FAC SIMLE DEL CONTRATTO
ALLEGATO 1
FAC SIMLE DEL CONTRATTO
per il servizio di pulizia dei locali, adibiti ad uffici, archivi e magazzini del
Gruppo Automobile Club Udine
con sede in UDINE
codice fiscale partita IVA nella persona di
E
L’Impresa Aggiudicataria
codice fiscale e partita IVA
nella persona del legale rappresentante signor
...........................................................................…..;
PREMESSO CHE
a) a seguito di espletamento di procedura in economia ex art.125 del DLT 163/2006 (cottimo fiduciario) è stato affidato il servizio di pulizia all’Impresa… ,
la quale ha presentato l’offerta con il prezzo più basso in conformità a quanto previsto nella lettera di invito del ………………, prot. n… ;
b) l’Impresa
ha presentato polizza di assicurazione di responsabilità civile n°............... stipulata in data.................con la Compagnia................................................a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi connessi all’esecuzione del presente contratto;
c) l’Impresa ha inoltre prestato cauzione sotto forma di per
un importo di €. ;
d) l’Impresa dichiara di essere in regola con quanto stabilito dalla legge n.82 del 25.1.1994 e con il D. M. 7 luglio 1997, n. 274, nonché di possedere l’organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
e) l’Impresa dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione ed, in ogni caso, l’efficacia del presente contratto è condizionata risolutivamente all’esito positivo delle verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il servizio è regolato dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche, nonché dalla dichiarazione d’offerta economica, presentata dall’Impresa, allegata al presente contratto;
2. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 2
OGGETTO
1. L’Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione dei seguenti locali:
- Immobile sito in Piano di mq
complessivi, di cui mq ad uso uffici e servizi e mq ad uso magazzino e/o archivio
2. E’ compresa nel contratto solo la fornitura dei prodotti necessari per il servizio di pulizia (detersivi, attrezzature varie, ecc.), mentre non è compresa nell’oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico- sanitario (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, bustine ecc…); il servizio comprende anche la lavatura al bisogno degli asciugamani di stoffa ove presenti.
3. Le prestazioni che l’Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun locale, con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze dell’Ufficio, nonché degli utenti dei servizi forniti dall’Automobile Club Udine.
Articolo 3
DURATA E PERIODO DI PROVA - PROROGA
1. Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 1 agosto 2011 fino al 31 luglio 2014.
2. Il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi; in tal caso il servizio è regolato dalle stesse condizioni economiche e contrattuali.
3. Per i primi tre mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire a una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Al termine del predetto periodo, qualora l’Impresa, nonostante i ripetuti inviti e le diffide di cui al successivo articolo 15, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare all’Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. All’iniziativa di recesso di non potrà essere opposta, da parte dell’Impresa, la circostanza di avere già effettuato servizi di pulizia nei locali oggetto dell’appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
6. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all’Impresa spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Articolo 4
ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DEL SERVIZIO
1. L’Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, e si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a proprio rischio, il servizio di pulizia compresa la disinfezione secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte e con la massima cura e diligenza.
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2. L’Impresa, senza il consenso di , non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte; si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero
necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all’Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
Articolo 5
LOCALI PRESSO I QUALI DOVRA’ ESSERE ESEGUITO IL SERVIZIO
1. L’Impresa prende espressamente atto che i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l’ubicazione, la consistenza e le superfici indicate nel contratto e nelle prescrizioni tecniche.
2. Come previsto dalle prescrizioni tecniche, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, in contraddittorio tra l’Impresa e verrà redatto il verbale di consegna dei locali. In particolare, l’Impresa dovrà allegare al verbale di consegna, i documenti, il programma operativo, con relativo calendario, delle prestazioni c.d. periodiche, che costituisce la pianificazione temporale ed organizzativa delle singole attività da eseguire presso l’immobile con indicazione delle specifiche di intervento, della frequenza e delle risorse impiegate e di ogni altra informazione necessaria per assicurare l’erogazione del servizio in maniera da non incidere negativamente sulla resa oraria delle prestazioni giornaliere e da non intralciare le normali attività degli uffici di’. Il programma operativo costituisce il documento organizzativo/esecutivo per il controllo e le verifiche della puntualità dell’esecuzione delle prestazioni da parte della Società come previsto dalle prescrizioni tecniche.
Articolo 6
ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, degli impianti, mobili, arredi e di quanto altro pertinente ai locali.
2. L’Impresa è tenuta, in particolare, ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell’arco della stessa giornata, settimanalmente, ogni quindici giorni, mensilmente, trimestralmente, ogni qual volta sia necessario, e si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nelle prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
3. Lo svolgimento delle attività previste con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) deve essere effettuato in conformità alla pianificazione temporale ed al calendario delle frequenze riportato nel programma operativo di cui al comma 2 dell’art. 5 del presente contratto.
4. L’Impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni con frequenza periodica almeno tre giorni lavorativi prima della data di esecuzione programmata; in caso contrario, ove l’esito delle verifiche di cui al successivo articolo 13 ed alle prescrizioni tecniche risulti negativo, verranno applicate le penali di cui all’art. 20 del contratto.
5. Nel caso in cui venga richiesta all’Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nelle prescrizioni tecniche, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nel 5° comma dell’articolo 16. L’esecuzione delle prestazioni straordinarie di cui al 3° comma deve essere autorizzata previa presentazione e approvazione del preventivo.
Articolo 7
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ORARIO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato nelle giornate lavorative in cui l’ufficio è operativo. L’Impresa si impegna a far eseguire il servizio di pulizia, in base all’articolazione degli orari, stabilita nelle prescrizioni tecniche e nell’offerta economica.
2. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni di , le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste ed in ogni caso potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all’Impresa almeno 7 giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
Articolo 8
PERSONALE ADDETTO
1. L’Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio il numero di unità lavorative indicate necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
3. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L’Impresa si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro cinque giorni da ciascuna variazione.
5. In caso di assenza prolungata dell’addetto al servizio, l’Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio.
6. L’Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento di che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l’Impresa si impegna a soddisfare le richieste di con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa vigente.
8. L’Impresa si impegna inoltre a dotare i propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, di un camice o tuta recante il nome dell’Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici.
9. L’Impresa si impegna a vietare al personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, telefax, fotocopiatrici; l’uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
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10.L’Impresa dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto.
11.L’Impresa si impegna a tenere comunque indenne da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio
12.L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da , a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta s di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Articolo 9
RAPPORTI TRA LE PARTI
1. L’Impresa provvederà a designare un proprio rappresentante, responsabile del servizio, al quale potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’esecuzione del contratto.
2. Per , i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno intrattenuti con la persona designata dal Direttore.
Articolo 10
ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
1. L’Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
2. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
3. L’Impresa dovrà provvedere alla disinfezione dei locali, dei servizi igienici, dei mobili, suppellettili, apparecchiature, telefoni e quanto altro di uso quotidiano, mediante prodotti dichiarati idonei ed autorizzati per l’uso.
Articolo 11
ONERI ACCESSORI
1. Restano a carico di la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, nonché l’eventuale - ove possibile - messa a disposizione di un locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale dell’Impresa.
Articolo 12
IMPEGNI SPECIFICI DELL’IMPRESA
1. L’Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione ed il livello di qualità del servizio sulla base di quanto disposto dall’articolo 13.
2. L’Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte di dei controlli, di cui al successivo articolo 13, sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l’Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. L’Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell’esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale di
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e da terzi; l’Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le
esigenze di e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell’attività lavorativa in corso.
5. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. L’Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 29.
7. L’Impresa dovrà espletare di sua iniziativa ed a sue spese tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
8. L’Impresa si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Articolo 13
VERIFICHE E CONTROLLI DEL LIVELLO DI SERVIZIO
1. -, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il responsabile del Servizio dell’Impresa, procederà alla valutazione ed al controllo del livello di servizio al fine di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni.
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle due tipologie di verifica sono definiti nelle prescrizioni tecniche.
3. Gli esiti negativi delle verifiche daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 20, fermo restando che l’Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
4. , comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all’uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi; nel caso di risultanze negative - ne darà comunicazione all’Impresa per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo dell’Impresa medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.
Articolo 14
OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO
1. L’Impresa nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
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2. L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori
descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza - da ogni responsabilità.
3. - assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie; a tal fine, le parti convengono di predisporre quanto necessario per l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ( DUVRI) che individui le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di XXX.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne - da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Articolo 15
DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell’Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi, di cui al precedente articolo 13, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente,
, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all’Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da .
Articolo 16
CORRISPETTIVI
1. Per il servizio fornito a perfetta regola d’arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto e dalle prescrizioni tecniche,
corrisponderà all’Impresa un importo mensile di € …………., oltre IVA, globale ed onnicomprensivo.
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2. Il corrispettivo predetto si riferisce all’immobile sito in per il servizio di pulizia sia dei locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad ufficio, sia dei
locali adibiti esclusivamente o prevalentemente ad uso servizi igienici, magazzino o archivio.
3. Tale corrispettivo ha carattere forfetario ed è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall’Impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell’articolo 6.
4. Tenuto conto della durata complessiva del contratto di cui all’articolo 3, corrisponderà all’Impresa l’importo complessivo di €… ,oltre IVA.
5. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 17.
6. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell’articolo 6 del presente contratto verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall’articolo 17.
7. Le fatture saranno liquidate su conto corrente bancario dedicato intestato all’impresa, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dal successivo articolo 18 in conformità dell’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
8. L’impresa si impegna a rendere noto con apposita comunicazione scritta indirizzata ad eventuali variazioni dell’Istituto di credito o del numero di conto corrente sul
quale effettuare i pagamenti nonchè delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà effettuata, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
Articolo 17
ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
1. ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 giorni, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16.
2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell’appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall’altro alla superficie oggetto della variazione, utilizzando i parametri di cui ai commi successivi.
4. L’Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate da ai sensi del 1° comma del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
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5. ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie complessiva dei locali stessi, nel qual caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione
da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile e dei parametri economici al mq. di cui ai commi precedenti.
Articolo18
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, l’Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura.
2. La fattura di cui al precedente primo comma dovrà portare in evidenza la causale del pagamento nonché il numero di registrazione del contratto.
3. Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al 3° comma dell’articolo 6 del presente contratto verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.
4. Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture, in duplice copia, fiscalmente regolarizzate.
5. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 25.1.1994, n°82, sulla disciplina delle attività di pulizia, procederà al pagamento del corrispettivo, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
6. Qualora l’Impresa non ottemperi a quanto previsto al precedente comma 5, potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che la stessa Impresa non avrà fornito documentazione della propria correntezza contributiva.
7. si riserva di verificare l’autenticità e l’attualità della documentazione di cui al precedente comma 5 presso gli Istituti ed enti di competenza. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate, emerga l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, procederà alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
8. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine, l’Impresa rimanga inadempiente, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 29.
Articolo 19
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.
2. A decorrere dal secondo anno contrattuale e, precisamente, dal 1 agosto 2010, detto corrispettivo potrà essere adeguato in aumento solo in misura corrispondente alle variazioni percentuali che si siano verificate nel costo della mano d’opera nel settore delle imprese di pulizia sulla base dei dati forniti dagli enti competenti e dei costi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del X.X.xx 163/2006.
3. La quota del corrispettivo riferita al costo della mano d’opera è convenzionalmente stabilita nell’80% (ottantapercento) del corrispettivo complessivo in vigore alla data di inizio dell’appalto.
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4. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte a e dovranno essere corredate di una dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro e di associazioni e/o enti accreditati attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d’opera nel settore delle imprese di pulizia. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
5. Qualora dall’istruttoria sui prezzi di riferimento del mercato delle pulizie risultassero variazioni in diminuzione, comunicherà all’Impresa la conseguente riduzione del corrispettivo.
6. Sempre al fine della valutazione della variazione del compenso stabilito, determinata da variazioni nel costo della manodopera, saranno presi in considerazione aumenti o diminuzioni dipendenti dal relativo contratto di categoria, leggi e disposizioni, che si verificheranno dopo la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 20
APPLICAZIONE PENALI
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 29, ha le seguenti facoltà:
− qualora l’Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste nelle prescrizioni tecniche, potrà applicare una penale fino al 5% del corrispettivo mensile in ragione della gravità dell’inadempimento;
− qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, potrà pretendere dall’Impresa la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificamente per il caso;
− qualora l’Impresa, su richiesta di , non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all’articolo 6, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale all’Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all’articolo 21, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo;
− qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato al secondo comma del precedente articolo 8, potrà applicare una penale pari a € 24,00 per ogni dipendente in meno e per ogni ora di mancata presenza.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. L’Impresa potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro sette giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte di
; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l’Impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Impresa dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 21
CAUZIONE
1. La cauzione resa a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 20 e/o dal primo comma del successivo articolo 29, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui avrà reso noto all’Impresa l’avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in
danno dell’Impresa, salvo il risarcimento del danno subito di .
Articolo 22
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RESPONSABILITA’
1. L’Impresa si impegna espressamente a tenere indenne da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti a stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all’Impresa o al personale di cui l’Impresa risponda per legge e relativi al presente contratto.
2. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne
anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto di che di terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto.
3. L’Impresa deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto di che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
4. L’Impresa ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle cose/locali/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio; si riserva, comunque, in caso di inottemperanza dell’Impresa la facoltà di procedere, con addebito delle spese a quest’ultima, all’esecuzione d’ufficio per il ripristino delle cose danneggiate.
Articolo 23
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che
verificherà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000.
Articolo 24
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
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3. L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L’Impresa garantisce a - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Articolo 25
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e/o dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. La Società è tenuta a trasmettere entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata a
ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 26
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Udine.
Articolo 27
SCIOPERO DEL PERSONALE
1. In caso di sciopero del personale dell’Impresa, quest’ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione a - fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l’igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il Dirigente.
Articolo 28
RECESSO
1. ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere normativo,
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d’ufficio,
di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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2. Qualora l’imprenditore, o taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, - ha
diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a -.
4. In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 x.x.
Xxxxxxxx 00
XXXXXXXX RISOLUTIVA
1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti nel presente contratto, nonché, in caso di reiterati inadempimenti dell’Impresa, che si protraggono oltre il termine assegnato da per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e dalle leggi vigenti nel settore specifico, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15,
stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno.
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
a) nel caso in cui sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa;
b) nel caso in cui l’Impresa perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
c) nel caso in cui l’Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione di correntezza contributiva entro il termine assegnato da ai sensi del comma 7 del precedente articolo 18;
d) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi, potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione all’Impresa, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax.
4. In caso di risoluzione del contratto, sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione
Articolo 30
TRATTAMENTO DEI DATI
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1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Articolo 31
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1.L’impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2.L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione al - ed alla Prefettura- Ufficio territoriale competente delle notizia dell’adempimento di propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 32
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono a -.
2. A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni.
Data
L’IMPRESA
Postilla
14
L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. | 3 | Durata e periodo di prova, commi 3,4 5, 6; |
Art. | 4 | Articolazione e modalità del servizio, comma 2; |
Art. | 7 | Orario del servizio, comma 3; |
Art. | 8 | Personale addetto, commi 3, 7, 10 e 11, |
Art.10 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio; Art. 12 Impegni specifici dell’Impresa;
Art. 13 Verifiche e livelli di servizio ;
Art. 14 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 2, 4, 5, 6; Art. 15 Diffida ad adempiere;
Art. 16 Corrispettivo comma 3;
Art. 17 Estensione e riduzione del servizio, commi 6 e 7;
Art. 18 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 6,7 e 8; Art. 19 Revisione del corrispettivo, commi 3, 4, 5 e 6;
Art. 20 Applicazione penali; Art. 21 Cauzione;
Art. 22 Responsabilità;
Art. 23 Cessione del contratto;
Art. 24 Obblighi nei confronti dei dipendenti, commi 3, 4; Art. 26 Foro competente;
Art. 27 Sciopero del personale; Art. 28 Recesso;
Art. 29 Clausola risolutiva; Art. 31 Tracciabilità
Art.32 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.
Data
PER ACCETTAZIONE
15
(L’Impresa)