SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per la fornitura di farmaco, parafarmaco, prodotti da farmacia e servizi connessi alle farmacie gestite da AMES SpA
CIG n. 7401133828
tra
A.M.E.S. S.p.A. e
la Società/ il RTI/ Consorzio ……………………………………………………………………
Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 3
Art. 3 - Durata del Contratto 4
Art. 4 - Importo contrattuale 4
Art. 5 - Condizioni e modalità delle forniture 4
Art. 6 – Modalità minime delle consegne 5
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 8 – Documenti di trasporto, fatture e note di accredito 7
Art. 9 – Modalità relative all'aggiornamento listini 8
Art. 10 – Tracciati record e file messi a disposizione 8
Art. 11 – Modalità del servizio resi 9
Art. 12 – Servizi accessori richiesti 9
Art. 13 - Informazioni tecniche 9
Art. 14 - Condizioni commerciali 10
Art. 15 - Passaggio di proprietà delle merci 11
Art. 16 – Pagamenti 11
Art. 17 - Garanzie 12
Art. 18 – Subappalto 12
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 13
Art. 20 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 21 – Sanzioni e penalità – Cause di risoluzione del contratto 13
Art. 22 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 15
Art. 23 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati 16
Art. 24 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva 17
Art. 25 - Controversie 17
Art. 26 – Disposizioni finali 17
Art. 27 – Spese di pubblicità legale 17
Art. 28 – Registrazione del contratto 17
Premessa
Con determina a contrarre prot. n. 574/18/UG/dpd del 27.02.2018, l’Azienda Multiservizi economico sociali S.p.A.(di seguito denominata AMES ) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 61 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco e altri prodotti e articoli abitualmente usati e distribuiti dal canale farmacia, e servizi connessi alle farmacie gestite da AMES da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del e sulla GUUE GU/S
del ;
Con verbale n.
del
la Commissione di gara ha definito la proposta di
aggiudicazione della procedura di gara;
Il Direttore Generale di XXXX con determina prot n. del _, ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando la fornitura in favore di ;
La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett a) del Codice;
L’aggiudicatario della gara (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili alle società in controllo pubblico;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice etico e dal codice di comportamento interno di XXXX.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da XXXX prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da XXXX.
XXXX provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
XXXX si impegna a ricorrere in via prioritaria, ancorché non esclusiva, all’appaltatore che correlativamente si obbliga verso AMES per la fornitura dei prodotti di seguito indicati: specialità medicinali soggette ad obbligo di prescrizione e medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione
medica (SOP, OTC, farmaci generici equivalenti che rientrano in tali categorie) prodotti omeopatici e fitoterapici, presidi medico chirurgici, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente utilizzate dal canale farmacia, parafarmaco in genere (dietetici, alimenti per bambini ed adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti per l’igiene e la medicazione ecc.) e servizi connessi alle farmacie gestite da AMES.
Per la descrizione dettagliata di tutte le prestazioni oggetto del contratto si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico e dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Art. 3 - Durata del Contratto
Le forniture di cui all’art. 2 hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’avvio della fornitura sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti. XXXX, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per XXXX.
Art. 4 - Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle forniture indicate all’art. 2, viene determinato, per la durata contrattuale, in € ( ), IVA esclusa.
In considerazione del fatto che le prestazioni oggetto dell’appalto sono state necessariamente definite in via presuntiva, tale importo è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.
Nella determinazione del 20 % in diminuzione del fatturato non saranno considerate le eventuali future riduzioni dei prezzi dei farmaci stabilite dall’AIFA - o da altro organismo governativo.
Nell’ipotesi in cui il metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco di cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135 entrasse in vigore prima della scadenza dell’appalto le parti si incontreranno per negoziare un accordo transitorio che consenta di proseguire la fornitura fino alla scadenza del contratto.
Art. 5 - Condizioni e modalità delle forniture
L’appaltatore dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali (farmaci registrati secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C con obbligo di prescrizione, compresi i farmaci veterinari ed equivalenti che rientrano nelle stesse categorie), reperibili nel normale ciclo distributivo.
