PARERE DEL REVISORE
Verbale n. 22 del 21 dicembre 2019
PARERE DEL REVISORE
Il sottoscritto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostalo ha esaminato la proposta di delibera di G.C. concernente: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER L’ANNUALITA’ ECONOMICA 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITVA DELL’ACCORDO-PONTE ANNO 2019.
Per tale proposta il Revisore
VISTA
la documentazione trasmessa con posta elettronica in data 16 dicembre dall'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostalo composta dai seguenti documenti:
✓ Pre- intesa relativa alla ripartizione del fondo 2019 stipulata in data 16/12/2019;
✓ Proposta di delibera di Giunta concernente l'autorizzazione alla delegazione di parte pubblica per sottoscrizione intesa per il fondo 2019;
✓ Relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziario fondo 2019.
RICHIAMATI
✓ l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165 / 2001 prevede che:la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità' e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
✓ l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/ 2001 prevede che: il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura stante la corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di etti all'articolo 40,comma 3-quinqtties, sesto periodo;
✓ la delibera di G.C. n.39 del 29.06.2018 con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell’art. 10, comma 1 CCNL di comparto del 01/04/1999;
ESAMINATA
✓ l’ipotesi di preaccordo sul contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 16/12/2019, allegato A) alla proposta in oggetto;
✓ la relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art.40 bis comma 3- sexies del D.Lgs. 165/2001 innovato con l’emanazione del decreto 150/2009, allegato B) alla proposta di delibera in oggetto;
CONSIDERATO
✓ che dalla documentazione esaminata emerge che il Fondo anno 2019, risulta pari ad € 39.649,15 così suddiviso:
RISORSE STABILI EURO 38.014,90
RISORSE VARIABILI EURO 1.634,25
Totale fondo anno 2019 EURO 39.649,15
✓ che la suddetta spesa per l'anno 2019 è quella prevista con il bilancio di previsione 2019 e che la spesa di personale inserita nel bilancio di previsione 2019 risulta programmaticamente più bassa di quella a consuntivo 2016;
✓ il contenuto della relazione tecnico illustrativa ai sensi dell’art.40 bis comma 3-sexies del D.Lgs. 165/01 innovato con l’emanazione dal decreto 150/2009 , nonché il prospetto di quantificazione delle risorse stabili del fondo destinate alle politiche di sviluppo del personale e alla produttività per l'anno 2019 di cui all'allegato B) della presente proposta di Giunta Comunale, predisposti dal Servizio Personale;
✓ la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
Il revisore alla luce di quanto suesposto esprime
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta in oggetto e raccomanda all’ente, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 7, ultimo periodo del d.lgs.165 del 2001 di assicurare gli adempimenti prescritti, per gli enti locali dai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo. Si rammenta inoltre che ai fini di una legittima erogazione l'Ente deve avere un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati coerenti con i principi del D.lgs. 150/2009
Vezzano, 21/12/2019 Il Revisore dei Conti Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx