COMUNE DI PRESICCE
Copia
COMUNE DI PRESICCE
"CITTA' DEGLI IPOGEI"
PROVINCIA DI LECCE
AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG. GEN.LE N.
130
DEL
11/03/2014
OGGETTO: Servizio di Brokeraggio Assicurativo. Affidamento
Il Giorno
11/03/2014
, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Settore
Premesso:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato alla società “Broker GPA S.p.A.” con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, x. 000, per anni tre, l' incarico di Brokeraggio ed assistenza per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi nell' interesse del Comune di Presicce;
- che con nota prot.n. 9601/2013 la Società ASSITECA S.p.A. informava l' Ente di avere sottoscritto un contratto di affitto di ramo d' azienda con la Società Veraconsult S.p.A. (già G.P.A. S.p.A.) con invito ad autorizzare e formalizzare il relativo subentro nel servizio in oggetto;
- che, a seguito di tale comunicazione, il Comune di Presicce, con nota prot.n. 1994 del 10.03.2014, a sua volta significava alla Società ASSITECA S.p.A. la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell' art. 2558 c.c.;
- che, attualmente, il Comune di Presicce è sprovvisto del servizio di brokeraggio assicurativo;
Considerato:
- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l' area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall' art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- che l' apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all' Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
Considerato l' approssimarsi delle scadenze relative ai contratti assicurativi dell' Ente;
Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l' interesse pubblico dell' Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;
Rilevato che:
- l' incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell' appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “intuitu personae” basato sulla fiducia che l' Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l' esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l' attività del Broker;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d' opera professionale, ed il relativo contratto
può essere ricondotto al contratto d' opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all' istituto dell' “intuitu personae”, poiché solo l' affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell' opera, l' infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi “de l' intuitu personae” non viene meno neppure se l' attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l' elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell' incarico svolto dalla persona fisica iscritta all' Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
Dato atto che il servizio è reso a titolo non oneroso per l' Ente, in quanto la remunerazione è a totale carico delle Compagnie Assicurative e che, pertanto, può procedersi all' affidamento diretto dell' incarico in questione;
Dato atto, inoltre, che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
Dato atto che sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;
Vista l' offerta, con allegato disciplinare, presentata dalla Società GAVA Broker S.r.l., e, per essa, dall' ufficio Enti Pubblici, nella persona della consulente Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx;;
Valutato che la società GAVA Broker S.r.l. ha una divisione specializzata per gestire i processi aziendali e le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici, e che, la propria filiale di Lecce, assicura un proficuo e costante supporto all' Amministrazione comunale;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all' affidamento diretto dell' incarico per l' espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo, alla Società GAVA Broker S.r.l., per anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare;
Visti:
- Il Decreto legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali;
- l' art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti”;
- il Decreto Commissariale n.1/2013 con il quale veniva conferito l' incarico di Responsabile del Settore del Settore Affari Generali e Culturali all' Avv. Xxxxxx Xxxxxx;
- L' art.107 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o di servizio;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento per l' esecuzione dei lavori e forniture;
DETERMINA
1. Affidare alla Società GAVA Broker S.r.l. - con sede legale in Brindisi, alla Via Danimarca, n.2, CF/PI 01988370746 - Agenzia di Lecce, l' incarico di Brokeraggio Assicurativo per il Comune di Presicce, per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del dispositivo;
2. Approvare lo schema di disciplinare d' incarico che, allegato al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, Allegato A);
3. Dare atto che l' incarico non comporta oneri finanziari a carico dell' Ente in quanto il corrispettivo spettante alla Società Gava Broker s.r.l. è a totale carico delle Compagnie Assicurative;
4. Disporre la trasmissione della presente Determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali".
Il Responsabile del Settore
(Avv. Xxxxxx Xxxxxx)
Visto: di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art. 151. comma 4°.
II Responsabile del Servizio Finanziario
( Rag. Xxxxxxxx Xxxxx)
Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo Tra
Il Comune di con sede a ………….., Via .., codice fiscale …………………………….., partita IVA
…………………………….., in persona del ,
e
Il Broker GAVA Broker Srl.., con sede legale a Brindisi, Via Danimarca n.2, iscritto nella sezione B del
R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000182564, codice fiscale e partita IVA 01988370746, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nel prosieguo denominato Broker,
si conviene e stipula quanto segue.
1. Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto l' espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l' esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il
--------------------------------, e comprende le seguenti attività specialistiche:
a. analisi preliminare dei rischi in capo al --------------------, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del
-------------------- in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l' espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente “disciplinare”;
e. gestione per conto del -------------------- di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il -------------------- venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente ‘disciplinare' ;
g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al la continuità della copertura assicurativa;
h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto.
L' elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del
--------------------, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.
2. Xxxxxxx assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker
Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall' IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell' incarico.
3. Divieti e obblighi a carico del broker
Al Broker viene espressamente vietato:
A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il
-------------------;
B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il
-------------------- senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
D. Il broker dovrà svolgere l' incarico nell' interesse del -------------------- osservando tutte le indicazioni e richieste che l' ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l' obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
X. Xxxx a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all' espletamento dell' incarico, nonché i rischi connessi all' esecuzione dell' incarico stesso.
F. Il -------------------- ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell' incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.
4. Compensi del Broker
I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal al Broker per le attività
previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
5. Obblighi a carico del --------------------
Il , da parte sua, si impegna e obbliga a:
a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
b) inserire la “clausola broker” nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del ;
c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.
6. Prerogative del --------------------
Restano di esclusiva competenza del --------------------:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) L' adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l' appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il ;
d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
7. Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell' incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del --------------------, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.
In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a
favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il --------------------
stesso.
8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi
Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne il -------------------- da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso --.
9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata.
Qualora l' incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il si riserva
di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..
La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.
10. Durata dell'incarico
L' incarico viene affidato per la durata di anni 5 (CINQUE) e, precisamente, dal --/03-/2014 al
--/03/2019.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell' incarico, il broker su richiesta dell' ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell' attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all' amministrazione, ovvero al nuovo broker.
L' incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l' iscrizione nel R.U.I. di cui all' art.109 del D. Lgs.209/2005.
11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.
Infine, per consentire l' esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
12. Foro competente
Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di --.
Luogo, data
L' Ente Il Broker
Atto Num.
130
Del
11/03/2014
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25.9.1995, n. 77.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx: AVV. XXXXXX XXXXXX
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.
PRESICCE , lì
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
X.xx: Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX
IL MESSO COMUNALE
X.xx: Xxxxxxxxx XXXXXXXX
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx: Xxxx.Xxxxxxx XXXXXXX
La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio
PRESICCE , lì
IL RESPONSABILE AA. GG. E SOCIO CULTURALI
AVV. XXXXXX XXXXXX