Capitolato Speciale
Capitolato Speciale
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, RECUPERO O SMALTIMENTO DEI FANGHI PALABILI PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI URBANI
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Accordo Quadro (di seguito anche contratto), ha per oggetto i servizi di trasporto, il recupero o, in via residuale, lo smaltimento, dei fanghi da depurazione biologica identificati con CER 190805 prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane dagli impianti di depurazione urbana gestiti dalla Società ASA spa.
L’Affidatario riveste nel contratto sia il ruolo di trasportatore che di intermediario. È fatto divieto di intermediazione con detenzione: i contratti con gli impianti di recupero finali devono essere di norma, salvo condizioni di conclamata emergenza documentabile, intestati all’Affidatario.
Gli impianti di recupero finali autorizzati sono: impianti di compostaggio, impianti di condizionamento, impianti di recupero. È previsto l’invio, dopo pretrattamento o direttamente, in una delle discariche in Toscana a seguito di reiterazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 3 del 18 ottobre 2018 luglio 2019 emanata ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. È previsto l’invio all’incenerimento solo in via residuale dei fanghi oggetto della presente gara. Se l’impossibilità al conferimento ed al compostaggio fosse temporanea o fossero necessarie fasi di deposito per motivi contingenti, l’affidatario potrà fare ricorso allo stoccaggio regolarmente autorizzato ai fini del recupero finale, previa richiesta ed autorizzazione esplicita del Committente.
Solo il conferimento nella discarica d’Ambito è escluso dall’obbligo di dichiarazione di disponibilità di contratti per i quantitativi richiesti in quanto la Committente provvederà autonomamente alla pianificazione dei conferimenti verso tale destinazione per condizioni temporanee di impossibilità all’invio al recupero o ad altro smaltimento che si manifestassero durante lo svolgimento dell’appalto e comunque in modalità limitata.
Il servizio di conferimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all’interno degli impianti, qualora tali operazioni siano necessarie ai fini dalla corretta effettuazione del servizio medesimo.
L’Affidatario, in qualità di intermediario, dovrà effettuare tutte le attività connesse al servizio sopra descritto, in particolare, analisi di caratterizzazione, imballaggio, etichettatura, verifica dell’idoneità del trasportatore e dei mezzi, verifica dell’idoneità del tipo di destinazione e del destinatario, verifica della documentazione. L’Affidatario dovrà altresì valutare, sulla base delle informazioni fornite dal Committente, le modalità per conferire il rifiuto in conformità alle regole normative e tecniche in vigore.
Il Committente fornisce le seguenti informazioni:
• Tipologia di rifiuto -Codice C.E.R. 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
• Origine del rifiuto: Processo della depurazione biologico delle acque reflue urbane
• Fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane, stabilizzati e disidratati meccanicamente con l’aggiunta di polielettrolita cationico.
• Stato fisico: Xxxxxxx Xxxxxxxx
• Modalità di imballo: Sfuso
• Comportamento a lungo termine: biodegradabile non pericoloso conforme alla D.Lgs 99/92.
QUANTITATIVI
ASA spa.: volume indicativo di produzione da tutti gli impianti in gestione è di circa 14.000 t/anno. All’impianto di Livorno viene effettuato un pretrattamento che rende il rifiuto già idoneo per lo smaltimento diretto in discarica REA convenzionata con ASA, per un quantitativo annuo stimato cautelativamente in 1.600 t/anno corrispondente a circa il 40% dell’intera produzione annua da questo sito. Il restante 60 % è stato quindi inserito nel quantitativo oggetto di gara.
Il totale complessivo dei fanghi da smaltire è quindi di circa 12.400 t/anno, cui si deve aggiungere il servizio di solo trasporto del 40% dei fanghi prodotti da piattaforma ITF Livorno nella discarica convenzionata di REA di circa 1.600 t/anno.
Le quantità sopra riportate sono indicative; pertanto si precisa che i corrispettivi saranno pari agli importi dovuti per i volumi effettivamente movimentati, senza che l’affidatario possa pretendere, per questo, indennizzi o maggiori compensi a qualunque titolo.
Si riporta di seguito, a titolo meramente indicativo e suscettibile di variazioni in funzione di condizioni che verranno condivise di volta in volta con la stazione appaltante, la ripartizione attesa dei conferimenti, che l’Aggiudicatario dovrà garantire.
TONNELLATE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | Totale complessivo |
ASA SPA - IMP I.T.F.* (al netto del conferito in REA) | 190 | 150 | 145 | 152 | 212 | 187 | 207 | 188 | 152 | 330 | 333 | 217 | 2.463 |
ASA SPA - IMP VOLTERRA NORD | 19 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 | 0 | 20 | 99 |
ASA SPA - IMP X. XXXXXXXXXX C. | 32 | 41 | 50 | 41 | 59 | 46 | 56 | 79 | 106 | 55 | 46 | 41 | 652 |
ASA SPA - IMP ROSIGNANO S. | 65 | 128 | 50 | 79 | 163 | 140 | 128 | 89 | 112 | 132 | 113 | 36 | 1.235 |
ASA SPA - IMP BIBBONA LOC LA CALIFORNIA | 66 | 65 | 58 | 36 | 39 | 11 | 88 | 184 | 57 | 61 | 48 | 45 | 713 |
ASA SPA - IMP CECINA M. | 95 | 120 | 117 | 145 | 219 | 169 | 134 | 124 | 124 | 106 | 90 | 50 | 1.469 |
ASA SPA - IMP PIOMBINO FERRIERE | 230 | 228 | 237 | 201 | 318 | 280 | 223 | 231 | 232 | 257 | 156 | 169 | 2.762 |
ASA SPA - IMP RIOTORTO | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 21 | 43 | 21 | 10 | 0 | 0 | 155 |
ASA SPA - IMP SAN XXXXXXXX GUARDAMARE | 55 | 0 | 52 | 0 | 27 | 62 | 54 | 95 | 62 | 55 | 35 | 0 | 601 |
ASA SPA - IMP VENTURINA CAMPO ALLA CROCE | 100 | 151 | 109 | 84 | 139 | 116 | 90 | 319 | 264 | 188 | 49 | 86 | 1.694 |
ASA SPA - IMP PORTO AZZURRO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 12 | 20 | 0 | 113 |
ASA SPA - IMP LENTISCO | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 47 | 58 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 183 |
ASA SPA - IMP VACCARELLE | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 |
ASA SPA - IMP VOLTERRA SUD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 |
ASA SPA - IMP SCHIOPPARELLO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 |
ASA SPA - IMP FILETTO BONALACCIA | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 |
ASA SPA - IMP RIO NELL'ELBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Totale complessivo | 1.006 | 1.054 | 989 | 881 | 1.408 | 1.255 | 1.261 | 1.528 | 1.304 | 1.480 | 1.153 | 828 | 12.369 |
Art. 2 Impianti di Produzione
Gli impianti principali oggetto del servizio producono con continuità il fango disidratato mediante appositi sistemi di disidratazione meccanica.
Viene invece prodotto fango in modo saltuario dagli impianti dotati di letti di essiccamento o in caso di utilizzo di sistemi mobili di disidratazione per emergenza o punte di utilizzo (periodo estivo).
Si riportano in allegato gli impianti di produzione in gestione ad ASA spa e le relative quantità medie annue di produzione 2017/2018, si prendano in considerazione solo i valori del periodo mensili di interesse del contratto. Tali valori riferiti a dati storici devono essere presi come semplice riferimento quantitativo e qualitativo e sono soggetti a modifiche in funzione delle necessità di esercizio degli impianti o di spazi di recupero per cui non sono da ritenersi vincolanti. Durante lo svolgimento dell’appalto, potrebbero infatti determinarsi variazioni di esercizio legate alle attività di gestione che ne potrebbero modificare la fascia di appartenenza o le caratteristiche quantitative di produzione. In tal caso il committente ne darà tempestiva comunicazione all’Affidatario.
Impianto di Livorno
Su Livorno il conferimento potrà essere effettuato direttamente dall’Appaltatore per l’invio in discarica REA per un totale di circa 1.600 t/anno ed il restante 60% pari a circa 2.500 t/anno ai conferimenti presso altre piattaforme di recupero/smaltimento individuate direttamente dall’Appaltatore.
In via ordinaria i fanghi prodotti presso questo impianto vengono caricati su cassoni che per ottimizzare lo smaltimento possono essere anche trasbordati in vasca di raccolta ed organizzata con un sistema di trasferimento fanghi dai cassoni messi a disposizione dal Committente..
• n. di cassoni presenti sull’impianto in modo costante: 2
• n. cassoni necessari per lo stoccaggio ed il trasbordo, complessivamente: 6
Si prevede durante lo svolgimento dell’appalto che si completino i lavori per permettere il caricamento delle vasche.
In tal caso con adeguato preavviso sarà richiesta la rimozione dei fanghi mediante vasche da 30 mc.
Art. 3 Classificazione, caratterizzazione e modalità esecutive
L’Affidatario dovrà provvedere in qualità di intermediario nella fase esecutiva dell’appalto, ad effettuare per conto del Committente l’attività di classificazione dei fanghi prodotti negli impianti civili in gestione ad ASA spa, coordinandone tutte le fasi.
A tal fine dovranno essere effettuate le analisi chimico-fisiche e biologiche necessarie in laboratori terzi identificati e qualificati. I risultati delle analisi effettuate da detti laboratori dovranno essere inviati anche in un formato elettronico scelto dal Committente al fine di permettere un controllo statistico dei valori.
Copia in originale dei certificati analitici, redatti dai suddetti laboratori, dovrà essere consegnata ad ASA spa nei tempi e nei modi stabiliti in funzione del recapito finale e al momento di un cambio di conferimento, ove previsto.
Tale procedura dovrà essere seguita anche per gli eventuali nuovi impianti che dovessero essere oggetto di integrazione in corso di esecuzione dell’appalto.
Dovranno essere ripetuti i controlli analitici sui rifiuti con la cadenza indicata dalla normativa vigente (rif. norme regionali connesse all’autorizzazione degli impianti di destinazione finali e D.Lgs 152/06) e comunque con una frequenza mai inferiore ad un anno per le produzioni in continuo. Copia dei certificati dovrà pervenire tempestivamente a ASA spa e comunque almeno una settimana prima della scadenza dei precedenti certificati.
I campionamenti dovranno essere eseguiti sull’impianto di produzione, attestati dai produttori mediante apposito verbale di prelievo, e destinati a cura dell’Affidatario ai laboratori. Il campione di rifiuto da destinarsi ad analisi chimico-fisico-biologica dovrà essere diviso in due aliquote, di cui una consegnata contestualmente ai prelievi al Committente, mentre l’altra all’Affidatario.
I costi delle analisi dei fanghi da effettuarsi con la frequenza stabilita per ciascuna destinazione sono a totale carico di ASA spa, che si riserva di effettuare in qualsiasi momento anche presso propri laboratori analisi integrative rispetto a quelle previste con frequenza minima o su richiesta delle autorità competenti.
Il programma di campionamento dovrà essere preventivamente inviato dall’Affidatario ed accettato dalla Committente.
Art. 4 Raccolta, ritiro, mezzi di trasporto ed informazioni circa gli impianti di conferimento finali – logistica del servizio.
L’Affidatario dovrà fornire, senza compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dall’Elenco Prezzi Unitari, presso le aree appositamente attrezzate presenti negli impianti interessati dal presente appalto, le attrezzature necessarie (cassoni), per garantire con continuità il caricamento dei fanghi; il numero minimo di cassoni e le dimensioni dovranno essere adeguate alle esigenze, con specifico riferimento agli ALLEGATI.
4.A Modalità operative richieste nello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto
La rimozione e l'allontanamento dei cassoni dagli impianti dovrà essere effettuata mettendo a disposizione della Committente autocarri dotati di tecnologie idonee alla movimentazione dei cassoni stessi, oltre ai relativi conducenti. In caso di necessità urgenti ed indifferibili, tali interventi per la movimentazione dei cassoni potranno essere richiesti anche in giornate festive.
Viene stabilito un tempo massimo di 7 gg. per integrare, in caso di rottura o danneggiamento dei cassoni, il numero minimo degli stessi presso gli impianti.
La Committente si riserva inoltre la facoltà di richiedere un numero maggiore di cassoni rispetto a quanto indicato negli ALLEGATI in funzione delle esigenze gestionali degli impianti. Le integrazioni al numero dei cassoni verranno comunque richieste in caso di accertata e dimostrata inaccessibilità temporanea delle aree di smaltimento, comunicata formalmente da parte dell’Affidatario. Per la consegna di ulteriori cassoni a disposizione negli impianti, a compensazione dei mancati ritiri dell’Affidatario, non potranno essere richiesti ulteriori oneri aggiuntivi ad eccezione di una accertata e dimostrata inaccessibilità temporanea delle aree di smaltimento.
La Committente in caso del prolungarsi del tempo di fermo dal ritiro cassoni tale da compromettere la funzionalità dell’impianto o la sostenibilità del deposito temporaneo degli stessi fanghi presso il luogo di produzione, accertata la mancata disponibilità al ritiro dell’Affidatario, a seguito di esplicita contestazione scritta, si riterrà libera di conferire, anche con mezzi diversi da quelli dell’Affidatario in siti diversi da quelli convenzionati, scelti a suo insindacabile giudizio.
Il trasporto dei cassoni ai luoghi di smaltimento finale viene pianificato dall’Affidatario, di concerto con i responsabili impianto, su base settimanale. Per motivi d’urgenza, può essere richiesto dalla Committente lo smaltimento entro un tempo d’intervento da parte dell’Affidatario di massimo 24 ore dalla chiamata (via mail fax, telefono, ecc…) e di 48 ore per le isole.
L’ Affidatario dovrà, per ogni singola operazione di recupero o smaltimento diversa da quanto concordato con la Committente, trasmettere preventivamente in forma scritta richiesta in tal senso corredata di tutta la documentazione tecnica attestante le motivazioni per le quali si intende procedere ad una diversa destinazione. I cassoni scarrabili consegnati in dotazione agli impianti di depurazione dovranno essere a tenuta stagna completi di appositi sistemi di copertura oltre ad essere consegnati nei luoghi di destinazione puliti e esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere; inoltre essi dovranno essere completamente esenti da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica finale del prodotto smaltito.
I cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti. L’Affidatario dovrà sostituire entro 24 ore i cassoni rotti o non idonei per le attività a cui sono preposti. Nel caso che questi siano pieni di rifiuti, il travaso e la pulizia dei contenitori ed eventuali sversamenti accidentali saranno a cura e spese dell’Affidatario.
4.B Ulteriori specifiche operative
Sarà onere dell’Affidatario l’adozione di tutte le disposizioni e gli oneri imposti dalla normativa vigente nonché del nuovo codice della strada atte a salvaguardare la pubblica incolumità e regolarità del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico.
In caso di conferimento fanghi dalle isole, al fine di rispettare le norme di imbarco e sanificazione, dovranno essere applicate le procedure di cui all’ALLEGATO 2.
Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso al trasporto.
Il carico dei veicoli addetti al trasporto dei rifiuti sarà effettuato a cura dell’Affidatario, in quanto di sua competenza tecnica.
I veicoli che trasportano i rifiuti dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del carico trasportato.
I veicoli addetti al trasporto dei rifiuti dovranno percorrere, laddove espressamente prescritti, gli itinerari di cui alle autorizzazioni possedute.
Salvo casi eccezionali di cui dovrà essere data tempestiva e giustificata comunicazione all’Affidatario, i viaggi non dovranno prevedere tappe di sosta non strettamente legate alle necessità di trasferimento (rifornimento…) e i carichi dovranno essere consegnati alla destinazione nel più breve tempo possibile secondo quanto previsto dalla normativa del trasporto rifiuti su strada.
Per l’attività di imbarco, a carico dell’Affidatario dovranno essere rispettate le norme previste dal ministero dei trasporti circa la garanzia di sicurezza biologica per il trasporto su nave per cui ad ogni imbarco dovranno essere acquisite le certificazioni previste ed eseguite le relative sanificazioni dei mezzi e dei cassoni scarrabili.
All’Affidatario grava inoltre il compito e l'onere di:
• effettuare la pesatura di ciascun carico in uscita dagli impianti del Committente presso una pesa regolarmente certificata. Il peso netto sarà determinato sulla base della tara di ogni mezzo di trasporto ed eventuale rimorchio, da accertare in contradditorio con l’Affidatario
prima dell’avvio del servizio; per ogni nuovo mezzo dovrà essere acquisito il dato della xxxx. Gli oneri di pesatura sono ad esclusivo carico dell’Affidatario. I pesi riscontrati verranno comunicati alla Committente inviando ricevuta della pesa entro e non oltre 48 ore dall’avvenuto recupero e/o smaltimento, salvo impedimenti che dovranno essere comunicati per scritto al Committente;
• comunicare qualsiasi variazione in merito al nominativo del rifiuto, se diverso da quello riportato nel formulario di partenza;
• consegnare al Committente la ricevuta dello smaltimento entro i termini previsti dalla Legge (3 mesi dall’avvenuto smaltimento);
• provvedere a tutta la documentazione necessaria al trasporto;
effettuare verifica trimestrale della corretta registrazione dei movimenti con il Committente al fine della corretta rendicontazione dei movimenti e quindi della redazione dei MUD entro il 30 aprile di ogni anno.
Si richiede l’applicazione di procedura di sanificazione dei mezzi prima dell’avvio del servizio per il Committente nei seguenti casi:
• esecuzione lavoro per terzi diversi dal Committente
• trasporto rifiuti di tipologia diversa da quella richiesta
• specifica richiesta del Committente
Impianto di Livorno
In caso di conferimento fanghi dall’impianto di Livorno ad un trasportatore terzo diverso dall’affidatario del presente capitolato autorizzato da ASA spa, il caricamento potrà essere effettuato con vasca da 30 tn.
In tal caso sarà onere del trasportatore terzo l’organizzazione e tutti gli oneri tecnici derivanti dall’attività del trasferimento del fango dai cassoni ad una vasca adeguata senza maggiori oneri per ASA spa.
Art. 5 Accesso gli impianti
Il servizio, oggetto dell’Appalto, dovrà essere eseguito all’interno del normale orario di lavoro: dalle ore 7,30 alle ore 16.30, salvo deroghe autorizzate direttamente dai responsabili impianto, di volta in volta a seconda delle esigenze operative.
Art. 6 Durata contratto
L’Accordo Quadro avrà la durata di mesi DODICI. La decorrenza sarà indicata nell’ordine contratto.
La scadenza contrattuale potrà essere prorogata, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di mesi SEI mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC all’Impresa, entro 1 mese dalla scadenza medesima, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016.
È fatto obbligo all’Affidatario di accettare senza alcuna riserva l’eventuale proroga tecnica.
Art. 7 Corrispettivi, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Alle prestazioni oggetto dell’appalto sarà applicato l’elenco prezzi al netto del ribasso unico offerto in sede di gara.
Le fatture saranno emesse con periodicità mensile e dovranno fare riferimento a tutte le prestazioni eseguite nel corso del mese.
Le fatture saranno liquidate entro 90 giorni data fattura, previa acquisizione del DURC.
Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituirà condizione giuridica ostativa all’effettuazione dei pagamenti e darà titolo per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel contratto.
L’Affidatario assume integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
L’Affidatario dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento comunicato da ASA spa. nell’ordine-contratto o successivamente.
L’istituto dell’Anticipazione del Prezzo, di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, non trova applicazione al presente rapporto contrattuale in quanto Accordo Quadro.
Art. 8 Disposizioni in materia di sicurezza
Al presente appalto si applicano le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008.
Il DUVRI elaborato da ASA spa allegato al presente Capitolato, dovrà essere rispettato dall’Affidatario nel corso dell’esecuzione del servizio.
Art. 9 Cessione del contratto , divieto di intermediazioni e subappalto
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ fatto divieto di intermediazioni con detenzione.
Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è ammesso
esclusivamente per l’attività di trasporto, previa autorizzazione di ASA spa.
Art. 10 Garanzia definitiva e Coperture assicurative e garanzia
Ai sensi dell’art. 103, commi da 1 a 5, del D.lgs. n. 50/2016, la ditta Appaltatrice costituisce una garanzia, denominata Garanzia Definitiva sotto forma di fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla ditta Appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta Appaltatrice. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia, di cui al comma 1 del sopracitato articolo, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
La garanzia deve essere esclusivamente bancaria o assicurativa; se assicurativa, l’assicurazione deve godere di rating S&P non inferiore a BBB (o equivalenti Moody’s e Fitch).
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
L’Affidatario inoltre in sede pre-contrattuale dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi con primaria Compagnia, di gradimento alla Committente, avente massimale annuale almeno pari a € 10.000.000, nonché dovrà stipulare una polizza RC Ambientale con massimale € 1.000.000 per Danno ambientale, massimale € 200.000 per Danni da interruzione attività, incluse Operazioni di carico/scarico con massimale € 200.000.
Dovrà inoltre dimostrare di aver stipulato idonea polizza RCA e di essere in possesso di tutte le certificazioni previste per legge.
L'affidatario è responsabile per ogni danno non coperto dalle polizze stipulate
Art. 11 Penali
La Committente, qualora a seguito di controlli sulla corretta esecuzione dell’appalto, verifichi l’effettivo inadempimento degli obblighi contrattuali, applicherà all’Affidatario previa formale contestazione, le seguenti penali:
a) per ritardi nella raccolta e ritiro dei fanghi di oltre 24 ore rispetto alla programmazione effettuata € 200 per ogni giorno di ritardo salvo il caso di accertata impossibilità al ritiro di fanghi da parte degli impianti di conferimento.
b) per ritardi oltre 48 ore rispetto ai termini previsti dal presente capitolato e non specificatamente sanzionati per legge nella trasmissione dei documenti relativi al trasporto e smaltimento rifiuti (es. trasmissione dei pesi e rendicontazioni trimestrali) sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni infrazione commessa. Diversamente per i ritardi nella trasmissione di documenti sanzionati per legge si procederà ai sensi dell’art.12 del presente capitolato.
c) Per inadempienze circa la corretta compilazione dei formulari è facoltà della Committente applicare una penale fino ad un massimo di €. 200,00 cadauno a seconda della gravità.
d) In caso di conferimento in discarica o compostaggio in assenza di preventiva autorizzazione del Committente sarà applicata una penale pari a €. 200,00 per ogni carico non autorizzato.
e) In caso di mancata esecuzione delle analisi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente sarà applicata una penale pari a €. 200,00.
Il mancato rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, che comporti segnalazione alle Autorità competenti, darà alla Committente facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.12 del presente capitolato.
Art. 12 Cause di risoluzione e recesso Clausola risolutiva espressa
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell’importo annuo della fornitura;
4) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da ASA spa.
5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8) prolungato mancato ritiro cassoni in assenza di motivata e giustificata motivazione;
9) mancato tempestivo invio dei documenti inerenti gli aggiornamenti circa l’elenco impianti di recupero/smaltimento e relative autorizzazioni.
Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei casi seguenti:
- subappalto non autorizzato;
- revoca dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto;
- emissione nei confronti dell’Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione
- la cessione del credito se non preventivamente autorizzata;
- la cessione, anche parziale, del contratto.
In tali ipotesi ASA spa avrà diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.
La decisione di ASA spa di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Risoluzione per inadempimento
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario ASA spa constaterà per iscritto la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
Le parti convengono espressamente di considerare grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
È fatto salvo il diritto di ASA spa al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’affidatario inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché l’escussione della cauzione prestata dall’affidatario.
Recesso
ASA spa ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all’Affidatario a mezzo PEC.
Art. 13 Responsabilità Amministrativa
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Affidatario dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA spa in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all’Affidatario sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xx..
L’Affidatario ha inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA spa la consegna di copia cartacea. L’Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA spa a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA spa quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso Affidatario delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.
Art. 14 Norme in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
Art. 15 Cessione Crediti
Per quanto concerne l’istituto della Cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 16 Comunicazioni in caso di infortunio
L’Affidatario, si impegna ad informare ASA spa con comunicazione scritta di qualsiasi infortunio occorso nell’espletamento del servizio in argomento entro 24 ore dal suo verificarsi. L’Affidatario procederà inoltre a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni.
Art. 17 Foro competente
Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui agli articoli da 205 a 208 del D.Lgs. n.50/2016.
È espressamente esclusa l’applicazione dell’art. 209 del medesimo decreto. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.
Allegati:
ALLEGATO 1 - “Elenco impianti di produzione di fango classificati per qualità, livello di stabilizzazione e tipologia di trattamento di disidratazione”
ALLEGATO 2 - “Specifiche della fornitura del servizio Mezzi e dotazioni logistiche” ALLEGATO 3 - DUVRI