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CONTRATTO TIPO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 6
Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni 6
Articolo 3 Descrizione della connessione 7
TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE7
CAPO I - Realizzazione degli impianti di rete per la connessione a cura di Terna 7
Articolo 4 Ambito di applicazione 7
Articolo 5 Obblighi di Terna 7
Articolo 6 Obblighi dell’Utente della connessione 8
Articolo 7 Corrispettivo di connessione 9
CAPO II - Realizzazione degli impianti di rete per la connessione a cura dell’Utente della connessione 10
Articolo 9 Ambito di applicazione 10
Articolo 10 Obblighi dell’Utente della connessione 11
Articolo 11 Collaudo degli impianti di rete per la connessione 12
Articolo 12 Corrispettivo (per impianti di generazione) 13
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE 14
Articolo 13 Ambito di applicazione 14
Articolo 14 Obblighi di Terna 14
Articolo 15 Diritti e obblighi dell’Utente della connessione 14
Articolo 16 Limitazioni all’esercizio 15
Articolo 17 Condizioni per la gestione dell’impianto per la connessione 16
Articolo 19 Sospensione del servizio di connessione 17
Articolo 22 Durata del contratto 18
Articolo 23 Condizioni sospensive 18
Articolo 24 Riservatezza – Trattamento dei dati personali 19
Articolo 25 Cessione del contratto 19
Articolo 26 Clausola arbitrale 20
Articolo 28 Perfezionamento del Contratto 20
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE 22
CONTRATTO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELL’IMPIANTO DI GENERAZIONE [ovvero di IMPIANTO CORRISPONDENTE AD UNITA’ DI CONSUMO]………..
TRA
La società Terna –Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma, Viale X. Xxxxxxx, 70, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale capitale sociale
………., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ……………….., in qualità di
………………, giusta poteri conferiti da , nel seguito, per brevità “Terna” da una parte
e
La società ….. con sede legale in ….., via ………….., partita IVA e Codice fiscale ……….., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ……………….., in qualità di ,
giusta poteri conferiti da…….., nel seguito, per brevità, Utente della connessione” o anche “Utente” dall’altra
(di seguito congiuntamente denominate anche le “Parti”)
Premesso che
a) a seguito della unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, Terna, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito decreto legislativo n. 79/99) ha l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale (nel seguito RTN) tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 e le condizioni tecniche economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: l’Autorità);
b) l’Autorità, con deliberazione n. 79/05, ha considerato positivamente verificato il Codice di rete e ha stabilito che venisse incluso nel Codice, come parte integrante e sostanziale dello stesso, un contratto tipo per l’erogazione del servizio di connessione;
c) l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 99/08, recante Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive
– TICA come successivamente modificato e integrato) – nel seguito TICA - ha definito le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di produzione e di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005 (c.d. merchant lines);
d) le condizioni per la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti corrispondenti ad unità di consumo sono definite nella delibera n. 281/05, recante “Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi” e nell’Allegato B alla delibera ARG/elt 199/11, recante “Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” e suoi successivi aggiornamenti;
e) in data ……. l’Utente della connessione ha presentato a Terna richiesta di connessione alla RTN per un impianto di produzione [consumo] di energia elettrica di potenza pari a ……...
sito in …………………………..
f) in data ………… Terna ha comunicato all’Utente della connessione il preventivo per la connessione/ la soluzione tecnica minima generale (STMG) che è stata accettata dall’Utente della connessione in data ;
g) in data l’Utente ha sottoscritto gli impegni per la progettazione, in conformità al Modello
disponibile nella sezione Modulistica per la connessione del sito internet di Terna;
h) in data Terna ha comunicato all’Utente della connessione la soluzione tecnica minima
di dettaglio (STMD) che è stata accettata dall’Utente della connessione in data ;
i) [per gli impianti di produzione] l’Utente ha inviato l’attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell’articolo 36 del TICA;
j) il Codice di rete, in attuazione delle sopra menzionate deliberazioni dell’Autorità, prevede che i rapporti tra Terna ed il soggetto richiedente la connessione, ai fini dell’erogazione del servizio di connessione, siano regolati tramite un apposito contratto per la connessione, da
stipularsi preliminarmente all’avvio della fase realizzativa dell’impianto di rete per la connessione;
k) l’Utente della connessione dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete e dai suoi allegati, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia di allacciamento e connessione alla rete di trasmissione nazionale che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni
1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2. Per allegati si intendono:
a. descrizione degli impianti;
b. schema di connessione;
c. progetto/i dell’impianto di utenza e dell’impianto di rete per la connessione come autorizzato dalle competenti amministrazioni;
d. fac-simile di fideiussione;
e. programma di realizzazione delle opere in capo a Terna e all’Utente;
f. schema di regolamento di esercizio.
In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute negli allegati, prevalgono le disposizioni contenute nel presente contratto.
1.3. L'aggiornamento dell’allegato e) è effettuato congiuntamente tra Terna ed Utente previa comunicazione della variazione che giustifica l’aggiornamento stesso, resa all’altra parte dal soggetto che ne manifesta la necessità.
1.4. Ai fini e per gli effetti del presente contratto valgono le definizioni contenute nel Glossario di cui al Codice di rete.
Articolo 2 Oggetto
2.1 Il presente contratto regola i rapporti contrattuali tra Terna e l’Utente della connessione, relativamente all’impianto di proprietà dell’Utente sito in , in merito:
a. alla realizzazione degli impianti per la connessione;
b. all’erogazione, da parte di Terna, del servizio di connessione alla RTN.
Articolo 3 Descrizione della connessione
3.1 La descrizione degli impianti per la connessione è contenuta nello schema riportato in allegato a).
3.2 Per la realizzazione della connessione sono previste le seguenti opere ……………..
Le opere si intendono comprensive di tutto quanto necessario per realizzare gli impianti completi, funzionanti ed esercibili secondo le prescrizioni di Terna.
TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE
CAPO I - Realizzazione degli impianti di rete per la connessione a cura di Terna
Articolo 4 Ambito di applicazione
4.1 Le disposizioni di cui al presente capo si applicano nei casi in cui gli impianti di rete per la connessione vengano realizzati a cura di Terna.
Articolo 5 Obblighi di Terna
5.1 Terna si impegna a realizzare l’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulle reti elettriche esistenti necessari per la connessione entro xxx mesi dal realizzarsi di tutte le condizioni di cui al successivo Articolo 23, salvo impedimenti non imputabili a Terna.
Articolo 6 Obblighi dell’Utente della connessione
6.1 L’Utente della connessione, nel rispetto delle Regole tecniche di connessione elaborate da Terna, si impegna a:
a. realizzare l’impianto di produzione [impianto corrispondente ad unità di consumo] da connettere alla RTN, comprensivo dell’impianto di utenza, affinché possa entrare in esercizio entro il termine del ;
b. installare e garantire il corretto esercizio delle apparecchiature di misura e degli apparati di telecontrollo;
c. sottoscrivere, con un anticipo di almeno 180 giorni rispetto al termine di realizzazione delle opere di connessione, un regolamento di esercizio per disciplinare le modalità di esercizio del sito di connessione, nonché i rapporti tra le unità operative di Terna e il personale dell’Utente o eventuali soggetti terzi, secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato f);
d. [ove richiesto dalla soluzione di connessione] rendere disponibile a Terna l’areala piena proprietà dell’area, libera da vincoli, pesi e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi destinata alla realizzazione della nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di massima espansione per futuri sviluppi [ovvero l’areadell’area, libera da vincoli e senza che essa sia gravata da contenziosi, destinata all’ampliamento dell’esistente stazione RTN e dellecon le opere connesse e strumentali interessata dalla connessione] mediante titolo giuridico idoneo a garantire tale disponibilità in capo a Terna] (a titolo gratuito nel caso in cui gli ulteriori sviluppi siano correlabili ad esigenze dell’Utente ovvero a fronte di specifica remunerazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della deliberazione n. 281/05 per le unità di consumo e ai sensi dell’articolo 20, comma 7, del TICA per le unità di produzione) nonché rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua ed inamovibile di
elettrodotto, non gravato da pesi, e formalità pregiudizievoli e da contenziosi, per gli elettrodotti di raccordo, sino alla permanenza in servizio della stazione;
e. [ove applicabile] cedere a titolo gratuito l'autorizzazione libera da pesi, e formalità pregiudizievoli e non gravate da contenziosi, relativa agli impianti di rete per la connessione a Terna, per l’espletamento degli adempimenti di propria competenza, ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa connessi o da essa derivanti., in corso di validità e con una tempistica tale da garantire il rispetto dei tempi di realizzazione di cui all’art. 5.1 del presente contratto;
f. [ove applicabile] rendere disponibile a Terna il progetto relativo alla realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione dell’impianto oggetto del presente contratto.
