Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10876/19 ADD 1. Subject Codes: AGRI 370 FAO 40 ENV 809 RGA 2. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Commission Document Number: COM(2019) 428 final - ANNEXES 1 to 2. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 26 settembre 2019. Interinstitutional Files: 2019/0201(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5061585276792889337_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2019/0201(NLE)
Bruxelles, 26 settembre 2019 (OR. en)
10876/19
ADD 1
AGRI 370
FAO 40
ENV 809
RGA 2
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 26 settembre 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2019) 428 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto: ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 428 final - ANNEXES 1 to 2.
All.: COM(2019) 428 final - ANNEXES 1 to 2
10876/19 ADD 1 md
LIFE.2.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.9.2019
COM(2019) 428 final
ANNEXES 1 to 2
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
ALLEGATO 1
ACCORDO TIPO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE
ARTICOLO 1 — PARTI DELL'ACCORDO
1.1 Il presente accordo tipo di trasferimento di materiale (di seguito "il presente accordo") è l'accordo tipo di trasferimento di materiale di cui all'articolo 12.4 del trattato.
1.2 Il presente accordo è concluso
TRA: (nome e indirizzo del fornitore o dell'istituzione fornitrice, nome e recapiti del funzionario autorizzato*) (di seguito "il fornitore"),
E: (nome e indirizzo del beneficiario o dell'istituzione beneficiaria, nome e recapiti del funzionario autorizzato*) (di seguito "il beneficiario").
1.3 Le parti del presente accordo convengono quanto segue:
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Nel presente accordo, le espressioni di seguito riportate hanno il significato indicato in appresso.
"Disponibile senza restrizioni": un prodotto è considerato disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ulteriore ricerca e selezione qualora sia disponibile a fini di ricerca e di selezione senza alcun obbligo giuridico o contrattuale né restrizione tecnologica che ne impedisca l'uso secondo le modalità indicate nel trattato.
Per "materiale genetico" si intende il materiale d'origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.
Per "organo direttivo" si intende l'organo direttivo del trattato.
Per "sistema multilaterale" si intende il sistema multilaterale istituito ai sensi dell'articolo
10.2 del trattato.
* Inserire ove necessario. Non si applica agli accordi tipo di trasferimento di materiale "in confezione sigillata" (shrink- wrap) ed "elettronici" (click-wrap).
Un accordo tipo di trasferimento di materiale è "in confezione sigillata" quando una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale è inclusa nella confezione del materiale. L'accettazione del materiale da parte del beneficiario ha valore di accettazione dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale.
Un accordo tipo di trasferimento di materiale è "elettronico" quando è concluso su Internet e il beneficiario accetta i termini e le condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale cliccando sull'apposita icona sul sito web o nella versione elettronica dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, a seconda dei casi.
Per "risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" si intende il materiale genetico d'origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
Per "risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo" si intende materiale derivato dal materiale, e pertanto da esso distinto, non ancora pronto per la commercializzazione e che il costitutore intende sviluppare ulteriormente o trasferire ad un'altra persona o entità a fini di ulteriore sviluppo. Il periodo di sviluppo per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo è da ritenersi concluso nel momento in cui tali risorse sono commercializzate sotto forma di prodotto.
Per "prodotto" si intendono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura che integrano1 il materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche pronte per la commercializzazione, a esclusione dei prodotti di base e degli altri prodotti utilizzati a fini alimentari, foraggeri o di trasformazione.
Per "vendite" si intende il reddito lordo ottenuto dal beneficiario e dei suoi affiliati, derivante dalla commercializzazione, sotto forma di diritti di licenza per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
Per "commercializzare" si intende lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sul mercato con un corrispettivo monetario; significato equivalente è attribuito a "commercializzazione". La commercializzazione non comprende alcuna forma di trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo, né la vendita di prodotti di base e di altri prodotti utilizzati a fini alimentari, foraggeri e di trasformazione.
ARTICOLO 3 — OGGETTO DELL'ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE
Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'allegato 1 del presente accordo (di seguito: il "materiale") e le informazioni correlate disponibili di cui all'articolo 5, lettera b), e all'allegato 1 sono trasferite dal fornitore al beneficiario in conformità dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente accordo.
ARTICOLO 4 — DISPOSIZIONI GENERALI
4.1 Il presente accordo è concluso nel quadro del sistema multilaterale ed è attuato e interpretato conformemente agli obiettivi e alle disposizioni del trattato.
4.2 Le parti riconoscono di essere tenute a rispettare le disposizioni e le procedure giuridiche applicabili, adottate dalle parti contraenti del trattato, in conformità dello
1 Come attestato, ad esempio, per discendenza genetica (pedigree) o tramite annotazione di un inserimento di geni.
stesso, in particolare quelle adottate in conformità degli articoli 4, 12.2 e 12.5 del
trattato2.
4.3 Le parti del presente accordo convengono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in rappresentanza dell'organo direttivo del trattato e del suo sistema multilaterale, è il terzo beneficiario nell'ambito del presente accordo.
4.4 Il terzo beneficiario ha il diritto di richiedere le informazioni pertinenti come previsto dall'articolo 5, lettera e), dall'articolo 6.5, lettera c), dall'articolo 8.3, dall'allegato 2, paragrafo 5, e dall'allegato 3, articolo 3.5, del presente accordo.
4.5 I diritti garantiti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura non impediscono al fornitore e al beneficiario di esercitare i loro diritti nell'ambito del presente accordo.
ARTICOLO 5 — DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il fornitore si impegna a trasferire il materiale in conformità delle seguenti disposizioni del
trattato:
l'accesso è accordato rapidamente e gratuitamente, senza che sia necessario controllare singolarmente gli ingressi, e, qualora sia richiesto il pagamento di spese, tale pagamento deve limitarsi ai costi minimi sostenuti;
tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva disponibile e non riservata sono messi a disposizione insieme alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura fornite;
la concessione dell'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo;
l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali e alle leggi nazionali pertinenti;
il fornitore informa l'organo direttivo almeno una volta ogni due anni civili oppure entro un intervallo deciso, di volta in volta, dall'organo direttivo, degli accordi di trasferimento di materiale xxxxxxxx0,
o
opzione A: trasmettendo una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato4,
2 Per quanto riguarda i Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI) e altre istituzioni internazionali, si applicherà l'accordo tra l'organo direttivo e i centri del CGIAR o altre istituzioni competenti.
3 Tali informazioni dovrebbero essere inviate dal fornitore al seguente indirizzo:
Il segretario Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura X-00000 Xxxx, Xxxxxx
Indirizzo e-mail: XXXXXXX-Xxxxxxxxx@XXX.xxx o tramite EasySMTA: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxx/.
o
opzione B: qualora non sia trasmessa una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale,
i. garantendo che l'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato sia a disposizione, ove necessario, del terzo beneficiario;
ii. indicando dove è conservato l'accordo tipo di trasferimento di materiale in questione e come può essere ottenuto; nonché
iii. fornendo le informazioni seguenti:
a) il simbolo o numero identificativo attribuito dal fornitore all'accordo tipo di trasferimento di materiale;
b) il nome e l'indirizzo del fornitore;
c) la data in cui il fornitore ha concordato o ha accettato l'accordo tipo di trasferimento di materiale e, in caso di accordo "in confezione sigillata", la data di spedizione;
d) il nome e l'indirizzo del beneficiario e, nel caso di accordo "in confezione sigillata", il nome del destinatario;
e) l'identificativo di ciascuna voce registrata all'allegato 1 dell'accordo tipo di trasferimento di materiale e della pianta coltivata cui appartiene.
Tali informazioni sono fornite dall'organo direttivo al terzo beneficiario e sono trattate alla stregua di informazioni commerciali riservate da utilizzarsi unicamente per l'elaborazione, ove opportuno, di relazioni aggregate, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale.
ARTICOLO 6 — DIRITTI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
6.1 Il beneficiario si impegna a fare in modo che il materiale sia utilizzato o conservato unicamente a fini di ricerca, selezione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura e non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri.
6.2 Il beneficiario non può rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato al materiale fornito nel quadro del presente accordo, o a sue parti o componenti genetiche, nella forma ricevuta dal sistema multilaterale.
6.3 Il beneficiario, qualora conservi il materiale fornito, lo rende disponibile, unitamente alle informazioni correlate di cui all'articolo 5, lettera b), al sistema multilaterale per mezzo dell'accordo tipo di trasferimento di materiale.
6.4 Il beneficiario, qualora trasferisca il materiale fornito nel quadro del presente accordo a un'altra persona o entità (di seguito "il beneficiario successivo"),
opera tale trasferimento nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, per mezzo di un nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale e
4 Qualora la copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato trasmessa sia in confezione sigillata, conformemente all'articolo 10, opzione 2, dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, il fornitore inserisce altresì informazioni relative a: a) la data di spedizione e b) il nome del destinatario.
ne informa l'organo direttivo, conformemente all'articolo 5, lettera e).
Rispettate tali condizioni, il beneficiario non ha ulteriori obblighi in relazione alle azioni del beneficiario successivo.
6.5 Qualora trasferisca una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo a un'altra persona o entità, fino a quando non sia trascorso un periodo di dodici anni dalla firma o dall'accettazione del presente accordo, il beneficiario:
a) opera tale trasferimento nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, per mezzo di un nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale, a condizione che non si applichi l'articolo 5, lettera a), dell'accordo tipo di trasferimento di materiale;
b) identifica, nell'allegato 1 del nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale, il materiale ricevuto dal sistema multilaterale e indica che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo oggetto del trasferimento sono derivate dal materiale;
ne informa l'organo direttivo, conformemente all'articolo 5, lettera e);
d) non ha ulteriori obblighi in relazione alle azioni di qualsiasi beneficiario successivo.
e) Gli obblighi stabiliti al presente articolo 6.5 non si applicano alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo cui siano applicabili entrambe le condizioni seguenti: contengono un contributo genetico inferiore al 12,5 % per discendenza genetica del materiale e non presentano un valore commerciale riconducibile al materiale.
6.6 La conclusione di un accordo tipo di trasferimento di materiale ai sensi del paragrafo
6.5 non pregiudica il diritto delle parti di introdurre condizioni supplementari relative all'ulteriore sviluppo del prodotto, compreso, se del caso, il pagamento di un corrispettivo monetario.
6.7 Il beneficiario può, all'atto della firma o dell'accettazione del presente accordo, o successivamente, sottoscrivere il sistema di abbonamento, stabilito nell'allegato 3 del presente accordo, inviando il modulo di abbonamento contenuto nell'allegato 4 del presente accordo, debitamente compilato e firmato, al segretario dell'organo direttivo del trattato ("abbonamento"). Se il segretario non riceve il modulo di abbonamento, si applicherà la modalità di pagamento indicata agli articoli 6.7 e 6.8, a meno che il beneficiario non abbia già in precedenza sottoscritto il sistema di abbonamento.
6.8 Se il beneficiario sottoscrive il sistema di abbonamento, si applicano i termini e le condizioni di quest'ultimo, quali stabiliti all'allegato 3 del presente accordo. L'allegato 3 del presente accordo costituisce in tal caso parte integrante del presente accordo e qualsiasi riferimento a quest'ultimo, compatibilmente con il contesto lo permetta e mutatis mutandis, comprende anche l'allegato 3.
6.9 Se sottoscrive il sistema di abbonamento il beneficiario, in qualità di abbonato, non è sottoposto a obblighi di pagamento in relazione al materiale ricevuto per tutta la durata dell'abbonamento e al prodotto che integra detto materiale, fatta eccezione per gli obblighi di pagamento stabiliti nel quadro del sistema di abbonamento.
6.10 Qualora il beneficiario non sottoscriva il sistema di abbonamento e il beneficiario o uno dei suoi affiliati commercializzi un prodotto che è una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura e nel quale è integrato materiale di cui all'articolo 3 del presente accordo, e nel caso in cui tale prodotto non sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, il beneficiario è tenuto a versare, per il periodo per il quale è applicabile la restrizione, una percentuale fissa delle vendite del prodotto commercializzato al meccanismo istituito a tale scopo dall'organo direttivo, in conformità dell'allegato 2 del presente accordo.
6.11 Qualora il beneficiario non sottoscriva il sistema di abbonamento ed il beneficiario o uno dei suoi affiliati commercializzi un prodotto che è una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura e nel quale è integrato materiale di cui all'articolo 3 del presente accordo, e nel caso in cui tale prodotto sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, il beneficiario è tenuto a versare, per un periodo di dieci anni, una percentuale fissa delle vendite del prodotto commercializzato al meccanismo istituito a tale scopo dall'organo direttivo, in conformità dell'allegato 2 del presente accordo.
6.12 Il beneficiario mette a disposizione del sistema multilaterale, per mezzo del sistema di informazione istituito dall'articolo 17 del trattato, tutte le informazioni non riservate risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte sul materiale ed è incoraggiato a ripartire tramite il sistema multilaterale i vantaggi non monetari espressamente identificati all'articolo 13.2 del trattato, derivanti da tali attività di ricerca e sviluppo. Il beneficiario è incoraggiato a inserire un campione di ciascun prodotto che integra il materiale in una raccolta che fa parte del sistema multilaterale a fini di ricerca e di selezione.
6.13 Un beneficiario che abbia richiesto od ottenuto i diritti di proprietà intellettuale per un prodotto sviluppato a partire dal materiale o da suoi componenti ottenuti dal sistema multilaterale, e che trasferisca tale richiesta o tali diritti a un terzo, trasferisce a quest'ultimo gli obblighi di ripartizione dei vantaggi fissati dal presente accordo.
ARTICOLO 7 - DIRITTO APPLICABILE
La legge applicabile è costituita dai principi generali del diritto, compresi i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali del 2016 e i successivi aggiornamenti, dagli obiettivi e dalle disposizioni pertinenti del trattato e, ove necessario a fini interpretativi, dalle decisioni dell'organo direttivo.
ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1 La procedura di composizione delle controversie può essere avviata dal fornitore o dal beneficiario, o dal terzo beneficiario in rappresentanza dell'organo direttivo del trattato e del relativo sistema multilaterale.
8.2 Le parti del presente accordo convengono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in rappresentanza dell'organo direttivo e del sistema multilaterale, ha il diritto, in qualità di terzo beneficiario, di avviare procedure di composizione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi del fornitore e del beneficiario nel quadro del presente accordo.
8.3 Il terzo beneficiario ha il diritto di richiedere che siano messe a disposizione del fornitore e del beneficiario, in relazione ai loro obblighi nel quadro del presente accordo, informazioni adeguate e i campioni eventualmente necessari. Le informazioni o i campioni così richiesti sono forniti, a seconda dei casi, dal fornitore e dal beneficiario.
8.4 Ciascuna controversia derivante dal presente accordo è risolta secondo le modalità descritte di seguito.
Composizione amichevole della controversia: le parti tentano in buona fede di risolvere la controversia tramite trattative.
Mediazione: se la controversia non è risolta tramite trattative, le parti possono richiedere la mediazione di una terza parte neutrale, scelta di comune accordo.
Arbitrato: se la controversia non è risolta tramite trattative o mediazione, ciascuna parte può sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità del regolamento di arbitrato di un organismo internazionale concordato dalle parti della controversia. In mancanza di un siffatto accordo, la controversia sarà risolta a norma del regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità di tale regolamento. Ciascuna parte della controversia può, se lo ritiene opportuno, designare il proprio arbitro da un elenco di esperti elaborato a tale scopo dall'organo direttivo; entrambe le parti, o gli arbitri da esse designati, possono designare di comune accordo un arbitro unico o, a seconda dei casi, un arbitro che svolge le funzioni di presidente, il cui nominativo viene scelto dalla suddetta lista. L'esito di tale arbitrato è vincolante.
Le parti lese possono avvalersi delle opportunità disponibili a norma delle disposizioni dell'articolo 12.5 del trattato.
ARTICOLO 9 — ELEMENTI AGGIUNTIVI
9.1 Il fornitore non offre garanzie nel presente accordo circa la sicurezza e la proprietà del materiale, né circa la precisione e la correttezza dei dati identificativi o di altro tipo forniti con il materiale. Il fornitore non offre garanzie nemmeno circa la qualità, la vitalità o la purezza (genetica o meccanica) del materiale fornito. Le condizioni fitosanitarie del materiale sono garantite unicamente in base alle indicazioni del certificato fitosanitario ad esso allegato. Il beneficiario si assume la piena responsabilità del rispetto dei regolamenti e delle norme del suo paese in materia di quarantena, specie alloctone invasive e biosicurezza in relazione all'importazione o alla diffusione del materiale genetico.
Recesso dal presente accordo
9.2 Il beneficiario può recedere dal presente accordo in conformità, rispettivamente, dell'allegato 3 (sistema di abbonamento) o dell'allegato 2 (sistema di accesso singolo).
Modifiche dell'accordo tipo di trasferimento di materiale
9.3 Se l'organo direttivo modifica i termini e le condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, il beneficiario utilizza, a partire dalla data fissata
dall'organo direttivo, la versione modificata dell'accordo per i successivi trasferimenti del materiale a terzi. Gli altri diritti e obblighi del beneficiario rimangono invariati, a meno che quest'ultimo non dichiari espressamente per iscritto il proprio consenso all'accordo tipo di trasferimento di materiale modificato.
ARTICOLO 10 — FIRMA E ACCETTAZIONE
Il beneficiario e il ricevente hanno facoltà di scegliere il metodo di accettazione a meno che una delle parti non richieda che il presente accordo sia firmato.
Opzione 1 – Firma∗
Io, (nome e cognome del funzionario autorizzato), dichiaro e garantisco di disporre dell'autorità per dare esecuzione al presente accordo a nome del fornitore e sono consapevole della responsabilità e dell'obbligo dell'istituzione che rappresento di conformarsi alle disposizioni del presente accordo, sia nella lettera sia nello spirito, allo scopo di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
È espressamente convenuto che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del presente accordo.
Firma.................................................Data..............................................
Nome del fornitore …………………
Io, (nome e cognome del funzionario autorizzato), dichiaro e garantisco di disporre dell'autorità per dare esecuzione al presente accordo a nome del beneficiario e sono consapevole della responsabilità e dell'obbligo dell'istituzione che rappresento di conformarsi alle disposizioni del presente accordo, sia nella lettera sia nello spirito, allo scopo di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
È espressamente convenuto che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del presente accordo.
□ (Solo per gli abbonati) Dichiaro che le vendite del beneficiario non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 3, articolo 3.3. Il beneficiario si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue vendite supereranno l'importo di
[xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del presente accordo.
∗ Se il fornitore decide di firmare, solo il testo di cui all'opzione 1 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Analogamente, se il fornitore opta per l'accordo "in confezione sigillata" o "elettronico", solo il testo di cui rispettivamente all'opzione 2 o all'opzione 3 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Il materiale dovrebbe essere accompagnato da una copia scritta dell'accordo tipo di trasferimento di materiale anche nel caso in cui si opti per l'accordo "elettronico".
Firma.................................................Data..............................................
Nome del beneficiario …………………
Opzione 2 – Accordo tipo di trasferimento di materiale - Invio in confezione sigillata*
Il materiale è fornito a condizione che siano accettate le condizioni del presente accordo. La fornitura del materiale da parte del fornitore e l'accettazione e l'uso del materiale da parte del beneficiario valgono accettazione delle condizioni del presente accordo.
Il beneficiario riconosce espressamente che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del presente accordo.
(Solo per gli abbonati) Il beneficiario, qualora abbia sottoscritto un abbonamento e le sue vendite non superino l'importo di [xx] USD, presenta la seguente dichiarazione scritta, debitamente firmata, al segretario dell'organo direttivo; in caso contrario, la deroga prevista all'allegato 3, articolo 3.3, non è applicabile: "Dichiaro che le vendite del beneficiario non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 3, articolo 3.3. Il beneficiario si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue vendite supereranno l'importo di [xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del presente accordo."
Opzione 3 – Accordo tipo di trasferimento di materiale - Invio elettronico*
□ Dichiaro di accettare le condizioni di cui sopra.
□ È espressamente convenuto che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del presente accordo.
□ (Solo per gli abbonati) Dichiaro che le vendite del beneficiario non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 3, articolo 3.3. Il beneficiario si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue vendite supereranno l'importo di [xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del presente accordo.
*Se il fornitore decide di firmare, solo il testo di cui all'opzione 1 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Analogamente, se il fornitore sceglie l'accordo "in confezione sigillata" o quello "elettronico", solo il testo di cui rispettivamente all'opzione 2 o all'opzione 3 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Il materiale dovrebbe essere accompagnato da una copia scritta dell'accordo tipo di trasferimento di materiale anche nel caso in cui si opti per l'accordo "elettronico".
ELENCO DEI MATERIALI FORNITI
Nel presente allegato è elencato il materiale fornito nel quadro del presente accordo, comprese le informazioni correlate di cui all'articolo 5, lettera b).
Per ciascun materiale elencato sono indicate le seguenti informazioni, o la fonte dalla quale possono essere ottenute: tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva correlata che sia disponibile e non riservata.
Tabella A
Materiali:
Specie coltivata: | |
Numero di registrazione o altro identificativo | Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL) |
Tabella B
Materiali che sono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo:
Specie coltivata: | |
Numero di registrazione o altro | Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL) |
identificativo | |
In conformità dell'articolo 6.5, lettera b), sono fornite le informazioni seguenti riguardo i materiali ricevuti nel quadro di un ATM o integrati nel sistema multilaterale mediante un accordo a norma dell'articolo 15 del trattato e dai quali sono derivate le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo elencate nella tabella B:
Specie coltivata: | |
Numero di registrazione o altro identificativo | Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL) |
Termini e condizioni del "sistema di accesso singolo" (articoli 6.7 e 6.8)
1. Qualora il beneficiario o uno dei suoi affiliati commercializzi uno o più prodotti non disponibili senza restrizioni ad altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione in conformità dell'articolo 2 del presente accordo, il beneficiario versa annualmente l'uno virgola zero per cento (1,0 %) delle vendite annuali del prodotto o dei prodotti meno il trenta per cento (30 %).
2. Qualora il beneficiario o uno dei suoi affiliati commercializzi uno o più prodotti disponibili senza restrizioni ad altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione in conformità dell'articolo 2 del presente accordo, il beneficiario versa annualmente lo zero virgola uno per cento (0,1 %) delle vendite annuali del prodotto o dei prodotti meno il trenta per cento (30 %).
3. Il beneficiario non è tenuto a effettuare nessun pagamento se il prodotto o i
prodotti:
a) sono stati acquistati o altrimenti ottenuti da un'altra persona o entità che ha già effettuato un pagamento per il prodotto o i prodotti;
b) sono venduti o scambiati come prodotti di base; o
c) contengono un contributo genetico inferiore al 6,25 % per discendenza genetica del materiale e non presentano un valore commerciale riconducibile al materiale.
4. Se un prodotto contiene una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura cui si è avuto accesso grazie al sistema multilaterale nel quadro di due o più accordi di trasferimento di materiale basati sull'accordo tipo di trasferimento di materiale, è richiesto un unico pagamento a norma dei paragrafi 1 e 2.
5. Il beneficiario trasmette all'organo direttivo, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, una relazione annuale indicante:
a) le vendite del prodotto o dei prodotti da parte del beneficiario e dei suoi affiliati nei dodici (12) mesi precedenti la chiusura annuale dei conti;
b) l'importo del pagamento dovuto;
c) le informazioni che consentono di individuare il tasso o i tassi di pagamento applicabili; nonché
d) la fonte verificabile delle informazioni fornite.
Tali informazioni sono trattate alla stregua di informazioni commerciali riservate nella misura indicata dal beneficiario ed entro i limiti stabiliti dal presente accordo e sono messe a disposizione del terzo beneficiario, nel contesto della composizione delle controversie, come stabilito all'articolo 8 del presente accordo, e dell'organo direttivo ai fini dell'elaborazione di relazioni aggregate sulle entrate del fondo istituito dall'organo direttivo in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato.
6. Il pagamento è esigibile alla presentazione di ogni relazione annuale. Tutti i pagamenti dovuti all'organo direttivo sono effettuati in dollari statunitensi (USD) al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dei conti sul conto seguente creato dall'organo direttivo in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato:
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL,
IT-PGRFA (Benefit-sharing), Citibank
390 Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, XX, XXX, 00000,
Swift/BIC: XXXXXX00, ABA/Bank Code: 000000000, conto n. 36352577
7. Un beneficiario che non ha sottoscritto il sistema di abbonamento ha facoltà di recedere dal presente accordo con preavviso scritto di sei mesi al segretario dell'organo direttivo, almeno dieci anni dopo la data della firma del presente accordo da parte del fornitore o, se successiva, del beneficiario, o dalla data di accettazione del presente accordo da parte del beneficiario.
8. Qualora il beneficiario abbia avviato, prima di recedere dall'accordo, la commercializzazione di un prodotto in relazione al quale è dovuto un pagamento in conformità degli articoli 6.7, 6.8 e 6.8 BIS e dell'allegato 2 del presente accordo, tale pagamento continua a essere dovuto finché il prodotto è commercializzato, in conformità delle disposizioni degli articoli 6.7, 6.8 e 6.8 BIS e dell'allegato 2 del presente accordo.
9. Il beneficiario non ha più facoltà di usare il materiale dopo il recesso dal presente accordo. Il beneficiario può conservare il materiale e metterlo a disposizione del sistema multilaterale in conformità dell'articolo 6.3. Il beneficiario può altresì proporre di restituire il materiale rimasto in suo possesso al fornitore. Se ciò non è possibile o se il fornitore rifiuta l'offerta, il beneficiario propone di trasferire il materiale a un'istituzione internazionale che ha firmato un accordo con l'organo direttivo a norma dell'articolo 15 del trattato o a qualsiasi altra banca di geni che operi in conformità dei termini e delle condizioni del sistema multilaterale. Se l'offerta è respinta o se un siffatto trasferimento non è possibile, il materiale può, in ultima istanza, essere distrutto e una prova della sua distruzione è trasmessa al terzo beneficiario.
10. Fatto salvo quanto precede, solo gli articoli 4, 6.2, 6.3, 6.9, 6.10 e 8 del presente accordo continuano ad essere applicati una volta che il recesso acquista efficacia.
TERMINI E CONDIZIONI DEL SISTEMA DI ABBONAMENTO (ARTICOLO 6.11)
ARTICOLO 1 – ABBONAMENTO
1.1 Il beneficiario che sottoscrive il sistema di abbonamento in conformità dell'articolo
6.11 (di seguito: "l'abbonato") acconsente ad essere vincolato dai termini e dalle condizioni supplementari indicate di seguito (le "condizioni di abbonamento").
1.2 L'abbonamento entra in vigore al momento in cui il segretario dell'organo direttivo riceve il modulo di abbonamento contenuto nell'allegato 4, debitamente firmato. Il segretario comunica all'abbonato la data di ricevimento. L'abbonato non è tenuto a firmare l'allegato 4 dei successivi accordi tipo di trasferimento di materiale per tutta la durata dell'abbonamento.
1.3 L'abbonato è sollevato da qualsiasi obbligo relativo ai pagamenti da effettuare nel quadro degli accordi tipo di trasferimento di materiale conclusi in precedenza; sono applicabili unicamente gli obblighi di pagamento inclusi nelle presenti condizioni di abbonamento.
1.4 L'organo direttivo ha facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni di abbonamento. Le condizioni di abbonamento così modificate non si applicano a nessun abbonamento in vigore, fatto salvo il caso in cui l'abbonato notifica all'organo direttivo di acconsentire ad essere vincolato dalle condizioni di abbonamento modificate. L'eventuale consenso dell'abbonato alle condizioni di abbonamento modificate non incide sulla data in cui l'abbonamento ha acquistato efficacia.
ARTICOLO 2 – REGISTRO
L'abbonato acconsente a che il suo nome completo, i suoi recapiti e la data in cui l'abbonamento ha acquistato efficacia siano iscritti in un registro pubblico (il "registro") e si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi modifica di dette informazioni al segretario dell'organo direttivo del trattato.
ARTICOLO 3 – RIPARTIZIONE DEI VANTAGGI MONETARI
3.1 Ai fini della ripartizione dei vantaggi monetari derivati dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nell'ambito del trattato, l'abbonato effettua pagamenti annuali basati sulle vendite dei prodotti che sono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I del trattato.
3.2 I tassi di pagamento seguenti si applicano alla vendita di prodotti che sono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura elencate nell'allegato I del trattato:
0,01 % se tali prodotti sono disponibili senza restrizioni, e 0,015 % se tali prodotti non sono disponibili senza restrizioni.
3.3 Su richiesta dell'abbonato, si applica in maniera indistinta alle vendite il tasso di pagamento più elevato.
3.4 Fatto salvo quanto precede, non è richiesto alcun pagamento a un abbonato per un anno nel quale i pagamenti dovuti da tale abbonato sulle vendite di cui all'articolo 3.1 non superano l'importo di 1 000 USD.
3.5 I pagamenti sono effettuati, in relazione all'anno precedente, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario. Qualora l'abbonamento sia entrato in vigore nel corso dell'anno, il beneficiario effettua un pagamento proporzionale per il primo anno del suo abbonamento.
3.6 L'abbonato trasmette al segretario dell'organo direttivo del trattato, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, un estratto conto che comprende in particolare:
a) le informazioni sulle vendite per le quali si è effettuato il pagamento;
b) le informazioni che consentono di individuare il tasso o i tassi di pagamento applicabili; nonché
c) la fonte verificabile delle informazioni fornite,
o una dichiarazione firmata attestante l'esenzione dal pagamento in conformità dell'articolo 3.3.
Tali informazioni sono trattate alla stregua di informazioni commerciali riservate nella misura indicata dall'abbonato ed entro i limiti stabiliti dal presente accordo e sono messe a disposizione del terzo beneficiario, nel contesto della composizione delle controversie, come stabilito all'articolo 8 del presente accordo, e dell'organo direttivo ai fini dell'elaborazione di relazioni aggregate sulle entrate del fondo istituito dall'organo direttivo in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato.
3.7 Tutti i pagamenti dovuti all'organo direttivo sono effettuati in dollari statunitensi (USD) al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dei conti sul conto seguente creato dall'organo direttivo in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato:
FAO Trust Fund (USD) GINC/INT/031/MUL,
IT-PGRFA (Benefit-sharing), Citibank
390 Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, XX, XXX, 00000,
Swift/BIC: XXXXXX00, ABA/Bank Code: 000000000, conto n. 36352577
ARTICOLO 4 – RISOLUZIONE DELL'ABBONAMENTO E RECESSO
4.1 L'abbonamento è valido fino al recesso da parte dell'abbonato o alla risoluzione da parte dell'organo direttivo, come previsto all'articolo 4.5.
4.2 L'abbonato ha facoltà di recedere dal proprio abbonamento con preavviso scritto di sei mesi al segretario dell'organo direttivo, almeno dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'abbonamento.
4.3 L'abbonato non ha più facoltà di usare il materiale dopo il recesso dall'abbonamento. L'abbonato può conservare il materiale e metterlo a disposizione del sistema multilaterale in conformità dell'articolo 6.3. L'abbonato può altresì proporre di restituire il materiale rimasto in suo possesso al fornitore. Se ciò non è possibile o se il fornitore rifiuta l'offerta, l'abbonato propone di trasferire il materiale a un'istituzione internazionale che ha firmato un accordo con l'organo direttivo a norma dell'articolo 15 del trattato o a qualsiasi altra banca di geni che operi in conformità dei termini e delle condizioni del sistema multilaterale.
Se l'offerta è respinta o se un siffatto trasferimento non è possibile, il materiale può, in ultima istanza, essere distrutto e una prova della sua distruzione è trasmessa al terzo beneficiario.
4.4 Le disposizioni in materia di ripartizione dei vantaggi monetari di cui all'articolo 3 delle presenti condizioni di abbonamento continuano ad applicarsi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di scadenza dell'abbonamento. Fatto salvo quanto precede, solo gli articoli 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9 e 8 del presente accordo continuano ad essere applicati dopo la scadenza dell'abbonamento.
4.5 In caso di violazione sostanziale di uno degli obblighi da parte dell'abbonato, il terzo beneficiario informa per iscritto l'abbonato della presunta violazione. Se tale violazione non è sanata entro trenta (30) giorni dalla notifica, il terzo beneficiario avvia la procedura di composizione delle controversie in conformità dell'articolo 8 del presente accordo. Qualora la controversia non sia risolta in maniera soddisfacente entro sei mesi, il terzo beneficiario può risolvere l'abbonamento e chiedere, se del caso, un risarcimento. Il terzo beneficiario può decidere che l'abbonato non ha il diritto di sottoscrivere il sistema di abbonamento negli accordi tipo di trasferimento di materiale da esso conclusi in futuro, fino a diversa decisione dell'organo direttivo. Il terzo beneficiario sottopone la questione all'organo direttivo nel corso della sua sessione successiva.
MODULO DI ABBONAMENTO
Il beneficiario dichiara di scegliere il sistema di abbonamento in conformità dell'articolo 6.11 del
presente accordo.
È espressamente convenuto che il nome completo, i recapiti e la data in cui l'abbonamento del beneficiario ha acquistato efficacia sono iscritti in un registro pubblico degli abbonati (il "registro") e che qualsiasi modifica delle suddette informazioni è comunicata senza indugio al segretario dell'organo direttivo del trattato dal beneficiario o da un suo funzionario autorizzato.
Firma................................................. Data................................................
Nome completo del beneficiario ................................................
................................................
Indirizzo: ................................................
................................................
................................................
Telefono: ................................................ Xxxxxxxxx e-mail: ................................................
Funzionario autorizzato del beneficiario ................................................
................................................
Indirizzo: ................................................
................................................
Telefono: ................................................ Xxxxxxxxx e-mail: ................................................
NB: L'abbonato è altresì tenuto a firmare o accettare il presente accordo, come disposto dall'articolo 10; in caso contrario, l'abbonamento non è valido.
L'abbonato notifica l'accettazione trasmettendo un modulo di abbonamento firmato al segretario dell'organo direttivo all'indirizzo indicato di seguito. Il modulo di abbonamento firmato deve essere accompagnato da una copia del presente accordo.
Il segretario
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
I-00000 Xxxx, Xxxxxx
ALLEGATO 2
PROGETTO DI MODIFICA DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
Articolo 1
Modifica
Nell'allegato I, dopo gli elenchi di specie coltivate alimentari e foraggi sono inseriti i seguenti due paragrafi:
"1. In conformità degli obiettivi e della portata del presente trattato, come pure del suo articolo 3, e fatto salvo l'articolo 12.3, lettera h), del presente trattato, il sistema multilaterale si applica, oltre che alle specie coltivate alimentari e ai foraggi sopra elencati, a tutte le altre risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, comprese le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura precedentemente esentate o escluse dall'elenco di cui sopra, che sono gestite e amministrate dalle parti contraenti, che fanno parte del demanio pubblico e che si trovano in condizioni ex situ."
"2. Al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente modifica, una parte contraente ha, in via eccezionale, facoltà di indicare in una dichiarazione un determinato numero limitato di specie locali che non renderà disponibili ai termini e alle condizioni del sistema multilaterale. Siffatta dichiarazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle altre parti contraenti in relazione alle specie, né quelli dei centri internazionali di ricerca agronomica o di altre istituzioni internazionali che hanno concluso un accordo con l'organo direttivo a norma dell'articolo 15 del presente trattato. Una parte contraente ha facoltà di ritirare la propria dichiarazione in qualsiasi momento o di eliminare dal proprio elenco risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ma non può presentare alcuna dichiarazione supplementare."
Articolo 2
Rapporto con il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (2001)
Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, ogni adesione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ogni sua accettazione o approvazione comprende la presente modifica.