PEK LA FOKNLTUKA DL UN SLSTEMA DL SLCUKE==A PEK IL CENTRO COMUNICATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
ALLEGATO 0
XXXXXX XX XXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXX XX UN SLSTEMA DL SLCUKE==A PEK IL CENTRO COMUNICATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
TRA
La Consip S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx 00/ X, x. XXX 00000000000, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,
la Società
E
, con sede legale in , Via
, P. XXX , in persona del e legale rappresentante dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PKEMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse del MEF per l’acquisizione di apparecchiature hardware e per la prestazione dei servizi sistemistici specialistici connessi;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Offerta tecnica; Allegato “III” - Capitolato tecnico; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SL CONVLENE E SL STLPULA QUANTO SEGUE
ArWicolo 1
Valore delle premesse e norme regolaWrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Offerta tecnica), l’Allegato “III” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “IV” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel capitolato d’oneri generali per le
forniture ed i servizi approvato con D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dal regolamento relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, approvato con D.P.C.M. n° 452/ 97;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.;
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 13 ottobre 2003, verbale n. 74.
3. Si precisa che, in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dalla Consip.
ArWicolo 2 Definizioni
1. Nel corpo del presente contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo la definizione che ne viene data in quest’articolo:
a) Lmpresa s’intende l’Impresa aggiudicataria;
b) CommiWWenWe s’intende la Consip S.p.A.;
c) SisWema l’insieme delle componenti hardware, dei relativi sistemi operativi, delle licenze software applicative, delle licenze di maintenance per gli applicativi e dei servizi connessi;
d) AmminisWrazione s’intende il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
e) CapiWolaWo Tecnico s’intende il documento di cui all’Allegato III del presente contratto.
ArWicolo 3 OggeWWo
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a) fornitura di apparati hardware, accessori hardware, software di base, rispondenti alle caratteristiche tecniche meglio specificate nel Capitolato
Tecnico, di seguito elencati:
Tipo | Componente | Quantità |
HW | Applia n ce IDS | 4 |
HW | Server (Ap plica t ion Server SiteProtector) | 1 |
HW | Server (Da ta b a s e Server SiteProtector) | 1 |
HW | Server (Secu r ity Fu s ion Mod u le) | 1 |
SW | Sis tem a Opera t ivo MS Win dows 2 000 Ad va n ced Server u lt im a ServicePa ck | 5 |
SW | Sis tem a Opera t ivo MS Win dows 200 0 Pro u lt im a ServicePa ck | 1 |
Le singole apparecchiature dovranno essere comprensive, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/ o per l’Amministrazione, degli accessori hardware, del software di base, dei servizi di consegna, installazione, configurazione del software, della documentazione tecnica e
d’uso e del servizio di manutenzione in garanzia (così come disciplinata al par. 7.3 e ss. del Capitolato Tecnico) della durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6.
Le apparecchiature e le componenti software dovranno essere corredate della relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana o in subordine in lingua inglese.
b) Fornitura delle licenze d’uso, a titolo definitivo e con durata perpetua, dei prodotti software applicativi aventi le caratteristiche tecniche più dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e di seguito elencate:
Tipo | Componente | Quantità |
SW | ISS Rea l Secu re SiteProtector | 1 |
SW | ISS Rea l Secu re Network Sen s or (s e n on com pres o n egli a pp lia n ce) | 4 |
SW | ISS Rea l Secu re SiteProtector Secu r ity Fu s ion Mod x xx x xx 00 0 xx x ir xxxx IP | 1 |
SW | ISS Rea l Secu re Server Sen s or | 5 |
SW | ISS In tern et Sca n n er per 250 in dirizzi IP | 1 |
SW | SQL Server 20 00 u lt im a Service Pa ck (DB Server SiteProtector) | 1 |
SW | Sym a n tec En terprise Firewa ll 7 .0 Win 200 0 / NT 3 des - a es Upg 1 Server Un lim ited Us ers VALUE BAND A | 2 |
SW | Sym a n tec En terpris e Firewa ll With VPN High Xxx xxx bility Loa d Ba la n cin g Lic 1 Server Va lu e Ba n d A | 2 |
CD | Sym a n tec En terp r is e Firewa ll 7 .0 .4 in 3 d es -a es Media Pa ck | 1 |
La fornitura dei prodotti di cui alla presente lettera si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/ o per l’Amministrazione, dei servizi di consegna, installazione, configurazione, personalizzazione, documentazione tecnica e d’uso, nonché del servizio di manutenzione in garanzia (così come disciplinata al par. 7.3 e ss. Del Capitolato Tecnico) della durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6
c) Fornitura delle licenze di maintenance per il software applicativo per 36
mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6, di seguito elencati:
Descrizione | Numero licenze | QuanWiWà minima |
Maintenance ISS RealSecure SiteProtector | 1 | 36 mesi |
Maintenance ISS RealSecure Network Sensor | 4 | 36 mesi |
Maintenance Security Fusion Module | 1 | 36 mesi |
Maintenance ISS RealSecure Server Sensor | 5 | 36 mesi |
Maintenance ISS Internet Scanner per 250 indirizzi IP | 1 | 36 mesi |
d) Fornitura delle licenze di maintenance per il software applicativo per 24 mesi a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6, di seguito elencati:
Descrizione | Numero licenze | QuanWiWà minima |
Sym a n tec En terp r is e Firewa ll 7 .0 Win 2 000 / NT 3 des -Aes - Pla t in u m Ma in t - In it ia l 2 Yr - 1 Server Un lim ited Us ers | 2 | 24 mesi |
Sym a n tec En terpris e Firewa ll Or Sym a n tec En terpris e Firewa ll with VPN High Xxx xxx b ility Loa d Ba la n cin g Pla t in u m Ma in t - In it ia l 2 Yr - 1 Server | 2 | 24 mesi |
e) Fornitura delle licenze di maintenance per il software applicativo già esistente per 36 mesi a decorrere dalla “data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6, di seguito elencate:
Descrizione | Numero licenze | QuanWiWà minima |
Ch eck Poin t Firewa ll-1 En terpris e Cen ter for u n lim ited IP. (s in gle n ode) (p r im o n od o) | 1 | 3 a n n i |
Ch eck Poin t Firewa ll-1 m od u le for u n lim ited IP. (s in gle n ode) (s econ do e terzo n od o) | 2 | 3 a n n i |
Ch eck Poin t Mu lt i CPU s u pport NG vers ion . (s in gle n ode) | 3 | 3 a n n i |
Ch eck Poin t Sm a r t View for a s in gle ga tewa y p rotectin g 250 IP. (s in gle n ode) | 3 | 3 a n n i |
Ston eBea t Fu llclu s ter 3 .0 Prem iu m Su pport., 3 yea rs , 2 n od es | 1 | 3 a n n i |
Ston eBea t Fu llclu s ter 3 .0 Prem iu m Su pport, 3 yea rs , a ddition a l n od e | 1 | 3 a n n i |
ISS Rea lSecu re Network Sen s or 7 .0 | 2 | 3 a n n i |
e) Prestazione, previa richiesta della Consip, del servizio di personalizzazione e supporto specialistico del Sistema per un totale massimo fruibile di 50 gg/ persona da eseguire nell’intero periodo di efficacia contrattuale, come meglio specificato nel Capitolato
Tecnico.
f) Servizio di addestramento all’utilizzo del Sistema per un periodo minimo di 5 giorni, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Le forniture oggetto del presente contratto dovranno essere consegnate e i servizi dovranno essere eseguiti presso i locali del Centro Comunicativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze , in Xxxx - Xxx Xxxxxxxxx 0.
3. Si precisa che l’Amministrazione acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’art. 14, comma 6; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/ o dell’Amministrazione.
4. Le licenze d’uso dei prodotti dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti stessi da parte del personale dell’Amministrazione, della Consip nonché di terzi dalle stesse autorizzati, anche in sedi diverse da quelle di Consip e/ o dell’Amministrazione.
ArWicolo 4 AumenWo e diminuzione
1. L’Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che la Consip ha facoltà di apportare un aumento o una diminuzione all’oggetto contrattuale fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale previsto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, e remunerate ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione d’Offerta (Allegato 1).
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto nel presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguita.
ArWicolo 6 DuraWa
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo art. 14, comma 6
ArWicolo У
Obblighi e adempimenWi a carico dell’Lmpresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi appresso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) all’imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
c) all’apposizione sulle apparecchiature delle “targhette identificative” con matricola e numeri di serie;
d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai
connessi oneri assicurativi;
e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Consip e/ o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Le apparecchiature ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato III) e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa
non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip e/ o dell’Amministrazione.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro eventualmente messi a disposizione dalla Consip. L’Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete Consip e/ o dell’Amministrazione, e restituire alla Consip e/ o all’Amministrazione gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
8. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ArWicolo 8
ModaliWà ed esecuzione delle presWazioni conWraWWuali
1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, di cui al precedente articolo 3, dovranno essere eseguite, di norma (a titolo meramente esemplificativo e non tassativo si ricorda che le attività di configurazione e personalizzazione verranno eseguite al di fuori dell’orario di servizio), nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione, della Consip e/ o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. L’Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione e/ o dalla Consip e/ o da terzi.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva.
4. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima
dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L’Impresa riconosce alla Consip e/ o all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto; l’Impresa, in tal caso, si obbliga a fare tutto quanto in proprio potere per riprendere la prestazione della propria attività a perfetta regola d’arte come disciplinato dal presente articolo. L’esercizio da parte della Consip e dell’Amministrazione di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per le medesime.
6. L’Impresa, nel caso in cui proceda alla sostituzione di una risorsa professionale già coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip il curriculum della nuova figura professionale. La Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dall’Impresa. La Consip si riserva, inoltre, la facoltà di non accettare la predetta sostituzione, qualora l’unità di personale proposta in sostituzione dall’Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Impresa si obbliga, in caso di sostituzione, ad assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche tramite un adeguato periodo di affiancamento con la risorsa uscente, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; in ogni caso, fermo restando il diritto a percepire quanto pattuito per l’utilizzo della risorsa uscente, l’Impresa non avrà
diritto ad alcunché per l’utilizzo della risorsa entrante in sostituzione, per la durata di 20 giorni.
7. L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ArWicolo 9
Obblighi derivanWi dal rapporWo di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
ArWicolo 10 Obblighi di riservaWezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti previa espressa approvazione dell’Amministrazione e/ o della Consip.
ArWicolo 11
BreveWWi indusWriali e diriWWi d’auWore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/ o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/ o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/ o dell’Amministrazione.
3. La Consip informerà l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce
all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip e/ o dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/ o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ArWicolo 12 KesponsabiliWà
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/ o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/ o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
ArWicolo 13
Consegna, insWallazione e configurazione
1. L’Impresa, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, dovrà consegnare un Piano di progetto contenente la descrizione delle attività di consegna, di installazione e di configurazione/ personalizzazione della fornitura. La Consip, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del
Piano comunicherà all’Impresa la propria approvazione in merito al documento.
2. Nel caso in cui la Consip comunichi all’Impresa la mancata approvazione del Piano di Progetto contestualmente alle determinazioni da adottare, l’Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi della Consip entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione della Consip.
3. Nell’ipotesi in cui la Consip, valutate le deduzioni dell’Impresa, comunichi la mancata approvazione del Piano di Progetto, l’Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi della Consip aggiornando il relativo Piano di Progetto e consegnandolo alla Consip nel termine di 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione suddetta, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
4. L’Impresa, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, dovrà consegnare le apparecchiature, i relativi software di base, le licenze d’uso software, la relativa documentazione e i manuali d’uso, alla presenza di un rappresentante dell’Impresa e di un rappresentante della Consip e/ o dell’Amministrazione, che dovranno provvedere alla verifica del materiale consegnato.
5. L’installazione e la configurazione delle apparecchiature, dei relativi software di base, delle licenze d’uso del software applicativo, costituenti il Sistema, della relativa documentazione e dei manuali d’uso, dovranno essere eseguite dall’Impresa entro 50 (cinquanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
6. Entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’Impresa
dovrà consegnare all’Amministrazione e/ o alla Consip le “Specifiche di Installazione” aggiornate recanti le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura, identificativi del software installato, contenente la piattaforma di installazione e la versione del prodotto installato, la configurazione adottata, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico ed i suoi allegati.
7. Contestualmente alle “Specifiche di Installazione” aggiornate, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare, ai fini della sua approvazione, il “ Piano di collaudo” contenente l’articolazione delle prove proposte per l’espletamento delle attività di collaudo del Sistema oggetto della fornitura. L’Impresa prende atto ed accetta che il collaudo può comprendere anche le prove indicate dal committente. La Consip, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del Piano di collaudo comunicherà all’Impresa la propria approvazione in merito al documento.
8. Nel caso in cui la Consip comunichi all’Impresa la mancata approvazione del Piano di collaudo contestualmente alle determinazioni da adottare, l’Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi della Consip entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa.
9. Nell’ipotesi in cui la Consip, valutate le deduzioni dell’Impresa, comunichi la mancata approvazione del Piano di Collaudo, l’Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi della Consip aggiornando il relativo Piano di collaudo e consegnandolo alla Consip nel termine di 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione suddetta, pena la
risoluzione di diritto il presente contratto.
10. Contestualmente alle “Specifiche di Installazione” aggiornate, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare, ai fini della sua approvazione, la Documentazione per la gestione del Sistema contenente lo schema dell’impianto; le procedure di start up dei server; le procedure di back up e recupero dati; procedure per la conduzione, le procedure di shut-down; le procedure operative da seguire in caso di fault di uno o più server. La Consip, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna della Documentazione per la gestione del Sistema comunicherà all’Impresa la propria approvazione in merito al documento.
11. Nel caso in cui la Consip comunichi all’Impresa la mancata approvazione della Documentazione per la gestione del Sistema contestualmente alle determinazioni da adottare, l’Impresa dovrà comunicare le proprie deduzioni sui rilievi della Consip entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa.
12. Nell’ipotesi in cui la Consip, valutate le deduzioni dell’Impresa, comunichi la mancata approvazione del Documentazione per la gestione del Sistema, l’Impresa medesima si obbliga, ora per allora, a recepire i rilievi della Consip aggiornando la relativa Documentazione per la gestione del Sistema consegnandola alla Consip nel termine di 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione suddetta, pena la risoluzione di diritto il presente contratto.
ArWicolo 14 Collaudo e acceWWazione
1. Al termine delle attività di cui al precedente articolo 13, comma 5, le singole apparecchiature, i relativi software di base e le licenze d’uso del software
applicativo, saranno sottoposti a collaudo da parte di Consip e/ o dell’Amministrazione.
2. I collaudi delle singole apparecchiature e dei relativi software di base, delle licenze d’uso del software applicativo verranno eseguiti da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.
3. I collaudi delle singole apparecchiature, dei relativi software di base e delle licenze d’uso del software applicativo si intendono positivamente superati solo se i medesimi risultino funzionare correttamente secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (allegato III) e nella documentazione tecnica e d 'uso fornita dall'Impresa.
4. Successivamente all’esito positivo del collaudo delle singole apparecchiature, dei relativi software di base e delle licenze d’uso del software applicativo, si procederà al collaudo integrato dell’intero Sistema al fine di accertare il suo corretto funzionamento, anche in considerazione dell’interoperabilità delle singole componenti. Si precisa che il collaudo integrato dovrà essere superato con esito positivo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di consegna del Piano di Collaudo.
5. Il collaudo integrato del Sistema si intende positivamente superato solo se il Sistema risulta funzionare correttamente, anche in considerazione dell’interoperabilità delle singole componenti, secondo le specifiche di cui alla documentazione tecnica e d’uso e secondo quanto espresso in sede di Offerta tecnica.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo integrato di cui al comma precedente, la data del verbale di tale collaudo, verrà considerata quale “Data di
Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
7. Nel caso di esito negativo del collaudo integrato, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto entro i successivi 3 (tre) giorni o, eventualmente, entro un diverso termine concordato previamente con l’Amministrazione e/ o Consip, ferma l’applicazione delle relative penali di cui al successivo art. 21. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
8. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo integrato dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 26, nonché dell’art. 1456 c.c..
ArWicolo 15 Garanzie
1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/ o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/ o conoscibili e che gli stessi sono
conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella “Offerta tecnica” e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. I termini per la denuncia dei vizi di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 x.x., xxxxxxx xxxxxxxxx xx 0 (xxx) mesi decorrenti dalla data della scoperta .
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 26 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..
ArWicolo 16
Servizio di manuWenzione degli LnWrusion DeWecWion SysWem
1. L’Impresa è obbligata a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere
aggiuntivo per la Consip, il servizio di manutenzione in garanzia di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e lett. b) fornito per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al precedente art. 14, comma 6.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia - disciplinato al punto 7.3 del Capitolato Tecnico - comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla fornitura delle parti di ricambio, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, all’installazione delle patch e degli aggiornamenti software, nonché ogni altro onere per mantenere e/ o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate.
3. Il servizio comprenderà, altresì, a totale carico dell’Impresa, le attività tecniche necessarie a mantenere e/ o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d 'affidabilità del sistema, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti hardware e/ o software. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
5. Il servizio di manutenzione, di cui ai comma precedenti, sarà prestato dall’Impresa durante tutti i giorni feriali dell’anno dal lunedì al venerdì
dalle ore 8: 00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
6. La Consip e/ o l’Amministrazione segnaleranno all’Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero o mediante e-mail da inviare all’indirizzo , oppure via fax al numero , l’impresa, all’esito di tale chiamata, dovrà comunicare alla Consip un codice identificativo della chiamata ed il nome dell’operatore. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla ricezione della comunicazione.
7. L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento a rispondere alla chiamata entro 1 ora lavorativa dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. Si precisa che dal computo delle ore sono esclusi, le domeniche ed i festivi. Qualora la risposta non avvenga entro il predetto termine, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 21 salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
8. L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento, a intervenire, in loco, entro 4 (quattro) ore lavorative dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. Si precisa che dal computo delle ore sono esclusi le domeniche ed i festivi. Qualora l’intervento non avvenga entro il predetto termine, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 21, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
9. L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento, a ripristinare, in loco, entro 8 (otto) ore lavorative dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. Si precisa che dal computo delle ore sono esclusi le domeniche ed i festivi. Qualora il ripristino delle sua funzionalità non intervenga entro il predetto termine, la Consip applicherà le penali di cui al
successivo articolo 21, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
10. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
11. L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei sistemi e/ o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l’Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 15.
12 Ove il ripristino del malfunzionamento e/ o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature hardware di cui all’art. 3 comma 1) lett. a), in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L’Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
13 Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Impresa con
le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/ o l’Amministrazione.
14 Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/ o dell’Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
15 In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all’Impresa, questa si impegna sin d’ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
16 Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo dell’intero Sistema o di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 21, anche per tali altre apparecchiature.
ArWicolo 1У
ForniWura delle licenze di mainWenance del sofWware applicaWivo
1 L’Impresa si obbliga a fornire le licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) e lett. d) per un periodo rispettivamente di 36 (trentasei) e 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al precedente art. 14, comma 6.
2 La fornitura dovrà essere prestata con le modalità indicate nel presente articolo e comprende tutti gli oneri necessari e possibili per la puntuale esecuzione della fornitura stessa, nonché ogni altro onere per mantenere e/ o
riportare i Prodotti installati in stato di funzionamento coerente con la documentazione.
3 La fornitura delle licenze di maintenance dovrà, in ogni caso, garantire le seguenti prestazioni:
• disponibilità degli aggiornamenti durante il periodo di vigenza del
presente contratto.
• consegna delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
• consegna di ogni nuovo aggiornamento dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/ o di continuare ad usare le precedenti. In tal caso, sarà cura dell’Impresa avvisare tempestivamente la Consip e/ o l’Amministrazione della disponibilità di nuovi aggiornamenti.
4 L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti software e/ o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
5 La consegna degli aggiornamenti dovrà essere effettuata al massimo entro 1 giorno solare dalla data di rilascio del produttore del software.
6 In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all’Impresa, questa si impegna sin d’ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei prodotti software.
ArWicolo 18
ForniWura delle licenze di mainWenance sui prodoWWi sofWware già esisWenWi
1 L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione per le licenze di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), per un periodo di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al precedente art. 14, comma 6.
2 La fornitura dovrà essere prestata con le modalità indicate nel presente articolo e comprende tutti gli oneri necessari e possibili per la puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/ o riportare i Prodotti installati in stato di funzionamento coerente con la documentazione.
3 La fornitura delle licenze di maintenance dovrà, in ogni caso, garantire le seguenti prestazioni:
• garantire la disponibilità degli aggiornamenti durante il periodo di
vigenza del presente contratto.;
• consegna delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
• consegna di ogni nuovo aggiornamento dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/ o di continuare ad usare le precedenti. In tal caso, sarà cura dell’Impresa avvisare tempestivamente la Consip e/ o l’Amministrazione della disponibilità di nuovi aggiornamenti.
4 L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti software e/ o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
5 La consegna degli aggiornamenti dovrà essere effettuata al massimo entro 1 giorno solare dalla data di rilascio del produttore del software.
6 In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all’Impresa, questa si impegna sin d’ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei prodotti software.
ArWicolo 19
Servizio di personalizzazione e supporWo specialisWico
1. Il servizio di personalizzazione e supporto specialistico dovrà essere eseguito su richiesta del Committente, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, cosi come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, e comprende i servizi di:
• ottimizzazione delle configurazioni dei sistemi forniti;
• evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione;
• test di funzionamento sistemistico e applicativo dei sistemi;
• tuning dei sistemi;
• miglioramento nella supportabilità delle tecnologie;
• raffinato utilizzo dei prodotti;
• identificazione delle operazioni che minimizzano il carico di lavoro dedicato al supporto da parte dell’organizzazione preposta del Committente
2. Tali servizi saranno attivabili su espressa richiesta di Consip o dell’Amministrazione, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi ed erogati presso la sede del CED dell’Amministrazione sito in Xxx Xxxxxxxxx,0 Xxxx durante il normale orario lavorativo.
ArWicolo 20
Servizi di addesWramenWo all’uWilizzo del SisWema
1. A corredo della fornitura l’Impresa si impegna a fornire il servizio di addestramento all’utilizzo del Sistema. Tale addestramento dovrà essere svolto presso una sede scelta dall’Impresa sita in Roma e a sue spese.
2. L’Impresa dovrà organizzare una unica sessione pianificata rivolta ad un massimo di 10 (dieci) persone, per una durata minima di 5 giorni.
3. L’Impresa dovrà inoltre predisporre una scheda di valutazione del servizio con 3 livelli di gradimento (di cui uno insufficiente) che rispecchi gli argomenti riportati nella pianificazione concordata. Al termine di ciascuna sessione, il Committente valuterà le schede compilate dai partecipanti, ed in caso di una valutazione negativa riportata da più del 50% dei partecipanti, l’Impresa dovrà ripetere la sessione per gli argomenti che hanno avuto riscontro negativo.
ArWicolo 21 Penali
1. Qualora l’Impresa alla consegna (anche parziale) delle apparecchiature non provveda allo sgombero dei materiali residui, di cui al precedente articolo 7, comma 1, la Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/ 00 Euro).
2. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati,
la stessa si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/ 00) per ogni inadempimento.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all’Impresa, rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 13, comma 4, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro).
4. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella Offerta tecnica.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile all’Impresa, rispetto al termine di installazione e configurazione delle apparecchiature di cui al precedente articolo 13, comma 5, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro).
6. Qualora il collaudo di cui al precedente articolo 14 non abbia esito positivo, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/ 00 Euro) al giorno, sino alla data del collaudo positivo.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di manutenzione in garanzia, di cui al precedente art. 16 comma 7, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la risposta alla chiamata di intervento, la Consip per ogni ora di ritardo applicherà all’Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di manutenzione in garanzia, di cui al precedente art. 16 comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini di intervento in loco, la Consip per ogni ora di ritardo applicherà all’Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
9. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di manutenzione in garanzia, di
cui al precedente art. 16 comma 9, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Consip per ogni ora di ritardo applicherà all’Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
10. Nell’ipotesi disciplinata all’art. 16, comma 12, l’Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/ 00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/ o malfunzionamento della/ e macchina/ e stessa/ e.
11. Qualora la piena funzionalità di una singola apparecchiatura costituente il Sistema, non fosse ripristinata entro il termine massimo di 16 (sedici) ore dal ricevimento della segnalazione, il Committente avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si terrà concluso al momento della comunicazione all’Impresa da parte del Committente dell’intenzione di avvalersi dell’intervento terzi.
12. Qualora il fermo di un’apparecchiatura o di una loro componente superi le 24 (ventiquattro) ore solari complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini, la Consip applicherà all’Impresa una penale di 1.000,00 € (mille/00 Euro) per ogni 12 (dodici) ore, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
13. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di personalizzazione e supporto
specialistico, di cui al precedente art. 19, non si renda disponibile la risorsa entro 5 giorni dalla richiesta, la Consip per ogni giorno di ritardo applicherà all’Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/ 00 Euro).
14. In caso di ritiro o sospensione di uno dei certificati EN ISO9001:2000, richiesti come requisito di partecipazione, rilasciato al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’intero corrispettivo contrattuale per ogni mese, o frazione, in cui permarrà la mancanza di tale certificazione, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) dell’intero importo contrattuale.
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione stessa.
16. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
18. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 25, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
19. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 26, comma 2, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma.
ArWicolo 22 CorrispeWWivo
1. Il corrispettivo contrattuale massimo omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro ( ), al netto di IVA, così suddiviso:
a. Euro ( ), quale corrispettivo per la fornitura di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comprensivo dell’hardware, accessori hardware, software di base, del servizio di consegna, installazione, configurazione del software, della documentazione tecnica e d'uso, nonché del servizio di manutenzione “on-site” in garanzia per 12 (dodici) mesi.
b. Euro ( ), quale corrispettivo per la fornitura delle
licenze d’uso software di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), comprensivo di consegna, installazione, configurazione, personalizzazione, documentazione tecnica e d 'uso, nonché del servizio di manutenzione “on-site” in garanzia
per 12 (dodici) mesi.
c. Euro ( ), quale corrispettivo globale per la fornitura delle licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), con canone mensile pari a Euro ( ). d. Euro ( ), quale corrispettivo per la prestazione per la fornitura delle licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), con canone mensile pari ad Euro ( ).
e. Euro ( ), quale corrispettivo per la fornitura delle licenze di maintenance relative ai prodotti software già esistenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), con canone mensile pari ad Euro ( ).
f. Euro ( ), quale corrispettivo complessivo pari a 50 (cinquanta) giornate, per la fornitura del servizio di personalizzazione e supporto specialistico del Sistema di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), per un corrispettivo giornaliero pari ad Euro ( ).
g. Euro ( ), quale corrispettivo per la prestazione del servizio addestramento all’utilizzo del Sistema di cui all’art. 3, comma 1, lettera f).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.
ArWicolo 23
Oneri fiscali e spese conWraWWuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/ 72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. n. 40 del D.P.R. n. 131/ 86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
ArWicolo 24 FaWWurazione e pagamenWo
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 22, comma 1, lett. a) e b), l’Impresa potrà emettere fattura successivamente alla “Data di accettazione della fornitura" di cui all’art. 14, comma 6.
2. Il canone triennale di cui all’art. 22, comma 1, lett. c) per la fornitura delle licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), verrà fatturato in 12 rate trimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di accettazione della
fornitura” termine del periodo di manutenzione in garanzia di cui all’art. 14, comma 6.
3. Il canone biennale di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) per la fornitura delle licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) potrà essere fatturato in 8 rate trimestrali posticipate a decorrere “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 14, comma 6.
4. Il canone triennale di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. e) per la fornitura delle licenze di maintenance di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) potrà essere fatturato in 12 rate trimestrali posticipate a decorrere dal termine del periodo di manutenzione in garanzia
5. Il corrispettivo di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. f) dovuto, ove richiesto, per la prestazione del servizio di personalizzazione e di supporto specialistico del Sistema di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), potrà essere fatturato in rate trimestrali posticipate relativamente ai servizi effettivamente erogati nel periodo di riferimento.
6. Il corrispettivo di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. g), dovuto per la prestazione del servizio di addestramento all’utilizzo del Sistema di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), potrà essere fatturato posticipatamente.
7. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Xxxxxx
X.x.X., Xxx Xxxxxx x. 00/ X, 00000 Xxxx, x. XXX 00000000000 e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx x. 00/ X, x/ x 00000, Xxxx.
2. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n.
, intestato all’Impresa presso , Ag. , in
, Via , A.B.I. , C.A.B.
.
3. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
ArWicolo 25 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante emessa da , sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/ o per gli obblighi di cui all’art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) e 27 (Condizione particolare di risoluzione) del presente
contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ArW. 26
Kisoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 7 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, 8 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 10 “Obblighi di riservatezza”, 11 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx”, 00 “Consegna, installazione e configurazione”, 14 “Collaudo ed accettazione”, 15 “Garanzie”, 21 “Penali”, 25 “Cauzione”, 29 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, 30 “Subappalto” e art. 31 “Trasparenza dei prezzi”.
ArWicolo 2У
Condizione parWicolare di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, la corresponsione da parte della Consip all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/ 2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
ArWicolo 28 Kecesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata A.R..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/ o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo con espressa esclusione del valore della eventuale fornitura del servizio di personalizzazione e di supporto specialistico di cui all’art. 3, comma 1, lett. e).
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso delle spese.
ArWicolo 29
DivieWo di cessione del conWraWWo e cessione del crediWo
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte
dell’Amministrazione.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ArWicolo 30 SubappalWo
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica (Allegato II), affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge n. 55/ 90, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale; 2. Dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 00 X.X.X. 000/ 0000; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/ 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/ 1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/ 2000 che attesti, ai sensi della L. 383/ 2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito di taluno dei su indicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/ 65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/ 90, a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/ 55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/ 1990.
ArWicolo 31
Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/ o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/ 1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/ o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/ o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ArWicolo 32 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ArWicolo 33 TraWWamenWo dei daWi personali
2. 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/ 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
3. 2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
4. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/ 2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici
e cartacei.
ArWicolo 34 Codice deonWologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
L’amministratore delegato il legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 “Oggetto dl contratto”;
Art. 4 “Aumento e diminuzione”;
Art. 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa;
Art. 8 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali; Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 10 - Obblighi di riservatezza;
Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 12 – Responsabilità;
Art. 15 – Garanzie; Art. 21 – Penali;
Art. 24 – Fatturazione e pagamento; Art. 25 – Cauzione;
Art. 26 – Risoluzione;
Art. 27 – Condizioni particolare di risoluzione; Art. 28 – Recesso;
Art. 29- Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art. 30 – Subappalto;
Art. 31 – Trasparenza dei prezzi; Art. 32 – Foro esclusivo;
Art. 33 – Consenso al trattamento dei dati; Art. 34 – Codice deontologico
Roma,
L’Impresa
il legale rappresentante