ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 d’ordine
COMUNE DI CORATO
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28/03/2018 DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 19,30 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.
Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:
COGNOME E NOME | COGNOME E NOME | ||
XXXXXXXX XXXXXXX | SI | XXXXXX XXXXX | XX |
XXXXXXX XXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXXX | SI |
XXXXXX XXXX | SI | XXXXXXX XXXXXX | SI |
XXXXX XXXXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXX | XX |
XXXXX XXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXX | XX |
XXXXXX XXXXXXXXX | SI | POMODORO XXXXXXXX | XX |
DE XXXXXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX | XX | |
XXXXXXXX XXXXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXX | XX |
D'INTRONO XXXXXXXX | SI | XXXXXXXX XXXXXX | XX |
DI XXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX | XX | |
XXXXX XXXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXXXX | XX |
XXXXXXXX XXXXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXXX | XX |
XXXXXXXX XXXXXXX | XX |
PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2
Presiede il Presidente del Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Assiste il Segretario Generale Xxxx. Xxxxx X'Xxxxxxx
Essendo presenti nel numero di 23 in seduta di prima convocazione, l’Assemblea è legale a mente dell’art. 19 del vigente Statuto Comunale.
SEDUTA PUBBLICA
- Argomento iscritto al n. 7 dell’ordine del giorno -
Assessori presenti: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Presidente introduce l’argomento al punto 7 dell’o.d.g. ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2018”.
Chiedono la parola i Consiglieri Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx (per fatto personale).
Il Consigliere Loiodice, in riferimento alla seconda aliquota dello 0,76% per gli immobili classificati nelle categorie A10, C1, C3 e D, come indicato nella proposta di delibera, chiede se fosse possibile estendere l’aliquota anche agli affittuari dei capannoni, visto che in alcuni casi l’attività non è svolta dal proprietario dell’immobile.
Si dà atto che si allontanano dall’aula i Consiglieri Xxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx. Si allontana, altresì, l’Assessore Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Cialdella – Dirigente del Settore Finanziario, che fornisce risposta al Consigliere Xxxxxxxx, precisando che l’imposta IMU è dovuta dal proprietario dell’immobile e non è applicabile nella fattispecie.
Interviene il Consigliere Pomodoro Xxxxxxxx ed evidenzia che non è possibile presentare oggi questo tipo di emendamento, in quanto ha riflessi sul bilancio.
Interviene, infine, il Sindaco per ulteriori chiarimenti.
Il Presidente, quindi, invita il Consigliere Xxxxxxxx a ritirare la proposta di emendamento poiché non è tecnicamente possibile metterlo in votazione.
Interviene a riguardo il Segretario che, dando lettura dell’art. 41 co. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, evidenzia che l’emendamento oggi proposto dal Consigliere Xxxxxxxx non può essere approvato, poiché necessita del parere dei Revisori dei Conti e dell’Ufficio Ragioneria.
Il Consigliere Xxxxxxxx ne prende atto e, pertanto, non c’è emendamento.
Gli interventi sono integralmente riportati nell’allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si dà atto che durante la discussione si sono allontanati dall’aula i Consiglieri Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx. Entra il Consigliere De Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Presidente, a questo punto, pone in votazione mediante sistema elettronico la proposta agli atti del Consiglio.
Eseguita la votazione, previa verifica dei Consiglieri presenti dal parte del Segretario, con lo stesso sistema elettronico, confermata nel numero di 20, si ottiene il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI N. 20 VOTI FAVOREVOLI N. 14 VOTI CONTRARI N. 6
(Xxxxxx, De Benedittis, Xxxxxxxx, Xxxxxxx F., Xxxxxxx, Xxxxxxx)
In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;
VISTO l’art. 9 dello stesso D. Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTO l’art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.
68;
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze,
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
VISTO l’art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale recita: “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. omissis;
CONSIDERATO che la suddetta circolare individuava i Comuni i cui territori agricoli erano esenti dall’ICI e che il Comune di Corato è presente in tale elenco;
DEDOTTO, quindi, che i suddetti terreni agricoli, nel territorio di Corato, sono esenti dall’IMU;
CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come stabilito nel regolamento per la disciplina dell’IMU del Comune di Corato);
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;
VISTO l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che: “La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;..omissis..”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si applica alle seguenti fattispecie:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale;
VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
VISTO l’art. 13 comma 6bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 1 comma 53 della l. n. 205/2015 (legge di Bilancio 2016), il quale stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/12/2016 avente ad oggetto: “Contratti di locazione a canone concordato. Accordo territoriale per il Comune di Corato. Approvazione schema”, in virtù della quale, a partire dal 2017, per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
VISTO l’art. 1 comma 26 della stessa legge n. 208/2015 (legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1 comma 37 lett. a) della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) il quale recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è soppressa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…omissis.”;
VISTA la propria deliberazione n. 58 del 30 luglio 2015, avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015”, dalla cui lettura si evince che il presente atto rispetta la prescrizione contenuta nel suddetto art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, il cui art. 1 comma 1 recita: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2018”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, il cui art. 1 comma 1 recita: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 31 marzo 2018”;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2014;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanze Personale e Tributi, d.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/03/2018;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI STABILIRE le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2018 nelle seguenti misure:
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9, adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (una per categoria catastale), con la detrazione d’imposta di € 200,00 (duecento/00);
- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l’operatore economico, la cui attività si svolge nell’immobile oggetto dell’applicazione dell’imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
- 0,86% (zero virgola ottantasei per cento) per gli immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili;
e, per l’effetto, di confermare le aliquote vigenti nel 2016 e nel 2017;
3) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto alla società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa” e al Settore Finanze Personale e Tributi, per i provvedimenti consequenziali, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale del Federalismo Fiscale.
^^^^
Il Presidente pone in votazione, mediante sistema elettronico, l’immediata eseguibilità
dell’atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, che ottiene il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI N. 20 VOTI FAVOREVOLI N. 14 VOTI CONTRARI N. 6
(Xxxxxx, De Benedittis, Xxxxxxxx, Xxxxxxx F., Xxxxxxx, Xxxxxxx)
Leuci/Lops
Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx X'Xxxxxxx
Il sottoscritto Dott. Xxxxx X'Xxxxxxx, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/04/2018 (N. 989 Reg. Pubb.), giusta relazione del messo comunale;
• è divenuta esecutiva il 28/03/2018
x
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Dalla Sede Comunale, lì 03/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Xxxxx X'Xxxxxxx