Direzione
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Qualifica
Spett.le XXXX
c.a. XXXX Via xxx
Oggetto: Proposta di Contratto di Raccordo tra RFI S.p.A. e XXXX per la disciplina del Raccordo di xxxxx
In riscontro alla Vostra richiesta di Raccordo del xxxx e delle intese successivamente intercorse, Vi trasmettiamo la proposta di Contratto indicato in oggetto secondo le condizioni di seguito riportate:
CONTRATTO
FRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in seguito per brevità indicata anche come "RFI", – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’articolo 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. n. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale € 00.000.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 758300, Partita IVA 01008081000 per la quale interviene nel presente atto il Signor nato a
……….. il ……….. nella sua qualità di Direttore ….………., in virtù delle facoltà conferitegli con procura n………….
E
Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. euro 00.000.000.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –––
Cod. Fisc. 01585570581 e X. Xxx 00000000000 – R.E.A. 758300
La Società ………………., con sede legale in ……………. via che in
seguito per brevità sarà indicata anche come "Raccordato", rappresentato nel presente atto dal Signor …………………………….. nato a ……………… il …………….
nella sua qualità di…………. , come risulta dal certificato rilasciato da ………….
unitamente alla fotocopia della Carta d'Identità n. …………….., rilasciata in data
………..dal Comune di…………
PREMESSO
a) che Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell’Atto di Concessione di cui al DM 138T del 31 ottobre 2000 è Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
b) che la Società ……., è proprietaria (specificare il titolo di disponibilità se diverso dalla proprietà) dell’area/insediamento produttivo individuata/o al NCT/NCEU al F.
…………particella n. …. ubicato in via ……………………. n ……, nel Comune di …………., nonché di tutte le aree necessarie all’esercizio del raccordo;
c) che la Società ……., allo scopo di effettuare operazioni logistiche connesse con il trasporto ferroviario di [specificare la categoria merceologica] ha avanzato ad RFI richiesta per l’allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale di un binario di raccordo a servizio dell’insediamento di cui alla precedente lettera b), producendo contestualmente una relazione tecnica ed il progetto definitivo riportanti le condizioni di esercizio, e per l’utilizzo dell’area distinta al NCT al F……….
particella n.…………. ubicata nel Comune di in
via/località/nella stazione di di proprietà di RFI, come meglio
rappresentata nell’allegato 2.
d) che RFI ha esaminato ed approvato in data il progetto definitivo prodotto dal
raccordato, allegato al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
e) che RFI si rende disponibile a concedere alla Società l’uso
esclusivo dell’area distinta al NCT al Foglio n. ………., part. n. del
Comune di ………….., a fronte di un corrispettivo di euro/anno,
aggiornato annualmente con l’indice ISTAT. L’utilizzo di tale area verrà regolarizzato mediante la stipula di un Contratto di Concessione d’Uso ancillare al presente Contratto;
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ferme le definizioni già date in epigrafe nell’ambito dell’individuazione dei soggetti contraenti, i termini con la iniziale maiuscola hanno nel presente accordo, salvo che non sia diversamente disposto, il significato qui di seguito indicato:
Attivazione del Raccordo: provvedimento formale di apertura all’esercizio del raccordo, successivo al collaudo dell’opera, all’emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l’altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto, emesso dalla struttura territoriale di RFI competente.
Contratto: si intende il presente accordo di Raccordo.
DICC: Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati (allegato 6).
Fascicolo del Raccordo (FR): raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal Raccordato ed approvato da RFI, in coerenza con la normativa nazionale.
Gestore Comprensoriale Unico (GCU): in una zona industriale/commerciale, soggetto dotato del potere di rappresentare tutti i raccordati (raccordo base e particolari) presso RFI e di stipulare con questa un contratto unico, assumendone direttamente oneri e responsabilità.
Tale potere di rappresentanza deriva anche dall’acquisizione di deleghe dai proprietari o gestori dei raccordi base e particolari, atte a garantire gli adempimenti per:
-la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modifiche impiantistiche e tutto quanto attiene all’infrastruttura ferroviaria del raccordo;
-la natura economica e gestionale dei rapporti contrattuali con RFI. Il GCU può assolvere, tra l’altro, la funzione di Organo di gestione.
Impianto Raccordato: l’impianto, di proprietà/gestione di soggetto diverso dal gestore dell’Infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale mediante il Raccordo.
Norme di Esercizio del Raccordo (NER): norme particolari per l’esercizio del raccordo, ed in particolare per l’inoltro dei convogli da e per l’Impianto Raccordato, redatte dal Raccordato ed approvate da RFI, in coerenza con la normativa nazionale ed inserite nel Fascicolo del Raccordo.
Organo di Gestione: impresa a cui è affidata dai singoli raccordati in un comprensorio industriale/commerciale l’effettuazione dei movimenti relativi al prelievo e alla consegna dei veicoli nei raccordi base e particolari. Non è consentito l’esercizio di nessuno dei raccordi presenti nel comprensorio in assenza di un unico Organo di gestione.
Raccordato: impresa titolare del contratto di raccordo. Di regola è il titolare dell’attività commerciale o industriale svolta all’interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. Nelle zone industriali/commerciali può essere il GCU.
Raccordo: binari che si sviluppano dal deviatoio di allacciamento all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’Impianto Raccordato. L’allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.
Raccordo base: complesso delle infrastrutture ferroviarie di uso comune a tutti gli stabilimenti operanti in una zona industriale/commerciale.
Raccordo in linea: raccordo che si dirama dai binari di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.
Raccordi particolari: binari che, diramandosi dal raccordo base, raggiungono ogni singolo stabilimento della zona industriale/commerciale e che sono ad uso esclusivo del Raccordato.
Recinto ferroviario: perimetro entro il quale RFI esercita la propria attività industriale, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini del presente Contratto, è indicato in colore […] nella planimetria allegata.
Responsabile del procedimento: referente di RFI per la costruzione o modifica di un raccordo, cura tutti gli aspetti tecnici di competenza di RFI.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. RFI, preso atto della richiesta avanzata dal Raccordato, consente allo stesso di:
- allacciare al binario ……. della stazione di ………… (o al binario di corsa ……. al km ….. della linea ……) l’impianto di raccordo secondo il dispositivo rappresentato e distinto con le tinte ……… sulla planimetria di cui all’allegato 1) del presente Contratto per formarne parte integrante;
- effettuare la gestione operativa del raccordo a servizio dei trasporti indicati in premessa, con le prescrizioni indicate nel seguito.
Articolo 3 DURATA DEL CONTRATTO
0.Xx presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti dalla data di stipulazione e scadrà al termine dei sei anni decorrenti dalla data di attivazione del Raccordo, che risulterà da apposito atto formale, fermo restando i casi di recesso o risoluzione previsti rispettivamente dagli articoli 21 e 28.
2. Ai fini dell’eventuale rinnovo del presente Contratto, il Raccordato deve formalizzare apposita richiesta a RFI almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale al fine di consentire alla stessa di valutare la persistente compatibilità del Raccordo oggetto del presente Contratto con la rete e la stazione di riferimento, gli scenari infrastrutturali e di esercizio in termini di sicurezza e regolarità.
3. RFI, ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle DICC, nei sessanta giorni successivi alla richiesta di rinnovo comunicherà l’esito delle proprie valutazione e le eventuali nuove condizioni di contratto.
4. Ove il Raccordato non presenti richiesta di rinnovo nei termini suddetti, il Contratto si intenderà cessato alla naturale scadenza.
Articolo 4
ESECUZIONE LAVORI E SPESE PER ESAME PROGETTO, COSTRUZIONE, SORVEGLIANZA
1. Le spese occorrenti per realizzare gli impianti costituenti il Raccordo sono a carico del Raccordato. Le forniture ed i lavori necessari vengono eseguiti dal Raccordato e, in parte, a cura di RFI secondo quanto appresso specificato.
2. Il Raccordato provvederà:
a. a concordare con RFI, le modalità operative di cantiere per l’esecuzione dei lavori nel recinto ferroviario o in prossimità di impianti di RFI, ove per lavori in prossimità di impianti RFI si intendono le aree:
- in proprietà RFI anche se non occupate da impianti di esercizio;
- limitrofe al binario vincolate dalle leggi vigenti;
- a una distanza tale che possano risultare comunque interferenti con l’esercizio ferroviario.
Ai fini anzidetti le opere ricadenti in prossimità di impianti ferroviari saranno indicate da RFI all’atto del provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
b. Ad ottemperare a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la costruzione del Raccordo, compresi gli adempimenti in materia di trasporti di merci
pericolose;
c. alle pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta comunque relativi alla costruzione del raccordo, tenendo in ogni caso sollevata RFI da qualsiasi responsabilità in relazione a ciò verso la Pubblica Amministrazione;
d. a presentare idonea documentazione attestante la piena disponibilità dell’area sulla quale dovrà essere realizzato il Raccordo ed i servizi di corredo e supporto, tenendo sollevata RFI da ogni molestia o pretesa di terzi in ordine a quanto dichiarato nella documentazione prodotta;
e. alle pratiche ed agli eventuali lavori necessari per lo spostamento di attraversamenti aerei e/o sotterranei, prendendo diretti accordi con gli Enti ed Aziende interessati;
f. all’esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di qualsiasi altro genere, anche provvisori, occorrenti per formare la sede di tutti i nuovi impianti e manufatti, nonché i manufatti e gli impianti medesimi, in conformità ai progetti approvati da RFI e alle modalità concordate per i lavori nel recinto ferroviario e/o in prossimità degli impianti ferroviari di cui al comma a;
g. ad installare dispositivi di video-sorveglianza che consentano di registrare quanto avviene in corrispondenza dei punti sensibili che possano interferire con la sicurezza dell’esercizio sull’infrastruttura gestita da RFI (zone di connessione, di affiancamento, ecc.). Tali registrazioni dovranno essere rese visionabili agli incaricati di RFI, addetti ai controlli periodici di cui al successivo articolo 15, nonché agli organi superiori preposti alla vigilanza e dovranno essere conservate per 7 (sette) giorni;
h. ad utilizzare, sia all’interno che all’esterno del Recinto Ferroviario di RFI, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti.