Articolo 7 Corrispettivo di connessione
7.1 L’Utente della connessione si impegna a versare a Terna il corrispettivo di connessione pari alla somma di [per gli impianti di produzione] di cui il 30% già versato all’atto
dell’accettazione del preventivo.
7.2 [per gli impianti di produzione] Qualora l’Utente non abbia corrisposto il totale del corrispettivo di connessione di cui al precedente comma 7.1 all’atto di accettazione della STMD, la quota parte del corrispettivo di connessione non ancora versata sarà corrisposto, con le seguenti modalità:
- T1) 40% del corrispettivo alla sottoscrizione del presente contratto;
- T2) 30% del corrispettivo al completamento delle attività.
7.3 [per gli impianti corrispondenti ad unità di consumo] Per il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, Terna emette fatture con le seguenti modalità:
- T1) 50% del corrispettivo alla sottoscrizione del presente contratto;
- T2) 50% del corrispettivo al completamento delle attività.
7.4 L’Utente della connessione è tenuto ad effettuare i pagamenti secondo le modalità indicate da Terna sul c/c bancario indicato in fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa.
7.5 I corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA.
Articolo 8 Garanzie a copertura del pagamento del corrispettivo di connessione
8.1 Qualora l’Utente della connessione non abbia versato interamente il corrispettivo di connessione, l’Utente è tenuto a rilasciare a favore di Terna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, prestata da primario istituto bancario escutibile a prima richiesta secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato d), per un ammontare pari alla quota del corrispettivo di connessione non ancora versata.
8.2 La fideiussione può essere escussa da Terna nel caso in cui la connessione non venga realizzata nei termini di cui al presente contratto per cause imputabili all’Utente della connessione, nel caso in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione, ovvero nel caso in cui l’Utente della connessione non realizzi nei termini di cui all’ Articolo 6, comma 1, del presente contratto l’impianto di produzione [impianto corrispondente ad unità di consumo] ivi compreso l’impianto di utenza per il quale ha presentato richiesta di connessione alla RTN.
8.3 Resta inteso che, in caso di rinuncia, da parte dell’Utente, alla connessione, Terna potrà riscuotere una quota della fideiussione per la copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che Terna dovesse sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete, fino alla concorrenza dell’ammontare della garanzia.
8.5 In caso di mancata o inesatta prestazione della fideiussione, Terna non procederà alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.
Articolo 9 Ambito di applicazione
9.1 Le disposizioni di cui al presente capo si applicano nei casi in cui gli impianti di rete per la connessione vengano realizzati a cura dell’Utente della connessione.
Articolo 10 Obblighi dell’Utente della connessione
10.1 L’Utente della connessione, nel rispetto delle Regole tecniche di connessione elaborate da Terna, si impegna a:
a. realizzare l’impianto di produzione [impianto corrispondente ad unità di consumo] da connettere alla RTN, comprensivo dell’impianto di utenza, nonché l’impianto di rete per la connessione [eventuale] ivi compresi gli interventi sulle reti elettriche esistenti necessari per la connessione entro il termine del ;
b. installare e garantire il corretto esercizio delle apparecchiature di misura e degli apparati di telecontrollo;
c. sottoscrivere con un anticipo di almeno 180 giorni rispetto al termine di realizzazione delle opere di connessione un regolamento di esercizio per disciplinare le modalità di esercizio del sito di connessione, i rapporti tra le unità operative di Terna e il personale dell’Utente, nonché eventuali soggetti terzi, secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato f);
d. rendere disponibili a Terna, all’esito positivo del collaudo di cui al successivo Articolo 11, gli impianti di rete per la connessione [eventuale] ivi compresi gli impianti sulle reti elettriche esistenti che si siano resi strettamente necessari per la connessione;
e. [ove richiesto dalla soluzione di connessione] rendere disponibile a Terna, successivamente al collaudo e alla conseguente accettazione dell’impianto di rete, l’area e delle opere connesse e strumentali, la piena proprietà dell’area, libera da vincoli, degli impiantipesi, e formalità pregiudizievoli e non gravata da contenziosi su cui insiste la nuova stazione con le opere connesse e strumentali, nella configurazione di retemassima espansione per la connessione, comprensivi degli spazi destinati agli eventuali futuri sviluppi futuri mediante titolo giuridico idoneo a garantire tale disponibilità in capo a Terna, (a titolo gratuito nel caso in cui gli ulteriori sviluppi siano correlabili ad esigenze dell’Utente ovvero a fronte di specifica remunerazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della deliberazione n. 281/05 per le
unità di consumo e ai sensi dell’articolo 20, comma 7, del TICA per le unità di produzione) nonché rendere disponibile a Terna il diritto di servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto, non gravato da pesi, formalità pregiudizievoli e contenziosi, per gli elettrodotti di raccordo, sino alla permanenza in servizio dell’impianto di rete.
f. [ove applicabile] cedere a titolo gratuito a Terna, mediante richiesta di voltura a favore di Terna medesima alle competenti Autorità,le autorizzazioni all’esercizio, in corso di validità, libere da pesi, e formalità pregiudizievoli e non gravate da contenziosi, relative agli impianti di rete per la connessione;
Articolo 11 Collaudo degli impianti di rete per la connessione
11.1 Ai fini della effettuazione del collaudo degli impianti di rete per la connessione e delle opere connesse e strumentali da parte di Terna, l’Utente rende disponibili a Terna medesima la documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio e alla gestione dei suddetti impianti.
11.2 Il collaudo è effettuato secondo le prescrizioni contenute nella STMD.
11.3 I costi inerenti il collaudo sono a carico dell’Utente anche qualora dovesse avere esito negativo.
11.4 Qualora il collaudo abbia esito positivo,Terna accetta gli impianti di rete per la connessione mediante la sottoscrizione di un apposito verbale.
11.5 In esito al collaudo, Terna potrà prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari per conformare le opere alle proprie prescrizioni, che dovranno essere eseguite nel termine fissato dalla stessa Terna, e che saranno eseguite a cura e spese dell’Utente.
11.6 Nel caso in cui l’Utente non provveda nei termini prefissati all’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, Terna provvederà in proprio all’esecuzione degli stessi, addebitandone i costi all’Utente.
11.7 Resta fermo che l’accettazione da parte di Terna delle opere realizzate a cura dell’Utente, e il loro conseguente trasferimento a Terna, sarà subordinata:
• alla insussistenza di contenziosi giudiziari di natura amministrativa e/o ordinaria e di procedimenti amministrativi suscettibili di incidere sulla validità e sull’efficacia delle autorizzazioni conseguite, nonché il passaggio in giudicato di ogni eventuale sentenza, inerenti le autorizzazioni amministrative e/o i titoli di proprietà sui fondi interessati dalle dette opere;
• al positivo accertamento da parte di Terna dell’insussistenza di eventuali carenze nei titoli autorizzativi relativi alla costruzione ed esercizio degli impianti di rete per la connessione. In tal caso Terna non sarà responsabile di eventuali ritardi per lo svolgimento di attività di propria competenza.
Articolo 12 Corrispettivo di connessione (per impianti di produzione)
12.1 Per gli impianti con riferimento ai quali è prevista tale possibilità, nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione [eventuale e degli interventi su rete esistente necessari ai fini della connessione], Terna restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali.
12.2 Nel caso di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e cogenerativi ad alto rendimento Terna si impegna inoltre a versare all’Utente un corrispettivo pari a ……. determinato ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TICA. Tale corrispettivo sarà riconosciuto all’Utente della connessione in un’unica soluzione, al completamento delle attività e dietro presentazione di regolare fattura che verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro cinque anni dalla definizione della STMD.
12.3 Gli impianti cogenerativi ad alto rendimento versano a Terna, ricorrendone i presupposti, i corrispettivi di cui all’art. 27.3 del TICA.
12.4 Le centrali ibride versano a Terna ricorrendone i presupposti i corrispettivi di cui all’articolo
26.4 del TICA.
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Articolo 13 Ambito di applicazione
13.1 Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano sia nei casi in cui gli impianti di rete per la connessione vengano realizzati a cura di Terna che nei casi in cui gli impianti di rete per la connessione vengano realizzati a cura dell’Utente della connessione.
Articolo 14 Obblighi di Terna
14.1 Terna, in esito alla realizzazione degli impianti per la connessione, si impegna a connettere alla RTN l’impianto dell’Utente e a mantenerlo connesso per tutta la durata del presente contratto. Tali obblighi sono condizionati al rispetto da parte dell’Utente della connessione delle regole tecniche, delle condizioni tecnico-economiche di accesso alla rete nonché di ogni altra previsione contenuta nel Codice di rete e nel presente contratto.
Articolo 15 Diritti e obblighi dell’Utente della connessione
15.1 A seguito della connessione dell’impianto alla RTN, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 16, l’Utente acquisisce il diritto ad immettere/ prelevare energia elettrica nella/dalla RTN nei limiti della potenza di connessione e nel rispetto:
a. delle regole tecniche per la connessione stabilite da Terna;
b. delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’Autorità;
c. delle regole per il dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete;
d. degli altri obblighi posti a carico dell’Utente della connessione e contenuti nel Codice di rete.
15.2 [per gli impianti di produzione] Qualora, durante l’esercizio, Terna rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del
ricalcolo. Terna applica all’Utente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo. Ai fini del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare.
15.3 L’Utente si impegna a:
a. mantenere in stato di perfetta efficienza il proprio impianto in modo da non recare danno agli altri Utenti già connessi nonché alla RTN;
b. adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di Terna e secondo le modalità da questi definite, l’impianto di utenza nei casi in cui interventi di sviluppo della RTN o esigenze della RTN lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
c. informare tempestivamente Terna di qualsiasi modifica e/o evento riguardante le caratteristiche tecniche, la gestione, l’esercizio ed il controllo degli impianti dell’Utente e, in generale, rispettare gli obblighi informativi previsti dal Codice di rete.
Articolo 16 Limitazioni all’esercizio
16.1 L’Utente della connessione può immettere/prelevare in/dalla rete una potenza non superiore a quella indicata nella STMD.
16.2 Terna può imporre limitazioni di esercizio all’impianto dell’Utente nei seguenti casi:
a. qualora siano necessari interventi di sviluppo della rete (a titolo indicativo, rinforzi della magliatura della rete e/o adeguamenti degli impianti esistenti), per il tempo strettamente necessario al completamento degli stessi;
b. qualora sussistano comprovate ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico, fino, eventualmente, alla sospensione del servizio di connessione per il tempo strettamente necessario a ripristinare la situazione di sicurezza.
16.3 Nei casi di cui al comma precedente l’Utente non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento per le limitazioni subite salvo quanto diversamente previsto nel Codice di rete o in atti delle autorità competenti.
16.4 Restano ferme le limitazioni di esercizio dovute alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della RTN secondo quanto previsto nel Codice di rete.
Articolo 17 Condizioni per la gestione dell’impianto per la connessione
17.1 Le condizioni per la gestione dell’impianto per la connessione sono contenute nel regolamento di esercizio che sarà stipulato tra le Parti secondo lo schema allegato al presente contratto (allegato f).
Articolo 18 Responsabilità
18.1 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di Terna, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
18.2 Terna è responsabile nei confronti dell’Utente per eventuali danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.
18.3 Terna non è responsabile in caso di danni, diretti o indiretti, derivanti da:
a. limitazioni all’esercizio di cui al precedente Articolo 16;
b. congestioni o mancanza di capacità sulla RTN che rallenti, ritardi e/o abbia un effetto negativo sul prelievo o l’immissione di energia nella RTN;
c. interventi eseguiti da Terna nell’assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall’atto di concessione di cui al D.M. 20 aprile 2005.
18.4 L’Utente è responsabile nei confronti da Terna per eventuali danni materiali che siano diretta conseguenza del suo dolo o colpa nell’ambito del presente contratto, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.
18.5 Resta inteso che l’Utente è direttamente responsabile dei danni arrecati ad altri Utenti ed a terzi per effetto della violazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi nella realizzazione dell’impianto, nel Codice di rete e nella normativa vigente, dei quali si impegna a tenere indenne e manlevata Terna.
18.6 In caso di realizzazione dell’impianto di rete a cura dell’Utente, fatto salvo che per le attività di completamento di competenza di Terna, lo stesso è responsabile della corretta realizzazione dell’impianto di rete secondo le modalità e nei termini indicati nella STMD e nel progetto esecutivo positivamente verificato da Terna nonché conformemente nel presente contratto, e conseguentemente si impegna a tenere indenne e manlevata Terna da ogni eventuale responsabilità associata a difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell’acquisizione delle opere da parte di Terna.
Articolo 19 Sospensione del servizio di connessione
19.1 Qualora le violazioni da parte dell’Utente siano tali da compromettere gravemente la continuità e la sicurezza del servizio elettrico, Terna, in via cautelativa, ha facoltà di disporre, anche in assenza di preavviso, la sospensione del servizio di connessione ovvero di ordinare l’adozione, in via provvisoria, delle misure ritenute necessarie per la salvaguardia della continuità del servizio.
Articolo 20 Risoluzione
20.1 E' riconosciuta a Terna, salvo il diritto al risarcimento del danno, la facoltà di risolvere il presente contratto al verificarsi di uno soltanto dei comportamenti da parte dell’Utente di seguito elencati:
a. inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, nonché dalla STMD o dal progetto esecutivo positivamente verificato da Terna;
b. perdita di uno o più requisiti per l’accesso e la connessione alla RTN;
c. mancato rispetto delle condizioni tecnico-economiche di accesso alla RTN e di interconnessione;
d. inosservanza degli obblighi di informativa nei confronti di Terna;
e. ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza e continuità del servizio elettrico o che sia in esplicito contrasto con quanto previsto nel Codice di rete.
20.2 In tali casi la risoluzione ha luogo previo espletamento della procedura di contestazione prevista nel Codice di rete, all'esito della quale il contratto si intenderà risolto.
Articolo 21 Indennizzi
21.1 Nel caso di mancato rispetto del termine per la realizzazione degli impianti di cui al Titolo II, Capo I, del presente contratto, Terna è tenuta a versare all’Utente:
a) Per gli impianti di produzione, l’importo di cui all’articolo 28, comma 3, del TICA, secondo le tempistiche previste da tale delibera;
b) Per gli impianti corrispondenti ad unità di consumo, l’importo di cui all’articolo 14, comma 1, della deliberazione n. 281/05.
21.2 Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, dovuti a cause indipendenti da Terna.
Articolo 22 Durata del contratto
22.1 Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione per tutto il tempo in cui l’impianto rimanga in esercizio.
Articolo 23 Condizioni sospensive
23.1 La realizzazione degli impianti di rete per la connessione da parte di Terna è in ogni caso sospensivamente condizionata:
• al pagamento del corrispettivo di connessione o al preventivo rilascio da parte dell’Utente, a favore di Terna della garanzia finanziaria di cui all’articolo 8 che precede;
• al corretto adempimento da parte dell’Utente delle prescrizioni di cui all’articolo 6.1 lettere d) ed e) ed f) (nel caso di realizzazione dell’impianto di rete a cura di Terna; ovvero all’articolo 10.1. lettere e) e f) nel caso di realizzazione dell’impianto di rete a cura dell’ Utente)
Articolo 24 Riservatezza – Trattamento dei dati personali
24.1 Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dall’Utente a Terna sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da Terna se non in funzione di attività previste dalla legge o dal Codice di rete o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. Terna garantirà all’Utente il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto dell’Utente.
24.2 L’Utente consente che Terna possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
24.3 L’Utente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo, anche in base all’informativa prevista nel Codice di rete, e, a tal fine, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di Terna, dei dati contenuti nel presente contratto, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dal Codice di rete.
Articolo 25 Cessione del contratto
25.1 E’ consentita, previa autorizzazione scritta da parte di Terna, che non potrà essere irragionevolmente negata, la cessione totale o parziale del presente contratto, a soggetti che abbiano i medesimi requisiti dell’Utente.
25.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell’Utente e la sua efficacia è condizionata alla verifica in
capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione.
Articolo 26 Clausola arbitrale
26.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è risolta da un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, qualora le Parti non intendano avvalersi delle funzioni di conciliazione ed arbitrato dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas . Il Collegio è composto da tre arbitri, di cui uno nominato da una delle Parti, uno nominato dall’altra e uno nominato di comune accordo tra di esse, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente del Collegio, tale nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 810 codice di procedura civile.
Articolo 27 Rinvio
27.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità, al Codice di rete e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
27.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali prescrizioni della normativa o degli obblighi vigenti introdotte da successive deliberazioni dell’Autorità nonché da eventuali modifiche del Codice di rete.
Articolo 28 Perfezionamento del Contratto
28.1 Il presente contratto è firmato in duplice copia originale da parte dell’Utente ed è inviato a Terna che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire all’Utente un originale debitamente firmato.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì ………………….
Per Terna: [firma] Per l’Utente: [nome Utente + firma]
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APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
L’Utente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:
Articolo 6 (Obblighi dell’Utente della connessione) Articolo 8 (Garanzie)
Articolo 10 (Obblighi dell’Utente della connessione) Articolo 16 (Limitazioni all’esercizio)
Articolo 18 (Responsabilità)
Articolo 19 (Sospensione del servizio di connessione) Articolo 20 (Risoluzione)
Articolo 23 (Condizioni sospensive) Articolo 26 (Clausola arbitrale) Articolo 27 (Rinvio)
Per l’Utente: [nome Utente + firma]
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