ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
Via Teatro Biondo, 11 – 00000 XXXXXXX
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO GARANZIE
RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.G.) (LOTTO 2)
Norme Comuni
Assicurazione R.C.G.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Società: L'impresa assicuratrice.
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di sinistro.
Franchigia: Importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.
Scoperto: La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
SIR: l’acronimo di “Self-insured retention” e cioè Importo per sinistro che l'assicurato tiene a proprio carico, anche in termini di gestione.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLATO D’ONERI)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente è esonerato dal rendere ogni dichiarazione non fornita nell’ambito della procedura di gara, dal momento della sua indizione fino all’aggiudicazione. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società Assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (a titolo esemplificativo adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte, dissesto finanziario, commissariamento, scioglimento degli organi con provvedimento del ministero dell’interno o del prefetto) L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del capoverso “Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali” del citato art 8 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.), riconoscendo anche un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione della dichiarazione da parte della Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società Assicuratrice il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 2 - Pagamento del premio
Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in xxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione – Forma delle comunicazioni
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto, anche mediante corrispondenza telefax con riscontro scritto della Società Assicuratrice alle richieste del Contraente o viceversa.
Per la gestione e l’esecuzione del presente contratto deve essere adottata la forma scritta nelle comunicazioni fra la Società Assicuratrice ed il Contraente e/o l’Assicurato.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax, purché si evinca la data, l’ora, il numero delle pagine trasmesse ed il mittente, con relativo numero di telefono, del messaggio.
Art. 4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - Clausola di recesso
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione
contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati dedotti nel presente capitolato.
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi del precedente comma ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 13 (Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
L’esercizio dell’azione di recesso, a discrezione dell’Ente Appaltante, potrà essere esteso anche agli altri lotti di gara aggiudicati alla stessa impresa assicuratrice.
Art. 5 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.
Art. 6 - Durata dell'Assicurazione - Proroga
Il contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2016 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2019. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.
Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva per iscritto alla Società assicuratrice dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per Io stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 – Clausola Broker
In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 – del Broker di Assicurazione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Iscritto alla Sezione B del R.U.I. n° B000013503) – con uffici Palermo, Xxx XXX Xxxxxxx, 0/x - Xxxxxxx. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d’uso sui premi.
L'assicurazione non copre i danni di qualsiasi tipo derivanti direttamente o indirettamente da:
a) Errore, malfunzionamento, insufficienza vera o presunta, incapacità o difetto di calcolo, comparazione, registrazione, correzione, successione, lettura, immagazzinaggio, manipolazione, immissione, determinazione, distinzione, conversione, trasferimento o di esecuzione di:
- hardware, compresi microprocessori;
- software;
- sistemi operativi e relativi software;
- reti di computers;
- microprocessori non facenti parte di un sistema di computers (chips);
- dispositivi elettronici computerizzati e loro componenti;
- ogni altro prodotto, servizio, informazione o funzione che direttamente o indirettamente usi o dipenda dai sistemi sopra elencati, relativamente a date, tempi o informazioni che comprendano, dipendano, siano contingenti, derivino o incorporino una data o scadenza, a prescindere dal modo o mezzo di immagazzinaggio o registrazione;
b) Qualsiasi consulenza, consultazione, progetto, valutazione, ispezione, installazione, manutenzione, sostituzione o supervisione prevista o eseguita dall'Assicurato, per determinare, rettificare o determinare problemi veri o potenziali relativi a circostanze elencate nel precedente paragrafo a).
Art 12 – Interazione di clausole
Art 13 - Norme per la gestione dei sinistri – Report periodico della sinistrosità
La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dalla presente assicurazione, in relazione alla loro frequenza ed entità e dovrà garantire al Contraente e/o al Broker nominato in polizza i contatti operativi con gli uffici preposti al predetto servizio di liquidazione dei danni, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.
Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro [l’elenco può variare a seconda della tipologia di rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l’Ente potrà richiedere:
il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
la data di accadimento dell’evento;
la data della denuncia;
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate
motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,20% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gestione data base del committente
1. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all’Amministrazione contraente le informazioni relative all’accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell’ambito della SIR. La comunicazione riguarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.
2. L’Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l’Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
3. L’Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote di SIR, e rende disponibili all’Assicuratore i dati relativi agli stessi a seguito di richiesta dell’Assicuratore affidatario, rendendo accessibile il database allo stesso.
4. L’Amministrazione contraente risponde alle richieste dell’Assicuratore affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Definizioni
I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:
Subappaltatore: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
Dipendenti: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.
L’Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:
Garanzia R.C.T. (art. 13 lett. a) - Massimale per sinistro € 10.000.000,00 Garanzia R.C.O. (art. 13 lett. b) - Massimale per sinistro € 10.000.000,00
L’assicurazione si intende prestata a favore della Contraente, per l’esercizio ed il funzionamento dei servizi/attività che istituzionalmente competono alla Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo per statuto, legge, regolamenti e delibere, comunque e dovunque svolte (sia presso le seguenti strutture: Teatro Biondo - Area del Comune di Palermo denominata “Ex Citta dei Ragazzi” (in quest’ultima viene anche espletata l’attività di animazione con annesso parco giochi), che presso terzi), compreso il rischio della committenza, nonché per la proprietà e la conduzione del patrimonio proprio e di quello eventualmente affidatogli dalla Fondazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e/o da altri Enti della Pubblica Amministrazione, in questi xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx intenderà prestata anche nell’interesse degli Enti e delle personalità giuridiche terze rispetto al Contraente.
L’assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, compreso a titolo esplicativo e non limitativo:
Corsi per scuola di teatro anche presso terzi;
Organizzazione di eventi e spettacoli presso terzi, anche congiuntamente con altri Enti e/o operatori del settore dello spettacolo.
l’esercizio diretto o tramite terzi:
del servizio di guardaroba;
di ristoranti e bouvette, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande;
di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei luoghi di lavoro del Contraente, compresa la responsabilità personale di sanitari e degli addetti al servizio;
la proprietà e/o l'impiego di tutti i macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti, compresi mezzi meccanici cingolati e gommati, anche se di proprietà di terzi, ma in uso, per noleggio o locazione e locazione finanziaria, alla Assicurato per l'espletamento delle attività dichiarate in polizza;
l'esistenza di servizi di vigilanza e/o guardia, anche con impiego di cani, a mezzo di guardiani anche armati, compreso, da parte di quest'ultimi, l'uso di armi per motivo di servizio;
l'esistenza di sartorie, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori per centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità del Contraente;
la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
la proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
la proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
L'assicurazione dovrà valere anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto delle persone di cui debba rispondere, compresi i lavoratori interinali, borsisti, corsisti, stager, volontari impiegati anche in attività di protezione civile, lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili), personale non immesso nei ruoli del Contraente, lavoratori precari in genere.
Sono espressamente garantiti anche i danni derivanti da:
Organizzazione di manifestazioni, a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi autorizzazioni, ecc.).
Nel caso di manifestazioni che vedano coinvolti più Enti Pubblici nella loro organizzazione, la garanzia opererà, oltre che per l'Ente Contraente, anche nell'interesse degli altri Enti partner.
Si intende compreso in garanzia:
il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e dei materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché, il loro montaggio e smontaggio;
il rischio derivante dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotto.
Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
Esercizio di parcheggi per danni di cui il Contraente debba rispondere a norma di legge, ai veicoli di dipendenti e/o terzi parcheggiati nelle aree di sua pertinenza o comunque da esso gestite. Tale garanzia, che esclude comunque i danni da incendio e furto dei veicoli stessi nonchè delle cose in essi contenute, è prestata con il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo pari ad € 25.000,00.
Operazioni di movimentazione, rimorchio, sollevamento, carico e scarico di cose di terzi (esclusi i rischi da circolazione per cui è obbligatoria l'assicurazione RCA ex Legge 990/69)
Sono esclusi dalla garanzia i cd. “danni necessari” per l'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché i graffi e le lievi ammaccature delle cose oggetto delle anzidette operazioni in assenza di ulteriori danneggiamenti.
Questa estensione è prestata nell'ambito dei massimale per danni a cose e comunque per una somma non superiore a 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
Svolgimento ed organizzazione di attività promozionali anche se espletate tramite volontari e/o associazioni e/o gruppi di volontariato convenzionate. Xxxxxxx comprese in garanzia anche le fasi di informazione, promozione, reclutamento ed addestramento.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
Resta convenuto che la garanzia è operante anche in caso di colpa grave del Contraente e delle persone delle quali e con le quali debba rispondere a norma di legge nonché in caso di dolo da parte di quest'ultime.
b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
c) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell’ambito dei massimali ivi previsti.
e) Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionaleprecedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società Assicuratrice per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile il Contraente dichiara:
- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Art. 2 – Validità territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 3 – Persone non considerate terzi
Fatto salvo quanto appresso disciplinato, non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante;
b) i dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione.
In deroga a quanto sopra, ai fini dell’operatività della presente assicurazione, il novero dei terzi è esteso ai seguenti soggetti:
- titolari ed ai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con la Società Contraente - quali aziende di trasporto, consulenti, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dei l'assicurazione;
- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;
- lavoratori interinali per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.
- amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, esclusivamente, nella loro qualità utenti delle strutture e servizi erogati dall'Ente stesso, esclusa ogni occasione e circostanza riconducibile all’espletamento del loro mandato o servizio per conto dell'Ente Contraente;
- artisti ed orchestrali sia durante le manifestazioni e/o le rappresentazioni artistiche, che durante le relative prove e/o le relative fasi complementari precedenti o successive;
- allievi partecipanti della scuola di teatro.
Art. 4 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. “committenza auto”;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto diversamente previsto in polizza in merito alla garanzia inquinamento accidentale;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere, installazioni, e/o lavori in genere dopo l’ultimazione degli stessi o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
L’assicurazione R.C.T. e R.C.O-R.C.I. non comprende i danni:
l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
m) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
p) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
Art. 5 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.
Art. 6 – Regolazione del premio
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:
– l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l’importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
– la comunicazione dei dati, ovvero
– il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:
nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs 196/2003, per i quali l’Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 7 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 8 – Franchigia
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia per ogni sinistro e limitatamente ai danni a cose ed animali di € 500,00, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.
La Società assicuratrice, in caso di pagamento diretto dei sinistro nei confronti dei terzo danneggiato avvenuto a richiesta e con il consenso della Società Contraente, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 1917 C.C. secondo comma, provvederà al pagamento dell'importo stabilito per la liquidazione dei danno senza applicazione delle eventuali franchigie e\o scoperti previste dal contratto.
Tali franchigie e\o scoperti anticipate dalla Società assicuratrice verranno recuperate mediante emissione di due apposite appendici aventi periodicità semestrale, contenenti il riepilogo dei sinistri pagati dell'annualità assicurativa ed il dettaglio dei relativi importi dovuti dalla Società Contraente.
la Società Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data dei ricevimento della suddetta appendice da parte della Società assicuratrice.
La sopra descritta modalità di recupero delle franchigie e\o scoperti rimarrà operativa anche per quei sinistri che dovessero essere gestiti e liquidati dalla Società assicuratrice successivamente alla cessazione della polizza.
La presente disposizione normativa non si applica alle esclusioni di operatività della garanzia ed ai limiti di indennizzo previsti dal contratto, che potranno essere opposti e valorizzati dalla Società assicuratrice sia nei confronti della Società Contraente che dei terzi danneggiati.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 9 – Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell’art. 4 lett. a).
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Art. 10 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Ente Contaente (compresi dirigenti e quadri), dei lavoratori parasubordinati, dei lavoratori interinali, borsisti, corsisti, stager, volontari impiegati anche in attività di protezione civile, ausiliari del traffico, lavoratori impiegati in A.S.U. (Attività Socialmente Utili), personale non immesso nei ruoli dell’Ente, lavoratori precari in genere di cui si avvalga l'Ente Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi , escluso l’Ente Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni. per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi tra di loro anche i dipendenti dell’Assicurato e le altre figure sopra indicate, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.
Art. 11 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all’articolo 1 lettera a) delle condizioni di polizza.
Art. 12 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d’opera
Premesso che l’Assicurato può avvalersi di consulenti o cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori, delle Attività e dei servizi descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
Art. 13 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 14 – Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 15 – Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute. Sono comunque esclusi i danni subiti da cose in consegna/custodia.
La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di
€ 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 16 - Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 (a deroga dell’art. 8) ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni danneggiato e di € 100.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Art. 17 – Persone non dipendenti dall’Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso
Premesso che l’Assicurato può avvalersi dell’opera di persone non dipendenti, né in rapporto di lavoro ai sensi della “legge Biagi”, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso per:
– danni cagionati a terzi da dette persone;
– danni subiti da dette persone sempreché l’Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Art. 18 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 19 – Xxxxx a cose in consegna – custodia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell’Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.
Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.
La presente estensione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di
€ 150.000,00 per anno assicurativo.
Art. 20 – Proprietà di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato (il Contraente o l’Ente e/o la personalità giuridica terza – se proprietaria) dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l’esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche, antenne e parabole radiotelevisive, nonchè degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricato anche se tenuti a giardino o parco.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.
Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture;
c) i danni derivanti da rigurgito di fognature; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00;
d) derivanti da caduta di cornicioni e/o distacco di intonaco e rivestimenti in genere e/o parti murarie per ogni causa. L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali avvenuti all'interno dei fabbricati.
Art. 21 – Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio , visite guidate L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio e/o visite guidate presso i propri impianti, uffici,dotazioni e strutture
.
Si precisa inoltre che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai “dipendenti dell’Assicurato”.
Art. 22 – Garanzia inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 4 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 23 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00
Art. 24 - Prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs n° 276/2003 in attuazione della legge delega n° 30/2003 (cosiddetta “legge Biagi”)
Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della propria attività, di:
1. persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
2. prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell’ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo;
l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscriverle all’INAIL, la garanzia si intende operante nell’ambito della garanzia RCO, semprechè comunque la stessa risulti prestata.
La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) e 2) risultino da regolare contratto. L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all’agenzia di somministrazione lavoro per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di somministrazione lavoro.
Art. 25 – Errato Trattamento Dei Dati Personali
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per “perdite patrimoniali” cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La presente garanzia si intende prestata con l’applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile assoluto di € 1.500,00. Resta inoltre convenuto che per uno o più sinistri accaduti nel medesimo periodo assicurativo annuo la Società Assicuratrice non sborserà somma maggiore di € 250.000,00
Art. 26 – Calcolo del premio
Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all’importo preventivato dei seguenti elementi variabili (valori imponibili IVA):
Fatturato e Contributi € 6.000.000,00.
Sul suddetto importo viene applicato il tasso indicato in sede di offerta (comprensivo di imposte) del _ _ .
Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall’art. 6, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al 80% di quello indicato in polizza e coincidente con l'importo di aggiudicazione rapportato ad ogni periodo annuo di assicurazione.
Art. 27 – Termine per la denuncia dei sinistri
Il termine della denuncia di ciascun sinistro si intende elevato da tre a trenta giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
Limitatamente all'assicurazione R.C.O. il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, ovvero quando abbia luogo la domanda o l'azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti.