CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NELL’ATI N.3
Regione dell’Umbria Provincia di Perugia
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NELL’ATI N.3
INDICE
PREMESSE 4
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 6
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati 6
Articolo 2 – Finalità del contratto 6
Articolo 3 – Definizioni 7
Articolo 4 – Affidamento in concessione del servizio 7
Articolo 5 – Durata dell’affidamento 7
CAPO SECONDO – OGGETTO DEL CONTRATTO 9
Articolo 6 – Servizi da espletare 9
Articolo 7 – Servizi nuovi e complementari 9
Articolo 8 – Ambito territoriale del contratto 10
Articolo 9 – Realizzazione di nuovi impianti
…………………………………………………………...10
CAPO TERZO – DOTAZIONI PATRIMONIALI, CONTRATTI IN ESSERE E AFFIDAMENTO A TERZI
12
Articolo 10 – Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali 12
Articolo 11 – Cessione e subaffidamento 12
Articolo 12 – Riconsegna delle opere e degli impianti e opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore 13
CAPO QUARTO – MODALITÁ DI GESTIONE DI SERVIZI E IMPIANTI 14
Articolo 13 – Modalità gestionali dei servizi di raccolta e trasporto 14
Articolo 14 – Modalità gestionali dei servizi di spazzamento e lavaggio 14
Articolo 15 – Modalità gestionali degli eventuali servizi accessori 14
Articolo 16 – Modalità gestionali degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento 17
Articolo 17 – Livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione di servizi e impianti 17
CAPO QUINTO – CORRISPETTIVO E TARIFFE 18
Articolo 18 – Obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione 18
Articolo 19 – Piano Economico Finanziario per la gestione integrata del servizio 19
Articolo 20 – Corrispettivo e modalità di pagamento 19
Articolo 21 – Revisione e adeguamento del corrispettivo 20
Articolo 22 – Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti 20
CAPO SESTO – RAPPORTI CON GLI UTENTI 21
Articolo 23 – Carta dei servizi 21
Articolo 24 – Attività di sportello, assistenza e comunicazione 21
CAPO SETTIMO – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 23
Articolo 25 – Personale impiegato nel servizio 23
Articolo 26 – Passaggio del personale al nuovo Gestore 24
Articolo 27 – Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione 24
CAPO OTTAVO - MODALITÁ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI 25
Articolo 28 – Titolarità del controllo 25
Articolo 29 – Attività di controllo 25
Articolo 30 – Obblighi contabili del Gestore 25
Articolo 31 – Verifiche periodiche della qualità del servizio a cura del Gestore 26
Articolo 32 – Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente 27
CAPO NONO – GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE 28
Articolo 33 – Garanzie assicurative 28
Articolo 34 –Cauzione 28
CAPO DECIMO – CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 30
Articolo 35 – Cause di inadempimento, risoluzione del contratto 30
Articolo 36 – Diritto di recesso 30
Articolo 37 – Riscatto del servizio 31
Articolo 38 – Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni 32
CAPO UNDICESIMO – GESTIONE CONTRATTO E RISOLUZIONE CONTROVERSIE 34
Articolo 39 – Comitato tecnico per la gestione del contratto 34
Articolo 40 – Obblighi del Gestore, dell’ATI e dei Comuni 34
Articolo 41 –Penali 34
Articolo 42 – Procedure di contestazione e applicazione delle penali 35
Articolo 43 –Tentativo di conciliazione e Foro competente 35
CAPO DODICESIMO – NORME FINALI 37
Articolo 44 –Tutela Privacy 37
Articolo 45 – Spese e Tributi 37
Articolo 46 – Approvazione clausole specifiche 37
ALLEGATI 39
PREMESSE
L’anno ………………….… addì … del mese di ……………………………………. in …, presso la sede dell’Ambito Territoriale Integrato N. 3 …, in via
………………………………………………………………………….. numero ,
tra
l’Ambito Territoriale Integrato …, di seguito denominato ATI3, con sede in
……………………………, via …………………………………………, Codice fiscale
…………………………………………………., nella persona del suo Direttore, Sig.
…………………………………………………, nato/a a …………………………………..…, il
…………………………………, domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore dell’ATI3
e
la Società ………………………………………………………………………………., di seguito denominata Gestore, numero di iscrizione nel Registro delle imprese in
data ……………………………, con sede legale in …………………………………, via
……………………………………………., Codicefiscale/P.IVA
………………………………………………….…, nella persona del suo legale rappresentante Sig………………………………….. … nato/a a ………………………………………., il
……………………………………, domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto con
………………………………………………………………………………….. del
…………………………….………;
premesso che:
- la Regione Umbria con Legge Regionale del 13 maggio 2009, n. 11 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- la Legge Regionale 11/2009 prevede, tra l’altro, che gli ATI istituti ai sensi della Legge Regionale del 9 luglio 2007, n. 23 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale –
Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione” esercitino le funzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Capo III;
- in data …………………………… i Comuni dell’Ambito ottimale n. 3 hanno provveduto ai sensi degli articoli ………………………..… della L.R. …………………… alla costituzione dell’ATI3, cui sono demandati, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8 della L.R. 11/2009, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 maggio 2009, n. 300 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che costituisce il riferimento per la successiva predisposizione della pianificazione attuativa in capo agli ATI;
- l’ATI3 … con atto ……………………………………………… del
……………………………………………. ha adottato il proprio Piano d’Ambito, funzionale alla organizzazione del servizio e alla determinazione degli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
- la Regione Umbria ha attestato la coerenza del Piano d’Ambito dell’ATI3 rispetto alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- l’ATI3 ……………………………………………….. con atto ………………………………………..
del ha affidato , ai sensi dei principi comunitari e della normativa
di settore nazionale e regionale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati alla Società ;
- nei confronti della Società …………………………………………………………. sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;
- l’ATI3 ………………………………………………………. Con atto del
…………………………………………………….. ha approvato il testo del presente Contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi da esso derivanti;
Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.
Articolo 2 – Finalità del contratto
Il presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra ATI3 e soggetto affidatario/Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
In conformità con quanto disposto dall’art. 203 del D.Lgs. 152/2006, il presente contratto prevede:
- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del Regolamento approvato con
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 salve nuove disposizioni normative ;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ATI3 e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, salvo diverse disposizioni ai sensi della normativa attualmente vigente nel caso di gestione “in house”.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini del presente Contratto di servizio, sono da intendersi richiamate le definizioni di cui alla normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006.
Articolo 4 – Affidamento del servizio
L’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell’ATI3 è in via esclusiva affidato alla società ……………………………………………………… ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
L’esclusività dell’affidamento è comunque da intendersi fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 16, c. 4 della L.R. 11/2009, di esclusione dallo stesso di servizi o loro segmenti cui sono riferiti impianti o altre dotazioni patrimonali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali specificamente autorizzati dall’ATI3 alla loro gestione, sulla base delle previsioni del Piano d’Ambito.
I servizi oggetto dell’affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e, pertanto, costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 178, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati, salvo cause contemplate dalla legge o altre cause di forza maggiore .
Il Gestore è tenuto, altresì, all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale nonché delle disposizioni dell’ATI3 nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e dei documenti di pianificazione e di indirizzo della Regione Umbria. Il Gestore corrisponde all’ATI3 un canone annuale riconosciuto in tariffa per l’affidamento del servizio, stabilito dalla Assemblea dei sindaci dell’ATI3.
Articolo 5 – Durata dell'affidamento
Il presente Contratto, ai sensi del c.6 dell’art.201 del D.Lgs.152/2006, ha la durata di 15 anni a decorrere dal ………………………….… e fino alla scadenza del …………………..…
Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre due anni dalla data di scadenza o risoluzione del contratto medesimo. L’AT3I si obbliga ad avviare le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di scadenza del contratto o, in caso di risoluzione, non appena scaduto il termine in cui la stessa diventa operante ai sensi dell’art. 35.
In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione si potrà procedere alla revisione del Piano finanziario e quindi tariffaria e del presente Contratto di servizio anche mediante l’estensione della durata del periodo dell’affidamento.
In ogni altro caso il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.
CAPO SECONDO – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 6 – Servizi da espletare
L’affidamento del servizio regolato con il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.
Resta escluso dal presente affidamento l’affidamento del servizio di trattamento termico, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2009.
Ciò premesso, l’affidamento della gestione del servizio ha ad oggetto anche la realizzazione delle opere e degli impianti individuati dalla pianificazione regionale o d’Ambito vigente al momento della sottoscrizione del contratto o come successivamente modificata o aggiornata.
I servizi affidati al Gestore comprendono quindi le seguenti attività, sviluppate nelle relative modalità e quantità nel Piano d’Ambito e negli allegati al presente contratto:
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti indifferenziati;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e il trasporto delle frazioni differenziate del rifiuto;
- la gestione degli impianti e delle stazioni ecologiche e delle stazioni di trasferenza;
- la realizzazione di interventi di adeguamento o potenziamento delle stazioni ecologiche o delle stazioni di trasferenza esistenti e la realizzazione delle nuove strutture previste;
- lo spazzamento stradale e le attività di lavaggio strade;
- il trattamento, recupero e smaltimento finale;
- la realizzazione di interventi di adeguamento o potenziamento degli impianti esistenti secondo la programmazione di Ambito e la realizzazione dei nuovi impianti previsti;
- l’applicazione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale;
- la commercializzazione di tutti i rifiuti urbani;
- l’attività di informazione e sensibilizzazione agli utenti;
- eventuali altri servizi accessori di cui all’allegato n. …………….
Articolo 7 – Servizi nuovi e complementari
L’ATI3 si riserva il potere di affidare in via diretta servizi complementari, in caso di circostanza imprevista, e nuovi, non compresi dal Piano d’Ambito iniziale, né dal presente Contratto di servizio. L’affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente, ovvero, pur
essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- il valore complessivo associato ai servizi complementari non deve superare il 20% dell’importo del contratto iniziale;
- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al Gestore, devono essere compatibili col Piano d’Ambito.
Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra Gestore e ATI3, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese.
Articolo 8 – Ambito territoriale del contratto
Il servizio oggetto dell’affidamento è espletato in tutto il territorio dell’ATI3, costituito dai 22 Comuni individuati all’art. n. …… dello Statuto dell’ATI3.
Articolo 9 – Realizzazione di nuovi impianti ed adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti previsti nel “Programma degli interventi” contenuto nel Piano d'Ambito
Il Gestore, provvede alla realizzazione delle strutture e degli impianti previsti nel Piano d’Ambito con le modalità e alle condizioni indicate dall’ATI3, tenendo conto di quanto eventualmente offerto in sede di procedura di affidamento.
L’eventuale realizzazione di strutture ed impianti qualora necessari ed urgenti non presenti nel Piano d’Ambito, deve basarsi innanzi tutto sulla predisposizione da parte dell’ATI3 (salvo il caso di delega al Gestore) e comunicazione al Gestore, dei progetti preliminari/studi di fattibilità dei nuovi interventi, completi dei relativi Piani Economici e Finanziari e dei termini previsti per l’avvio dei lavori e per l’ultimazione degli stessi i cui costi sono a carico della tariffa.
Il Gestore provvede quindi alla progettazione definitiva ed esecutive degli interventi e li invia agli Enti competenti per le relative approvazioni ed autorizzazioni. L’ATI3 li inserisce nel Piano di Ambito alla prima variazione utile dello stesso. Il collaudatore degli impianti e/o strutture è nominato dall’ATI3.
Il Gestore, qualora intenda realizzare direttamente gli interventi, ai sensi dell’art. 202 c. 5 del D.lgs. 152/2006, ne dà formale comunicazione all’ATI3.
L’ATI3 determina le condizioni ed il costo per l’esecuzione dei lavori che integrano le previsioni del Piano d’Ambito e le comunica al Gestore.
Ove il Gestore intenda procedere alla realizzazione delle strutture e degli impianti mediante finanza di progetto, il relativo contratto è approvato dall’ATI3 che autorizza o meno anche la scelta della finanza di progetto.
In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente contratto, il nuovo Gestore del servizio possa subentrare nel contratto di project, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il nuovo Gestore intenda provvedere direttamente alla gestione dell’impianto.
Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel contratto di project il metodo di calcolo per determinare il valore residuo del contratto medesimo, che il nuovo Gestore del servizio dovrà versare a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.
CAPO TERZO – DOTAZIONI PATRIMONIALI, CONTRATTI IN ESSERE E AFFIDAMENTO A TERZI
Articolo 10 – Utilizzo degli impianti, dei beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali
Gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimonali individuate dal Piano d’Ambito e negli allegati al presente contratto sono assegnati al Gestore con le seguenti modalità. Gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli Enti locali o dell’ATI3 già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato al Gestore.
Gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati individuate dal Piano d’Ambito appartenenti alle imprese già affidatarie, sono trasferiti direttamente al Gestore subentrante: all’atto della stipula del presente contratto di servizio e quest’ultimo è tenuto a corrispondere alle pregresse imprese affidatarie, se diverse, un indennizzo, così come quantificato nel Piano d’Ambito. La presente disposizione non si applica in caso di gara per il socio privato.
Il Gestore accetta gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali sopra indicate nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali essi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari degli stessi.
Eventuali impianti e beni immobili e attrezzature o le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati individuate dal Piano d’Ambito, che non siano nelle disponibilità degli Enti locali o dell’ATI3, possono essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell’ATI3 finalizzata al mantenere su questi soggetti la gestione dei relativi servizi o segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra l’ATI3 e i suddetti soggetti è quindi stipulato uno specifico Contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli altri gestori.
Articolo 11 – Cessione e subaffidamento
È vietata la cessione, a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale dell’affidamento disciplinato dal presente Contratto di servizio.
Ferma la normativa sugli appalti è fatto divieto, salvo l’autorizzazione dell’ATI3 al Gestore di subaffidare i servizi oggetto del presente Contratto, con eccezione di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali, ad esempio, manutenzioni, forniture di beni e servizi, trasporti specifici, smaltimenti di rifiuti non trattabili presso gli impianti previsti dal Piano d’Ambito. Il mancato rispetto comporterà la immediata decadenza dall’affidamento, la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, oltre alle azioni civili e di risarcimento danni. Tutti i subaffidamenti a terzi devono essere preceduti da formale invio all’ATI3 di una relazione ove è dimostrata la convenienza economico-aziendale del subaffidamento.
Articolo 12 – Riconsegna delle opere e degli impianti e opere e impianti realizzati o acquistati dal gestore
Alla scadenza od alla cessazione anticipata del presente Contratto di servizio, e in esito al successivo affidamento, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di proprietà degli Enti locali o dell’ATI 3saranno assegnati in comodato al nuovo Gestore.
Il Gestore uscente sarà tenuto a trasferire al Gestore subentrante gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati al momento della stipula del presente contratto.
Il Gestore uscente sarà inoltre tenuto a trasferire al Gestore subentrante anche gli impianti e le altre dotazioni strumentali al servizio realizzate dallo stesso, in attuazione del Piano d’Ambito.
Al Gestore uscente sarà dovuto un indennizzo pari al valore dei predetti beni, non ancora ammortizzati, il cui ammontare sarà indicato nella procedura per il nuovo affidamento.
Il Gestore sarà tenuto alla riconsegna e al trasferimento al Gestore subentrante dei suddetti beni in condizioni di efficienza ed in buono stato di manutenzione.
CAPO QUARTO – MODALITÁ DI GESTIONE DI SERVIZI E IMPIANTI
Il contenuto degli artt. 13-17 è definito dal Piano d’Ambito approvato dall’ATI3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione di affidamento del servizio.
Articolo 13 – Modalità gestionali dei servizi di raccolta e trasporto (Piano di Ambito)
Articolo 14 – Modalità gestionali dei servizi di spazzamento e lavaggio(Piano di Ambito)
Articolo 15 – Modalità gestionali degli eventuali servizi accessori o opzionali
Le modalità di svolgimento da parte del Gestore dei servizi accessori affidati direttamente dai singoli Comuni sono le seguenti per tutto il territorio dell’ATI3:
a) Pulizia caditoie e pozzetti stradali:
Il servizio dovrà provvedere alla pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali in modo tale da permettere il regolare deflusso delle acque piovane attraverso l’asportazione dei materiali giacenti sulla superficie della griglia di ingresso dell’acqua e nei sifoni delle fognature ad eccezione di quelle fisse in pietra o in cemento. Le aree di intervento saranno tutte quelle in cui viene effettuato lo spazzamento manuale e/o meccanico. La frequenza di interevento prevista è di due interventi
/anno per ciascuna caditoia-pozzetto stradale.
b) Pulizia dei mercati:
La pulizia dei mercati settimanali dovrà essere effettuata al termine delle attività di vendita non appena la zona adibita a mercato rimane sgombra. Il servizio dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti lasciati a terra dalle attività da parte di operatori muniti di idonee attrezzature e di contenitori per la raccolta differenziata del secco e dell’umido. Il servizio è attivabile in tutti i comuni dell’ATI3 ed articolato in funzione della tipologia, frequenza e del numero dei mercati presenti.
c) Raccolta siringhe:
Il servizio dovrà provvedere alla raccolta delle siringhe usate, mediante l’impiego di operatore ecologico munito di idonee attrezzature di sicurezza e contenitori specifici a tenuta e antiforo. Una
volta raccolte le siringhe dovranno essere conferite preso specifici impianti autorizzati per lo smaltimento finale. Le aree di intervento saranno tutte quelle in cui viene effettuato lo spazzamento manuale e/o meccanico, durante l’orario di lavoro, e comunque dovrà essere garantito il servizio su chiamata.
d) Raccolta carogne animali:
Il servizio dovrà provvedere a prelevare le carogne di animali abbandonate su aree pubbliche o comunque su segnalazione dei Comuni ed alla eliminazione delle stesse sulla base della normativa vigente. Per tale servizio dovranno essere impiegati particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie per consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza al fine di non causare inconvenienti per se e/o per i cittadini. Una volta raccolte, le carogne animali dovranno essere conferite preso specifici impianti autorizzati per lo smaltimento finale.
e) Rimozione rifiuti abbandonati:
Si dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, operando su segnalazioni dirette degli addetti ai vari servizi, degli addetti alla vigilanza e dell’Ente affidante con mezzi idonei dedicati e attrezzati con cassoni scarrabili e benne a polipo. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso gli impianti previsti dal Piano d’Ambito.
f) Vigilanza ecologica:
Potrà essere istituito un nucleo di ausiliari di Polizia Ambientale, abilitati ad irrogare le sanzioni previste dal regolamento sui Servizi di Igiene Urbana, attraverso il controllo diretto sul territorio. A tal fine il nucleo di vigilanza, con poteri di accertamento delle violazioni del Regolamento e applicazioni delle sanzioni amministrative previste, dovrà essere formato anche da operatori dipendenti della Affidataria allo scopo addestrati attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione.
Per quanto riguarda eventuali servizi opzionali affidati dai Comuni le modalità di svolgimento da parte del Gestore per tutto il territorio dell’ATI3 sono:
a)Ritiro ingombranti a domicilio
Tale servizio prevede la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, dove per ingombranti si intendono tutti quei rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati sul fronte strada. Al proposito dovrà essere attivato un Filo diretto per le segnalazioni di richiesta del servizio da parte dell’utenza. I rifiuti ingombranti
così raccolti, dovranno essere avviati al recupero attraverso il conferimento alle singole filiere specifiche per tipologia di rifiuto.
b) Servizio sgombero neve con attrezzature particolari
Nel caso di nevicate, potrà essere previsto un servizio di sgombero della neve attraverso l’impiego di attrezzature particolari quali ad esempio autocarri con lama spazzaneve, autocarri con spargisale, automezzi specifici per lo spandimento di sale liquido in conformità ai contenuti del Piano di Emergenza Neve adottato dalle singole Amministrazioni Comunali.
c) Lavaggio fontane storiche
Tale servizio prevede l’esecuzione di interventi periodici di lavaggio delle fontane storiche, con apposita ed idonea attrezzatura tale da non deteriorare le parti marmoree, rilievi ed altro. Periodicamente saranno effettuati la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere sempre funzionanti le medesime.
d) Pulizia bagni pubblici
Il servizio prevede la pulizia e disinfezione degli orinatoi esistenti e dovrà riguardare tutti i manufatti in esercizio compresi nelle zone servite dallo spazzamento meccanico e manuale e sarà effettuato con le seguenti metodologie:
1).Lavaggio, pulizia del manufatto e del pavimento contiguo nonché relativa disinfezione in modo da garantirne l’igienicità.
2).Eventuale disostruzione e controllo della funzionalità.
Nell’esecuzione di tale servizio, eventuali inconvenienti riguardanti anomalie e/o rotture dovranno essere comunicate all’Ente affidante per gli interventi del caso.
e) Servizi in occasione di grandi eventi
In occasione di grandi eventi o manifestazioni sportive-culturali-folkloristiche in genere e/o ricorrenze particolari, si potrà provvedere ad istituire un apposito servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti prodotti, in modo da garantire un sollecito ed efficiente servizio sia durante che dopo le manifestazioni. Apposite squadre, munite di idonee attrezzature (motospazzatrici, motocarri, contenitori, compattatori, scope ecc.) dovranno intervenire per riportare a normalità la pulizia delle aree ove si sono svolte dette manifestazioni.
f) Servizi di rinforzo e potenziamento
Alcuni comuni dell’ATI3., in particolari periodi dell’anno come la stagione estiva, o in occasione di eventi e manifestazioni di rilevante importanza, sono soggetti ad un maggiore movimento turistico,
con conseguente aumento, seppur temporaneo, della produzione di rifiuti. Pertanto, i comuni interessati possono richiedere ed attivare in tali periodi, azioni di rinforzo e potenziamento della raccolta e di quei servizi già attivi, ma che risultano insufficienti a soddisfare le effettive esigenze della comunità.
g) Servizi di spazzamento festivo
Si tratta di un potenziamento del servizio di spazzamento che ciascuna Amministrazione comunale Può richiedere per i giorni festivi. Tale servizio è di norma espletato in quei Comuni che sono interessati da importanti flussi turistici durante l’intero anno e pertanto devono rispondere ad esigenze di pulizia stradale diverse rispetto ai comuni minori.
Articolo 16 – Modalità gestionali degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento (Piano di Ambito)
Articolo 17 – Livelli di efficienza ed affidabilità nella gestione di servizi e impianti (Piano di Ambito).
CAPO QUINTO – CORRISPETTIVO E TARIFFE
Articolo 18 – Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione
Il Gestore ha l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.
Tale equilibrio economico-finanziario della gestione deve essere obbligatoriamente raggiunto dal Gestore attraverso i proventi derivanti dai corrispettivi di cui all’art. 20 del presente Contratto.
L’equilibrio sarà raggiunto a regime attraverso l’applicazione sull’intero territorio dell’ATI3 della tariffa di ambito che costituisce il corrispettivo dei servizi erogati.
La tariffa è determinata dall’ATI3, e riscossa dal Gestore.
Fino alla piena messa a regime con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci dell’ATI3, del sistema tariffario sull’intero territorio dell’ATI3, concorreranno al conseguimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione anche i canoni corrisposti direttamente dai Comuni ancora in regime di Tarsu, in conformità al successivo art. 20.
Lo squilibrio economico della gestione si verifica quando la tariffa di riferimento, determinata secondo le procedure ed i criteri fissati nel presente contratto ed aggiornata annualmente, non copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti.
Lo scostamento dall’equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da:
a) inefficienze gestionali riconducibili al mancato raggiungimento degli obiettivi di produttività assunti con l’offerta e richiamati nel Piano economico e finanziario;
b) erronea comunicazione dei dati necessari per l’aggiornamento della tariffa;
c) condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli con riferimento alle attività oggetto del contratto;
d) modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione;
e) modificazione o nuova approvazione del Piano Regionale dei rifiuti o del Piano d’Ambito, degli indicatori e standard tecnici ed economici di riferimento e innovazioni tecnologiche tali da alterare l’equilibrio del contratto in misura superiore al 5 % del corrispettivo annuo;
f) nuovi investimenti previsti dagli atti di pianificazione;
g) prosecuzione del servizio fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo Gestore ai sensi dell’art. 5 del presente contratto.
Nel caso in cui venga meno l’equilibrio economico finanziario della gestione, il Gestore informa senza indugio l’ATI3, fornendo ogni dato utile a valutarne cause e dimensione.
L’ATI3 può chiedere chiarimenti ed approfondimenti e fare verifiche, anche presso il Gestore, sui dati comunicati da quest’ultimo. Il Gestore si impegna a fornire all’ATI3 ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati comunicati attinenti alla gestione.
Il Gestore, qualora si verifichi uno scostamento dall’equilibrio economico finanziario riconducibile a una causa di cui ai punti c), d), e), f), g) sopra indicati deve avanzare una proposta di riequilibrio all’ATI.
L’ATI3 valuta l’ammissibilità delle richieste presentate dal Gestore e si pronuncia in merito alle stesse entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Nel caso in cui l’ATI3 ritenga di accogliere la richiesta dispone il riequilibrio intervenendo sul Piano d’Ambito o sulla tariffa. In caso contrario può sottoporre al Gestore proposte alternative e conseguentemente procedere a revisione del Piano di Ambito e relative tariffe.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate l’eventuale disequilibrio economico a sfavore del gestore resta a carico dello stesso.
L’ATI3 procede al riequilibrio della gestione intervenendo sulla:
- tariffa (corrispettivo);
- qualità del servizio ed entità degli interventi;
- durata dell’ affidamento.
Articolo 19 – Piano Economico Finanziario per la gestione integrata del servizio
Il Piano Economico-Finanziario per la gestione integrata del servizio è parte del Piano d’ambito elaborato ed approvato dall’ATI3.
Articolo 20 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo derivante dell’applicazione della tariffa, determinata a copertura integrale dei costi del servizio viene riscosso direttamente da parte del Gestore. Le modalità di applicazione e di riscossione della TIA sono quelle previste dal Regolamento approvato.
Il corrispettivo annuale spettante al Gestore viene calcolato:
- in relazione ai servizi affidati ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente Contratto;
- in relazione alle eventuali offerte migliorative richieste e fornite;
- in relazione alle revisioni dei prezzi determinati secondo quanto previsto dall’art. 21 del presente Contratto.
I proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dal Gestore. L’entità dei proventi, nonché dei contribuiti erogati dal
CONAI, dovrà essere comunicata dall’Affidataria all’ATI3 entro la fine di novembre di ogni anno, in modo che nella quantificazione del canone da corrispondere nell’anno successivo sia considerata come ricavo del Gestore.
Nella eventuale fase transitoria, di progressiva messa a regime del sistema tariffario sull’intero ATI3, per i Comuni ancora in regime di Tarsu al Gestore è corrisposto, come corrispettivo, un canone annuale calcolato secondo le modalità indicate nel presente articolo e conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Tarsu, da liquidarsi,di norma, in rate quadrimestrali entro i 60gg. successivi dalla presentazione di regolare fattura relativa al periodo di riferimento.
Articolo 21 – Revisione e adeguamento del corrispettivo
L’ATI3 potrà procedere all’adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo con riferimento ai seguenti fattori di possibile variazione e qualora gli stessi si discostino dalle previsioni:
- servizi di raccolta attivati e relative quote di popolazione interessata;
- servizi di spazzamento effettuati;
- impiantistica realizzata e gestita;
- investimenti realizzati;
- tasso di inflazione programmato;
- quantitativi di rifiuti raccolti e avviati a trattamento, smaltimento o recupero e relativi destini;
- ricavi derivanti dalla vendita di materiali a recupero o di energia da rifiuti;
- attività di informazione e comunicazione effettuate;
- recupero di produttività.
Parimenti potrà intervenire nel caso di intervenute modifiche normative e degli atti di regolazione.
Articolo 22 – Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti
Il Gestore si obbliga ad applicare e riscuotere la tariffa così come determinata dall’ATI3.
I Comuni e l’ATI3 si impegnano a fornire al Gestore ogni dato aggiornato relativo ai contribuenti necessario al fine della riscossione della tariffa.
Il Gestore riscuote la tariffa anche avvalendosi delle procedure di cui al D.P.R. 602/1973, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate.
CAPO SESTO – RAPPORTI CON GLI UTENTI
Articolo 23 – Carta dei servizi
La Carta dei Servizi relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, secondo lo schema allegato al presente contratto redatta tenendo conto delle osservazioni del Comitato consultivo degli utenti di cui all’art. 8, c. 6 della L.R. 11/2009 è parte integrante del presente contratto .
La Carta dei servizi prevede in particolare:
- l’adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto;
- l’obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- l’istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l’istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all’utenza.
- il diritto di accesso dell’utente alle informazioni garantite e le relative procedure e modalità.
A seguito dell’approvazione della Carta dei Servizi da parte dell’ATI3, a tutti gli utenti viene data notizia a cura del Gestore.
Nel caso di nuovi utenti, all’atto della richiesta di un nuovo contratto viene consegnata loro una copia della Carta, unitamente a una dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
I Regolamenti e la Carta dei Servizi sono da tenere comunque sempre a disposizione presso gli sportelli e sui siti internet del Gestore.
La Carta dei Servizi deve essere modificata, su proposta del Gestore o dell’ATI3, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell’adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dall’ATI3.
Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta del Servizio tramite gli strumenti informativi appositamente individuati.
Articolo 24 – Attività di sportello, assistenza e comunicazione
Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali e
tariffari, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all’erogazione dello stesso.
Il Gestore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.
Ai fini sopra indicati, il Gestore adotta le seguenti modalità:
- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- informa gli utenti, tramite appositi spazi in bolletta, avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l’effettuazione del servizio;
- informa sulle procedure di pagamento delle bollette, nonché sulle agevolazioni esistenti;
- informa gli utenti circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonché di ogni variazione della medesima e degli elementi che l’hanno determinata;
- cura i rapporti con l’ATI3 ed i Comuni, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un’ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate agli impianti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell’ambiente e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi.
CAPO SETTIMO – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Articolo 25 – Personale impiegato nel servizio
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l’efficienza del servizio medesimo.
Il Gestore è tenuto ad:
- applicare al personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, salvo diversa disposizione di legge. La mancata osservanza da parte del Gestore di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto;
- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale;
- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il Gestore dovrà assicurare che il personale in servizio:
- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- sia sottoposto alle cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate dall’ATI3 e dai Comuni, in particolare in materia di igiene e di sanità;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal Gestore e che sarà diretto interlocutore dell’AT3I per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l’ATI3 per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi.
Il Gestore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall’ATI3 in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. Il Gestore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Articolo 26 – Passaggio del personale al nuovo Cestore
Il personale che, alla data del presente affidamento, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese affidatarie del servizio pubblico dei rifiuti urbani , è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali in atto. Esso è quello indicato nell’allegato “ Personale” al presente Contratto di servizio.
Articolo 27 – Sicurezza degli operatori e programma di sicurezza e prevenzione
L’ATI3 considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Tutto il personale dovrà essere informato in materia di salute e sicurezza.
Il Gestore si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare il Gestore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Gestore di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l’ATI3 .
Con la firma del presente Contratto, inoltre, il Gestore assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato l’ATI3 indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.
CAPO OTTAVO - MODALITÁ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI
Articolo 28 – Titolarità del controllo
L’ATI3 ha la titolarità del controllo dell’espletamento del servizio da parte del Gestore, in nome e per conto dei Comuni soci. Per l’esecuzione delle attività di controllo, l’ATI3 si avvale degli uffici propri ed eventualmente di quelli dei Comuni soci secondo quanto previsto dal proprio Statuto.
Il Gestore consente l’effettuazione all’ATI3 di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.
Articolo 29 – Attività di controllo
Il controllo effettuato dall’ATI3 è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati..
Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all’applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel Contratto.
Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal Contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.
I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire in maniera irragionevole con la normale attività del Gestore.
In caso di esito negativo del controllo, l’ATI3 attiverà le procedure di sanzionamento previste nel Contratto sottoscritto.
L’ATI3 predispone annualmente un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.
Articolo 30 – Obblighi contabili del Cestore
Il Gestore ha l’obbligo di fornire all’ATI3 i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all’espletamento del servizio e alla realizzazione degli investimenti.
Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all’espletamento del servizio.
Il Gestore si impegna pertanto a trasmettere all’ATI3 i seguenti report di rendicontazione:
- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull’erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull’andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite dal Gestore nella Carta dei Servizi;
- documento di bilancio e budget;
- dati di Controllo di Gestione.
La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dall’ATI3, con il supporto del Gestore.
L’ATI3 si riserva comunque la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell’attività svolta.
Articolo 31 – Verifiche periodiche della qualità del servizio a cura del Cestore
Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, il Gestore si impegna ad effettuare:
- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con l’ATI3 e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi.
I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con l’ATI3 e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un Rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:
- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l’anno precedente) ed il seguito dato ad essi;
- la percentuale delle fatture contestate sul totale di quelle emesse (confronto con l’anno precedente);
- il numero e l’ammontare degli indennizzi corrisposti (confronto con l’anno precedente);
- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l’anno precedente);
- l’indice di morosità per le utenze domestiche determinato dal rapporto tra l’ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l’anno precedente);
- l’indice di morosità per le utenze non domestiche determinato dal rapporto tra l’ammontare del riscosso ed il fatturato (confronto con l’anno precedente);
- le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione, ecc…) e i risultati di tali rilevazioni.
Gli utenti possono far pervenire al Gestore suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di comunicazione:
- di persona, presso gli sportelli operativi;
- telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta;
- per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore;
- mediante sistemi telematici.
Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.
Articolo 32 – Sistemi di Cestione Qualità e Ambiente
Il Gestore garantisce l’attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l’insieme delle attività oggetto del presente Contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.
Il Gestore garantisce inoltre l’attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che copra l’insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che assicuri il rispetto dell’ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
Il Gestore si impegna quindi a conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS.
Il Gestore è tenuto qualora non ne disponga, a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’ATI3 il Manuale della Qualità, il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, il Manuale della Sicurezza e il Piano di gestione delle emergenze.
CAPO NONO – GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Articolo 33 – Caranzie assicurative
Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte dell’ATI3.
Il Gestore è obbligato a provvedere all’assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di € nonché
alle complete assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e per un massimale unico non inferiore a €. ………………………………………………………………………….….
Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti.
Sono intesi da ricomprendersi nelle suddette coperture assicurative anche le attività realizzate nell’ambito della finanza di progetto.
È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente all’ATI3, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell’espletamento del servizio che ne possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.
Articolo 34 –Cauzione
Il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore dell’ATI3, da rinnovarsi di anno in anno, non inferiore al 5%dei ricavi totali nell’anno di riferimento salvo diverso importo fissato dalla Assemblea dei Sindaci dell’ATI3..
La cauzione può essere costituita, a scelta del Gestore, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso chi indicato dall’ATI3 a titolo di pegno a favore dell’ATI3.
In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La polizza fidejussoria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto garante o da soggetto di durata annuale munito di idonei poteri rappresentativi.
Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’ATI3 entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l’importo non reintegrato, in sede di calcolo ed approvazione della tariffa dell’anno di riferimento, verrà detratto dai costi (per quanto di pertinenza dei Comuni a tariffa), ovvero andrà prelevato dal corrispettivo dovuto al Gestore (per quanto di pertinenza dei Comuni a TARSU).
La mancata osservanza da parte del Gestore dell’obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.
La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell’affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.
La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
CAPO DECIMO – CAUSE INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 35 – Cause di inadempimento, risoluzione del contratto
In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, l’ATI3 può disporre la risoluzione del Contratto, disponendo altresì la decadenza dall’affidamento del servizio in concessione.
In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:
a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente Contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.
L’ATI3, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).
Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni; in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.
Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e l’ATI3 attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, anche dai Comuni soci.
In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.
In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del Contratto.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente Contratto di servizio.
Articolo 36 – Diritto di recesso
In qualsiasi momento l’ATI3 ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto di servizio qualora valuti ciò opportuno, con un preavviso di almeno 15 gg. naturali e consecutivi da
inviare al Gestore con raccomandata a/r laddove uno o più componenti l’Organo di amministrazione o il Direttore generale se presente del Gestore abbiano riportato una condanna definitiva per reati di particolare gravità. In caso di recesso il Gestore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d’arte, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. In caso di recesso l’ATI3 dispone contestualmente in ordine alla continuità del servizio ed alla procedura di nuovo affidamento.
Articolo 37 – Riscatto del servizio
L’ATI3 può esercitare la facoltà di riscatto secondo i principi di legge vigenti. L’ATI si riserva la facoltà di riscatto del servizio in particolare nei seguenti casi:
a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;
b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o di Ambito, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l’equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per l’interesse pubblico la prosecuzione del servizio;
c) gravi motivi di interesse pubblico.
Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’espletamento del servizio.
In caso di riscatto al Gestore è dovuta un’indennità calcolata tenendo conto del valore dei beni non ammortizzati, nonché dell’ulteriore danno derivante dalla interruzione anticipata del contratto di cui il Gestore dia concreta dimostrazione. La volontà di riscatto è comunicata al Gestore con preavviso di tre mesi.
La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall’inizio del servizio ai sensi del presente contratto.
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Gestore, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l’equilibrio economico finanziario a favore dell’ATI3. Se l’ATI3 ritiene accettabile la proposta, la modifica, concordata è formalizzata con atto aggiuntivo.
Articolo 38 – Continuità dei servizi, casi di forza maggiore e ripristino disfunzioni
Il Gestore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il Gestore si impegna a adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell’utente.
Si ha forza maggiore in particolare in situazioni di insussistenza di responsabilità del Gestore e in situazioni di imprevedibilità o inevitabilità. Qualora si verifichino casi di forza maggiore, il Gestore deve darne comunicazione all’ATI3 e ai Comuni interessati, l’ATI3 procede quindi al relativo accertamento. Il Gestore deve in ogni caso dare corso a tutti quei provvedimenti atti a svolgere in modo più adeguato il servizio.
Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Gestore, l’ATI3, impregiudicato qualsiasi diritto ad esso spettante, in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati. L’ATI3, inoltre, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro soggetto, per una durata ragionevole secondo le circostanze; in tale eventualità, l’ATI3 si impegna comunque a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali contratti, non appena il Gestore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.
In caso di sciopero dei dipendenti, il Gestore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente.
Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 48 ore, il Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza.
L’ATI3 attiverà specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni, con i Comuni soci e con gli utenti.
Nel caso l’ATI3 rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza e a segnalarne gli estremi al Gestore indicando il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo, varierà tra un minimo di 6 ore e un massimo di tre giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.
In caso di inadempienza nei termini fissati, l’ATI3 applica al Gestore le penalità previste dal presente Contratto.
L’ATI3 applicherà altresì al Gestore le penalità previste dal presente Contratto, relativamente alle mancanze riscontrate nell’operato del Gestore, secondo le procedure e le modalità previste dal presente contrattualmente relativamente al controllo dei servizi.
L’applicazione della penale non solleva il Gestore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.
CAPO UNDICESIMO – GESTIONE CONTRATTO E RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Articolo 39 – Comitato tecnico per la gestione del contratto
Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da uno o più rappresentanti nominati paritariamente da ciascuna delle parti.
Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:
a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all’applicazione del contratto;
b) ogni altra attività prevista espressamente dal presente contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.
Articolo 40 – Obblighi del Cestore, dell'ATl3 e dei Comuni
Al Gestore potranno essere addebitati solo le carenze, disfunzioni, il mancato o incompleto raggiungimento di obiettivi oggettivamente dipendenti da comportamenti o da omessi comportamenti del Gestore medesimo o di terzi soggetti da questo incaricati.
L’ATI3 e i Comuni soci sono tenuti ad esperire quanto in loro facoltà al fine di garantire al Gestore le condizioni ottimali per l’esercizio del servizio.
Articolo 41 –Penali
Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:
- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’ATI3 circa carenze e disfunzioni;
- in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.
In ogni caso il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate l’ATI3 provvederà ad applicare le sanzioni previste.
Qualunque ritardo o mancanza del Gestore nell’adempimento degli obblighi scaturenti dal Contratto comporterà l’applicazione di una penale.
E’ sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l’obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.
Articolo 42 – Procedure di contestazione e applicazione delle penali
In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dalla Contratto, l’ATI3 provvederà a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l’ammontare della penale prevista.
Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.
Trascorsi 30 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l’ATI3 provvederà a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.
Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell’ammontare della penale, l’ATI3 provvede all’incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale, di cui all’art. 34, costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione con le somme prelevate con le modalità definite all’art. 36.
Il versamento dell’ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte dell’ATI3 non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno dell’ATI3 medesimo, dei Comuni o di un terzo.
L’applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto dell’ATI3 di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.
Articolo 43 –Tentativo di conciliazione e Foro competente
In caso di dissenso in ordine all’interpretazione ed all’applicazione del Contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 39.
Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente contratto saranno deferite al foro di competenza.
Anche In pendenza di tale procedimento il gestore deve sempre dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.
CAPO DODICESIMO – NORME FINALI
Articolo 44 –Tutela Privacy
Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto venga a conoscenza in forza dei medesimi.
Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione contrattuale.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.
Il Gestore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
Articolo 45 – Spese e Tributi
Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a imposizione nelle forme previste dalla vigente normativa.
Il presente contratto è altresì soggetto all’imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all’imposta sul bollo di cui DPR 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.
Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.
Articolo 46 – Approvazione clausole specifiche
Fanno parte integrante del presente contratto le clausole allegate anche successivamente da parte di ciascun Comune, con onere a carico del medesimo, che lo stesso abbia approvato per assicurarsi nel suo territorio ulteriori interventi qualitativi superiori o comunque differenziati da quanto stabilito dal Piano di ambito, di qualità del servizio.
ALLEGATO DI BASE: PIANO DI AMBITO
ALLEGATI SPECIFICI
Allegato n.1: Carta del servizio Allegato n. 2: Elenco personale Allegato n. 3: Penali
Allegato n. 4: Contratti aggiuntivi dei singoli Comuni per i servizi accessori od opzionali di cui all’art. 15 del Contratto di servizio
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