidati per l’inserimento dei dati e della domanda
di partecipazione (cd. help desk);
c. progettazione delle prove d’esame attitudinali e tecnico- professionali;
d. stampa dei questionari d’esame;
e. attività per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale e della prova oggettiva tecnico-professionale;
f.lettura automatizzata e attività connesse;
g. servizio telematico di accesso on line agli atti concorsuali.
Le attività di cui sopra dovranno essere garantite per tutti i concorsi banditi dall’Agenzia nel triennio di riferimento nonché in relazione ad eventuali prove selettive che dovranno essere effettuate in seguito a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
I servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato, nella dichiarazione di offerta tecnica ed economica, che vengono.
Con ordinativi di servizio emessi dal competente ufficio dell’Agenzia, e inviati alla Società anche tramite e-mail, l’Agenzia, in relazione a ciascun concorso, potrà richiedere l’erogazione di uno o più servizi, sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto pari a €
,00, oltre IVA.
Resta inteso che l’Agenzia non ha l’obbligo di attivare i servizi né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi richiesti con gli ordinativi di servizio saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. Pertanto, nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà
essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione, dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto normativo garantisce alla Società l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, dei servizi di cui all’oggetto contrattuale.
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura, atteso che la Società dovrà attivarsi per fornire le prestazioni, nei tempi e secondo le modalità concordate, solo a seguito del ricevimento degli ordinativi di servizio da parte dell’Agenzia.
Art. 3 – Durata del Contratto
Il presente Accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo, non sarà più possibile emettere ordinativi di servizio qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto.
Art. 4 – Corrispettivi
Il corrispettivo massimo spettante all’Appaltatore a fronte della
corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è stabilito nella misura complessiva di €
( / ), oltre IVA.
La Committente potrà sottoscrivere ordinativi nel limite dell’importo stabilito al precedente comma.
I prezzi unitari di ciascun servizio sono indicati nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore (qui allegata sub “_ ”).
Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione che verrà indicato dalla Committente in ciascun ordinativo.
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo l’Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall’Appaltatore.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi
imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Art. 5 - Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
Inviati gli ordinativi di servizio da parte dell’Agenzia, anche tramite semplice e-mail dell’ufficio competente, i servizi attivati dovranno essere resi dalla Società secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato, nell’offerta, TECNICA ed ECONOMICA, e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto, oltre che conformi a quanto indicato nell’offerta tecnica, che qui si allega (all. sub …).
Negli ordinativi di servizio saranno specificate altresì le sedi e gli indirizzi presso cui dovranno essere resi i servizi (es. indirizzi presso cui dovrà essere consegnato il materiale etc.).
In caso di inadempimento/i rispetto alle modalità e alle tempistiche di esecuzione così come definite nel presente articolo, troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 12.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte,
secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei relativi allegati, nonché nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Accordo.
Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata professionalità e comprovata capacità tecnica. In particolare, durante le operazioni di correzione degli elaborati la società dovrà garantire la presenza di un numero congruo di personale specializzato nelle operazioni di lettura automatizzata e nell’attività di inserimento dati.
La Società, su richiesta dell’Agenzia, si impegna a fornire un elenco contenente i nominativi del personale a qualsiasi titolo impiegato nell’appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale elenco.
La Società si obbliga a rispettare i più elevati standard qualitativi e di sicurezza in conformità a quanto specificato nel Capitolato, anche con riferimento alle attività di monitoraggio, ai report della lavorazione e alla verifica dell’idoneità delle apparecchiature e dei software utilizzati.
La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell’Accordo.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L’Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, le norme di cui al D.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
Il personale incaricato dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Accordo dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la
Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 7 - Requisiti di sicurezza e integrità del Sistema Informatico dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Art.8 - Responsabile del servizio
La Società individua un Responsabile del servizio - nonché, in caso di indisponibilità dello stesso, un sostituto - che curerà direttamente i rapporti con il competente Ufficio dell’Agenzia per tutto ciò che riguarda la gestione delle procedure concorsuali e con il quale saranno concordate le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni conformemente a quanto stabilito nel Capitolato.
A tal fine la Società nomina il sig. quale Responsabile del servizio e il sig. quale Vice Responsabile del servizio.
Il Responsabile suddetto dovrà essere sempre reperibile durante l’espletamento delle prove, la correzione degli elaborati e tutte le attività connesse al concorso, anche se queste ultime dovessero essere
svolte al di fuori del normale orario di servizio.
La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell’Agenzia.
Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell’Accordo.
Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 10 – Fatturazione e modalità di pagamento
L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto.
La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di
cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con
addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato
con il carattere “S”.
Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi
verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
(Eventuale) In caso di partecipazione in RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura per l’importo di competenza
Art. 11 - Controlli e verifiche
L’Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato ed alle pattuizioni contrattuali.
Qualora, da verifiche e accertamenti effettuati dall’Agenzia durante l’esecuzione delle prestazioni, emergesse la mancata ottemperanza
alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel Capitolato, nel presente Accordo o negli ordinativi di servizio, l’Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi alle dette prescrizioni e indicazioni, pena la facoltà, per l’Agenzia, di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Art. 12 – Penali ed esecuzione in danno
Laddove si verifichino inadempienze contrattuali, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali, nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.
L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:
a) ritardo rispetto ai termini di esecuzione:
l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato rispetto della tempistica nell’erogazione dei servizi, di applicare per ogni ora o frazione di ora una penale pari all’1/24 per mille dell’ammontare netto delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di servizio.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato ed ai relativi ordinativi di servizio. In tal caso l’Agenzia applicherà alla Società le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto;
b) non correttezza nell’esecuzione delle prestazioni
Qualsiasi difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle modalità e alle condizioni prescritte nel Capitolato, nel presente contratto e negli ordinativi di servizio, potrà dare luogo all’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di servizio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore e non ancora fatturati.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di
agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. In riferimento a ciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Art. 13 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 14 – Risoluzione dell’Accordo
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli
obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Accordo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 12 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento
dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 15 – Assicurazioni e cauzioni
L’Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno le possa
derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
Al riguardo l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare - nell’ambito delle prestazioni contrattuali - a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accese con la compagnia
assicurativa che prevedono
rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell’Appaltatore, assumendo questo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.
L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Accordo, avere validità dalla data di stipula dell’Accordo fino al completamento delle prestazioni previste nell’Accordo medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni
essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle prestazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Art. 16 - Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 40%) dell’importo massimo complessivo del presente contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la
definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Accordo non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata dell’Accordo l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è
fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Accordo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 18 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica,
l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo.
Art. 19 – Disposizioni antimafia
L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti
indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.
Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
IBAN: intestato a .
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
_ L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte in Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome e
codice fiscale – dei contraenti, dei referenti per l’assistenza tecnico- commerciale dell’Appaltatore e dei soggetti richiamati ai sensi della legge n. 136/2010.Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
La Committente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali di coloro che inviano domanda di partecipazione ai concorsi dell’Agenzia.
I dati trattati sono i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, Xxxxxx Xxxxxxx, residenza, cittadinanza italiana), di contatto, i dati identificativi del documento di identità, il curriculum vitae, titoli; dati giudiziari (es.: condanne penali); di salute (es.: disabilità)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza
e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione del presente accordo.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
• per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per Sogei, la/il dott.ssa/dott. ………………….. , il cui dato di contatto è: ……………………………….. .
Art. 22 – Designazione del Responsabile del trattamento
Con la sottoscrizione del presente Accordo e per la durata del medesimo la società _ assume la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, per quanto concerne i dati oggetto dello stesso Accordo come indicati all’art. 2 “Oggetto”. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all’esecuzione del presente Accordo.
Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a
procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Accordo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nell’Accordo.
Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nell’Accordo o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito dello svolgimento del presente Accordo.
Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed, in tal senso, si impegna a formare
adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’Accordo e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Responsabile si impegna a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere (a titolo esemplificativo: copie, estratti, foto dei questionari somministrati duranti le prove d’esame), di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli.
Si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, con particolare riguardo alla tipologia e al contenuto dei quiz somministrati, e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti, e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale, che punisce la violazione o l’uso illegittimo di notizie riservate.
L’Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati,
l’Appaltatore conserva nei confronti della Committente l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al
loro superamento.
Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni, …).
Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
La Committente, in qualità di Titolare, comunica che i Responsabili
della protezione dati personali sono: .
Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della
protezione dei dati è la sig.ra/il sig. .
Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali. In occasione della stipula del Contratto con l’Appaltatore, verranno fornite le indicazioni operative da seguire in caso si verifichi concretamente una violazione dei dati personali (data breach)
Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
Le Parti adempiranno, in data antecedente la stipula del contratto, agli obblighi in materia di Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 679/2016, secondo le modalità specificate nel capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all’appalto specifico indetto per l’affidamento dei servizi di cui al presente Accordo.
L’agenzia si riserva di fornire ulteriori istruzioni dettagliate in seguito alla sottoscrizione del Contratto di Appalto.
Art. 23 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- l’Appaltatore: ;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo.
Art. 24 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Agenzia e l’Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale la Committente.
Art. 25 – Spese
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.
L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del
D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art 57 comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati,
dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all’Art. 12 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 13 (Recesso), Art. 14 (Risoluzione dell’Accordo), Art. 15 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), Art. 18 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore), Art.
21 (Trattamento dei dati personali), Art. 22 (Designazione del Responsabile del trattamento), e Art. 24 (Foro competente) del presente Accordo.