CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA ATTIVITÀ SPORTIVE INVERNALI
SCI +
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento
11/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti
soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte
le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un infortunio): queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni ................................................................................................................................ Pag. 1 di 23
C. Condizioni di Assicuíazione
Norme Comuni a tutte le garanzie........................................................ Pag. 2 di 23
SEZIONE 1
Assistenza sport +......................................................................................... Pag. 7 di 23
SEZIONE 2
Responsabilità civile + ............................................................................... Pag. 9 di 23
SEZIONE 3
Rimborso spese di ricerca e soccorso + Pag. 10 di 23
SEZIONE 4
Indennizzo per infortuni sportivi + ...................................................... Pag. 11 di 23
SEZIONE 5
Diaria da ricovero ......................................................................................... Pag. 12 di 23
SEZIONE 6
Tutela legale .................................................................................................... Pag. 13 di 23
SEZIONE 7
Invalidità permanente o decesso da infortunio ............................. Pag. 16 di 23
SEZIONE 8
Rimborso skipass e lezioni di sci ........................................................... Pag. 18 di 23
SEZIONE 9
Rimborso danni all’attrezzatura sportiva ......................................... Pag. 19 di 23
SEZIONE 10
Procedura per l’indennizzo dei danni ................................................. Pag. 20 di 23
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
ASSISTENZA SPORT +
Ti offre assistenza medica al telefono e ti permette di avvalerti di fisioterapista, col- laboratore familiare, baby-sitter e pet sitter in caso di necessità a seguito di un infortu- nio avvenuto durante la pratica degli sport invernali. Organizza anche il trasporto sani- tario e il rientro del convalescente.
NO Sezione 1
RESPONSABILITÀ CIVILE +
Ti tutela per i danni (materiali o fisici) cau- sati ad altre persone durante la pratica degli sport invernali.
250 euro Sezione 2
RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E SOCCORSO +
Ti offre il rimborso delle spese di ricerca, salvataggio o recupero a opera del servi- zio di salvataggio sulle piste, sostenute a seguito di incidente durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 3
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI +
Ti offre un indennizzo forfettario per una frattura o una lussazione avvenute du- rante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 4
DIARIA DA RICOVERO
Ti offre una diaria in caso di ricovero per una frattura o una lussazione avvenute durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 5
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
TUTELA LEGALE
Ti offre l’assistenza giudiziale e stragiu- diziale per tutelare i tuoi interessi in caso di danno subito durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 6
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
INVALIDITÀ PERMANENTE
O DECESSO DA INFORTUNIO
Ti offre un indennizzo in caso di invalidità permanente o decesso a seguito di un in- fortunio avvenuto durante la pratica degli sport invernali.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5%. Se l’invali- dità è inferiore all’80% l’indenniz- zo è corrisposto solo per la parte che eccede la soglia del 5%.
Sezione 7 Verifica nel contratto
RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
Ti offre un indennizzo giornaliero per lo ski- pass e le lezioni di sci/snowboard non godu- ti a seguito di un infortunio (frattura
o lussazione) avvenuto durante la pratica degli sport invernali.
NO Sezione 8 Verifica nel contratto
RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
Ti rimborsa i danni subiti dall’attrezzatu- ra sportiva in occasione di un infortunio (frattura o lussazione) avvenuto durante la pratica degli sport invernali.
50 euro Sezione 9 Verifica nel contratto
❯ Assicurato: la persona destinataria delle prestazioni assi- curative espressamente riportata in contratto - è possibile assicurare fino a 10 persone;
❯ Attività sportiva invernale: ai fini dell’applicazione del contratto si intendono lo sci alpino, lo sci di fondo, lo snow- board, il pattinaggio su ghiaccio, l’uso di ciaspole da neve e di slittini;
❯ Attrezzatura sportiva: ai fini dell’applicazione del contrat- to si intendono abbigliamento tecnico e oggetti necessari per praticare le attività sportive invernali (ad esempio sci, racchette, pattini, ciaspole eccetera);
❯ Contraente: la persona che stipula il contratto di assicura- zione;
❯ Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
❯ Europ Assistance Italia S.p.A.: la compagnia che, attra- verso la sua struttura organizzativa, gestisce i sinistri per l’Assistenza Sport +;
❯ Franchigia: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza sposta- mento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate nel modo seguente:
• frattura composta, quando i monconi di frattura restano a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’osso;
• frattura scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di frattura non c’è più contatto;
• frattura esposta, quando il moncone osseo perfora l’epi- dermide;
• frattura multipla o plurifocale, quando c’è più di una frat- tura sullo stesso osso;
❯ Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ Impianto di risalita: ogni sistema di trasporto a fune (ad esempio skilift, funivia, seggiovia, cabinovia eccetera) che permette agli sciatori di salire da valle a monte per raggiun- xxxx l’inizio di piste di discesa innevate;
❯ Incidente: qualsiasi evento dannoso accidentale e inatteso che interrompe bruscamente e violentemente lo svolgi- mento delle attività sportive invernali;
❯ Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
❯ Infortunio: ai fini dell’applicazione delle garanzie:
• Assistenza Sport +;
• Invalidità Permanente o Decesso da Infortunio;
per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortu- ita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali ogget- tivamente constatabili.
Ai fini dell’applicazione delle garanzie:
• Indennizzo per Infortuni Sportivi +;
• Diaria da Ricovero;
• Rimborso Skipass o Lezioni di Sci;
• Xxxxxxxx Xxxxx all’Attrezzatura Sportiva;
per infortunio si intende ogni evento dovuto a causa fortu- ita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali ogget- tivamente constatabili e che causa all’assicurato una delle seguenti conseguenze:
• una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo (in caso di frattura delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell’alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi);
• una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, cavi- glia o spalla;
❯ Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, regolar- mente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggior- no, le cliniche dietologiche o estetiche;
❯ Lussazione: spostamento permanente delle superfici arti- colari l’una rispetto all’altra, cui segue una riduzione effet- tuata in un istituto di cura da parte di personale sanitario. La definizione non include le lussazioni incomplete o su- blussazioni;
❯ Massimale: la somma fino a concorrenza della quale Ge- nertel presta l’assicurazione;
❯ Polizza: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ Premio: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che prevede almeno un pernottamento;
❯ Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ Scoperto: la percentuale del danno, eventualmente stabi- lita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Skipass: tessera che attesta l’abbonamento per l’uso degli impianti di risalita di una zona sciistica;
❯ Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione;
❯ Spese borsuali: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ Terzi: qualunque persona, eccetto:
• coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, anche se non presenti nel suo stato di famiglia;
• ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’as- sicurato;
• persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicu- rato.
C. Condizioni di Assicuíazione - Ed. 11/2022
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
DA QUANDO A QUANDO SONO COPERTO?
Esempio di durata della copertura
Stipulo il contratto ed effettuo il pagamento alle 15:30 di oggi, 20 dicembre.
Caso 1: indico come data di decorrenza oggi, 20 dicembre, e scelgo una durata di 7 giorni.
Decorrenza: ore 16:00 di oggi, 20 dicembre.
Scadenza: ore 16:00 del 27 dicembre.
Caso 2: indico come data di decorrenza il 22 dicembre, e scelgo una durata di 14 giorni.
Decorrenza: ore 00:00 del 22 dicembre.
Scadenza: ore 24:00 del 4 gennaio.
Caso 3: indico come data di decorrenza oggi, 20 dicembre, e scelgo una durata stagionale.
Decorrenza: ore 16:00 di oggi, 20 dicembre.
Scadenza: ore 24:00 del 15 aprile.
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto. Il pagamento del pre- mio, comprensivo di imposte, può essere effettuato con carta di credito o PayPal.
Art. 2 - Periodo di copertura
Il prodotto è destinato alla stagione invernale, perciò le date di decorrenza e scadenza de- vono essere comprese tra il 24 novembre e il 15 aprile successivo. Il giorno e l’ora esatti di decorrenza e scadenza della polizza sono sempre indicati in contratto. Genertel utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.
Il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente. Il contraente può scegliere tra cinque pacchetti di durata diversa: 1, 3, 7, 14 giorni o “stagionale”.
Pacchetti 1, 3, 7 e 14 giorni
Per i pacchetti da 1, 3, 7 o 14 giorni:
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorsi 30 minuti da quando Xxxxxxxx riceve la conferma del pa- gamento e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto;
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto. Se il contraente stipula la polizza prima del 24 novembre, data di decorrenza minima, questa è l’unica scelta possibile.
Pacchetto Stagionale
Per il pacchetto “stagionale”:
• se il contraente stipula la polizza prima del 24 novembre: la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del 24 novembre e termina alle ore 24:00 del 15 aprile successivo;
• se il contraente stipula la polizza dal 24 novembre in poi: la copertura ha effetto dal giorno stesso della stipula, trascorsi 30 minuti da quando Xxxxxxxx riceve la conferma del pagamento, e termina alle ore 24:00 del 15 aprile successivo.
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida nelle località montane che si trovano nell’Unione Europea, nel Re- gno Unito e in Svizzera. Le prestazioni di assistenza “Invio fisioterapista”, “Invio collabora- tore familiare”, “Invio baby-sitter” e “Invio pet sitter” possono essere erogate solo in Italia, anche se il sinistro avviene all’estero.
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 4 - Massimali e somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.
Art. 5 - Soggetti assicurabili
Sono assicurabili solo le persone fisiche residenti in Italia. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto.
Art. 6 - Diritto del contraente al ripensamento
Non è previsto il ripensamento.
Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Art. 8 - Risoluzione anticipata del contratto
Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.
Art. 9 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali richieste di rettifica devono essere comunicate subito a Genertel. La correzione di eventuali dati errati è possibile solo prima della decorrenza del contratto. Per la rettifica Genertel richiede al contraente il pa- gamento di un importo aggiuntivo pari a 10 euro per costi amministrativi. Eventuali errori materiali segnalati dopo la decorrenza del contratto sono gestiti nel rispetto dei principi di conservazione del contratto, di correttezza e buona fede e di proporzionalità.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile1, se il contraente al momento della stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sareb- be stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 10 - Altre assicurazioni
L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata solo al momento della denuncia di un sinistro. Se al momento del sinistro esistono altre as- sicurazioni stipulate sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi, la presente assicu- razione opera soltanto per la parte di danno che eccede l’ammontare coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno
Se l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’indenniz- zo.
Art. 12 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione2.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.
1 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
2 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166
Art. 13 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell’assi- curato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 14 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liquida- bile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di pagamento del sinistro.
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garan- tire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Re- gno Unito o dell’Italia.
Art. 16 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massi- mo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comporta- mento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla media- zione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Media- zione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www. xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l’assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbi- trale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti con- nessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compa- gnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a pre- venire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in rela- zione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tut- to o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contat- tabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx e/o via posta ordinaria all’indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile; in particolare, per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termi-
ne prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubbli- ci, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la pre- sente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Com- pagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’e- sperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro tra- sferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
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- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l’audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati per- sonali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo inter- no, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri in- termediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono ser- vizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di
legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repub- blica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicu- ratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comu- nicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
SEZIONE 1 ❯ ASSISTENZA SPORT +
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, che vengono erogate dalla Struttura Orga- nizzativa Europ Assistance (d’ora in poi Struttura Organizzativa).
Consulenza medica
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio e ha bisogno di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organiz- zativa e chiedere un consulto medico telefonico.
Il consulto è prestato sulla base delle informazioni fornite dall’assicurato e, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale come diagnosi.
La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun assicu- rato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione.
Consulenza ortopedica
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio, può contattare i medici ortopedici della Struttura Organizzativa, direttamente o attraverso il proprio medico curante, per decidere la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
L’assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito tele- fonico.
La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun assicu- rato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione.
Invio fisioterapista
Ciascun assicurato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’as-
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni e ha bisogno di fisioterapia al domicilio durante il successivo periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa gli invia diretta- mente un fisioterapista e tiene a proprio carico la sua retribuzione.
sicurazione, con un massimo di 8 sedute di fisioterapia per sinistro. Invio collaboratore familiare
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale l’assicurato non
è in condizioni di occuparsi delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizza- tiva indica il nominativo di un collaboratore familiare nella zona in cui l’assicurato si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.
fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del collaboratore
durata dell’assicurazione. Eventuali eccedenze vengono regolate direttamente tra l’assicu- rato e il collaboratore inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concor- date con la Struttura Organizzativa stessa.
Invio baby-sitter
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale l’assicurato non è in condizioni di occuparsi di uno o più figli di età inferiore a 13 anni, la Struttura Organiz- zativa indica il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui l’assicurato si trova, compati- bilmente con le disponibilità locali. Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione della baby sitter fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Invio pet sitter
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in condizioni di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al domicilio dell’assicurato.
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18. Per il primo invio è richiesto un
preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della prestazione.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del pet sitter fino a un massimo di 8 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di du- rata dell’assicurazione.
