DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA.
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’Accordo Quadro avente ad oggetto la manutenzione e la riqualificazione delle Aule dell’Università “La Sapienza”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 5304 del 21/12/2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54 e 95, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).
CIG 6915500322 - CUP B84H16001280001
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Area Gestione Edilizia
– P. le Xxxx Xxxx n. 5 – 00000 Xxxx – tel. 0000000000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da:
⮚ Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
⮚ Documento di gara unico europeo;
⮚ Modulo offerta economica;
⮚ Modulo offerta temporale;
4. Patto di Integrità;
5. Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza;
6. Capitolato Speciale ;
7. Elenco Aule.
1. Importo a base di gara, prestazioni dell’Accordo e modalità di esecuzione
1.1. L’importo complessivo dell’Accordo a base di gara, IVA e oneri di legge esclusi, ammonta ad € 3.278.688,84 (tremilioniduecentosettantottomilaseicentottantotto/84) così ripartito: € 3.178.688,84 (tremilionicentosettantottomilaseicentottantotto/84) per lavori, ed € 100.000,00 (centomilla) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.2. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione e categoria | Classif ica | Qualifi ca- zione ob- bligato ria | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalent e o scorpora bile | Subap- paltabile | |||||
OG1 Edifici civili e industriali | IV-bis | SI | 3.278.688,84 | 100 | prevalente | 30% |
Totale | 3.278.688,84 | 100% |
1.3. L’Accordo è finanziato con fondi del bilancio universitario.
1.4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’Accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 16 del Capitolato Speciale Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi
paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., come aggiornata con Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice medesimo.
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1. La documentazione di gara sopra elencata è disponibile sul sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx0.xx, indicando il seguente oggetto: “Accordo Quadro Aule”. I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e xx.xx. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara, senza pagamento della sanzione.
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara,
senza pagamento della sanzione.
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83, comma 3, l’art. 90, comma 8, del Codice.
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx.
7.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 3.278,68.
7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6., si assegnerà al concorrente un termine di sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente alla presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
7.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7. la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.2.10.
7.9. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, terz’ultimo periodo, del Codice l’Amministrazione, nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione.
7.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dai concorrenti, o strumento analogo negli altri Stati membri parimenti indicato, ai sensi degli artt. 52 e 76 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei GEIE, aggregazioni di imprese di rete, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
L’Amministrazione provvederà al pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2106.
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell’art. 97 del Codice.
10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta della stazione appaltante, dovrà procedere a rinnovare la garanzia e ad estendere il periodo di validità dell’offerta per l’ulteriore periodo.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario,
l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, qualora necessario, e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’aggiudicatario ovvero di procedura di insolvenza concorsuale di liquidazione, o di risoluzione dell’Accordo, ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dall’Accordo ai sensi dell’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come disciplinato dall’art. 93 del Codice, pari ad € 65.573,77, 2% del valore dell’Accordo Quadro:
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione concedente con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx\compiti\vigilanza\intermediari\index.html xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx\compiti\vigilanza\avvisi-pub\garanzie-finanziarie\
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-non- legittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp.
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema – tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice;
11.3.2. recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
OPPURE
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.5. avere validità per almeno 365 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.7. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’accordo, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice.
11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo
7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.5 In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.6 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro, mentre agli altri concorrenti sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.
11.7. All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 18 del Capitolato Speciale.
11.8. L’importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.
11.9. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE o aggregazioni di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario o aderiscono al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice siano possedute dal consorzio.
12. Pagamento in favore dell’ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 22
dicembre 2015 e le relative istruzioni operative.
La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara, senza pagamento della sanzione.
13. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Iscrizione ai Registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto della concessione. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
13.1.2. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, di seguito Regolamento, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
13.1.4. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle Imprese che assumano lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
13.1.5. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 216 co. 14 del Codice, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell’importo della qualificazione richiesta nella categoria dell’Accordo da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria dell’Accordo, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria oggetto dell’Accordo, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
13.1.6. In attuazione di quanto disposto dall’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.1.7. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per la categoria richiesta OG1 per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.1.8. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
13.1.9. Per il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui al paragrafo 13.1.1., nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
13.1.10. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e i GEIE, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio (data e ora) e all’indirizzo stabiliti nel bando di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio sopra detto (data e ora), presso ARAI – Servizio Smistamento
– Palazzo del Rettorato ingresso CIAO – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxx (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30
alle 15.30 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Accordo Quadro per lavori di manutenzione e riqualificazione delle Aule della Sapienza” – CIG 6915500322”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.4.1. “A – Documentazione amministrativa”;
14.4.2. “B – Documentazione Offerta tecnica”
14.4.3. “B Offerta economica”.
14.5. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
14.6. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.
15. Criterio di aggiudicazione
15.1. L’aggiudicazione dell’Accordo quadro avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del Codice.
15.2. L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, salvo verifica di offerte anormalmente basse.
16. Contenuto della Busta “A – Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione, della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara, senza pagamento della sanzione.
16.2. Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato come allegato al presente disciplinare e sottoscritto dal concorrente.
Si precisa che il concorrente può limitarsi, qualora in possesso di tutti i requisiti di cui al par. 13., a compilare la Sezione α della Parte IV, senza compilare nessun’altra Sezione della stessa Parte IV per i requisiti richiesti nel presente disciplinare. Qualora il concorrente sia in possesso di una parte dei requisiti sopradetti (poichè, ad es. in RTI, in avvalimento, ecc.) dovrà compilare le Sezioni A e D della Parte IV del DGUE.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al paragrafo 16.2., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione
pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.3. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g) del Codice, ciascun operatore economico partecipante deve presentare un DGUE distinto.
16.4. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto, separatamente, dal consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice indicata. La consorziata indicata dovrà compilare il DGUE nelle seguenti parti: Parte II Sezione A e Sezione B, Parte III, Parte IV, Sez. A 1), e Parte VI.
Si precisa che le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, nel DGUE, per ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci) e per ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche per i soggetti sopraelencati che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui ai paragrafi 16.3. e 16.4., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.5. In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’Accordo le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale dell’attestazione o del documento di cui al presente paragrafo 16.5., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Si specifica che In caso di mancata produzione, nella busta “A” del contratto di avvalimento (documento di cui alla lett. b.) il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, il contratto siglato in data antecedente il termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Si specifica, altresì, che l’impresa ausiliaria dovrà produrre un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI.
16.6. PASSOE, contenente anche l’indicazione dell’eventuale Impresa ausiliaria, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP e ss. Mm. e ii.. In caso di mancanza del PASSOE, ovvero di PASSOE non conforme, l’Amministrazione chiederà di trasmetterlo assegnando un termine di dieci giorni. Il PASSOE deve essere unico, in caso di presenza di Impresa ausiliaria.
16.7. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1. dichiara congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti gli interventi di manutenzione e riqualificazione;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle attestazioni di cui al paragrafo 16.7. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione, della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.8. Dichiarazione con la quale il concorrente:
a. indica l’agenzia delle entrate competente per territorio;
b. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27/05/2015 allegato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell’attestazione di cui al paragrafo 16.8., lett. a., l’Amministrazione ne richiederà la regolarizzazione senza l’applicazione della sanzione.
Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.8. lett. b. e c., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
16.9. Cauzione provvisoria, come da paragrafo 11.
16.10. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità, come da paragrafo 12.
16.11. Patto di Integrità, sottoscritto, secondo il modello incluso nella documentazione di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 legge 190/12. In caso di raggruppamenti, aggregazioni di rete o GEIE non costituiti, il Patto deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.
La mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.12. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.13. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.14. Atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.15. Dichiarazione in cui si indicano le parti dell’Accordo che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.16. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
b. le parti dell’Accordo e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.17. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito,
CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.18. Dichiarazione che indichi le parti dell’Accordo e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.19. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell’Accordo che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
16.20. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l’indicazione delle parti dell’Accordo che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
(o, in alternativa)
16.21. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
b. le parti dell’Accordo e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di quanto richiesto ai paragrafi da 16.12. a 16.21., ad eccezione dell’impegno di cui alla lett.
a. dei par. 16.16. e 16.21, per il quale si richiederà la regolarizzazione senza l’applicazione della sanzione, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento, in favore dell’Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
17. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica”
17.1 Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
⮚ Relazione contenente tutti gli elementi oggetto di valutazione secondo quanto previsto al par. 19.1 Criteri di aggiudicazione;
⮚ Un CD contenente la demo del prodotto offerto, relativamente ai “sistemi di monitoraggio e gestione della commessa” di cui al par. 19.1. Criteri di aggiudicazione;
⮚ Un layout in formato A3 dell’organizzazione di cantiere, relativamente alla “relazione sulla sicurezza del lavoro ed organizzazione dei cantieri temporanei” di cui al par. 19.1. Criteri di aggiudicazione;
⮚ Curricula dei componenti dello staff tecnico, di cui al par. 19.1. Criteri di aggiudicazione.
17.2. La documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere sottoscritta, in calce, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
17.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, in calce, pena l’esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.
18. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”
18.1. Modulo offerta economica, predisposto dall’Amministrazione come parte della documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente, indicando:
a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sulle voci previste nella Tariffa Xxxxxx per opere Edili ed Impiantistiche Ed. 2012 della Regione Lazio.
Nello stesso modulo il concorrente deve indicare i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, espressi in termini percentuali in cifre ed in lettere, che l’offerente
dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 95, comma 10, del Codice).
b) Modulo offerta temporale predisposto dall’Amministrazione come parte della documentazione di gara e debitamente compilato dal concorrente, indicando la riduzione dei tempi di intervento dalla notifica del RUP o DL nei termini previsti nel par.- 19.1. Criteri di aggiudicazione.
18.2. Il Modulo offerta economica ed il Modulo offerta temporale devono essere sottoscritti, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, I Moduli dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’elemento indicato in lettere.
19. Procedura di aggiudicazione
19.1. Criteri di aggiudicazione
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata dalla Commissione giudicatrice sulla base di apposita graduatoria, formata a seguito di valutazione ponderata di quanto offerto dai concorrenti, secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente paragrafo.
Elementi di valutazione | Punteggio massimo |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 20 |
Offerta temporale | 10 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il punteggio conseguito per l’offerta economica e temporale.
Il metodo utilizzato è il metodo aggregativo compensatore
C(a) = Σ n [ Pi * V (a)i ]
dove:
C(a) = Punteggio di valutazione acquisito dall’offerta (a) n = Numero totale dei requisiti tecnici e economici
Pi = Peso o punteggio massimo attribuito al requisito
V (a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.
Σ = Sommatoria
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule di seguito indicate, ed in base agli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati.
Elementi valutazione
SCELTE TECNICHE E TECNOLOGICHE - punti massimi attribuibili 20
Saranno valutate le proposte inerenti le scelte tecniche e tecnologiche, i materiali e gli strumenti impiegati, anche in merito alla ricognizione dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione degli interventi e successivamente all’effettuazione dei medesimi ed in particolare:
- soluzioni che meglio rispettino la finalità di ridurre servitù e deterioramento del luogo e di quelli limitrofi non interessati dall’intervento, nonché l’obiettivo di eseguire in contemporanea interventi su più immobili al fine di consentire una proposta convincente di riduzione del tempo di esecuzione lavori, anche in virtù della competenza professionale dei tecnici che eseguiranno le prestazioni, adeguata alla specificità delle tipologie dei lavori da eseguire;
- soluzioni che prevedono l’impiego di materiali e semilavorati dotati della più elevata affidabilità tecnica e qualità estetica, nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva all’obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione;
- soluzioni che prevedono l’impiego di materiali e semilavorati che consentono rapidità di interventi manutentivi in quanto richiedono, per il loro recupero funzionale ed estetico, ricambi di semplice reperibilità e di facile montaggio;
- soluzioni che prevedono il più elevato rispetto dell’obiettivo dell’utilizzo di energie alternative e di materiali a basso impatto ambientale, in ordine alla gestione del confort visivo, dei consumi idrici, della climatizzazione ed un miglioramento della trasmittanza, nonché all’obiettivo di realizzare ambienti accoglienti per l’utenza, in rapporto alle attività che si devono svolgere in tali ambienti anche rispetto al comfort acustico;
- soluzioni che prevedono un generale miglioramento energetico globale degli immobili finalizzato all’ottenimento del più alto comfort termoigrometrico, visivo ed acustico.