2. Al di fuori del Recinto Ferroviario, eventuali soluzioni tecniche di materiali o dispositivi d’armamento che non siano di normale utilizzo di RFI (binari su cordoli o platea, deviatoi speciali, intersezioni …) se non omologati in precedenza, dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI.
3. RFI provvederà, a propria cura ed a spese del Raccordato, alla realizzazione o modifica degli impianti di sicurezza e segnalamento.
4. In tal caso RFI comunicherà preventivamente al Raccordato i costi a suo carico per gli interventi da realizzarsi a cura di RFI (comprensivi, tra l’altro, di organizzazione cantieri, sorveglianza, alimentazione ecc.) specificandoli per singola voce ovvero
indicando il criterio di determinazione degli stessi. Tali preventivi dovranno essere condivisi ed accettati dal Raccordato. Nel caso in cui il Raccordato non li condivida, potrà avvalersi della facoltà di cui all’ultimo capoverso del presente articolo.
5. Gli importi degli interventi da realizzarsi a cura di RFI dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori. In caso di mancato pagamento anticipato o mancata prestazione della garanzia fideiussoria, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
6. Resta salva la possibilità del Raccordato di poter realizzare gli interventi sopra descritti a propria cura, tramite imprese qualificate, previa autorizzazione scritta di RFI.
Articolo 5
COLLAUDO E ATTIVAZIONE DEL RACCORDO
1. Gli impianti del Raccordo dovranno essere pronti per il collaudo entro … mesi (in relazione alla complessità dei lavori da eseguire e comunque non oltre 36 mesi) pena la risoluzione del presente Contratto e l’incameramento da parte di RFI della garanzia di cui all’articolo 25. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata a RFI.
Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori il Raccordato dovrà altresì richiedere a RFI il collaudo dei lavori medesimi.
2. Il collaudo da parte di RFI è subordinato all’integrale pagamento da parte del Raccordato di tutte le spese/oneri riconducibili alle attività eventualmente prestate da RFI ai fini della esecuzione e realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.
3. Il collaudo statico delle opere d’arte di sostegno dei binari di Raccordo spetta al Raccordato, il quale deve provvedervi a mezzo di professionisti qualificati, iscritti ai relativi Albi. Una copia del verbale di tale collaudo deve essere consegnata a RFI.
4. RFI, accertato che le opere sono effettivamente pronte al collaudo ed è disponibile la relativa documentazione, provvederà alla verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e alla normativa tecnica che regola la sicurezza e la regolarità dell’esercizio entro un termine di 2 mesi.
5. Successivamente all’emissione del provvedimento formale di collaudo con esito positivo e alla verifica dell’adempimento da parte del Raccordato di tutti gli obblighi che il presente Contratto pone a suo carico, RFI emetterà provvedimento formale di attivazione.
Articolo 6
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RACCORDO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
1. Il Raccordo risulta costituito dai seguenti impianti, così convenzionalmente considerati:
a) entro il Recinto Ferroviario di RFI gli impianti, distinti con le tinte ……… sulla planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato e precisamente:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
b) fuori del Recinto Ferroviario di RFI gli impianti, distinti con le tinte ……… sulla planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato …….e precisamente:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
Il fascio di presa e consegna fuori dal Recinto Ferroviario è distinto con tinta
…………… sulla planimetria allegata ed è costituito da numero … binari.
2. Il Raccordo risulta dotato di un’apposita chiusura con cancello, contraddistinto sulla planimetria ……., che separa il Recinto Ferroviario dalla rimanente parte del Raccordo e le cui modalità di apertura e chiusura sono regolate dalle NER.
3. Il Raccordo risulta dotato degli impianti di sicurezza riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
Articolo 7
PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
1. Le Parti constatano e stabiliscono quanto segue:
a) sono e rimangono di proprietà del Raccordato i sottoelencati impianti e meccanismi, descritti al precedente articolo 6 e distinti con le tinte sulla
planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato...
1. …………………..
2. …………………..
3 …………………..
b) sono e rimangono di proprietà di RFI i sottoelencati impianti e meccanismi, descritti al precedente articolo 6 e distinti con le tinte sulla planimetria allegata
e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato ...
1. …………………..
2. …………………..
3 …………………..
Articolo 8
FACOLTÀ DI RFI DI SERVIRSI DEL RACCORDO
1. RFI può utilizzare il Raccordo ricadente entro il Recinto Ferroviario, realizzato a spese del Raccordato, senza che questo possa pretendere compensi di sorta, a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.
Articolo 9
ONERI E CORRISPETTIVI
1. In dipendenza del presente Contratto, il Raccordato verserà a RFI i seguenti importi:
A) Oneri per prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI nel corso del Contratto:
- manutenzione ordinaria sui dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza all’esterno del Recinto Ferroviario, computata in base alle tariffe pubblicate da RFI ed al numero e alla tipologia degli enti oggetto di manutenzione (per ciascuna annualità):
a corpo €………………….
- impegno del personale di RFI per la predisposizione della posizione dei deviatoi per la movimentazione dei rotabili, da e per il Raccordo, se rese al di fuori del normale orario di apertura Linea in dipendenza del programma di esercizio del raccordo (per ciascuna annualità):
a corpo €………………….
2. Il programma di esercizio potrà essere aggiornato con eventuale rideterminazione in contraddittorio dei relativi oneri.
- attività di vigilanza di cui all’articolo 15, computata in base alle tariffe pubblicate da RFI (per ciascuna annualità):
a corpo €………………….
Trenta giorni prima della scadenza di ciascuna annualità RFI comunicherà eventuali
variazioni dei suesposti importi fornendo le motivazioni che le hanno determinate.
B) Realizzazione a cura di RFI, durante la costruzione del Raccordo, degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento, di cui all’articolo 4:
Importi definiti secondo quanto previsto all’articolo 4
€………………….
C) Collaudo di cui all’articolo 5: a corpo €………………….
D) Manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14:
Gli importi sono definiti ogni qualvolta si presenta la necessità di eseguire tale manutenzione secondo quanto previsto allo stesso articolo 14.
E) I costi di ripristino area ed impianti RFI di cui all’articolo 20:
Gli importi saranno determinati alla cessazione del contratto sulla base delle attività da realizzare.
Articolo 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA
1. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di emissione della fattura da parte di RFI mediante bonifico bancario/postale sul c/c intestato a RFI, presso la banca Unicredit, avente le seguenti coordinate: IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000.
2. La fatturazione dei corrispettivi dovuti a RFI, avverrà, con le seguenti modalità e tempi:
- Oneri per prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI:
il primo giorno di ciascun quadrimestre di validità del contratto per un valore corrispondente ad un terzo dell’importo di cui all’articolo 9 lettera A) con gli aggiornamenti previsti dallo stesso articolo 9 lettera A); entro il giorno 30 del secondo mese successivo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento, RFI emetterà una eventuale fattura a conguaglio, derivante dalla differenza tra l’importo a consuntivo e l’importo complessivo fatturato in acconto; la comunicazione dell’importo a consuntivo sarà accompagnata dal dettaglio delle voci che lo compongono.
- Collaudo di cui all’articolo 5:
all’atto della emissione della prima fattura relativa ai corrispettivi di cui alla lettera A) dell’articolo 9;
- Realizzazione a cura di RFI, durante la costruzione del Raccordo, degli interventi
relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento, di cui all’articolo 4, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14, delle modifiche al raccordo di cui all’articolo 19 e di ripristino degli impianti di cui all’articolo 20:
secondo un piano di fatturazione che sarà concordato all’atto della definizione degli interventi in questione e che comunque dovrà prevedere l’integrale pagamento da parte del Raccordato di tutte le spese/oneri riconducibili alle attività prestate da RFI entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
3. In caso di ritardo nei pagamenti il Raccordato è tenuto a corrispondere a RFI gli interessi di mora ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
4. Salvo quanto previsto al successivo articolo 17, eventuali sospensioni dell’esercizio riconducibili a volontà/responsabilità del Raccordato, ivi comprese le ipotesi declinate al successivo articolo 16, non comporteranno riduzioni o posticipi di pagamento delle somme dovute dal Raccordato in forza del presente Contratto.
Articolo 11
MOVIMENTI DA/PER IL RACCORDO
1. Le modalità per la movimentazione dei veicoli in arrivo e partenza per/dall’Impianto Raccordato fanno riferimento alla Disposizione 7/2008 ed alle Prescrizioni di esercizio 213/2001 e 1099/2003 eventualmente modificate e/o integrate, per quanto applicabili, nonché a quanto indicato nelle NER.
2. RFI si riserva di modificare la stazione di arrivo/partenza dei veicoli da/per l’Impianto Raccordato per proprie esigenze di esercizio.
(In caso di raccordo in linea) In coerenza con le tracce acquistate da Imprese Ferroviarie, i rotabili destinati al Raccordo ed in provenienza da esso verranno ricevuti sui binari della stazione di appoggio di ……………..
3. RFI si riserva la facoltà di modificare la stazione di appoggio dei veicoli.
4. Qualora la stazione di arrivo/partenza dei veicoli oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il Raccordato intendesse mantenere l’operatività del Raccordo, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero.
5. La manovra dei veicoli all’interno dell’Impianto Raccordato sarà effettuata, di regola, a cura, responsabilità e spese del Raccordato, anche tramite imprese terze, nel rispetto delle norme che regolano ciascuna parte del movimento e le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata ai fini della sicurezza della circolazione dei treni.
6. Le movimentazioni dei veicoli tra i binari di stazione e i binari di presa e consegna all’interno dell’Impianto Raccordato devono essere effettuate, a spese del Raccordato, da un soggetto abilitato a svolgerle sull’infrastruttura ferroviaria nazionale.
Articolo 00 XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
1. Il Raccordato, d’intesa con RFI, è tenuto a compilare e sottoporre al visto di RFI medesima, preliminarmente all’attivazione del Raccordo, il Fascicolo del Raccordo (FR), che si intenderà acquisito come parte integrante al presente Contratto, contenente almeno:
- le caratteristiche del Raccordo all’esterno del Recinto Ferroviario, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970;
- le NER, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:
o sagoma limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
x xxxxxxx minimi fra detta sagoma e gli ostacoli esistenti in tutto il Raccordo, compresi quelli ubicati all’interno dell’Impianto Raccordato, ivi compresi i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità del Raccordo in esercizio;
o veicoli circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a 150 m;
- la documentazione relativa alla comunicazione dei rischi specifici sui luoghi di lavoro, redatta, ciascuno per la propria parte, da RFI e dal Raccordato;
- l’elenco degli agenti abilitati.
2. Alla data della stipula del presente Contratto, il FR viene allegato in bozza, con i dati al momento disponibili. Sarà completato di tutti i dati mancanti e consegnato da parte del Raccordato per costituire parte del presente Contratto prima dell’attivazione del Raccordo.
3. Il FR deve essere redatto e aggiornato dal Raccordato in duplice copia. Una delle copie è consegnata a RFI, l’altra è tenuta a disposizione, presso l’Impianto Raccordato, per la consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.
Articolo 13
PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO
1. Al di fuori del Recinto Ferroviario, il Raccordato è tenuto, a propria cura e spese e
sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare gli eventuali passaggi a livello e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate dal Raccordo.
Articolo 14 MANUTENZIONE DEL RACCORDO
1. La manutenzione ordinaria, è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).
2. All’esterno del Recinto Ferroviario, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del Raccordo è a cura e spese del Raccordato, fatta eccezione per i dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza, la cui manutenzione è a cura di RFI ma sempre a spese del Raccordato.
3. All’interno del Recinto Ferroviario, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del Raccordo è a cura di RFI, che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria mentre competono al Raccordato gli oneri per la manutenzione straordinaria.
4. In casi particolari è data facoltà al Raccordato di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Raccordo posti entro il Recinto Ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il Raccordato stesso chieda formalmente e preventivamente l’autorizzazione e concordi tali interventi con RFI, che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
5. La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della parte del Raccordo ubicata all’esterno del Recinto Ferroviario sarà effettuata a cura del Raccordato.
6. Per i Raccordi in linea, la manutenzione ordinaria e straordinaria del deviatoio diramantesi dal binario di corsa, del deviatoio facente comunicazione, del binario tra essi interposto, del tronchino di sicurezza e relativo paraurti, nonché degli apparati di sicurezza, fermascambi e collegamenti sarà effettuata a cura di RFI. In caso di manutenzione ordinaria, le spese sono a carico di RFI mentre, in caso di manutenzione straordinaria, le spese sono a carico del Raccordato.
7. Per i lavori di manutenzione, effettuati a cura del Raccordato, dovranno essere utilizzati, quando prescritto, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti. Al termine dei lavori di manutenzione il
Raccordato si farà rilasciare dalla ditta esecutrice apposita dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente; tale dichiarazione dovrà essere consegnata in copia ad RFI.
8. I costi per la manutenzione straordinaria effettuata a cura di RFI saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi e comunicati al Raccordato per la relativa condivisione. Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
9. Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti a cura del Raccordato fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per l’eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
Articolo 15
VIGILANZA DI RFI SULL’ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Fermo restando che, al fine di garantire il regolare esercizio, il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il Raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati, RFI effettuerà visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio del Raccordo per la parte ubicata all’esterno del Recinto Ferroviario, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui all’articolo 23.
2. Tali visite sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Xxxxx visite suddette verrà redatto apposito verbale in duplice copia controfirmato dalle Parti.
4. Le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in sede di visita formeranno oggetto di specifica annotazione verbalizzata. RFI e Raccordato pianificheranno congiuntamente, in relazione alla tipologia delle anomalie riscontrate, la normalizzazione delle situazioni e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il Raccordato darà comunicazione scritta a RFI dell'avvenuto ripristino degli impianti in ottemperanza a quanto convenuto.
5. Qualora le anomalie riscontrate assumano rilevanza tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio, RFI assumerà le immediate determinazioni del caso, che potranno prevedere la sospensione immediata e/o temporanea dell'esercizio del
Raccordo sino alla rimozione delle anomalie.
Articolo 16
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
1. RFI può sospendere l’esercizio del Raccordo, senza che il Raccordato possa pretendere compensi di sorta:
• ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del Raccordato le
condizioni di sicurezza; tale evenienza sarà comunicata al Raccordato da RFI unitamente alla indicazione dei tempi massimi entro cui dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza;
• mancanza di traffico da almeno un anno;
• nei casi previsti dall’articolo 28, ove RFI non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.
Articolo 17
INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DELRACCORDO
1. Qualora RFI per improcrastinabili interventi sull’infrastruttura debba procedere alla interruzione dell’esercizio del Raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al Raccordato.
2. L’esercizio del Raccordo può inoltre essere interrotto per cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo, e senza che l’elencazione abbia carattere esaustivo:
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali di carattere nazionale;
- guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni ovvero altre agitazioni sociali);
- fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
- esplosioni, radiazioni e/o inquinamento non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata all’evento;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata all’evento;
- qualsivoglia evento straordinario non imputabile al comportamento di una delle Parti, che renda le prestazioni oggetto del contratto impossibili.
3. Al verificarsi di una delle suesposte evenienze, il Raccordato non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di RFI stessa.
Articolo 18
MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI
1. Ogni modifica al presente Contratto, da concordarsi tra le Parti, potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta, conformemente alle modalità di cui al successivo comma.
2. Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell’altra Parte ai sensi del presente Contratto dovrà essere trasmessa a mezzo di telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R o raccomandata a mano al domicilio delle Parti, così come indicato all’articolo 31.
Articolo 19 MODIFICA DEL RACCORDO
1. Per esigenze sopravvenute successivamente alla costruzione del Raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiederne la modifica.
2. Le modifiche proposte dal Raccordato devono essere sottoposte all’approvazione di RFI e la loro realizzazione è a carico del Raccordato stesso.
3. RFI si riserva altresì il diritto di disporre la modifica degli impianti ubicati all’interno del recinto ferroviario, previa valutazione congiunta delle Parti riguardante l'entità e la consistenza delle modificazioni. All’occorrenza, le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri.
4. I costi degli interventi che dovessero essere effettuati da RFI ed a spese del Raccordato saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati, ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi, e comunicati al Raccordato per la relativa condivisione.
5. Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
6. Ogni modifica realizzata, su iniziativa del Raccordato, agli impianti di Raccordo ai sensi del presente articolo - prima di entrare in esercizio - deve essere sottoposta al preventivo collaudo di RFI.
7. Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
8. Nel caso che il Raccordato intenda concedere l’attraversamento dei propri binari (per
esempio con condotte di gas, energia elettrica, liquidi in pressione e non, cavi di telecomunicazione etc.) deve acquisire il parere positivo di ammissibilità tecnica del progetto da parte di RFI, senza il quale non potrà autorizzare l’esecuzione dei lavori.
9. Il Raccordato deve apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). In tale contesto, ritardi e/o inadempienze comportano la risoluzione del contratto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI.
Articolo 20
RIPRISTINO DELL’AREA E DEGLI IMPIANTI RFI AL TERMINE DEL CONTRATTO
1. Alla cessazione del Contratto, per scadenza del periodo di validità o per altre cause ed in mancanza del rinnovo dell’atto medesimo, le Parti, in contraddittorio, valuteranno i lavori di ripristino dell’area e degli impianti di RFI.
2. Tali lavori, comprensivi delle attività di sorveglianza, saranno effettuati a spese del Raccordato secondo quanto previsto al precedente articolo 9, lett. E) ed eseguiti direttamente dalla stessa RFI, fatta salva la facoltà prevista all’articolo 21, comma 5, delle DICC, applicabile in analogia ai lavori oggetto del presente articolo.
3. Nel caso in cui le Parti abbiano concordato l’esecuzione dei lavori a cura del Raccordato, se gli stessi non saranno conclusi entro il termine concordato, RFI provvederà ad effettuare i lavori in questione escutendo in tutto o in parte la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 25 all’uopo costituita dal Raccordato.
4. RFI si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli impianti realizzati dal Raccordato all’interno del recinto ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all'anno di costruzione.
Articolo 21 RECESSO
1. È facoltà del Raccordato recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunque preavviso con un anticipo di almeno un anno dalla relativa comunicazione, trasmessa tramite pec.
2. In nessun caso il Raccordato avrà diritto a compensi di sorta, né potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI fermi restando gli obblighi per il Raccordato di ripristino degli impianti ai sensi del precedente art. 20 nonché del pagamento di tutti gli oneri maturati nel periodo di esecuzione del
Contratto.
Articolo 22 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Raccordato non può cedere a terzi il presente Contratto senza il consenso scritto di RFI, pena la risoluzione del Contratto medesimo.
Articolo 23
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN GENERE
1. Salvo espressa deroga, i rapporti derivanti dal presente Contratto si intendono subordinati alle norme contenute nelle “Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati” (DICC).
2. Il Raccordato deve inoltre, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, osservare e fare osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, prescrizioni in genere, nessuna esclusa, riguardanti gli impianti di Raccordo ed il suo esercizio.
3. In relazione alla natura del servizio ed alle condizioni ambientali in cui esso è svolto, il Raccordato ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti di carattere generale e speciale in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, sicurezza di terzi.
4. In base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione delle informazioni scambiate reciprocamente, RFI ed il Raccordato dichiarano di essere a conoscenza dei possibili rischi per la sicurezza che possono interessare il personale tutto che opera in attività connesse all’esercizio del raccordo sia entro che fuori il recinto ferroviario.
5. Tutti gli interventi oggetto del presente Contratto che si svolgeranno in prossimità o nell'ambito del Recinto Ferroviario di RFI dovranno essere condotti nel pieno rispetto anche della specifica normativa antinfortunistica vigente.
6. Infine il Raccordato si impegna a mettere a disposizione del personale utilizzato per le attività previste dal presente Contratto e di quanti, nell'espletamento delle proprie attività, dovessero anche temporaneamente operare presso il raccordo stesso, risorse e mezzi idonei a garantirne la tutela della salute e della sicurezza.
7. Le Parti si impegnano altresì, qualora se ne presentasse la necessità, a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’eventuale Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenti.
Articolo 24 ASSICURAZIONI
1. Il Raccordato alla sottoscrizione del Contratto consegna a RFI una copia di una polizza assicurativa conforme a quanto previsto all’art. 29 delle DICC.
2. Qualsiasi circostanza, che dovesse inficiare la validità della suddetta polizza assicurativa comporta - sino al relativo ripristino a cura del Raccordato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento - la sospensione dell’esercizio del raccordo. In mancanza del rispetto di tale termine trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 28.
3. RFI dichiara di avere un contratto assicurativo di RCT con un massimale analogo a quello richiesto al Raccordato e si impegna a mantenere l’efficacia dello stesso o di altro equivalente per tutto il periodo di vigenza del Contratto.
Articolo 25 GARANZIE
1. Il Raccordato alla sottoscrizione del Contratto consegna a RFI copia di fideiussione di importo pari a € (/00) rilasciata da ……………………, conforme a quanto previsto all’art. 41 delle DICC.
2. Qualora emergessero variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche-patrimoniali dell’istituto bancario o assicurativo il Raccordato, su richiesta di RFI, dovrà procedere - entro 60 giorni – alla sostituzione del garante con un altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di RFI (rating congruente oppure esplicito benestare in funzione degli importi da garantire), pena la risoluzione del contratto.
3. La suddetta fideiussione sarà svincolata entro i sei mesi successivi il termine del Contratto sempreché il Raccordato abbia ottemperato a tutte le obbligazioni che gli derivano dallo stesso Contratto.
4. Qualora si verificassero le ipotesi di esecuzione di lavori a cura di RFI ed a spese del Raccordato, di cui agli art 4, 14 e 19, e il pagamento degli oneri a carico del Raccordato non avvenisse prima dell’inizio dei lavori, in ciascuna di tali evenienze, prima dell’inizio dei lavori dovrà altresì essere consegnato il documento originale comprovante l’avvenuta stipula di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari a quello convenuto nella fase di condivisione dell’importo dei lavori stessi. Tali fideiussioni
dovranno avere le caratteristiche previste dall’articolo 41 delle DICC e saranno svincolate non appena sarà stata verificata la regolarità dei pagamenti dovuti.
5. In caso di utilizzo, anche parziale, da parte di RFI di una delle suddette fideiussioni, il Raccordato dovrà, pena la risoluzione del contratto, ripristinare/reintegrare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi la medesima fideiussione, consegnando a RFI la relativa documentazione.
Articolo 26
CODICE ETICO - MODELLI 231 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
1. Il Raccordato, nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
Tra l’altro il Raccordato prende esplicitamente atto che:
a) ai sensi del citato Codice Etico, “omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l’integrità, l’indipendenza, la reputazione e l’imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti”;
b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.
2. Il Raccordato, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:
a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
b) dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della
corruzione;
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o
(ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità del Raccordato, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. Fermo restando quanto sopra, il Raccordato dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.
Articolo 27 CLAUSOLA DI TRASPARENZA
1. Il Raccordato espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Raccordato non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà
automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Raccordato che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Entrambe le Parti hanno diritto di chiedere la risoluzione del Contratto in base alle norme del Codice Civile.
2. RFI potrà avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, ove il Raccordato abbia dato corso anche ad una sola delle seguenti violazioni:
- costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
- inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni richiamate, anche indirettamente nel presente Contratto;
- mancato ripristino delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 16, entro il termine indicato da RFI nella comunicazione di cui allo stesso articolo 16;
- insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate dopo un primo controllo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14 e 19;
- utilizzazione di personale privo dei requisiti professionali previsti;
- inosservanza della condizione posta dall'articolo 22 per la cessione del Contratto di raccordo;
- ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme;
- mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell’art. 4 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri;
- mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel Contratto;
- perdita di validità della polizza assicurativa o della fideiussione di cui al presente Contratto ovvero mancato reintegro della fideiussione;
- violazione del codice etico;
- violazione della clausola di trasparenza.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
4. La risoluzione del Contratto può comportare l'incameramento della garanzia di cui all’articolo 25, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.
Articolo 29
SPESE DI ISTRUTTORIA, REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
1. Oltre agli oneri previsti ai precedenti articoli 4, 5, 9 e 14, sono a carico del Raccordato i costi di istruttoria, tra cui sono comprese le attività di autorizzazione, progettazione, verifica e approvazione progettuale svolte da RFI. I suddetti costi sono determinati sulla base dei criteri indicati all’art. 43 delle DICC e di seguito indicati:
- € (autorizzazione)
- € (progettazione)
- € (verifica ed approvazione progettuale)
2. Le spese di stipulazione del presente Contratto, nonché delle copie e dei disegni occorrenti, sono a carico del Raccordato. Sono altresì a carico del Raccordato le eventuali spese di bollatura del presente Contratto. In caso di rinnovi contrattuali le spese amministrative sono quantificate forfettariamente.
3. In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
4. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 30 FORO COMPETENTE
Resta convenuto che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione al presente Contratto, che non sia componibile in via amichevole, sarà deferita in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.
Articolo 31 ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Raccordato elegge il proprio domicilio:
a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di ………… – tel.
……. , fax ……….., PEC: …..@
b) agli effetti fiscali presso l'Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate di
………………….
RFI elegge il proprio domicilio:
a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di ;
b) agli effetti fiscali presso l'Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate di
………………….
Agli effetti fiscali le Parti contraenti dichiarano rispettivamente la propria denominazione anagrafica tributaria ed il proprio numero di partita IVA:
RFI SpA Piazza della Croce Rossa 1 – 00000 XXXX partita IVA n. 01008081000.
………………….. partita I.V.A. n.……………
Articolo 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Xxxx Xxxxxx acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per RFI:
Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è RFI, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è RFI, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Per [il Raccordato]:
Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è RFI, rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del Titolare], con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Articolo 33
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
1. Per quanto non è previsto nel presente Contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.
2. In caso di difformità con le DICC vale quanto indicato nel presente contratto.
3. Qualora, nel periodo di validità del presente Contratto, le DICC venissero modificate, il Raccordato può chiederne l’applicazione.
4. Nell’ipotesi che, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provvedimenti adottati dall’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del RFI, potrà rendersi necessario adeguare le disposizioni del contratto medesimo. In tal caso RFI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare al Raccordato un nuovo testo modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, il Raccordato dovrà sottoscrivere senza ritardo.
Articolo 34 ALLEGATI AL CONTRATTO
Il presente Contratto consta di n. …. fogli ed è controfirmato dal Signor nella
sua qualità di ……… (per il Raccordato) e dal Signor nella sua qualità
di Direttore della Direzione Territoriale Produzione di ……………… (per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). Si allegano al Contratto per farne parte integrante e contestuale:
1. Planimetria del raccordo, sottoscritta dalla Parti, con indicazione delle rispettive proprietà;
2. Planimetria con l’ubicazione dell’area oggetto del Contratto di Concessione d’uso;
3. Progetto definitivo;
4. Piano schematico (stralcio del piano schematico) dell’impianto ferroviario RFI di
……….. dove figura l’innesto del raccordo con i relativi dispositivi di sicurezza;
5. Fascicolo Raccordo.
6. DICC edizione …..
******
Qualora siate d’accordo con la proposta che precede, Vi preghiamo di inviarci copia della presente lettera e relativi allegati su supporto informatico, trascritta su Vostra carta intestata, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal Vs. legale rappresentante in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
DICHIARAZIONE ANNESSA ALL’ATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 co.2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3 “Durata del Contratto”, 4 “Esecuzione lavori e spese per esame progetto, costruzione, sorveglianza”, 5 “Collaudo ed attivazione del Raccordo”, 8 “Facoltà di RFI di servirsi del Raccordo”, 11 “Movimenti da/per il Raccordo”, 13 “Protezione dei passaggi a livello”, 14 “Manutenzione del Raccordo”, 16 “Sospensione dell’esercizio del
Raccordo”, 17 “Interruzione dell’esercizio del Raccordo”, 19 “Modifica del Raccordo”, 20 “Rispristino dell’area e degli impianti RFI al termine del Contratto”, 21 “Recesso”, 22 “Cessione del Contratto”, 28 “Risoluzione del Contratto”, 29 “Spese di istruttoria, registrazione e regime fiscale”, 30 “Foro Competente”.
Per il Raccordato