L’appaltatore dovrà inoltre garantire la fornitura di medicinali vendibili senza obbligo di prescrizione medica (SOP, OTC e farmaci generici equivalenti che rientrano in tali categorie), prodotti omeopatici e fitoterapici, presidi medico-chirurgici, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia, parafarmaco in genere (dietetici ed alimenti per bambini ed adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, ecc.).
L’appaltatore, qualora gli venga richiesto, è comunque tenuto a procurare i prodotti mancanti entro 24 ore dall’ordine e a inserire nella propria gamma, entro i tempi tecnici compatibili (in ogni caso non oltre 30 giorni dalla richiesta), i prodotti richiesti e non trattati.
Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la media percentuale dei mancanti sulle voci trattate non dovrà superare il 6% delle voci ordinate per quanto riguarda i farmaci con obbligo di prescrizione e l’8% delle voci ordinate per quanto riguarda OTC, SOP (farmaci generici equivalenti che rientrano in tali categorie), prodotti omeopatici e fitoterapici, presidi medico-chirurgici, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia, parafarmaco in genere (dietetici ed alimenti per bambini ed adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, ecc.). Qualora tale percentuale fosse maggiore, AMES SpA avrà diritto al rimborso da parte dell’appaltatore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti, maggiorato del 10%. Il calcolo verrà fatto su base mensile senza compensazione.
N.B: Si intende per prodotto mancante, qualsiasi articolo presente nella normale distribuzione intermedia che l’appaltatore non è in grado di fornire alla richiesta ma che risulti reperibile presso un normale canale di approvvigionamento.
Nel caso non fosse già attivato, l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione un numero verde per qualsiasi tipo di informazione in merito alla fornitura, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione; in caso contrario verrà applicata una sanzione pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
La fornitura va effettuata mediante consegna frazionata – secondo necessità – e con le seguenti modalità:
a) gli ordini vanno effettuati mediante impianto di collegamento informatico diretto (via modem), in dipendenza del sistema informatico in funzione presso AMES SpA, con risposta immediata del prodotto mancante;
b) le consegne devono essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
c) tutti i prodotti devono essere dotati di fustella con codice a barre onde consentire l’uso della penna ottica;
d) i medicinali con obbligo di riportare sulla confezione il prezzo di vendita vanno consegnati con il prezzo aggiornato;
e) i prodotti al momento della consegna devono avere termini di validità non inferiori a tre mesi. Si riserva la facoltà del Direttore di farmacia, o di personale da lui incaricato, di restituire i prodotti ordinati nel caso in cui la scadenza risulti inidonea alla vendita, secondo le sue valutazioni professionali, e di richiedere la consegna di prodotti con scadenza adeguata. Nel caso di forzata consegna di prodotti con scadenza inferiore a quanto richiesto, dovrà essere fornita adeguata motivazione.
f) non devono assolutamente essere consegnati prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d’autorità.
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo i termini e le modalità contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 6 – Modalità minime delle consegne
La consegna dei prodotti costituisce oggetto principale del presente contratto. Il trasporto e la consegna pertanto sono prestati dall’appaltatore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel costo del prezzo unitario corrisposto da AMES SpA.
Per consegna si intende ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto, consegna alle farmacie e alla sede amministrativa e qualsiasi attività ad essa strumentale. Il fornitore pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.
Le consegne dovranno essere effettuate nei termini e nei modi necessari per migliorare l’efficienza del servizio, secondo il progetto di fornitura descritto in offerta dall’appaltatore nel rispetto delle modalità minime di consegna previste nel capitolato ovvero:
Nei giorni feriali (escluso il sabato) devono essere garantite almeno 3 consegne giornaliere in terraferma e 2 consegne giornaliere a Venezia e isole.
Il sabato mattina devono essere garantite almeno 2 consegne in terraferma e almeno 1 consegna a Venezia e isole.
