Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato
Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato
(emanato con D.R. n.418/2011 del 20.4.2011)
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per corsi di studio: i corsi idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004 e nei corsi ex DM 509/1999 con anni ancora attivi.
per strutture didattiche: le strutture cui lo statuto attribuisce funzioni in ambito didattico.
per collaborazioni coordinate e continuative: le attività di lavoro caratterizzate da coordinazione, continuità e natura prevalentemente personale dell’opera, senza vincolo di subordinazione.
per prestazioni di natura occasionale: le attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione, svolte per un periodo massimo di 30 giorni e per un compenso non superiore a 5.000 euro all’anno.
per incarichi didattici: gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, ad esclusione delle attività di tutorato;
per incarichi di tutorato: gli incarichi aventi ad oggetto le attività di supporto alla didattica.
per contratto a titolo gratuito: contratto per il quale la prestazione di un soggetto non produce a carico dell’altro alcuna obbligazione;
per contratto a titolo oneroso: contratto che si fonda sullo scambio di prestazioni economicamente apprezzabili.
Art. 2 – Ambito di operatività
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici e di tutorato a soggetti italiani e stranieri non dipendenti delle università italiane in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nonché nella formazione volta al miglioramento dell’apprendimento linguistico organizzate dalle competenti strutture di Ateneo.
2. Le strutture didattiche, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, possono conferire gli incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo.
Art. 3 - Programmazione didattica
1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del codice etico, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nonché della programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura didattica.
2. Le strutture didattiche attribuiscono i contratti per ciascun anno accademico previa delibera indicante il numero complessivo delle attività formative da affidare, la loro durata e la tipologia di incarico, i corrispondenti crediti formativi e, in caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso.
Art. 4 - Incarichi conferibili
1. A seconda delle attività da svolgere e delle connesse responsabilità, gli incarichi si distinguono in: Incarichi di insegnamento: hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, le attività di cui alla lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99 e d) dell’art. 10 del D.M. 270/2004, nonché le attività autonomamente scelte dallo studente di cui all’art. 10 co. 5 lettera a) del D.M. 270/2004.
Incarichi per moduli didattici: hanno ad oggetto l’attribuzione di una parte di un insegnamento, la cui responsabilità è attribuita ad un altro docente.
Incarichi di qualificazione e specializzazione: hanno ad oggetto l’attribuzione di attività formative in grado di completare la formazione degli studenti, finalizzate all’acquisizione di competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione, svolte da soggetti provenienti da settori esterni all’ambiente accademico.
Tali attività integrano le attività oggetto degli incarichi di insegnamento e non danno luogo all’attribuzione di crediti formativi.
Incarichi di tutorato: hanno ad oggetto l’attribuzione di attività di supporto alla didattica finalizzate all’informazione ed all’assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari, quali le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche all’attribuzione di crediti formativi, nonché ad attività di tutorato svolte nell’ambito di progetti di orientamento approvati dall’Ateneo e finanziati con contributi di enti esterni.
Incarichi per l’apprendimento linguistico: hanno ad oggetto le attività di formazione per l’apprendimento delle lingue straniere moderne, svolte presso le strutture competenti, ai sensi della normativa e dei regolamenti d’ateneo.
TITOLO I – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI DIDATTICI
Art. 5 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione
1. E’ possibile stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi riferito all’anno solare precedente.
2. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti al comma 1.
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da affidare è effettuata dal nucleo di valutazione che può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell’attività da svolgere.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La fase di proposta può essere delegata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri predeterminati periodicamente.
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle convenzioni di cui al successivo comma 6, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
6. I dipendenti di enti pubblici, in particolare il personale dell’area sanitaria di cui al D.Lgs 502/92, e i dipendenti delle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 593/1993 svolgono attività didattica a titolo gratuito o oneroso, secondo quanto stabilito nei protocolli d’intesa e nelle convenzioni che disciplinano i rapporti fra Ateneo e gli enti/istituzioni stessi. Alle strutture didattiche che propongono l’incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico.
Art. 6 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di xxxxxx xxxx.
1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università, la sottopone al consiglio di amministrazione per l’approvazione.
TITOLO II – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI E DI TUTORATO MEDIANTE SELEZIONE
Art. 7 – Conferimento mediante selezione
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, è possibile stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del codice etico, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 8 – Criteri e modalità di selezione
1. Il Responsabile della struttura avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
a) la denominazione dell’attività oggetto dell’incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l’indicazione della durata;
b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell’amministrazione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;
d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da svolgere:
• attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
• titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
• eventuali pubblicazioni.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
• elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l’elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura.
3. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura e composte da almeno 3 membri.
Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità.
4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
5. Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento dal Responsabile della struttura.
6. I contratti sono stipulati previo provvedimento che accerti la necessaria copertura finanziaria e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivo previsti dal presente regolamento e nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.
7. Per le attività di tutorato e di formazione linguistica il responsabile della struttura può delegare lo svolgimento dell’intero procedimento o parte di esso. In questi casi il delegato è il responsabile del procedimento o della parte di esso delegata.
Art. 9 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi didattici:
- per il conferimento della titolarità degli insegnamenti e delle attività di qualificazione e specializzazione: coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
- per il conferimento di moduli didattici: coloro che siano in possesso della laurea magistrale o equipollente.
2. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi destinati alla formazione linguistica coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente e, qualora previste, delle necessarie certificazioni linguistiche.
3. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato coloro che siano in possesso della laurea triennale o equipollente, fatte salve espresse deroghe previste dalla vigente normativa.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
5. E’ possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati dalla struttura didattica, e previa autorizzazione degli Organi Accademici.
Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca
1. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere una limitata attività didattica (solo moduli con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare).
2. Complessivamente le ore affidate a ogni assegnista non possono essere più di 30 per anno accademico e devono essere retribuite; a tale riguardo è fatta salva la possibilità che vengano concesse, previa approvazione da parte del competente organo di Ateneo, specifiche deroghe, nel limite massimo delle 40 ore per anno accademico.
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
1. I dottorandi possono svolgere una limitata attività didattica (solo moduli con un numero di ore pari o inferiore a quelle previste per il docente o ricercatore titolare).
2. Complessivamente le ore affidate a ogni dottorando non possono essere più di 30 per anno accademico e devono essere retribuite.
Art. 12 - Ricorsi sulla decisione
1. I partecipanti alla selezione possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, su parere vincolante di una commissione di tre membri da lui stesso nominata per l’esame del ricorso.
TITOLO III - DISPOSIZONI COMUNI
Art. 13 – Contratti di didattica
1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, e non attribuiscono diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
2. I contratti hanno durata per l’intero anno accademico e possono essere rinnovati con le modalità previste dal successivo art. 18.
Il titolare assume la qualifica di professore a contratto, di formatore linguistico o di tutor didattico per il periodo di svolgimento dell’attività.
3. Ai contratti si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero professionali; ai contratti di qualificazione e specializzazione per la didattica si applicano le disposizioni relative alle prestazioni occasionali o libero professionali.
4. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
5. Per i contratti di tutorato e di formazione linguistica, nell’ipotesi in cui la procedura sia delegata, il relativo contratto è stipulato dal responsabile della struttura delegata.
Art. 14 - Compiti e doveri didattici dei professori a contratto, dei formatori linguistici e dei tutor didattici
1. I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del calendario delle attività, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione alla prova finale, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel relativo registro informatico delle attività. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso al docente, la validazione del registro informatico da parte del responsabile della struttura.
3. I professori a contratto possono partecipare ai Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità stabilite dallo Statuto Generale di Ateneo e dai regolamenti didattici delle strutture.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca.
5. I formatori linguistici garantiscono l’attività di formazione per l’apprendimento delle lingue straniere e coordinano eventualmente l’attività dei tutor. Partecipano alla preparazione e alla somministrazione delle prove d’idoneità e utilizzano le piattaforme didattiche previste dalle competenti strutture. Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso al formatore, la validazione del registro informatico delle attività da parte del responsabile.
6. I tutor didattici garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica, coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio.
Costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso al tutor, la validazione del modulo di fine attività da parte del responsabile della struttura.
7. Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con decreto rettorale, su richiesta motivata del Responsabile della Struttura.
8. Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
• ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
• violazione del regime delle incompatibilità.
Art. 15 – Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti, formatori e tutor incaricati nell’ambito dell’espletamento della loro attività.
Art. 16 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici. Per i contratti di cui al titolo II del presente regolamento, tali parametri sono stabiliti con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
3. La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle attività o, per i tutor, del modulo di fine attività.
Art. 17 – Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
1. I dipendenti di enti pubblici, prima dell’inizio dell’attività didattica, devono produrre l’autorizzazione del proprio ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa.
2. I dottorandi e gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento di moduli didattici e tutorati devono preventivamente acquisire il nulla osta rispettivamente del Collegio dei Docenti del Dottorato e del docente Responsabile dell’assegno di ricerca.
Art. 18 - Durata e rinnovo degli incarichi
1. Tutti gli incarichi sono di durata annuale.
2. Possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni esclusivamente gli incarichi di cui all’art. 5 del presente regolamento. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente, in mancanza della quale non sarà possibile procedere al rinnovo.
Art. 19 - Incompatibilità
1. Le attività formative di cui al presente Regolamento sono incompatibili con la titolarità di assegni di tutorato ex DM 198/2003.
2. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi non possono essere titolari di incarichi di insegnamento e di formazione linguistica.
3. Tutti i contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente ai dipartimenti o alle strutture di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 20 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici e di tutorato da attribuirsi a partire dall’anno accademico 2011/2012.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sarà possibile rinnovare i contratti stipulati ai sensi del precedente regolamento.
3. Nelle more dell’emanazione del nuovo statuto di ateneo per strutture didattiche di cui all’art. 1 si intendono le Facoltà, le Scuole di Specializzazione, le Scuole di Dottorato.
4. Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 23 comma 2 della Legge 240/2010, il trattamento economico è determinato sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
5. Per i moduli didattici di cui all’art. 11 del presente regolamento, soltanto per l’a.a. 2011/12, è fatta salva la possibilità che vengano concesse, previa approvazione da parte del competente organo di Ateneo, specifiche deroghe alle 30 ore complessivamente affidabili, nel limite massimo delle 40 ore per anno accademico.
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