CONDIZIONI COLLETTIVE GENERALI E SPECIALI
Condizioni valide per l’adesione a polizza collettiva
VH ITALIA
ASSICURAZIONI
CONDIZIONI COLLETTIVE GENERALI E SPECIALI
DI ASSICURAZIONE LINEA SECUFARM®
Ed. Aggiornata al 01/2022
ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI
VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
AGEVOLATA DA CONTRIBUZIONE PUBBLICA
SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
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DIP DANNI
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DIP AGGIUNTIVO DANNI
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CONDIZIONI GENERALI COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
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CONDIZIONI SPECIALI
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
sito internet: xxx.xx-xxxxxx.xx
ASSICURAZIONE SULLE RESE VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
Documento informativo relativo al prodotto assicurato relativo a polizze di assicurazioni agevolabili con contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG SEDE SECONDARIA ITALIA
Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047
VH ITALIA
ASSICURAZIONI
PRODOTTO: CS-2022-COLL-SF-AG
ED.01/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E’?
La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (PGRA).
Che cosa è assicurato?
La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili. Causati dalle seguenti avversità:
- Catastrofali: Gelo e Brina, Alluvione, Siccità;
- Frequenza: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve,
- Accessorie: Colpo di Sole, Vento Caldo, Ondata di Calore e Sbalzo Termico.
La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.
Che cosa NON è assicurato?
Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità
atmosferiche assicurate.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale nel territorio nazionale.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.
PRINCIPALI ESCLUSIONI:
-danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
-danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
-danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane, bradisismo ecc.
-qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.
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DIP DANNI - Ed. Aggiornata al 01/2022
Che obblighi ho?
Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione.
Inoltre ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in corso di contratto.
In caso di sinistro l’assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati
L’assicurato deve comunicare l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato dal contraente in un’unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri
mezzi di pagamento ammessi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi
di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità. Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.
La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.
Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l’assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.
Quando e come devo pagare?
Come posso disdire la polizza?
Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione.
Inoltre, ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in corso di contratto.
In caso di sinistro l’assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati
L’assicurato deve comunicare l’eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori
Il premio deve essere pagato dal contraente in un’unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri
mezzi di pagamento ammessi.
Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l’assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi
di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità. Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.
La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.
Che obblighi ho?
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DIP DANNI - Ed. Aggiornata al 01/2022
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ASSICURAZIONE SULLE RESE A SEGUITO DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)
VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG SEDE SECONDARIA ITALIA
Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047
ASSICURAZIONI
PRODOTTO: CS-2022-COLL-SF-AG
Ed. 01/2022 il presente Dip aggiuntivo è l’ultimo disponibile
VH ITALIA
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire, più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxxxx) ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.
Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all’Albo Imprese IVASS nella seguente sezione: Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047.
Sito internet della società: xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xxx/xx/xxxxx/. Email: xxxx@xx-xxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale della società
Sulla base dell’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad €57.618.375,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad €30.863.776,00
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 429,1 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’Impresa si inviata a consultare il
seguente sito al link: hiips://xxx.xxxxxxxxxx-xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ Al Contratto si applica la Legge Italiana.
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l’Impresa risponde nei limiti delle
somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.
Il ricorso a tale strumento assicurativo risulta una misura indispensabile per l’Imprenditore Xxxxxxxx che intende garantirsi contro compromissioni dovute ad eventi atmosferici avversi.
Gli Imprenditori Agricoli possono stipulare polizze assicurative AGEVOLATE per la copertura dei rischi aziendali.
Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo gli agricoltori che abbiano stipulato polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione del rischio, documento approvato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole e redatto con i rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola, che riporta i prodotti assicurabili con l’agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, frequenza ecc.) nonché una serie di combinazioni degli stessi che l’agricoltore deve obbligatoriamente sottoscrivere per usufruire della agevolazione. L’assicurato, al solo fine di non perdere il finanziamento pubblico, ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell’azienda agricola insistente sul medesimo comune.
Tale assicurazione è operante al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.
Ove previsto l’assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa NON AGEVOLATA, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’indennizzo dei danni sotto soglia causati dalle avversità contrattualmente previste.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Ulteriori esclusioni oltre a quelle riportate nel DIP Danni:
- formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- carente manutenzione della rete scolante;
- innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio;
- malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l’argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
- mancata o non puntuale raccolta del prodotto per “Eccesso di Pioggia”;
- cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- scottature o allessamento a caricodie frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o
attacchi parassitari;
- danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga,
- per quanto concerne la garanzia “Eccesso di Pioggia“ non costituiscono oggetto di indennizzo i danni diversi da: Cracking, fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee; Marcescenze su uva da vino; effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio
verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto, asfissia radicale per tutti i prodotti ad esclusione dell’uva da vino, effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente ai prodotti Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza
- Per quanto concerne la garanzia “Colpo di Sole“, “Venti Caldi“ e “Ondata di Calore” non costituiscono oggetto di indennizzo i danni relativi a fenomeni diversi da Avvizzimenti/ appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato
Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.
Per quanto concerne la FRANCHIGIA:
L’assicurazione è prestata con l’applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:
- Per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con franchigia fissa del 30%,20%,15%,10%,5% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell’assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.
Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.
Per quanto concerne lo SCOPERTO:
L’assicurazione può essere prestata con l’applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di
danno liquidabile che rimane a carico dell’assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.
Per quanto concerne il LIMITE D’INDENNIZZO:
l’assicurazione è prestata con l’applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l’importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l‘impresa?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | In caso di sinistro l’assicurato deve: a) dare immediato avviso scritto all’Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, e comunque entro le 36 ore successive per quanto concerne il Gelo-Brina, ed entro 3 giorni, per quanto concerne i danni da Grandine e Vento ForteeAltreAvversità, decorrentidaquelloincuisièverificatol’evento o dal giorno in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza. b) dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria; c) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle su perfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione d) informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto. e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l’Impresa ed il Contraente, a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni Partita denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno. COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI: L’assicurato deve comunicare all’Impresa eventuali riduzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Contratto di Assicurazione e, quindi, alla proporzionale riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta, sia validamente documentata e sia stata accettata dall’Impresa). COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA: L’assicurato deve denunciare l’evento dannoso all’Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affinché venga accertato il danno. Il premio in ogni caso dovrà essere pagato per intero.Tale danno sarà computato agli effetti del superamento della soglia ma escluso dall’indennizzo anche nell’eventualità di un successivo sinistro. | |
PRESCRIZIONI | Il diritto all’indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. | |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni | |
OBBLIGHI DELL’IMPRESA | L’Impresa è tenuta a pagare l’indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/assicurato. |
Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:
- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità Grandine e Vento Forte;
- a partire dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica per l’avversità Gelo/Brina;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le Altre Avversità.
I termini di decorrenza e di cessazione della Garanzia possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversità assicurate.
Come posso disdire la polizza?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura, è riconosciuto il diritto all’assicurato di fare richiesta all’Impresa al fine di ottenere l’anticipata risoluzione del contratto.
In caso di accoglimento, l’Impresa entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo. In caso di accettazione della stessa da parte dell’assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli.
A chi è rivolto questo prodotto?
Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell’assicurato.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’Impresa assicuratrice | Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: VereinigteHagelversicherungVVaG sede secondaria Xxxxxx, 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00. Email: xxxxxxx@xx-xxxxxx.xx FAX: 0000000000 |
All’IVASS |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
MEDIAZIONE | Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L’AZIONE GIUDIZIARIA. |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. FACOLTATIVA |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | L’assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l’espletamento della perizia d’appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
SULLE RESE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO 2
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI 7
AVVERSITA’ CATASTROFALI 7
AVVERSITA’ DI FREQUENZA 7
AVVERSITA’ ACCESSORIE 8
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI 8
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio) 12
POMACEE 12
DRUPACEE 12
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 12
(norme che regolano l’assicurazione in generale) 12
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 12
Art. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 13
Art. 3 – ESCLUSIONI 15
Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA 15
Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE 16
Art. 6 – SOMMA ASSICURATA 17
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 17
Art. 8 – PREMIO 18
Art. 9 – SOGLIA 18
Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO 18
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA 18
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO) 18
Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA 19
Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO 19
Art. 15 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO 21
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO 21
Art. 17 – MANDATO DEL PERITO 21
Art. 18 – NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA 21
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE 22
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA 23
Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI 23
Art. 22 – PERIZIA D’APPELLO 24
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO 24
Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO 24
Art. 25 – PAGAMENTO DELL’ INDENNIZZO 25
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 25
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI 25
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO 25
Art. 29 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO 25
Art. 30 – FORO COMPETENTE 25
Art. 31 – NORME DI LEGGE 25
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 25
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 26
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 28
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 28
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
ADERENTE | Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà in tal senso. |
ANTERISCHIO: | Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio. |
POLIZZA RIEPILOGATIVA | Documento emesso dalla Società, e da quest’ultima sottoscritto unitamente al Contraente, in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il computo del Premio sulla base dei Certificati di Assicurazione emessi e convalidati dal Contraente. |
APPEZZAMENTO: | Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva. |
ASSICURATO: | Socio del Contraente, persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione. |
ATTECCHIMENTO: | Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa. |
AZIENDA AGRICOLA: | Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, compreso il loro contenuto ed il bestiame, beni strumentali, allevamenti, ove si attua l’attività agricola, forestale, zootecnica e le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice civile e successive modificazioni ed integrazioni. |
BOLLETTINO DI CAMPAGNA/RELAZIONE DI XXXXXXX: | Il documento che riporta i risultati di xxxxxxx. Esso può essere: - di constatazione, - definitivo. Tale documento, se redatto in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale, se redatto, invece, in formato cartaceo, dovrà essere sottoscritto con firma autografa. |
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: | L’adesione alla polizza collettiva che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; - l’indicazione circa la presenza di polizze integrative non agevolate; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel piano assicurativo individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 503/1999; - l’indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l’assicurazione; - Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura; - L’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente. |
CERTIFICATO PROVVISORIO DI ASSICURAZIONE | Documento firmato dall’assicurato contenente l’impegno a sottoscrivere e perfezionare il cerificato di assicurazione definitivo avanti il suo completamento. Tale documento contiene i dati provvisori in attesa di essere confermati o modificati in base a quanto inserito nel fascicolo aziendale. |
COLTURA IRRIGUA: | Coltivazione che beneficia dell’irrigazione sia regolare che di soccorso. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione. |
COMPAGNIA: | L’Impresa di Assicurazione Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia. |
CONTRAENTE: | L’Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di assicurazione, per conto dell’Assicurato |
CONVALIDA: | Conferma, apposta sul Certificato d’Assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva. |
CRACKING: | Fessurazione, spaccatura provocata dall’eccessiva disponibilità di acqua e dall’aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull’epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L’assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto. |
DOCUMENTO INFORMATICO | La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata da D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. |
DIP DANNI: | Documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo. |
DIP AGGIUNTIVO DANNI: | Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. |
DISTRIBUTORE: | Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione. |
EMERGENZA: | Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. |
FASE FENOLOGICA: | Stato specifico del ciclo vitale di un organismo vivente identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale e comportamentale, indotto dalla maturazione stagionale delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche. |
FIRMA DIGITALE | Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. |
FIRMA ELETTRONICA – FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA) – FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ) | Firme definite dall’art. 3.1 punti 10, 11 e 12 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014. |
FITOPATIA: | Qualsiasi malattia della pianta. |
FRANCHIGIA: | La parte di danno espressa in punti percentuali esclusa dall’indennizzo. |
GEOREFERENZIAZIONE: | Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali. |
IMPRENDITORE AGRICOLO: | Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO: | Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un’intermediario assicurativo a titolo accessorio che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa. |
IRRIGAZIONE: | Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni ai fini di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata. |
IVASS: | L’Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’Ivass svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese ed assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la L. 135/2012, a decorrere dal 01.01.2013, l’Ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’Isvap. |
LIMITI ASSUNTIVI: | Quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro. |
LIMITE DI INDENNIZZO: | La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. |
MANCATA RESA/PRODUZIONE: | È la differenza tra la resa effettiva (Produzione effettiva) risultante al momento del raccolto e la resa assicurata (produzione assicurata) da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale. |
NOTIFICA | Comunicazione alla società dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato alla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla società. Essa deve contenere almeno: generalità dell’assicurato, prodotto, valore assicurato, Comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate, quantitativi e superfici. |
ORGANISMO ASSOCIATIVO: | Il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude, con la Società di assicurazione, la Polizza Collettiva, rappresentativa della base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell’Assicurato, socio dell’Organismo Associativo. |
OSSERVAZIONE | Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di Campagna/Relazione di Perizia al fine di evidenziare situazioni tecniche significative ed utili per un eventuale sinistro successivo. |
PARTITA: | La Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun appezzamento situato in un medesimo Comune. |
PERIZIA D’APPELLO | Controllo ulteriore effettuato su richiesta dell’assicurato in caso di mancata accettazione delle risultanze di perizia. Esso consta di due fasi: una prima fase volta alla revisione di perizia che prevede la partecipazione del perito nominato dalla Compagnia e di quello nominato dall’assicurato. Una seconda fase eventuale, da tenersi solo in caso di mancato accordo, ove si procede alla nomina del terzo perito con le modalità stabilite nella polizza convenzione. In tale fase si attua un’ulteriore e definitiva revisione della perizia e le decisioni vengono prese a maggioranza. |
PERIZIA NEGATIVA | Impossibilità di eseguire la perizia a causa di determinati motivi specificatamente indicati nella relazione di perizia. |
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI): | Documento da allegare al Certificato di Assicurazione i cui dati derivano dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l’anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo. |
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA): | Piano di Gestione dei rischi in agricoltura emanato con apposito D.M. del M.I.P.A.A.F. e vigente per l’anno in cui si stipula la polizza. |
POLIZZA: | Il documento che prova l’assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, il Certificato d’Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle Parti per completarla e/o modificarla. |
Documento che prova l’assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi Certificati di Assicurazione. |
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) | Sistema di posta elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R). |
PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. |
PREZZI UNITARI: | Valori espressi in euro per unità di prodotto oggetto di garanzia. |
PRODOTTO: | Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili, come definite nel PGRA, indicate nel Certificato d‘Assicurazione. |
PRODUZIONE: | Le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o in numero di pezzi o piante. Trattasi del risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo Comune. |
PRODUZIONE ASSICURATA: | La produzione oggetto di garanzia riportata nel documento contrattuale e riferita all’intero ciclo produttivo. |
PRODUZIONE EFFETTIVA: | È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta. |
PRODUZIONE INDENNIZZABILE: | È la produzione potenziale dell’annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia. |
PRODUZIONE POTENZIALE | Capacità produttiva massima della coltura oggetto di garanzia per il ciclo produttivo di riferimento. Tale produzione può risultare maggiore o minore rispetto all’assicurata. |
PRODUZIONE IRRISARCIBILE | Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la produzione indennizzabile. |
RISERVA | Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna/relazione di perizia ogniqualvolta riscontra una situazione diversa da quanto previsto nel contratto di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della Società di Assicurazione. |
RUGGINOSITA’: | Lesioni istologiche superficiali causate dal gelo, interessanti l’epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione. |
SCOPERTO: | Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato. |
SEMINA: | L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SET INFORMATIVO: | L’insieme dei documenti che sono predisposti dalla Compagnia, consegnati al Contraente e Assicurato prima della sottoscrizione, del contratto e pubblicati nel sito internet dell’Impresa. |
SOMMA ASSICURATA: | Valore della Produzione indicata sul Certificato d’Assicurazione. |
SOCIETA’: | L’Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva. |
SOGLIA: | Limite del 20% del danno risarcibile a termini di polizza, come previsto dal PGRA. Il superamento di tale limite è necessario per poter maturare il diritto all’indennizzo. |
TRAPIANTO: | Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. |
VALORE DELLA PRODUZIONE: | Somma espressa in euro ottenuta moltiplicando la produzione per il prezzo unitario del prodotto. |
VARIETA’: | Insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., IGP, DOP. |
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI
Premesso che:
• gli effetti degli eventi in garanzia devono essere riscontrati, escluso l’evento Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
• gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.
Nel testo che segue si intendono per:
AVVERSITA’ CATASTROFALI
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0° gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.
SICCITA’: Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno a un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico nel terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento (il depauperamento deve intendersi quale condizione obbligatoria per le coltivazioni irrigue) delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
GRANDINE: Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
ECCESSO DI PIOGGIA:
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:
- precipitazioni prolungate: intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 (cinque) anni,
ECCESSO DI NEVE:
VENTO FORTE:
relativa all’arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento dannoso denunciato;
- precipitazioni di particolare intensità: intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi;
- nubifragio: intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato.
Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h-14m/s), sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del Vento Forte sul prodotto assicurato, ancorchè causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
VENTO CALDO:
SBALZO TERMICO:
COLPO DI SOLE: ONDATA DI CALORE:
(Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi al prodotto.
Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40° C, che provochino scottature al prodotto assicurato.
Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore ai 40° tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI
Agli effetti della quantificazione del danno, tra le parti si conviene di attribuire, ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno, il seguente significato convenzionale:
LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla Grandine e dal Vento Forte.
Per il Pomodoro da industria e da mensa, sono da definirsi tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell’epicarpo.
Le lesioni si classificano sia in base alla superficie, lunghezza e profondità, sia in base alla frequenza.
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DIMENSIONE
Per pomacee, pesche, nettarine ed actinidia
• LESIONE MINIMA: lesione senza rottura dell’epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore ad 1 mm;
• LESIONE LIEVE: lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
• LESIONE MEDIA: lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm,
• LESIONE NOTEVOLE: lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.
N.B.: per le mele si definisce lesione solo il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o la loro alterazione cromatica, diversamente il trauma deve essere classificato nella categoria ONDULAZIONE.
Per ciliegie e susine a frutto piccolo
• i valori delle lesioni si considerano ridotti di ½. Per albicocche e le restanti cultivar di susine
• I valori delle lesioni si considerano ridotti di ¼. Per cachi e fichi
• LESIONE LIEVE: quando risulta interessato, tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
• LESIONE MEDIA: quando risulta interessato, tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo,
• LESIONE NOTEVOLE: quando risulta interessata, tutta o in parte, la seconda metà del mesocarpo.
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FREQUENZA
Per cocomeri e meloni:
• QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
• PIU’ LESIONI: oltre 4 lesioni.
Per viti madri:
• SINGOLA LESIONE: unica lesione;
• QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni;
• PIU’ LESIONI: da 4 a 6 lesioni,
• NUMEROSE LESIONI: oltre 6 lesioni.
Per drupacee ed actinidia:
• SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
• QUALCHE LESIONE: da 2 a 4 lesioni minime e/o lievi, fino a 3 lesioni, se medie e/o notevoli;
• PIU’ LESIONI: da 5 a 9 lesioni, se minime e/o lievi; da 4 a 7 lesioni, se medie e/o notevoli,
• NUMEROSE LESIONI: oltre 9 lesioni, se minime e/o lievi; oltre 7 lesioni, se medie e/o notevoli.
Per pomacee ed agrumi:
• SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
• QUALCHE LESIONE: da 2 a 5 lesioni, se minime; fino a 3 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli;
• PIU’ LESIONI: da 6 a 10 lesioni, se minime; da 4 a 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli,
• NUMEROSE LESIONI: oltre 10 lesioni, se minime; oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli.
ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile a carico delle mele, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.
CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO
• TRACCIA DI ONDULATO: non più di una lesione lieve;
• ONDULATO LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto;
• ONDULATO MEDIO: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto;
• ONDULATO NOTEVOLE: quando la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 della superficie del frutto.
DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto, causato da lesioni di Grandine precoce.
Classificazione a seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno:
• DEFORMAZIONE LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
• DEFORMAZIONE MEDIA: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto;
• DEFORMAZIONE GRAVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto.
FRUTTO DISTRUTTO: si considerano distrutti i frutti le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nelle precedenti categorie di danno, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano, altresì, distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da Grandine e/o Vento Forte.
LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell’epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
ALTERAZIONE DELL’EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking)
CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO
• TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
• LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
• MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto,
• NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE: lesioni istologiche superficiali, interessanti l’epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall’incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l’epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell’epicarpo.
AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell’epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.
CINGHIATURA: anello rugginoso interessante l’intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.
CLASSIFICAZIONE A SECONDA DELLA SUPERFICIE DEL FRUTTO INTERESSATA DAL FENOMENO
• LIEVA: interessamento della circonferenza fino a 45°;
• MEDIA: interessamento della circonferenza da 45° a 135°,
• NOTEVOLE: interessamento della circonferenza oltre i 135°
CRACKING: fessurazione, spaccatura provocata dall’eccessiva disponibilità di acqua e dall’aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull’epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi.
L’assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto.
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)
POMACEE
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
SVETTAMENTO: rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato.
STRONCATURA: rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato.
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
• cm. 50 a cm. 100 per il Pero;
• cm. 50 a cm 110 per il Melo.
DRUPACEE
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da cm.40 per tutta la lunghezza dell’astone.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(norme che regolano l’assicurazione in generale)
Premessa:
le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.
In caso di divergenza tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l’Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l’Organismo Associativo.
L’Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni di Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all’atto della sottoscrizione del Certificato d’Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione medesima.
La società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali in base alle tipologie di prodotto di seguito indicate:
mod. CS-2022-COLL-ST-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:
- Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve);
- Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico),
mod. CS-2022-COLL-SF-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:
- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina);
- Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve);
- Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo Termico),
mod. CS 2022-COLL-ST-GOLD-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:
- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina);
- Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve),
mod. CS-2022-COLL-ST-CAT: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:
- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina);
- Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve);
- Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico).
Art. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia, se è stato pagato il premio, indennizza il danno da mancata resa quantitativa, oltre all’eventuale danno di qualità, se espressamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, conseguente al verificarsi di avversità atmosferiche (quali: Alluvione, Gelo-Brina, Siccità, Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte, Sbalzo Termico, Vento Caldo, Colpo di Sole e Ondata di Calore), purchè detti eventi risultino assicurati nel Certificato di Assicurazione e purchè siano previsti nel PGRA. La garanzia copre il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un ciclo produttivo. L’assicurazione concerne tutta la Produzione complessiva aziendale del Prodotto posto in copertura, coltivato all’interno di uno stesso Comune, e relativa ad un solo ciclo produttivo.
Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.
Con riferimento alla Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Avversità di Frequenza ed Accessorie Linea Standard (CS-2022-COLL-ST-AG), Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Gold (CS-2022-COLL- ST-GOLD-AG), polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Cat (CS-2022-COLL-ST-CAT) e Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Secufarm® (CS-2022-COLL-SF-AG) si sottolinea, salvo eventuali deroghe per quest’ultima, quanto segue:
Esclusivamente per i prodotti Uva da Vino, Uva da Tavola, Drupacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Noci, Nocciole per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE - FICHI - CACHI | |
1° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
2° ANNO | 20% DELLA PIENA PRODUZIONE |
3° ANNO | 50% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 80% DELLA PIENA PRODUZIONE |
5° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
DRUPACEE - ACTINIDIA | |
1° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
2° ANNO | 30% DELLA PIENA PRODUZIONE |
3° ANNO | 70% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
MANDORLE | |
1° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
2° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
3° ANNO | 30% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
NOCCIOLE | |
1° 2° 3° 4° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
5° ANNO | 20% DELLA PIENA PRODUZIONE |
6° ANNO | 40% DELLA PIENA PRODUZIONE |
7° ANNO | 60% DELLA PIENA PRODUZIONE |
8° ANNO | 80% DELLA PIENA PRODUZIONE |
9° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
NOCI | |
1° 2° 3° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 20% DELLA PIENA PRODUZIONE |
5° ANNO | 40% DELLA PIENA PRODUZIONE |
6° ANNO | 60% DELLA PIENA PRODUZIONE |
7° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
UVA DA VINO | |
1° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
2° ANNO | 30% DELLA PIENA PRODUZIONE |
3° ANNO | 80% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
UVA DA TAVOLA | |
1° ANNO | 0% DELLA PIENA PRODUZIONE |
2° ANNO | 30% DELLA PIENA PRODUZIONE |
3° ANNO | 70% DELLA PIENA PRODUZIONE |
4° ANNO | 100% DELLA PIENA PRODUZIONE |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti),
• impianti antipioggia.
Sono compresi in garanzia anche:
• i prodotti identificati dalla denominazione ANIA „SOTTORETE CHIUSA ANTICIPATA“ per i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, fino alle ore 12.00 del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per le Pomacee ed il 31 maggio per l’actinidia e uva da vino (decorsi tali termini la garanzia deve intendersi sospesa). La garanzia sarà nuovamente operativa nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
• i prodotti identificati dalla denominazione ANIA “SOTTORETE APERTA” per i danni da Grandine
accaduti a rete non stesa fino alle ore 12.00 del:
- 15 maggio per drupacee;
- 25 maggio per pomacee;
- 31 maggio per actinidia e uva da vino;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso qualora questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa e non siano dovuti alla negligenza, dolo dell’assicurato, o alla vetustà e usura dell’impianto (l’impianto deve essere montato e manutenuto a regola d’arte con la diligenza del buon padre di famiglia).
Art. 3 – ESCLUSIONI
Oltre quanto espressamente delineato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata, in alcun caso, per danni conseguenti a:
a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
c) Carente manutenzione della rete scolante;
d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
f) incendio;
g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
h) errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
i) malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l’argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
m) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all’indisponibilità di macchine raccoglitrici ecc.);
n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per Eccesso di Pioggia;
o) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
p) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari,
q) danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.
Per quanto concerne la garanzia “Eccesso di Pioggia” costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:
r) Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;
s) Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali descritte nell’art. 3 per quanto concerne la Linea Standard (CS-2022-COLL-ST-AG) la Linea Standard Gold (CS-2022-COLL-ST GOLD-AG), e la Linea Secufarm® (CS-2022-COLL-SF-AG), ed art. 2 per quanto concerne la Linea Standard Cat (CS-2022-COLL-ST-CAT);
t) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto;
u) effetti meccanici causati da nubifragio limitatamente alle produzioni da granella di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza,
v) Asfissia radicale per tutti i prodotti ad esclusione dell’uva da vino.
Ad eccezione di quanto previsto e disciplinato nelle Polizze Collettive Agevolate sulle rese Linea Standard Gold (CS-2022-COLL-ST-GOLD-AG) si evidenzia che, per quanto concerne le garanzie “Colpo di Sole”, “Vento Caldo” e “Ondata di Calore”, costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:
Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.
Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il rilascio del Certificato di Assicurazione, il quale, ai fini della sua validità, deve essere debitamente sottoscritto dall’Assicurato. Il Certificato di cui sopra, dovrà
poi essere trasmesso, nei termini indicati nella polizza collettiva, a cura dell’Assicuratore o dell’intermediario, al Contraente, il quale dovrà provvedere alla sua immediata convalida oltre alla formale attestazione circa la qualifica di Socio dell’Assicurato.
La sottoscrizione del certificato potrà avvenire con le seguenti modalità:
- Attraverso l’utilizzo di firma digitale (FEA – FEQ) secondo le procedure delineate dal distributore, su direttiva della Compagnia (in tal caso dovrà essere raccolta specifica adesione a procedere secondo tale iter).
- Con firma autografa.
In ogni caso, si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
Fermo restando quanto espressamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per la fase fenologica di ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre:
• per la copertura dei danni causati da Grandine e Vento Forte: dalle ore 12.00 del 3° (terzo) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società, tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti previsti nella Polizza Collettiva;
• Ad eccezione di quanto previsto nella Polizza Collettiva Agevolata sulle rese, Avversità di Frequenza ed Accessorie Linea Standard, si evidenzia che, per la copertura dei danni causati da Siccità, la garanzia decorre: dalle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società, tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti delineati nella polizza collettiva;
• Per la copertura dei danni causati da Gelo-Brina: dalle ore 12.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società, tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti delineati nella polizza collettiva,
• per la copertura dei danni causati da tutte le altre avversità: dalle ore 12.00 del 6° (sesto) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società, tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti previsti nella Polizza Collettiva.
EVENTO | DECORRENZA |
GRANDINE-VENTO FORTE | Dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica |
SICCITA’ | Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica |
GELO-BRINA | Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica |
ALTRE AVVERSITA’ | Dalle ore 12.00 del 6°giorno successivo la notifica |
La data di Notifica deve risultare dal Certificato d’Assicurazione.
La Notifica dovrà essere contestualmente inviata anche al Contraente per indispensabile informativa. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al contraente per la convalida.
In ogni caso, la garanzia si considera operante secondo le carenze temporali suddette, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun prodotto.
La garanzia Assicurativa, per tutte le avversità, cessa alla fase di maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali.
Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE
All’atto di compilazione della documentazione precontrattuale, l’assicurato provvederà a sottoscrivere il certificato provvisorio attraverso il quale si impegna a perfezionare il certificato definitivo avanti il suo completamento. Nel certificato provvisorio sono indicati i dati minimi per l’identificazione del rischio.
Nel Certificato definitivo di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, Xxxxxx Xxxxxxx/Partita Iva ed indirizzo dell’Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- Comune di appartenenza dell’azienda e indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa le produzioni che l’assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, anch’esse debitamente sottoscritte;
- l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente e/o graficamente tramite coordinate GPS, con relative superfici coltivate (S.A.U.) corrispondenti al piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- L’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e relativo richiamo della polizza collettiva a cui aderisce;
- Superficie coltivabile totale in ettari (ha) del Certificato;
- Specie e varietà del Prodotto assicurato;
- Coordinate satellitari/dati georeferenziati delle superfici assicurate (solo se espressamente richieste al momento della notifica della copertura);
- Numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
- La dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
- La presumibile produzione del raccolto espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita;
- La descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità;
- L’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- Un’apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del Set Informativo,
- indicazioni relative al pagamento del premio.
L’Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati in esso indicati.
Art. 6 – SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato
Somma Assicurata = quantità di prodotto assicurato X prezzo unitario del prodotto assicurato
È fatto salvo il diritto dell’Assicurato, in base al disposto di cui all’art. 13: RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA, di richiedere esplicitamente per iscritto, la riduzione della somma assicurata.
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia, effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo dell’annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune.
L’Assicurato devemettere a disposizione della società, se specificamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:
• tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata;
• le mappe catastali relative agli Appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
• la documentazione comprovante la resa storica come da PAI;
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.
Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti.
L’assicurato devegarantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.
Art. 8 – PREMIO
Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta nella Polizza Collettiva.
Il Premio è dovuto da ciascun Assicurato per l’intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso.
Art. 9 – SOGLIA
L’assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 20% prevista dalla normativa vigente. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata secondo quanto disposto dal successivo art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO.
Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata con l’applicazione delle aliquote di Franchigia e di Limite di indennizzo previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione che variano a seconda della tipologia di prodotto scelta (Linea Standard - Avversità di Frequenza ed Accessorie (CS-2022-COLL-ST-AG); Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard CAT (CS-2022-COLL-ST-CAT-AG); Linea Secufarm® (CS-2022-COLL-SF-AG) o Linea Standard Gold (CS- 2022-ST-GOLD-AG), alle quali si rimanda integralmente.
Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l’eccedenza.
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento, nell’area geografica su cui insiste l’appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati e/o ai dati forniti dalla società Radarmeteo, considerando i valori disponibili relativi all’area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, riferendosi pure alla singola partita, anche se ottenuti per interpolazione.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’evento Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)
Danni anterischio dichiarati (deve effettivamente risultare da una dichiarazione scritta nel certificato) É riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati nel Certificato di Assicurazione, purchè tali rischi siano di lieve entità.
L’assicurato, nell’attestare la presenza di danni anterischio, è tenuto ad indicare con precisione quali partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza di danni anterischio dichiarati e l’indicazione delle partite colpite, devono risultare inequivocabilmente nel Certificato di Assicurazione.
L’assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L’assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, entro 10 giorni dalla data di notifica del rischio, di annullare dall’origine il certificato stesso.
Danni anterischio non dichiarati (e quindi non risultano da nessuna dichiarazione scritta sul certificato) Qualora il perito accerti l’esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia, e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della società,
indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).
Qualora l’assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo.
Danni anterischio dichiarati verificatisi nel periodo di carenza (con inserimento di denuncia di danno nel gestionale di Compagnia)
Qualora il perito accerti la presenza di un danno manifestatosi tra la data di notifica del certificato e la data di decorrenza della garanzia farà formale riserva alla società indicando che trattasi di danno anterischio verificatosi nel periodo di carenza.
Per tutti i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.
Per tutti i casi sopra indicati si evidenzia che ai fini della determinazione dell’indennizzo gli anterischi non concorrono al calcolo per il raggiungimento della soglia.
Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA
Quando si verifica, sopra una Partita assicurata, la distruzione di almeno un quinto del Prodotto, conseguente ad eventi diversi da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché la domanda sia presentata almeno 15 giorni prima dell’epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita. Ne consegue una riduzione proporzionale del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata o a mezzo PEC, o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva, della richiesta alla Società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati; tuttavia, può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
Il Certificato di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nel
Certificato d’Assicurazione.
Limitatamente all’avversità Gelo-Brina il premio è sempre dovuto per intero. RIDUZIONE DALL’ORIGINE
Qualora si verifichi su una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per la frutta medio tardiva, per le olive e l’uva da vino è concessa la riduzione della quantità indicata e del premio dall’inizio della garanzia, semprechè la domanda di riduzione sia inoltrata entro determinate tempistiche concordate con il contraente in fase di trattativa.
Quest’opzione è valida solamente per i certificati emessi a copertura delle sole avversità di frequenza e/o accessorie.
Non sono concesse riduzioni all’origine per specie e varietà precoci.
Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia
Grandine a maggio.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione dall’origine è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o PEC con apposita motivazione, da parte della società all’Assicurato ed al Consorzio, entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra prevista.
Tutte le domande di riduzione, sia proporzionali che dall’origine, devono essere notificate, redatte e recapitate al Consorzio.
Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l’attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 14 – DENUNCIA DI XXXXX
Per quanto concerne l’evento Eccesso di Pioggia, limitatamente al prodotto uva da vino, l’assicurato dovrà, entro 7 giorni successivi al verificarsi dell’evento, esclusi i sabati ed i festivi, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla società o tramite l’intermediario di riferimento della società, apposita denuncia.
Per quanto concerne i danni da Gelo-Brina l’assicurato dovrà, entro le 36 ore successive al verificarsi dell’evento, esclusi il sabato ed i festivi, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempreché
dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla Società, o tramite l’intermediario di riferimento, apposita denuncia.
Per quanto concerne i danni da Xxxxxxxx e Vento Forte l’assicurato in caso di sinistro, è tenuto a presentare apposita denuncia, direttamente alla società o tramite l’intermediario di riferimento, entro 3 giorni successivi al verificarsi dell’evento, esclusi il sabato e i festivi, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza sempreché dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria allorquando ritenga che il medesimo non comporti risarcimento. È espressamente riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall’evento denunciato e comunque prima dell’inizio della raccolta (sempre richiedendolo alla società o all’intermediario)
Per quanto concerne i danni derivanti da altri eventi assicurati, salvo diversi termini eventualmente riportati nelle Condizioni Speciali dei singoli prodotti, l’assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia direttamente alla società o anche tramite l’intermediario di riferimento, entro 3 giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento, esclusi i sabato e i festivi, o dal giorno in cui se ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito. Non è ammesso presentare mera denuncia per memoria.
EVENTO | TERMINE | RICHIESTA | FACOLTA’ | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO |
GELO-BRINA | Entro 36 ore dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI | Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite dal sinistro. L'assicurato non deve raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto all’art. 20 - 21. Deve altresì mettere a disposizione dei periti, se richiesto, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il piano colturale risultante nel fascicolo aziendale, il PAI, nonchè tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione. | |
Denuncia per memoria: NO | ||||
GRANDINE E VENTO FORTE | Entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI | È riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall’evento denunciato e comunque prima dell’inizio della raccolta. | |
Denuncia per memoria:SI | ||||
ALTRI EVENTI | Entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI | ||
Denuncia per memoria: NO | ||||
ECCESSO DI PIOGGIA SOLO PER UVA DA VINO | Entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI | ||
Denuncia per memoria: NO | ||||
N.B.: L'INADEMPIMENTO ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI OBBLIGHI PUO' COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO |
Art. 15 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO
In caso di danno, l’Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
L’Assicurato non potrà raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA-.
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società, o dal perito da essa incaricato, con l'assicurato o la persona da quest’ultimo eventualmente designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo ad esso equipollente. Dovrà, altresì, essere autorizzato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti. Il perito nominato dalla Compagnia a fronte della denuncia di danno, deve intendersi, salvo eventuale modifica comunicata per iscritto, confermato anche per la successiva perizia d’appello. È onere dell’assicurato fornire al perito, avanti ad esplicita richiesta, da quest’ultimo eventualmente formulata, tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto a rischio, oltre a fornire e mettere a disposizione di esso le planimetrie catastali relative alle superfici su cui insistono le partite assicurate.
L’inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. 17 – MANDATO DEL PERITO
Il perito di cui all'art. 16- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO- deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare, al momento dei\del sinistro\i, la Produzione in garanzia;
d) effettuare una verifica telematica del dato planimetrico-catastale, qualora richiesto espressamente dalla Compagnia, e ciò anche se in presenza delle planimetrie;
e) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
f) accertare se altri beni o colture limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze, abbiano subito danni similari;
g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’assicurato in ottemperanza a quanto disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA;
h) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
i) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
j) Procedere alla verifica della corrispondenza tra produzione assicurata e produzione potenziale (al fine di attestare la congruità della produzione assicurata),
k) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, nelle modalità previste dal successivo art. 18
- NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA e Art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Art. 18 – NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA
Al fine dell’espletamento del mandato di cui al precedente articolo 17, i periti potranno effettuare, anche in diverse occasioni perizie/rilievi preventive/i:
- atte a verificare lo stato colturale dei prodotti assicurati;
- atte alla georeferenziazione delle produzioni assicurate;
- atte a verificare l’entità dei danni causati dalle avversità in rischio ai prodotti assicurati;
- atte ad accertare l’entità di eventuali danni causati da avversità e/o eventi non in rischio, ai prodotti assicurati.
In occasione dei rilievi preventivi i periti potranno redigere una relazione di perizia o bollettino di campagna di constatazione, con apposite riserve ed osservazioni, che, in tal caso, dovrà essere sottoscritto dal/i perito/i medesimo/i e sottoposto alla firma dell’assicurato o di suo delegato. La firma di cui sopra equivale ad accettazione di quanto riportato nel documento stesso.
Si evidenzia, in ogni caso, che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà effettuata solamente in fase di perizia definitiva.
Al termine dei rilievi definitivi, il perito provvederà a redigere la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate. Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell’Assicurato o di suo delegato.
La firma dell'Assicurato o di suo delegato equivale ad accettazione della perizia.
La Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all’assicurato al momento dell’espletamento della perizia. La società ne tratterrà una copia.
Se il bollettino/relazione di perizia è sottoscritto digitalmente, verrà trasmesso all’assicurato a mezzo posta elettronica.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, la predetta Relazione di Xxxxxxx/Bollettino di campagna, viene anticipata a mezzo e-mail al contraente dal perito entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia.
Entro i tre giorni (non festivi) successivi alla perizia, la predetta relazione verrà notificata all’assicurato presso il domicilio, ovvero presso la sede dell’Assicurato, come da indirizzo risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante Posta Raccomandata A/R o PEC.
L’assicurato, dalla data di ricezione, ha tempo tre giorni (esclusi i festivi) per proporre eventuale appello (art. 22 - PERIZIA D’APPELLO).
Qualora l’assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all’art.22 la perizia diviene definitiva per la società ai fini della determinazione dell’indennizzo.
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione (danno di quantità) e di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, procedendo secondo i diversi passaggi:
1) stima della produzione indennizzabile;
2) stima della produzione effettiva;
3) stima del danno da mancata resa,
4) stima del danno qualitativo (se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione).
1) Il valore della Produzione Indennizzabile si stima detraendo dalla Produzione Potenziale e/o Assicurata (se uguale o inferiore alla produzione potenziale) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati nè assicurabili;
2) Il valore della produzione effettiva si stima attraverso una valutazione del prodotto presente in campo al momento della perizia con riferimento all’epoca di raccolta;
3) Il danno da mancata resa (danno di quantità) si stima, dunque, detraendo dalla Produzione Assicurata o dalla Produzione Indennizzabile (se inferiore alla produzione Assicurata) la produzione effettiva. Il rapporto tra la produzione persa e la produzione assicurata o produzione Indennizzabile (se inferiore dell’assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità,
4) Oltre al danno di quantità, se previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalle condizioni speciali per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.
Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti dal quale va detratta la percentuale per eventuali danni ante-rischio di
cui all’art. 12 DANNI VERIFICATESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e la
percentuale di franchigia così come stabilito dall’art. 10 FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO. L’indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al Valore della Produzione indennizzabile, con il Limite di Indennizzo indicato all’art. 10 FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO.
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA
Se il Prodotto colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, è giunto a maturazione, e non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, è riconosciuto il diritto all’Assicurato di iniziare o continuare la raccolta, purchè informi la Società ed il Contraente a mezzo PEC, da trasmettersi prima dell’inizio o della ripresa della raccolta, e purchèlasci, su ogni Partita denunciata, i campioni occorrenti per la stima del danno, secondo il disposto del successivo art.21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata e dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali (i campioni devono formare una diagonale. Non verrano presi in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, quelli siti sui bordi/confini)
Se entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione con posta certificata (PEC), la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all’art. 17: MANDATO DEL PERITO e dell’art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.
In tal caso l’Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.
Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI
I campioni previsti dall’art. 20 –RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA – fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della partita, per i prodotti sottoindicati devono avere le seguenti caratteristiche minimali:
• uva: per le avversità da Eccesso di Pioggia, Colpo di Sole e Gelo-Brina: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all’appezzamento assicurato (ciò in deroga alla percentuale indicata al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA); per tutte le altre avversità: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita (purchè costituiscano il 3% della partita assicurata);
• frutta e olive: una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
• pomodoro, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, cocomeri, meloni, fragole, bietola da seme: per le avversità da Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all’appezzamento assicurato (ciò in deroga alla percentuale indicata al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA), per tutte le altre avversità: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della partita (purchè costituiscano il 3% della partita assicurata);
• tabacco: tre file di piante passanti per la parte centrale della partita (purchè costituiscano il 3% della partita assicurata);
• agrumi: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata
• cereali a paglia e mais: per l’avversità Vento Forte: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all’appezzamento assicurato (ciò in deroga alla percentuale indicata al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA); per tutte le altre avversità: si veda disposto di cui all’art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA.;
• piselli e fagioli: per le avversità Vento Forte ed Eccesso di Pioggia: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all’appezzamento assicurato (ciò in deroga alla percentuale indicata al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA); per tutte le altre avversità: si veda disposto di cui all’art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA.
Per i prodotti a raccolta scalare l’Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l’intera partita assicurata al momento dell’evento.
Art. 22 – PERIZIA D’APPELLO
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l’espletamento della perizia d’appello. In caso di mancata richiesta nei termini previsti di seguito indicati, il suo diritto si intende decaduto.
A tal fine, entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento compresa della relazione di perizia o bollettino di Campagna definitivo, l’assicurato, anche per il tramite dell’intermediario, deve darne comunicazione alla Direzione della Società mediante PEC, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO.
Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento compresa della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, confermare o modificare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato. In caso di omessa comunicazione deve intendersi confermato quello nominato nel corso della prima perizia.
Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla nomina del perito incaricato dalla Società, i periti nominati, dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo i periti dovranno, seduta stante, procedere alla nomina del Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto fra coloro i quali risultano indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
La Perizia di Xxxxxxx dovrà in ogni caso eseguirsi non oltre il terzo giorno decorrente dalla data di designazione del Terzo Perito.
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO
L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata sollevata richiesta di perizia d'appello, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il prodotto sinistrato sia giunto a maturazione, egli può comunque iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare, su ogni appezzamento oggetto di appello, i campioni previsti dall'art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA e art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI-
o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
La perizia d’appello non può avere luogo, qualora l'Assicurato, dopo aver richiesto l’appello, non ottemperi a quanto previsto al precedente comma. In tal caso, infatti, la richiesta si intende decaduta. Quando la società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, è riconosciuto il diritto a quest’ultimo di assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 - DENUNCIA DI XXXXX.
Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando una nuova relazione di perizia / bollettino di campagna in doppio esemplare, per ognuna delle parti.
La perizia collegiale (in caso di nomina del terzo perito) è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Qualunque sia l’esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 25 – PAGAMENTO DELL’ INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Al momento della compilazione del Certificato di Assicurazione o anche successivamente, all’atto della presentazione di una denuncia di danno, l’Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori, ed in tal caso, per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.
Ai fini della verifica del superamento della Soglia di danno si farà riferimento all’intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l’Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
– superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
La Compagnia si riserva la facoltà di georeferenziare l’appezzamento al fine di individuare la superficie oggetto di contratto.
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI
La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine o effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’Indennizzo.
Art. 29 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO
Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione del Certificato d’Assicurazione, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d’appello.
Art. 30 – FORO COMPETENTE
Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Il Foro competente, per qualunque controversia, è quello di Verona.
Art. 31 – NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare all’assicurato il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite
Xxxxxxxxxxx/relazione di perizia emessa dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all’art.10 “Franchigia e limite di indennizzo”.
Entro i due giorni successivi dal ricevimento, l’assicurato dovrà comunicare l’accettazione dell’indennizzo offerto.
La mancata accettazione dell’offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra.
In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso. Si evidenzia sul punto che, in caso di accettazione dell’offerta, è fatto obbligo all’assicurato di eliminare in toto l’oggetto assicurato.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.
Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli 12 (danni verificatisi prima della decorrenza della garanzia (danno Ante-rischio); Art. 14 (denuncia di xxxxx); art. 15 (Obblighi dell’assicurato in caso di danno); art. 16 (modalità per la determinazione del danno) ed art. 25 (pagamento dell’indennizzo).
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- ALLA COMPAGNIA
vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG Sede secondaria Italia
Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 xxxxx X0 00000 Xxxxxx (XX)
Ufficio Reclami C.A._Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx A mezzo Fax: 045/0000000 Oppure
A mezzo mail: xxxxxxx@xx-xxxxxx.xx
Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:
- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS: hiip://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X00000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
- All’IVASS
vanno indirizzati i reclami:
aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.
Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:
hiip://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e 24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Il foro competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di Verona.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) La/Vi informiamo di quanto segue: TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società Vereinigte Hagelversicherung VVaG con sede in Xxxxxxxxxxxxxx 00 X- 00000 Giessen, Tel: x00 00000000, Fax: x00 00000000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxxx.xx Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Se dovessi avere domande in merito al trattamento dei Suoi dati La invitiamo a rivolgersi all’RDP della Vereinigte Hagleversicherung:
per posta:
VereinigteHagel Xxxxxxxxxxxxxx 00 X-00000 Xxxxxxx Per mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxxx.xx
BASE LEGISLATIVA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Cliente che assicura la produzione delle sue colture deve comunicare i Suoi dati personali alla Compagnia Vereinigte Hagelversicherung. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati nei sistemi IT di VH ITALIA e di GIESSEN, esclusivamente per le seguenti finalità:
a) Per l’espletamento, da parte della Compagnia Assicurativa, delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione di eventuali sinistri attinenti, esclusivamente, all’esercizio dell’attività assicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx;
b) Se acconsentite per finalità di legittimo interesse di marketing del titolare: effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (di cui all’art. 130 I e II comma del codice Privacy tramite attività svolte con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti quali ad esempio: posta elettronica, fax messaggi, tipo sms o mms o altro, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network.
c) Se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (vedi sopra). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social, in questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
d) Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (vedi sopra) di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (come editoria, servizi finanziari bancari e assicurativi ecc) per finalità di marketing.
e) Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (vedi sopra) ai fini, ad esempio: di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
f) Adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, Regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla Legge o da organi di vigilanza e controllo.
