VERBALE DI ACCORDO
L'anno 2007 il giorno 29 del mese di Gennaio in Bari presso la sede della Confindustria Bari
tra
la Confindustria Bari - Sezione Industria Edile ed Affini - rappresentata dal suo Presidente sig. Xxxx Xxxxxxx e dal Vice Presidente sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con l'assistenza dei sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
la FENEAL UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxxxx;
la FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Xxxxxx Xx Xxxxx, dal Segretario aggiunto sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
la FILLEA CGIL rappresentata dal Segretario generale sig. Xxxxxxx Xxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx.
A seguito di richiesta avanzata dalle OO.SS.LL. su costituite con nota ricevuta il 5 agosto 2005 viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo al Ccnl 20 maggio 2004 da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.
PREMESSA
Le parti riconoscono l'importanza del perseguimento degli obiettivi generali di crescita, consolidamento e qualificazione del settore edile che danno continuità ai rapporti di lavoro, valorizzano al massimo le competenze delle risorse umane impegnate ed elevano lo standard di efficienza e sicurezza.
Le parti individuano in comune le azioni e le iniziative sulle quali avviare sforzi e sinergie per il perseguimento degli obiettivi generali suddetti e si impegnano, nell'ottica del metodo concertativo e del confronto continuo, ad un monitoraggio continuo dell'andamento e delle problematiche del settore.
In particolare, il settore necessita del riconoscimento da parte del mondo istituzionale del ruolo fondamentale esercitato nei processi di sviluppo del territorio, considerata la sua centralità e l'azione di supporto esercitata nei confronti di tutti gli altri settori coinvolti nei processi di infrastrutturazione: la logistica, i trasporti, la portualità, etc.
In prospettiva di una sempre più forte competizione tra i territori e le città nell'attirare gli investimenti a livello nazionale ed internazionale, le parti si attiveranno per favorire l'accelerazione dei processi di pianificazione strategica per rendere la nostra realtà territoriale più attrattiva. La pianificazione strategica delle città e del territorio deve perseguirsi soprattutto attraverso la creazione ed istituzionalizzazione di Tavoli di confronto permanenti, lo scambio di esperienze a livello nazionale ed internazionale, l'individuazione di strumenti innovativi di trasformazione del territorio. E' necessario sostenere le politiche di rilancio delle città favorendo un cambio culturale.
Nell'ottica di risolvere le problematiche connesse all'incertezza operativa ed agli appesantimenti burocratici dovuti alla complessità normativa e regolamentare della Pubblica Amministrazione, le parti riconoscono l'importanza di individuare e proporre interventi per velocizzare, semplificare, snellire le attività d impresa e ristabilire la centralità del cantiere.
Nel settore dei lavori pubblici verranno esaminate iniziative per assicurare il rispetto dei principi fondamentali della concorrenza, dell'adeguatezza dei progetti e dei prezzi posti a base di gara e del partenariato pubblico-privato.
Le parti, inoltre, si attivano per accrescere la cultura e la sensibilità di tutti gli operatori del settore ai temi della sicurezza e del contrasto al lavoro irregolare.
Infine, le parti riconoscono grande importanza agli aspetti connessi alla sostenibilità edilizia ed al risparmio energetico. A tal riguardo, condividono l'importanza di avviare azioni per incentivare l'adozione delle tecniche della bioediliza e favorire la diffusione della cultura dell'innovazione nel settore.
*********************
Gli articoli 8, 9 10, 11, 13, 22 del Contratto Collettivo Provinciale 11 marzo 2003 vengono sostituiti come segue:
Art. 8 - Indennità di trasporto
……Omissis
La misura di tale indennità è concordata in euro 0,81 a decorrere dal 1/12/2008 per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere e, solamente se la erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso con esclusione, comunque, di tutti gli altri istituti contrattuali ed in particolare di quello di cui all’art. 19 del vigente Ccnl, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità stessa.
……Omissis
Art. 9 - Indennità sostitutiva di mensa
Le parti, riconosciuta la validità sociale dell’istituzione della mensa e tenuto peraltro conto che, al momento mancano quelle infrastrutture necessarie per tale istituzione, convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 50,50 mensili a decorrere dal 01/07/2008 e euro 53,58 mensili a decorrere dal 1/12/2008
……Omissis
Art. 10 – Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati.
In attuazione di quanto stabilito dall’Accordo nazionale 23 marzo 2006, gli importi in atto al 31/12/2006 dell’Elemento Economico territoriale sono conglobati, con effetto dall’1/1/2007, nella indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.
Pertanto i nuovi valori dell’indennità territoriale di settore per gli operai e del premio produzione per gli impiegati sono:
Indennità territoriale di settore | Importi orari |
- op. 4° livello | € 1,16 |
- operaio specializzato | € 1,07 |
- operaio qualificato | € 0,97 |
- operaio comune | € 0,84 |
- custodi, guardiani, portinai, xxxxxxxxx, uscieri ed inservienti | € 0,75 |
- custodi, portinai e guardiani con alloggio | € 0,67 |
Premio produzione impiegati | Importi mensili |
- impiegato 1^ cat. Super | € 291,24 |
- impiegato 1^ cat. | € 267,56 |
- impiegato 2^ cat. | € 221,86 |
- assistente tecnico già in 3^ cat. | € 199,43 |
- impiegato 3^ cat. | € 183,24 |
- impiegato 4^ cat. | € 165,41 |
- impiegato 4^ cat. primo impiego | € 142,40 |
Art. 11 - Elemento Economico Territoriale |
In conformità all’accordo nazionale 23 marzo 2006, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.
L’elemento economico territoriale di cui all’art. 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2007 e nella misura del 7% a decorrere dal 1° settembre 2007 sui minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1° marzo 2006.
Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 – le parti sottoscrittrici tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bari, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:
- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
− numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
− numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
− numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
− numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;
− attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate.
Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 23 marzo 2006 raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.
Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.
Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
A partire dall'1 gennaio 2007, gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
Livello Categorie Mensile Orario
7 | Quadri ed impiegati di 1^ cat. super | 35,92 | |
6 | Impiegati di 1^ cat. | 32,32 | |
5 | Impiegati di 2^ cat. | 26,94 | |
4 | Impiegati ed operai di 4° livello | 25,14 | 0,15 |
3 | Impiegati di 3^ cat. e operai specializzati | 23,34 | 0,13 |
2 | Impiegati di 4^ cat. e operai qualificati | 21,01 | 0,12 |
1 | Impiegati 4^ cat. primo impiego e operai comuni | 17,96 | 0,10 |
- | Custodi, portinai e fattorini | 0,09 | |
- | Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) | 0,08 |
A partire dal 1° settembre 2007, gli importi mensili e orari definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
Livello Categorie Mensile Orario
7 | Quadri ed impiegati di 1^ cat. Super | 83,81 | |
6 | Impiegati di 1^ cat. | 75,42 | |
5 | Impiegati di 2^ cat. | 62,85 | |
4 | Impiegati ed operai di 4° livello | 58,66 | 0,34 |
3 | Impiegati di 3^ cat. e operai specializzati | 54,47 | 0,31 |
2 | Impiegati di 4^ cat. e operai qualificati | 49,02 | 0,28 |
1 | Impiegati 4^ cat. primo impiego e operai comuni | 41,90 | 0,24 |
- | Custodi, portinai e fattorini | 0,21 | |
- | Custodi, portinai e guardiani (con alloggio) | 0,19 |
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.
Art. 13 - Cassa Edile
……Omissis
Nel rispetto ed attuazione dell’art. 36 del vigente c.c.n.l. e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 36, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dal 1° aprile 2007 complessivamente nella misura del 2,30% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del c.c.n.l. 20/05/2004 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.
Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all’8° capoverso dell’art. 36 del c.c.n.l. 20/05/2004, nella misura di 5/6 (1,92%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,38%) a carico del lavoratore.
Il versamento della percentuale di cui all’art. 18 (18,5%) del c.c.n.l. 20/05/2004 nonchè di ogni altro contributo dovuto alla Cassa Xxxxx deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso.
……Omissis
Art. 22 - Decorrenza e durata
Le norme del presente contratto, salvo le decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della Provincia di Bari dal 1° gennaio 2007 ed hanno durata per il periodo di 4 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 20 maggio 2004.
Letto, confermato e sottoscritto.
Confindustria Bari - Sezione Edile FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
L'anno 2007 il giorno 29 del mese di Gennaio in Bari presso la sede della Confindustria Bari
tra
la Confindustria Bari - Sezione Industria Edile ed Affini - rappresentata dal suo Presidente sig. Xxxx Xxxxxxx e dal Vice Presidente sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con l'assistenza dei sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
la FENEAL UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxxxxxx;
la FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Xxxxxx Xx Xxxxx, dal Segretario aggiunto sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxx xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
la FILLEA CGIL rappresentata dal Segretario generale sig. Xxxxxxx Xxxxx e dai componenti la segreteria sigg. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx.
Le parti su costituite hanno proceduto alla revisione della regolamentazione delle prestazioni facoltative della Casse Edile e, a completa tacitazione e definizione delle richieste avanzate sulla materia da Feneal, Filca e Fillea con nota ricevuta il 05/08/2005, hanno concordato che a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 i testi degli artt. 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 27, 30 bis, 31 e 32 del Regolamento Generale per la gestione e le prestazioni della Cassa Edile di Bari sottoscritto il 02/05/2003, come modificato dagli accordi del 8 febbraio 1999, del 3 settembre 2001 e 2 maggio 2003, vengono sostituiti da quelli trascritti in allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.
ART. 18 – CONDIZIONI GENERALI PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE
Le prestazioni di cui al punto 1) dell’art. 10 sono corrisposte dalla Xxxxx Xxxxx agli operai iscritti nei confronti dei quali ricorrono i presupposti previsti dal vigente c.c.n.l. dell’edilizia.
Le prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10 sono corrisposte dalla cassa edile a favore degli operai che si trovino nelle condizioni di beneficiarne – nelle forme e secondo le modalità stabilite a seconda dei casi – e che risultino alle dipendenze, alla data dell’evento o nel mese immediatamente precedente all’evento stesso, da impresa edile in regola con i versamenti alla Casa Edile.
Per beneficiare delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10) del presente regolamento è, inoltre, necessario che l’operaio interessato possa far valere, nel biennio precedente l’evento, almeno 1200 ore computando a tale effetto le ore di lavoro prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzata dall’INAIL.
ART. 19 – PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE.
Le prestazioni agli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, quali previste dall’allegato e) del contratto collettivo nazionale di lavoro 06/07/1983, sono corrisposte dalla Xxxxx Xxxxx.
A decorrere dall1/4/1988, le modalità di erogazione di tali prestazioni si intendono adeguate alla normativa prevista dal ccnl 07/10/1987 e annesso “protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio”.
ART. 19 BIS – PRESTAZIONE PER CARENZA DI MALATTIA
Le parti definiranno entro il 30/06/2009 la regolamentazione di una nuova prestazione facoltativa della Cassa Edile tendente al pagamento della carenza per malattia.
Tale prestazione sarà introdotta in via sperimentale e limitatamente al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2010, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
In vista dell’avvio sperimentale di tale prestazione, la Cassa Edile, procederà al monitoraggio per una valutazione degli impegni di spesa connessi alla prestazione stessa.
ART. 21 - ASSEGNO AI FAMILIARI DEGLI OPERAI DECEDUTI PER CAUSE NATURALI O PER CAUSA DI SERVIZIO
In caso di decesso del lavoratore per cause naturali o di servizio, la Cassa Edile corrisponde al coniuge un assegno di euro 503. In caso di mancanza del coniuge tale importo sarà corrisposto ai figli o, in mancanza, agli equiparati che concorrono a formare il nucleo familiare che da diritto a percepire l'assegno per nucleo familiare.
Tale somma è maggiorata di euro 134 per ogni familiare risultante a carico dallo stato di famiglia alla data del decesso che concorreva a formare il nucleo familiare che da diritto a percepire l'assegno per nucleo familiare.
In relazione a quanto previsto al 1° e 2° comma del presente articolo i figli e gli equiparati ai figli concorrono a formare il nucleo familiare anche se maggiorenni, semprechè presenti nello stato di famiglia.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.
Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile su moduli preposti dalla stessa, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso, allegando i seguenti documenti:
a) certificato di morte
b) stato di famiglia alla data del decesso
c) atto notorio in caso di più eredi
d) delega con firme autenticate nel caso che più eredi autorizzino il pagamento ad uno solo di essi.
e) autorizzazione del giudice tutelare in caso di presenza di minori . Per evento si intende la data del decesso.
ART. 22 - COLONIE MARINE E MONTANE
Ai soggiorni estivi marini e montani sono ammessi gratuitamente, nei limiti e con i criteri da fissarsi annualmente dal Comitato di Gestione i figli degli operai iscritti alla Cassa.
I bimbi devono essere di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione della prestazione.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.
Per tale prestazione l’evento si identifica con il mese in cui deve essere inoltrata la domanda che, redatta su appositi moduli predisposti gratuitamente dalla Cassa Edile, deve essere presentata, a pena di decadenza, agli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per evento si intende il mese di gennaio.
La domanda va corredata dello stato di famiglia, della copia del libretto A.S.L. del bambino e della documentazione richiesta di volta in volta.
La Cassa Edile, oltre al pagamento totale della retta di soggiorno in colonia, provvederà a dotare i bimbi di un corredino completo ed al loro trasporto in colonia (sia per l’andata che per il ritorno).
ART.- 24 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PROTESI ORTOPEDICHE, ORTO-FONICHE, ODONTOIATRICHE, TRATTAMENTO DI ORTODONZIA FISSA E FUNZIONALE E OCCHIALI DA VISTA.
Ai lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, la Cassa Edile corrisponde un contributo sulle spese sostenute per l’acquisto di protesi ortofoniche, protesi ortopediche, odontoiatriche, trattamento di ortodonzia fisso e funzionale (apparecchi ortodontici correttivi) e occhiali da vista.
Tali prestazioni spettano anche ai familiari presenti nello stato di famiglia semprechè fiscalmente a carico.
Il contributo, che potrà essere erogato una sola volta all’anno, e per un solo componente del nucleo familiare, è pari al 50% della spesa sostenuta e documentata e, comunque, non potrà essere superiore a euro 775 per le protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche e trattamento di ortodonzia fisso e funzionale.
Per gli occhiali da vista il contributo è pari all'intero importo della spesa sostenuta e documentata fino a un massimo di euro 155.
Si precisa che, nella fattispecie, l’evento è rappresentato dalla data della fattura di acquisto.
La domanda per ottenere la prestazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, deve essere presentata entro e non oltre il termine di decadenza di 90 giorni dalla data della fattura.
Alla domanda devono essere allegati: regolare fattura di acquisto comprovante la spesa sostenuta; certificato di prescrizione redatto dal medico specialista attinente la prestazione richiesta (per gli occhiali da vista la certificazione non dovrà essere di data anteriore a otto mesi dalla data della fattura).
Nel caso di spese, per i familiari, il lavoratore deve inoltre allegare stato di famiglia.
Fermo restando quanto precede si precisa che per i familiari a carico il contributo viene erogato per l’acquisto delle protesi e degli apparecchi ortodontici correttivi nel trattamento di ortodonzia di seguito elencati:
- corsetto ortopedico per scoliosi;
- corsetto ortopedico per artrosi;
- protesi arto inferiore;
- protesi arto superiore;
- tutore di funzione arto inferiore;
- tutore di funzione arto superiore;
- tutore di funzione: tronco corsetti ortopedici;
- tutore di riposo o di posizione;
- protesi articolare;
- protesi acustica mono o bilaterale;
- apparecchio laringofono;
- corona od elemento di protesi in oro;
- corona in porcellana;
- impianto a lamina;
- elemento di protesi in oro e resina;
- protesi completa;
- scheletrato (compresa barra di contenzione);
- apparecchio ortodontico;
- trattamento di ortodonzia fisso (apparecchio correttivo fisso);
- trattamento di ortodonzia funzionale (apparecchio correttivo funzionale).
ART. 25 - CONTRIBUTO A FAVORE DI OPERAI CHE HANNO IL CONIUGE E/O I FIGLI
PORTATORI DI HANDICAP
A favore dei lavoratori iscritti che abbiano il coniuge e/o figli presenti nello stato di famiglia e fiscalmente a carico che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica la Cassa Xxxxx eroga una volta l’anno, un contributo non superiore a euro 540.
Il Comitato di Gestione della Cassa valuta, per ogni singolo caso, l’entità del contributo che dovrà comunque rimanere nei limiti dell’importo indicato nel comma precedente.
Per avere diritto alla prestazione il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni generali previste dal presente regolamento; percepire un reddito individuale che non dovrà essere superiore a euro 28400,00 lordi.
Il lavoratore deve presentare domanda redatta su appositi moduli preposti dalla Cassa Edile esibendo:
- documentazione sanitaria rilasciata dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica, psico-fisica e relativa percentuale che non deve essere inferiore al 50%;
- Stato di famiglia;
- fotocopia Mod. UNICO, Mod. 730 o, in mancanza, Mod. CUD dell’anno precedente alla data della domanda.
Per evento si intende la data della domanda.
ART. 26 - CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERAI E DEI LORO FAMILIARI CHE SOSTENGONO SPESE A SEGUITO DI INTERVENTI CHIRURGICI O DEGENZE OSPEDALIERE, PER GRAVI MALATTIE.
Ai lavoratori iscritti sottoposti agli interventi chirurgici, indicati nell’elenco di seguito riportato, o dimessi da lunghe degenze ospedaliere per gravi malattie, sia in strutture sanitarie pubbliche che private, comunque riconosciute ed autorizzate dalla competente autorità locale, in Italia ed all’estero, la Cassa Edile eroga un contributo per le spese dirette di ricovero, nonchè per quelle di viaggio, di vitto ed alloggio, sostenute per il periodo di degenza ospedaliera, compresi i tickets sanitari.
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo spettano anche ai familiari fiscalmente a carico e che siano presenti nello stato di famiglia.
Il contributo in parola è pari al 50% della spesa sostenuta e documentata e, comunque, non superiore a euro 400 nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia il lavoratore; euro 200 se il beneficiario della prestazione sia un familiare a carico.
Tali modalità di calcolo del contributo verranno adottate anche nel caso che le spese siano coperte da polizze assicurative sottoscritte dal lavoratore interessato.
Tale prestazione spetta nei limiti di un componente del nucleo familiare e comunque una volta l’anno.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.
L’evento si identifica con la data di dimissione della struttura sanitaria.
Alla domanda redatta su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile e che deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 60gg. dalla data dell’evento, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato di dimissioni rilasciato dall’ospedale presso il quale è avvenuto in ricovero;
2) regolare fattura delle spese o idonei documenti fiscali comprovanti le spese sostenute.
Si conferma l'elenco degli interventi chirurgici di cui all'art. 26 del Regolamento sottoscritto il 7.12.1989
ART. 26 BIS - CONTRIBUTI, UNA TANTUM, PER SPESE MEDICHE SPECIALI-STICHE
Ai lavoratori iscritti e costretti a spese mediche specialistiche, la Xxxxx Xxxxx eroga, una sola volta l’anno, e per un solo componente il nucleo familiare, un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute.
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo spettano anche ai familiari fiscalmente a carico e che siano presenti nello stato di famiglia.
Il contributo in parola è pari al 50% della spesa sostenuta e documentata e, comunque, non superiore a Euro 400 nel caso in cui il beneficiario della prestazione sia il lavoratore; euro 200 se il beneficiario della prestazione sia un familiare fiscalmente a carico.
Tali modalità di calcolo del contributo verranno adottate anche nel caso che le spese siano coperte da polizze assicurative sottoscritte dal lavoratore interessato.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.
L'evento si identifica per le spese specialistiche dalla data della documentazione probatoria di spesa.
Alla domanda redatta su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile e che deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 60 gg. dalla data dell’evento, deve essere allegata la seguente documentazione:
1. regolare fattura delle spese o idonei documenti fiscali comprovanti le spese sostenute;
2. stato di famiglia.
Per spese mediche specialistiche si intendono, con esclusione di quelli aventi finalità puramente estetiche, le seguenti:
prestazioni rese da un medico specialista;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni;
importi dei ticket pagati se le spese sopra elencate sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
Il contributo una tantum è riconosciuto per una sola fra le tipologie di spesa sopra indicate.
ART. 26 TER - CONTRIBUTO PER CURE TERMALI
Ai lavoratori che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente regolamento e che fruiscono di cure termali autorizzate dall'Inps o dall'Inail la Cassa edile corrisponde un contributo, una volta all'anno, pari ad euro 300 .
La domanda per ottenere la prestazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di decadenza di 60 gg. dalla data del rilascio della documentazione di cui al successivo punto 2).
Alla domanda deve essere allegata
1. copia della autorizzazione - impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale di residenza
2. attestazione rilasciata, a cura dello stabilimento termale, del periodo di svolgimento delle cure da cui risulta la regolare esecuzione delle stesse nel periodo certificato
3. prescrizione del medico dell'Inps o dell'inail.
ART. 27 – INDUMENTI DI LAVORO
Alla data del 30 settembre di ogni anno, a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile, in possesso a tale data dei requisiti previsti all’art. 18, la Cassa Edile fornisce, un kit da lavoro la cui composizioni sarà definita dal Comitato di Gestione.
ART. 30 BIS - CONTRIBUTO PER LA NASCITA DEI FIGLI
Ai lavoratori che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente regolamento la Cassa Edile corrisponde un contributo in occasione della nascita di figli così determinato:
per il primo e secondo figlio euro 200 ciascuno; per il terzo figlio euro 400.
Le domande per ottenere la prestazione redatte su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile deve essere presentato entro e non oltre il termine di decadenza di 90 gg. dalla data della nascita.
Alla domanda deve essere allegato l'estratto dell'atto di nascita. Per evento si intende la data della nascita.
ART. 31 – VIAGGI DI STUDIO
In via sperimentale e per il periodo di validità del contratto integrativo 29/01/2007, la Cassa Edile della provincia di Bari continuerà ad organizzare, per un numero non superiore a 50 partecipanti, secondo le condizioni di accesso e le modalità già in atto, viaggi di studio per i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
La domanda va presentata, pena decadenza, dal 1° a l 31 marzo di ogni anno. Per evento si intende il mese di marzo.
ART. 32 – SOGGIORNO GRATUITO PER I PENSIONATI
In via sperimentale e per il periodo di validità del contratto integrativo 29/01/2007, la Cassa Edile della provincia di Bari continuerà ad organizzare per un numero non superiore a 50 iscritti pensionati, che potranno essere accompagnati dalla propria consorte, soggiorni-vacanze per la durata di una settimana.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 18 del Regolamento al momento dell’evento.
L’evento si identifica con la data di decorrenza della pensione.
La domanda, redatta su appositi moduli predisposti dalla Cassa, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel periodo da gennaio a marzo di ogni anno, relativamente alle pensioni che hanno avuto decorrenza nell’anno precedente.
Per l’esame delle domande, ai fini dell’ammissione, nei limiti fissati dal Comitato di Gestione, viene redatta una graduatoria che tiene conto prevalentemente dell’anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Bari.
Alla domanda deve esser allegata la seguente documentazione: 1- Stato di famiglia
2- TE08