COMUNE DI PENNABILLI
COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini
ALLEGATO F
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN AFFITTO DELL’IMMOBILE COMUNALE “TEATRO VITTORIA” DI PENNABILLI SITO IN P.ZZA MASTINI E PER LA GESTIONE ARTISTICA DEL MEDESIMO.
In attuazione della Delibera del Commissario Straordinario n del ,
l’anno………nel giorno…..del mese di presso la sede del Comune di Pennabilli, in Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0
TRA
il Comune di Pennabilli, C.F. 00217050418, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, nata a Belforte all’Isauro il 13/01/1959, che dichiara di intervenire nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in nome e per conto del Comune di Pennabilli, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
E
il sig………….…………………………….…,nato a……………………..il , residente
in………….…………….,via…………………………………….,C.F………………….…………
………., legale rappresentante della con
sede………………..……………………,partita I.V.A , iscritto alla
C.C.I.A.A. al numero…………. in data di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “affittuario gestore”;
PREMESSO
- che il Comune è proprietario del Teatro Vittoria situato in Pennabilli P.zza Mastini con annessa foresteria ubicata in Pennabilli – via delle Confraternite n. 5;
- che il Comune intende provvedere alla locazione del Teatro “Vittoria” con annessa foresteria ed alla gestione artistica del medesimo per il triennio 2011-2013;
- che si è provveduto alla individuazione del gestore affittuario mediante esperimento di una procedura negoziata di gara;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto.
o il Comune di Pennabilli cede in locazione il Teatro “Vittoria” sito in Pennabilli ed affida la gestione artistica del medesimo;
o il Teatro Vittoria è fornito delle attrezzature necessarie al funzionamento;
o la struttura del Teatro è affiancata da una foresteria ubicata in Pennabilli via delle Confraternite, 4;
o il Teatro Vittoria è una struttura pubblica a disposizione di tutti e per tutti;
o il Teatro Vittoria e le sue strutture devono servire per le esigenze culturali e ricreative del paese;
o il Teatro Vittoria deve altresì continuare a valorizzare l’immagine turistica di Pennabilli, assolvendo una prioritaria funzione di veicolo di cultura nonchè contribuire a mantenere alta la tradizione civica della città;
o i criteri ispiratori di una corretta gestione devono essere improntati in primo luogo ad una alta qualità dell’offerta degli spettacoli, nonchè alla rilevanza sociale degli eventi;
o deve essere mantenuta una buona efficienza della gestione, salvaguardando strutture ed arredi;
o deve osservarsi l’economicità della gestione generale con un regolare bilancio.
Art. 2 Durata.
La durata dell’affitto e dell’affidamento della gestione artistica è fissata in numero di 3(TRE) anni,
decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
Art. 3 Importo canone di locazione.
L’importo del canone annuo di locazione è di € oltre IVA se dovuta, tenendo presente l’indice di rivalutazione ISTAT , in 12 rate mensili di uguale importo.
Il teatro potrà essere utilizzato per le attività culturali prodotte dall’affittuario gestore, nonché da questi coprodotte o ospitate. Il medesimo soggetto potrà concedere la struttura per attività seminariali, convegni, mostre o quanto possa contribuire alla migliore fruizione dello spazio in linea con le finalità del presente bando.
Sono a carico dell’affittuario gestore tutte le spese per il funzionamento della struttura nonché tutte le spese relative agli allacci ed ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffe raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.
Art.4 Gestione artistica del Teatro.
All’affittuario gestore per la realizzazione del progetto artistico presentato relativo alla gestione artistica del Teatro, verrà erogato un contributo annuo di 30.000, 00 euro rivalutabili di anno in anno tenendo presente l’indice ISTAT. Il contributo è finalizzato alla realizzazione delle attività culturali dichiarate nel progetto artistico.
Nessun altro onere e nessun’altra spesa dovrà essere sostenuta dal Comune nè in ordine alle spese di gestione della struttura del Teatro e della foresteria, nè in ordine al pagamento degli artisti e delle compagnie, nè del personale che fornisce le proprie prestazioni all’interno del Teatro.
Art. 5 Modalità di erogazione del contributo
Il contributo alla realizzazione del progetto artistico sarà erogato con le seguenti scadenze: 50% alla stipula della convenzione ed entro il mese di maggio di ciascun anno successivo;
50% alla verifica della rendicontazione dell’attività svolta per ciascuna singola annualità salvo rivalsa in misura proporzionale alla realizzazione delle attività programmate e non realizzate.