Deve essere inoltre garantita almeno una consegna nelle farmacie con orario allargato al sabato dalle
15.45 alle 19.30, nei giorni festivi e durante i turni.
Nel caso di più festività congiunte, deve essere assicurata almeno una consegna a giorni alterni alle farmacie di turno.
Le consegne dovranno essere effettuate dall’appaltatore a propria cura, rischio e spese, salvo diversi accordi, presso le singole farmacie durante l'orario di apertura delle stesse, a orari concordati con AMES SpA.
Trascorso il termine concordato per le consegne senza che le stesse abbiano avuto luogo, le farmacie a loro insindacabile giudizio potranno rifiutare i prodotti e rivolgersi ad altro fornitore, addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale differenza fra prezzo pattuito e quello pagato, oltre alla penale prevista al successivo art. 21. A tal fine XXXX SpA potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria.
Per i prodotti da conservare a temperature particolari, lo stoccaggio e il trasporto dovranno avvenire osservando le opportune modalità, utilizzando mezzi provvisti di un’adeguata coibentazione, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire la perfetta conservazione del prodotto.
Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nelle mani del direttore della farmacia, o suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta, relativamente al numero dei colli consegnati; altre modalità di consegna potranno essere concordate con XXXX. Il controllo della merce verrà eseguito successivamente e le segnalazioni di errore verranno indicativamente comunicate nelle 48 ore successive.
Le eventuali contestazioni effettuate entro tale termine dovranno essere oggetto di giustificazione da parte dell’aggiudicatario, il cui contenuto verrà valutato dal personale preposto di XXXX.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Si rende inoltre garante, assumendosi le relative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di stoccaggio, vendita e trasporto, e altresì conformi a quanto stabilito dal presente contratto.
L’appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare ad AMES SpA e a terzi dall’esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
L’accertamento dei danni sarà effettuato da AMES SpA alla presenza del Responsabile identificato dall’appaltatore, previamente avvertito in modo tale da consentire allo stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l’appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, AMES SpA provvederà autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento ad AMES SpA.
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, AMES SpA è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dai successivi o escutendo la garanzia di cui all’art. 17 del presente capitolato, con obbligo di immediato reintegro.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di XXXX, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da XXXX direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 – Documenti di trasporto, fatture e note di accredito
I documenti di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali, saranno intestate ad: AMES SpA Isola Nova del Tronchetto 14 – 30135 Venezia (VE) - P.I.02979860273 e dovranno riportare l’indirizzo di ogni singola farmacia presso cui vengono effettuate le consegne.
I documenti fiscali (ddt, fatture e note di accredito), dovranno essere emessi sia in formato cartaceo che elettronico (v. per maggiori dettagli il successivo art. 10) e avere cadenza mensile. Si richiede che venga emessa sempre esclusivamente una fattura/nota di accredito per ogni farmacia.
In caso di consegne non conformi e contestate o di eventuali resi, si richiede l’emissione della relativa nota di accredito entro 3 mesi dall’emissione del documento di trasporto/contestazione e la nota di accredito dovrà essere a copertura totale dei ddt emessi nel mese per singola farmacia.
Le fatture e le note di accredito in formato cartaceo andranno consegnati presso gli uffici amministrativi di AMES SpA.
Le note di accredito / fatture originali stupefacenti / riepilogo prodotti veterinari dovranno essere recapitati anche presso le singole farmacie.
I ddt relativi alla consegna di materiale destinato “ad uso interno farmacia” vanno emessi e fatturati separatamente.
Si intende che il prezzo dei vari prodotti riportato in fattura deve riferirsi al momento dell'acquisto dei prodotti stessi e non al momento dell'emissione della fattura; per consentire un controllo in tal senso,
nei Documenti di Trasporto verranno riportati, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di cessione dei prodotti e l'aliquota IVA applicata.
E’ inoltre vietato applicare in fattura qualsiasi altro onere a qualsiasi titolo addebitato a copertura di qualsiasi altro costo, intendendosi nell’offerta di fornitura presentata inclusi tutti gli oneri logistici e amministrativi inerenti l’espletamento della fornitura e servizi che costituiscono oggetto del presente appalto.
Il pagamento delle forniture e dei servizi, verrà effettuato alla ditta fornitrice nel c/c bancario dedicato che dovrà essere espressamente indicato in fattura; sono escluse cessioni del credito salva preventiva specifica approvazione da parte di AMES SpA.
In caso di fornitura di prodotti rientranti nella casistica dell’art. 62 del D.L. 1/2012 approvato con Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 e ss.mm.ii. – qualora applicabile - l’appaltatore dovrà emettere documenti fiscali (ddt e fatture) distinti e separati rispetto al resto della fornitura.
Considerata l’importanza di avere una data certa di ricezione delle fatture, se ne richiede l’invio via pec al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Art. 9 – Modalità relative all'aggiornamento listini
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione delle singole farmacie e degli uffici amministrativi di AMES SpA il listino base dell’offerta oggetto di aggiudicazione relativo ai prodotti senza obbligo di prescrizione, seguendo le indicazioni di AMES SpA stessa (vedi successivo art. 10).
Art. 10 – Tracciati record e file messi a disposizione
L’appaltatore dovrà produrre ed inviare la seguente documentazione:
- Listini relativi ai prodotti di cui all’allegato “A” (ad ogni variazione)
- Documenti Di Trasporto
- Fatture e Note d’Accredito
Secondo le seguenti modalità:
- File di formato PDF-A da inviare secondo le modalità concordate con XXXX in fase successiva all’aggiudicazione;
- In formato compatibile con le piattaforme utilizzate dalle software house dei principali gestionali per farmacie da perfezionarsi con la software house operativa, e con il supporto della società che gestisce la sicurezza informatica della committente.
Sono riportate a titolo esemplificativo alcune delle principali piattaforme e/o protocolli utilizzati dai gestionali di farmacia per la trasmissione e la ricezione dei dati:
Web Service
Telepharma
Protocollo FarmaClik (Web Service)
FTP
Varie (Web Service)
- in cartaceo, secondo le seguenti indicazioni:
i DDT, secondo normativa
le note d’accredito saranno spedite sia presso la sede amministrativa di AMES sia - in copia - presso le singole farmacie;
le fatture saranno inviate alla sede amministrativa di AMES, fatta eccezione per le fatture relative agli stupefacenti ed il riepilogo prodotti veterinari, che vanno consegnati anche alle farmacie.
Art. 11 – Modalità del servizio resi
Oltre al regolare ritiro dei prodotti erroneamente consegnati od ordinati, entro i tre mesi dalla consegna dovrà essere concordato il ritiro dei prodotti non movimentati con nota di accredito complessivamente per valore equivalente rispetto al prezzo di vendita ad AMES SpA stessa.
Dovrà inoltre essere garantito in ogni momento il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche, per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori intermedi.
Art. 12 – Servizi accessori richiesti
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare sistematicamente il trasferimento delle merci e dei documenti tra le varie farmacie o tra la sede centrale e le farmacie (e viceversa), nelle quantità richieste (compatibili comunque con il personale e il mezzo del vettore), ogni qualvolta venga richiesto dai singoli direttori di farmacia o dalla direzione commerciale, utilizzando i normali giri di consegna e comunque entro 48 ore.
È richiesto, oltre al normale servizio di trasferimento merci, un servizio aggiuntivo di consegna unidirezionale dalle farmacie di terraferma alla farmacia comunale n. 8 “Alla Stazione”, indicato con la dicitura “consegna urgente”, da effettuarsi entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta
Mensilmente verrà consegnata agli uffici amministrativi di AMES SpA, su un foglio elettronico, una statistica delle forniture relative al mese precedente ed una progressiva per anno solare.
Tale statistica dovrà riportare per singola farmacia e per prodotto settori di inventario (es: specialità medicinali, OTC, prodotti omeopatici, etc.), il numero di pezzi acquistato e il valore dell’acquistato al prezzo di cessione ad AMES SpA come da capitolato (v. successivo art. 14).
Tali statistiche dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi di AMES SpA entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.
Art. 13 - Informazioni tecniche
Il servizio d'informazione dovrà essere garantito tramite l'invio telematico (tracciati compatibili con i principali gestionali di farmacia o tramite email) alle farmacie e agli uffici amministrativi di AMES SpA di comunicazioni relative a:
- telegrammi del Ministero della Sanità;
- normativa pubblicata in G. U.;
- aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
- circolari ministeriali e regionali;
- riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi;
- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino: disponibilità di nuovi prodotti, prodotti che in magazzino sono sotto scorta e/o per i quali si prevede un ritardo di consegna da parte dell’industria farmaceutica (probabili futuri mancanti), reso per cambio composizione o foglio illustrativo, ecc.
Devono essere inoltre comunicate con la massima tempestività informazioni relative a:
- eventuali provvedimenti di revoca o sospensione di prodotti;
- variazioni di prezzo / campagne promozionali;
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- schede tecniche dei nuovi prodotti.
Art. 14 - Condizioni commerciali
L’appaltatore si impegna a fornire alle farmacie gestite da AMES le specialità medicinali con obbligo di prescrizione, applicando al prezzo al pubblico delle diverse tipologie di farmaco al netto di IVA, degli sconti offerti in sede di gara che vengono riportati nella seguente tabella:
CLASSIFICAZIONE | % di ribasso offerto in sede di gara | |
in cifre | In lettere | |
FARMACO FASCIA “A” | ||
FARMACO EQUIVALENTE FASCIA “A” | 38,35% | trentottovergolatrentacinquepercento |
FARMACO FASCIA “C” CON OBBLIGO DI PRESCRIZIONE | ||
OTC | ||
MEDICAZIONE E SANITARI | ||
IGIENE E COSMESI | ||
INTEGRATORI | ||
SOP | ||
DIAGNOSTICI | ||
ALIMENTI E DIETETICI | ||
OMEOPATIA | ||
PUERICULTURA E INFANZIA | ||
ERBORISTERIA E FITOTERAPIA | ||
ALTRO |
Per i farmaci equivalenti di fascia A, l’aggiudicatario si obbliga a fornire i medesimi applicando agli stessi lo sconto fisso ed invariabile massimo consentito dalle vigenti normative ed attualmente pari al 38,35% sul prezzo al pubblico deivato.
I ribassi offerti dall’aggiudicatario in relazione a ciascuna tipologia di farmaco rimarranno fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto.
L’appaltatore si impegna a fornire alle farmacie gestite da AMES i prodotti normalmente venduti in farmacia senza obbligo di prescrizione, ovvero OTC, SOP, prodotti omeopatici, fitoterapici, presidi medico-chirurgici, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia e parafarmaco in genere, valorizzati al prezzo al pubblico indicato da AMES SpA, riportati in Allegato “A” (prezzo di fustella per la sola categoria: “farmaco veterinario”) depurato dell’IVA e dei ribassi offerti in sede di gara per le varie categorie merceologiche.
Il ribasso offerto per ciascuna tipologia merceologica deve pertanto intendersi come applicabile a ciascuna singola voce di prezzo, ad essa corrispondente, contenuta nell’elenco prezzi allegato al presente capitolato (Allegato “A”), e rimarrà fermo ed invariato per tutta la durata dell’appalto.
Per la categoria “Farmaco veterinario senza obbligo di prescrizione”, “parafarmaco veterinario” e “omeopatico uso veterinario” invece, il ribasso offerto in sede di gara dovrà essere applicato al prezzo di fustella.
L’appaltatore si obbliga a fornire ad AMES SpA eventuali altri prodotti appartenenti alle medesime categorie poste in gara, ma non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato “A” (ad esempio prodotti non in commercio al momento di pubblicazione del bando relativo al presente appalto), applicando la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara per la categoria merceologica a cui gli stessi appartengono, rispetto al prezzo al pubblico banca dati CSF Sistemi Srl o similari, ovvero al prezzo al pubblico consigliato dal produttore in assenza di prezzo di banca dati o per i soli farmaci veterinari, parafarmaci veterinari e omeopatici ad uso veterinario rispetto al prezzo di fustella, quando presente.
Gli importi per la fornitura di prodotti che non sono oggetto della presente gara, concorreranno al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto.
Al superamento del 20% dell’importo presunto annuale di fornitura, l’appaltatore riconoscerà ad AMES SpA un premio pari allo 0,20% dell’intero fatturato.
In ogni caso l’appaltatore dovrà garantire, nei confronti delle farmacie comunali gestite da AMES SpA, le migliorie in termini di prezzi e di servizi, oltre a quelle previste dal presente appalto, durante le campagne promozionali eventualmente attuate nel periodo di vigenza del medesimo.
Non sono ammessi ribassi in merce; anche eventuali extra sconti concessi ad AMES SpA dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.
Art. 15 - Passaggio di proprietà delle merci
Il passaggio di proprietà delle merci fornite dalla ditta aggiudicataria, salvo quanto disposto dall’art. 6, si intende avvenuto al momento della consegna delle stesse nelle mani del direttore di farmacia o di un suo delegato, all'interno dei locali della farmacia, senza alcuna contestazione.
Art. 16 – Pagamenti
In considerazione delle caratteristiche proprie dell’attività commerciale delle farmacie e di distribuzione dei propri prodotti, oltre che della imprevedibilità della domanda da parte dell’utenza, si stabilisce che il saldo delle forniture avvenga a 60 giorni, salvo diversi accordi da concordare con l’ appaltatore, dal momento di ricevimento della fattura, fatta eccezione per le forniture dei prodotti di cui all’art. 62 del
D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e ss.mm.ii. – qualora applicabile – per le quali prevalgono le disposizioni della normativa medesima.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, XXXX procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
XXXX, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificate dall’art. 1, commi 986-989, della legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMES applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta da XXXX, non produrrà alcun interesse.
Art. 17 - Garanzie
A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ) resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore di AMES SpA.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, a reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 18 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Per le prestazioni rese in subappalto, XXXX provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere ad XXXX, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, XXXX sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad XXXX o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice deve comunicare ad AMES, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di XXXX, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne XXXX da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da XXXX inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di XXXX.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 7041133828 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di XXXX al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 20 – Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.
L’appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere ad AMES SpA, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al presente appalto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente appalto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.
L’ appaltatore, si impegna, inoltre, a comunicare ad AMES SpA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Art. 21 – Sanzioni e penalità – Cause di risoluzione del contratto
L’ appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali concernenti le forniture stesse.
In caso di inadempimento, o di violazione delle prescrizioni del presente contratto, oltre a quanto già previsto agli articoli precedenti, XXXX avrà facoltà di applicare una penale che potrà variare da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell’inadempienza, salvo il risarcimento del maggior danno e salva comunque l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell’inadempienza con facoltà dell’ appaltatore di presentare le proprie osservazioni riguardo l’oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del presente contratto, ovvero le disposizioni normative e regolamentari, entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.
Qualora dette giustificazioni non vengano tempestivamente presentate, ovvero non siano ritenute accoglibili, XXXX SpA applicherà le penali previste, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.
Ogni contestazione sarà notificata all’ appaltatore, presso la sede legale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata.
Si riporta qui di seguito in via meramente esemplificativa e non esaustiva, una casistica di inadempienze che possono comportare l’applicazione della sanzione di euro 200,00:
- verificarsi, in un trimestre, di 3 casi di ritardo di oltre un’ora nella consegna giornaliera rispetto ai modi e tempi stabiliti;
- in caso di impossibilità temporanea ad eseguire la consegna, mancato preavviso alla farmacia almeno un'ora prima dell'orario concordato per la trasmissione dell'ordine, al fine di consentire l’assegnazione dell'ordine stesso ad altro fornitore;
- consegna non autorizzata di farmaco e parafarmaco con data di scadenza inferiore a quanto previsto all’art. 5 del presente contratto;
- mancato tempestivo recapito e/o perdita di documenti e/o merci nell’espletamento dei servizi, previsti all’art. 12 del presente contratto. Viene fatto salvo, in ogni caso, il rimborso del valore della merce, in caso di smarrimento o danneggiamento della stessa.
Casistica meramente esemplificativa, e non esaustiva, di inadempienze che possono comportare l’applicazione della sanzione di euro 500,00:
- inosservanza di quanto prescritto agli artt. 8, 9 e 10 del presente contratto;
- mancata consegna giornaliera nei modi e tempi stabiliti (la fattispecie include anche la consegna di prodotti diversi da quelli ordinati);
- consegna di farmaco e parafarmaco in difformità alle prescrizioni di legge in materia di conservazione a temperatura controllata;
- consegna di xxxxxxx e parafarmaco scaduto, revocato o sospeso o dichiarato invendibile per provvedimento delle autorità competenti.
Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto:
- l’inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto);
- il verificarsi di cinque violazioni contrattuali, come descritte ai punti precedenti;
- il subappalto non autorizzato e la cessione, anche parziale, del contratto;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto;
- la violazione delle clausole etiche di cui all’art. 24.
La risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della comunicazione all’ appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di XXXX di incamerare la cauzione versata a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali, fermo restando il suo diritto di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito, senza alcun diritto della ditta inadempiente di avanzare richieste di danno per mancato guadagno.
XXXX procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, XXXX potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’articolo 80 del Codice.
XXXX può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1, del Codice.
L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, XXXX interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Nell'eventualità di trasferimento della gestione delle farmacie aziendali a terzi, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto. Nel caso di cessione parziale delle farmacie aziendali, il contratto potrà, su richiesta di XXXX, essere proporzionalmente ridotto. In entrambi i casi nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall’aggiudicatario.
Art. 22 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
XXXX ha identificato il direttore dell’esecuzione del contratto nel xxxx. Xxxx Xxxxxxxx. Il Direttore dell’esecuzione è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, XXXX, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici AMES, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione.
L’Appaltatore indica nel/la dott./ssa il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 23 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “normativa sulla privacy”), AMES SpA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
I dati inseriti nelle buste indicate nel disciplinare di gara vengono acquisiti da AMES SpA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrativa e tecnico-economica dei concorrenti richieste per l’esecuzione dei servizi indicati all’art. 1 del presente capitolato, nonché per la successiva aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi normativi.
I dati forniti dall’appaltatore vengono acquisiti da AMES SpA ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da AMES SpA potranno essere trattati anche per fini statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMES SpA potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione della gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMES SpA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di XXXX che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici di XXXX che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino la propria attività di consulenza o assistenza ad AMES in ordine al procedimento di gara;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della normativa vigente, e con esclusione di eventuali dati sensibili o giudiziari.
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento è AMES SpA, con sede a Venezia – 30135 - Isola del Tronchetto, 14.
L’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede di AMES SpA. Per il riscontro dell’interessato nel caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si prega di inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o xxxx.xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, oppure via posta ad AMES SpA - Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE), oppure via fax al seguente numero: 041.2967290.
Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente (e successivamente l’impresa aggiudicataria.) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Art. 24 – Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva
L’ appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 (cd. Compliance Program).
La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx rappresenta grave inadempimento contrattuale.
L’ appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.
L’appaltatore si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.
L’appaltatore manleva fin d’ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell’appaltatore medesimo o dei suoi collaboratori.
Art. 25 - Controversie
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione o esecuzione del presente capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.
Art. 26 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 27 – Spese di pubblicità legale
Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 30/12/2016 n. 244, l’appaltatore deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere ad AMES le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo di ( /00) IVA inclusa.
Art. 28 – Registrazione del contratto
In caso di registrazione del contratto, le spese relative all’imposta di registro sono ripartite in egual misura fra le parti. Le altre spese, comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicatario.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto