P R O V I N C I A D I C U N E O
COMUNE DI MONESIGLIO
P R O V I N C I A D I C U N E O
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32
IMU
(Imposta
Municipale
Unica)
per
l'anno
2021.
Determinazioni.
OGGETTO:
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome | Presente | |
1. XXXXXXXX Xxxxxxxx - Xxxxxxx 2. XXXXXXXX Xxx - Vice Sindaco 3. XXXXX Xxxxxx - Assessore 4. XXXXXXX Xxxxx - Consigliere 5. XXXXXXXXX Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx 6. XXXXXXX Xxxxxxx - Consigliere 7. XXXXXX Xxxxxx - Consigliere 8. XXXXXXX Xxxxxxx - Consigliere 9. XXXXXXX Xxxxxx - Consigliere 10. XXXXXXX Xxxx Xxxxx - Consigliere 11. XXXXXXX Xxxxx - Xxxxxxxxxxx | Sì Sì Sì Sì No No No Sì No Sì No | |
Totale Presenti: | 6 | |
Totale Assenti: | 5 |
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale XXXXXXXXX Xxxxxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor XXXXXXXX Xxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e art.13 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’Imposta Municipale Unica;
VISTI altresì: il Decreto Legge 02/03/2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26/04/2012 n.44, la Legge 24/12/2012 n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i., il Decreto Legge 21/05/2013 n.54 coordinato con la legge di conversione 18/07/2013 n.85, il Decreto Legge 31/08/2013 n.102 coordinato con la legge di conversione 28/10/2013 n.124, il Decreto Legge 30/11/2013 n.133 coordinato con la legge di conversione 29/01/2014 n.5, la Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i;
DATO ATTO che, a norma dell’art.1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica cessa di essere applicata in forma sperimentale; RICHIAMATA inoltre la Legge 28/12/2015 n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:
• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18/06/1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28/12/2001 n.448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
RICORDATO inoltre come la stessa Legge n.208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
VISTO l’art.14 comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, il quale stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art.52 del citato D.Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
VISTO l’art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con atto Consiglio Comunale n.15 del 29/09/2014;
VISTO l’art.1 comma 169 Legge 27/12/2006 n.296, il quale dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art.27 comma 8 della Legge n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 della Legge 23/12/2000 n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; VISTO l’art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
VISTO l’art.13 comma 13/bis del D.L. n.201/2011 il quale dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art.9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art.9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
RILEVATO che la Legge di Stabilità 2014 (art.1 Legge n.147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell’imposta disponendo, in particolare:
- ai sensi dell’art.1 comma 707 lettere a e b), l’esclusione da imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e, la detrazione, nei limiti di cui all’art.13 comma 2 Decreto Legge 06/12/2011 n.201);
- ai sensi dell’art.1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta, in quanto ex legge assimilate ad abitazione principale, per: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.146 del 24/06/2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del
X.Xxx. 19/05/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art.1 comma 707 lettera c);
- la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta (art.1 comma 707 lettera d);
- l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9 comma 3/bis del Decreto Legge 30/12/1993 n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n.133 (art.1 comma 708);
RILEVATO che l’art.13 commi 6, 7, 9 e 10 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 dispongono che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato; TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Unica è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:
ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,40 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 comma 10 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977 n.616;
DATO ATTO che a norma dell’art.13 comma 2 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 l'Imposta Municipale Unica non si applica dall’anno 2014, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del D.Lgs. 19/05/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
DATO ATTO che a norma dell’art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 sono esenti dall'Imposta Municipale Unica gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n.504/1992. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 0/xxx, xxx Xxxxxxx Legge 30/12/1993 n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994
n.133 ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
RICHIAMATA la Legge 24/12/2012 n.228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)” che all’art.1 comma 380 lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 e che pertanto per il versamento dell’IMU non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di cui all’art.10 comma 6 Decreto Legge 06/12/2011 n.201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13 del Decreto Legge n.201/2011 per i medesimi immobili (art.1 comma 380 lettere f e g);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 i terreni agricoli ubicati in Comuni Montani, sono da considerarsi esenti a decorrere dall’anno 2016, in quanto da tale data l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art.7 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;
DATO ATTO che in relazione alla circolare n.9/1993 anzi citata i terreni agricoli compresi nel territorio dei Comuni da considerare “montani”, individuati nell'elenco allegato alla circolare medesima, sono esenti dall'ICI (ora IMU), mentre non sono interessati, invece, al detto elenco in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
DATO ATTO che in tali elenchi è citato il territorio del Comune di Monesiglio, quale territorio da considerare integralmente montano;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 27/12/2019 con la quale sono state confermate per l’anno 2020 le aliquote in vigore nell’anno di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018;
RICHIAMATA la Legge n.160/2019 che dispone, all’art.1:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 0/xxx, xxx Xxxxxxx Legge n.557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 della Legge 28/12/2015 n.208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della Legge n.208/2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
VISTO:
- il comma 756 della Legge n.160/2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/06/2020;
- il comma 757 della Legge n.160/2019 che prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza del quale la deliberazione è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.1/DF del 18/02/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della deliberazione priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data attuale, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;
RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di imposta 2021, può unicamente:
• ridurre l’aliquota dell’IMU;
• introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
DATO ATTO che, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 si ritiene opportuno confermare le aliquote in seguito descritte:
Aliquota/detrazione | Misura |
Aliquota ridotta abitazione principale (con riferimento alle sole categorie catastali A1/A8/A9) | 0,4 % |
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale | Non dovuta |
Aliquota ordinaria | 1,06 % |
Detrazione per abitazione principale | €. 200,00 |
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis del TUEL;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE, per le motivazioni in narrativa espresse, per l’anno 2021 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e le relative detrazioni, così come di seguito specificato:
Aliquota/detrazione | Misura |
Aliquota ridotta abitazione principale (con riferimento alle sole categorie catastali A1/A8/A9) | 0,4 % |
Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentale | Non dovuta |
Aliquota ordinaria | 1,06 % |
Detrazione per abitazione principale | €. 200,00 |
2) DI DARE ATTO che per l’anno 2021 l’IMU non è dovuta per:
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
• unità immobiliari di cui all’art.13 comma 2 ultimo periodo Decreto Legge n.201/2011 assimilate ex legge ad abitazione principale ovvero:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008;
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto
dall'art.28 comma 1 del D.Lgs. 19/05/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 0/xxx, xxx Xxxxxxx Legge 30/12/1993 n.557;
• i terreni agricoli ubicati sul territorio del Comune di Monesiglio, considerato Comune “montano” ai sensi delle norme indicate in premessa, tranne i terreni identificati come “aree fabbricabili” in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2021;
4) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art.13 comma 00/xxx x 00 xxx Xxxxxxx Legge 06/12/2011 n.201;
5) DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
Con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Firmato Digitalmente
XXXXXXXX Xxxxxxxx
Il Segretario Comunale Firmato Digitalmente XXXXXXXXX Xxxxxxxx