SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI IN DEROGA ALLA L. N.203 DEL 3.5.1982 ART. 45
SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE IN AFFITTO DI XXXXXXX IN DEROGA ALLA L. N.203 DEL 3.5.1982 ART. 45
Tra l’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, con sede in Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XX 000, Xxxxxxx Xxx 00000000000, nella persona del Direttore dell’Ente Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Carignano, il 2 dicembre 1968, in seguito denominato in appresso “concedente” o “ente”, all’uopo legale rappresentante dell’Ente ai sensi della legge regionale n.19 del 29 giugno 2009 e s.m.i.
e
L’Azienda Agricola, XXXXXXXXXXXXXX in appresso “Concessionario” C.F. XXXXXXXXXXX.
PREMESSO
- che il presente accordo avviene ai sensi dell’art.45 della legge 203/82 sui patti agrari con l’assistenza delle rispettive Associazioni di Categoria nelle persone del del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx della Associazione della Proprietà Fondiaria della Provincia di Torino e del xxxxx della xxxxxx di Torino.
- che su richiesta della parte concedente, si dà atto che parte concessionaria agisce anche a nome e per conto del proprio nucleo familiare e pertanto, ai sensi dell’art.48 della Legge203/82, rappresenta
e rappresenterà a tutti gli effetti, anche per la rappresentanza giudiziale, la propria famiglia.
- che l’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n°212-46579 del 05.06.1995 ha in gestione la proprietà regionale facente parte del Parco la Mandria oggetto della presente concessione.
- che il Consiglio dell’Ente ha autorizzato la concessione d’uso delle superfici prative all’interno della proprietà regionale con Delibera n°…. del …….
- che è intendimento dell’Ente di Gestione del Parco La Mandria consentire la concessione di superfici prative, con contratto decennale fino all’11.11.2026; il contratto si ritiene a tutti gli effetti scaduto al Xxx Xxxxxxx 0000, senza necessità di disdetta, salvo nuovi accordi tra le parti per la stipula di un nuovo contratto, dando atto che eventuali investimenti concordati sui beni oggetto della concessione danno adito a proroga o rinnovo. Le superfici sono individuate sulla mappa del Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, con estensione superficiale di circa xxxxxx ettari complessivi, al netto delle superfici boschive, in base ad accordi che, ai sensi dell’art.45 della Legge 302/82, producono effetti
derogativi alle norme di legge. In caso di
comprovata necessità da parte dell’Ente di disporre delle superfici oggetto della presente concessione prima della scadenza della stessa ovvero per ragioni di pubblico interesse, l’Ente parte proprietaria, in base alle norme che regolano l’atto amministrativo di concessione di beni del patrimonio indisponibile degli Enti Pubblici, si riserva la possibilità di revocare per dette superfici il contratto di concessione, previa notifica con preavviso di mesi tre anteriori alla data di scadenza della annata agraria in corso, con esclusivo riconoscimento di rimborso alla Parte Concessionaria dei soli canoni eventualmente anticipati. A ciò acconsente il Concessionario, rinunciando alla richiesta di ulteriori risarcimenti o indennizzi per tale anticipato rilascio.
Nel caso in cui, inoltre, nel corso della durata contrattuale intervenissero modifiche legislative interessanti la gestione dei terreni oggetto del presente affidamento, le parti si impegnano fin d’ora a riconvocarsi, assistiti dalle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, per ridiscutere i contenuti del presente contratto, pur nel rispetto dei canoni e della durata contrattuale concordata.
- che dette superfici prative vengono concesse in coltivazione con l’assunzione degli impegni precisati nella presente scrittura privata.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 - OGGETTO
L’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali concede in uso al sig. XXXXXXXXXXXXXX le superfici prative denominate: xxxxxx, individuate nel Comune di Comune di xxxx al foglio n° xxxxxxx, xxxxxx, per una superficie totale di ettari xxxxx , al netto delle superfici boschive, con decorrenza dalla data odierna, per la durata di dieci anni fino all’11.11.2026.
ART. 2 - DURATA
Al Xxx Xxxxxxx 0000 il presente contratto si intenderà cessato a tutti i fini, in base ad accordi che, ai sensi dell’art.45 della Legge 203/82, produce effetti derogativi alle norme di legge, senza necessità di disdetta, salvo nuovi accordi tra le parti per la stipula di un nuovo contratto. Eventuali investimenti concordati sui beni oggetto della concessione danno adito a proroga o rinnovo.
Il sig. XXXXXXXXXXXXXXX lascerà liberi e a completa disposizione dell’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali i terreni concessi in
coltivazione alla data del 11.11.2026, senza
preavviso, senza nulla pretendere a nessun titolo, rinunciando espressamente a qualsivoglia proroga dei contratti agrari previsti dalle leggi in materia. L’Ente parte concedente, in caso di comprovata necessità da parte dell’Ente stesso di disporre delle superfici oggetto della presente concessione prima della scadenza della stessa, ovvero per ragioni di pubblico interesse, in base alle norme che regolano l’atto amministrativo di concessione di beni del patrimonio indisponibile degli Enti Pubblici, si riserva la possibilità di revocare per dette superfici il contratto di concessione, previa notifica con preavviso di mesi tre anteriori alla data di scadenza della annata agraria in corso, con esclusivo riconoscimento di rimborso alla Parte Concessionaria dei soli canoni eventualmente anticipati. (PER PRATI PEPPINELLA: “In particolare costituisce causa di revoca totale o parziale, fatto salvo preavviso scritto di mesi 12, l’assegnazione in affitto della Cascina Peppinella per finalità di tipo agricolo). A ciò acconsente il Concessionario, rinunciando alla richiesta di ulteriori risarcimenti o indennizzi per tale anticipato rilascio.
Si precisa che la corrente annata agraria viene a
tutti gli effetti considerata piena.
ART. 3 - CANONE
Il sig. XXXXXXXXXXXXX corrisponderà all’Ente, in deroga alla normativa della Legge 203/82, il canone annuo di Euro xxxxxxxx per ettaro, per un totale di Euro xxxxxxxxx che verrà versato mediante pagamento diretto presso gli uffici dell’Ente oppure con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN ; in due rate annue posticipate del medesimo importo da versarsi la prima entro e non oltre il San Xxxxxxxx (24 giugno) e la seconda entro e non oltre il San Xxxxxxx (11 Novembre) di ogni annata agraria di riferimento.
ART. 4 – DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA.
Il concessionario dichiara che rinuncia a richiedere risarcimenti ai sensi della normativa regionale per qualsiasi tipo di danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole (sia per perdita del prodotto che per danneggiamento della superficie prativa da ripristinare) oltre il limite annuo di 740 €/ha per prati irrigui e di 383 €/ha per prati asciutti, dando atto che eventuali richieste di risarcimento per i citati danni, superiori agli indicati limiti, costituiranno violazioni dei termini contrattuali con conseguente risoluzione del contratto. Resta in ogni caso fermo il dovere del
concessionario di ripristino della superficie assegnata danneggiata dalla fauna selvatica.
ART. 5 – REGOLAMENTI DEL PARCO
Si rinvia per quanto non disciplinato nella presente alla normativa specifica disciplinante la materia e in particolare a:
1) Piano d’Area del Parco La Mandria;
2) L.R. n. 19 del 29 giugno 2009;
3) Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014 e con D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, applicabili al SIC XX0000000 Xx Xxxxxxx;
4) L.R. n 15 del 30 marzo 1987, il Regolamento e il Disciplinare di fruizione dell’area Parco
Il sig XXXXXXXXXXXX, assegnatario delle succitate superfici prative, si impegna al rispetto delle norme che regolamentano il Parco La Mandria con particolare riferimento agli orari di apertura ed ai percorsi utilizzabili, sia in relazione al luogo da raggiungere, che alla presenza di cantieri o altre attività segnalate dall’Ente. Gli ingressi utilizzabili sono unicamente quelli del Ponte Verde (Venaria) e del Cancello di Druento (Druento), fatte salve autorizzazioni specifiche dell’Ente, ove sia
individuata una viabilità di minor impatto sul
Parco. Nel caso eccezionale di necessità d’accesso del Concessionario in periodo d’irrigazione o di fienagione nei fondi in oggetto, in orari al di fuori di quelli di normale apertura del Parco, il Concessionario dovrà di volta in volta avanzare specifica richiesta motivata, per iscritto, agli Uffici preposti dell’Ente.
Relativamente all’accesso delle macchine operatrici dovranno essere rispettati i limiti posti dalla vigente regolamentazione del Parco per i giorni di sabato e festivi, nonché per eventuali limitazioni dovute a lavori di manutenzione.
ART. 6 – ALTRI IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si impegna ad effettuare i tagli in modo completo su tutta la superficie, fino al ciglio delle strade ove presenti, secondo corretti criteri agronomici, lasciando tuttavia una fascia di rispetto non sfalciata di m 3 dalla proiezione della chioma degli alberi lungo tutto il margine prativo confinante con le aree boscate, al fine di favorire l’affermazione dell’ecotono, come previsto dalle Misure di conservazione del SIC.
Si concedono non più di tre tagli da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni stagione.
La concimazione annuale, finalizzata al mantenimento
della fertilità naturale del suolo, è da eseguirsi
entro il termine della stagione invernale nel rispetto della “direttiva nitrati” 91/676/CEE, che trova attuazione nel Regolamento 10/R della Regione Piemonte e può essere effettuata con letame (effluenti zootecnici palabili) maturo, compost ed ammendanti, rispondenti ai criteri di cui al Regolamento CEE 2092/91, ed ammissibili in quanto a specifica sanitaria dell’allevamento di origine, in quanto provenienti da allevamenti indenni sotto l’aspetto sanitario, impegnandosi ad esibire, dietro richiesta dell’Ente concedente, adeguato attestato e/o certificazione rilasciati dall’ASL competente, nonché certificazione dell’organismo di controllo di cui al Regolamento CEE 2092/91.
E’ ammesso l’uso di digestato agro-zootecnico o agro-industriale da impianti di biogas conforme al D.lgs 5046/16.
E’ altresì consentita la distribuzione degli effluenti non palabili mediante un’attrezzatura per l’interramento del materiale sottocotico su terreno inerbito, oppure dotata di serbatoio a pressione atmosferica attrezzato per la distribuzione rasoterra in bande. Per entrambe le modalità di distribuzione deve essere comunque rispettato l’impegno di utilizzare solamente affluenti di
origine agro-zootecnico o agro-industriale ed è
assolutamente vietato l’uso di fanghi di depurazione.
Per le superfici definite irrigue, il concessionario si impegna ad effettuare, escluso il periodo tra il
1 marzo ed il 16 giugno, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua, fino e compreso il punto di presa d’acqua evidenziato in planimetria, comprendendo eventuali interventi di adeguamento dei manufatti presenti.
Il Concessionario si impegna inoltre nell’esecuzione di ogni altra operazione colturale: rullatura, strigliatura della cotica erbosa, adacquamento degli appezzamenti, in modo da mantenere nelle migliori condizioni vegetative e produttive le superfici date in concessione.
La turnazione e l’orario di lavoro di utilizzo dell’acqua per l’irrigazione verrà concordata tra i concessionari dei diversi appezzamenti senza che l’Ente debba essere in alcun modo coinvolto al di fuori dei suoi normali compiti di vigilanza per quanto riguarda la tutela dei diritti di prelievo delle acque di competenza. L’Ente non potrà in alcun modo essere tenuto responsabile di eventuali carenze o mancanze di acqua irrigua dovuta a cause morfologiche o non dipendenti dalla sua volontà.
Durante le operazioni d’irrigazione il Concessionario è responsabile dell’uso dell’acqua, che non deve essere sprecata, né provocare allagamenti di strade o percorsi. La contravvenzione a tali prescrizioni è considerata una mancanza grave.
Eventuali piante che per eventi accidentali dovessero schiantarsi sulle superfici prative oggetto del presente contratto dovranno essere lasciate in loco e contribuiranno all’affermazione della fascia ecotonale. E’ fatta salva ogni diversa comunicazione scritta dell’Ente, che per motivate ragioni può chiederne la rimozione, che sarà a carico del concessionario che lascerà il legname all’Ente. La superficie prativa conseguentemente sottratta alla coltivazione non darà in alcun modo diritto ad indennizzi da parte dell’Ente o riduzioni del canone. Il concessionario è tenuto a presentare all'Ente, ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta, un accurato registro-calendario di tutti gli interventi agronomici effettuati, con le relative quantità di prodotto impiegato: tagli, irrigazioni, ammendanti, sementi (compresa la composizione floristica) ecc.
L’accesso da parte del Concessionario a
finanziamenti del PSR 2014 – 2020 Regione Piemonte,
per misure di miglioramento ambientale, è auspicato dall’Ente, che si rende disponibile, per quanto di competenza, a suggerire, collaborare e favorire la realizzazione di interventi, che rientrano nella fattispecie.
ART. 7 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E’ comunque vietata la subconcessione totale o parziale sui terreni oggetto della presente concessione, pena l’immediata risoluzione del contratto, ciò costituendo grave inadempimento, con riserva sin d’ora espressa per danni da ciò derivanti per parte proprietaria.
ART 8 - VERIFICHE
Il Concedente si riserva, a spese del Concessionario, di effettuare l’analisi dei terreni a spese del Concessionario, per verificare l’adeguato mantenimento della fertilità e della frazione organica del suolo. Le analisi agronomiche avverranno con una griglia di prelievo di un campione ogni 10 ettari, nei tempi scelti a discrezione dell’Ente, per un massimo di quattro analisi all’anno.
ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO
Nel caso di inadempienza del Concessionario anche ad uno solo degli impegni sopra descritti, il presente contratto verrà risolto al più prossimo “San
Xxxxxxx” con il risarcimento per danni eventualmente derivanti a qualsiasi titolo da tale inadempienza; ciò in deroga a quanto previsto dall’art.21 della Legge 203/82.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di recesso del concessionario secondo le modalità dell’art. 5 della L. 203/1982.
ART. 10 - CAUZIONE
Il Concessionario versa al Concedente alla firma del contratto una somma di euro xxxxxxxxxx pari al 20% dell’importo contrattuale, quale cauzione per la buona esecuzione delle clausole contrattuali , che verrà restituita al termine del contratto, nonché dopo il pagamento dell’ultimo importo dovuto previa verifica delle norme contrattuali. Il Concedente si riserva la facoltà di incamerare la cauzione al fine di dare esecuzione ad obblighi previsti dalla presente in capo al concessionario, previa contestazione per iscritto con un termine massimo per l’esecuzione di 16 giorni.
Tale cauzione viene prestata in forma di polizza fideiussoria, con garanzia del canone e scadenza trenta giorni oltre la scadenza contrattuale, fissata al 11.11.2026 . In caso di mancata ricostituzione della cauzione entro 30 giorni dalla
richiesta da parte del Concessionario, il presente
contratto verrà risolto di diritto in qualsiasi momento dell’anno.
ART. 11 – AGGIORNAMENTO ISTAT
Il canone di concessione e le soglie di risarcimento danni di cui al presente contratto, sono annualmente aggiornati agli indici nazionali ISTAT.
ART. 12 – ADDIZIONI E MIGLIORIE
Il Concessionario espressamente rinuncia ad avvalersi dei disposti degli articoli 16 e seguenti della Legge 203/82 relativamente a migliorie, addizioni, trasformazioni sui beni da lui condotti per la durata della concessione.
Il concessionario dichiara inoltre di rinunciare alla retribuzione di fine rapporto a lui eventualmente spettante al termine del presente contratto e pertanto nulla gli sarà dovuto, al momento del rilascio, a qualsivoglia titolo dalla proprietà (durata, proroga, canone, equo-canone, migliorie, indennità ex articoli 43 e 50 Legge 203/82, incremento legnoso, colonia, etc., nulla escluso od eccettuato).
ART.13 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente accordo sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Venaria Reale,