Trasporto/Rientro sanitario
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale i medici della Struttura Organizzativa reputano opportuno il trasporto dell’assicurato in un Istituto di cura attrezzato o il suo rientro alla residenza o al domicilio, la Struttura Organizzativa organizza il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici stessi. La valutazione dei medici della Struttura Organizzativa avviene in accordo e dopo il consulto con il medico curante sul posto.
Il mezzo di trasporto può essere uno dei seguenti:
• aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• treno in prima classe e, se necessario, in vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa organizza interamente il trasporto e tiene a suo carico i relativi costi. Il trasporto comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se i me- dici della Struttura Organizzativa la ritengono necessaria.
La Struttura Organizzativa può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato dall’assicurato per il suo rientro.
In caso di decesso dell’assicurato, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il tra- sporto della salma fino al luogo di sepoltura, se questo si trova in uno dei Paesi europei.
La prestazione non viene erogata per infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Strut- tura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non opera inoltre se l’assicurato è ricoverato e le sue dimissioni avvengono contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Rientro del convalescente
Se l’assicurato è ricoverato in un Istituto di cura in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale e per questo motivo non è in grado di rientrare alla propria re- sidenza o al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornisce una delle seguenti opzioni per il rientro:
• un biglietto ferroviario di prima classe;
• un biglietto aereo di classe economica.
La prestazione non viene erogata se l’assicurato non è in grado di fornire il biglietto di viag- gio non utilizzato.
La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi della prestazione fino a un massimo di 500 euro.
Art. 1.2 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Art. 1.3 - Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o du- rante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Per il Trasporto/Rientro sanitario sono escluse dalla prestazione le spese:
• relative alla cerimonia funebre;
• per la ricerca di persone;
• per l’eventuale recupero della salma.
Art. 1.4 - Franchigia
Le prestazioni non prevedono franchigie.
COSA FACCIO SE HO BISOGNO DI ASSISTENZA?
1. chiama dall’Italia il numero verde: 000.00.00.00
chiama, dall’Italia o dall’estero, il numero x00.00.00.00.00.00 oppure x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, numero di contratto, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Porta sempre con te il numero di polizza per velocizzare l’assistenza! Il numero di contratto puoi trovarlo nella mail di conferma dell’attivazione della tua polizza.
La Struttura Organizzativa Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 2 ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE +
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura il rischio che deriva dallo svolgimento di attività sportive invernali nell’am- bito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:
• conseguenti a un fatto accidentale;
• causati involontariamente; e se tali danni comportano:
• morte o lesioni a persone o animali;
• distruzione o deterioramento di cose.
Art. 2.2 - Massimali
Per ciascun assicurato, il massimale è pari a 200.000 euro per tutta la durata dell’assicu- razione.
Art. 2.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato. Non si considerano terzi rispetto all’assicurato:
• coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, anche se non presenti nel suo stato di fami- glia;
• ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’assicurato;
• persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
DI COPERTURA?
La garanzia non comprende la responsabilità per danni a cose che l’assicurato ha in conse- gna, custodia o detiene per qualunque motivo.
La garanzia non opera per i danni che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o du- rante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge.
Art. 2.5 - Franchigia
È prevista una franchigia di 250 euro.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 200.000 euro
Franchigia: 250 euro
Ammontare del danno: 4.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 3.750 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro
SEZIONE 3 ❯ RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO +
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato deve essere soccorso perché si trova ferito, o comunque in pericolo di vita, a seguito di un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle attività sportive invernali, Genertel rimborsa le spese che è tenuto a pagare per la sua ricerca, il suo salvataggio e/o il suo recupero, sia tentato che compiuto.
Per essere rimborsabili, le azioni devono essere effettuate dal servizio di soccorso sulle piste.
Art. 3.2 - Massimali
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a:
• 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
• 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
Conserva tutta la documentazione.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione relativa al soccorso.
Art. 3.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.4 - Esclusioni
Sono escluse le spese di ricerca in caso di:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o du- rante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 3.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute;
- rapporto del servizio di soccorso sulle piste intervenuto per il soccorso.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 4 ❯ INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI +
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel paga un indennizzo forfettario se durante la pratica di attività sportive invernali si verifica un infortunio che causa all’assicurato:
• una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo (se interessa le dita deve coinvolgere alme- no tre falangi, o due in caso di frattura del pollice o dell’alluce);
• una lussazione ad anca, xxxxxxxxx, polso o gomito, caviglia o spalla.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 4.2 - Massimali
L’importo dell’indennizzo forfettario per evento e per ciascun assicurato è pari a:
• 1.000 euro se il sinistro avviene in Italia;
• 1.500 euro se il sinistro avviene in un altro paese dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
Art. 4.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
DI COPERTURA?
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o durante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 4.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
SEZIONE 5 ❯ DIARIA DA RICOVERO
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato viene ricoverato per un periodo superiore a 2 giorni in un istituto di cura a causa di un infortunio per cui viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi +, Genertel riconosce un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal primo. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e Genertel non indennizza i giorni di ricovero non strettamente legati all’infortunio subito.
L’indennizzo è da intendersi per assicurato. La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 5.2 - Massimali
L’indennità giornaliera è pari a 50 euro, per un massimo di 45 giorni consecutivi di ricovero.
Conserva tutta la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
Art. 5.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i ricoveri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 5.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per ricoveri dovuti a infortuni che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o durante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 5.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- certificato medico;
- referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di ricovero conserva e invia anche tutta la documentazione medica relativa, inclusa la cartella clinica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 6 ❯ TUTELA LEGALE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in rela- zione al risarcimento dei danni che subisce nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali a seguito di responsabilità extracontrattuale di terzi;
b) l’assistenza giudiziale in caso di costituzione di parte civile, per danni subiti dall’assicu- rato nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive invernali, in processi procedibili d’ufficio;
c) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento pena- le, solo per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive invernali.
Le prestazioni previste dalle lettere a) e b) sono erogate solo se ha esito positivo la fase di studio preliminare con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la ri- chiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo compor- tamento da cui trae origine la controversia.
Art. 6.2 - Massimali
In tutti i casi sopra elencati Xxxxxxxx tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un mas- simale di 10.000 euro. Il massimale di polizza è unico per ciascun evento denunciato.
Art. 6.3 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
• svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presuppo- sti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
• svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo Genertel può richiedere all’assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti fiduciari se ci sono parti- colari esigenze tecniche. L’assicurato deve collaborare con Xxxxxxxx e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
• se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 6.4 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spese so- stenute da Genertel per la gestione della pratica. Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l’intervento di un esperto del setto- re, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non com- porta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il man- dato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostitu- zione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio del- la parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto. Il legale che ge- stisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Xxxxxxxx non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile. Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 6.5 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 6.6 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le somme che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile. Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dal- le norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfa- vorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono es- sere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sul- la determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta pre- sentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giu- dice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella senten- za l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 6.7 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato. Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di deter- minazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
Art. 6.9 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’as- sicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 6.10 - Esclusioni
La garanzia Tutela Legale non opera per:
• i casi in cui Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile, o deve inden- nizzare il danno subito dal cliente;
• querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedi- bili a querela di parte;
• fatti avvenuti durante la pratica, da parte dell’assicurato, di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico, o durante la sua partecipazione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o durante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi da parte dell’assicurato (ad esem- pio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• fatti avvenuti durante la guida e l’uso di guidoslitte da parte dell’assicurato;
• fatti avvenuti durante la pratica degli sport invernali da parte dell’assicurato, quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• attività svolte in violazione di norma di legge da parte dell’assicurato (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non iden- tificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, ma- reggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di parti- celle atomiche;
• controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro.
Art. 6.11 - Franchigia
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o docu- menti necessari alla valutazione della pratica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
La garanzia non prevede franchigie.
SEZIONE 7 ❯ INVALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se durante la pratica di un’attività sportiva invernale l’assicurato subisce un infortunio che gli causa, entro un anno dall’evento, un’invalidità permanente superiore al 5% o il decesso, Genertel riconosce un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato e secondo le regole riportate sotto:
• Se l’invalidità permanente è inferiore o uguale al 5%, Genertel non prevede alcun indennizzo;
• Se l’invalidità permanente è superiore al 5% e inferiore all’80%, Genertel calcola l’inden- nizzo applicando alla somma assicurata la percentuale che corrisponde al grado di invali- dità permanente accertato, al netto della franchigia del 5%;
• Se l’invalidità permanente è uguale o superiore all’80%: Genertel paga l’intera somma assicurata.
La garanzia opera anche se l’assicurato subisce l’infortunio per responsabilità di terzi ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’assicurato e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Genertel paga ai beneficiari la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.
EVENTUALI PATOLOGIE PREESISTENTI POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7.2 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento del sinistro l’assicurato non è fisicamente integro e sano, Genertel non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indi- pendenti dall’infortunio. In caso di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, Genertel riconosce l’indennità per invalidità permanente solo per le conseguenze dirette causate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
Art. 7.3 - Calcolo della percentuale di invalidità
Genertel calcola la percentuale di invalidità in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella “INAIL”3, tenendo validi i principi elencati sotto.
• Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale in modo assoluto e irrimediabi- le, Xxxxxxxx li considera come se fossero persi dal punto di vista anatomico.
• Se un organo o un arto perdono il proprio uso funzionale solo in parte, Genertel riduce le percentuali della tabella in proporzione alla funzionalità persa.
• Se più organi o arti vengono persi anatomicamente o perdono il proprio uso funzionale in tutto o in parte, Genertel cumula le percentuali previste per ciascuno di essi fino a un massimo del 100%.
• Se l’assicurato è mancino, le percentuali di invalidità permanente stabilite nella tabella “INAIL” per il braccio destro valgono per il braccio sinistro, e viceversa.
• Se l’assicurato subisce delle menomazioni che non sono considerate in tabella, Genertel valuta i postumi dell’infortunio in base alla riduzione della capacità generica dell’assicu- rato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, e procede per analogia e comparazione con le percentuali riportate nella tabella.
Art. 7.4 - Massimali
Per ciascun assicurato, la somma assicurata è pari a 25.000 euro per il periodo di durata dell’assicurazione.
Art. 7.5 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Art. 7.6 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o du- rante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
3 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
COME FUNZIONA L’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?
Esempio di calcolo dell’indennizzo in caso di invalidità permanente Somma assicurata per invalidità permanente: 25.000 euro Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%) Indennizzo per invalidità permanente: 2.500 euro (euro 25.000 x 10%)
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia la denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla copia del certificato medico.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 8 ❯ RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato non può praticare lo sport invernale oggetto di assicurazione perché subisce un infortunio per cui viene attivata la garanzia Indennizzo per Infortuni Sportivi +, Genertel gli rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato:
• 15 euro giornalieri per il rimborso dello skipass non utilizzato;
• 25 euro giornalieri per il rimborso delle lezioni di sci/snowboard mancate.
Il rimborso è riferito agli effettivi giorni di convalescenza legati all’infortunio subito, e avvie- ne se l’assicurato presenta un’adeguata documentazione fiscale e medica.
Art. 8.2 - Massimali
Il massimale è pari a 150 euro per evento e per ciascun assicurato.
Art. 8.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i sinistri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 8.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o du- rante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 8.5 - Franchigia
La garanzia non prevede franchigie.
COME FACCIO PER RICHIEDERE IL RIMBORSO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- la documentazione medica che comprova l’infortunio e la convalescenza;
- la documentazione che dimostra le spese sostenute per lo skipass non utilizzato o le lezioni di sci mancate.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 9 ❯ RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 9.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se l’assicurato subisce un infortunio per cui viene attivata la garanzia Indennizzo per Infor- tuni Sportivi +, Genertel gli rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato, gli even- tuali danni subiti dall’attrezzatura sportiva (di sua proprietà o presa a noleggio) in occasione dell’incidente che ha causato l’infortunio. Genertel rimborsa solo i danni che non sono ripa- rabili e che rendono l’attrezzatura inutilizzabile. Il rimborso è calcolato sulla base del valore minore tra quello commerciale e quello d’acquisto del bene.
Il rimborso avviene se l’assicurato presenta un’adeguata documentazione fiscale e medica.
Art. 9.2 - Massimali
Genertel rimborsa i danni fino alla somma massima di 500 euro per evento e per ciascun assicurato.
Art. 9.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i sinistri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 9.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri che derivano da:
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico o partecipa- zione a competizioni anche amatoriali;
• eventi avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite alla pratica degli sport invernali, o
durante la loro chiusura;
• pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi (ad esempio accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con gli sci eccetera);
• atti di temerarietà;
• guida e uso di xxxxxxxxxxx;
• utilizzo degli impianti di risalita in violazione del relativo regolamento;
• pratica degli sport invernali quando sono stati resi pubblici un’allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
• atti di autolesionismo;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• attività svolte in violazione di norma di legge (tra cui il mancato uso del casco protettivo come previsto dalla legge);
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 9.5 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 50 euro.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 500 euro
Franchigia: 50 euro
Ammontare del danno: 400 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 350 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 50 euro
COME FACCIO PER RICHIEDERE IL RIMBORSO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- la documentazione medica che comprova l’infortunio;
- la documentazione che dimostra il danno subito dall’attrezzatura sportiva e il suo possesso/noleggio.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 10 ❯ PROCEDURA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI
ASSISTENZA SPORT +
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per ricevere assistenza, l’assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ As- sistance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’Italia o dall’estero, il numero x00.00.00.00.00.00 oppure x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può ri- chiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla prestazione dell’as- sistenza. L’assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta. L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di contratto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE +
Art. 10.2 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Responsabilità Civile +, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile4.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile5, se l’assi- curato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• i beni coinvolti;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• le autorità eventualmente intervenute;
• ogni altro dato rilevante.
Genertel paga al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia.
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO +
Art. 10.3 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Spese di Ricerca e Soccorso +, l’assicurato deve inviare a Genertel la denun- cia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile6.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile7, se l’assi- curato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’attività svolta al momento dell’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
• rapporto dettagliato del servizio di soccorso che attesta la dinamica dei fatti. Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizza- bile;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono suffi- cienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative en- trate in vigore successivamente.
4 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
5 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
6 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
7 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora). L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le inda- gini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI + - DIARIA DA RICOVERO - IN- VALIDITÀ PERMANENTE O DECESSO DA INFORTUNIO - RIMBORSO SKIPASS E LEZIONI DI SCI - RIMBORSO DANNI ALL’ATTREZZATURA SPORTIVA
Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per le garanzie Indennizzo per Infortuni Sportivi +, Diaria da Ricovero, Invalidità Perma- nente o Decesso da Infortunio, Rimborso Skipass e Lezioni di Sci, Rimborso Danni all’At- trezzatura Sportiva, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile8.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile9, se l’assi- curato non rispetta le condizioni sopra indicate.
• una dettagliata descrizione dei fatti;
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’attività svolta al momento dell’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• certificato medico;
• referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di richiesta di attivazione della Diaria da Ricovero, l’assicurato deve presentare a Genertel anche:
• i certificati medici che attestano il ricovero, il decorso e le eventuali dimissioni;
• la copia completa della cartella clinica.
Per la richiesta di Xxxxxxxx Skipass e Lezioni di Sci, l’assicurato deve presentare a Genertel inoltre:
• la documentazione medica che attesta il decorso e la convalescenza;
• la copia dello skipass;
• la ricevuta che dimostra l’avvenuto pagamento dei servizi per cui è previsto l’indennizzo (skipass o lezioni di sci/snowboard).
Per la richiesta di Xxxxxxxx Xxxxx all’Attrezzatura Sportiva, l’assicurato deve presentare a Genertel inoltre:
• la documentazione ragionevolmente richiesta da Xxxxxxxx a dimostrazione del danno subito dall’attrezzatura;
• le ricevute del noleggio dell’attrezzatura, se questa è a noleggio;
• gli scontrini o le ricevute di acquisto dell’attrezzatura, se questa è di proprietà. Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizza- bile;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono suffi- cienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative en- trate in vigore successivamente.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Ge- nertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
8 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
9 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
TUTELA LEGALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato che desidera attivare la garanzia Tutela Legale deve inviare una richiesta scritta a Xxxxxxxx e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto durante il quale è avvenuto il sinistro.
Il diritto alla prestazione può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile10, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• l’elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
COME ATTIVO LA TUTELA LEGALE?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
• ogni altro dato rilevante.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)
Art. 10.6 - Termini di liquidazione
Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i mo- tivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
10 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
Note
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, compilando il form dedicato
ASSISTENZA SINISTRI
lun/gio 9-18 e ven 9-14
numero verde: 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero: x00.000.00.00.000
email xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
DENUNCIA SINISTRI ONLINE
email xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE
24 ore su 24, 7 giorni su 7
numero verde: 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero: +39.02.58.28. 67.89 oppure x00.00.00.00.00.00
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RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx email xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
e/o
Mod. Sci + - 11/2022 - Rotomail
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx