Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo...
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.
La presente polizza è stipulata tra
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 00000 Xxxx |
C.F. 97158180584 |
e
La Società/Impresa Assicuratrice |
Indice
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 1
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1
i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; 7
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 8
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 8
Art. 2 – Pagamento del premio 8
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione 8
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione 8
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro 8
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri 8
Art.7 – Variazioni del rischio 8
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 9
8.1 Vertenze di responsabilità civile 9
8.2 Vertenze davanti al T.A.R 9
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni 9
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 9
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione 9
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 14 – Statistiche sinistri 10
Art. 15 – Interpretazione del contratto 10
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder 10
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio 10
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale 11
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione 12
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione 12
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva: 12
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva: 12
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione e franchigia (clausola soggetta a variazione) 13
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE 14
Art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato 14
Art. B.2 Estensione X.Xxx. n. 81/2008 e xx.xx. e ii 14
Art. B.3 Ecologia ed ambiente 14
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 14
Art. B. 5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale 14
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al d. lgs 196/2003 e xx.xx. e ii 14
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso 14
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 14
Art. B.9 - Responsabilità civile professionale di cui al Dlgs 163/2006 xx.xx. e ii 15
Art. B.10 - Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno 15
Art. B.11 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 163/2006 xx.xx. e ii 15
Art. B12 - Clausola di raccordo 15
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA 17
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 19
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 19
Art. 2 - Assicurato/Contraente 19
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione 19
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo 19
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 19
Art. 6 - Durata dell’assicurazione 19
Art. 7 - Estensione territoriale 19
Art. 8 - Massimale di assicurazione 20
Art. 9 - Pluralità di assicurati 20
Art. 10 - Vincolo di solidarietà 20
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali 20
Art. 13 - Altre Assicurazioni 20
Art. 14 – Pagamento del Premio 20
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione 20
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente 20
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro 21
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione 21
Art. 20 - Forma delle comunicazioni 21
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge 21
Art. 23 – Calcolo del Premio 21
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO 22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 23
Art. B.2 - Altre assicurazioni 23
Art. B.3 - Pagamento del Premio 23
Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 23
Art. B.5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio 23
Art. B.8 - Rinvio alle norme di legge 23
Art. B.9 – Calcolo del Premio 23
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. C.1 - Oggetto dell’Assicurazione 24
Art. C.2 - Durata ed efficacia dell’Assicurazione 24
Art. C.3 - Xxxxxx e termine della garanzia - Forma “claims made” 24
Xxx. X.0 - Xxxxxxxxxx territoriale 24
Art. C.6 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 25
Art. C.7 - Vincolo di solidarietà 25
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 25
Art. C.9 - Notifica di Accettazione 25
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO 26
Art. C.3 - Xxxxxx e termine della garanzia - Forma “claims made” 26
Art. C.6 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 26
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 26
1. | Società/Assicuratori: La Compagnia /Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s | |
2. | Contraente ed Assicurato: ENAC – ETE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE | |
3. | Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2015 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2018 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2015 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2016 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2016 | |
4. | 4.1 Massimale per ciascuna Persona: Euro 2.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 20.000.000,00 4.3 Massimale di corresponsabilità: Euro 10.000.000,00 | |
5. | Franchigia per sinistro: € 100.000,00 | |
6. | 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata 6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva: 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato | |
7. | Clausola Broker: 7.1 Broker: AON SpA | |
7.2 Corrispondente dei Lloyd’s: ……………………………………………………………………. | ||
8. | Data della proposta di contratto: ///// | |
9. | Calcolo del premio annuo Garanzia Base: | |
10. | Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi | per mille | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi | per mille | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi | per mille | |
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato | ||
11. | Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi | per mille | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi | per mille | |
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi | per mille | |
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato |
Data .................................................... | Il Contraente .................................................... |
Categoria | Importo retribuzioni (euro) | Tasso Lordo %° | Premio Xxxxx Xxxxx €uro |
ENAC e Tutti i Dipendenti e gli Amministratori | € 35.510.405,65= |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa offerta dalla Polizza agli Assicurati;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:
i. il contraente stesso;
ii. ogni persona di cui alle definizioni Dipendente e
Amministratore.
salvo il diritto di rivalsa e surrogazione nei casi previsti dalla presente polizza;
Società: l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Xxxxxx: Aon S.p.A., quale broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza: il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina
con la data di scadenza della polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso: il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di
risarcimento;
Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:
ii. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
iii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile;
iv. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento danni.
Le Richieste di Risarcimento relative derivanti da un singolo Evento Dannoso sono considerate alla stregua di un una singola Richiesta di Risarcimento.
Denuncia di sinistro: la notifica inviata dal Contraente/Assicurato alla Società del verificarsi
di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Xxxxx Xxxxxxxx: il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di
Danni Materiali;
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sul Contraente/Assicurato e che
derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Responsabilità
Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti
che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni,
Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Periodo di validità la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendenti il coacervo dei soggetti che sia stato, che si trova e che sarà inquadrabile nell’ambito delle definizioni di dipendente/dirigente, dipendente legale/avvocato e dipendente tecnico.
Dipendente/Dirigente qualsiasi persona, dell’area dirigenziale, dell’area tecnico –
economica – amministrativa, dell’area operativa e dell’area professionale, alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da:
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso.
Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’
Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso a titolo esemplificativo il Presidente, il consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori, il direttore Generale;
Dipendente Legale/Avvocato: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;
Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le
disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche, come sopra dette, previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Terzi ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:
i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato;
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 – Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro 60(sessanta) giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 xx.xx. e ii. la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 xx.xx. e ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre l’eventuale pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica alla presente polizza.
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art.7 – Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di
diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
8.1 Vertenze di responsabilità civile
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
8.2 Vertenze davanti al T.A.R.
Fermo quanto considerato al punto precedente – Vertenze di responsabilità Civile - , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva Richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell’Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 xx.xx. e ii., (mediazione conciliativa).
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione
L’Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 - Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 14 – Statistiche sinistri
La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico).
Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed
ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta annuale di cui all’art.4, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
Art. 15 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 16A - Clausola broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e xx.xx. e ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 xx.xx. e ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi . La Società, pertanto, riconosce che l’eventuale pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura indicata nei documenti di gara.
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all’Inail nell’ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
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A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:
Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell’Ente così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell’attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società per il periodo indicato al punto 6.2 della sceda di copertura, successivo alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l’Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell’Ente così come identificati nelle definizioni, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi.
Art. A.3- Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 xx.xx e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione e franchigia
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per persona di Euro 2.500.000,00 e in aggregato annuo di Euro 20.000.000,00.
In caso di corresponsabilità tra più Amministratori e/o Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il massimale cumulativo di Euro 10.000.000,00.
I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5.
Della Scheda di Copertura.
L’eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.
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B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE
Art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali compresa l’attività di revisore dei conti presso società terze esercitata dai Dipendenti/Amministratori ai sensi del DM n.521 del 1997;
Art. B.2 Estensione X.Xxx. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. B.3 Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B. 5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. La Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4. – Massimali di Assicurazione e Franchigia.
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al d. lgs 196/2003 e xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06 xx.xx. e ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06 xx.xx. e ii..
L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
Art. B.9 - Responsabilità civile professionale di cui al Dlgs 163/2006 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 xx.xx. e ii., relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 xx.xx e ii. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura.
Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 25.000.000,00 e la durata di 36 mesi. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Art. B.10 - Responsabilità civile professionale del Verificatore Interno
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità ai sensi dell’art. 112 D.Lgs.
n. 163/06 xx.xx. e ii. e del D.P.R. n. 207/2010 xx.xx. e ii., relativa all’attività di verifica della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico di verifica.
Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 11. della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 15.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 36 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Art. B.11 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 163/2006 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B12 - Clausola di raccordo
Qualora nel corso della Durata della polizza vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione 1 saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: | ||
Art. | 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. | A.1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. | A.2 | Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) |
Art. | A.3 | Esclusioni |
Art. | A.4 | Massimali di Assicurazione e franchigia |
Art. | B.8 | Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici |
Data Il Contraente
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CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO
(Garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 90, 111 e 132 del D.lgs 163/2006 ss. mm. e ii ed art. 270 D.P.R.
207/2010 ss. mm. e ii.)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Affidatario Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
Appalti pubblici di lavori Gli appalti di cui all’art. 3, comma 7, del Codice;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); Certificato di collaudo provvisorio
Il documento di cui all’art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Certificato di regolare esecuzione
Il documento di cui all’art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Codice Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;
Committente La Stazione appaltante;
Concessioni di lavori pubblici Le concessioni di cui all’art. 3, comma 11, del Codice;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Decreto: il presente provvedimento;
Direttore dei lavori Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice;
Esecutore dei lavori: Il soggetto definito agli artt. 3 (comma 19) e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori; Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: Le attività di cui all’art. 3, comma 8, del Codice;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Maggiore Costo
La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
Manutenzione: L’insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice
Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il Contraente e/o l’Assicurato notificano alla Società l’accettazione e/o il conferimento dell’incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.
Nuove Spese di Progettazione
Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. e ii.e dal DPR 207/2010 xx.xx. e ii, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Periodo di assicurazione
Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione; Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 10 ottobre 2010 e ss. mm. e ii.
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell’art. 10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del Regolamento, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3, rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori;
Verifica L’attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall’art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall’art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell’inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall’offerente;
Verificatore il soggetto indicato dall’art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne L’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e) del Codice xx.xx. e ii., resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come definiti all’art. 132, comma 6 del Codice xx.xx. e ii., imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1- Oggetto dell’Assicurazione -, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente -.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all’art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a)conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 - Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento xx.xx. e ii. e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25 comma1, lett. d) , della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 - Massimale di assicurazione - resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a)l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b)l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società , indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)
Art. 14 – Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 - Durata dell’Assicurazione - lett. a) . Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all’art. 2 delle C.G.A.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett.
d) xx.xx. e ii., della Legge e di ogni riserva formulata dall’esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata dell’assicurazione) lett. b) xx.xx. e ii., l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – Calcolo del Premio
Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO: | ||
Art. | 01 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. | 05 | Rischi esclusi dall’assicurazione |
Art. | 08 | Massimale dell’assicurazione |
Art. | 12 | Dichiarazioni |
Art. | 23 | Calcolo del Premio |
Data La Società Il Contraente
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO
(Garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.lgs 163/2006 ss. mm. e ii ed artt. 49, 56 e 57 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e ii.)
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa offerta all’Assicurato
Polizza: La presente convenzione attestante le condizioni operative riferite all’emissione dei singoli certificati Certificato: Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica. Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato: La struttura tecnica della Stazione Appaltante e/o La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Periodo di Assicurazione: Il periodo che ha inizio con la data di effetto della Polizza e termina con la data di scadenza annuale della Polizza stessa.
Danno: Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale: Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdita Patrimoniale: Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Massimale: L’importo massimo dell’Indennizzo a cui è tenuta la Società.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.
Progettista: Il dipendente pubblico di cui all'Art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell’Opera.
Verificatore: Il soggetto di cui all’Art. 47 comma 2 del D.P.R. 207/2010 xx.xx. e ii. incaricato dell’attività di verifica, così come disciplinata dall’Art. 112 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e ii. e dal D.P.R. 207/2010 xx.xx. e ii., Parte II, Capo II, Titolo II.
Stazione Appaltante: L’amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all’Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 e xx.xx. e ii. o qualsiasi altro soggetto di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e ii. committente dell’Opera.
Opera: L’opera da costruire o costruita oggetto dell’appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Luogo di esecuzione delle Opere: Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l’esecutore dei lavori realizza l’Opera per cui è prestata l’attività di progettazione oggetto dell’Assicurazione.
Scheda Tecnica: Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’Opera progettata.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. B.1 - Dichiarazioni
L’Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento della progettazione dell’Opera;
l’attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. B.2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 C.C., sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. B.3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Per il pagamento del Premio si applicano le condizioni a cui all’art. 2 delle C.G.A.
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel certificato.
Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
Art. B.5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. B.6 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. B.7 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. B.8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. B.9 – Calcolo del Premio
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza e sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 11 della Scheda di Copertura.
PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Art. C.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 xx.xx. e ii., del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Art. C.2 - Durata ed efficacia dell’Assicurazione
La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
a) L’efficacia dell’Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione e/o conferimento dell’incarico.
b) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata:
1) nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
2) nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
3) nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori
In ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato. Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dal seguente Art. C.3
c) Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l’inizio effettivo dell’attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell’attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. C.3 - Xxxxxx e termine della garanzia - Forma “claims made”
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell’incarico e la data di scadenza del Certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.
Art. C.4 - Massimale
La garanzie è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:
• non inferiore al 5% del valore dell’opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163 xx.xx. e ii.;
• non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. C.5 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010 xx.xx. e ii., Parte VI.
Art. C.6 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
La Società non risponderà per i Sinistri relativi a:
a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c)Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
g) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
h) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
i) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.
Art. C.7 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. C.9 - Notifica di Accettazione
Come previsto all’Art. B.5 - Obblighi del Contraente e dell’Assicurato - per ogni verifica il Contraente e/o l’Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:
a. Assicurato (Xxxxxxxx incaricato della verifica della progettazione)
b. Codice Fiscale/Partita Iva
c. Ente di Appartenenza
d. Descrizione dell’opera
e. Luogo di esecuzione
x.Xxxx di accettazione e/o conferimento dell’incarico
g. Data prevista della fine dei lavori
h.Importo dei lavori
i. Livello di progettazione
x.Xxxxxxxxx assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:
Art. B.1 - Dichiarazioni
Art. B.9 - Calcolo del Premo
Art. C.3 - Xxxxxx e termine della garanzia - Forma “claims made” Art. C.6 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Data | Il Contraente |
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