TRA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL COMUNE DI VENEZIA E LE SOCIETA’ PARTECIPATE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/2006
CIG N. 6420352214
ALLEGATO 4
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DI VENIS – VENEZIA INFORMATICA SISTEMI SPA
TRA
Venis – Venezia Informatica Sistemi S.p.A., a socio unico con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, Xxx Xxxxx 0000, capitale sociale Euro = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n……….., REA ………
di Venezia, P. XXX , in persona del e legale rappresentante,
____________________, giusti poteri allo stesso conferiti da in data (nel seguito per brevità anche “Venis S.p.A.”);
E
, sede legale in , Via _, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, Xxx , in persona del _ e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del
presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
• che Venis S.p.A. può stipulare Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al quale le Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato D.Lgs. n. 163/2006 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
• che VENIS S.p.A. è la società strumentale, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento del Comune di Venezia, in-house provider per lo sviluppo, la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni comunali, in esecuzione della Accordo Quadro n. 129702 del 4.4.2006 tra il Comune e la medesima Società;
• che con la Convenzione approvata con la deliberazione G.C. n.698 del 29 dicembre 2005 e stipulata in data 4.4.2006 con durata decennale, il Comune di Venezia ha affidato a VENIS S.p.A., società controllata dal Comune, l'incarico di svolgere le attività di sviluppo nonché le attività di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, telematico e di comunicazione del Comune e di fornire, attraverso un centro servizi, la conduzione del sistema stesso;
• che lo statuto della VENIS S.p.A. prevede come oggetto sociale la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi per il Comune di Venezia, in quanto affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale;
• la Delibera n. 165 del 7 maggio 2015, del Commissario Straordinario del Comune di Venezia con poteri di Giunta, “Approvazione Piano Operativo e Programma Esecutivo dell'integrazione ICT società partecipate Comune di Venezia”, in cui è evidenziato che è interesse del Comune di Venezia realizzare razionalizzazioni, sinergie ed economie di scala ottenibili dall’utilizzo di servizi infragruppo centralizzati;
• che nel Piano approvato è prevista la “Razionalizzazione e consolidamento delle forniture: concentrazione dei volumi di acquisto e riduzione dei prezzi unitari di fornitura” attraverso il consolidamento e l’accentramento delle forniture;
• che i servizi di telefonia mobile saranno acquisiti da Venis S.p.A. e, oltre che dalla medesima, fruiti anche dal Comune di Venezia e dalle Società, Enti o Organismi da questo controllati o posseduti;
• che la Covenzione Consip “Telefonia Mobile 6” in essere non soddisfa completamente le esigenze degli Utilizzatori (come meglio definiti successivamente) dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro;
• che l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
• che in esecuzione di quanto precede, Venis S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del , una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di servizi di Telefonia Mobile;
• che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
• che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Venis S.p.A. e/o per gli Utilizzatori nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa all’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, strumenti finalizzati alla formulazione di Ordini di Fornitura attuativi ( nel seguito per brevità anche “Ordinativi”) nei quali
verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
• che i singoli Ordinativi verranno formulati da Venis S.p.A. al Fornitore in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
• che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
• che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Venis S.p.A., né tanto meno gli Utilizzatori, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi;
• che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
• che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il
Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore).
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente documento, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Venis
S.p.A. ed il Fornitore con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Fornitore: l’operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
c) Disciplinare: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;
d) Appalto/i Specifico/i: ciascuna procedura avviata da Venis S.p.A per affidare al Fornitore la fornitura di servizi di telefonia mobile, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro;
e) Ordinativo/i di Fornitura Attuativo/i: il/i documento/i con il/i quale/i Venis S.p.A., con le modalità di seguito previste, attua l’Appalto Specifico, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel/i medesimo/i;
f) Punto Ordinante: persona fisica nominata da Venis S.p.A. e/o dagli Utilizzatori su delega di Venis S.p.A.
g) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
h) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
j) Quantitativo massimo dell’Accordo Quadro: si intende il quantitativo massimo della fornitura corrispondente a 20.000 Utenze affidate tramite gli Appalti Specifici e richieste con gli Ordinativi;
k) Servizi: tutti i servizi oggetto della gara come definiti nella sezione 1.1 del
Capitolato Tecnico;
l) SIM: per ragioni di semplicità si intende ogni forma di Subscriber Identity Module (SIM, USIM) indipendentemente dal formato (micro o nano SIM);
m) Utilizzatore/i: Venis S.p.A., il Comune di Venezia e Società, Ente/i od Organismo/i da esso controllato/i che fruirà/anno dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, Venis compresa, mediante gli Ordinativi nel periodo di validità ed efficacia del Accordo Quadro;
n) Utenza: un'utenza corrisponde ad una SIM tramite la quale fruire del servizio voce e/o dei servizi dati; tuttavia, ai soli fini del calcolo relativo all'esaurimento del quantitativo massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi diversi alla stessa persona (come ad esempio: una per voce e una per dati o per applicazioni di push e-mail);
o) Utente: persona fisica che fruisce sei Servizi;
p) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
q) Parte: Venis S.p.A. o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Accordo Quadro, gli Appalti Specifici e gli Ordinativi sono regolati , in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle norme in materia di Contabilità della Venis S.p.A.
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Codice Etico della Venis S.p.A..
2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel
presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Venis S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. Le clausole dell’Accordo Quadro, degli Appalti Specifici e degli Ordinativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e negli atti da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con gli appalti Specifici e gli Ordinativi, Venis S.p.A. e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO
1. Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte di Venis S.p.A. dei singoli Appalti Specifici, nonché la disciplina relativa agli Ordinativi e modalità di esecuzione dei servizi di telefonia mobile.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà ricevere l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Disciplinare.
3. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi di telefonia mobile, secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e segnatamente:
- servizi di telefonia mobile
- servizi di trasmissione dati
- servizi di messaggistica
- servizi di device management
- noleggio e manutenzione di apparati radiomobili
- fornitura e manutenzione di SIM
- servizi di assistenza e customer care
- servizi di reportistica, rendicontazione e fatturazione
- servizi di fatturazione diretta agli utenti
tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. Ciascun Appalto Specifico:
• dovrà avere ad oggetto servizi di telefonia mobile erogati attraverso un quantitativo minimo pari a 1 Utenza;
• potrà essere incrementato, nella misura ritenuta necessaria da Venis S.p.A., a completamento ed integrazione dei servizi inizialmente affidati, il cui valore tuttavia non potrà superare il sesto quinto del valore dell’Appalto Specifico.
5. Il quantitativo massimo erogabile con il presente Accordo Quadro è pari a
20.000 Utenze, determinato come somma delle Utenze oggetto di affidamento dei singoli Appalti Specifici, che si stima saranno aggiudicati nell’arco di validità dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 5
DURATA E FACOLTA’ DI ACQUISTO
1. L’Accordo Quadro ha durata di 48(quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto o una durata inferiore in caso di esaurimento dei quantitativi massimi prima della predetta scadenza. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale Venis S.p.A. potrà affidare il singolo Appalto Specifico.
2. L’erogazione dei s er v i z i r i c h i e s t i c o n i singoli Ordinativi, i n v i a t i a seguito dell’aggiudicazione degli Appalti Specifici, dovranno terminare alla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
3. Resta altresì espressamente inteso che qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Appalto Specifico, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture attivi a seguito dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
UTILIZZAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzato a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. L’Appalto Specifico sarà formalizzato tramite l’invio al Fornitore, attraverso PEC, di un documento informatico identificato con un apposito numero, sottoscritto con firma digitale da Venis S.p.A.. Non è consentita la comunicazione di aggiudicazione di Appalti specifici con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dar seguito ad Appalti Specifici che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
3. Nell’Appalto Specifico saranno indicati, oltre agli estremi dell’Accordo Quadro, almeno : i)il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010; ii)il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 se diverso da quello dell’Accordo Quadro; iii) il nominativo del Direttore dell’esecuzione; iv) l’Utilizzatore fruitore; v) l’elenco dei beni e dei servizi oggetto dell’Appalto Specifico con gli eventuali quantità massime e corrispettivi; vi)l’importo complessivo dell’Appalto Specifico, ed ogni altra informazione necessaria al corretto assolvimento degli obblighi in capo al Fornitore. Il Fornitore dovrà restituire a Venis S.p.A., tramite PEC, il documento controfirmato per accettazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento del medesimo documento.
