SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI
“ ”
TRA
Il Comune di /Municipio di Roma Capitale
E
l’Associazione di promozione sociale , di seguito APS) – C.F.
……… - con sede legale in ……. rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante
VISTI
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell’allegato;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 “Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi” e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005;
ATTESO che l’articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 prevede che “il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”;
ATTESO che la Direzione regionale per l’Inclusione sociale, con determinazione dirigenziale
n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:
a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei centri;
b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di governance più adeguati alla realtà attuale;
c) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2020, n. che ha, tra l’altro, approvato le linee guida regionali per i centri anziani del Lazio, che è il risultato del lavoro del suddetto Gruppo.
ATTESO che le suddette linee guida prevedono:
- che la gestione del centro anziani di cui all’articolo 28, comma 2, della l.r. 11/2016 sia affidata ad un’associazione di promozione sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, e che ne assicura il funzionamento;
- che le attività di cui all’articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 relative al funzionamento di un centro anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell’APS da previsione statutaria;
- che oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Comune come riferimento territoriale per il centro anziani;
- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l’APS nel rispetto delle disposizioni del codice del terzo settore;
- che il Comune/Municipio garantisca nei confronti del centro anziani la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l’APS, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie e il pagamento delle utenze;
- che il Comune/Municipio riconosca un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
- il Comune/Municipio provveda, con proprio atto, all’autorizzazione al funzionamento del centro, prima di stipulare la convenzione per la gestione;
- l’istituzione di un coordinamento regionale dei centri anziani, articolato in 36 coordinamenti distrettuali e un coordinamento cittadino e 15 coordinamenti municipali per il Comune di Roma Capitale con i seguenti obiettivi:
a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
b) promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all’inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
c) monitorare l’attuazione delle linee guida sul territorio.
VISTO il provvedimento del Comune/Municipio n. del avente come oggetto l’autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani denominato ;
ATTESO che la sopraindicata APS:
- tra gli scopi statutari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all’articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016;
- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del terzo settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. Il Comune di /Municipio di Roma Capitale di affida la gestione del centro anziani , autorizzato con provvedimento , di seguito denominato centro anziani, all’Associazione di promozione sociale
di seguito denominata APS per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine Il Comune concede, in comodato d’uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un’azione sussidiaria rispetto all’amministrazione comunale.
2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti d’ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Attività del centro anziani
1 Il centro anziani svolge le attività di cui all’articolo 28, comma 2 della l.r. 11/2016 di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci. In particolare, svolge le seguenti attività:
a) ricreativo-culturali;
b) di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
c) ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
d) di scambio culturale e intergenerazionale;
e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
2. Le attività del centro anziani:
a) sono incentrate in generale all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento
attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
b) si ispirano ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
3. L'APS favorisce l'uso di spazi del centro anziani da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa autorizzazione/informativa nei confronti dell’amministrazione comunale e previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci.
4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.
Art. 3 Compiti dell’APS
1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l’amministrazione comunale in merito alla programmazione delle attività del centro anziani e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell’articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), unitamente alla relazione accompagnatoria.
2. L’APS, che opera in stretto collegamento con il coordinamento distrettuale/municipale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, al fine di implementare l’inclusione sociale dei soci:
a) partecipa agli appositi tavoli organizzati dell’amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipio aventi la finalità di una co-progettazione delle attività dei centri anziani;
b) collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, d’intesa con i distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l’offerta dei centri attraverso l’organizzazione congiunta di iniziative.
3. L’APS utilizza prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall’Associazione o, qualora necessario, prestatori d’opera aventi diritto a regolare contratto con l’APS, senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione.
4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell’amministrazione comunale e previo parere preventivo dell’amministrazione stessa.
Art. 4 - Orari e calendario di apertura del centro anziani
1. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del centro anziani è comunicata all’amministrazione comunale e resa pubblica sui siti istituzionali.
2. L’APS garantisce la fruizione del centro agli associati nei periodi dell’anno più soggetti a criticità sociale. In tali periodi si prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dall’amministrazione comunale e dal distretto sociosanitario/municipale.
Art. 5 - Impegni del Comune
1. L’amministrazione comunale per la funzionalità del Centro anziani provvede:
a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
b) alle spese di riscaldamento dei locali
c) alle spese di fornitura dell’energia elettrica, gas e acqua;
d) alla pulizia degli spazi;
e) a erogare un contributo, stabilito annualmente dall’amministrazione, per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento, e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera e) è finalizzato a sostenere le attività di interesse generale del centro anziani. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.
3. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, degli utenti esterni non soci del centro anziani che occasionalmente vi accedono o usufruiscono del servizio e degli altri oneri sostenuti dall’associazione, ivi comprese le spese di revisione legale obbligatoria, l’accesso ad Internet ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 6 - Impegni dell’APS e divieti
1. Sono a carico dell’APS le spese relative a:
a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali sollevando l’amministrazione comunale dal provvedervi direttamente.
d) In particolare la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del centro, delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio epidemico covid-19, adottate con le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio Z00030 del 17 aprile 2020 (con riferimento all’obbligo di vaccinazione antiinfluenzale) e Z00047 del 13 giugno 2020, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica;
2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
3. L’APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Comune per la gestione del Centro anziani.
4. È fatto divieto all’APS:
a) di superare la capienza massima consentita dai locali assegnati;
b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Comune;
c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali all’attività del centro anziani senza preventivo assenso dell’amministrazione comunale;
e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere politico.
Art. 7 - Punto ristoro
1. È consentita, all’interno del centro anziani, l’apertura di un punto ristoro riservato ai soci nel rispetto della normativa prevista dal regolamento comunale.
2. Eventuali spese connesse con l’apertura del punto di ristoro sono a carico di……..
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 8 - Oneri assicurativi e responsabilità
1. È fatto obbligo all'APS di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata della presente convenzione.
2. L'APS esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del personale.
3. Qualora l’Associazione intenda organizzare nel centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l’unico gestore responsabile. Essi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi
Art. 9 - Adempimenti contabili.
1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all’amministrazione comunale competente l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell’Associazione.
Art. 10 - Vincoli sull’utilizzo degli immobili
1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale.
2. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l’autorizzazione dell’amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
3. Per il funzionamento del centro, l’Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall’amministrazione comunale.
Art. 11 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall’amministrazione comunale.
2. L’ amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
a) svolgimento presso il centro di attività contrarie alle finalità indicate all’art. 2;
b) inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8;
d) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al centro;
3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell’APS, la presente convenzione si risolve di diritto.
Art. 12 - Spese per imposte e tasse
1. La presente convenzione è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 (comma I), tariffa parte 2^ - D.P.R. 26.4.1986 n.131.
2. Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell’APS.
Art. 13 - Foro competente
1. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presenta convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Roma.
Per l’Associazione Per il Comune di IL PRESIDENTE