Resta, inoltre, ferma la possibilità per il Suo Agente di Assicurazione di trattare i Suoi dati anche per ulteriori e distinte finalità di marketing, nonché di eventuale profilazione, in relazione a prodotti e servizi dell’agente e/o di terzi, finalità per le quali riceverà dal suo agente, quale titolare del trattamento, una separata informativa e prestazione di consenso (a cui si rinvia per ogni dettaglio)
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili.
Per dato personale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, colturale e società. Per quanto concerne la base legislativa viene delineata dall’art. 6 del GDPR.
Art. 6 GDPR N. 1B)
Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad esempio redazione della polizza assicurativa, calcolo del premio, quantificazione del danno, dati bancari per eventuali pagamenti indennitari ecc.).
Art. 6 GDPR N. 1 C)
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Tali obblighi legali possono risultare da Regolamenti Europei e Leggi dello Stato (es: obblighi civili, obblighi di conservazione secondo disposizioni commerciali e tributarie ecc.)
Art. 6 GDPR N. 1 F)
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
Esempi:
- Per far valere diritti;
- Conduzione di un processo e difesa in una vertenza;
- Per garantire il funzionamento e la sicurezza dell’IT;
- Verifica e ottimizzazione di processi ed elaborazioni dati elettronici;
- Per raccogliere ed elaborare dati interni alla Compagnia e per la revisione interna;
- Per redigere statistiche e analisi;
- Per calcolare premi.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 GDPR per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
L’art. 4.2 GDPR definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Normalmente i dati ci vengono forniti direttamente dall’interessato. Questo succede in primo luogo attraverso l’espletamento dell’attività assicurativa (tramite intermediari, agenti, broker ecc.)
I dati così raccolti vengono elaborati nel rispetto della normativa vigente.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti:
- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; Intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall’Ivass ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti (per procedere alla rilevazione del danno), società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, comunicazione all’Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell’Ordine etc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati a fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi. I dati potranno, infine, essere comunicati ad eResult con sede in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 00 – Xxxxxx (XX) e BestservGmbH in X-00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx 0X, XXX-XX DE814395203., Consulting 24, 37135 (VR), Xxx Xxx Xxxxxx 0, IBIC s.r.l., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Macro group S.p.a. con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxxx (XX), Via E. Xxxxxx 102;, ELO DIGITAL OFFICE con sede legale in20122 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, TEAM SYSTEM sede legale e amministrativa Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), ALIAS LAB sede legale Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), ABACO s.p.a. con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 (XX).
- I dati possono, inoltre, essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;
- i dati possono infine essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’interessato.
- Xxxxxxx ricevere i dati, necessari per la conclusione di un contratto, gli intermediari (come Agenti, Broker o chi munito di autorizzazione);
- Le istituzioni per l’organizzazione e la realizzazione di programmi di sovvenzioni.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari.
Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in forma irreversibile.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e, ove si rendesse necessario, verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della protezione die dati della Vereinigte Hagelversicherung VVaG.
L’art. 15 del GDPR delinea i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3 comma 1 GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ha, altresì, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo Agente, in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell’Agente medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo di informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA AVVERSITA‘ CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECURFARM®
mod. XX-0000-XXXX-XX-XX
(xxxxxx aggiornamento 01/2022)
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA).
In caso di difformità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l’Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l’Organismo Associativo.
L’Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato il set informativo (DIP danni, DIP aggiuntivo danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario) e relativa Polizza Collettiva a cui ha aderito.
CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®
Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG-2022-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l’Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).
Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:
- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina);
- Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve);
- Accessorie (Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico), come descritte e definite nelle Condizioni Generali (Modello CG-2022-COLL-AG).
Sommario
CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM® 1
Art. 1 – ACTINIDIA 2
Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE 4
Art. 3 – UVA DA VINO 6
Art. 4 – UVA DA TAVOLA 11
Art. 5 – OLIVE DA OLIO 12
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA 13
Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA 14
Art. 8 – MAIS DA GRANELLA 16
Art. 9 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (Silo mais) 18
Art. 10 – RISO 19
Art. 11 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO 20
Art. 12 – ORZO 21
Art. 13 – SOIA 22
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM® 24
Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. CG- 2022-COLL-AG), per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:
Art. 1 – ACTINIDIA
1.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
Per tutti i rischi in garanzia:
Decorrenza: dalla schiusa delle gemme. Cessazione: 31 ottobre (compreso) di ogni anno.
1.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.
1.3 Danni assicurati
La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della Grandine.
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a tre giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.
1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H o I deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
1.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o associata limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.
1.6 Calcolo del danno
1.6.1 Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo.
Tab. 1-SF - Valutazione del danno di qualità su Actinidia - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo-Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo, lieve alterazione all’epicarpo | 0 |
Seconda | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali, alterazione media all’epicarpo | 30 |
Scarto commerciale | Qualche lesione media; deformazione lieve o media, alterazione notevole all’epicarpo | 60 |
Scarto | Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave, frutti distrutti | 100 |
Tab. 2-SF - Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia - Linea SECUFARM® - Rischio Grandine | |||||||||
% di Defogliazione | |||||||||
EPOCA DEL SINISTRO* | <30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
DECADE | Coefficiente di danno % | ||||||||
1a giugno | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
2a giugno | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
3a giugno | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
1a luglio | 0 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 |
2a luglio | 0 | 13 | 17 | 23 | 28 | 33 | 39 | 45 | 49 |
3a luglio | 0 | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 | 37 | 45 | 48 |
1a agosto | 0 | 10 | 14 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 |
2a agosto | 0 | 8 | 11 | 17 | 25 | 29 | 35 | 42 | 47 |
3a agosto | 0 | 7 | 11 | 17 | 26 | 31 | 36 | 40 | 43 |
1a settembre | 0 | 6 | 9 | 15 | 28 | 32 | 36 | 39 | 41 |
2a settembre | 0 | 5 | 7 | 12 | 21 | 26 | 31 | 34 | 35 |
3a settembre | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 24 | 25 | 26 |
1a ottobre | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 |
2a ottobre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.
Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.
Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza “qualche”.
Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.
1.7 Disposizioni varie
Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.
Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta e ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).
Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE
2.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, e per i rischi diversi da Gelo e Brina, dalla fase fenologica di allegagione.
La garanzia Gelo-Brina ha inizio per tutti i prodotti, dall’inizio della fioritura. La garanzia per tutti i prodotti cessa con la graduale raccolta del prodotto.
2.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.
2.3 Danni assicurati
La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.
2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H o I deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
2.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o associata, limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.
2.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 0-XX, 0-XX, 0-XX, 0-XX, 0-XX, da calcolare sul prodotto residuo:
2.6.1 PESCHE, ALBICOCCHE
Tab. 3 SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi; qualche lesione all’epicarpo, alterazione lieve all’epicarpo. | 0 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo. | 30 |
Scarto Commerciale | Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all’epicarpo, frutti deformati. | 70 |
Scarto | Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti. | 100 |
2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE
Tab. 4 SF – Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie – Linea SECUFARM ® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | |||||||
Categoria | Descrizione | % danno | |||||
Prima | Frutti illesi; all’epicarpo. | qualche | lesione | all’epicarpo, | alterazione | lieve | 0 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo. | 40 | |||||
Scarto Commerciale | Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all’epicarpo, frutti deformati. | 80 | |||||
Scarto | Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti. | 100 |
2.6.3 MELE
Tab. 5 SF – Valutazione del danno di qualità su Mele– Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi, tracce di alterazione all’epicarpo | 0 |
Prima | Qualche lesione all’epicarpo, tracce di ondulato, alterazioni lievi all’epicarpo | 5 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; ondulato lieve, alterazioni medie all’epicarpo | 30 |
Scarto commerciale | Lesioni medie al mesocarpo; ondulato medio; alterazione notevole all’epicarpo, frutti deformati | 70 |
Scarto | Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; ondulato grave; frutti gravemente deformati, frutti distrutti | 100 |
2.6.4 XXXX XXXXXXX XXXXXX
Tab. 6 SF – Valutazione del danno di qualità su Xxxx Xxxxxxx X. – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi; qualche lesione all’epicarpo, alterazione lieve all’epicarpo | 0 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo | 40 |
Industria | Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all’epicarpo, frutti deformati | 70 |
Scarto | Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti | 100 |
2.6.5 XXXX XXXXXXX E PERE
Tab. 7 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere– Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi; qualche lesione all’epicarpo, alterazione lieve all’epicarpo | 0 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo | 40 |
Scarto Commerciale | Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all’epicarpo, frutti deformati | 80 |
Scarto | Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati, frutti distrutti | 100 |
Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.
2.7 Disposizioni varie
Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.
Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta e ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).
Art. 3 – UVA DA VINO
3.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina con la graduale raccolta del prodotto.
La garanzia di qualità, limitatamente al rischio Grandine, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71.
3.2 Prodotto assicurato
La garanzia concerne il prodotto (grappolo) destinato alla vinificazione.
3.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Per quanto concerne l’evento Eccesso di Pioggia, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell’avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza conseguente all’Eccesso di Pioggia, prima della raccolta, limitatamente al verificarsi dell’evento dalle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente le seguenti date convenzionali di inizio raccolta:
Per i vitigni con epoca di raccolta precoce: 25 agosto;
Per i vitigni con epoca di raccolta medio precoce: 5 settembre; Per i vitigni con epoca di raccolta media: 15 settembre;
Per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva: 25 settembre; Per i vitigni con epoca di raccolta tardiva: 30 settembre,
La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate.
Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l’individuazione dell’epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite
TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DI ALCUNI VITIGNI | |
VARIETA' | RACCOLTA |
Aglianico | tardiva |
Albana | media |
Aleatico | medio-tardiva |
Ancelotta | media |
Barbera | media-tardiva |
Bombino Bianco | medio-tardiva |
Bombino Nero | medio-tardiva |
Cabernet Franc | medio-tardiva |
Cabernet Sauvignon | medio-tardiva |
Cannonau | medio-tardiva |
Carmènere | media |
Chardonnay | precoce |
Cigliegiolo | medio-precoce |
Cortese | media |
Corvina | medio-tardiva |
Corvinone | medio-tardiva |
Croatina | medio-tardiva |
Dolcetto | medio-precoce |
Fortana | tardiva |
Garganega | media |
Incrocio Manzoni | media |
Xxxxxx | media |
Lagrein | tardiva |
Lambrusco di Sorbara | medio-tardiva |
Lambrusco grasparossa | medio-tardiva |
Lambrusco Maestri | medio-tardiva |
Lambrusco Salamino | media |
Longanesi | medio-tardiva |
Malbech | medio-precoce |
Malvasia di Candia aromatica | medio-tardiva |
Malvasia Istriana | media |
Malvasia Nera | Medio tardiva |
Marzemino | media |
Merlot | media |
Molinara | medio-tardiva |
Montepulciano | medio-tardiva |
Moscato bianco | medio-precoce |
Moscato giallo | Media |
Xxxxxxx xxxx | medio-tardiva |
Xxxxxx Thurgau | medio-precoce |
Nebbiolo | tardiva |
Negro amaro | media |
Picolit | medio-tardiva |
Pignoletto | Media |
Pinot bianco | medio-precoce |
Pinot grigio | precoce |
Pinot nero | precoce |
Primitivo | precoce |
Prosecco | medio-tardiva |
Raboso piave | tardiva |
Refosco | media |
Ribolla gialla | medio-tardiva |
Riesling italico | medio-precoce |
Riesling Renano | medio-precoce |
Rondinella | medio-tardiva |
Sangiovese | media |
Sauvignon b. | medio-precoce |
Schiava grossa | media |
Schioppettino | medio-tardiva |
Solaris | precoce |
Xxxxxxxx | media |
Syrah | precoce |
Teroldego | medio-tardiva |
Tocai friulano b. | media -precoce |
Traminer aromatico | media |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. | xxxxx-xxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx b. | medio-tardiva |
Uva di Troia | tardiva |
Veltliner | media |
Verdeca | media |
Verduzzo friulano | medio-tardiva |
3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE A: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE B: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione A o B deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
3.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o associata, limite 90%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
3.6 Calcolo del danno
Stabilito il danno di quantità sulla base dell’art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG), è previsto il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo del danno di quantità.
I danni di qualità da Grandine vengono valutati CONVENZIONALMENTE, in relazione all’epoca del sinistro, considerando il totale dei grappoli danneggiati per ogni fascia di danno, come da tabella 8.SF.
Per i danni qualitativi da Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.
Tab.8-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - Rischio Grandine | |||||||
Fascia di danno | % DANNO DI QUALITA' | ||||||
EPOCA DEL SINISTRO | |||||||
Prima quindicina | Seconda quindicina | Prima quindicina | Seconda quindicina | Prima quindicina | Seconda quindicina | ||
DI GIUGNO | DI GIUGNO | DI LUGLIO | DI LUGLIO | DI AGOSTO | DI AGOSTO in poi | ||
A | Totale Grappoli danneggiati fino al 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Totale Grappoli danneggiati dal 10% al 25% | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
C | Totale Grappoli danneggiati dal 26% al 50% | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
D | Totale Grappoli danneggiati dal 51% al 75% | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
E | Totale Grappoli danneggiati oltre il 76% | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
Nel caso in cui la fase fenologica di allegagione BBCH 71, si manifesti nel periodo antecedente ai primi quindici giorni di giugno, al fine della valutazione del danno di qualità, verranno utilizzati i coefficienti presenti nella prima quindicina di giugno.
3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci
Nel caso in cui l’evento Grandine si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo nei seguenti termini (Tab. 9 – SF):
Tab. 9-SF – maggiorazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea SECUFARM– Rischio Grandine | ||
Descrizione | % danno | |
a) | Tralci illesi e/o con segni di percossa | 0 |
b) | Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio | 1 |
c) | Tralci con più lesioni* rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo | 2 |
d) | Tralci con numerose lesioni* rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo | 3 |
e) | Tralci con più lesioni non rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo | 4 |
f) | Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, tralci notevolmente danneggiati | 5 |
*
- Più lesioni: fino a 4 lesioni presenti sul tralcio di circa 1 metro;
- Numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- Lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione;
- Lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.
La maggiorazione per il danno ai tralci va applicata sul residuo del danno di quantità e qualità calcolati sul grappolo.
Art. 4 – UVA DA TAVOLA
4.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
La garanzia cessa comunque al 20 ottobre (compreso), ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre (compreso).
4.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.
4.3 Danni assicurati
La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.
Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a tregiorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.
4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H o I deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
4.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte in forma singola o associata, limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
4.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo.
Tab. 10-SF - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Illesi | 0 |
Prima | Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati fino al 10% | 10 |
Seconda | Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25% | 30 |
Scarto commerciale | Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25% | 70 |
Scarto | Grappoli colpiti con un’aliquota di acini danneggiati superiore al 50% | 100 |
Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.
Art. 5 – OLIVE DA OLIO
5.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio dall’allegagione e termina il 15 dicembre (compreso). La garanzia, limitatamente al Vento Forte, termina il 15 ottobre (compreso).
La garanzia, per tutti gli altri eventi, cessa con la graduale raccolta del prodotto.
5.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e idoneo ad essere destinato al frantoio.
5.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H o I deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
5.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte in forma singola o associata, limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
5.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabelle 11-SF da calcolare sul prodotto residuo.
Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte | ||
Descrizione | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche lesione minima, alterazione lieve all’epicarpo | 0 |
b) | Qualche lesione all’epicarpo; qualche ammaccatura, alterazione media all’epicarpo | 10 |
c) | Più lesioni all’epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti, alterazione notevole all’epicarpo | 35 |
d) | Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata | 60 |
e) | Più lesioni al mesocarpo non riparate, drupe distrutte | 100 |
Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA
6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio dall’allegagione e termina il 15 dicembre (compreso). La garanzia, limitatamente al Vento Forte, termina il 15 ottobre (compreso).
La garanzia, per tutti gli altri eventi, cessa con la graduale raccolta del prodotto.
6.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.
6.3 Danni assicurati
La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al Prodotto assicurato.
6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H o I deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
6.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte in forma singola o associata, limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
6.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF da calcolare sul prodotto residuo.
Tab. 12 SF – Valutazione del danno di qualità su Olive da tavola – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Vento Forte | ||
Categoria | Descrizione | % danno |
Prima | Frutti illesi; qualche lesione all’epicarpo; tracce di ondulato, alterazione lieve all’epicarpo | 0 |
Seconda | Più lesioni all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all’epicarpo | 40 |
Scarto Commerciale | Lesioni medie al mesocarpo; frutti deformati, alterazione notevole all’epicarpo | 70 |
Scarto | Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute | 100 |
Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.
Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA
7.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia ha inizio:
- dall’emergenza in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:
-dopo 130 (centotrenta) giorni dalla data della semina;
-dopo 120 (centoventi) giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre (compreso) per l’Italia Settentrionale,
- al 30 settembre (compreso) per l’Italia Centro-Meridionale e Insulare.
7.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:
a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
b) la data di semina o di trapianto.
7.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
• OPZIONE I: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione H oI deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
7.5 Limiti di indennizzo
I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:
• Grandine e/o Vento Forte in forma singola o associata, limite 80%;
Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
7.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-SF, 14-SF, 15-SF da calcolare sul prodotto residuo.
Tab. 13 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Colpo di Sole | ||
Descrizione | % danno | |
a) | Frutti illesi, frutti macchiati | 0 |
b) | Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate | 5 |
c) | Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni lievi, alterazione lieve all’epicarpo | 15 |
d) | Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all’epicarpo | 30 |
e) | Frutti con lesioni gravi non riparate; deformazioni gravi, alterazione notevole all’epicarpo | 50 |
f) | Xxxxxx distrutti | 100 |
Tab. 14 SF – Valutazione del danno di qualità su Pomodori da pelati– Linea SECUFARM® - rischi Grandine, Colpo di Sole | ||
Descrizione | % danno | |
a) | Frutti illesi, frutti macchiati | 0 |
b) | Frutti ammaccati; frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi | 15 |
c) | Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni medie, alterazione lieve all’epicarpo | 25 |
d) | Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all’epicarpo | 40 |
e) | Frutti con lesioni gravi non riparate; deformazioni gravi, alterazione notevole all’epicarpo | 60 |
f) | Xxxxxx distrutti | 100 |
Tab. 15 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria –Linea SECUFARM® – Rischio Grandine, Colpo di Sole | % danno | |
a) | Frutti illesi, segni di percossa con depigmentazione dell’epicarpo | 0 |
b) | Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all’epicarpo | 25 |
c) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all’epicarpo | 50 |
e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all’epicarpo | 70 |
f) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti | 100 |
Per ammaccatura si intende: compressione della superficie del frutto senza rottura dell’epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.
Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell’epicarpo. Scottature: depigmentazioni, suberificazione e allessatura dei tessuti.
Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.
Art. 8 – MAIS DA GRANELLA
8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.
Limitatamente ai rischi Gelo e Brina ed Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 marzo (compreso).
Per il rischio Vento Forte la garanzia cessa all’inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell’appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico.
Limitatamente all’evento Siccità, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.
Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia Vento Forte cessa entro e non oltre il 20 ottobre (compreso).
8.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l’indicazione dell’ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.
8.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
8.4 Limiti assuntivi
Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di settanta centinaia di chilogrammi (70 x 100Kg) per ettaro.
8.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 15% fissa.
• OPZIONE E: Per gli eventi Grandine e/o Vento Forte l’assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione D o E deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato.
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
8.6 Limiti di indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine associato a Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l’opzione E.
Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
8.7 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Art. 9 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (Silo mais)
9.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.
Limitatamente ai rischi Gelo e Brina, Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 marzo (compreso).
Per il rischio Vento Forte la garanzia cessa all’inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell’appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico.
Limitatamente all’evento Siccità, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.
Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia Vento Forte cessa entro e non oltre il 20 ottobre (compreso).
9.2 Prodotto assicurato
La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all’insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l’indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.
9.3 Danni assicurati
La Società risarcisce il danno di quantità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
9.3.1 Rischio Vento Caldo
In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per Vento Caldo deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.
9.4 Limiti assuntivi
Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di trecentocinquanta centinaia di chilogrammi (350 x 100Kg) per ettaro.
9.5 Franchigia deducibile
Sono opzionalmente disponibili:
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 15% fissa.
• OPZIONE E: Per gli eventi Grandine e/o Vento forte l’assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione D o E deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
9.6 Limite di Indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine associato a Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l’opzione E.
Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
9.7 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 16-ST, da calcolare sul prodotto residuo.
Tab.16-SF - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: Grandine | |||||||||
Percentuale di perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Xxxxx. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 |
Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.
Art. 10 – RISO
10.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).
Limitatamente ai rischi Gelo e Brina la garanzia decorre dalla semina.
Limitatamente al Rischio Vento Forte la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre (compreso).
10.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.
10.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
10.3.1 Evento Sbalzo Termico
In deroga a quanto indicato nella Definizione di Sbalzo Termico per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)
10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)
• OPZIONE C: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce
progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 10% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 10% fissa.
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 10% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 10% fissa.
La scelta dell’opzione C o D deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
10.5 Limiti di Indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 90% della Somma Assicurata per l’opzione C o D.
Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
10.6 Calcolo del danno
Il danno di quantità si determina ai sensi dell’articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Art. 11 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO
11.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina. La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.
A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie Eccesso di Pioggia e Vento Forte
cessano dieci giorni prima della maturazione di raccolta.
11.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.
Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l’indicazione della data di semina.
11.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto) Sono opzionalmente disponibili:
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 15% fissa.
• OPZIONE E: Per gli eventi Grandine e/o Vento Forte l’assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione D o E deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
11.5 Limiti di Indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine associato a Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l’opzione E.
Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
11.6 Calcolo del danno
Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.
Il danno vene determinato ai sensi dell’art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Art. 12 – ORZO
12.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina. La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.
A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie Eccesso di Pioggia e Vento Forte
cessano dieci giorni prima della maturazione di raccolta.
12.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.
Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l’indicazione della data di semina.
12.3 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto) Sono opzionalmente disponibili:
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 15% fissa.
• OPZIONE E: Per gli eventi Grandine e/o Vento Forte l’assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione D o E deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
12.5 Limiti di Indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine associato a Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l’opzione E.
Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
12.6 Calcolo del danno
Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.
Il danno viene determinato ai sensi dell’art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2022-COLL-AG).
Art. 13 – SOIA
13.1 Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’Eccesso di Pioggia, la garanzia decorre dalla semina.
La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso). Limitatamente al rischio Vento Forte la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre (compreso).
13.2 Prodotto assicurato
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.
Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l’indicazione della data di semina.
13.3 Limiti Assuntivi
Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, la resa massima assicurabile per ettaro (per la soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:
a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5
giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;
b) per le produzioni di soia di secondo xxxxxxxx, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro.
13.4 Danni assicurati
La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
13.4.1 Garanzia Siccità per coltivazione irrigua
A parziale deroga dell’art. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (Mod. CG-2022-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia Siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
La garanzia Siccità è efficace esclusivamente a seguito di:
- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
13.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto) Sono opzionalmente disponibili:
• OPZIONE D: Solo per l’evento Grandine l’assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell’allegato 1.
La garanzia Vento Forte viene prestata a franchigia 15% fissa.
La garanzia Vento Forte associata all’evento Grandine viene prestata a franchigia 15% fissa.
• OPZIONE E: Per gli eventi Grandine e/o Vento Forte l’assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell’allegato 1.
La scelta dell’opzione D o E deve risultare dal Certificato di Assicurazione sottoscritto dall’Assicurato
Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.
13.6 Limiti di Indennizzo
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine, al netto della franchigia, è pari al 90% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine associato a Vento Forte, al netto della franchigia, è pari a 85% della somma assicurata per l’opzione D.
Il limite di indennizzo al verificarsi dell’evento Grandine e/o Vento Forte, al netto della franchigia, è pari al 80% della Somma Assicurata per l’opzione E.
Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella sopracitata, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.
13.7 Calcolo del danno
Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.
Il danno viene determinato ai sensi dell’art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali (Mod. CG-2022-COLL-AG).
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®
Tab. A Scalarità Franchigia–OPZIONE A
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
Fino a 30 | 30 | 40 | 20 | 51 | 9 |
30 | 30 | 41 | 19 | 52 | 8 |
31 | 29 | 42 | 18 | 53 | 7 |
32 | 28 | 43 | 17 | 54 | 6 |
33 | 27 | 44 | 16 | 55 | 5 |
34 | 26 | 45 | 15 | 56 | 4 |
35 | 25 | 46 | 14 | 57 | 3 |
36 | 24 | 47 | 13 | 58 | 2 |
37 | 23 | 48 | 12 | 59 | 1 |
38 | 22 | 49 | 11 | 60 | 0 |
39 | 21 | 50 | 10 | Oltre 60 | 0 |
Tab. B Scalarità Franchigia OPZIONE B
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
Fino a 00 | 00 | 00-00 | 10 |
00-00 | 00 | 00-00 | 9 |
00-00 | 00 | 00-00 | 8 |
00-00 | 00 | 00-00 | 7 |
00-00 | 00 | 00-00 | 6 |
00-00 | 00 | 00-00 | 5 |
00-00 | 00 | 00-00 | 4 |
00-00 | 00 | 00-00 | 3 |
00-00 | 00 | 00-00 | 2 |
00-00 | 00 | 00-00 | 1 |
00-00 | 00 | 00 ed oltre | 0 |
Tab. C Scalarità Franchigia OPZIONE C
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
Fino a 10 | 10 | 16 | 4 |
11 | 9 | 17 | 3 |
12 | 8 | 18 | 2 |
13 | 7 | 19 | 1 |
14 | 6 | 20 | 0 |
15 | 5 | 20 ed oltre | 0 |
Tab. D Scalarità Franchigia OPZIONE D
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
Fino a 10 | 10 | 13 | 7 |
11 | 9 | 14 | 6 |
12 | 8 | 15 ed oltre | 5 |
Tab. E Scalarità Franchigia OPZIONE E
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
Fino a 20 | 20 | 31 | 9 |
21 | 19 | 32 | 8 |
22 | 18 | 33 | 7 |
23 | 17 | 34 | 6 |
24 | 16 | 35 | 5 |
25 | 15 | 36 | 4 |
26 | 14 | 37 | 3 |
27 | 13 | 38 | 2 |
28 | 12 | 39 | 1 |
29 | 11 | 40 ed oltre | 0 |
30 | 10 |
Tab. H: scalarità franchigia OPZIONE H
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
30 | 30 | 51 | 10 |
31 | 29 | 52 | 9 |
32 | 28 | 53 | 9 |
33 | 27 | 54 | 8 |
34 | 26 | 55 | 8 |
35 | 25 | 56 | 7 |
36 | 24 | 57 | 7 |
37 | 23 | 58 | 6 |
38 | 22 | 59 | 6 |
39 | 21 | 60 | 5 |
40 | 20 | 61 | 5 |
41 | 19 | 62 | 4 |
42 | 18 | 63 | 4 |
43 | 17 | 64 | 3 |
44 | 16 | 65 | 3 |
45 | 15 | 66 | 2 |
46 | 14 | 67 | 2 |
47 | 13 | 68 | 1 |
48 | 12 | 69 | 1 |
49 | 11 | 70-->100 | 0 |
50 | 10 |
Tab. I: scalarità franchigia OPZIONE I
% danno | % Franchigia | % danno | % Franchigia |
20 | 20 | 46 | 12 |
21 | 20 | 47 | 11 |
22 | 20 | 48 | 11 |
23 | 19 | 49 | 11 |
24 | 19 | 50 | 10 |
25 | 19 | 51 | 10 |
26 | 18 | 52 | 9 |
27 | 18 | 53 | 9 |
28 | 18 | 54 | 8 |
29 | 17 | 55 | 8 |
30 | 17 | 56 | 7 |
31 | 17 | 57 | 7 |
32 | 16 | 58 | 6 |
33 | 16 | 59 | 6 |
34 | 16 | 60 | 5 |
35 | 15 | 61 | 5 |
36 | 15 | 62 | 4 |
37 | 15 | 63 | 4 |
38 | 14 | 64 | 3 |
39 | 14 | 65 | 3 |
40 | 14 | 66 | 2 |
41 | 13 | 67 | 2 |
42 | 13 | 68 | 1 |
43 | 13 | 69 | 1 |
44 | 12 | 70-->100 | 0 |
45 | 12 |
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380 Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Xxxxxxxxxxxxxx 00
Telefono: x00 000 0000-0 · Telefax: x00 000 0000-000
VH ITALIA
ASSICURAZIONI
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Telefono: x00 000 0000000 - Telefax: x00 000 0000000
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PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx