Contract
Allegato A) alla determinazione del Commissario Straordinario “Sottoscrizione contratto di locazione di una porzione del piano terra della sede camerale di Piazza della Vittoria – determinazioni”
SCHEMA di
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE EX L. 392/1978 (COMMERCIALE)
ART. 1. OGGETTO E DESTINAZIONE D’USO
• La Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx, nella persona del Commissario Straordinario Xxxxxxx Xxxxx (CF: ) con sede a Reggio Xxxxxx in Piazza della Vittoria n. 3 (p.i. 00448250357), in qualità di proprietaria dei locali situati in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 x Xxxxxx Xxxxxx, concede in locazione a corpo e non a misura ad IREN Spa, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 (C.F.: 07129470014), nella persona del Sig……………….in qualità di
……….. , che a tale titolo accetta, la porzione di immobile individuata catastalmente come segue: N.C.E.U. del Comune di Reggio Xxxxxx, foglio e distinta al catasto fabbricati del Comune di Reggio Xxxxxx al Foglio 125 , Mappale 132, subalterno 52 (quest’ultimo di interesse solo parte) evidenziata nella planimetria allegata (Allegato A) (la “Porzione locata”) al presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Al momento, l’accesso ai locali è possibile sia da xxx Xxxxxx x. 0 che da via X. Xxxxx, con possibilità di apertura di un’ulteriore entrata su Piazza della Vittoria o di eventuale e straordinario accesso dall’apertura di Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0, qualora vi sia il preventivo consenso della Camera di Commercio proprietaria esclusiva e le condizioni organizzative dell’Ente, nonché quelle sanitarie, collegate all’evento pandemico in essere al momento della stipula del presente contratto, lo permettano, fatto salvo l’ulteriore ipotesi di condivisione di quest’ultimo accesso in caso straordinario di inutilizzabilità, a qualsiasi titolo, dell’accesso dalla Galleria Cavour o dell’eventuale nuovo accesso possibile in esito all’apertura di un’ulteriore entrata su Piazza della Vittoria, di cui sopra. Null’altro viene
dato in locazione esclusiva al Conduttore e le parti comuni dell’edificio potranno essere godute sotto l’osservanza del regolamento interno vigente che il Conduttore dichiara di accettare. La Camera di Commercio si riserva inoltre la servitù di passaggio nel salone denominato ex Sala Contrattazioni, dato ora in parte in locazione, sia per l’accesso nei locali sotterranei di proprietà sia, insieme all’utilizzo delle uscite da impiegarsi come uscite di emergenza, per l’esodo dalla sede anche dai piani superiori nonché per poter far defluire i propri utenti, considerate altresì le prescrizioni in essere o che verranno imposte a causa della pandemia da Covid 19 (ad esempio per diversificare i flussi di utenti in entrata ed in uscita).
• La porzione di immobile di cui trattasi si sviluppa al piano terreno ed è porzione di più ampia unità immobiliare. Complessivamente è costituito da ampio atrio per ricevimento del pubblico in “open – space” di altezza elevata, uffici delimitati da pareti in parte vetrate, oltre a disimpegni e servizi igienici in numero adeguato per l’uso, il tutto raggiungibile tramite ampi porticati di uso pubblico che ne garantiscono un accesso da via San Xxxxx oltre che dalla Galleria Cavour, in piena sicurezza e facilità di accesso mediante ampie vetrate che ne garantiscono una elevata visibilità e una più adeguata luminosità. Di pertinenza nell’edificio vi sono poi ampi spazi condominiali, locali di servizio, più ascensori e scale comuni. Relativamente all’accesso di Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx
x. 0, xx specifica che non sarà oggetto di locazione ma che l’Ente camerale si impegna, qualora richiesto dal Conduttore, a dare il proprio assenso a ripristinare, nel rispetto della normativa urbanistico – edilizia esistente, un ulteriore accesso da Piazza della Vittoria, in precedenza esistente ed ora sostituito da vetrate fisse in esito a ristrutturazione edilizia, ad uso esclusivo del Conduttore o di concedere, previo assenso, l’utilizzo dall’accesso dall’apertura di Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0, qualora le condizioni organizzative dell’Ente, nonché quelle sanitarie, collegate all’evento pandemico in essere al momento della stipula del presente contratto, lo permettano, fatto salvo l’ulteriore ipotesi di condivisione di quest’ultimo accesso in caso straordinario di inutilizzabilità, a qualsiasi titolo, dell’accesso dalla Galleria Cavour.
• I locali vengono consegnati nella condizione attuale esistente, oggetto di recenti lavori, in buono stato di conservazione.
• Il piano terra ha una superficie di circa 855 mq complessivi, ma con il presente atto si intendono locati limitatamente ad una superficie di mq 480, costituenti il LOTTO 2 dell’avviso per manifestazione di interesse pubblicato, denominati ex Sala Contrattazioni; in tale superficie non è compreso l’accesso da Piazza della Vittoria n. 3 né le rampe di scale adiacenti a tale ingresso, nonché l’ascensore lì presente. La Camera di Commercio si riserva inoltre la servitù di passaggio nel salone denominato ex Sala Contrattazioni sia per l’accesso nei locali sotterranei di proprietà sia, insieme all’utilizzo delle uscite sopra evidenziate (via Cavour n. 5 e Via San Xxxxx da impiegarsi altresì come uscite di emergenza), per l’esodo dalla sede anche dai piani superiori nonché poter far defluire i propri utenti e/o dipendenti in considerazione altresì delle eventuali prescrizioni che potranno essere rese obbligatorie a causa della pandemia da Covid 19 (ad esempio, per diversificare i flussi di utenti in entrata ed in uscita).
• La Porzione locata viene concessa in locazione dalla Camera di Commercio, nello stato in cui si trova, salvo quanto previsto nel successivo articolo [4].
• Il Conduttore dichiara che i locali locategli, prospicienti il lato nord dell’edificio Palazzo degli Affari ed aventi una superficie complessiva di 480 mq come da planimetria allegata (Allegato A) (la “Porzione locata”), si trovano in buono stato locativo, adatto all’uso convenuto. Il Locatore resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o di licenze amministrative anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
• Il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione attestante la prestazione energetica dell’immobile. In tal senso si allega al presente contratto copia dell’attestato (Allegato B – Attestato di prestazione energetica) (tale documento sarà allegato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione).
• I locali vengono concessi in locazione per essere adibiti esclusivamente all’attività di uffici tecnico / amministrativi / sportello, anche con ricevimento di pubblico, con espresso divieto al Conduttore di mutarne, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, tale destinazione d’uso senza il preventivo assenso esplicito della Camera di Commercio. In considerazione del fatto che si tratta di locali facenti parte
integrante dell’immobile in cui insiste la sede camerale, i locali stessi si concedono in locazione per il solo uso di offrire servizi di pubblica utilità, rivolti a soggetti privati e/o imprese, con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche parziale ed a qualsiasi titolo, a persone diverse dal Conduttore ad eccezione eventualmente di altre società appartenenti al gruppo di imprese / holding di cui fa parte / è capofila il Conduttore, previa comunicazione scritta ed esplicito consenso scritto da parte della Camera di Commercio.
• Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento di tale attività dovranno essere intestate al Conduttore, il quale è tenuto ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze necessarie allo scopo, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti o innovazioni che norme vigenti o emanande dovessero imporre per l’esercizio dell’attività.
• Il silenzio o l’acquiescenza della Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx al mutamento dell’uso convenuto, che non siano redatti in forma scritta, avranno esclusivamente valore di mera tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore della Conduttrice.
• Ai fini degli articoli 34 e seguenti della legge n. 392 del 27 luglio 1978, il Conduttore dichiara che l’attività che svolgerà nella porzione di immobile locato, non rientra tra quelle per le quali spetta, nelle eventualità previste dalla legge, l’indennità per perdita di avviamento commerciale alla cessazione della locazione, né il diritto di prelazione in caso di vendita o nuova locazione.
• L’espletamento di attività che determinano destinazioni della Porzione locata diverse da quelle contrattualmente pattuite, determinerà, in ogni caso, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile per fatto e colpa della Conduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dalla Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx.
• La Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx dichiara e garantisce che la porzione di immobile locato è idoneo alla destinazione d’uso indicata al presente articolo ed è in regola con tutte le disposizioni normative attualmente in vigore ed applicabili in considerazione anche dell’attività che la Conduttrice intende svolgervi.
• La Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx sarà tenuta ad indennizzare la Conduttrice per qualsivoglia danno, onere, costo e spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che la Conduttrice dovesse sostenere in relazione alla non veridicità, non correttezza, non completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al comma che precede.
ART. 2. DURATA
• La locazione avrà durata di 6 (sei) anni decorrenti dall’01.07.2022 e potrà essere rinnovata per egual periodo in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 27 e 28 della Legge 392/78. Alla prima scadenza, la parte locatrice potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della Legge 392/78.
• La Conduttrice avrà facoltà di recedere dal presente Contratto di Locazione decorsi tre anni dalla stipula del contratto o dal termine, se successivo, di messa in possesso del bene da parte del Locatore con inizio del pagamento del relativo canone mensile, dandone avviso al Locatore mediante PEC o mediante lettera raccomandata, almeno 180 giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
• Ai sensi del penultimo comma dell’art. 27 della L. 392/1978, è consentito al Conduttore, anche durante i 12 mesi precedenti alle scadenze previste sopra per la disdetta, recedere dal Contratto in qualunque momento anche in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, qualora siano trascorsi almeno 3 anni dalla stipula del contratto, purché ne dia avviso al Locatore mediante lettera raccomandata almeno 180 giorni prima rispetto alla data in cui il recesso deve avere effetto.
• Resta inteso che qualora il Contratto di Locazione cessi, si risolva o perda comunque efficacia, per qualsivoglia motivo, ivi incluso l’esercizio del recesso da parte di Camera di Commercio e/o della parte conduttrice ai sensi del Contratto di Locazione, il presente Contratto di Locazione si risolverà, con efficacia a far data dalla cessazione, risoluzione o perdita di efficacia del Contratto di Locazione.
• Il Locatore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza del contratto, in buono stato salvo il normale uso.
ART. 3. CESSIONE DEL CONTRATTO E LOCAZIONE
• E’ fatto espresso divieto alla Conduttrice di cedere ad altri il presente Contratto di Locazione, anche parzialmente, nonché di sublocare o concedere in uso/gestione o in comodato i locali di proprietà camerale, anche parzialmente, a persone diverse dal Conduttore ad eccezione eventualmente di altre società appartenenti al gruppo di imprese
/ holding di cui fa parte / è capofila il Conduttore, previa in tal caso comunicazione scritta ed esplicito consenso scritto da parte della Camera di Commercio. L’inosservanza del presente patto determinerà “ipso iure” la risoluzione del contratto ex art. 1456 Codice Civile. E’ espressamente vietata la cessione del contratto e il comodato sia diretta che indiretta (fitto d’azienda o cessione d’azienda).
• Il Locatore riconosce irrevocabilmente al Conduttore la facoltà di fruire liberamente della porzione di immobile, per tutta la durata della Locazione, ad uso uffici tecnico / amministrativo / sportello. I locali locati inoltre potranno essere utilizzati per lo svolgimento di ogni attività esercitata dal Conduttore e/o da società appartenenti al gruppo di imprese / holding di cui fa parte / è capofila il Conduttore, previa in tal caso comunicazione scritta ed esplicito consenso scritto da parte della Camera di Commercio.
ART. 4. CANONE, GARANZIA
• Il canone di locazione è convenuto a corpo in € 60.000,00 (sessantamila/00) annui, oltre alle imposte eventualmente applicabili, da corrispondersi in rate mensili anticipate, tutte di pari importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), entro i primi 10 giorni di ogni mese, attraverso i canali finanziari appositamente previsti dalla vigente normativa.
• Il Conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, e senza potersi rivalere sul canone locatizio.
• Il mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze pattuite costituirà automaticamente il Conduttore in mora; tale mancato pagamento costituirà, inoltre, inadempienza grave legittimando in ogni caso il Locatore a chiedere la risoluzione del
contratto.
• Il canone concordato verrà aggiornato secondo quanto disposto dall’art. 32 della Legge 392/78 e successive modifiche (adeguamento ISTAT), all’inizio di ogni annualità. L’aggiornamento avverrà senza alcuna formalità di avviso. In ogni caso, qualora dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata comunque quella più favorevole al Locatore.
• Il Conduttore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
• Il canone non è comprensivo delle utenze e degli oneri accessori. A tale proposito, il Locatore evidenzia ed il Conduttore accetta che essendo la porzione di immobile ceduta in locazione collegata ad impianti che servono anche altri locali camerali, e che non possono essere separati, saranno a carico del Conduttore le seguenti spese:
- la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento, della tassa comunale sui rifiuti solidi, le spese relative al servizio di pulizia, di vigilanza, di portierato, e agli altri oneri condominiali secondo la ripartizione effettuata dall’Ufficio Provveditorato sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di Commercio che le parti convengono di quantificare, essendosi verificata l’evenienza di una locazione per lotti e non per l’intera superficie, nella percentuale del 20,5% delle stesse. Queste ultime dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa notula direttamente dalla parte conduttrice all’ufficio ragioneria della Camera di Commercio, che rilascerà le relative quietanze.
Qualora richiesto dal Conduttore, il Locatore si dichiara disponibile a trattare in un momento successivo alla stipula del presente contratto lo scorporo delle spese di pulizia dei locali, nell’ipotesi in cui il Conduttore fornisca idonee garanzie in merito all’espletamento di dette pulizie a carico direttamente proprio, in esito a specifico accordo che garantisca comunque il massimo decoro e pulizia degli stessi, con la identica frequenza di intervento e durata dello stesso rispetto a quella attualmente prevista, in
quanto sono posti nel piano terra dell’attuale sede camerale.
• A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto di locazione, la Conduttrice presta una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx di importo pari a 6 (sei) mensilità di canone [€ 5.000,00 (cinquemila/00) al mese x 6 mesi = € 30.000,00 (trentamila/00)] e di durata pari a quella del contratto di locazione. La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx.
• La garanzia cessa di avere efficacia a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sua ricostituzione.
• E’ vietato al Conduttore apporre sia all’interno dei locali affittati, sia nei locali condominiali, sia all’esterno, insegne di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Camerale.
ART. 5. STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEI LOCALI - INNOVAZIONI
• I locali vengono consegnati al Conduttore nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutte le accessioni, pertinenze, servitù e quant’altro di relazione, forniti dell’impianto di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento, delle prese di acqua e luce. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati in buono stato manutentivo ed idonei al proprio uso (con il sistema “visto e piaciuto”), nonché esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e di prenderli in consegna ad ogni effetto, costituendosi custode dei beni.
• I locali vengono concessi in uso con l’arredamento presente, fatto salvo la possibilità, da parte del Conduttore di modificare l’arredo esistente per adattarlo alle proprie esigenze. Ogni modifica sarà a carico dei conduttori che hanno però l’obbligo di sottostare alle
prescrizioni della Camera di Commercio ed alla sua “supervisione” nella scelta della fornitura. Qualora l’intervento riguardasse parti strutturali della porzione di immobile locato o l’impiantistica, l’esecuzione di eventuali opere sarà subordinata all’autorizzazione esplicita della Camera di Commercio con oneri a carico del Conduttore. Tali opere dovranno comunque essere eseguite a regola d’arte da parte di imprese in possesso delle autorizzazioni e riconoscimenti normativamente previsti sulla base dei lavori da eseguirsi.
• La Camera di Commercio si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica che ritenesse
utile per le necessità funzionali dell’Ente.
• Tutti gli interventi di manutenzione, di adeguamento e tutto quanto necessario a rendere i locali idonei sotto il profilo strutturale, funzionale, igienico sanitario ed impiantistico per l’attività che si intende intraprendere, dovranno essere eseguiti a cura e spese del Conduttore, previa acquisizione dei necessari nulla osta e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia e previa approvazione del Locatore.
• Non potranno essere in ogni caso attuati interventi ed attività incompatibili con la normativa vigente o con la natura e le funzioni pubbliche espletate dalla Camera di Commercio, parte locatrice. La progettazione degli interventi dovrà essere approvata dal Locatore nonché, qualora necessario, dagli Enti preposti. Tutti gli adempimenti, la documentazione, le certificazioni, i pareri e le autorizzazioni necessarie per le attività da instaurarsi, dovranno essere espletati, redatti e acquisiti a cura e spese del Conduttore senza oneri o incombenze a carico dell’Ente, esonerando il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito.
• Il Conduttore sarà responsabile verso il Locatore e verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dei locali locati e dei suoi impianti.
• Le migliorie, le addizioni o le innovazioni, ancorché autorizzate, non daranno al Conduttore alcun diritto di rivalsa nei confronti del Locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà.
• Il Locatore al termine della locazione ed a sua discrezione, potrà chiedere ed ottenere il ripristino dei luoghi o ritenere, senza alcun indennizzo come sopra specificato, quanto
realizzato dal Conduttore.
• Sono per intero a carico del Conduttore tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme vigenti o emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente locazione.
ART. 6. ASSICURAZIONE
• La Conduttrice si impegna a stipulare a propria cura e spese e per tutta la durata del contratto, idonea copertura assicurativa di “Responsabilità civile verso terzi”, per danni cagionati verso terzi, compresa la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx, con massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)e comprensiva della copertura dei danni ai beni della Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx, oltre a una polizza per “Rischio Locativo”, per i danni diretti e materiali cagionati da incendio ai locali derivanti da responsabilità della Conduttrice e a tutela dei beni immobili dati in locazione con massimale a primo rischio assoluto di € 1.000.000,00 (un milione/00).
ART. 7. MANUTENZIONI
• Tutte le riparazioni di cui all’art. 1576 e 1609 codice civile, per quanto detto al citato art. 4, sono a carico del Locatore che dovrà provvedervi tempestivamente previa ripartizione dei costi come sopra convenuto, salvo il diritto del Conduttore di effettuare manutenzioni sui beni mobili ed attrezzature di proprietà esclusiva.
• Sono inoltre interamente a carico del Conduttore tutte le spese di ordinaria manutenzione ed amministrazione, nonché le spese, in quanto esistenti, di cui all’art. 9 della Legge 392/1978 fermo restando la ripartizione degli ulteriori costi evidenziati e previsti e sulla base di quanto convenuto nell’art. 4.
ART. 8. RICONSEGNA DEI LOCALI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – NORME FINALI
• Il Conduttore si impegna a conservare per tutta la durata della locazione con diligenza gli immobili locati ed a riconsegnarli al termine della locazione nelle medesime condizioni,
salvo per le addizioni e le migliorie autorizzate dal Locatore, salva la possibilità di richiedere il ripristino ex art. 5 e salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa locata in conformità del Contratto, restando tenuto, in difetto, al risarcimento dei danni.
• Il Conduttore esonera espressamente il Locatore per i danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi.
• Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
• Il Locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali locati.
• Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci fra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabile, alle quali si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme previste dal Codice Civile nonché da altre norme vigenti in materia.
• Ai sensi della vigente normativa in materia (GDPR n. 679/2019 e D.Lgs n. 196/2003) la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità ed il trattamento dei dati, la natura del conferimento, le conseguenze del mancato conferimento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione degli stessi, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, nonché dei propri diritti in materia. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione instaurato, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR n. 679/2019.
• Le spese di bollo e registro relative al Contratto verranno suddivise in quote uguali tra le parti.
• Ogni modifica al presente contratto deve risultare da atto scritto.
PER LA CAMERA DI COMMERCIO PER L’IMPRESA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Xxxxxxx Xxxxx
Reggio Xxxxxx lì,
All. A - planimetrie
B - Attestato di prestazione energetica
Signed by XXXXX XXXXXXX 30.06.2022 08:42:54 UTC
Signed by DALLA XXXX XXXXXXXXXXXX 30.06.2022 08:29:36 UTC