Le proposte soluzioni architettoniche ed impiantistiche per componenti edilizi ed impiantistici dovranno essere descritte, dal punto di vista tecnico e non economico, ponendole a confronto con quelle indicate nell’elenco prezzi e nel capitolato facenti parte della presente gara.
SISTEMI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DELLA COMMESSA - punti massimi
attribuibili 20
Saranno valutate le:
- soluzioni inerenti scelte tecniche e tecnologiche in grado di realizzare una piattaforma informatica dedicata di servizi integrati comprendente una customizzazione
funzionale al monitoraggio, alla reportistica ed alla rendicontazione delle opere da realizzarsi e quelle realizzate nel corso dell’Accordo Quadro.
In proposito il concorrente deve allegare, pena esclusione, un CD contenente la demo del prodotto offerto, come strutturato sulla base delle informazioni di appalto, già personalizzata per la stazione appaltante.
RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ED ORGANIZZAZIONE DEI
CANTIERI TEMPORANEI - punti massimi attribuibili 15
Saranno valutate le scelte tecniche e gli accorgimenti che si intendono adottare per migliorare le condizioni di sicurezza in cantiere e per contenere il disagio del personale che opera nel complesso. Dovrà essere contemplata nell’offerta tecnica anche un layout tipo in formato A3 dell’organizzazione di cantiere
CURRICULUM STAFF TECNICO punti massimi attribuibili 15.
La professionalità dei componenti lo staff tecnico deve essere espressa attraverso la redazione di un curriculum per ciascun componente.
Saranno valutati in particolare:
- la competenza professionale dei tecnici che eseguiranno le prestazioni – desunta dalle caratteristiche delle precedenti prestazioni da essi eseguite − più adeguata alla specificità delle tipologie dei lavori da eseguire;
- la presenza all’interno dello staff tecnico di personale che ha già sviluppato una piattaforma informatica a servizio delle committenze Pubblica o Privata per servizi integrati con customizzazione dedicata e funzionale al monitoraggio, alla reportistica ed alla rendicontazione di servizi svolti ed effettuati;
- la presenza all’interno dello staff tecnico di personale specializzato (dotato di idoneo curriculum professionale) nella gestione del servizi integrati e della piattaforma informatica;
- la presenza all’interno dello staff tecnico di professionisti che hanno già effettuato rilievi e monitoraggi strumentali a servizio di una o delle committenze Pubbliche o Private su immobili esistenti, meglio se sottoposti a tutela;
- la presenza all’interno dello staff tecnico di professionisti specializzati in architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per l'ambiente.
OFFERTA TECNICA: PUNTI 70 OFFERTA TEMPORALE
RIDUZIONE DEI TEMPI INTERVENTO – punti massimi attribuibili 10
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tempo è pari a 10 punti valutati come segue: o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 12 (dodici) ORE DALLA NOTIFICA
DEL R.U.P. o del D.L. – Punti 10
o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 18 (diciotto) ORE DALLA NOTIFICA
DEL R.U.P. o del D.L. – Punti 6
o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 24 (ventiquattro) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P. o del D.L. – Punti 2
o INTERVENTO OLTRE LE 24 (ventiquattro) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P.
o del D.L. – Punti 0
OFFERTA TEMPORALE: PUNTI 10
OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale unico offerto sulle voci previste nella Tariffa Xxxxxx per Opere Edili ed impiantistiche Ed. 2012 della Regione Lazio.
OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20
Modalità per la determinazione dei coefficienti relativi ai requisiti tecnici.
I coefficienti dei requisiti tecnici V1 , V2, V3 e V4 sono determinati per ogni offerta mediante il confronto a coppie, effettuato sulla base della linea guida di cui all’Allegato P del D.P.R. 207/10. La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni requisito tecnico delle varie offerte, è effettuata mediante l’impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d) …… (n) sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
(b) (c) (d) …..(n) Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da:
1 = parità
2 = preferenza minima 3 = preferenza piccola
(a) (b) (c) (d)
4 = preferenza media 5 = preferenza grande
6 = preferenza massima
In caso di incertezze sono attribuiti punteggi intermedi.
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’offerta che è stata preferita con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte poste a confronto, assegnando un punto ad entrambe. Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi sono espressi con due cifre decimali dopo la virgola.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti sono attribuiti per ogni elemento tecnico da valutare da ogni Commissario, attraverso la seguente scala di giudizi per ogni elemento di valutazione:
• valutazione ottima - coefficiente pari ad 1
• valutazione buona - coefficiente pari ad 0,85
• valutazione discreta - coefficiente pari ad 0, 70
• valutazione sufficiente - coefficiente pari ad 0,50
• valutazione negativa - coefficiente pari ad 0
La media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento di valutazione dai commissari viene trasformata in coefficiente definitivo, espresso con due cifre decimali dopo la virgola, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Modalità per la determinazione del coefficiente relativo al requisito temporale
o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 12 (dodici) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P. – Punti 10
o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 18 (diciotto) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P. – Punti 6
o INTERVENTO ENTRO UN MASSIMO DI 24 (ventiquattro) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P. – Punti 2
o INTERVENTO OLTRE LE 24 (ventiquattro) ORE DALLA NOTIFICA DEL R.U.P.
– Punti 0
Non verranno valutati tempi intermedi.
Modalità per la determinazione del coefficiente relativo al requisito economico
Il coefficiente del requisito economico (prezzo) Vp arrotondato alla seconda cifra decimale, è determinato attraverso la seguente formula:
Vai =Ra/Rmax dove:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al requisito “i”, variabile tra 0 e 1
Ra = valore (ribasso) dell’offerta dal concorrente “a” Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente “a” non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
A pena di esclusione dalla gara, lo sconto percentuale offerto non può essere pari a 0 (zero).
19.2. Operazioni di gara
19.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Palazzo del Rettorato
– Città Universitaria – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 Xxxx, nella data e nell’orario fissati nel bando di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
19.2.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx. La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese
interessate. Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
19.2.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione o il RUP, nella prima seduta, procederà:
(i) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni, assegnando ai destinatari un termine di 7 (sette) giorni, e a sospendere la seduta; nella seduta successiva, la Commissione o il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione.
19.2.4. La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
19.2.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.1.
19.2.6. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e delle tempistiche offerte.
19.2.7. Successivamente, la Commissione in seduta riservata procederà alla valutazione delle offerte economiche e delle offerte temporali, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.1. e all’attribuzione dei punteggi complessivi.
19.2.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
19.2.9. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
19.2.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
19.2.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti, avvalendosi della Commissione giudicatrice. La stazione appaltante esclude l’offerta ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 5, del Codice.
19.2.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
19.2.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
19.2.14. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone l’aggiudicazione dell’Accordo al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
19.3. Verifica di anomalia delle offerte
19.3.1. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, avviene attraverso la seguente procedura:
a) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
b) all’offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, le quali saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e del contratto che sarà stipulato;
c) la Commissione può escludere l’offerta a prescindere dalle spiegazioni qualora l’offerente non presenti le stesse entro il termine stabilito;
d) la Commissione esclude le offerte secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 5, del Codice.
20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii
21. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22.Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.