Art. 6) Obiettivi del progetto artistico ai f ini dell’ erogazione del contributo
Il progetto artistico dovrà essere orientato a:
1. favorire l’accesso alla cultura ai cittadini di Pennabilli ed al più ampio bacino di utenza locale
2. Favorire la cooperazione tra soggetti produttori di diversi generi teatrali e musicali al fine di offrire una ampia e diversificata gamma di opportunità di fruizione culturale
3. Favorire la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio al fine di integrare i servizi del teatro (biglietteria, bar, guardaroba, ecc.)
4. Favorire l’integrazione delle risorse culturali del territorio attraverso la strutturazione di partnership con altri enti culturali di Pennabilli (Museo, Parco, ecc.)
Art. 7 Obblighi del gestore affittuario
Il gestore affittuario provvederà alla realizzazione di tutte le attività teatrali e spettacolari così come indicate nel Progetto Artistico Triennale di cui al Bando di affidamento ed alla gestione di ogni altra attività culturale e ricreativa da svolgersi all’interno del Teatro Vittoria, che ne assume ogni responsabilità amministrativa, contabile e civilistica, anche nei confronti di terzi e subentrerà nei protocolli d’intesa già sottoscritti da questa Amministrazione inerenti il Teatro stesso;
Il gestore affittuario si assume la responsabilità della conduzione della struttura del Teatro Vittoria e della foresteria annessa e si incarica della gestione tecnica, amministrativa e artistica.; In ordine alla gestione tecnica della struttura teatro, il gestore affittuario dovrà provvedere:
al funzionamento dei servizi interni del Teatro Vittoria con apertura, prima accoglienza e chiusura della struttura, la gestione della biglietteria, del bar, del guardaroba e quant’altro necessario durante gli spettacoli ivi inclusa la squadra antincendio e la verifica costante della funzionalità degli impianti;
a fornire, per ogni evento, personale qualificato quale tecnico di palcoscenico, siparista, tecnico audio, tecnico video, tecnico luci e quant’altro occorrente , garantendone la preparazione e la presenza ad ogni utilizzazione della struttura;
In ordine allo svolgimento della stagione teatrale, il gestore affittuario deve provvedere alla :
a. pubblicità degli eventi, tenendo i rapporti con le tipografie per manifesti, locandine, pieghevoli, ecc provvedendo alla distribuzione ed affissione del materiale pubblicitario effettuando mailing con spedizione ed inviti, realizzando pagine internet su idoneo sito e predisponendo appositi comunicati stampa;
b. gestione del sistema prenotazioni e abbonamenti, con recapito telefonico e fax a disposizione del pubblico, incassando i proventi delle vendite dei biglietti e degli eventuali abbonamenti, procedendo alle relative prenotazioni;
c. tenuta dei rapporti con la SIAE, provvedendo alla redazione borderò e ai pagamenti relativi ed a ogni altro adempimento necessario in tal senso;
In ordine alla gestione amministrativa, il gestore affittuario, sia per la struttura teatro che relativamente ai rapporti con gli artisti e il pubblico, si avvale di strutture proprie così come per l’utilizzo di telefono fax computer, email;
Il gestore affittuario compierà tutte le operazioni contabili di riscossione e pagamento somme. In particolare:
a. avvalendosi della consulenza di un commercialista tiene la gestione contabile (prima nota) redigendo bilanci preventivi e consuntivi (provvisori e sintetici). Gestisce un bilancio in senso tecnico ove sono annotate tutte le entrate (finanziamenti, affitti, biglietti ecc) e tutte le uscite (costi struttura teatro e foresteria annessa, costi gestione personale, compagnie ecc)
b. si avvale di un conto corrente proprio, aperto presso una struttura bancaria con fido garantito per almeno 5.000 Euro, curando i rapporti con la banca medesima;
c. sottoscrive direttamente gli impegni e i contratti con gli artisti, effettuando i pagamenti agli stessi. Provvede a remunerare il lavoro dei prestatori d’opera e stabilisce i compensi di tutti per le prestazioni svolte per i servizi e fornisce le proprie prestazioni all’interno del Teatro.
Art. 8 Utilizzo della struttura
Il Teatro Vittoria potrà essere concesso per attività seminariali, convegni, mostre e per manifestazioni e/o eventi culturali scientifici o mondani, a gruppi, associazioni ecc. Le richieste dell’utilizzazione del Teatro andranno rivolte al gestore affittuario e per conoscenza al Comune di Pennabilli. La determinazione dell’affitto per l’utilizzazione occasionale del Teatro sarà stabilita dal gestore affittuario.
Il Comune di Pennabilli si riserva almeno 20 giornate l’anno di cui 10 invernali (ottobre/marzo) e 10 estive (aprile/settembre) per attività proprie o attività patrocinate a insindacabile giudizio dell’amministrazione. In dette giornate il gestore affittuario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia dei locali, i tecnici e quanto necessario per l’apertura del Teatro. L’utilizzo della struttura nelle sopra citate giornate verrà richiesto con comunicazione scritta da inviarsi con anticipo di 15 giorni rispetto alla data richiesta. Se le richieste sono eccedenti tale numero le parti si accorderanno di volta in volta .
Le attività di scuola di Teatro e/o di musica o quant’altro da tenersi all’interno del Teatro andranno concordate e stabilite fra il gestore affittuario ed il Comune di Pennabilli.
Nuovi acquisti di attrezzature verranno concordati di volta in volta sulla base di esigenze comprovate ed essenziali ed i beni acquisiti entreranno a far parte dell’inventario.
Il palco centrale di II ordine rimane riservato all’Amministrazione Comunale per tutte le manifestazioni, come da Statuto.
Art. 9 Obbligo di custodia
L’affittuario gestore è tenuto a custodire e a conservare l’immobile e gli impianti di proprietà del locatore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 10 Diritti della stazione appaltante
La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in ogni tempo e per tutta la durata della presente convenzione per verificare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali di cui al bando di affidamento.
L’Amministrazione potrà inoltre revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nell’espletamento della gestione, tali da pregiudicare l’utilizzo della struttura.
Art. 11 Riconsegna dell’immobile
Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, l’affittuario gestore restituisce l’immobile, gli arredi e le attrezzature, integri, funzionali e puliti, nello stato di usura dovuto ad un normale e corretto esercizio del servizio.
Al termine del contratto nessun rimborso o compenso potrà essere richiesto alla stazione appaltante che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile.
Art. 12 Recesso dell’affittuario.
E’ consentito al gestore affittuario recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso alla stazione appaltante, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Art. 13 Risoluzione del contratto
Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi all’art. 1456 del Codice Civile:
a) il venir meno in capo al gestore affittuario dei requisiti richiesti per l’affidamento;
b) il mancato rispetto della programmazione proposta nel progetto gestionale triennale;
d) la destinazione della struttura ad un uso diverso da quello di cui agli articoli 1 e 5;
e) la cessione del contratto o il subaffitto dell’immobile senza il consenso scritto della stazione appaltante fermo restando l’uso occasionale regolamentato dall’art. 8 del presente contratto;
f) svolgere la gestione delle attività con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano indecorose e tali da recare danno all’immagine dell’Ente- proprietario.
Nei casi sopra elencati, il gestore deve rilasciare immediatamente l’immobile senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.
Art. 14 Cauzione.
A garanzia della perfetta esecuzione della presente convenzione, il gestore affittuario ha costituito in data……………….e per tutta la durata della convenzione polizza fideiussoria n………………………contratta con………………………………………………….
dell’importo di € 5.000,00.
2. La cauzione resta vincolata fino a quando, scaduta la convenzione, non siano state definite tutte le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene effettuato a domanda ed a spese del gestore, previa dichiarazione che lo stesso non ha altro a pretendere dal gestore in dipendenza della convenzione.
3. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione sopra costituita ed il gestore affittuario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo stabiliti.
Art. 15 Responsabilità e garanzia assicurative.
1. Il gestore affittuario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, il gestore affittuario solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di ogni danno od inconveniente che possa derivare per qualsiasi causa (non esclusi il caso fortuito, i danneggiamenti e gli atti vandalici) alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile, alle attrezzature e agli impianti. Ai fini della garanzia di quanto sopra, il gestore affittuario ha stipulato, per tutta la durata del contratto, in data..……..la polizza assicurativa n…………con la………………..…………….con i seguenti massimali: € 700.000,00 per responsabilità civile verso terzi per anno e per sinistro; € 500.000,00 a persona per responsabilità civile verso i prestatori d’opera con l’inclusione della garanzia “ricorso terzi da incendio” e la polizza incendio.
Art. 16 Trattamento dati.
I dati personali dell’affittuario gestore saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del presente atto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. Il gestore affittuario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, incaricati del trattamento.
Art. 17 Controversie.
Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente convenzione saranno risolte dalla giurisdizione ordinaria.
Art. 18 Spese.
L’imposta di bollo e di registro sono a carico del’affittuario gestore. Ugualmente nel caso di recesso anticipato dell’affittuario gestore, l’imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. L’affittuario gestore consente sin d’ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della stazione appaltante previa corresponsione della quota spettante.
Art. 19 Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C., si approva specificatamente il contenuto degli articoli della presente convenzione.
Il presente atto verrà assoggettato a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 634/72 e con le modalità dell’art. 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, tenendo conto che, trattandosi di prestazione soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634, verrà richiesta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed i relativi oneri saranno
a totale carico del soggetto che ne richiede la registrazione.
Il Responsabile Settore Amministrativo Il legale rappresentante