4. Il Fornitore darà attuazione all’Appalto Specifico solo al ricevimento del o dei relativi Ordinativi.
5. L’Ordinativo consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso PEC. Non è consentito l’invio di Ordinativi con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
6. Nell’Ordinativo, oltre agli estremi dell’Appalto Specifico di competenza, dovranno essere indicati: i)l’elenco dei beni e dei servizi con i rispettivi quantità e corrispettivi oggetto dell’ordinativo; ii) l’eventuale luogo di consegna, e ogni altra informazione necessaria al corretto assolvimento degli obblighi in capo al Fornitore.
7. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’Ordinativo ricevuto, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, informare il Punto Ordinante e Venis S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Qualora l’Ordinativo non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione al Punto Ordinante, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso il Punto Ordinante potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Per effetto dell’Ordinativo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata attuazione degli Appalti Specifici, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
10. Trascorsi quattro giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi inviati dai Punti Ordinanti, l’Ordinativo è irrevocabile per il Fornitore che è quindi tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
11. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che il Punto Ordinante ha la facoltà di revocare l’Ordinativo, avvalendosi esclusivamente della PEC, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordinativo.
12. Qualora sia richiesto da Venis S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Venis S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo divenuto irrevocabile.
13. Le Parti, al fine di velocizzare e facilitare l’evasione degli Ordinativi, fermi restando i tempi ed i contenuti di minima sopra indicati e la possibilità di riscontrane, indifferentemente, l’effettiva avvenuta trasmissione e ricezione,
possono concordare ulteriori modalità e/o sistemi (comunque telematici) di trasmissione dei medesimi.
ARTICOLO 7
VINCOLI E PREZZI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. L’importo del corrispettivo complessivo dell’Accordo Quadro è pari ad € (euro /00) al netto di IVA, così suddiviso:
I suddetti corrispettivi non sono da considerarsi impegnativi per Venis S.p.A..
2. Venis, i n og ni Appalto Specifico, determinerà le quantità di Utenze e di Servizi per la fissazione degli importi massimi dei corrispettivi dei conseguenti Ordinativi; tale determinazione, deve tenere conto di quanto stabilito nel Disciplinare gara, nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato “A” e nelle disposizioni che seguono.
3. I corrispettivi e le quantità dei Servizi “a consumo” indicati negli Appalti Specifici e nei conseguenti Ordinativi non sono impegnativi per Venis S.p.A., se non per la determinazione dell’importo da riconoscere al Fornitore a fronte dell’effettivo consumo/utilizzo dei Servizi oggetto dell’Accordo Quadro nel corso della durata del medesimo.
4. I corrispettivi e le quantità dei Servizi in acquisto e/o noleggio indicati negli Ordinativi sono impegnativi per Venis S.p.A. che ne riconoscerà al Fornitore: l’importo completo in caso di acquisto, l’importo relativo all’effettivo periodo di fruizione nel corso della durata dell’Accordo Quadro in caso di noleggio.
5. I prezzi stabiliti nell’“Offerta economica” di cui all’Allegato C al presente Accordo Quadro, rappresentano un vincolo per il Fornitore.
ARTICOLO 8
CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da Venis S.p.A. per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica DI CUI ALL’Allegato C.
2. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dall’Utente e che allo stesso dovranno essere
addebitate (dual billing).
3. I corrispettivi, indicati nell’Offerta Economica si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel presente atto e relativi allegati
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione dei Servizi dell’Accordo Quadro, così come richiesti nel Capitolato Tecnico ed offerti dal Fornitore, sono inclusi nei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Nulla è dovuto al Fornitore, a nessun titolo, neanche a seguito dell’osservanza di leggi e regolamenti nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, per l’esecuzione dei Servizi previsti dall’Accordo quadro al di fuori dei corrispettivi di cui sopra.
7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti da Venis S.p.A. secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della medesima e secondo le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati.
8. Ogni fattura sarà emessa in relazione ad un unico CIG derivato, ovvero ad un unico Appalto Specifico. Sono ammesse fatture con un unico CIG derivato a fronte di più Ordinativi relativi al CIG derivato medesimo, fatto salvo che le stesse dovranno riportare in dettaglio i Servizi riferiti ad ogni singolo Ordinativo.
9. Le fatture non potranno essere emesse a corpo o cumulative di più Appalti Specifici, ovvero di più CIG derivati. Il ricevimento di fatture difformi a quanto prescritto non saranno riconosciute come ricevute ed al Fornitore saranno pertanto applicate le penali previste e di cui all’art.14 del presente atto.
10. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all’Appalto Specifico ed al singolo Ordinativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Venis
S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei termini previsi, pena l’applicazione delle relative penali .
11. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo comunicato da Venis S.p.A in occasione dell’aggiudicazione degli Appalti Specifici sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Venis S.p.A. nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Ciascuna fattura potrà essere trasmessa anche in formato digitale all’indirizzo di Venis S.p.A. opportunamente comunicato al Fornitore con l’Appalto Specifico.
13. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura fatta salva la verifica di cui all’art.6 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, e accreditati, a spese di Venis S.p.A., su uno dei conti corrente, intestato al Fornitore, indicati dal medesimo ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136
14. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, la Venis S.p.A. procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
15. Rimane inteso che Venis S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. Il tasso di mora viene convenzionalmente stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Il Fornitore ha facoltà di non dare seguito a nuovi Ordinativi emessi in caso di ritardo superiore ai 120 giorni nel pagamento dei corrispettivi maturati in ragione di Xxxxxx conseguenti al presente Accordo Quadro.
18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Venis S.p.A., le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche
se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Appalti Specifici e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dalla Venis S.p.A..
20. La Tassa di Concessione Governativa dovuta a fronte dell’attivazione di servizi di telefonia mobile in abbonamento, sarà rimborsata entro 30 giorni da Venis
S.p.A. al Fornitore a fronte di relative e specifiche fatture. Non potranno essere emesse fatture comprendenti sia corrispettivi dovuti a fronte del presente Accordo Quadro che importi da rimborsare relativi alla Tassa di Concessione Governativa. Il Fornitore si impegna a corrispondere la Tassa di Concessione Governativa all’Erario per gli interi importi dovuti ed entro i termini di legge, indipendentemente dal corretto invio della relativa fattura a Venis S.p.A. o dal mancato pagamento da parte di Venis S.p.A. di fatture relative ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro. Resta inteso che qualsiasi ammenda che dovesse essere comminata a Venis S.p.A. a causa del mancato e/o ritardato pagamento all’Erario della Tassa di Concessione Governativa per causa del Fornitore, le stesse saranno a carico del medesimo Fornitore.
ARTICOLO 9
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Venis S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
ARTICOLO 10
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, negli Appalti Specifici, negli Ordinativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi ricevuti a seguito degli Appalti Specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Venis S.p.A. e/o degli Utilizzatori, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Venis S.p.A. di monitorare la
conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e negli atti conseguenti, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Venis S.p.A.;
f) comunicare tempestivamente alla Venis S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Venis S.p.A. e/o agli Utilizzatori qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne la Venis S.p.A. e/o gli Utilizzatori da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) comunicare a Venis S.p.A. le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici degli Utilizzatori, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Venis S.p.A. nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici degli Utilizzatori continueranno ad essere utilizzati dal personale degli Utilizzatori stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli Utilizzatori e/o di terzi
autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli degli Utilizzatori e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici degli Utilizzatori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Venis S.p.A. e agli Utilizzatori, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Utilizzatori.
11. Le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli O r d in a tiv i non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto la Venis S.p.A., ed a maggior ragione gli altri Utilizzatori, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
12. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Venis S.p.A. il nome del sub- contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ARTICOLO 11
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Venis S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Venis S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
3. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla Venis S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare alla Venis S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
ARTICOLO 12
VERIFICHE E MONITORAGGIO
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire a Venis S.p.A., in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Venis S.p.A..
3. In ogni caso Venis S.p.A., nel corso degli Appalti Specifici, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.
ARTICOLO 13
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Venis S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli conseguenti Ordinativi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di dette verifiche sono indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Venis
S.p.A. si riserva di risolvere l’Accordo Quadro.
3. Venis S.p.A. provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e xx. xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione degli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
4. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Venis S.p.A., ove in relazione agli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
5. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte dalla Venis S.p.A.
6. Venis S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione degli Ordinativi conseguenti gli Appalti Specifici.
ARTICOLO 14
PENALI
1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Venis S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 11, comma 3, lettere A) e B) , per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Venis
S.p.A. una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00).
2. Il Fornitore prende atto che Venis S.p.A. avrà la facoltà di applicare le penali di cui al Capitolato Tecnico in caso di violazione o mancato rispetto dei livelli di servizio e degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le
prestazioni contrattuali risultino eseguite in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a
quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica se migliorative, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra indicate e richiamate, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Venis S.p.A..
4. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Venis S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Venis S.p.A., a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La Venis S.p.A. potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo
12 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dalle penali di cui al presente articolo.
7. La Venis S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera pari all’1 per mille e sino alla concorrenza massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Nel caso in cui le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, oltre alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di cui al successivo art. 17, lett. c), sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore dell’Accordo Quadro, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia al
Fornitore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire.
ARTICOLO 15
CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari a € , corrispondente al 10% dell’importo
contrattuale dell’Accordo Quadro, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/ assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Venis S.p.A., ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito all’eventuale escussione della stessa, contenute nel Disciplinare.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Venis S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La garanzia è progressivamente svincolata annualmente in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva presenza dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Venis S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Venis S.p.A..
8. La cauzione presentata del Fornitore prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Xxxxx S.p.A..
La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Venis S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.
ARTICOLO 16
TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Accordo Quadro stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto del “Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx ed, in particolare, a riferire tempestivamente a Venis S.p.A. ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità,
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confonti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
e) dichiara con riferimento alla gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Venis S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Venis S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, la Venis S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
b) qualora il Fornitore fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico,
servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture, ai sensi del Protocollo di legalità richiamato al precedente art.16;
d) in caso di mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del Fornitore di cui al precedente art. 16.1, lett. d);
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Venis S.p.A.;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Venis S.p.A. e/o gli Utilizzatori;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, comma 7, del presente Accordo Quadro;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Accordo Quadro e degli Appalti Specifici;
i) nei casi di cui agli articoli 22 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 28 (Codice Etico) e
29 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto.
3. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Appalti Specifici e relativi Ordinativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi/forniture attivi a seguito dell’Accordo Quadro.
4. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dell/degli Appalto/i Specifico/i, Venis S.p.A, avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa . Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata
al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di Venis S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di
nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione di quelli già assegnati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
6. Venis S.p.A., fermo restando quanto previsto al comma 2 lett. f) del presente articolo e nei casi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 18
RECESSO
1. La Venis S.p.A. ha diritto di recedere dall’Accordo Quadro e dagli appalti specifici unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
La Venis S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., dagli Appalti Specifici, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai singoli Ordinativi, purché eseguite correttamente ed a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e negli Appalti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3. La Venis S.p.A. potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Appalto Specifico (purché nella fase di esecuzione del servizio), in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per gli Ordinativi, Venis S.p.A. tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità d ei servizi/forniture attivi a seguito dell’Accordo Quadro.
5. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di recesso da quelli già assegnati, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
6. Il presente Accordo Quadro presuppone il rispetto dei parametri prezzo/qualità ex art.26, comma 3, della legge 488/1999. Nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ex art.26 legge 488/99 successivamente alla stipula del presente atto, siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo atto, Venis S.p.A. ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall’Accordo Quadro, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni. In particolare Venis S.p.A. esercita il diritto di recesso nel caso in cui, a parità di condizioni, nonostante il pagamento al Fornitore del 10% delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip siano migliorativi rispetto a quelli del presente atto, comportando complessivamente un minor esborso economico. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra, Venis S.p.A. avvia il procedimento comunicando l’intenzione di recedere dall’Accordo Quadro, specificando i migliori parametri prezzo/qualità derivanti dalla adesione alla Convenzione Consip, assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art.26, comma 3,
della Legge 488/1999. In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, Venis S.p.A recede dall’Accordo Quadro ai sensi dell’art.1 , comma 13 , del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012. In caso di recesso si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di risoluzione oltre al 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che il Fornitore possa vantare alcuna ulteriore pretesa.
ARTICOLO 19
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 20
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Venis S.p.A. e/o degli
altri Utilizzatori e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati all’art. 13 del Disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, l’Accordo Quadro ed ogni singolo Appalto Specifico e ogni conseguente Ordinativo si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Venis S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Venis di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.
ARTICOLO 21
PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Venis S.p.A. o agli Utilizzatori o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Venis S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Venis S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Venis S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Venis
S.p.A. della perfetta esecuzione degli Appalti Specifici anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Venis S.p.A. e/o gli altri Utilizzatori da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere alla Venis S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che la Venis S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti
negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, la Venis S.p.A., sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
11.L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
00.Xx caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Venis S.p.A. avrà facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
00.Xx Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti nell’Accordo Quadro.
00.Xx sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
00.Xx caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Venis S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17.Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18.A seguito dell’obbligo del rispetto del “Protocollo di legalità” di cui al precedente art. 16.1, lett. d), il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti, e a loro volta i subcontraenti nei contratti stipulati a valle, clausole risolutive espresse al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture.
19 Sempre seguito dell’obbligo del rispetto del “Protocollo di legalità” di cui al precedente art. 16.1, lett. d), il Fornitore si obbliga a prevedere nei contratti di subappalto e nei rapporti con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
titolo nella prestazione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro, la clausola secondo la quale l’impresa subappaltatrice si impegna a riferire tempestivamente al Fornitore e a Venis S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.
00.Xx Venis S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 22
RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Venis S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni
che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Venis S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 23
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Venis S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 24
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Venis S.p.A. e gli altri Utilizzatori dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Venis S.p.A. o degli altri Utilizzatori azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Venis S.p.A. e gli altri Utilizzatori sono tenuti ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Venis S.p.A. e/o degli altri Utilizzatori, la Venis S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Appalti Specifici,
recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 25
AGGIORNAMENTO LISTINO APPARATI E EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1 Il Fornitore garantisce, per l’intera durata dell’Accordo Quadro, la disponibilità di tutti i terminali proposti in risposta alle sezioni del Capitolato Tecnico.
2 Al fine di seguire l’evoluzione tecnologica dei prodotti disponibili sul mercato il Fornitore formulerà a Venis S.p.A., con periodicità almeno semestrale, proposte di sostituzione dei terminali disponibili a listino. I terminali offerti in sostituzione rispetteranno sempre i requisiti minimi e quelli aggiuntivi offerti in fase di gara, sia in termini di numerosità che di caratteristiche tecniche. La nuova lista dovrà essere approvata o rifiutata dalla Venis S.p.A. entro 15 giorni dalla sua presentazione e regolerà gli Ordinativi successivi alla data di approvazione della medesima.
3 In caso di phase out degli apparati (cessata produzione/distribuzione), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Venis S.p.A.. Quest'ultima concorderà con il Fornitore i nuovi modelli di apparati da inserire a listino dell’Accordo Quadro in sostituzione di quelli usciti di produzione, con il vincolo che i nuovi apparati abbiano caratteristiche del tutto equivalenti, o migliorative, rispetto ai modelli precedenti.
4 In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro a causa della dismissione degli stessi, Venis S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione che dovrà contenere anche la proposta sostitutiva, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti
5 Il Fornitore si impegna ad informare la Venis S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
6 Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Venis S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio proposto (alle stesse condizioni di quelli da sostituire) con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
ARTICOLO 26
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Venis S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
ARTICOLO 27
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Venis S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Utilizzatori, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 28
CODICE ETICO
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della Venis S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con
la Venis S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Venis S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 29
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l a V e ni s S . p. A . , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Appalti Specifici nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la Venis S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma 1.
4. L’Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo
quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche
relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
7. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Venis e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
8. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Venis verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Venis, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Venis, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata
verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il/i CIG dallo stesso comunicati.
ARTICOLO 30
CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte della Venis S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Ordinativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Ordinativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli Ordinativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Venezia, lì
VENIS S.p.A. | IL FORNITORE |
Dott. | |
C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. | C.F.: Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Oggetto dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Durata e facoltà di acquisto); Articolo 7 (Vincoli e prezzi degli appalti specifici); Articolo 10 (Obbligazioni generali del fornitore); Articolo 11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 12 (Verifiche e monitoraggio); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Cauzione); Articolo 117 (Risoluzione); Articolo 18 (Recesso); Art. 23 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 26 (Foro competente); Articolo 27 (Trattamento dei dati personali); Articolo 28 (Codice Etico); Articolo 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse);
Articolo 30 (Clausola finale).
Venezia, lì _
IL FORNITORE
C.F.:
Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n.