CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E AZIENDA/ENTE.........................................
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA E AZIENDA/ENTE.........................................
PER L’INSERIMENTO DELLA STRUTTURA/UNITA’
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NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
......................................................
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI …………………………..
L’Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata “Università”), C.F. 80007370382 con sede legale in Ferrara, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dalla Magnifica Rettrice pro tempore Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx nata a … il …
e
L’Azienda/Ente ................................................. (di seguito denominata “Azienda/Ente”) rappresentata dal Direttore Generale. nato/a a
.............................. il.................... per la carica domiciliato/a
in.....................................
VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTO l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sui rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
VISTO il Decreto M.I.U.R. n. 270 del 22.10.2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il D.I. n. 716 del 16.9.2016, recante il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
premesso che
L’Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in………………… ai sensi del D.R. ……………………………………
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.1 – Oggetto della convenzione
Le parti si impegnano a collaborare per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in ......................, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell’Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola.
ART. 2 - Impegni delle parti
Per l’attuazione del rapporto di collaborazione l’Azienda/Ente si impegna a mettere a disposizione dell’Università le proprie strutture, indicate nell’Allegato A della presente convenzione, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definite ai successivi artt. 3 e 4.
L’Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell’Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.
ART. 3 – Formazione prevista per specializzandi
La formazione degli specializzandi ai sensi del D.I. 716/2016 implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.
L’attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all’apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.
Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.I. 716/2016 art. 5 comma 5, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.
ART. 4 - Definizione delle attività di formazione
Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico.
Lo specializzando viene assegnato ai servizi dell’Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.
ART. 5 – Assicurazione
Gli specializzandi durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione
I.N.A.I.L. integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 6 - Sorveglianza sanitaria
L’Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l’attività presso le proprie strutture.
L’Azienda/Ente si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima, in base al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda/Ente e vanno comunicate allo specializzando prima dell’inizio delle attività stesse.
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei D.P.I., alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione
Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.
ART. 8 - Modifiche alla convenzione
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all’esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di cotitolari del trattamento dei dati personali degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti da parte degli specializzandi, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell’ambito della propria attività formativa e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti (trattamento dei dati relativi ai docenti/tutor e il trattamento dei dati dei pazienti), le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. L’Azienda/Ente è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).
L’Azienda/Ente, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., si impegna ad autorizzare al trattamento dei dati gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, evidenziando loro che potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Azienda/Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività formativa.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, di cui all’art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra parte dall’Autorità Garante, dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati designati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive informative.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra, tempestivamente e senza ritardo, ogni eventuale violazione che coinvolga dati di titolarità dell’altra.
Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuite nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento U.E. 679/2016.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.
ART. 10 - Controversie
Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
ART. 11 - Entrata in vigore e durata
Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell’art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione ed ha durata pari a ........... anni con possibilità di proroga alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di lettere tra le parti, nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
ART. 12 – Imposta di bollo
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R.
n. 642 del 16.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro- quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Università degli Studi di Ferrara Azienda/Ente.........................
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
La Rettrice Il……………………………….
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
ALLEGATO A
L’atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato parte integrante dell’accordo stesso con la descrizione dettagliata delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dall’Azienda/Ente per le esigenze didattico- scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto della convenzione.